Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 502-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 502/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Emanue-
le Maggio per e l'avv. Martina Marino, in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Spagnolo, per la R.AP. Nessuno è presente per il CP_2
.
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Emanuele Maggio ( per procura in Email_1
calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_3 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara
( alermo.it) per procura generale alle liti Email_2 CP_2
del 4 maggio 2021 (Rep. n. 13) allegata alla comparsa di costituzione e ri-
sposta;
- convenuto -
e
( ), in per- Controparte_4 P.IVA_2
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
sona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rap-
presentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo (
[...]
per procura allegata alla com- Email_3
parsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_3
re, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € 16.155,30, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra CP_1
e il e condanna quest'ultimo, in perso-
[...] Controparte_3
na del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura del restante 2/3, che si liquidano in complessi-
vi € 1.868,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.692,33 per onorari,
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta,
disponendo che, ai sensi dell'art. 133, Testo Unico delle Spese di
Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia eseguito in fa-
vore dello Stato;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_3
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
4) rigetta la domanda di manleva formulata dal Controparte_3
nei confronti di Controparte_4
5) condanna il in persona del suo legale rappre- Controparte_3
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_4
1.692,33 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfet-
tarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna del Controparte_1 CP_3
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., dei
[...]
danni – quantificati nella complessiva somma di € 39.190,00 poi emenda-
to a € 35.974,50 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 27 giugno 2019, intorno alle ore 7:20 circa, quando CP_3
l'attrice “si trovava a piedi nella via San Giovanni Di Dio per recarsi dal
proprio medico curante, allorquando inciampava su un gradino sconnesso
(circondato da una grossa buca) posto sul marciapiede della via San Gio-
vanni Di Dio all'altezza del civico 5 e rovinava al suolo”, riportando lesioni personali.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto – oltre a contestare la fon-
datezza della domanda dell'attrice – ha dedotto di avere affidato il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comunale alla Società
[...]
chiedendo (ed ottenendo) Controparte_5
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l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il con- CP_3
trollo delle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità
da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce sol-
tanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'Ente territoriale, di provvedere alla ma-
nutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n.
285/1992 (cfr. Cass. civ., n. 1691/2009).
Risulta pertanto priva di consistenza la difesa formulata dal
[...]
, secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda CP_3
risarcitoria di spetterebbe unicamente alla R.A.P. Controparte_1
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S.p.A.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo
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da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 27 giugno 2019 e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) del marciapiede della Via San Giovanni Di Dio, a CP_3
E invero, la teste, ha confermato la dinamica Testimone_1
Per dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che “
ca tre/quattro anni fa (non ricordo il mese, ma ricordo che c'era caldo), ver-
so le 7:00/7:30 anzi 7:30/8:00, con mia madre ci stavamo recando a piedi
dal suo medico curante che ha lo studio vicino Corso dei Mille (almeno cre-
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do). Non era la prima volta che l'accompagnavo a piede, di solito mia madre
andava da sola con l'autobus ma a volte capitava (non spesso che io
l'accompagnassi a piedi). Mentre camminavamo sul marciapiede (non ricor-
do il nome della Via ma ricordo che eravamo all'altezza del negozio che
vende bomboniere “ ” e della Banca (credo) Credito Cooperativo e più Per_2
avanti c'è il negozio di ferramenti ) improvvisamente l'ho vista cadere CP_6
a causa del dissesto sullo stesso. Non so riferire le esatte condizioni del
marciapiede perché mi sono occupata di dare soccorso a mia madre che
lamentava dolori al piede sinistro (credo) … Il dissesto era sul marciapiede,
ne occupava una buona parte eravamo costretti a passare sopra e non era
segnalato. Non ricordo se il dissesto era visibile o se fosse coperto da qual-
cosa.” [cfr. verbale di udienza del 31 marzo 2023].
A tal proposito deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inattendi-
bilità sollevata dalla terza chiamata con riferimento alla teste Tes_2
[
, stante la sua qualità di figlia dal momento che non è emerso alcun elemento da cui desumere la perdita di credibilità della stessa e che non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale (Cass.
civ. n. 2295/2021).
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile
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con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_3
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie del marciapiede si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A.
Né d'altra parte è possibile ascrivere la responsabilità dell'evento all'attrice per il solo fatto che la stessa, abitando nel medesimo quartiere dove si trova la strada in cui si è verificato l'incidente, avrebbe potuto evi-
tare l'evento lesivo. La suddetta circostanza non sarebbe infatti comun-
que sufficiente, di per sé sola, a far presumere l'effettiva conoscenza del dissesto e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento
(Cass. Civ., III, Ord. 31/5/2019 n. 14908), ma soprattutto ad esimere la
P.A. dall'obbligo di manutenzione sulla stessa gravante.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“frattura trimalleolare della caviglia sinistra con sublussazione
dell'articolazione tibio-tarsica”) refertate all'attrice presso il Pronto Soccor-
so dell'Ospedale Buccheri La Ferla di in data 27 giugno 2019 [cfr. CP_3
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relazione del C.T.U. dott.ssa pag. 5]. Persona_3
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (era mattina), del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. an-
che Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evi-
tare la caduta, anche e soprattutto in considerazione della conoscenza dello stato di generalizzato dissesto della rete stradale palermitana (che comunque - come detto - non può esonerare del tutto l'Ente convenuto da responsabilità anche in considerazione della protratta assenza di inter-
venti manutentivi), deve essere individuato un concorso di responsabilità
di in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile Controparte_1
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nella misura del 40%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della stra- Controparte_3
da teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della lo-
ro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 27 giugno 2019 hanno provocato ad una inabilità temporanea assoluta di 7 Controparte_1
giorni, una inabilità temporanea parziale di ulteriori 50 giorni (di cui 30
giorni al 75% delle attitudini del soggetto e 20 giorni al 50%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 10% dell'integrità psico-fisica totale,
come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in cor-
so di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni) [rela-
zione cit., pag. 5].
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Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
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E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
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Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (65 anni), la somma complessiva di €
22.383,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.291,62, da moltiplicare per il grado di invalidità (10) e per il coefficiente
(0,680) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
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conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4.542,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 26.925,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da Parte_1
[..
in conseguenza dell'incidente.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 40%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 16.155,30 per il
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danno non patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno
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rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
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ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condanna- Controparte_1
to il – ammonta a € 16.155,30, oltre interessi, da cal- Controparte_3
colarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Controparte_3 CP_4
Invero, l'art. 11 del contratto di servizio inter partes del 6 agosto 2014
[cfr. produzione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto], at-
tribuisce alla predetta società ogni responsabilità in ordine ai danni diret-
tamente conseguenti all'omessa o incompleta manutenzione della sede stradale comunale, precisando però che “Sarà cura della pubblica ammi-
nistrazione fornire … l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di
sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.
È evidente, pertanto, che l'obbligazione di garanzia prevista dal citato articolo 11 non può certamente dirsi estesa all'intero territorio comunale ma deve reputarsi limitata ai sinistri che si verifichino nelle zone affidate alla cura di CP_4
Era, quindi, onere del produrre il predetto elenco, essendo lo CP_3
stesso funzionale ad identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel ti-
tolo contrattuale, al fine di provare che la strada teatro dell'evento lesivo
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rientrava fra quelle per le quali sussisteva l'obbligo di di curare CP_4
la manutenzione viaria e dei marciapiedi, specie a seguito della chiara contestazione operata dalla terza chiamata al momento della costituzione in giudizio.
La domanda di manleva, pertanto non può essere accolta.
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Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
16.155,30) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 39.190,00/
35.974,50), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il al pa- Controparte_3
gamento del restante 2/3 che disponendo che, ai sensi dell'art. 133, Testo
Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia
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eseguito in favore dello Stato.
Il deve altresì essere condannato a pagare le spese Controparte_3
processuali sostenute dalla terza chiamata atteso che in for- CP_4
za del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali soste-
nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a ca-
rico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in rela-
zione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infon-
date, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda mentre, della parte che ha chiamato o fatto chia-
mare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi mani-
festamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abu-
sivo del diritto di difesa (Cass. civ., Ord. n. 26082/2021).
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri medi.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice
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– vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_3
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Così deciso in Palermo il 10 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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