Articolo 76 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 75Articolo 77
Versione
4 aprile 1972
Art. 76.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1972, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 4 aprile 1972