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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.250/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TIRRO' ANTONINO
APPELLANTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4569/2021 pubblicata il
09/11/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia alle Eccellentissima Corte d'Appello di Catania, reiectis contrariis, previa l'adozione dei provvedimenti di rito, in accoglimento nella forma e nella sostanza del presente appello e delle difese che ad esso seguiranno (così come di tutte quelle domande e richieste che, formulate nel giudizio di primo grado, vengono qui reiterate), in totale riforma della sentenza appellata del Tribunale
Civile di Catania, quarta sezione civile, n. 4569/2021 (RG 21201/ 2017), emessa
e depositata in data 8/9.11.2021, spedita in formula esecutiva il 23.11.2021 e notificata, congiuntamente all'atto di precetto, in data 13.01.2022 avente ad oggetto opposizione ad atto di precetto basato su titoli cambiari, sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza sulla base di tutte quelle motivazioni meglio espresse in precedenza. Rigettare in toto e de plano, tutte le domande di eccezioni proposte dall'appellato, siccome inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto;
accogliere il proposto appello perché fondato in fatto e diritto;
riconoscere che non nessuna somma di denaro è dovuta al signor in relazione all'originario Controparte_1 atto di precetto, all'intrapresa procedure esecutiva ed all'impugnata sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare che il signor non ha diritto Controparte_1
a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente; riconoscere che la procedura esecutiva ex adverso intrapresa era inficiata dalla nullità delle cambiali e che è errata, illegittima e ingiusta la considerazione che le stesse debbano essere considerate come promessa di pagamento;
riconoscere che infondata inammissibile, improcedibile e improponibile, sia sotto un profilo formale che sostanziale, è la riconosciuta domanda di convenzionale;
in ogni caso e comunque ritenere che l'intrapresa iniziativa giudiziaria dall'allora opposto (oggi appellato) è prescritta sulla base di quanto rappresentato ed eccepito in atti, così come che il signor non ha mai dimostrato CP_1
l'esistenza di alcun sottostante rapporto causale;
revocare quanto statuito in primo grado in termini di promessa di pagamento, non sussistendone i requisiti;
riconoscere che la controparte non ha mai contestato gli assunti dell'odierno concludente e che comunque si ravvisano i presupposti per l'applicazione all'articolo 112 c.p.c.; revocare e/o annullare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese legali e di conseguenza condannare l'appellato alla pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si chiede altresì che la
Corte Appello adita si compiaccia di nominare un consulente tecnico d'ufficio al quale affidare l'incarico di valutare se esiste o meno conformità tra la
pag. 2/9 calligrafia e scrittura delle sottoscrizioni dei titoli cambiari e gli altri elementi e contenuti in essi presenti (data, importo beneficiario, debitore, ecc.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4569/2021 pubblicata in data 09/11/2021 il Tribunale di Catania dichiarava la nullità del precetto notificato a in data Parte_1
24.11.2017; condannava quest'ultimo a corrispondere a la Controparte_1 somma di €. 9.450,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
rigettava le altre domande proposte dalle parti;
condannava l'opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite.
In particolare il primo giudice riconosceva la di nullità degli effetti cambiari azionati quali titolo esecutivo perché dichiarate fuori corso dal legislatore, non in regola con il bollo, e conseguentemente andava accolta l'eccezione di nullità del precetto per difetto di titolo esecutivo. Nel merito riteneva ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta poiché gli effetti cambiari azionati potevano valere come promessa di pagamento (art.1988 c.c.), il che comportava un'inversione dell'onere probatorio, per il che al creditore non competeva provare il proprio diritto, che si fonda esclusivamente sul possesso della cambiale. Inoltre il Tribunale rilevava che l'opponente si era limitato a produrre in giudizio solo la querela presentata il 02.12.2017 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania (quindi successivamente alla notifica dell'atto di precetto opposto) che, di per sé, in assenza di un accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, non provava nulla e non faceva stato nel presente giudizio. Infine il primo giudice rigettatava l'eccezione di prescrizione avanzata in via subordinata da parte attrice, in difetto di prova specifica sul fatto che le cambiali oggetto si causa erano state abusivamente riempite dal creditore.
pag. 3/9 Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato al procuratore il 15.02.2022, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, il quale ha concluso nei termini sopra trascritti.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_1
con conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 08.07.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 13/12/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli effetti cambiari riconoscendo poi la legittimità della presunta domanda riconvenzionale, evidenziando che:
- nella comparsa di costituzione in primo grado l'opposto aveva eccepito solo l'improcedibilità dell'opposizione e aveva chiesto il rigetto della domanda dell'opponente con conseguente condanna dello stesso a corrispondere la somma portata dal titolo;
- secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione solo l'opponente (convenuto in senso sostanziale) poteva fare domanda riconvenzionale.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, nella comparsa di costituzione e risposta del (prodotta CP_1
dallo stesso appellato) lo stesso ha dedotto “Nel merito si contesta il fondamento dell'opposizione, avendo il signor ricevuto dal signor Parte_1
la somma di euro 9750,00 a titolo di prestito, consegnando la Controparte_1 cambiale a titolo di garanzia della restituzione dello stesso, senza corrispondere nel tempo quanto ricevuto. Il prestito tra privati è illecito legale e per essere efficace non necessita di contratto scritto ma è sufficiente il passaggio di denaro dalla mano di chi presta a chi riceve il prestito, come nel caso di specie, essendo
pag. 4/9 altrettanto lecito che il creditore si tuteli chiedendo un titolo a garanzia. Va rilevato che il signor è in possesso del titolo cambiario Controparte_1
consegnato dal signor il quale si appella soltanto a vizi formali, ma Parte_1 non contesta l'autenticità della firma apposta sulla stessa, riconoscendola come propria, e non nega di dovere delle somme di denaro convenuto, per cui nella cambiale in questione vanno ravvisate gli estremi della promessa di pagamento, con conseguente condanna dell'attore a corrispondere al convenuto la somma portata dal titolo…”.
Ne consegue che il ha chiaramente formulato una domanda CP_1
riconvenzionale e opposto un titolo (il prestito) per ottenere il pagamento, rilevando che la cambiale, sebbene nulla, ha la natura di promessa di pagamento, chiedendo quindi la condanna dello al pagamento della somma oggetto Parte_1
di prestito.
Tale domanda, inoltre, deve ritenersi pienamente ammissibile posto che, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615
c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido. La domanda riconvenzionale dell'opposto in sede di giudizio ex art. 615 c.p.c. può, quindi, essere diretta a costituire nuovo titolo, che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo (cfr. da ultimo Cass 18/11/2024, n. 29636 e già prima Cass. civ., 18 dicembre 2019, n.
33728; Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1123; Cass. civ., 18 luglio 2011, n. 15731;
Cass. civ., 20 aprile 2007).
pag. 5/9 Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1 primo giudice ha riconosciuto che i titoli cambiari, ancorchè nulli, possono valere quale promessa di pagamento, rilevando di aver sempre contestato l'abusivo riempimento delle cambiali come emergeva dalla querela allegata nella quale lo stesso denunciava di aver chiesto un prestito a nel 2000/2001 il Parte_2
quale gli aveva fatto firmare della cambiali in bianco e di aver provveduto al pagamento integrale della somma mutuata ma il non gli aveva restituito CP_1
i titoli dicendogli che li aveva già strappati.
Il primo giudice, secondo l'appellante, aveva quindi errato nel ridimensionare la portata e l'importanza della querela, senza, peraltro, tenere conto che: le cambiali sebbene recassero la data del 20/07/2017 erano state certamente poste in circolazione tra il 1999 ed il 2002, poiché successivamente erano state dichiarate fuori corso non recando l'imposta prestampata in euro;
i tempi di pagamento delle cambiali erano troppo ristretti;
era stata riconosciuta la propria firma ma contestato da subito l'abusivo riempimento;
l'opposto non aveva mai fornito chiarimenti sul rapporto sottostante e la parte che adduce il possesso del titolo può essere dispensata solo dal provare la ricorrenza del rapporto obbligatorio e4x art. 1988 ma non anche dall'allegare espressamente quale sia quest'ultimo rapporto e in ogni caso non poteva essere posta a fondamento di un precetto ma di un ricorso monitorio.
Tali difese sono prive di pregio sia in fatto che in diritto.
Va invero da subito chiarito che il ha allegato che a fondamento del CP_1 rilascio delle cambiali era intercorso tra le parti un prestito (v. sopra la difesa in comparsa di costituzione e risposta), quindi non corrisponde al vero che l'appellato non abbia allegato il rapporto sottostante, pur essendo dispensato ex art. 1988 dall'onere di provare tale rapporto.
Invero, per come precisato dal giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cass.
19/07/2017, n.17850) “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento,
pag. 6/9 nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provarne l'inesistenza”.
Peraltro, non solo non ha provato l'inesistenza del prestito ma ha, Parte_3
anzi, riconosciuto tale rapporto, limitandosi a dedurre di aver rilasciato le cambiali a garanzia e in bianco, senza provare, come era suo onere, né l'abusivo riempimento né di aver estinto il suo debito.
Inoltre ben ha fatto il primo giudice a non riconoscere valenza dirimente alla querela presentata dallo , trattandosi di atto unilaterale non suffragato Parte_1
da alcun accertamento da parte di un giudice, e a ritenere irrilevante che le cambiali fossero ormai fuori corso, ben potendo essere ancora nella disponibilità del . CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante si lamenta del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e deduce che la lettera del legale del con CP_1
cui era stato diffidato al pagamento, era datata 20.02.2017 e si faceva riferimento a 20 effetti cambiari, che tuttavia recavano come data di rilascio quella del
20.07.2017 e ciò era indice dell'abusivo riempimento e che siffatte circostanze come le altre sopra evidenziate non erano mai state contestate dal CP_1
Il motivo è infondato.
Premesso quanto sopra detto con riferimento al fondamento e alla validità della promessa di pagamento, la formulata eccezione di prescrizione è relativa all'azione cambiaria (art. 102 e 103 della legge cambiaria a mente della quale l'azione cambiaria si prescrive in tre anni).
Tuttavia, per come sopra precisato il primo giudice ha dichiarato nulle le cambiali e il precetto cambiario e ha posto a fondamento della statuizione di condanna dell'appellante l'art. 1988 c.c. per come chiesto dall'appellato, azione che è soggetta al termine ordinario di prescrizione (cfr. tra le tante Cass.
24/04/2024, n. 11125 a mente della quale “L'assegno bancario - ma le stesse
pag. 7/9 considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria).
Ne consegue che, non avendo parte appellante provato il momento esatto in cui ha rilasciato le suddette promesse di pagamento ed anche ammesso che il termine debba decorrere dal dicembre del 2009 (momento in cui i titoli cambiari sono stati dichiarati fuori corso), l'azione contrattuale non si era ancora estinta allorquando il ha intimato il pagamento (v. lettera del febbraio 2017, CP_1 precetto del 2017 e comparsa di risposta depositata nel 2018).
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nulla deve statuirsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4569/2021 pubblicata il
09/11/2021 così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
pag. 8/9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.250/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TIRRO' ANTONINO
APPELLANTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4569/2021 pubblicata il
09/11/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia alle Eccellentissima Corte d'Appello di Catania, reiectis contrariis, previa l'adozione dei provvedimenti di rito, in accoglimento nella forma e nella sostanza del presente appello e delle difese che ad esso seguiranno (così come di tutte quelle domande e richieste che, formulate nel giudizio di primo grado, vengono qui reiterate), in totale riforma della sentenza appellata del Tribunale
Civile di Catania, quarta sezione civile, n. 4569/2021 (RG 21201/ 2017), emessa
e depositata in data 8/9.11.2021, spedita in formula esecutiva il 23.11.2021 e notificata, congiuntamente all'atto di precetto, in data 13.01.2022 avente ad oggetto opposizione ad atto di precetto basato su titoli cambiari, sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza sulla base di tutte quelle motivazioni meglio espresse in precedenza. Rigettare in toto e de plano, tutte le domande di eccezioni proposte dall'appellato, siccome inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto;
accogliere il proposto appello perché fondato in fatto e diritto;
riconoscere che non nessuna somma di denaro è dovuta al signor in relazione all'originario Controparte_1 atto di precetto, all'intrapresa procedure esecutiva ed all'impugnata sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare che il signor non ha diritto Controparte_1
a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente; riconoscere che la procedura esecutiva ex adverso intrapresa era inficiata dalla nullità delle cambiali e che è errata, illegittima e ingiusta la considerazione che le stesse debbano essere considerate come promessa di pagamento;
riconoscere che infondata inammissibile, improcedibile e improponibile, sia sotto un profilo formale che sostanziale, è la riconosciuta domanda di convenzionale;
in ogni caso e comunque ritenere che l'intrapresa iniziativa giudiziaria dall'allora opposto (oggi appellato) è prescritta sulla base di quanto rappresentato ed eccepito in atti, così come che il signor non ha mai dimostrato CP_1
l'esistenza di alcun sottostante rapporto causale;
revocare quanto statuito in primo grado in termini di promessa di pagamento, non sussistendone i requisiti;
riconoscere che la controparte non ha mai contestato gli assunti dell'odierno concludente e che comunque si ravvisano i presupposti per l'applicazione all'articolo 112 c.p.c.; revocare e/o annullare la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese legali e di conseguenza condannare l'appellato alla pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si chiede altresì che la
Corte Appello adita si compiaccia di nominare un consulente tecnico d'ufficio al quale affidare l'incarico di valutare se esiste o meno conformità tra la
pag. 2/9 calligrafia e scrittura delle sottoscrizioni dei titoli cambiari e gli altri elementi e contenuti in essi presenti (data, importo beneficiario, debitore, ecc.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4569/2021 pubblicata in data 09/11/2021 il Tribunale di Catania dichiarava la nullità del precetto notificato a in data Parte_1
24.11.2017; condannava quest'ultimo a corrispondere a la Controparte_1 somma di €. 9.450,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
rigettava le altre domande proposte dalle parti;
condannava l'opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite.
In particolare il primo giudice riconosceva la di nullità degli effetti cambiari azionati quali titolo esecutivo perché dichiarate fuori corso dal legislatore, non in regola con il bollo, e conseguentemente andava accolta l'eccezione di nullità del precetto per difetto di titolo esecutivo. Nel merito riteneva ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta poiché gli effetti cambiari azionati potevano valere come promessa di pagamento (art.1988 c.c.), il che comportava un'inversione dell'onere probatorio, per il che al creditore non competeva provare il proprio diritto, che si fonda esclusivamente sul possesso della cambiale. Inoltre il Tribunale rilevava che l'opponente si era limitato a produrre in giudizio solo la querela presentata il 02.12.2017 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania (quindi successivamente alla notifica dell'atto di precetto opposto) che, di per sé, in assenza di un accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, non provava nulla e non faceva stato nel presente giudizio. Infine il primo giudice rigettatava l'eccezione di prescrizione avanzata in via subordinata da parte attrice, in difetto di prova specifica sul fatto che le cambiali oggetto si causa erano state abusivamente riempite dal creditore.
pag. 3/9 Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato al procuratore il 15.02.2022, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, il quale ha concluso nei termini sopra trascritti.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_1
con conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 08.07.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 13/12/2024, sulle conclusioni precisate come da verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli effetti cambiari riconoscendo poi la legittimità della presunta domanda riconvenzionale, evidenziando che:
- nella comparsa di costituzione in primo grado l'opposto aveva eccepito solo l'improcedibilità dell'opposizione e aveva chiesto il rigetto della domanda dell'opponente con conseguente condanna dello stesso a corrispondere la somma portata dal titolo;
- secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione solo l'opponente (convenuto in senso sostanziale) poteva fare domanda riconvenzionale.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, nella comparsa di costituzione e risposta del (prodotta CP_1
dallo stesso appellato) lo stesso ha dedotto “Nel merito si contesta il fondamento dell'opposizione, avendo il signor ricevuto dal signor Parte_1
la somma di euro 9750,00 a titolo di prestito, consegnando la Controparte_1 cambiale a titolo di garanzia della restituzione dello stesso, senza corrispondere nel tempo quanto ricevuto. Il prestito tra privati è illecito legale e per essere efficace non necessita di contratto scritto ma è sufficiente il passaggio di denaro dalla mano di chi presta a chi riceve il prestito, come nel caso di specie, essendo
pag. 4/9 altrettanto lecito che il creditore si tuteli chiedendo un titolo a garanzia. Va rilevato che il signor è in possesso del titolo cambiario Controparte_1
consegnato dal signor il quale si appella soltanto a vizi formali, ma Parte_1 non contesta l'autenticità della firma apposta sulla stessa, riconoscendola come propria, e non nega di dovere delle somme di denaro convenuto, per cui nella cambiale in questione vanno ravvisate gli estremi della promessa di pagamento, con conseguente condanna dell'attore a corrispondere al convenuto la somma portata dal titolo…”.
Ne consegue che il ha chiaramente formulato una domanda CP_1
riconvenzionale e opposto un titolo (il prestito) per ottenere il pagamento, rilevando che la cambiale, sebbene nulla, ha la natura di promessa di pagamento, chiedendo quindi la condanna dello al pagamento della somma oggetto Parte_1
di prestito.
Tale domanda, inoltre, deve ritenersi pienamente ammissibile posto che, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615
c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido. La domanda riconvenzionale dell'opposto in sede di giudizio ex art. 615 c.p.c. può, quindi, essere diretta a costituire nuovo titolo, che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo (cfr. da ultimo Cass 18/11/2024, n. 29636 e già prima Cass. civ., 18 dicembre 2019, n.
33728; Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1123; Cass. civ., 18 luglio 2011, n. 15731;
Cass. civ., 20 aprile 2007).
pag. 5/9 Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1 primo giudice ha riconosciuto che i titoli cambiari, ancorchè nulli, possono valere quale promessa di pagamento, rilevando di aver sempre contestato l'abusivo riempimento delle cambiali come emergeva dalla querela allegata nella quale lo stesso denunciava di aver chiesto un prestito a nel 2000/2001 il Parte_2
quale gli aveva fatto firmare della cambiali in bianco e di aver provveduto al pagamento integrale della somma mutuata ma il non gli aveva restituito CP_1
i titoli dicendogli che li aveva già strappati.
Il primo giudice, secondo l'appellante, aveva quindi errato nel ridimensionare la portata e l'importanza della querela, senza, peraltro, tenere conto che: le cambiali sebbene recassero la data del 20/07/2017 erano state certamente poste in circolazione tra il 1999 ed il 2002, poiché successivamente erano state dichiarate fuori corso non recando l'imposta prestampata in euro;
i tempi di pagamento delle cambiali erano troppo ristretti;
era stata riconosciuta la propria firma ma contestato da subito l'abusivo riempimento;
l'opposto non aveva mai fornito chiarimenti sul rapporto sottostante e la parte che adduce il possesso del titolo può essere dispensata solo dal provare la ricorrenza del rapporto obbligatorio e4x art. 1988 ma non anche dall'allegare espressamente quale sia quest'ultimo rapporto e in ogni caso non poteva essere posta a fondamento di un precetto ma di un ricorso monitorio.
Tali difese sono prive di pregio sia in fatto che in diritto.
Va invero da subito chiarito che il ha allegato che a fondamento del CP_1 rilascio delle cambiali era intercorso tra le parti un prestito (v. sopra la difesa in comparsa di costituzione e risposta), quindi non corrisponde al vero che l'appellato non abbia allegato il rapporto sottostante, pur essendo dispensato ex art. 1988 dall'onere di provare tale rapporto.
Invero, per come precisato dal giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cass.
19/07/2017, n.17850) “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento,
pag. 6/9 nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provarne l'inesistenza”.
Peraltro, non solo non ha provato l'inesistenza del prestito ma ha, Parte_3
anzi, riconosciuto tale rapporto, limitandosi a dedurre di aver rilasciato le cambiali a garanzia e in bianco, senza provare, come era suo onere, né l'abusivo riempimento né di aver estinto il suo debito.
Inoltre ben ha fatto il primo giudice a non riconoscere valenza dirimente alla querela presentata dallo , trattandosi di atto unilaterale non suffragato Parte_1
da alcun accertamento da parte di un giudice, e a ritenere irrilevante che le cambiali fossero ormai fuori corso, ben potendo essere ancora nella disponibilità del . CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante si lamenta del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e deduce che la lettera del legale del con CP_1
cui era stato diffidato al pagamento, era datata 20.02.2017 e si faceva riferimento a 20 effetti cambiari, che tuttavia recavano come data di rilascio quella del
20.07.2017 e ciò era indice dell'abusivo riempimento e che siffatte circostanze come le altre sopra evidenziate non erano mai state contestate dal CP_1
Il motivo è infondato.
Premesso quanto sopra detto con riferimento al fondamento e alla validità della promessa di pagamento, la formulata eccezione di prescrizione è relativa all'azione cambiaria (art. 102 e 103 della legge cambiaria a mente della quale l'azione cambiaria si prescrive in tre anni).
Tuttavia, per come sopra precisato il primo giudice ha dichiarato nulle le cambiali e il precetto cambiario e ha posto a fondamento della statuizione di condanna dell'appellante l'art. 1988 c.c. per come chiesto dall'appellato, azione che è soggetta al termine ordinario di prescrizione (cfr. tra le tante Cass.
24/04/2024, n. 11125 a mente della quale “L'assegno bancario - ma le stesse
pag. 7/9 considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria).
Ne consegue che, non avendo parte appellante provato il momento esatto in cui ha rilasciato le suddette promesse di pagamento ed anche ammesso che il termine debba decorrere dal dicembre del 2009 (momento in cui i titoli cambiari sono stati dichiarati fuori corso), l'azione contrattuale non si era ancora estinta allorquando il ha intimato il pagamento (v. lettera del febbraio 2017, CP_1 precetto del 2017 e comparsa di risposta depositata nel 2018).
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Nulla deve statuirsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4569/2021 pubblicata il
09/11/2021 così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
pag. 8/9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 13/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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