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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai nn. 4356/2022 e
4386/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 11409/2022, del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15.9.2022, pendente
TRA
RT
, (Codice Fiscale e Partita Iva
[...]
, in persona del procuratore avv. Antonella Mameli, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Scipioni (C.F.:
) e (C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (Partita Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Steve Fucci (C.F. ) e C.F._3
Giuseppe Stellato (C.F. ; C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
(C.F. ), deceduto in data Persona_1 C.F._7
08/01/2022, tutti già nella qualità di eredi di nata a Persona_2
LI (NA) il 01/10/1944 e deceduta in Castel VO (CE) in data 13/08/2012, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Ajale (C.F.
), come da procura apposta su foglio separato da C.F._8
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante, , così concludeva: “IN VIA DI RT
APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Napoli, rep. n. 11409/2022, GI dr.ssa Fiammetta Lo Bianco, pubblicata in data 15 settembre 2022 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE,
pag. 2/33 - accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia speciale assoluta pari ad euro 300.000,00 nella polizza n. 2013RCG00048639631 stipulata con la - totalmente a carico della – Controparte_4 CP_4
nonché l'esistenza di una franchigia aggregata annua pari ad euro
1.000.000,00 e, conseguentemente, l'inoperatività della polizza essendo il teorico risarcimento integralmente assorbito dalle franchigie di polizza.
- dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria stante la totale indeterminatezza e genericità della pretesa in punto di an e di quantum
e conseguente mancato ottemperamento dell'onere di allegazione e prova richiesto ai sensi dell'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale in punto di nesso causale e di danno c.d. riflesso parentale;
- dichiarare l'inutilizzabilità ovvero l'inattendibilità della CTU depositata dai dottori e nel precedente giudizio di ATP CP_5 Parte_3
precedentemente instaurato (poi acquisita agli atti del giudizio ex art.
702 bis c.p.c., 22455/2018 R.G.) e, per l'effetto, rimettere in istruttoria il presente procedimento disponendo l'integrale rinnovazione della CTU e con nomina di un collegio peritale composto da consulenti tecnici di chiara fama specializzati nelle materie di competenza della controversia.
NEL MERITO
In via principale, in totale riforma della ordinanza appellata del
Tribunale di Napoli, previo ogni provvedimento ritenuto opportuno
- accertato e dato atto che le domande nei confronti della , CP_4
oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
pag. 3/33 - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a Controparte_6
titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, la domanda di risarcimento iure proprio formulata dai ricorrenti nei confronti della Controparte_6
in quanto inammissibile nonché non allegata né provata, ed
[...]
assolvere interamente la medesima e, per l'effetto, la
[...]
, da ogni domanda. Controparte_7
IN VIA SUBORDINATA,
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno non patrimoniale in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- disporre una nuova CTU con nomina di altro collegio peritale. In subordine, si chiede in ogni caso disporsi una consulenza suppletiva/integrativa della relazione peritale depositata in ATP con nomina di un collegio formato, ex art. 15 L. 24/2017, anche da specialisti in chirurgia vascolare.
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio di Atp, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L.
pag. 4/33 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”;
l'appellata/appellante incidentale, , concludeva come CP_6
segue: “.. in accoglimento del formulato appello nel giudizio innanzi alla
Corte di Appello di Napoli con rg. 4386/2022 del quale è stata disposta la riunione al giudizio de quo rigettarsi la domanda formulata in I° grado dai IG.ri , e con Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
vittoria di spese e competenze con attribuzione.. ”;
gli appellati, causa e , concludevano Controparte_2 Controparte_3
come segue: “rigettare l'atto d'appello proposto da Controparte_1
e da avverso l'ordinanza decisoria n. 11409 del RT
15/09/2022 resa all'esito del giudizio recante n.r.g. 22445/2018 del
Tribunale di Napoli sezione VIII civile per le su estese ragioni in fatto ed in diritto;
- riconoscere in favore degli aventi causa e Controparte_2 CP_3
l'importo di euro 132.390,45 cadauno a titolo di danno per la
[...]
perdita parentale, oltre accessori nonché riconoscere in favore degli eredi aventi causa di come risultante dagli allegati n. Persona_1
4 – 5 e 6 dell'indice della presente costituzione (coniuge della dante causa e deceduto in data 08/01/2022), sig.ri e Controparte_3 [...]
l'importo di euro 304.007,70, a titolo di risarcimento per P_
danno da perdita parentale riconosciuto in I grado in favore del coniuge
oltre accessori;
Persona_1
pag. 5/33 - condannare la e la al RT Controparte_1
pagamento in favore degli aventi causa e Controparte_2 CP_3
l'importo di euro 132.390,45 cadauno a titolo di danno per la
[...]
perdita parentale, oltre accessori nonché riconoscere in favore degli eredi aventi causa di (coniuge della dante causa Persona_1
deceduto in data 08/01/2022), sig.ri e Controparte_3 P_
, come da certificazione allegata ai nn. 4 – 5 e 6 dell'indice del
[...]
presente atto, l'importo di euro 304.007,70, a titolo di risarcimento per danno da perdita parentale riconosciuto in I grado in favore del coniuge
oltre accessori; Persona_1
- condannare la e la al RT Controparte_1
pagamento dei compensi ex D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario del doppio grado di giudizio ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 30.7.2018,
e , quali, rispettivamente, coniuge e Per_1 P_ Controparte_3
figli di adivano il Tribunale di Napoli, esponendo che: Persona_2
si sottoponeva a controlli clinici e, in particolare, ad Persona_2
Ecodoppler di TSA, dal quale emergeva un'aterosclerosi ostruttiva dei
TSA (carotide interna dx); successivamente, si sottoponeva presso ad un ricovero di elezione perché affetta da Controparte_1
“stenosi critica (superiore al 90%) carotide interna dx”; in data
04.07.2012 alle ore 9:40, presso la predetta struttura sanitaria, veniva pag. 6/33 operata, in anestesia locale, di endoarteriectomia della carotide interna dx, ed alle ore 20:20 veniva colta da un arresto respiratorio, in seguito al quale era trasportata in rianimazione dove veniva sedata ed intubata;
in data 13.08.2012, dopo che le condizioni mediche andavano sempre più ad aggravarsi, la paziente decedeva;
sussisteva la responsabilità della struttura sanitaria, come accertato nella CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da essi già instaurato;
la malpractice, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era consistita nell'aver praticato un intervento di endoarteriectomia della carotide interna dx non indicato e da cui, per effetto delle complicanze sopravvenute, era sopraggiunto un evento ictale che aveva condotto - a cascata - ad una serie di complicanze che, infine, provocavano il decesso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la PI DE instando per il rigetto della domanda, sollecitando il mutamento di rito e la concessione dei termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. ai fini della nomina di una CTU integrativa, chiedendo, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa RT
, legata da rapporto assicurativo con la , già costituita in
[...] CP_1
giudizio in quanto citata direttamente dai ricorrenti.
Si costituiva, altresì, la RT
, cui i ricorrenti avevano notificato direttamente l'atto
[...]
introduttivo, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per inammissibilità dell'azione diretta del danneggiato verso la pag. 7/33 compagnia assicuratrice, stante la non attuazione della legge 24 del
2017, nonché, per quanto ancora rileva ai fini in esame, la mancanza di copertura assicurativa e contestando, nel merito, la sussistenza della dedotta responsabilità della . Controparte_1
Acquisito il fascicolo del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 1942/17, contenente la relazione a firma dei
CTU, dottori e , disposta Persona_3 Persona_4
l'acquisizione di chiarimenti, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito,
l'ordinanza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva: “.. In parziale ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE:
condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Persona_1
, della somma di euro € 304.007,70 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dalla deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 P_
, della somma di euro 132.390,45 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna , al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_3
della somma di euro 132.390,45 a titolo di risarcimento del danno non
pag. 8/33 patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
CONDANNA, la convenuta, al PAGAMENTO, in favore degli attori, delle
SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €.
16.600,00 per compensi professionali forensi, di cui euro 600,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv.
Marcello Ajale, dichiaratosi antistatario;
pone, definitivamente, a carico della convenuta le Controparte_1
spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
Condanna la a RT
manlevare la da quanto tenuta a pagare in forza della Controparte_1
presente sentenza.
Compensa per intero le spese di lite tra convenuta e chiamata in causa”.
§ 2.
Avverso la predetta ordinanza, RT
proponeva appello, mediante atto tempestivamente
[...]
notificato in data 13/10/2022, con il quale ne sollecitava l'integrale riforma.
Il procedimento introdotto dal suddetto atto di gravame era iscritto al n. RG 4356/2022.
pag. 9/33 Con separato atto, notificato in data 13/10/2022, anche CP_6
proponeva appello avverso la medesima ordinanza ed il procedimento era iscritto al n. RG 4386/2022.
Si costituivano gli appellati, e , in Controparte_2 Controparte_3
proprio e nella qualità di eredi del padre, deceduto Persona_1
in data 08/01/2022, resistendo alle avverse impugnazioni e sollecitandone il rigetto.
Disposta la riunione dell'appello proposto da , iscritto a CP_6
ruolo successivamente, a quello introdotto dalla , queta RT
Corte, con ordinanza del 10.2.2023, emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dall'impresa di assicurazione, rigettava quella proposta dalla struttura sanitaria e disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al 14.2.2025.
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi trascritte, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 10/33 Giova preliminarmente soffermarsi sull'appello principale, proposto dalla essendo quello introdotto dalla RT CP_6
siccome iscritto a ruolo successivamente, da qualificarsi come
[...]
incidentale.
Con il primo motivo di gravame, l'impresa di assicurazione sottoponeva a censura il capo di ordinanza con il quale il Giudice aveva accolto la domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
[...]
Al riguardo, l'appellante invocava il vizio di omessa pronuncia, per avere il Tribunale, nello statuire sulla domanda di manleva, del tutto mancato di esaminare le deduzioni difensive mediante le quali essa originaria resistente aveva specificamente eccepito che la polizza n.
2013RCG00048639631, stipulata con la , Controparte_4
prevedeva una specifica franchigia assoluta pari a complessivi €
300.000,00, nonché una ulteriore franchigia aggregata annua di €
1.000.000,00. Sosteneva, quindi, che, in forza di tali pattuizioni, la garanzia poteva operare soltanto in eccedenza all'importo di euro
300.000,00 come previsto dalla franchigia speciale ed in eccedenza alla somma prevista a titolo di franchigia aggregata annua pari ad euro
953.000,00. Evidenziava che, in primo grado, l'assicurata struttura sanitaria non aveva sollevato contestazioni al riguardo, né aveva provato di avere già corrisposto indennizzi per l'anno di copertura assicurativa superiori alla soglia aggregata annua di € 1.000.000,00.
Pertanto, l'ordinanza doveva ritenersi, in parte qua, errata, poiché avrebbe dovuto contenere la domanda di manleva proposta dalla CP_4
pag. 11/33 di Cura nei confronti di entro i limiti contrattuali previsti RT
dalla polizza sottoscritta tra le parti. Di conseguenza, preso atto delle richiamate clausole, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la totale inoperatività della polizza 2013RCG00048639631 in quanto gli importi liquidati nell'ordinanza risultavano pienamente assorbiti nelle franchigie.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la aveva RT
specificamente dedotto che la polizza n. 2013RCG00048639631, stipulata dalla , da quest'ultima posta a base Controparte_4
della proposta domanda di manleva, prevedeva, al punto 15, una franchigia di euro 300.000,00, che, in base all'art. 4.10, risultava ad esclusivo carico dell'assicurata, per ciascuna richiesta di risarcimento e, inoltre, al punto 16, una franchigia aggregata annuale operante sugli importi dei sinistri, al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di euro 300.000,00, pari all'importo complessivo di euro 1.000.000,00.
Orbene, la lettura della polizza assicurativa, contenuta nella produzione di entrambe le originarie resistenti, prova l'esistenza delle invocate clausole.
In particolare, a pagina 2 del documento di polizza, è contenuta la definizione di franchigia, prevedendosi che si tratta dell'importo, quantificato ai punti 15 e 16 del contratto, che, in relazione a ogni e pag. 12/33 ciascuna richiesta di risarcimento, deve essere dedotto dall'importo da liquidarsi agli effetti della polizza e che rimane a carico dell'assicurata.
La stessa definizione prevede, ulteriormente, la responsabilità dell'assicuratore solo per la parte dell'importo che eccede la franchigia.
Il punto 15 delle condizioni di polizza, poi, come puntualmente dedotto dall'odierna appellante principale, stabilisce appunto che l'ammontare della franchigia è pari ad euro 300.000,00 per ciascuna richiesta di risarcimento, mentre il punto 16 prevede una franchigia aggregata annuale operante sugli importi dei sinistri, al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di euro 300.000,00, pari all'importo complessivo di euro 1.000.000,00.
Il combinato disposto di tali pattuizioni consente di affermare che, per delimitare l'obbligazione indennitaria dell'impresa assicurativa, dall'importo del risarcimento dovuto dall'assicurato debba prima detrarsi la somma di euro 300.000,00 e, sul residuo, scomputarsi quanto ancora resta, all'epoca della liquidazione, della franchigia aggregata annuale, che, secondo la non contestata deduzione dell'impresa assicurativa, ammonta, nella specie, ad euro 953.000,00.
Orbene, nel caso di specie, la misura complessiva del risarcimento, riconosciuta dal primo Giudice in favore dei danneggiati, ascende ad un importo inferiore a quello previsto dai menzionati punti 15 e 16 della polizza.
Infatti, il risarcimento liquidato in favore di , Persona_1
comprensivo degli interessi al tasso del 2% annuo, riconosciuto pag. 13/33 dall'ordinanza, con decorrenza dal 13.8.2012, sull'importo di euro
266.205,78, corrispondente alla sorta capitale a quella data devalutata, ed anno per anno rivalutato al 15.9.2022, data di pubblicazione della pronuncia appellata, ascende ad euro 359.744,32 (Indice alla
Decorrenza: 106,4; Indice alla Scadenza: 113,5; Raccordo Indici: 1,071;
Coefficiente di Rivalutazione: 1,142; Totale Rivalutazione: €
37.801,22; Capitale Rivalutato: € 304.007,00; Totale Colonna
Giorni: 3685; Totale Interessi a Tasso Fisso: € 55.737,32;
Rivalutazione + Interessi: € 93.538,54).
Il risarcimento riconosciuto in favore degli odierni appellati,
[...]
e , tenuto conto degli interessi computati P_ Controparte_3
secondo gli stessi criteri dinanzi indicati, sul capitale devalutato ad agosto 2012 di euro 115.928,59, ammonta ad euro 156.663,21 ciascuno (Totale Rivalutazione: € 16.461,86; Capitale Rivalutato: €
132.390,45; Totale Colonna Giorni: 3685; Totale Interessi a Tasso
Fisso: € 24.272,76; Rivalutazione + Interessi: € 40.734,62).
Pertanto, il totale complessivo del risarcimento liquidato nell'ordinanza impugnata è pari ad euro 673.070,74, somma che risulta ampiamente inferiore al limite delle franchigie contrattuali.
Infatti, posto che, fino ad euro 300.000,00 opera, come detto, la franchigia ex art. 15 della polizza, la residua somma di euro 373.070,74 deve restare a carico della struttura sanitaria, non essendo stata dedotta e provata l'erosione completa della franchigia aggregata annua di euro 1.000.000,00 di cui al menzionato articolo 16.
pag. 14/33 Sul punto, si deve ribadire come l'appellante abbia dedotto e documentato (cfr. allegato n. 3 alla produzione di parte dell'odierna appellante principale) che, di tale franchigia aggregata, residuano ancora ben euro 953.000,00 e siffatta asserzione non è stata smentita da risultanze documentali di diverso contenuto.
Sul punto appare dirimente rammentare che “il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata .. di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo.
Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie .. che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc..” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
30524 del 2019).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato, né provato, CP_6
nel corso del giudizio di primo grado, l'avvenuta erogazione, per l'annualità 2012, cui risale il verificarsi dell'evento dannoso, di liquidazioni fino alla concorrenza del menzionato importo di franchigia aggregata annua.
pag. 15/33 Né, giova ad abundantiam soggiungere, alcuna specifica deduzione è stata sul punto operata in questo grado di giudizio, cosicché la circostanza della mancata integrale erosione della franchigia aggregata deve ritenersi finanche incontestata.
Da quanto precede discende che il primo Giudice non abbia correttamente statuito in ordine alla domanda di manleva, non essendosi in alcun modo pronunciato in merito alle difese svolte da con le quali era stata invocata la non operatività della copertura assicurativa in ragione delle franchigie contrattualmente previste.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dall'impresa assicurativa ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, deve essere rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di . CP_6 RT
§ 7.
Resta ovviamente assorbito, difettando ogni residuo interesse in capo all'impresa assicurativa in ragione dell'accoglimento del primo motivo di gravame, l'esame dei restanti motivi di appello principale, con i quali era stata impugnata la parte di ordinanza concernente l'affermazione di responsabilità della PI DE ed il quantum.
§ 8.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale della struttura sanitaria.
pag. 16/33 Con il primo motivo l'istante censurava l'ordinanza, invocandone l'illegittimità per avere il primo Giudice disatteso la richiesta di passaggio al rito ordinario e di concessione dei termini ex art. 183
c.p.c..
Deduceva che tale istanza, ove accolta, avrebbe consentito di procedere ad un rinnovo di CTU, come pure di svolgere deduzioni difensive in relazione alle rispettive domande ed eccezioni. In particolare, assumeva che essa avrebbe potuto difendersi in merito alle eccezioni di non operatività della copertura assicurativa sollevate dall'impresa di assicurazione.
§ 9.
La doglianza è infondata.
Nella specie, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'odierna appellante.
Infatti, riguardo all'originaria eccezione di difetto di copertura assicurativa, sollevata da sul presupposto della mancata collaborazione e cooperazione nell'apertura e nella gestione del sinistro da parte della e del Controparte_6 [...]
- in ordine alla quale lo svolgimento del processo con il Controparte_8
rito sommario avrebbe, in tesi, pregiudicato le ragioni difensive dell'odierna appellante incidentale – è sufficiente replicare che tale eccezione non veniva dalla reiterata in appello e, di conseguenza, ogni doglianza sul punto deve ritenersi definitivamente assorbita.
pag. 17/33 Quanto, poi, alla sostenuta necessità di rinnovare le operazioni peritali, giova evidenziare che il Giudice di primo grado, con ordinanza del
28/10/2019, aveva disposto un supplemento di indagine peritale, finalizzato a chiarire profili oggetto di contestazione ad opera delle resistenti.
Ne segue che, ad onta della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il giudizio sia stato compiutamente istruito.
Del resto, in senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante, occorre rilevare che “In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale
è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022).
D'altra parte, quanto al rilievo per cui nella specie sarebbe stato necessario disporre un rinnovo della CTU, la doglianza, per le ragioni che saranno esposte in relazione al secondo motivo di appello, risulta esplorativa e, come tale, da disattendere.
§ 10.
pag. 18/33 Con il secondo motivo di appello incidentale, impugnava CP_6
l'ordinanza per avere il Giudice, recependo acriticamente le risultanze dell'espletata CTU, accolto la domanda, nonostante le circostanziate critiche mosse dai consulenti di parte della all'elaborato CP_4
peritale.
In particolare, l'istante stigmatizzava l'affermazione dell'ordinanza, che, basandosi sulla contestata CTU, aveva inteso contestare ai sanitari la sottoposizione della paziente all'esecuzione del trattamento chirurgico.
Al riguardo, deduceva che sussistevano “tutte le condizioni previste dalle raccomandazioni delle Linee Guida a favore di un intervento chirurgico CEA e in particolare il grado di stenosi del 90-95%, e i buoni risultati della Struttura nell'ambito della chirurgia vascolare CEA
(incidenza di complicanze <1%)” e, inoltre, la paziente “all'epoca dei fatti aveva 67 anni e presentava comorbilità comuni per quell'età e sostanzialmente stabili e controllati dalla terapia medica”.
Deduceva che “furono adottate tecnica anestesiologica e chirurgica standard, in assenza di complicanze, in assoluta stabilità dei valori clinici
e neurologici (come chiaramente indicato dalle note dell'anestesista, del chirurgo e del medico accettante la paziente in reparto). La paziente mostrava stabilità clinica e dei parametri emodinamici per tutto il decorso intraoperatorio e perioperatorio”. Assumeva che l'evento avverso verificatosi era da ritenere come una complicanza possibile, secondo la statistica, ma non altrimenti evitabile, in quanto “l'accidente cerebrovascolare acuto, cui è conseguito il decesso della è Per_2
pag. 19/33 ascrivibile, etiofisopatogeneticamente e causalmente, ad una crisi ipertensiva, del tutto imprevista ed imprevedibile da parte dei sanitari”.
Del pari, obiettava l'appellante, anche la sindrome coronarica acuta verificatasi il 12/07 a distanza di una settimana dall'intervento, peraltro di scarso significato clinico, andava considerata evento avverso non in concreto prevedibile e non prevenibile. Peraltro, prima dell'intervento, erano stati effettuati esaustivi esami clinico strumentali che avevano dato esiti rassicuranti sotto il profilo cardiologico.
Rilevava che sussisteva l'indicazione al trattamento, dovendosi la stenosi della carotide da cui risultava affetta la paziente considerare sintomatica, avendo la stessa sofferto di un evento neurologico focale acuto (ictus/TIA) verosimilmente all'interno dei 3 mesi, antecedenti alla data di esecuzione dell'esame RMN eseguito in data 01.06.2012.
Quindi, trattandosi di una stenosi sintomatica calcifica del 95% a destra, essa, in base alle linee guida SPREAD, andava ritenuta soggetta ad intervento.
Ed ancora, l'appellante contestava l'ordinanza per avere, sempre sulla scorta della CTU, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 4/7/2012 e la crisi ipertensiva (PA 220/90), con secondario ictus emorragico, cui era poi conseguito l'exitus della paziente.
Sul punto, richiamando le osservazioni dei propri consulenti di parte,
l'istante opinava che i CTU avevano reputato necessario un pag. 20/33 approfondimento sulla pressione arteriosa, sebbene dalla cartella clinica emergeva che i valori pressori erano stati monitorati ed apparivano sotto controllo farmacologico. Inoltre, deduceva che, in base alle linee guida, la presenza di ipertensione non era ostativa all'esecuzione dell'intervento, non era contemplato un monitoraggio di
24 ore della pressione e, comunque, vi era stato, nel corso del trattamento chirurgico, un controllo monitorizzato della pressione che era proseguito anche nella fase post – intervento.
Ed ancora, l'ordinanza era censurata laddove aveva ascritto ai sanitari un'ulteriore condotta inappropriata, consistita nell'insorgenza di infezione nosocomiale e sindrome erosiva da stress (SRES) e nella non adeguata profilassi della stessa.
In proposito, l'appellante obiettava che lo stato di coma progressivamente ingravescente aveva determinato una compromissione sistemica dell'organismo, la c.d. insufficienza multiorgano, patologia di carattere evolutivo nella quale risultavano di comune riscontro sia complicanze infettive sia le patologie erosive da stress.
Peraltro, non emergeva che i CTU avessero opportunamente valutato le procedure di sanificazione attivate dalla struttura per evitare le infezioni nosocomiali. Invero, avendo la casa di cura posto in essere ogni protocollo e presidio per evitare infezioni nosocomiali, alcuna responsabilità poteva essere affermata al riguardo.
pag. 21/33 In conclusione, l'istante sosteneva che non potendosi condividere alcuno degli addebiti rivolti dai CTU all'operato della casa di cura e difettando anche il nesso causale, tra la sottoposizione all'intervento ed il decesso, la domanda risarcitoria proposta dagli originari ricorrenti avrebbe dovuto essere rigettata.
§ 11.
Il motivo è infondato.
Sul punto occorre, anzitutto, osservare che lo stesso consiste nella sostanziale trasposizione delle obiezioni, di contenuto eminentemente medico scientifico, che i CT della struttura sanitaria e della stessa impresa assicurativa avevano rivolto alla cd. bozza di relazione, cui, peraltro, gli ausiliari del primo Giudice avevano convincentemente risposto.
Basti, in proposito, osservare che quei CTU, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, avevano replicato, osservando che vi era stata una carente gestione della fase preoperatoria, in quanto, nel referto dell'ecodoppler effettuato in data 27/6/2012, non veniva fornita alcuna informazione sulle caratteristiche morfostrutturali della placca stenosante (elemento ritenuto significativo ai fini della programmazione terapeutica). Al riguardo, i CTU ponevano in risalto il dato per cui è importante che “nel referto dell'ecodoppler vengano indicati i markers di instabilità della placca, al fine di identificare, soprattutto nell'ambito dei pazienti asintomatici, un sottogruppo di pazienti “ad alto rischio” di eventi ischemici cerebrali che, quindi,
pag. 22/33 potrebbero beneficiare di un intervento di rivascolarizzazione carotidea più precoce. Anche da un punto di vista quantitativo, è necessario che nella refertazione vengano riportati i criteri usati per ricavare la percentuale del grado di stenosi, esistendo più metodi in letteratura
(NASCET; ECST) (Stroke 1995); si sottolinea, pertanto, la carente refertazione dell'ecodoppler praticato in data 27/6/2012”.
Ed ancora, ad avviso del CTU, andava stigmatizzata anche “l'omissione di una angioTC cerebrale preoperatoria, metodica strumentale che consente di ottenere importanti informazioni riguardanti il grado di vascolarizzazione cerebrale, e l'eventuale presenza di aneurismi endocranici, circoli collaterali, ecc., ma anche per rilevare potenziali lesioni cerebrali silenti, con valenza rilevante sulla prognosi neurologica”.
Riguardo, poi, al controllo della patologia ipertensiva, i CTU chiarivano che “appena una settimana prima dell'intervento (27/6/2012), una consulenza cardiologica praticata presso la Casa Controparte_4
segnalava che la IG.ra era affetta da “un'ipertensione
[...] Per_2
arteriosa moderato-severa non controllata dalla terapia”: tale rilievo clinico avrebbe dovuto indurre i sanitari ad un doveroso approfondimento preoperatorio (Holter pressorio), ad una verifica del compenso farmacologico e, infine, ad un accurato monitoraggio della pressione arteriosa pre-, intra- e post-operatorio, specie nelle 24 ore successive all'intervento (si ricorda che proprio ad una crisi ipertensiva nel post-operatorio precoce è attribuibile l'occorrenza dell'ictus
pag. 23/33 emorragico che condizionerà irrimediabilmente l'esito della vicenda clinica)”.
Tra l'altro, in relazione al rilievo dell'appellante teso a negare, in parte qua, la sussistenza della condotta omissiva, i CTU avevano cura di evidenziare che” Non si rileva il riscontro documentale del monitoraggio seriato (ogni 15 minuti) della pressione arteriosa: nel diario clinico, infatti, si evidenziano i seguenti controlli post-operatori della pressione arteriosa: ore 11.53 (PA 130/80); ore 17.00 (PA 130/80) e ore 20.20 (PA
220/90). Peraltro, si condivide che la severa crisi ipertensiva (PA
220/90) abbia rivestito un ruolo causale nel determinismo della grave complicanza ictale, ma non si può ritenere che possa essere annoverata come un evento avverso imprevisto ed imprevedibile (era già noto, infatti, che la paziente era affetta da un'ipertensione arteriosa instabile e non controllata dalla terapia)”.
Riguardo al dedotto carattere sintomatico della stenosi, che, a detta della casa di cura, dovrebbe indurre a ritenere finanche necessario e non procrastinabile l'intervento, merita rimarcare che, sempre secondo le argomentate affermazioni dei CTU, “Non si rileva alcun elemento, né clinico né documentale, che consenta di affermare che la
“de cuius era sofferente da epoca molto remota, comunque imprecisata
… di una vasculopatia cerebrale cronica plurifocale da stenosi della carotide interna di destra…”. In realtà, l'unico dato disponibile è quello relativo al referto della RM cranio (senza mdc) effettuata in data
1/6/2012, ove veniva evidenziata la presenza di “marcati segni di leucoencefalopatia vascolare cronica su base ipossico-ischemica”; a tale
pag. 24/33 proposito, è necessario chiarire che la leucoencefalopatia vascolare cronica, non è secondaria alla stenosi delle carotidi, ma è una microangiopatia a carico delle arteriole cerebrali, con conseguente danno ischemico da ipoperfusione cronica ( 2002; Per_5 Per_6
2006). Infine, non vi è alcuna evidenza documentale che “in epoca antecedente al ricovero effettuato presso il P.O. PI aveva CP_6
sofferto di un episodio cerebrovascolare acuto” : non risulta, infatti, un'anamnesi positiva per TIA, ictus, amaurosi e/o equivalenti clinici”.
Sempre in relazione al profilo dell'indicazione al trattamento, gli ausiliari, nel motivare il riferito convincimento circa l'opportunità di procedere attraverso un'appropriata terapia farmacologica, sostenevano, confortando il proprio assunto mediante il continuo riferimento alle linee guida all'epoca approvate dalla comunità scientifica, che le comorbilità da cui era affetta la paziente (consistenti in un'ipertensione moderato-severa, non controllata dalla terapia, associata a “substrato neurodistonico”), avevano determinato una valutazione anestesiologica preoperatoria ASA III, che avrebbe dovuto indurre i sanitari a considerare la come una paziente ad alto Per_2
rischio periprocedurale. Di conseguenza, assumevano che “all'epoca della vicenda clinica in questione, gli specialisti che ebbero in cura la
IG.ra avrebbero dovuto assumere una posizione Per_2
estremamente cauta circa la programmazione terapeutica nella malattia carotidea asintomatica, attraverso un'accurata valutazione bilancio costo/beneficio in rapporto al rischio procedurale. Secondo le evidenze scientifiche all'epoca disponibili, la paziente era candidabile
pag. 25/33 alla “best medical therapy” e non ad un intervento di endoarteriectomia
(così come effettuato); a tale proposito, occorre considerare che, proprio lo specialista cardiologo della aveva Controparte_4
correttamente posto indicazione alla seguente terapia farmacologica:
AT (betabloccante), EN (ACE inibitore + calcio antagonista),
VI (antiaggregante piastrinico), TO (ipocolesterolizzante); inoltre, era stato consigliato un ricovero per “valutazione ed eventuale intervento”: è evidente, quindi, che era stata ritenuta necessaria una ulteriore valutazione del profilo di rischio, anche in relazione all'asintomaticità della paziente, prima di procedere alla realizzazione dell'intervento”.
Peraltro, tali conclusioni erano avvalorate, non solo dalle linee guida del 2007, cui i CTU si erano attenuti, ma anche da quelle del 2012, pubblicate pochi mesi prima della vicenda clinica in esame. Dalle stesse emergeva che l'intervento di endoarteriectomia, in caso di stenosi carotidea asintomatica uguale o maggiore al 60%, doveva ritenersi indicato solo se il rischio perioperatorio (entro 1 mese dall'intervento) di complicanze (morte e ogni tipo di ictus) è particolarmente basso e ben inferiore a 3%. Ma, nella specie, essendosi al cospetto di una paziente con rischio anestesiologico stimato in ASA III, doveva ragionevolmente presumersi un significativo rischio periprocedurale, tale da poter considerare controindicato l'intervento.
Riguardo, poi, agli ulteriori eventi avversi, che i CTU avevano ritenuto quali concause del decesso, occorre premettere che, essendo la morte causalmente riconducibile alla sottoposizione della paziente ad un pag. 26/33 trattamento sanitario (intervento di endoarteriectomia per il trattamento di una lesione stenosante calcifica a carico della carotide interna destra) non indicato, in ragione degli elevati fattori di rischio e delle caratteristiche della stenosi, ogni ulteriore considerazione dovrebbe ritenersi superflua.
In ogni caso, deve soggiungersi che le stesse concause, indicate dai
CTU, siano da ricondurre causalmente al medesimo intervento chirurgico.
Ed invero, la sindrome coronarica acuta, manifestatasi a carico della paziente nel post-operatorio, deve ritenersi conseguente ad instabilità pressoria o di circolo ed è causalmente riconducibile all'iniziale trattamento di endoarteriectomia, da ritenersi, come visto, non indicato (cfr. CTU pag. 27).
Lo stesso è a dirsi in relazione alle ulteriori due concause, rilevate dai
CTU, rappresentate da un'infezione nosocomiale e da una sindrome erosiva da stress con perforazione viscerale, insorte nella fase post- operatoria.
Riguardo, in particolare, alla detta infezione, i CTU era chiari nel rilevarne l'origine nosocomiale, avendo posto in risalto come ricorrevano i presupposti per ricollegarne l'insorgere alla degenza ospedaliera.
Sul punto, del resto, in primo grado, nemmeno i CT delle resistenti avevano obiettato la presenza, in atti, di risultanze documentali in grado di attestare la puntuale osservanza, da parte della casa di cura,
pag. 27/33 delle procedure finalizzate ad impedire il diffondersi di infezioni nosocomiali e, del resto, in parte qua, il motivo di appello si rivela del tutto carente, mancando il puntuale riferimento agli elementi documentali in tesi misconosciuti dai CTU.
Con riferimento, poi, alle ulcere da stress, i CTU stigmatizzavano la loro inadeguata profilassi e tale affermazione non risulta essere stata dall'appellante nemmeno specificamente contrastata attraverso il riferimento ad evidenze documentali di avverso contenuto.
In definitiva, l'ordinanza impugnata resiste ampiamente alle critiche dell'appellante, essendo fondata su di una CTU che, ad onta dei rilievi della casa di cura, risulta assolutamente coerente, ben argomentata e supportata da plurimi ed autorevoli riferimenti bibliografici.
Sussistendo, quindi, la condotta colposa dei sanitari, per l'esecuzione di un trattamento chirurgico non indicato e non preceduto da un adeguato inquadramento delle caratteristiche della stenosi, ed il nesso causale tra la sottoposizione allo stesso e l'insorgenza dei descritti eventi avversi all'origine della morte della paziente, il motivo di appello deve essere rigettato, essendo ravvisabile la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, fattispecie in cui occorre, a parziale correzione dell'ordinanza e in difetto peraltro di specifico motivo di gravame da parte della casa di cura, inquadrare la domanda, trattandosi di azione di risarcimento del danno per perdita parentale avanzata non dal paziente ma dai suo stretti congiunti (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022).
pag. 28/33 § 12.
L'appello incidentale proposto dalla struttura sanitaria deve, quindi, rigettarsi.
Per completezza occorre evidenziare che PI a pagina 31 CP_6
della comparsa di costituzione, dichiarava di aderire “alle difese di merito (n.d.r.: articolate dall'impresa di assicurazione) sulla responsabilità per la domanda avanzata dagli eredi ”. P_
Mediante tale locuzione, deve ritenersi che l'istante abbia inteso fare proprie le censure della alla parte di ordinanza concernente l'affermazione di responsabilità della . CP_1
Peraltro, essendo le censure articolate, sul punto, da sostanzialmente equipollenti, nel contenuto, a quelle della casa di cura, le argomentazioni svolte dinanzi, in relazione al secondo motivo di appello incidentale, debbono ritenersi idonee a contrastare anche il motivo di gravame richiamato per relationem da . CP_6
Deve, infine, osservarsi che quest'ultima non abbia, invece, formulato alcun motivo di appello afferente al quantum, né richiamato, nemmeno per relationem, la censura articolata sul punto da .
Ne segue che, essendo rimasto assorbito l'esame dei restanti motivi di appello principale ed in difetto della formulazione di apposito motivo di gravame incidentale da parte della clinica, alcuna statuizione debba essere adottata in parte qua.
§ 13.
pag. 29/33 Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello principale impone, come conseguenza della parziale riforma dell'ordinanza, un rinnovato regolamento delle stesse, nel rapporto tra e casa di cura, da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda di manleva proposta da , le spese processuali di entrambi i CP_6
gradi debbono seguire la soccombenza della medesima.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, pari al valore del credito risarcitorio sotteso alla domanda principale.
Inerendo la causa, nel rapporto tra BH e , alla sola CP_6
questione della copertura assicurativa e tenuto conto del ridotto numero di questioni trattate, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi.
Al rigetto dell'appello incidentale segue, poi, la condanna di PI
DE alla rifusione, in favore degli appellati, originari ricorrenti, delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano, come in dispositivo, secondo i medesimi criteri appena indicati, avuto riguardo pag. 30/33 al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni sottese al gravame.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Marcello Ajale, dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da PI DE deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da RT [...]
e sull'appello RT
incidentale proposto da avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 11409/2022, del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15.9.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_1
RT
;
[...]
b) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
[...]
c) condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
di – RT
pag. 31/33 , delle spese processuali che RT
liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 2.556,00 per esborsi, euro 13.078,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
e) condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'avv. Marcello Ajale, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 13.078,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 32/33 pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai nn. 4356/2022 e
4386/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 11409/2022, del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15.9.2022, pendente
TRA
RT
, (Codice Fiscale e Partita Iva
[...]
, in persona del procuratore avv. Antonella Mameli, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Scipioni (C.F.:
) e (C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (Partita Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Steve Fucci (C.F. ) e C.F._3
Giuseppe Stellato (C.F. ; C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
(C.F. ), deceduto in data Persona_1 C.F._7
08/01/2022, tutti già nella qualità di eredi di nata a Persona_2
LI (NA) il 01/10/1944 e deceduta in Castel VO (CE) in data 13/08/2012, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Ajale (C.F.
), come da procura apposta su foglio separato da C.F._8
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante, , così concludeva: “IN VIA DI RT
APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Napoli, rep. n. 11409/2022, GI dr.ssa Fiammetta Lo Bianco, pubblicata in data 15 settembre 2022 accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE,
pag. 2/33 - accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia speciale assoluta pari ad euro 300.000,00 nella polizza n. 2013RCG00048639631 stipulata con la - totalmente a carico della – Controparte_4 CP_4
nonché l'esistenza di una franchigia aggregata annua pari ad euro
1.000.000,00 e, conseguentemente, l'inoperatività della polizza essendo il teorico risarcimento integralmente assorbito dalle franchigie di polizza.
- dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria stante la totale indeterminatezza e genericità della pretesa in punto di an e di quantum
e conseguente mancato ottemperamento dell'onere di allegazione e prova richiesto ai sensi dell'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale in punto di nesso causale e di danno c.d. riflesso parentale;
- dichiarare l'inutilizzabilità ovvero l'inattendibilità della CTU depositata dai dottori e nel precedente giudizio di ATP CP_5 Parte_3
precedentemente instaurato (poi acquisita agli atti del giudizio ex art.
702 bis c.p.c., 22455/2018 R.G.) e, per l'effetto, rimettere in istruttoria il presente procedimento disponendo l'integrale rinnovazione della CTU e con nomina di un collegio peritale composto da consulenti tecnici di chiara fama specializzati nelle materie di competenza della controversia.
NEL MERITO
In via principale, in totale riforma della ordinanza appellata del
Tribunale di Napoli, previo ogni provvedimento ritenuto opportuno
- accertato e dato atto che le domande nei confronti della , CP_4
oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
pag. 3/33 - accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta ovvero a Controparte_6
titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, la domanda di risarcimento iure proprio formulata dai ricorrenti nei confronti della Controparte_6
in quanto inammissibile nonché non allegata né provata, ed
[...]
assolvere interamente la medesima e, per l'effetto, la
[...]
, da ogni domanda. Controparte_7
IN VIA SUBORDINATA,
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno non patrimoniale in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- disporre una nuova CTU con nomina di altro collegio peritale. In subordine, si chiede in ogni caso disporsi una consulenza suppletiva/integrativa della relazione peritale depositata in ATP con nomina di un collegio formato, ex art. 15 L. 24/2017, anche da specialisti in chirurgia vascolare.
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio di Atp, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il
Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L.
pag. 4/33 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”;
l'appellata/appellante incidentale, , concludeva come CP_6
segue: “.. in accoglimento del formulato appello nel giudizio innanzi alla
Corte di Appello di Napoli con rg. 4386/2022 del quale è stata disposta la riunione al giudizio de quo rigettarsi la domanda formulata in I° grado dai IG.ri , e con Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
vittoria di spese e competenze con attribuzione.. ”;
gli appellati, causa e , concludevano Controparte_2 Controparte_3
come segue: “rigettare l'atto d'appello proposto da Controparte_1
e da avverso l'ordinanza decisoria n. 11409 del RT
15/09/2022 resa all'esito del giudizio recante n.r.g. 22445/2018 del
Tribunale di Napoli sezione VIII civile per le su estese ragioni in fatto ed in diritto;
- riconoscere in favore degli aventi causa e Controparte_2 CP_3
l'importo di euro 132.390,45 cadauno a titolo di danno per la
[...]
perdita parentale, oltre accessori nonché riconoscere in favore degli eredi aventi causa di come risultante dagli allegati n. Persona_1
4 – 5 e 6 dell'indice della presente costituzione (coniuge della dante causa e deceduto in data 08/01/2022), sig.ri e Controparte_3 [...]
l'importo di euro 304.007,70, a titolo di risarcimento per P_
danno da perdita parentale riconosciuto in I grado in favore del coniuge
oltre accessori;
Persona_1
pag. 5/33 - condannare la e la al RT Controparte_1
pagamento in favore degli aventi causa e Controparte_2 CP_3
l'importo di euro 132.390,45 cadauno a titolo di danno per la
[...]
perdita parentale, oltre accessori nonché riconoscere in favore degli eredi aventi causa di (coniuge della dante causa Persona_1
deceduto in data 08/01/2022), sig.ri e Controparte_3 P_
, come da certificazione allegata ai nn. 4 – 5 e 6 dell'indice del
[...]
presente atto, l'importo di euro 304.007,70, a titolo di risarcimento per danno da perdita parentale riconosciuto in I grado in favore del coniuge
oltre accessori; Persona_1
- condannare la e la al RT Controparte_1
pagamento dei compensi ex D.M. n. 55/2014 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario del doppio grado di giudizio ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 30.7.2018,
e , quali, rispettivamente, coniuge e Per_1 P_ Controparte_3
figli di adivano il Tribunale di Napoli, esponendo che: Persona_2
si sottoponeva a controlli clinici e, in particolare, ad Persona_2
Ecodoppler di TSA, dal quale emergeva un'aterosclerosi ostruttiva dei
TSA (carotide interna dx); successivamente, si sottoponeva presso ad un ricovero di elezione perché affetta da Controparte_1
“stenosi critica (superiore al 90%) carotide interna dx”; in data
04.07.2012 alle ore 9:40, presso la predetta struttura sanitaria, veniva pag. 6/33 operata, in anestesia locale, di endoarteriectomia della carotide interna dx, ed alle ore 20:20 veniva colta da un arresto respiratorio, in seguito al quale era trasportata in rianimazione dove veniva sedata ed intubata;
in data 13.08.2012, dopo che le condizioni mediche andavano sempre più ad aggravarsi, la paziente decedeva;
sussisteva la responsabilità della struttura sanitaria, come accertato nella CTU espletata in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da essi già instaurato;
la malpractice, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era consistita nell'aver praticato un intervento di endoarteriectomia della carotide interna dx non indicato e da cui, per effetto delle complicanze sopravvenute, era sopraggiunto un evento ictale che aveva condotto - a cascata - ad una serie di complicanze che, infine, provocavano il decesso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la PI DE instando per il rigetto della domanda, sollecitando il mutamento di rito e la concessione dei termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. ai fini della nomina di una CTU integrativa, chiedendo, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa RT
, legata da rapporto assicurativo con la , già costituita in
[...] CP_1
giudizio in quanto citata direttamente dai ricorrenti.
Si costituiva, altresì, la RT
, cui i ricorrenti avevano notificato direttamente l'atto
[...]
introduttivo, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per inammissibilità dell'azione diretta del danneggiato verso la pag. 7/33 compagnia assicuratrice, stante la non attuazione della legge 24 del
2017, nonché, per quanto ancora rileva ai fini in esame, la mancanza di copertura assicurativa e contestando, nel merito, la sussistenza della dedotta responsabilità della . Controparte_1
Acquisito il fascicolo del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 1942/17, contenente la relazione a firma dei
CTU, dottori e , disposta Persona_3 Persona_4
l'acquisizione di chiarimenti, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito,
l'ordinanza in questa sede impugnata, con la quale così statuiva: “.. In parziale ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE:
condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Persona_1
, della somma di euro € 304.007,70 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dalla deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 P_
, della somma di euro 132.390,45 a titolo di risarcimento del
[...]
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
condanna , al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_3
della somma di euro 132.390,45 a titolo di risarcimento del danno non
pag. 8/33 patrimoniale da perdita del rapporto parentale oltre interessi nella misura del 2% dal 13.8.2012 alla presente ordinanza e oltre interessi al tasso legale codicistico dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;
CONDANNA, la convenuta, al PAGAMENTO, in favore degli attori, delle
SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €.
16.600,00 per compensi professionali forensi, di cui euro 600,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv.
Marcello Ajale, dichiaratosi antistatario;
pone, definitivamente, a carico della convenuta le Controparte_1
spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
Condanna la a RT
manlevare la da quanto tenuta a pagare in forza della Controparte_1
presente sentenza.
Compensa per intero le spese di lite tra convenuta e chiamata in causa”.
§ 2.
Avverso la predetta ordinanza, RT
proponeva appello, mediante atto tempestivamente
[...]
notificato in data 13/10/2022, con il quale ne sollecitava l'integrale riforma.
Il procedimento introdotto dal suddetto atto di gravame era iscritto al n. RG 4356/2022.
pag. 9/33 Con separato atto, notificato in data 13/10/2022, anche CP_6
proponeva appello avverso la medesima ordinanza ed il procedimento era iscritto al n. RG 4386/2022.
Si costituivano gli appellati, e , in Controparte_2 Controparte_3
proprio e nella qualità di eredi del padre, deceduto Persona_1
in data 08/01/2022, resistendo alle avverse impugnazioni e sollecitandone il rigetto.
Disposta la riunione dell'appello proposto da , iscritto a CP_6
ruolo successivamente, a quello introdotto dalla , queta RT
Corte, con ordinanza del 10.2.2023, emessa all'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dall'impresa di assicurazione, rigettava quella proposta dalla struttura sanitaria e disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte fino al 14.2.2025.
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi trascritte, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 10/33 Giova preliminarmente soffermarsi sull'appello principale, proposto dalla essendo quello introdotto dalla RT CP_6
siccome iscritto a ruolo successivamente, da qualificarsi come
[...]
incidentale.
Con il primo motivo di gravame, l'impresa di assicurazione sottoponeva a censura il capo di ordinanza con il quale il Giudice aveva accolto la domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
[...]
Al riguardo, l'appellante invocava il vizio di omessa pronuncia, per avere il Tribunale, nello statuire sulla domanda di manleva, del tutto mancato di esaminare le deduzioni difensive mediante le quali essa originaria resistente aveva specificamente eccepito che la polizza n.
2013RCG00048639631, stipulata con la , Controparte_4
prevedeva una specifica franchigia assoluta pari a complessivi €
300.000,00, nonché una ulteriore franchigia aggregata annua di €
1.000.000,00. Sosteneva, quindi, che, in forza di tali pattuizioni, la garanzia poteva operare soltanto in eccedenza all'importo di euro
300.000,00 come previsto dalla franchigia speciale ed in eccedenza alla somma prevista a titolo di franchigia aggregata annua pari ad euro
953.000,00. Evidenziava che, in primo grado, l'assicurata struttura sanitaria non aveva sollevato contestazioni al riguardo, né aveva provato di avere già corrisposto indennizzi per l'anno di copertura assicurativa superiori alla soglia aggregata annua di € 1.000.000,00.
Pertanto, l'ordinanza doveva ritenersi, in parte qua, errata, poiché avrebbe dovuto contenere la domanda di manleva proposta dalla CP_4
pag. 11/33 di Cura nei confronti di entro i limiti contrattuali previsti RT
dalla polizza sottoscritta tra le parti. Di conseguenza, preso atto delle richiamate clausole, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la totale inoperatività della polizza 2013RCG00048639631 in quanto gli importi liquidati nell'ordinanza risultavano pienamente assorbiti nelle franchigie.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la aveva RT
specificamente dedotto che la polizza n. 2013RCG00048639631, stipulata dalla , da quest'ultima posta a base Controparte_4
della proposta domanda di manleva, prevedeva, al punto 15, una franchigia di euro 300.000,00, che, in base all'art. 4.10, risultava ad esclusivo carico dell'assicurata, per ciascuna richiesta di risarcimento e, inoltre, al punto 16, una franchigia aggregata annuale operante sugli importi dei sinistri, al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di euro 300.000,00, pari all'importo complessivo di euro 1.000.000,00.
Orbene, la lettura della polizza assicurativa, contenuta nella produzione di entrambe le originarie resistenti, prova l'esistenza delle invocate clausole.
In particolare, a pagina 2 del documento di polizza, è contenuta la definizione di franchigia, prevedendosi che si tratta dell'importo, quantificato ai punti 15 e 16 del contratto, che, in relazione a ogni e pag. 12/33 ciascuna richiesta di risarcimento, deve essere dedotto dall'importo da liquidarsi agli effetti della polizza e che rimane a carico dell'assicurata.
La stessa definizione prevede, ulteriormente, la responsabilità dell'assicuratore solo per la parte dell'importo che eccede la franchigia.
Il punto 15 delle condizioni di polizza, poi, come puntualmente dedotto dall'odierna appellante principale, stabilisce appunto che l'ammontare della franchigia è pari ad euro 300.000,00 per ciascuna richiesta di risarcimento, mentre il punto 16 prevede una franchigia aggregata annuale operante sugli importi dei sinistri, al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di euro 300.000,00, pari all'importo complessivo di euro 1.000.000,00.
Il combinato disposto di tali pattuizioni consente di affermare che, per delimitare l'obbligazione indennitaria dell'impresa assicurativa, dall'importo del risarcimento dovuto dall'assicurato debba prima detrarsi la somma di euro 300.000,00 e, sul residuo, scomputarsi quanto ancora resta, all'epoca della liquidazione, della franchigia aggregata annuale, che, secondo la non contestata deduzione dell'impresa assicurativa, ammonta, nella specie, ad euro 953.000,00.
Orbene, nel caso di specie, la misura complessiva del risarcimento, riconosciuta dal primo Giudice in favore dei danneggiati, ascende ad un importo inferiore a quello previsto dai menzionati punti 15 e 16 della polizza.
Infatti, il risarcimento liquidato in favore di , Persona_1
comprensivo degli interessi al tasso del 2% annuo, riconosciuto pag. 13/33 dall'ordinanza, con decorrenza dal 13.8.2012, sull'importo di euro
266.205,78, corrispondente alla sorta capitale a quella data devalutata, ed anno per anno rivalutato al 15.9.2022, data di pubblicazione della pronuncia appellata, ascende ad euro 359.744,32 (Indice alla
Decorrenza: 106,4; Indice alla Scadenza: 113,5; Raccordo Indici: 1,071;
Coefficiente di Rivalutazione: 1,142; Totale Rivalutazione: €
37.801,22; Capitale Rivalutato: € 304.007,00; Totale Colonna
Giorni: 3685; Totale Interessi a Tasso Fisso: € 55.737,32;
Rivalutazione + Interessi: € 93.538,54).
Il risarcimento riconosciuto in favore degli odierni appellati,
[...]
e , tenuto conto degli interessi computati P_ Controparte_3
secondo gli stessi criteri dinanzi indicati, sul capitale devalutato ad agosto 2012 di euro 115.928,59, ammonta ad euro 156.663,21 ciascuno (Totale Rivalutazione: € 16.461,86; Capitale Rivalutato: €
132.390,45; Totale Colonna Giorni: 3685; Totale Interessi a Tasso
Fisso: € 24.272,76; Rivalutazione + Interessi: € 40.734,62).
Pertanto, il totale complessivo del risarcimento liquidato nell'ordinanza impugnata è pari ad euro 673.070,74, somma che risulta ampiamente inferiore al limite delle franchigie contrattuali.
Infatti, posto che, fino ad euro 300.000,00 opera, come detto, la franchigia ex art. 15 della polizza, la residua somma di euro 373.070,74 deve restare a carico della struttura sanitaria, non essendo stata dedotta e provata l'erosione completa della franchigia aggregata annua di euro 1.000.000,00 di cui al menzionato articolo 16.
pag. 14/33 Sul punto, si deve ribadire come l'appellante abbia dedotto e documentato (cfr. allegato n. 3 alla produzione di parte dell'odierna appellante principale) che, di tale franchigia aggregata, residuano ancora ben euro 953.000,00 e siffatta asserzione non è stata smentita da risultanze documentali di diverso contenuto.
Sul punto appare dirimente rammentare che “il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata .. di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo.
Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie .. che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc..” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
30524 del 2019).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato, né provato, CP_6
nel corso del giudizio di primo grado, l'avvenuta erogazione, per l'annualità 2012, cui risale il verificarsi dell'evento dannoso, di liquidazioni fino alla concorrenza del menzionato importo di franchigia aggregata annua.
pag. 15/33 Né, giova ad abundantiam soggiungere, alcuna specifica deduzione è stata sul punto operata in questo grado di giudizio, cosicché la circostanza della mancata integrale erosione della franchigia aggregata deve ritenersi finanche incontestata.
Da quanto precede discende che il primo Giudice non abbia correttamente statuito in ordine alla domanda di manleva, non essendosi in alcun modo pronunciato in merito alle difese svolte da con le quali era stata invocata la non operatività della copertura assicurativa in ragione delle franchigie contrattualmente previste.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dall'impresa assicurativa ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, deve essere rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di . CP_6 RT
§ 7.
Resta ovviamente assorbito, difettando ogni residuo interesse in capo all'impresa assicurativa in ragione dell'accoglimento del primo motivo di gravame, l'esame dei restanti motivi di appello principale, con i quali era stata impugnata la parte di ordinanza concernente l'affermazione di responsabilità della PI DE ed il quantum.
§ 8.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale della struttura sanitaria.
pag. 16/33 Con il primo motivo l'istante censurava l'ordinanza, invocandone l'illegittimità per avere il primo Giudice disatteso la richiesta di passaggio al rito ordinario e di concessione dei termini ex art. 183
c.p.c..
Deduceva che tale istanza, ove accolta, avrebbe consentito di procedere ad un rinnovo di CTU, come pure di svolgere deduzioni difensive in relazione alle rispettive domande ed eccezioni. In particolare, assumeva che essa avrebbe potuto difendersi in merito alle eccezioni di non operatività della copertura assicurativa sollevate dall'impresa di assicurazione.
§ 9.
La doglianza è infondata.
Nella specie, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'odierna appellante.
Infatti, riguardo all'originaria eccezione di difetto di copertura assicurativa, sollevata da sul presupposto della mancata collaborazione e cooperazione nell'apertura e nella gestione del sinistro da parte della e del Controparte_6 [...]
- in ordine alla quale lo svolgimento del processo con il Controparte_8
rito sommario avrebbe, in tesi, pregiudicato le ragioni difensive dell'odierna appellante incidentale – è sufficiente replicare che tale eccezione non veniva dalla reiterata in appello e, di conseguenza, ogni doglianza sul punto deve ritenersi definitivamente assorbita.
pag. 17/33 Quanto, poi, alla sostenuta necessità di rinnovare le operazioni peritali, giova evidenziare che il Giudice di primo grado, con ordinanza del
28/10/2019, aveva disposto un supplemento di indagine peritale, finalizzato a chiarire profili oggetto di contestazione ad opera delle resistenti.
Ne segue che, ad onta della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il giudizio sia stato compiutamente istruito.
Del resto, in senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante, occorre rilevare che “In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale
è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022).
D'altra parte, quanto al rilievo per cui nella specie sarebbe stato necessario disporre un rinnovo della CTU, la doglianza, per le ragioni che saranno esposte in relazione al secondo motivo di appello, risulta esplorativa e, come tale, da disattendere.
§ 10.
pag. 18/33 Con il secondo motivo di appello incidentale, impugnava CP_6
l'ordinanza per avere il Giudice, recependo acriticamente le risultanze dell'espletata CTU, accolto la domanda, nonostante le circostanziate critiche mosse dai consulenti di parte della all'elaborato CP_4
peritale.
In particolare, l'istante stigmatizzava l'affermazione dell'ordinanza, che, basandosi sulla contestata CTU, aveva inteso contestare ai sanitari la sottoposizione della paziente all'esecuzione del trattamento chirurgico.
Al riguardo, deduceva che sussistevano “tutte le condizioni previste dalle raccomandazioni delle Linee Guida a favore di un intervento chirurgico CEA e in particolare il grado di stenosi del 90-95%, e i buoni risultati della Struttura nell'ambito della chirurgia vascolare CEA
(incidenza di complicanze <1%)” e, inoltre, la paziente “all'epoca dei fatti aveva 67 anni e presentava comorbilità comuni per quell'età e sostanzialmente stabili e controllati dalla terapia medica”.
Deduceva che “furono adottate tecnica anestesiologica e chirurgica standard, in assenza di complicanze, in assoluta stabilità dei valori clinici
e neurologici (come chiaramente indicato dalle note dell'anestesista, del chirurgo e del medico accettante la paziente in reparto). La paziente mostrava stabilità clinica e dei parametri emodinamici per tutto il decorso intraoperatorio e perioperatorio”. Assumeva che l'evento avverso verificatosi era da ritenere come una complicanza possibile, secondo la statistica, ma non altrimenti evitabile, in quanto “l'accidente cerebrovascolare acuto, cui è conseguito il decesso della è Per_2
pag. 19/33 ascrivibile, etiofisopatogeneticamente e causalmente, ad una crisi ipertensiva, del tutto imprevista ed imprevedibile da parte dei sanitari”.
Del pari, obiettava l'appellante, anche la sindrome coronarica acuta verificatasi il 12/07 a distanza di una settimana dall'intervento, peraltro di scarso significato clinico, andava considerata evento avverso non in concreto prevedibile e non prevenibile. Peraltro, prima dell'intervento, erano stati effettuati esaustivi esami clinico strumentali che avevano dato esiti rassicuranti sotto il profilo cardiologico.
Rilevava che sussisteva l'indicazione al trattamento, dovendosi la stenosi della carotide da cui risultava affetta la paziente considerare sintomatica, avendo la stessa sofferto di un evento neurologico focale acuto (ictus/TIA) verosimilmente all'interno dei 3 mesi, antecedenti alla data di esecuzione dell'esame RMN eseguito in data 01.06.2012.
Quindi, trattandosi di una stenosi sintomatica calcifica del 95% a destra, essa, in base alle linee guida SPREAD, andava ritenuta soggetta ad intervento.
Ed ancora, l'appellante contestava l'ordinanza per avere, sempre sulla scorta della CTU, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 4/7/2012 e la crisi ipertensiva (PA 220/90), con secondario ictus emorragico, cui era poi conseguito l'exitus della paziente.
Sul punto, richiamando le osservazioni dei propri consulenti di parte,
l'istante opinava che i CTU avevano reputato necessario un pag. 20/33 approfondimento sulla pressione arteriosa, sebbene dalla cartella clinica emergeva che i valori pressori erano stati monitorati ed apparivano sotto controllo farmacologico. Inoltre, deduceva che, in base alle linee guida, la presenza di ipertensione non era ostativa all'esecuzione dell'intervento, non era contemplato un monitoraggio di
24 ore della pressione e, comunque, vi era stato, nel corso del trattamento chirurgico, un controllo monitorizzato della pressione che era proseguito anche nella fase post – intervento.
Ed ancora, l'ordinanza era censurata laddove aveva ascritto ai sanitari un'ulteriore condotta inappropriata, consistita nell'insorgenza di infezione nosocomiale e sindrome erosiva da stress (SRES) e nella non adeguata profilassi della stessa.
In proposito, l'appellante obiettava che lo stato di coma progressivamente ingravescente aveva determinato una compromissione sistemica dell'organismo, la c.d. insufficienza multiorgano, patologia di carattere evolutivo nella quale risultavano di comune riscontro sia complicanze infettive sia le patologie erosive da stress.
Peraltro, non emergeva che i CTU avessero opportunamente valutato le procedure di sanificazione attivate dalla struttura per evitare le infezioni nosocomiali. Invero, avendo la casa di cura posto in essere ogni protocollo e presidio per evitare infezioni nosocomiali, alcuna responsabilità poteva essere affermata al riguardo.
pag. 21/33 In conclusione, l'istante sosteneva che non potendosi condividere alcuno degli addebiti rivolti dai CTU all'operato della casa di cura e difettando anche il nesso causale, tra la sottoposizione all'intervento ed il decesso, la domanda risarcitoria proposta dagli originari ricorrenti avrebbe dovuto essere rigettata.
§ 11.
Il motivo è infondato.
Sul punto occorre, anzitutto, osservare che lo stesso consiste nella sostanziale trasposizione delle obiezioni, di contenuto eminentemente medico scientifico, che i CT della struttura sanitaria e della stessa impresa assicurativa avevano rivolto alla cd. bozza di relazione, cui, peraltro, gli ausiliari del primo Giudice avevano convincentemente risposto.
Basti, in proposito, osservare che quei CTU, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, avevano replicato, osservando che vi era stata una carente gestione della fase preoperatoria, in quanto, nel referto dell'ecodoppler effettuato in data 27/6/2012, non veniva fornita alcuna informazione sulle caratteristiche morfostrutturali della placca stenosante (elemento ritenuto significativo ai fini della programmazione terapeutica). Al riguardo, i CTU ponevano in risalto il dato per cui è importante che “nel referto dell'ecodoppler vengano indicati i markers di instabilità della placca, al fine di identificare, soprattutto nell'ambito dei pazienti asintomatici, un sottogruppo di pazienti “ad alto rischio” di eventi ischemici cerebrali che, quindi,
pag. 22/33 potrebbero beneficiare di un intervento di rivascolarizzazione carotidea più precoce. Anche da un punto di vista quantitativo, è necessario che nella refertazione vengano riportati i criteri usati per ricavare la percentuale del grado di stenosi, esistendo più metodi in letteratura
(NASCET; ECST) (Stroke 1995); si sottolinea, pertanto, la carente refertazione dell'ecodoppler praticato in data 27/6/2012”.
Ed ancora, ad avviso del CTU, andava stigmatizzata anche “l'omissione di una angioTC cerebrale preoperatoria, metodica strumentale che consente di ottenere importanti informazioni riguardanti il grado di vascolarizzazione cerebrale, e l'eventuale presenza di aneurismi endocranici, circoli collaterali, ecc., ma anche per rilevare potenziali lesioni cerebrali silenti, con valenza rilevante sulla prognosi neurologica”.
Riguardo, poi, al controllo della patologia ipertensiva, i CTU chiarivano che “appena una settimana prima dell'intervento (27/6/2012), una consulenza cardiologica praticata presso la Casa Controparte_4
segnalava che la IG.ra era affetta da “un'ipertensione
[...] Per_2
arteriosa moderato-severa non controllata dalla terapia”: tale rilievo clinico avrebbe dovuto indurre i sanitari ad un doveroso approfondimento preoperatorio (Holter pressorio), ad una verifica del compenso farmacologico e, infine, ad un accurato monitoraggio della pressione arteriosa pre-, intra- e post-operatorio, specie nelle 24 ore successive all'intervento (si ricorda che proprio ad una crisi ipertensiva nel post-operatorio precoce è attribuibile l'occorrenza dell'ictus
pag. 23/33 emorragico che condizionerà irrimediabilmente l'esito della vicenda clinica)”.
Tra l'altro, in relazione al rilievo dell'appellante teso a negare, in parte qua, la sussistenza della condotta omissiva, i CTU avevano cura di evidenziare che” Non si rileva il riscontro documentale del monitoraggio seriato (ogni 15 minuti) della pressione arteriosa: nel diario clinico, infatti, si evidenziano i seguenti controlli post-operatori della pressione arteriosa: ore 11.53 (PA 130/80); ore 17.00 (PA 130/80) e ore 20.20 (PA
220/90). Peraltro, si condivide che la severa crisi ipertensiva (PA
220/90) abbia rivestito un ruolo causale nel determinismo della grave complicanza ictale, ma non si può ritenere che possa essere annoverata come un evento avverso imprevisto ed imprevedibile (era già noto, infatti, che la paziente era affetta da un'ipertensione arteriosa instabile e non controllata dalla terapia)”.
Riguardo al dedotto carattere sintomatico della stenosi, che, a detta della casa di cura, dovrebbe indurre a ritenere finanche necessario e non procrastinabile l'intervento, merita rimarcare che, sempre secondo le argomentate affermazioni dei CTU, “Non si rileva alcun elemento, né clinico né documentale, che consenta di affermare che la
“de cuius era sofferente da epoca molto remota, comunque imprecisata
… di una vasculopatia cerebrale cronica plurifocale da stenosi della carotide interna di destra…”. In realtà, l'unico dato disponibile è quello relativo al referto della RM cranio (senza mdc) effettuata in data
1/6/2012, ove veniva evidenziata la presenza di “marcati segni di leucoencefalopatia vascolare cronica su base ipossico-ischemica”; a tale
pag. 24/33 proposito, è necessario chiarire che la leucoencefalopatia vascolare cronica, non è secondaria alla stenosi delle carotidi, ma è una microangiopatia a carico delle arteriole cerebrali, con conseguente danno ischemico da ipoperfusione cronica ( 2002; Per_5 Per_6
2006). Infine, non vi è alcuna evidenza documentale che “in epoca antecedente al ricovero effettuato presso il P.O. PI aveva CP_6
sofferto di un episodio cerebrovascolare acuto” : non risulta, infatti, un'anamnesi positiva per TIA, ictus, amaurosi e/o equivalenti clinici”.
Sempre in relazione al profilo dell'indicazione al trattamento, gli ausiliari, nel motivare il riferito convincimento circa l'opportunità di procedere attraverso un'appropriata terapia farmacologica, sostenevano, confortando il proprio assunto mediante il continuo riferimento alle linee guida all'epoca approvate dalla comunità scientifica, che le comorbilità da cui era affetta la paziente (consistenti in un'ipertensione moderato-severa, non controllata dalla terapia, associata a “substrato neurodistonico”), avevano determinato una valutazione anestesiologica preoperatoria ASA III, che avrebbe dovuto indurre i sanitari a considerare la come una paziente ad alto Per_2
rischio periprocedurale. Di conseguenza, assumevano che “all'epoca della vicenda clinica in questione, gli specialisti che ebbero in cura la
IG.ra avrebbero dovuto assumere una posizione Per_2
estremamente cauta circa la programmazione terapeutica nella malattia carotidea asintomatica, attraverso un'accurata valutazione bilancio costo/beneficio in rapporto al rischio procedurale. Secondo le evidenze scientifiche all'epoca disponibili, la paziente era candidabile
pag. 25/33 alla “best medical therapy” e non ad un intervento di endoarteriectomia
(così come effettuato); a tale proposito, occorre considerare che, proprio lo specialista cardiologo della aveva Controparte_4
correttamente posto indicazione alla seguente terapia farmacologica:
AT (betabloccante), EN (ACE inibitore + calcio antagonista),
VI (antiaggregante piastrinico), TO (ipocolesterolizzante); inoltre, era stato consigliato un ricovero per “valutazione ed eventuale intervento”: è evidente, quindi, che era stata ritenuta necessaria una ulteriore valutazione del profilo di rischio, anche in relazione all'asintomaticità della paziente, prima di procedere alla realizzazione dell'intervento”.
Peraltro, tali conclusioni erano avvalorate, non solo dalle linee guida del 2007, cui i CTU si erano attenuti, ma anche da quelle del 2012, pubblicate pochi mesi prima della vicenda clinica in esame. Dalle stesse emergeva che l'intervento di endoarteriectomia, in caso di stenosi carotidea asintomatica uguale o maggiore al 60%, doveva ritenersi indicato solo se il rischio perioperatorio (entro 1 mese dall'intervento) di complicanze (morte e ogni tipo di ictus) è particolarmente basso e ben inferiore a 3%. Ma, nella specie, essendosi al cospetto di una paziente con rischio anestesiologico stimato in ASA III, doveva ragionevolmente presumersi un significativo rischio periprocedurale, tale da poter considerare controindicato l'intervento.
Riguardo, poi, agli ulteriori eventi avversi, che i CTU avevano ritenuto quali concause del decesso, occorre premettere che, essendo la morte causalmente riconducibile alla sottoposizione della paziente ad un pag. 26/33 trattamento sanitario (intervento di endoarteriectomia per il trattamento di una lesione stenosante calcifica a carico della carotide interna destra) non indicato, in ragione degli elevati fattori di rischio e delle caratteristiche della stenosi, ogni ulteriore considerazione dovrebbe ritenersi superflua.
In ogni caso, deve soggiungersi che le stesse concause, indicate dai
CTU, siano da ricondurre causalmente al medesimo intervento chirurgico.
Ed invero, la sindrome coronarica acuta, manifestatasi a carico della paziente nel post-operatorio, deve ritenersi conseguente ad instabilità pressoria o di circolo ed è causalmente riconducibile all'iniziale trattamento di endoarteriectomia, da ritenersi, come visto, non indicato (cfr. CTU pag. 27).
Lo stesso è a dirsi in relazione alle ulteriori due concause, rilevate dai
CTU, rappresentate da un'infezione nosocomiale e da una sindrome erosiva da stress con perforazione viscerale, insorte nella fase post- operatoria.
Riguardo, in particolare, alla detta infezione, i CTU era chiari nel rilevarne l'origine nosocomiale, avendo posto in risalto come ricorrevano i presupposti per ricollegarne l'insorgere alla degenza ospedaliera.
Sul punto, del resto, in primo grado, nemmeno i CT delle resistenti avevano obiettato la presenza, in atti, di risultanze documentali in grado di attestare la puntuale osservanza, da parte della casa di cura,
pag. 27/33 delle procedure finalizzate ad impedire il diffondersi di infezioni nosocomiali e, del resto, in parte qua, il motivo di appello si rivela del tutto carente, mancando il puntuale riferimento agli elementi documentali in tesi misconosciuti dai CTU.
Con riferimento, poi, alle ulcere da stress, i CTU stigmatizzavano la loro inadeguata profilassi e tale affermazione non risulta essere stata dall'appellante nemmeno specificamente contrastata attraverso il riferimento ad evidenze documentali di avverso contenuto.
In definitiva, l'ordinanza impugnata resiste ampiamente alle critiche dell'appellante, essendo fondata su di una CTU che, ad onta dei rilievi della casa di cura, risulta assolutamente coerente, ben argomentata e supportata da plurimi ed autorevoli riferimenti bibliografici.
Sussistendo, quindi, la condotta colposa dei sanitari, per l'esecuzione di un trattamento chirurgico non indicato e non preceduto da un adeguato inquadramento delle caratteristiche della stenosi, ed il nesso causale tra la sottoposizione allo stesso e l'insorgenza dei descritti eventi avversi all'origine della morte della paziente, il motivo di appello deve essere rigettato, essendo ravvisabile la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, fattispecie in cui occorre, a parziale correzione dell'ordinanza e in difetto peraltro di specifico motivo di gravame da parte della casa di cura, inquadrare la domanda, trattandosi di azione di risarcimento del danno per perdita parentale avanzata non dal paziente ma dai suo stretti congiunti (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022).
pag. 28/33 § 12.
L'appello incidentale proposto dalla struttura sanitaria deve, quindi, rigettarsi.
Per completezza occorre evidenziare che PI a pagina 31 CP_6
della comparsa di costituzione, dichiarava di aderire “alle difese di merito (n.d.r.: articolate dall'impresa di assicurazione) sulla responsabilità per la domanda avanzata dagli eredi ”. P_
Mediante tale locuzione, deve ritenersi che l'istante abbia inteso fare proprie le censure della alla parte di ordinanza concernente l'affermazione di responsabilità della . CP_1
Peraltro, essendo le censure articolate, sul punto, da sostanzialmente equipollenti, nel contenuto, a quelle della casa di cura, le argomentazioni svolte dinanzi, in relazione al secondo motivo di appello incidentale, debbono ritenersi idonee a contrastare anche il motivo di gravame richiamato per relationem da . CP_6
Deve, infine, osservarsi che quest'ultima non abbia, invece, formulato alcun motivo di appello afferente al quantum, né richiamato, nemmeno per relationem, la censura articolata sul punto da .
Ne segue che, essendo rimasto assorbito l'esame dei restanti motivi di appello principale ed in difetto della formulazione di apposito motivo di gravame incidentale da parte della clinica, alcuna statuizione debba essere adottata in parte qua.
§ 13.
pag. 29/33 Venendo al governo delle spese processuali, l'accoglimento dell'appello principale impone, come conseguenza della parziale riforma dell'ordinanza, un rinnovato regolamento delle stesse, nel rapporto tra e casa di cura, da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda di manleva proposta da , le spese processuali di entrambi i CP_6
gradi debbono seguire la soccombenza della medesima.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, pari al valore del credito risarcitorio sotteso alla domanda principale.
Inerendo la causa, nel rapporto tra BH e , alla sola CP_6
questione della copertura assicurativa e tenuto conto del ridotto numero di questioni trattate, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi.
Al rigetto dell'appello incidentale segue, poi, la condanna di PI
DE alla rifusione, in favore degli appellati, originari ricorrenti, delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano, come in dispositivo, secondo i medesimi criteri appena indicati, avuto riguardo pag. 30/33 al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni sottese al gravame.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Marcello Ajale, dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da PI DE deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da RT [...]
e sull'appello RT
incidentale proposto da avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 11409/2022, del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 15.9.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_1
RT
;
[...]
b) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
[...]
c) condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
di – RT
pag. 31/33 , delle spese processuali che RT
liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 2.556,00 per esborsi, euro 13.078,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
e) condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'avv. Marcello Ajale, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 13.078,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Controparte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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