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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 401/2025 V.G., promosso da:
nato a [...] il [...] C.F: residente a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta Via Scoto, 68, ma domiciliato a Delia, Via Tripoli, 7, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta Via F. Paladini, 208/h, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, e nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Scoto, 68, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nella via Malta n. 73/d presso e nello studio dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori e le parti con le note scritte depositate il 30.4.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , Persona_1 nato a [...] il [...], deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione, con relativa convivenza, e che dalla predetta relazione era nato il figlio sopra indicato che viveva con la madre nell'abitazione di Via Scoto n. 68.
Tuttavia, nel corso del tempo, erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la detta relazione a causa di una irreparabile frattura sentimentale.
Le parti, quanto alle rispettive situazioni reddituali, riferivano che l' era disoccupato e in passato Pt_1 aveva svolto l'attività di bracciante agricolo e di manovale, senza possedere beni immobili o beni mobili registrati.
La ricorrente era pure disoccupata e in atto percepiva il reddito di inclusione, oltre all'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%.
Era proprietaria della casa di abitazione sita in Caltanissetta, Via Scoto n. 68 e non possedeva beni mobili registrati.
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento del figlio minore Persona_1
, come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso
[...] regolare le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo, tra l'altro, previsto l'affidamento condiviso del predetto con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed assegnazione alla predetta, che ne è proprietaria, della casa familiare, con relativa possibilità per il padre di incontrare il figlio sulla base di un calendario adeguatamente preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio, ed a carico del padre di € 100,00, da versare ogni mese alla madre, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della predetta, oltre al rimborso delle spese straordinarie, indicate con il richiamo al Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Caltanissetta ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia, in ragione del 50%.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , così come indicate Persona_1 dalle parti nel ricorso depositato il 28.2.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 401/2025 V.G., promosso da:
nato a [...] il [...] C.F: residente a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta Via Scoto, 68, ma domiciliato a Delia, Via Tripoli, 7, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta Via F. Paladini, 208/h, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo, e nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Scoto, 68, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nella via Malta n. 73/d presso e nello studio dell'Avv. Mariangela Roberta Randazzo che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori e le parti con le note scritte depositate il 30.4.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , Persona_1 nato a [...] il [...], deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione, con relativa convivenza, e che dalla predetta relazione era nato il figlio sopra indicato che viveva con la madre nell'abitazione di Via Scoto n. 68.
Tuttavia, nel corso del tempo, erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la detta relazione a causa di una irreparabile frattura sentimentale.
Le parti, quanto alle rispettive situazioni reddituali, riferivano che l' era disoccupato e in passato Pt_1 aveva svolto l'attività di bracciante agricolo e di manovale, senza possedere beni immobili o beni mobili registrati.
La ricorrente era pure disoccupata e in atto percepiva il reddito di inclusione, oltre all'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%.
Era proprietaria della casa di abitazione sita in Caltanissetta, Via Scoto n. 68 e non possedeva beni mobili registrati.
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento del figlio minore Persona_1
, come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso
[...] regolare le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo, tra l'altro, previsto l'affidamento condiviso del predetto con collocamento prevalente presso l'abitazione materna ed assegnazione alla predetta, che ne è proprietaria, della casa familiare, con relativa possibilità per il padre di incontrare il figlio sulla base di un calendario adeguatamente preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio, ed a carico del padre di € 100,00, da versare ogni mese alla madre, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della predetta, oltre al rimborso delle spese straordinarie, indicate con il richiamo al Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Caltanissetta ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia, in ragione del 50%.
In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , così come indicate Persona_1 dalle parti nel ricorso depositato il 28.2.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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