Sentenza breve 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 23/02/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Catena Spurio Rasizzi e Francesco Aloisi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
(previa sospensione dell’efficacia e/o di idonee misure cautelari)
- DEL PROVVEDIMENTO (D.R.S.) DELL’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA (DIPARTIMENTO AGRICOLTURA) DEL 31/7/2025, DI REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO;
- DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE 21/11/2025, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato, quanto al preannunciato difetto di giurisdizione:
- che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui e subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Corte di Cassazione, sez. unite civili – 18/1/2024 n. 1946);
- che le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, hanno specificato che “… è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” ;
- che hanno ribadito, in particolare, che <<la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966)>> e che <<… la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757)>> ;
- che detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Cassazione, sez. I civile – 21/2/2024 n. 4639;
Considerato:
- che, nel caso di specie, al ricorrente è addebitato il mancato rispetto della “Corretta rendicontazione della spesa” (relazione tecnica assente), nonché delle prescrizioni sulla “Disponibilità giuridica del bene” , in quanto il beneficiario in data 24/1/2024 aveva cessato la conduzione dei terreni, trasferendola il giorno successivo al nipote -OMISSIS- quale affittuario;
- che il ricorrente deduce che la funzionalità e finalità dell’investimento non sono stati influenzati dal trasferimento d’azienda al nipote perché tutte le opere erano già state realizzate al momento della domanda di saldo (gli interventi progettuali sono rimasti immutati nei contenuti e nelle finalità e il subentro dell’affittuario non ha inciso sugli impegni ambientali né sugli obiettivi pubblici perseguiti);
- che, a suo avviso, il decreto di concessione prevedeva espressamente che – nei casi di affitto – l’atto di vincolo avrebbe dovuto essere sottoscritto dal concedente proprietario e dall’affittuario (quest’ultimo era a conoscenza dei vincoli e si è assunto l’impegno al loro mantenimento);
- che sarebbe violato il principio di forza maggiore, viste le attestate patologie dalle quali il ricorrente è afflitto, quando tale clausola generale era contemplata ed escludeva l’applicazione di misure espulsive;
- che, sulle contestazioni di congruità della spesa e corretta rendicontazione, la relazione tecnica sarebbe stata presente nelle fasi di SAL e saldo anche senza una formale asseverazione (si desumerebbe dagli altri dati e documenti);
Tenuto conto:
- che, nel caso in esame, l’Assessorato regionale ha chiesto la restituzione delle somme già erogate a titolo di sovvenzione in quanto il ricorrente avrebbe perso i requisiti (ossia la titolarità e disponibilità dei terreni) in violazione dell’impegno assunto;
- che la decisione sfavorevole sul ricorso amministrativo gerarchico si fonda ulteriormente sulla mancata comunicazione della sopravvenienza agli Uffici competenti (non sono stati mantenuti i requisiti e le condizioni);
- che sarebbe stato violato il punto 7.3.1 delle Disposizioni attuative, ai sensi del quale le cause di forza maggiore devono essere notificate tempestivamente per iscritto dal beneficiario alla Regione, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno in cui egli è in grado di provvedervi, unitamente alle prove richieste;
Atteso:
- che, come ha sottolineato questa Sezione nella sentenza 12/3/2025 n. 549, il riconoscimento dell’agevolazione crea un credito a favore dell’impresa che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, configurandosi un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere;
- che, per conseguenza, il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo» (Consiglio di Stato, sez. VI – 17/6/2014 n. 3040);
Ritenuto:
- che, in buona sostanza, la situazione giuridica soggettiva azionata è qualificabile in termini di diritto soggettivo, per cui l’introdotta controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
- che è necessario fare applicazione dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 104/10, rubricato “Decisione sulle questioni di giurisdizione”, il quale stabilisce che “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito” , nonché, al comma successivo, che “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” , ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
- che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della tipologia di pronuncia e della sua natura interpretativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.