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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2870 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Ciccariello, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giancarlo Di CP_1 C.F._2
Rienzo, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, – introducendo il giudizio di merito in Parte_1 relazione alla procedura esecutiva n. 309/17 (alla quale era riunita anche la procedura esecutiva n. 332/17) - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, . CP_1
In particolare, l'attrice – dopo aver premesso che, in merito alla procedura di espropriazione immobiliare da essa azionata nei confronti della , il G.E., con ordinanza del CP_1 15.10.2018, aveva dichiarato estinto il processo esecutivo, per mancato deposito di prescritta documentazione ipocatastale nel termine perentorio ex art. 567 cpc ed, inoltre, con il medesimo provvedimento, in relazione all'opposizione esecutiva attivata dalla debitrice esecutata, si era pronunciato in punto di spese richieste dalla creditrice, disponendone la reciproca soccombenza (così come da dispositivo riportato dettagliatamente in atti) -, deduceva che:
-la declaratoria di estinzione della suindicata procedura esecutiva – anche se determinata su impulso di parte debitrice con puro intento vessatorio nei confronti della creditrice affinchè quest'ultima erogasse nuove spese processuali - risultava corretta, anche se resa, sostanzialmente, nell'interesse di nessuno;
-in base a richiamati consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali in materia di solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali, appariva infondato quanto statuito dal giudice dell'esecuzione, dal momento che quest'ultimo non aveva correttamente inquadrato la fonte giudiziale della responsabilità condominiale;
-dopo aver atteso due anni – anche se non tenuta – affinchè il condominio le pagasse quanto dovuto, non riceveva alcunchè.
Ciò dedotto, l'attrice così concludeva:
“
1. Dichiarare l'opposizione all'esecuzione totalmente infondata in fatto e in diritto;
2. con la sua condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
3. E con la sua condanna altresì al pagamento di quella somma ritenuta giusta ed equa ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 cpc”.
2. Si costituiva in giudizio . CP_1
Deduceva che:
-dopo aver spiegato opposizione all'atto di precetto notificatole da controparte nel mese di febbraio 2017, le veniva notificato dalla – senza attendere da quest'ultima l'esito Pt_1 del predetto giudizio di opposizione - un atto di pignoramento immobiliare, avverso il quale si vedeva costretta a proporre opposizione iscritta con RG n. 309/2017, tale da riunirsi a quest'ultimo, poi, l'ulteriore procedimento esecutivo iscritto a ruolo anche dalla debitrice al n. 309/2017;
-in merito al suindicato giudizio di merito instaurato da controparte, si riportava a quanto dedotto ed eccepito in sede di comparsa di costituzione del 10.4.2017 concernente il giudizio di opposizione proposto ex artt. 615 e 617 cpc. Inoltre, rilevava che controparte, non avendo proposto alcuna opposizione avverso l'ordinanza del 15.10.2018 (dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva) emessa dal G.E., non poteva che ritenersi motivo di rigetto quanto rappresentato dalla , data l'intervenuta cessazione della materia Pt_1 del contendere. Ragion per cui, la , non essendosi attivata – in via esecutiva – nei Pt_1 confronti del condominio affinchè le potesse essere corrisposto quanto riconosciuto con sentenza n. 12474/2013 (emessa dal Tribunale di Napoli in danno del solo condominio) e né tantomeno agito in via compensativa per gli importi dovutole con i relativi canoni di fitto da lei, invece, dovuti alla proprietaria – riteneva di agire al solo scopo Controparte_2 persecutorio, in base a quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3666/2018;
-in via subordinata, andava riproposto quanto dedotto nella predetta comparsa di costituzione del 14.10.2017 e che la , in qualità di condomina, avrebbe dovuto versare CP_1 un importo pari ad euro 121,16, quale somma, reiteratamente, offerta a controparte.
Alla luce di quanto detto, così concludeva: CP_1
“1) Riconoscere e dichiarare l'avverso atto di citazione notificato dalla Sig.ra Parte_1
del tutto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, in via del tutto
[...] subordinata, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi meglio illustrati e che qui debbono intendersi per integralmente ripetuti, trascritti, ribaditi confermati e reiterati parola
a parola e nel contenuto;
2) Per l'effetto rigettare tutte le domande e richieste nello stesso proposte da controparte nei confronti della dott.ssa ; 3) In ogni caso condannare CP_1 controparte al pagamento in favore della dott.ssa delle spese (ivi incluse quelle CP_1 generali) e competenze anche del presente grado del giudizio (oltre che confermare la condanna già disposta in sentenza per il giudizio di primo grado) oltre Iva e Cpa come per legge ovvero, quantomeno ed in via subordinata, disporre la compensazione delle stesse tra le parti”.
3. Con sentenza n. 5034, pubblicata il 28.5.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 della fase, che liquida in favore della controparte in € 1.618,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15; iva e cpa, se dovute, come per legge”.
Premesso quanto avutosi in fase esecutiva, il giudice di prime cure rilevava la domanda attorea priva di qualsivoglia fondamento, non essendo stato allegato il titolo esecutivo, quale documento ritenuto indispensabile ai fini dell'accertamento della fondatezza della stessa.
4. propone appello, ritenendo errata la sentenza di primo grado. Parte_1 Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe trattato i punti centrali della questione de qua, ovvero non si sarebbe posto il problema della effettiva natura giuridica dell'obbligazione condominiale in esame, concentrandosi sull'assunto inveritiero dell'omesso deposito del titolo esecutivo.
Difatti, la asserisce che: Pt_1
- trattandosi di un giudizio bifasico, l'anzidetto titolo è stato più volte prodotto dalle parti processuali, tale da potersi rinvenire in atti;
- sarebbe stato onere di fornire valide ragioni a supporto di quanto CP_1 rappresentato, restando la predetta parte attrice/opponente;
-in virtù di richiamate massime giurisprudenziali in materia di obbligazioni condominiali, nel caso di specie trattasi di obbligazioni scaturenti da fatto illecito, esenti dal previsto criterio di parziarietà;
AL ha provveduto ad estinguere la propria obbligazione dopo l'ulteriore atto di CP_1 precetto notificatole in data 10.2.2010.
Così dedotto, chiede:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente l'appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si costituisce . CP_1
In particolare, deduce:
-l'inammissibilità del suindicato gravame, attesa l'inesistenza di una valida procura alle liti in capo all'Avv. Valerio Ciccariello, avendo quest'ultimo fatto riferimento al mandato conferitogli in precedenza, di cui ne risultano cessati gli effetti con la sentenza n. 12474/2013 del
Tribunale di Napoli emessa nei confronti del;
Parte_2
- in via preliminare, l'inammissibile documentazione (copia di sentenza n. 124747/2013 e di pec del 12.7.2019) depositata da parte appellante, così violando quanto previsto ex art. 345 cpc, ragion per cui si oppone ad un'ipotetica riunione dell'odierno giudizio ad altri eventualmente pendenti tra le parti, così da non violare i propri diritti di difesa;
-la genericità connotante le conclusioni in sede d'appello della , tale da non risultare Pt_1 conforme a quanto previsto ex art. 342 cpc;
-in via gradata, l'infondatezza dell'avverso gravame, dal momento che la – Pt_1 rivestendo l'effettivo ruolo di parte attrice nella prima fase del giudizio, per cui onerata di dimostrare quanto richiesto – in prime cure non ha fornito alcuna prova utile a sostegno delle proprie ragioni, stante il mancato deposito della sentenza n. 12474/2023 e l'assenza di richiesta termini ex art. 183 cpc;
-in via del tutto subordinata, che il giudice dell'esecuzione ha provveduto già in materia di spese e competenze (come da ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 309/17, rispetto alla quale controparte non ha mai avanzato alcuna contestazione);
-di essersi formato un giudicato interno in merito a quanto opposto dalla stessa in fase esecutiva (rappresentando nuovamente di essere tenuta per la sola quota millesimale pari a 15 millesimi, rispetto all'illegittima richiesta di pagamento - avanzata dalla - per Pt_1
l'intero importo dovuto dal condominio) tale da ritenersi del tutto infondato quanto contestato;
Così dedotto, conclude:
“acchè piaccia alla Ill.ma Corte adita rigettare, anche si sensi e per gli effetti dell'art. 348 cpc, l'avverso atto di appello unitamente a tutte le deduzioni, difese, richieste, domande e conclusioni nello stesso rassegnate e, per l'effetto confermare integralmente la impugnata sentenza. In via del tutto subordinata la dott.ssa ribadisce e conferma, anche CP_1 in questa sede, le conclusioni tutte già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e che qui debbono intendersi per integralmente ripetute, trascritte
e reiterate, parola a parola e nel contenuto. In ogni caso la Dott.ssa chiede che la CP_1 sig.ra sia condannata alla refusione in favore di essa appellata delle spese Parte_1
(ivi incluse quelle generali) e competenze (oltre accessori sugli stessi) anche del presente grado di giudizio: il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc considerata la manifesta infondatezza del gravame proposto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va rigettata l'eccezione di formazione del giudicato interno, sollevata dalla . CP_1
La decisione presa dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretta a portare ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito (v.
Cass. 22033/0211). Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha deciso in ordine alla opposizione alla esecuzione solo in una fase sommaria, come previsto dagli artt. 616 e 624 cpc: tanto è vero che ha poi concesso alle parti il termine per introdurre la fase del merito – cosa che ha fatto la . Pt_1
In particolare, alla luce della estinzione della procedura esecutiva incardinata innanzi a lui, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, avanzata dalla;
ha, però, anche su espressa istanza della , in CP_1 Pt_1 forza del principio della soccombenza virtuale, proceduto alla regolazione delle spese della fase cautelare svoltasi innanzi a lui.
In conclusione, le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della compensazione delle spese per la fase sommaria della opposizione, svoltasi innanzi a lui, non hanno alcuna valenza vincolante nel giudizio di merito della opposizione.
2. L'eccezione di carenza di conferimento di un valido mandato ad litem in favore dell'avv. Ciccariello, difensore della , è infondata. Pt_1
Preliminarmente, va osservato che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale in danno di questo, può agire in sede esecutiva contro i condomini singolarmente, purché notifichi al condomino destinatario della azione esecutiva il titolo, in forma esecutiva, ed il precetto (v. Cass. 20590/2022; 22856/2017; 2030/2004).
Questo perché il titolo esecutivo giudiziale ottenuto nei confronti dell'intero è Parte_2 azionabile anche nei confronti dei singoli condomini, attesa la, mancanza di personalità giuridica distinta del – che è un ente di gestione - rispetto ai condomini. Parte_2
Nella specie, la procura ad litem di cui si è avvalso l'avv. Ciccariello, quale difensore della
, per introdurre il presente giudizio di appello, è quella rilasciata dalla a Pt_1 Pt_1 margine dell'atto di citazione con cui questa stessa convenne il condominio nel giudizio che si concluse con la sentenza n. 12474/13 – vale a dire, il titolo esecutivo attivato nei confronti della . CP_1
Con il detto mandato ad litem, la conferiva all'avv. Ciccariello la facoltà di Pt_1 rappresentarla in ogni stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva e quella di appello.
In forza del mandato ad litem di cui si è detto, l'avv. Ciccariello ha notificato alla il titolo CP_1 esecutivo ed il precetto, avverso il quale la ha promosso opposizione. CP_1
Avverso la sentenza che ha concluso il primo grado del giudizio di opposizione alla esecuzione, l'avv. Ciccariello ha promosso, per conto della , il presente giudizio di Pt_1 gravame. L'azione esecutiva intentata dalla in danno della ha trovato fondamento Pt_1 CP_1 giuridico nel titolo giudiziale ottenuto nei confronti del condominio;
come detto, lo stesso titolo esecutivo ottenuto in danno del condominio è attivabile nei confronti di un singolo condomino: ne deriva che l'azione esecutiva introdotta nei confronti del condominio discende dal titolo esecutivo ottenuto in danno del condominio.
Atteso che il mandato ad litem in esame conferiva al difensore anche la facoltà di rappresentare la in sede esecutiva ed in sede di gravame, e dato che la fase di Pt_1 opposizione alla esecuzione rientra, come propaggine, nella fase esecutiva, deve concludersi che il mandato ad litem conferito dalla all'avv. Ciccariello nel giudizio Pt_1 promosso nei confronti del fosse valido per introdurre il presente giudizio di Parte_2 appello.
3. L'eccezione di genericità delle conclusioni rassegnate dalla con l'atto di Pt_1 appello va rigettata.
L'art. 342, cpc, al primo comma, prevede che l'appello contenga le indicazioni prescritte dall'art. 163 cpc.
Tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 163 cpc, l'atto introduttivo deve contenere vi sono, anche, le conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità chiarito che le conclusioni non possono ritenersi assenti dal corpo dell'atto quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v. Cass. 20294/2014; v. anche Cass. 1681/2015).
Nella specie, la , nel formulare le conclusioni nell'atto di appello, si è limitata a Pt_1 scrivere: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente l'appello”.
Benchè non sia chiarito, nelle conclusioni, quale sia il senso della riforma della sentenza di primo grado richiesta dalla , il petitum emerge con chiarezza dalla lettura del corpo Pt_1 dell'atto di appello.
Infatti, la critica la sentenza di primo grado che ha - nella sostanza, accolto Pt_1
l'opposizione alla esecuzione promossa dalla – benché il tribunale, nel dispositivo, CP_1 abbia disposto il rigetto della domanda -, sostenendo che il titolo esecutivo – ritenuto non prodotto agli atti dal tribunale – era invece depositato agli atti (v. pgg.
4-5 dell'atto di appello). Dopo avere sostenuto la presenza del titolo esecutivo agli atti, la ha ribadito che Pt_1 dal titolo emergeva una obbligazione da fatto illecito, gravante sul : per cui il Parte_2 creditore poteva agire per l'intero credito anche nei confronti di un solo condomino, non avendo le obbligazioni da fatto illecito natura parziaria (v. ogg.
5-6 dell'atto di appello).
Pertanto, ha sostenuto la legittimità della sua azione esecutiva nei confronti della . CP_1
E' dunque facile concludere che la ha inteso chiedere la riforma della sentenza di Pt_1 primo grado nel senso del rigetto della opposizione promossa dalla . CP_1
Alla fine, va rigettata l'eccezione di genericità dell'atto di appello.
4. La ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto di rigettare la domanda (recte: di accogliere l'opposizione avanzata dalla
), in quanto agli atti di causa non era prodotto il titolo esecutivo, costituito dalla CP_1 sentenza n. 12474/2013 del tribunale di Napoli.
Il motivo di doglianza va accolto, ai sensi della motivazione che segue.
La giurisprudenza di legittimità in ordine al deposito di documenti nella fase sommaria della opposizione alla esecuzione e al mancato deposito degli stessi documenti nella fase di merito della opposizione, ha statuito che “nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale” (v. Cass. 26116/2021).
Sempre la Corte di legittimità ha chiarito che “la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.” (v. Cass.
21571/2020; 2909/2017).
Nella specie, la sentenza n. 12474/2013 del tribunale di Napoli – titolo esecutivo avverso il quale aveva proposto opposizione la – risulta prodotto telematicamente nelle CP_1 procedure esecutive r.g.e. 332/17 e r.g.e. 309/2017, all'interno delle quali si è innestata la fase sommaria di opposizione promossa dalla . La stessa sentenza non risulta CP_1 prodotta telematicamente nella fase di merito della opposizione alla esecuzione, introdotta dalla innanzi al tribunale di Napoli. Però, in ragione della evidenziata natura bifasica Pt_1 del giudizio di opposizione alla esecuzione, la produzione della sentenza nella fase sommaria ha rilevanza anche per la successiva fase di merito. Ed atteso il carattere telematico della produzione, il documento in questione, una volta depositato nella fase sommaria, deve ritenersi sempre presente agli atti, quindi anche nella fase di merito
(secondo il principio di non dispersione della prova, v. Cass. 7923/2024; SSUU 4835/202).
Pertanto, della sentenza doveva tenere conto il tribunale nella decisione.
In ogni caso, ove anche il mancato deposito telematico del titolo esecutivo nella fase di merito avesse comportato l'assenza dello stesso titolo, al momento della decisione, tra i documenti utilizzabili, sarebbe stata ammissibile la produzione dello stesso in sede di appello.
La ha prodotto la sentenza n. 12474/13 nel presente giudizio di appello. Tale Pt_1 produzione deve ritenersi ammissibile - a differenza di quanto sostenuto dalla – in CP_1 quanto non viola l'art. 345 cpc (il quale al terzo comma impedisce l'ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in sede di appello); la sentenza in questione - come detto - risultava prodotta nel processo esecutivo e, quindi, anche nella fase sommaria del giudizio di opposizione: pertanto, doveva considerarsi depositato ritualmente anche nella fase di merito del giudizio di opposizione.
Alla fine, questa Corte deve decidere la controversia tenendo conto del contenuto della sentenza n. 12474/13.
5. Nel merito l'appello promosso da è fondato, ai sensi della motivazione Pt_1 che segue. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del nei confronti di terzi - in Parte_2 difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt.
752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie” (v. Cass. SSUU 9148/2008; 14530/2017).
La Corte di cassazione ha anche precisato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, CP_3 primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (v. Cass. 1674/2015; 26521/2024, nella cui motivazione si legge: “Questa Corte, tuttavia, è giunta all'opposta conclusione senza smentire il principio generale – da essa precedentemente enunciato, nella sua più autorevole composizione – secondo cui, “in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive Parte_2 quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ.” (Cass. Sez. Un, sent. 8 aprile 2008, n. 9148, Rv. 602479-01). Nondimeno, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale “espressa previsione normativa” – ha affermato questo giudice di legittimità – si identifica nell'art. 2055 cod. civ., sussistendo tre elementi (che questa Corte individua in “premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia”) idonei a confortare
“la tesi dell'applicabilità” del principio di solidarietà “anche in ambito condominiale” (Cass.
Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). Sul piano storico si è rilevato, infatti, che già nel codice civile 1865 (che pure, come tutti i codici liberali dell'800, richiedeva una specifica fonte convenzionale o legale della solidarietà, essendo ispirato al favor debitoris;
cfr. art. 1188), “la previsione della solidarietà passiva nelle ipotesi di delitto o quasi-delitto” (cfr. art. 1156) “impediva che l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, concepito come una sorta di beneficio, potesse operare anche a vantaggio di chi, essendo autore di un illecito aquiliano, non ne era ritenuto degno”.
A maggior ragione, dunque, nel codice del 1942, la regola dell'attuazione solidale dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – sancita dall'art. 2055 cod. civ. – è destinata a ricevere applicazione generalizzata, giacché essa è “mera norma di rimando all'art. 1294 cod. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). A quello storico, questa Corte ha fatto seguire, poi, un argomento di natura sistematica, ovvero che
l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. realizza, anche in questo caso, la sua funzione tipica, quella di operare “un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota)”, coerente con il fatto che il condomino danneggiato si pone “quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.)”, non potendo ritenersi soggetto che abbia “concorso a cagionare il danno” (cfr., ancora una volta, Cass.
Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). Infine, il terzo argomento fa leva sulle caratteristiche intrinseche della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., giacché essa presuppone l'individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia, tale soggetto non potendo “essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 cod. civ.” (così, testualmente, Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.)”.
Nella specie, come accertato dalla sentenza n. 12474/13 – cioè, dal titolo esecutivo – le infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione dalla derivavano dal terrazzo Pt_1 condominiale, in particolare: dallo stato di degrado della copertura del sottotetto;
dalla vetustà della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo, quasi priva di pitturazione protettiva, così da avere perso elasticità; dal deterioramento della guaina al bocchettone della pluviale, collocato in prossimità della parete verticale della sottostante cucina (v. pg. 3 della sentenza). Nell'individuare il titolo di responsabilità, il tribunale così dedusse:
Invero, la responsabilità per cui il è stato chiamato a rispondere dei danni Parte_2 provocati a terzi (la ) è da fatto illecito, e in particolare, nella specie, da mancata Pt_1 custodia.
Va chiarito che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a interpretare il titolo esecutivo, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione;
il giudice dell'esecuzione può attingere, per l'interpretazione, anche ad elementi extratestuali, purchè ritualmente acquisiti al processo e purché non sovrapponga la sua valutazione in diritto a quella del giudice di merito (v. Cass. 10806/2020; 5049/2020;
1942/2023; 14234/2023).
Nella specie, il tribunale sostiene che la responsabilità per le infiltrazioni, cagionate da difetto di manutenzione, si fonda sull'inadempimento della obbligazione propter rem di conservazione delle parti comuni, posta dall'art. 1123 c.c. a carico dei condomini. Tale affermazione, però – pur corretta - non delinea la natura della responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, individua esclusivamente il perché i condomini siano responsabili per i danni causati a terzi. E la causa è che ciascun condomino è obbligato a manutenere i beni comuni, in quanto, in forza della proprietà esclusiva di parti del condominio, nasce in capo a ciascuno un'obbligazione di custodia dei beni comuni (quindi, una obbligazione propter rem) (v. Cass. 6323/2003). Quindi, l'obbligazione propter rem è quella che grava su ciascun condomino e che gli impone la manutenzione dei beni comuni;
ma l'esistenza di una obbligazione propter rem non individua la natura della obbligazione che nasce in caso di danno derivante dalle cose comuni che non siano state sufficientemente conservate.
Per altro, la giurisprudenza richiamata sul punto dal tribunale conferma che i condomini sono chiamati a rispondere, per infiltrazioni, nei confronti di terzi per la mancata manutenzione, cioè per avere inadempiuto alla obbligazione di conservazione dei beni condominiali. Ma, come detto, il richiamo all'art. 1123 c.c. non fonda una responsabilità contrattuale nei confronti di terzi, ma delinea solo il titolo in ragione del quale i condomini sono chiamati a cooperare alla conservazione dei beni comuni.
E allora, la prima parte della sentenza che motiva sul titolo di responsabilità non individua alcuna responsabilità contrattuale nei confronti dei terzi;
l'unico titolo di responsabilità nei confronti dei terzi espressamente – e correttamente – richiamato nel titolo esecutivo è quello extracontrattuale. Infatti, dei danni provocati a terzi – tra i quali deve farsi rientrare anche uno dei condomini, ove subisca danni - dalla scarsa manutenzione dei beni comuni rispondono tutti i condomini, in quanto custodi dei beni comuni (art. 2051 c.c.).
Se, dunque, l'obbligazione risarcitoria per cui il condominio è stato condannato in favore della ha natura extracontrattuale, deve riconoscersi il carattere solidale della Pt_1 stessa;
da ciò deriva che la poteva agire in sede esecutiva per l'intero credito – e Pt_1 non solo per una quota - nei confronti di ciascun condominio, quindi anche della sola . CP_1
6. All'accoglimento dell'appello deve fare seguito la riforma della sentenza di primo grado e, quindi, il rigetto della opposizione promossa dalla . CP_1
7. In forza dell'effetto espansivo interno della riforma, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del difensore antistatario della . Pt_1
9. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10. Il valore della controversia è determinato dalla somma portata dal precetto opposto (euro 8.077,07).
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
11. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni risolte;
pertanto, va liquidata la somma di euro 2.538,50, a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni trattate. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso elle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello promosso da , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Napoli n. 5034, pubblicata il 28.5.2021 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione promossa da avverso l'atto di precetto, portante la somma di euro 8.077,07, notificato ai sensi CP_1 dell'art. 140 cpc in data 21.2.2017, racc. ta di avviso di notifica del 24.2.2017, ricevuta in data 7.3.2017;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, CP_1 in favore del difensore antistatario di , quanto al primo grado, in euro Parte_1
2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, in euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2870 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Ciccariello, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giancarlo Di CP_1 C.F._2
Rienzo, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, – introducendo il giudizio di merito in Parte_1 relazione alla procedura esecutiva n. 309/17 (alla quale era riunita anche la procedura esecutiva n. 332/17) - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, . CP_1
In particolare, l'attrice – dopo aver premesso che, in merito alla procedura di espropriazione immobiliare da essa azionata nei confronti della , il G.E., con ordinanza del CP_1 15.10.2018, aveva dichiarato estinto il processo esecutivo, per mancato deposito di prescritta documentazione ipocatastale nel termine perentorio ex art. 567 cpc ed, inoltre, con il medesimo provvedimento, in relazione all'opposizione esecutiva attivata dalla debitrice esecutata, si era pronunciato in punto di spese richieste dalla creditrice, disponendone la reciproca soccombenza (così come da dispositivo riportato dettagliatamente in atti) -, deduceva che:
-la declaratoria di estinzione della suindicata procedura esecutiva – anche se determinata su impulso di parte debitrice con puro intento vessatorio nei confronti della creditrice affinchè quest'ultima erogasse nuove spese processuali - risultava corretta, anche se resa, sostanzialmente, nell'interesse di nessuno;
-in base a richiamati consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali in materia di solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali, appariva infondato quanto statuito dal giudice dell'esecuzione, dal momento che quest'ultimo non aveva correttamente inquadrato la fonte giudiziale della responsabilità condominiale;
-dopo aver atteso due anni – anche se non tenuta – affinchè il condominio le pagasse quanto dovuto, non riceveva alcunchè.
Ciò dedotto, l'attrice così concludeva:
“
1. Dichiarare l'opposizione all'esecuzione totalmente infondata in fatto e in diritto;
2. con la sua condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
3. E con la sua condanna altresì al pagamento di quella somma ritenuta giusta ed equa ai sensi dell'art. 96 commi 1 e/o 3 cpc”.
2. Si costituiva in giudizio . CP_1
Deduceva che:
-dopo aver spiegato opposizione all'atto di precetto notificatole da controparte nel mese di febbraio 2017, le veniva notificato dalla – senza attendere da quest'ultima l'esito Pt_1 del predetto giudizio di opposizione - un atto di pignoramento immobiliare, avverso il quale si vedeva costretta a proporre opposizione iscritta con RG n. 309/2017, tale da riunirsi a quest'ultimo, poi, l'ulteriore procedimento esecutivo iscritto a ruolo anche dalla debitrice al n. 309/2017;
-in merito al suindicato giudizio di merito instaurato da controparte, si riportava a quanto dedotto ed eccepito in sede di comparsa di costituzione del 10.4.2017 concernente il giudizio di opposizione proposto ex artt. 615 e 617 cpc. Inoltre, rilevava che controparte, non avendo proposto alcuna opposizione avverso l'ordinanza del 15.10.2018 (dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva) emessa dal G.E., non poteva che ritenersi motivo di rigetto quanto rappresentato dalla , data l'intervenuta cessazione della materia Pt_1 del contendere. Ragion per cui, la , non essendosi attivata – in via esecutiva – nei Pt_1 confronti del condominio affinchè le potesse essere corrisposto quanto riconosciuto con sentenza n. 12474/2013 (emessa dal Tribunale di Napoli in danno del solo condominio) e né tantomeno agito in via compensativa per gli importi dovutole con i relativi canoni di fitto da lei, invece, dovuti alla proprietaria – riteneva di agire al solo scopo Controparte_2 persecutorio, in base a quanto statuito dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3666/2018;
-in via subordinata, andava riproposto quanto dedotto nella predetta comparsa di costituzione del 14.10.2017 e che la , in qualità di condomina, avrebbe dovuto versare CP_1 un importo pari ad euro 121,16, quale somma, reiteratamente, offerta a controparte.
Alla luce di quanto detto, così concludeva: CP_1
“1) Riconoscere e dichiarare l'avverso atto di citazione notificato dalla Sig.ra Parte_1
del tutto inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, in via del tutto
[...] subordinata, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi meglio illustrati e che qui debbono intendersi per integralmente ripetuti, trascritti, ribaditi confermati e reiterati parola
a parola e nel contenuto;
2) Per l'effetto rigettare tutte le domande e richieste nello stesso proposte da controparte nei confronti della dott.ssa ; 3) In ogni caso condannare CP_1 controparte al pagamento in favore della dott.ssa delle spese (ivi incluse quelle CP_1 generali) e competenze anche del presente grado del giudizio (oltre che confermare la condanna già disposta in sentenza per il giudizio di primo grado) oltre Iva e Cpa come per legge ovvero, quantomeno ed in via subordinata, disporre la compensazione delle stesse tra le parti”.
3. Con sentenza n. 5034, pubblicata il 28.5.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 della fase, che liquida in favore della controparte in € 1.618,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15; iva e cpa, se dovute, come per legge”.
Premesso quanto avutosi in fase esecutiva, il giudice di prime cure rilevava la domanda attorea priva di qualsivoglia fondamento, non essendo stato allegato il titolo esecutivo, quale documento ritenuto indispensabile ai fini dell'accertamento della fondatezza della stessa.
4. propone appello, ritenendo errata la sentenza di primo grado. Parte_1 Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe trattato i punti centrali della questione de qua, ovvero non si sarebbe posto il problema della effettiva natura giuridica dell'obbligazione condominiale in esame, concentrandosi sull'assunto inveritiero dell'omesso deposito del titolo esecutivo.
Difatti, la asserisce che: Pt_1
- trattandosi di un giudizio bifasico, l'anzidetto titolo è stato più volte prodotto dalle parti processuali, tale da potersi rinvenire in atti;
- sarebbe stato onere di fornire valide ragioni a supporto di quanto CP_1 rappresentato, restando la predetta parte attrice/opponente;
-in virtù di richiamate massime giurisprudenziali in materia di obbligazioni condominiali, nel caso di specie trattasi di obbligazioni scaturenti da fatto illecito, esenti dal previsto criterio di parziarietà;
AL ha provveduto ad estinguere la propria obbligazione dopo l'ulteriore atto di CP_1 precetto notificatole in data 10.2.2010.
Così dedotto, chiede:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente l'appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
5. Si costituisce . CP_1
In particolare, deduce:
-l'inammissibilità del suindicato gravame, attesa l'inesistenza di una valida procura alle liti in capo all'Avv. Valerio Ciccariello, avendo quest'ultimo fatto riferimento al mandato conferitogli in precedenza, di cui ne risultano cessati gli effetti con la sentenza n. 12474/2013 del
Tribunale di Napoli emessa nei confronti del;
Parte_2
- in via preliminare, l'inammissibile documentazione (copia di sentenza n. 124747/2013 e di pec del 12.7.2019) depositata da parte appellante, così violando quanto previsto ex art. 345 cpc, ragion per cui si oppone ad un'ipotetica riunione dell'odierno giudizio ad altri eventualmente pendenti tra le parti, così da non violare i propri diritti di difesa;
-la genericità connotante le conclusioni in sede d'appello della , tale da non risultare Pt_1 conforme a quanto previsto ex art. 342 cpc;
-in via gradata, l'infondatezza dell'avverso gravame, dal momento che la – Pt_1 rivestendo l'effettivo ruolo di parte attrice nella prima fase del giudizio, per cui onerata di dimostrare quanto richiesto – in prime cure non ha fornito alcuna prova utile a sostegno delle proprie ragioni, stante il mancato deposito della sentenza n. 12474/2023 e l'assenza di richiesta termini ex art. 183 cpc;
-in via del tutto subordinata, che il giudice dell'esecuzione ha provveduto già in materia di spese e competenze (come da ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 309/17, rispetto alla quale controparte non ha mai avanzato alcuna contestazione);
-di essersi formato un giudicato interno in merito a quanto opposto dalla stessa in fase esecutiva (rappresentando nuovamente di essere tenuta per la sola quota millesimale pari a 15 millesimi, rispetto all'illegittima richiesta di pagamento - avanzata dalla - per Pt_1
l'intero importo dovuto dal condominio) tale da ritenersi del tutto infondato quanto contestato;
Così dedotto, conclude:
“acchè piaccia alla Ill.ma Corte adita rigettare, anche si sensi e per gli effetti dell'art. 348 cpc, l'avverso atto di appello unitamente a tutte le deduzioni, difese, richieste, domande e conclusioni nello stesso rassegnate e, per l'effetto confermare integralmente la impugnata sentenza. In via del tutto subordinata la dott.ssa ribadisce e conferma, anche CP_1 in questa sede, le conclusioni tutte già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado e che qui debbono intendersi per integralmente ripetute, trascritte
e reiterate, parola a parola e nel contenuto. In ogni caso la Dott.ssa chiede che la CP_1 sig.ra sia condannata alla refusione in favore di essa appellata delle spese Parte_1
(ivi incluse quelle generali) e competenze (oltre accessori sugli stessi) anche del presente grado di giudizio: il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc considerata la manifesta infondatezza del gravame proposto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va rigettata l'eccezione di formazione del giudicato interno, sollevata dalla . CP_1
La decisione presa dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretta a portare ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria e destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito (v.
Cass. 22033/0211). Nella specie, il giudice dell'esecuzione ha deciso in ordine alla opposizione alla esecuzione solo in una fase sommaria, come previsto dagli artt. 616 e 624 cpc: tanto è vero che ha poi concesso alle parti il termine per introdurre la fase del merito – cosa che ha fatto la . Pt_1
In particolare, alla luce della estinzione della procedura esecutiva incardinata innanzi a lui, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, avanzata dalla;
ha, però, anche su espressa istanza della , in CP_1 Pt_1 forza del principio della soccombenza virtuale, proceduto alla regolazione delle spese della fase cautelare svoltasi innanzi a lui.
In conclusione, le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della compensazione delle spese per la fase sommaria della opposizione, svoltasi innanzi a lui, non hanno alcuna valenza vincolante nel giudizio di merito della opposizione.
2. L'eccezione di carenza di conferimento di un valido mandato ad litem in favore dell'avv. Ciccariello, difensore della , è infondata. Pt_1
Preliminarmente, va osservato che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale in danno di questo, può agire in sede esecutiva contro i condomini singolarmente, purché notifichi al condomino destinatario della azione esecutiva il titolo, in forma esecutiva, ed il precetto (v. Cass. 20590/2022; 22856/2017; 2030/2004).
Questo perché il titolo esecutivo giudiziale ottenuto nei confronti dell'intero è Parte_2 azionabile anche nei confronti dei singoli condomini, attesa la, mancanza di personalità giuridica distinta del – che è un ente di gestione - rispetto ai condomini. Parte_2
Nella specie, la procura ad litem di cui si è avvalso l'avv. Ciccariello, quale difensore della
, per introdurre il presente giudizio di appello, è quella rilasciata dalla a Pt_1 Pt_1 margine dell'atto di citazione con cui questa stessa convenne il condominio nel giudizio che si concluse con la sentenza n. 12474/13 – vale a dire, il titolo esecutivo attivato nei confronti della . CP_1
Con il detto mandato ad litem, la conferiva all'avv. Ciccariello la facoltà di Pt_1 rappresentarla in ogni stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva e quella di appello.
In forza del mandato ad litem di cui si è detto, l'avv. Ciccariello ha notificato alla il titolo CP_1 esecutivo ed il precetto, avverso il quale la ha promosso opposizione. CP_1
Avverso la sentenza che ha concluso il primo grado del giudizio di opposizione alla esecuzione, l'avv. Ciccariello ha promosso, per conto della , il presente giudizio di Pt_1 gravame. L'azione esecutiva intentata dalla in danno della ha trovato fondamento Pt_1 CP_1 giuridico nel titolo giudiziale ottenuto nei confronti del condominio;
come detto, lo stesso titolo esecutivo ottenuto in danno del condominio è attivabile nei confronti di un singolo condomino: ne deriva che l'azione esecutiva introdotta nei confronti del condominio discende dal titolo esecutivo ottenuto in danno del condominio.
Atteso che il mandato ad litem in esame conferiva al difensore anche la facoltà di rappresentare la in sede esecutiva ed in sede di gravame, e dato che la fase di Pt_1 opposizione alla esecuzione rientra, come propaggine, nella fase esecutiva, deve concludersi che il mandato ad litem conferito dalla all'avv. Ciccariello nel giudizio Pt_1 promosso nei confronti del fosse valido per introdurre il presente giudizio di Parte_2 appello.
3. L'eccezione di genericità delle conclusioni rassegnate dalla con l'atto di Pt_1 appello va rigettata.
L'art. 342, cpc, al primo comma, prevede che l'appello contenga le indicazioni prescritte dall'art. 163 cpc.
Tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 163 cpc, l'atto introduttivo deve contenere vi sono, anche, le conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità chiarito che le conclusioni non possono ritenersi assenti dal corpo dell'atto quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v. Cass. 20294/2014; v. anche Cass. 1681/2015).
Nella specie, la , nel formulare le conclusioni nell'atto di appello, si è limitata a Pt_1 scrivere: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere integralmente l'appello”.
Benchè non sia chiarito, nelle conclusioni, quale sia il senso della riforma della sentenza di primo grado richiesta dalla , il petitum emerge con chiarezza dalla lettura del corpo Pt_1 dell'atto di appello.
Infatti, la critica la sentenza di primo grado che ha - nella sostanza, accolto Pt_1
l'opposizione alla esecuzione promossa dalla – benché il tribunale, nel dispositivo, CP_1 abbia disposto il rigetto della domanda -, sostenendo che il titolo esecutivo – ritenuto non prodotto agli atti dal tribunale – era invece depositato agli atti (v. pgg.
4-5 dell'atto di appello). Dopo avere sostenuto la presenza del titolo esecutivo agli atti, la ha ribadito che Pt_1 dal titolo emergeva una obbligazione da fatto illecito, gravante sul : per cui il Parte_2 creditore poteva agire per l'intero credito anche nei confronti di un solo condomino, non avendo le obbligazioni da fatto illecito natura parziaria (v. ogg.
5-6 dell'atto di appello).
Pertanto, ha sostenuto la legittimità della sua azione esecutiva nei confronti della . CP_1
E' dunque facile concludere che la ha inteso chiedere la riforma della sentenza di Pt_1 primo grado nel senso del rigetto della opposizione promossa dalla . CP_1
Alla fine, va rigettata l'eccezione di genericità dell'atto di appello.
4. La ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto di rigettare la domanda (recte: di accogliere l'opposizione avanzata dalla
), in quanto agli atti di causa non era prodotto il titolo esecutivo, costituito dalla CP_1 sentenza n. 12474/2013 del tribunale di Napoli.
Il motivo di doglianza va accolto, ai sensi della motivazione che segue.
La giurisprudenza di legittimità in ordine al deposito di documenti nella fase sommaria della opposizione alla esecuzione e al mancato deposito degli stessi documenti nella fase di merito della opposizione, ha statuito che “nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale” (v. Cass. 26116/2021).
Sempre la Corte di legittimità ha chiarito che “la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.” (v. Cass.
21571/2020; 2909/2017).
Nella specie, la sentenza n. 12474/2013 del tribunale di Napoli – titolo esecutivo avverso il quale aveva proposto opposizione la – risulta prodotto telematicamente nelle CP_1 procedure esecutive r.g.e. 332/17 e r.g.e. 309/2017, all'interno delle quali si è innestata la fase sommaria di opposizione promossa dalla . La stessa sentenza non risulta CP_1 prodotta telematicamente nella fase di merito della opposizione alla esecuzione, introdotta dalla innanzi al tribunale di Napoli. Però, in ragione della evidenziata natura bifasica Pt_1 del giudizio di opposizione alla esecuzione, la produzione della sentenza nella fase sommaria ha rilevanza anche per la successiva fase di merito. Ed atteso il carattere telematico della produzione, il documento in questione, una volta depositato nella fase sommaria, deve ritenersi sempre presente agli atti, quindi anche nella fase di merito
(secondo il principio di non dispersione della prova, v. Cass. 7923/2024; SSUU 4835/202).
Pertanto, della sentenza doveva tenere conto il tribunale nella decisione.
In ogni caso, ove anche il mancato deposito telematico del titolo esecutivo nella fase di merito avesse comportato l'assenza dello stesso titolo, al momento della decisione, tra i documenti utilizzabili, sarebbe stata ammissibile la produzione dello stesso in sede di appello.
La ha prodotto la sentenza n. 12474/13 nel presente giudizio di appello. Tale Pt_1 produzione deve ritenersi ammissibile - a differenza di quanto sostenuto dalla – in CP_1 quanto non viola l'art. 345 cpc (il quale al terzo comma impedisce l'ammissione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in sede di appello); la sentenza in questione - come detto - risultava prodotta nel processo esecutivo e, quindi, anche nella fase sommaria del giudizio di opposizione: pertanto, doveva considerarsi depositato ritualmente anche nella fase di merito del giudizio di opposizione.
Alla fine, questa Corte deve decidere la controversia tenendo conto del contenuto della sentenza n. 12474/13.
5. Nel merito l'appello promosso da è fondato, ai sensi della motivazione Pt_1 che segue. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del nei confronti di terzi - in Parte_2 difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt.
752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie” (v. Cass. SSUU 9148/2008; 14530/2017).
La Corte di cassazione ha anche precisato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, CP_3 primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini” (v. Cass. 1674/2015; 26521/2024, nella cui motivazione si legge: “Questa Corte, tuttavia, è giunta all'opposta conclusione senza smentire il principio generale – da essa precedentemente enunciato, nella sua più autorevole composizione – secondo cui, “in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive Parte_2 quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ.” (Cass. Sez. Un, sent. 8 aprile 2008, n. 9148, Rv. 602479-01). Nondimeno, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale “espressa previsione normativa” – ha affermato questo giudice di legittimità – si identifica nell'art. 2055 cod. civ., sussistendo tre elementi (che questa Corte individua in “premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia”) idonei a confortare
“la tesi dell'applicabilità” del principio di solidarietà “anche in ambito condominiale” (Cass.
Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). Sul piano storico si è rilevato, infatti, che già nel codice civile 1865 (che pure, come tutti i codici liberali dell'800, richiedeva una specifica fonte convenzionale o legale della solidarietà, essendo ispirato al favor debitoris;
cfr. art. 1188), “la previsione della solidarietà passiva nelle ipotesi di delitto o quasi-delitto” (cfr. art. 1156) “impediva che l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, concepito come una sorta di beneficio, potesse operare anche a vantaggio di chi, essendo autore di un illecito aquiliano, non ne era ritenuto degno”.
A maggior ragione, dunque, nel codice del 1942, la regola dell'attuazione solidale dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – sancita dall'art. 2055 cod. civ. – è destinata a ricevere applicazione generalizzata, giacché essa è “mera norma di rimando all'art. 1294 cod. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). A quello storico, questa Corte ha fatto seguire, poi, un argomento di natura sistematica, ovvero che
l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. realizza, anche in questo caso, la sua funzione tipica, quella di operare “un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota)”, coerente con il fatto che il condomino danneggiato si pone “quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.)”, non potendo ritenersi soggetto che abbia “concorso a cagionare il danno” (cfr., ancora una volta, Cass.
Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.). Infine, il terzo argomento fa leva sulle caratteristiche intrinseche della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ., giacché essa presuppone l'individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia, tale soggetto non potendo “essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 cod. civ.” (così, testualmente, Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.)”.
Nella specie, come accertato dalla sentenza n. 12474/13 – cioè, dal titolo esecutivo – le infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione dalla derivavano dal terrazzo Pt_1 condominiale, in particolare: dallo stato di degrado della copertura del sottotetto;
dalla vetustà della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo, quasi priva di pitturazione protettiva, così da avere perso elasticità; dal deterioramento della guaina al bocchettone della pluviale, collocato in prossimità della parete verticale della sottostante cucina (v. pg. 3 della sentenza). Nell'individuare il titolo di responsabilità, il tribunale così dedusse:
Invero, la responsabilità per cui il è stato chiamato a rispondere dei danni Parte_2 provocati a terzi (la ) è da fatto illecito, e in particolare, nella specie, da mancata Pt_1 custodia.
Va chiarito che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a interpretare il titolo esecutivo, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione;
il giudice dell'esecuzione può attingere, per l'interpretazione, anche ad elementi extratestuali, purchè ritualmente acquisiti al processo e purché non sovrapponga la sua valutazione in diritto a quella del giudice di merito (v. Cass. 10806/2020; 5049/2020;
1942/2023; 14234/2023).
Nella specie, il tribunale sostiene che la responsabilità per le infiltrazioni, cagionate da difetto di manutenzione, si fonda sull'inadempimento della obbligazione propter rem di conservazione delle parti comuni, posta dall'art. 1123 c.c. a carico dei condomini. Tale affermazione, però – pur corretta - non delinea la natura della responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi, individua esclusivamente il perché i condomini siano responsabili per i danni causati a terzi. E la causa è che ciascun condomino è obbligato a manutenere i beni comuni, in quanto, in forza della proprietà esclusiva di parti del condominio, nasce in capo a ciascuno un'obbligazione di custodia dei beni comuni (quindi, una obbligazione propter rem) (v. Cass. 6323/2003). Quindi, l'obbligazione propter rem è quella che grava su ciascun condomino e che gli impone la manutenzione dei beni comuni;
ma l'esistenza di una obbligazione propter rem non individua la natura della obbligazione che nasce in caso di danno derivante dalle cose comuni che non siano state sufficientemente conservate.
Per altro, la giurisprudenza richiamata sul punto dal tribunale conferma che i condomini sono chiamati a rispondere, per infiltrazioni, nei confronti di terzi per la mancata manutenzione, cioè per avere inadempiuto alla obbligazione di conservazione dei beni condominiali. Ma, come detto, il richiamo all'art. 1123 c.c. non fonda una responsabilità contrattuale nei confronti di terzi, ma delinea solo il titolo in ragione del quale i condomini sono chiamati a cooperare alla conservazione dei beni comuni.
E allora, la prima parte della sentenza che motiva sul titolo di responsabilità non individua alcuna responsabilità contrattuale nei confronti dei terzi;
l'unico titolo di responsabilità nei confronti dei terzi espressamente – e correttamente – richiamato nel titolo esecutivo è quello extracontrattuale. Infatti, dei danni provocati a terzi – tra i quali deve farsi rientrare anche uno dei condomini, ove subisca danni - dalla scarsa manutenzione dei beni comuni rispondono tutti i condomini, in quanto custodi dei beni comuni (art. 2051 c.c.).
Se, dunque, l'obbligazione risarcitoria per cui il condominio è stato condannato in favore della ha natura extracontrattuale, deve riconoscersi il carattere solidale della Pt_1 stessa;
da ciò deriva che la poteva agire in sede esecutiva per l'intero credito – e Pt_1 non solo per una quota - nei confronti di ciascun condominio, quindi anche della sola . CP_1
6. All'accoglimento dell'appello deve fare seguito la riforma della sentenza di primo grado e, quindi, il rigetto della opposizione promossa dalla . CP_1
7. In forza dell'effetto espansivo interno della riforma, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del difensore antistatario della . Pt_1
9. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
10. Il valore della controversia è determinato dalla somma portata dal precetto opposto (euro 8.077,07).
Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
11. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni risolte;
pertanto, va liquidata la somma di euro 2.538,50, a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni trattate. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso elle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello promosso da , riforma la sentenza del tribunale di Parte_1
Napoli n. 5034, pubblicata il 28.5.2021 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione promossa da avverso l'atto di precetto, portante la somma di euro 8.077,07, notificato ai sensi CP_1 dell'art. 140 cpc in data 21.2.2017, racc. ta di avviso di notifica del 24.2.2017, ricevuta in data 7.3.2017;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, CP_1 in favore del difensore antistatario di , quanto al primo grado, in euro Parte_1
2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, in euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini