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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 531 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 531/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FABIO E. LO PRESTI e Avv. GASPARE LA GRASSA
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025 parte ricorrente contesta la nota CP_1
del 15.4.2024, con la quale è stata richiesta la restituzione di indebito relativo all'assegno sociale AS 04021559 per € 944,61 relativo al periodo gennaio 2008/maggio 2013.
Ha eccepito la prescrizione, carenza di motivazione e non ripetibilità dell'indebito in quanto prestazione assistenziale.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando. Ha dedotto che indebito deriva “dal fatto che il 18.4.2013 al coniuge della ricorrente è stato liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal 2008 e riconoscimento di arretrati che sono stati scorporati e valutati come redditi degli anni ai quali si riferiscono”.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La L.335-95, all' art.3 comma 6°, ha introdotto l'assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale. Si tratta di una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, e cioè privi di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Il diritto è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è corrisposto: in misura intera se il richiedente non possiede redditi personali, né li possiede l'eventuale coniuge;
in misura ridotta se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L.335-95.
L'assegno non spetta invece quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi supera i limiti di legge.
E' circostanza pacifica che l'indebito contestato sia geneticamente collegato alla percezione da parte del coniuge della ricorrente di arretrati su assegno sociale nel periodo
2008/2013.
Su fattispecie analoga si è espressa la S.C. statuendo che salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza
e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata (Cass. SS.UU. n. 12796 del 15/06/2005).
Ebbene, tale massima, enunciata proprio con riferimento alla fattispecie dell'assegno sociale, per il quale è espressamente sancita la non computabilità ai fini della determinazione del reddito delle competenze arretrate soggette a tassazione separata – cfr. art. 3 comma 6° Legge n. 335 del 1995 ult. par. – (..) Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate (…) - configura espressione di un principio più vasto applicabile ad ogni tipologia di prestazione di carattere assistenziale in quanto coerente con la matrice solidaristica che la pervade e con il giusto contemperamento che tali provvidenze devono subire soltanto in presenza di uno stabile incremento del livello reddituale dell'assistito.
Deve, allora, negarsi che possano computarsi come reddito nell'anno le competenze erogate per arretrati, la cui cifra, come è esclusa dal computo del reddito imponibile ai fini della tassazione ordinaria, così anche non può valere per l'intero ammontare a determinare il superamento della soglia di legge oltre la quale si ha la riduzione o la soppressione del trattamento assistenziale.
Per tale motivo il ricorso va accolto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con la nota contestata;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 678,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Marsala il 19.06.2025 il Giudice
Monica D'Angelo