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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 448/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 febbraio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e assistiti, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dagli Avvocati Omar Vanin (C.F.:
) del Foro di Padova con PEC e C.F._3 Email_1
Studio professionale in Padova, Via Armistizio n. 13, e (C.F.: Controparte_1
), del Foro di Ferrara con PEC e Studio professionale in C.F._4 Email_2
Ferrara, Via Ripagrande n. 131, presso il cui ultimo Studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il Sig. i impegna a corrispondere alla Sig.ra 'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di € 150.000,00 a regolamentazione dei rapporti patrimoniali della coppia in ragione
1 della separazione personale. Il predetto importo complessivo verrà corrisposto osservando i seguenti termini, ciascuno di natura essenziale: i. € 40.000,00 entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione delle presenti condizioni di separazione personale;
ii. € 10.000,00 entro e non oltre il giorno 28 del mese successivo a quello in cui avrà luogo il pagamento dell'importo indicato al punto i) che precede,
e di pari importo per i mesi a seguire fino ad integrale pagamento della somma complessiva sopra indicata Il Sig. è autorizzato ad effettuare il pagamento integrale del predetto Parte_2
importo prima della scadenza dei suddetti termini. Il mancato adempimento di anche uno solo dei termini sopra convenuti comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del Parte_2
termine quivi convenuto, autorizzando la Sig.ra d esigere il pagamento in unica Parte_1 soluzione dell'importo non corrisposto.
2. La Sig.ra a regolamentazione dei Parte_1
rapporti patrimoniali della coppia in ragione della separazione personale, si obbliga a cedere nelle forme prescritte dalla legge al Sig. che si impegna ad accettare, la proprietà, Parte_2
libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e gravami della quota indivisa degli immobili siti in
Mesola (FE) in Via Rimembranze n. 2, e così censiti catastalmente: ▪ Catasto Fabbricati - Comune di
Mesola (F156), Foglio 35, part. 3, sub 16 – Cat. A/7, Classe 2 ▪ Catasto Fabbricati - Comune di
Mesola (F156), Foglio 35, part. 3, sub 17 – Cat. C/6, Classe 1 ▪ Catasto Terreni - Comune di Mesola
(F156), Foglio 35, part. 3 Entrambi si obbligano a stipulare la cessione così delineata entro e non oltre
30 giorni decorrenti dall'integrale pagamento di cui al punto n. 1 che precede.
3. I compensi di notaio, così come le spese e oneri di registrazione degli atti di trasferimento che precedono, graveranno sul
Sig.
4. La Sig.ra inuncia ad ogni credito nei confronti del Parte_2 Parte_1
Sig. onnesso al ricavato dalla vendita delle seguenti imbarcazioni: Peschereccio Parte_2
“Tornado II” 5RA2280.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 marzo 2025.
In data 1° marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01.06.1954, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Goro (FE) il 17 gennaio 1974 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Goro:
Atto n. 2 Parte II Serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goro, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 448/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 febbraio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e assistiti, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dagli Avvocati Omar Vanin (C.F.:
) del Foro di Padova con PEC e C.F._3 Email_1
Studio professionale in Padova, Via Armistizio n. 13, e (C.F.: Controparte_1
), del Foro di Ferrara con PEC e Studio professionale in C.F._4 Email_2
Ferrara, Via Ripagrande n. 131, presso il cui ultimo Studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il Sig. i impegna a corrispondere alla Sig.ra 'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di € 150.000,00 a regolamentazione dei rapporti patrimoniali della coppia in ragione
1 della separazione personale. Il predetto importo complessivo verrà corrisposto osservando i seguenti termini, ciascuno di natura essenziale: i. € 40.000,00 entro e non oltre 30 giorni dall'omologazione delle presenti condizioni di separazione personale;
ii. € 10.000,00 entro e non oltre il giorno 28 del mese successivo a quello in cui avrà luogo il pagamento dell'importo indicato al punto i) che precede,
e di pari importo per i mesi a seguire fino ad integrale pagamento della somma complessiva sopra indicata Il Sig. è autorizzato ad effettuare il pagamento integrale del predetto Parte_2
importo prima della scadenza dei suddetti termini. Il mancato adempimento di anche uno solo dei termini sopra convenuti comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del Parte_2
termine quivi convenuto, autorizzando la Sig.ra d esigere il pagamento in unica Parte_1 soluzione dell'importo non corrisposto.
2. La Sig.ra a regolamentazione dei Parte_1
rapporti patrimoniali della coppia in ragione della separazione personale, si obbliga a cedere nelle forme prescritte dalla legge al Sig. che si impegna ad accettare, la proprietà, Parte_2
libera da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli e gravami della quota indivisa degli immobili siti in
Mesola (FE) in Via Rimembranze n. 2, e così censiti catastalmente: ▪ Catasto Fabbricati - Comune di
Mesola (F156), Foglio 35, part. 3, sub 16 – Cat. A/7, Classe 2 ▪ Catasto Fabbricati - Comune di
Mesola (F156), Foglio 35, part. 3, sub 17 – Cat. C/6, Classe 1 ▪ Catasto Terreni - Comune di Mesola
(F156), Foglio 35, part. 3 Entrambi si obbligano a stipulare la cessione così delineata entro e non oltre
30 giorni decorrenti dall'integrale pagamento di cui al punto n. 1 che precede.
3. I compensi di notaio, così come le spese e oneri di registrazione degli atti di trasferimento che precedono, graveranno sul
Sig.
4. La Sig.ra inuncia ad ogni credito nei confronti del Parte_2 Parte_1
Sig. onnesso al ricavato dalla vendita delle seguenti imbarcazioni: Peschereccio Parte_2
“Tornado II” 5RA2280.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 marzo 2025.
In data 1° marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01.06.1954, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Goro (FE) il 17 gennaio 1974 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Goro:
Atto n. 2 Parte II Serie A).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goro, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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