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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 244/2021 R.G.
promosso da
(già Parte_1 Parte_2
(Partita Iva e Codice fiscale ), in persona
[...] P.IVA_1 del suo procuratore Dott. (CF ), Parte_3 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Russo del Foro di Roma (CF
[...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pamela C.F._2
Franchini in 60121 Ancona (AN), Via Marsala n. 8, giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
San Benedetto del Tronto (AP) in Via Togliatti n. 14, presso l'Avv. Otello
Bagalini (c.f. ) e l'Avv. Stefano Bagalini (c.f. C.F._4
) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._5 disgiuntamente, in forza di procura in atti;
APPELLATO
e di
(C.F.: ), in persona PA P.IVA_2 del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Di Concetto del Servizio Legale dell'Ente (C.F. , giusta delega in C.F._6 atti, e con la stessa elettivamente domiciliato ad Ancona, via Marsala n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Principi;
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
e di
, (C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_3 pro-tempore, corrente a San Benedetto del Tronto (AP), Via Clara Maffei n.9, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Marco
Stefano Rosati (C.F. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_7 presso il suo studio in Ascoli CE, Via Pretoriana n.45;
APPELLATO
e di
(Partita IVA ), Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cipollini (c.f. ), C.F._8 giusta procura generale e speciale alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare nel caso di specie
l'inoperatività della polizza prestata dalla società appellante in favore del
perché l'evento causativo del danno è PA estraneo all'oggetto della copertura ai sensi della Sezione 4 art. 11 n. 6) c.g.a.
e comunque escluso dalla garanzia ai sensi degli artt. 1900 e 1917 c.c. anche perché non accidentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti: In via preliminare, rigettare l'appello incidentale tardivo promosso dal PA
, poiché inammissibile essendo stato notificato oltre il termine di cui
[...] all'art. 327 c.p.c. e non applicandosi, nella presente fattispecie, l'art. 334 c.p.c.
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
Nel merito, rigettare
l'appello incidentale tardivo promosso dal PA perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Il procuratore del ha concluso come da comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così disporre: In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371
c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, stante l'insussistenza dei presupposti di legge. Nel merito - Dichiarare (per quanto di ragione) inammissibile e comunque infondata l'impugnazione incidentale proposta dal
[...]
non ricorrendo, per i motivi di cui in narrativa, alcuno dei PA casi di nullità della sentenza e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte in comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata. - in via subordinata nei confronti della appellata laddove Controparte_4 una qualche responsabilità fosse comunque ritenuta attribuibile al CP_3
dichiarare la tenuta a garantire e CP_3 Controparte_4 manlevare per qualsiasi pronuncia pregiudizievole il Controparte_3
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il procuratore del ha concluso come PA da comparsa di risposta con appello incidentale chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: Nel merito e in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da
(già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza
[...]
n. 525/2020, emessa dal Tribunale di Ascoli CE (Giudice Unico Dott.ssa
Paola Mariani) in data 02.09.2020 e pubblicata in data 08.09.2020, e non notificata, resa nella causa civile n. 728/2015 R.G., in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vinte le spese di giudizio. in via incidentale in riforma della impugnata sentenza n. 525/2020, emessa dal Tribunale di Ascoli CE
(Giudice Unico Dott.ssa Paola Mariani) in data 02.09.2020 e pubblicata in data
08.09.2020, e non notificata, resa nella causa civile n. 728/2015 R.G., relativamente ai capi precisati nel corpo del presente atto, accogliere l'appello formulato in via incidentale dal e per PA
l'effetto: - in via preliminare, dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione ad agire del sig. rispetto alla domanda azionata nel presente CP_1 giudizio;
- in via altrettanto preliminare, dichiarare e riconoscere il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla PA domanda proposta dal Sig. per i motivi esposti in narrativa;
- in CP_1 via principale, rigettare integralmente le domande tutte proposte dal sig.
[...]
nei confronti del , perché CP_1 PA CP_2 infondate in fatto ed in diritto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento seppure parziale, delle avversarie istanze, ridurre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni che dovessero essere CP_2 accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia ed in proporzione, da un lato, alla quota di colpa e all'efficienza causale della condotta addebitabile a terzi nella produzione dell'evento dannoso, e dall'altro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in proporzione all'accertato grado di colpa e all'efficienza causale della condotta colposa tenuta dal danneggiato. Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, disporre la condanna dell'appellante principale e/o degli appellati incidentali a rifondere in favore del PA
le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporre la
[...] compensazione per intero o parzialmente delle spese del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. o dell'art. 91 comma 1 c.p.c., con vittoria delle spese del grado d'appello”.
Il procuratore della ha concluso Parte_4 chiedendo: ““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectiis, confermare la sentenza n. 525/2020 resa dal Tribunale di Ascoli CE ed oggetto del presente gravame nelle statuizioni che riguardano il e la Controparte_3 rigettando tutti gli appelli proposti;
con Parte_5 vittoria di compensi e spese di causa.”; si oppone ad eventuali nuove domande dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su di esse;
chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
Oggetto: risarcimento danni
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli CE, con sentenza n. 525/2020 pubblicata in data
08.09.2020, definiva il giudizio promosso da nei confronti del CP_1
, del PA Controparte_5
, e delle compagnie di assicurazione chiamate in causa
[...]
e al fine di ottenere il Parte_2 Parte_4 risarcimento dei danni subiti quale titolare dell'attività di ristorazione
“RistoPizza” esercitata nei locali di viale Europa n.24, di
[...] , in conseguenza degli allagamenti verificatesi in data PA
22 e 24 luglio 2012, nonché 5, 13, e 14.09.2012, così provvedendo: “
Accertata e dichiarata la responsabilità del PA
e del 2051 e 2055 c.c. sia pure, quanto
[...] Controparte_6 all'apporto causale, nella misura del 75% il primo e 25% il secondo, quantificati i danni patiti dall'attore nella complessiva somma di euro
18.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, condanna il e PA per esso, in sede di manleva, giusta polizza sottoscritta, la
[...]
, al pagamento, a favore dell'attore, della Parte_2 somma di euro 13.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patiti e condanna il e per esso, in sede di manleva giusta Controparte_3 polizza sottoscritta, la , a Controparte_7 pagare, a favore dell'attore la somma di euro 4.500.00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patiti . Condanna altresì i convenuti e per essi, a titolo di manleva, le rispettive compagnie assicuratrici terze chiamate in causa, a rimborsare, alla parte attrice, nella misura rispettivamente del 75% quanto a
e del 25% quanto a Parte_2 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.835,00 Controparte_7 per compenso professionale di cui € 2.000,00 per compenso la procedura di
ATP ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, che distrae a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Pone in via definitiva le spese di CTU sia in fase dí ATP che del presente giudizio a carico delle Compagnie terze chiamate nei limiti, come sopra, del 75% e del 25%, dell'intero”.
Propone appello la ( già Parte_1 Parte_2 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza prestata dalla società appellante in favore del PA risultando l'evento causativo del danno estraneo all'oggetto della copertura ai sensi della Sezione 4 art. 11 n. 6) c.g.a. e comunque escluso dalla garanzia ai sensi degli artt. 1900 e 1917 c.c. anche perché non accidentale, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Il si è costituito in giudizio PA contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto;
in via di appello incidentale ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del sig. rispetto alla domanda azionata CP_1 nel presente giudizio ed il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; nel merito, rigettare le domande proposte da PA
nei confronti del;
in via CP_1 PA subordinata, ridurre la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_2 danni che dovessero essere accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia ed in proporzione, da un lato, alla quota di colpa e all'efficienza causale della condotta addebitabile a terzi nella produzione dell'evento dannoso, e dall'altro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in proporzione all'accertato grado di colpa e all'efficienza causale della condotta colposa tenuta dal danneggiato, nonché disporre la condanna dell'appellante principale e/o degli appellati incidentali a rifondere in favore del le spese di PA entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporre la compensazione per intero o parzialmente delle spese del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. o dell'art. 91 comma 1 c.p.c., con vittoria delle spese del grado d'appello.
Il sig. , costituendosi, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'appello incidentale tardivo promosso dal PA
in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non
[...] applicandosi, nella presente fattispecie, l'art. 334 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
nel merito, rigettare l'appello incidentale tardivo promosso dal con PA conferma della sentenza di primo grado e vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Il costituendosi, ha, in via preliminare, chiesto Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371
c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande proposte dal suddetto ente e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, e per l'ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità del , dichiarare la CP_3 tenuta a garantire e manlevare per qualsiasi Controparte_4 pronuncia pregiudizievole il con vittoria di spese ed Controparte_3 onorari del doppio grado di giudizio.
La si è costituita chiedendo confermare Parte_4 la sentenza impugnata sentenza quanto alle statuizioni che riguardano il e la con Controparte_3 Parte_5 compensazione integrale delle spese di lite, riservandosi di integrare le proprie difese e precisare diversamente le proprie conclusioni in ipotesi di appello incidentale eventualmente proposto da alcuni degli appellati.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.)La compagnia assicuratrice del Parte_1 [...]
, (d'ora in poi ha proposto appello PA Parte_1 deducendo i motivi che seguono:
1.1.) Con il primo motivo deduce l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il tribunale ha respinto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa della rilevando che nella Sezione 4 della Parte_1 polizza, intitolata “Condizioni generali che regolano il settore specifico di cui alla presente polizza”, è incluso l'art. 11, rubricato appunto “Esclusioni”, il quale espressamente prevede che: “Dall'assicurazione sono esclusi, salvo quanto altrimenti regolato in altre parti della polizza o successive appendici, i danni: […] 6) derivanti dallo spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture e/o guasti di condutture,[…]” precisando che risultano, dunque, ricompresi nella garanzia assicurativa unicamente i danni che siano conseguenza di rotture e/o guasti di condutture fognarie. La polizza risultava inoperativa poiché non era stata mai dedotta, quale causa degli allagamenti, la rottura e/o un qualche guasto all'impianto fognario comunale, non potendo ritenersi tale la “scarsa ricettività” della rete fognaria, né le relazioni redatte dai nominati CTU presentavano alcun accenno ad una qualche rottura e/o guasto della rete fognaria comunale avendo gli ausiliari fatto riferimento ad asserite inadeguatezze o a problematiche di “scarsa recettività”, ovvero di caratteristiche “costruttive” o, al più, “manutentive”, da considerare, peraltro, in relazione anche alla straordinarietà dei fenomeni temporaleschi verificatisi in quell'occasione. Non solo con la relazione del
CTU ing. era stata espressamente esclusa la “rottura” così Per_1 come risultante anche dai verbali redatti dai Vigili del Fuoco in occasione dei loro interventi.
1.2)Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta l'assenza di un fatto accidentale rilevando l'erroneità della sentenza per non avere il tribunale considerato che la polizza azionata era stata prestata per i soli fatti accidentali da cui scaturiscano danni involontariamente causati a terzi, mentre nella fattispecie risultava configurabile la consapevole inadeguatezza della rete fognaria mai adeguatamente presidiata e manutenuta dal assicurato. CP_2
2.)Il , ribadito quanto argomentato dal primo PA giudice in punto di operatività della polizza ed eccepita l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis e 342 c.p.c., ha proposto appello incidentale tardivo ex art. 243, 334 c.p.c. con atto depositato in data
15.06.2021, deducendo, i motivi che seguono:
2.1) Con il primo motivo censura la gravata sentenza per “ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'attore; violazione art. 132 c.p.c.118 disp. att.; violazione artt. 81 c.p.c.; violazione art. 100 c.p.c.; travisamento dei fatti;
omessa ed erronea valutazione delle prove;
violazione artt. 115, 116 c.p.c” per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il sig. fosse CP_1 legittimato ad agire per il ristoro dei danni riportati dall'immobile di cui è causa, quale detentore dello stesso, esercitandovi l'attività commerciale giusto contratto. Difatti il predetto oltre a non essere il proprietario dei locali, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non aveva prodotto alcun contratto che comprovasse la legittima detenzione dell'immobile. Al contrario dalla visura camerale prodotta sub doc. 14 e da quanto confessato in sede di interrogatorio formale, l'immobile era stato utilizzato dalla ditta solo sino al 30.04.2013, stante l'intervenuta CP_1 cessione del ramo d'azienda al sig. . Né tanto meno il Controparte_8 primo giudice avrebbe potuto considerare il sig. legittimato a chiedere il CP_1 ristoro delle spese necessarie alla pulizia e al ripristino dell'immobile, poiché queste non erano riconducibile affatto al sig. , non essendo comprovate da CP_1 fatture a lui intestate. Peraltro il tribunale aveva omesso di considerare che dette opere di pulizia e ripristino non erano state neppure svolte dal sig.
prima del rilascio dell'immobile (30.04.2013), come rilevato dall'elaborato CP_1 peritale di ATP del CTU Per_2
2.2) Con il secondo motivo l'appellante incidentale deduce la “Violazione art. 112 c.p.c.; omesso esame di eccezione e di fatti allegati e provati;
violazione artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.” per avere il tribunale omesso di valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal PA
con riguardo all'insussistenza della relazione di custodia con la
[...] condotta fognaria pubblica avendo l'Ente dedotto l'ascrivibilità degli eventi al comportamento della ovvero della società che ha la gestione e CP_9 custodia della rete fognaria pubblica come risultante dalla convenzione conclusa tra la e l'Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 CP_9
Marche sud-Ascoli CE prodotta in atti.
2.3)Con il terzo motivo censura la gravata sentenza per “Contraddittorietà della motivazione;
omessa ed erronea valutazione delle prove;
violazione artt.
115 e 116 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2051 e 2043
c.c.; violazione artt. 228 c.p.c. e 2730 e 2733 c.c.” per avere il tribunale attribuito alla condotta fognaria pubblica un contributo causale preponderante (del 75%) nella causazione degli episodi di allagamento verificatisi nell'immobile recependo in maniera acritica le conclusioni del
CTU anziché riconoscere il ruolo causale esclusivo della condotta Per_1 assunta dal incombendo sul proprietario e/o Controparte_3 sull'utilizzatore dell'immobile, nonché sul proprietario dell'area CP_3 privata antistante allo stesso, dotarsi di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventi dannosi del tipo di quello lamentato.
Rileva in particolare l'appellante incidentale che pur avendo il tribunale acquisito al giudizio di merito l'elaborato realizzato dal CTU geom. Per_2 redatto nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, non lo aveva correttamente valutato nella parte in cui erano state ricostruite le cause dell'allagamento - individuate nella sola inadeguatezza della rete fognaria condominiale in ragione di alcune caratteristiche dell'impianto confessate dall'amministratore in sede di interrogatorio formale - nonostante fosse stato fondato su sopralluoghi effettuati nell' aprile 2013 (a ridosso degli episodi dannosi di cui è causa), tanto che aveva abbracciato le conclusioni del CTU ing. di cui all'elaborato redatto a distanza di sei anni dai Per_1 fatti di causa.
Secondo l'assunto dell'appellante incidentale l'omessa ed erronea valutazione delle prove orali, tecniche e documentali assunte, unita a un'erronea interpretazione delle norme di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., avrebbe condotto il primo giudice in errore rispetto alla ricostruzione delle cause e delle responsabilità dell'allagamento del locale. Il condominio quale CP_3
“custode” del luogo in cui è accaduto il fatto storico dedotto, era l'unico soggetto che poteva essere chiamato a rispondere dei danni lamentati per non aver adottato, come suo preciso onere, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventi dannosi del tipo di quello lamentato.
Non solo, il comportamento colposo del costituiva Controparte_3 una causa efficiente dell'evento, imprevedibile e inevitabile dal idonea CP_2 ad interrompere il nesso causale, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., che ai sensi dell'art.2051 c.c., tra il dedotto comportamento antigiuridico dell'ente locale e l'evento dannoso lamentato. E la colpa del andava ravvisata CP_3 anche nel non essersi dotato di separati impianti per acque bianche e per acque nere legittimamente ed adeguatamente allacciati alle prospettive e separate condotte fognarie pubbliche di via Scipioni, realizzate nel luglio del 2007 (e quindi in data sensibilmente antecedente agli episodi di cui è causa), capaci di recepire un notevole quantitativo di acque meteoriche provenienti sia dalle aree pubbliche che da quelle private, non si sarebbe verificata alcuna delle criticità evidenziate dal ricorrente, tanto più che via Clara Maffei, posta ad ovest del fabbricato, era dotata di una condotta fognaria pubblica per acque miste e di numerose caditoie stradali, in perfetto stato manutentivo al momento degli episodi lamentati.
Inoltre, sempre secondo quanto dedotto dall'appellante incidentale, il primo giudice era incorso in un travisamento dei fatti e delle risultanze della
CTU poiché a fronte di oggettive, specifiche e provate inefficienze del sistema fognario , era stata inspiegabilmente attribuita un'efficienza CP_10 causale preponderante a una generica inadeguatezza della rete fognaria pubblica in mancanza di prova di alcuna carenza o problema manutentivo specifico tale da assumere rilevanza nel caso concreto oltre che del nesso causale tra la cosa o il fatto illecito dedotto e l'evento di danno.
2.4) Con il quarto motivo l'appellante incidentale deduce l' “Omessa ed erronea valutazione delle prove;
violazione artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.” rilevando, altresì, essere la sentenza viziata per non aver ritenuto di attribuire la rilevanza del “caso fortuito” agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi in concomitanza degli allagamenti per cui è causa mentre il aveva CP_2 provato il carattere eccezionale ed imprevedibile dei nubifragi che si erano verificati nei giorni 22 e 24 luglio 2012, 5, 13 e 14 settembre 2012 sulla città di , per effetto del passaggio di tre perturbazioni di PA carattere decisamente eccezionale, denominate dagli esperti “Circe”, “ Per_3
e “Medea”, così come risultante dalla rassegna stampa depositata e dai dati pluviometrici della Protezione civile prodotti (per la zona di
[...] : - nella giornata del 22 luglio 2012 si registravano 66,60 millimetri CP_2 di pioggia;
- nella giornata del 24 luglio 2012 si registravano 55,80 millimetri di pioggia;
- nella giornata del 5 settembre 2012 si registravano 50,20 millimetri di pioggia;
- nelle giornate del 13 e 14 settembre 2012 si registravano rispettivamente 41,60 e 89,60 millimetri di pioggia).
L'eccezionalità di tali dati era ancor più evidente dal raffronto degli stessi con quelli riguardanti il periodo corrispondente luglio- settembre degli anni precedenti.
Contraddittoria risultava la sentenza nella parte in cui, seguendo il CTU, pur riconoscendo il carattere eccezionale dell'evento atmosferico del settembre 2012, non gli ha attribuito alcuna efficienza causale nella produzione dell'allagamento giungendo ad affermare che l'eccezionalità dell'evento non esclude la responsabilità per omessa manutenzione della rete fognaria, tuttavia mai dimostrata nel giudizio, e neppure rilevata dal CTU come causa dell'allagamento.
Il tribunale avrebbe, quindi, dovuto ritenere integrati gli estremi del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, ha di per sé prodotto l'evento o che comunque, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, ha reso la “cosa” fattore eziologico dell'evento dannoso.
2.5)Con i quinto motivo il lamenta PA
l' “ Omesso esame dell'eccezione ex art. 1227 c.c. relativamente alla condotta colposa del danneggiato;
violazione art. 112 c.p.c.; violazione art. 1227 c.c.; omessa ed erronea valutazione delle prove;
violazione artt. 115 e 116 c.p.c.; travisamento dei fatti” per non essere stato attribuito rilievo al comportamento colposo tenuto dal danneggiato, il quale, pur essendo a conoscenza delle inefficienze del sistema fognario , non aveva CP_10 intrapreso alcuna iniziativa ed opportuno accorgimento idoneo ad evitare i danni subiti. Inoltre l'immobile dallo stesso occupato era privo di regolare certificato di agibilità, necessario ai sensi degli artt.24 ss DPR 380/2001, nonché privo di opportune misure dirette a prevenire e contrastare rigurgiti dalla rete fognaria prescritte dalla normativa vigente (art. 18 del Regolamento del Servizio Integrato). Il sig. era quindi ben consapevole del rischio che CP_1 correva ad esercitare un'attività di ristorazione all'interno di locali sottostrada, privi del certificato di agibilità attestante le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dei locali, nonché degli accorgimenti volti ad evitare rigurgiti dalla rete fognaria.
2.6)Con il sesto motivo l'appellante incidentale deduce la “Violazione art.
1223 c.c.; violazione artt. 2051 e 2043 c.c.; erronea valutazione delle prove;
violazione artt. 115 e 116 c.p.c.” per avere il tribunale errato nel ritenere provati, seppur in parte (per euro 18.000,00), i danni lamentati da parte attrice non avendo il ricorrente offerto alcuna prova degli stessi, né della loro derivazione causale dagli episodi di allagamento, nonostante l'onere probatorio a suo carico, in mancanza non solo di documenti fiscali, ma anche di una semplice stima, così come già rilevato dal CTU nominato in sede di ATP che aveva proceduto alla quantificazione basandosi sul solo computo metrico sommario allegato alla C.T. di parte attrice. In particolare il primo giudice aveva omesso di rilevare che, come riferito dal geom. il Per_2 quadro elettrico non era stato danneggiato, avendo prese molto alte e che alla data dei sopralluoghi effettuati nell'aprile del 2013 dal predetto tecnico non era stato ancora realizzato alcun intervento di ripristino nonostante il sig. avesse già rilasciato l'immobile ed in mancanza di CP_1 prova degli esborsi eventualmente effettuati a tale titolo in favore del proprietario.
Nello specifico, l'appellante incidentale lamenta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di ulteriori euro 4.359,72 per mancato guadagno per i tre giorni di settembre (peraltro in realtà già conteggiati nell'ATP del geom.
e per gli alimenti deteriorati ( le fatture di acquisto si riferiscono a Per_2 periodi diversi rispetto a quelli in oggetto e non provano il danneggiamento), in mancanza della relativa prova non potendo a tal fine assumere rilievo il registro corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto degli alimenti, nonché
i vari prospetti unilateralmente formati dal sig. , in assenza della CP_1 produzione dei documenti fiscali attestanti le singole operazioni di incasso e di acquisto merci, nonché l'estratto conto del ricorrente e gli altri documenti da quest'ultimo prodotti. Nè appariva corretto tener conto dei ricavi lordi meramente ipotizzati al fine di determinare il danno da chiusura forzata.
Lamenta infine l'appellante incidentale il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma risarcitoria in spregio all'insegnamento della
Suprema Corte ( SS.UU. 17.02.95 n.1712).
2.7)Con il settimo motivo l'appellante incidentale censura la gravata sentenza quanto alla disciplina delle spese di lite deducendo “La violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c.” , da riformare in ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale;
In subordine, chiede che l'impugnata sentenza sia comunque riformata nella misura in cui ha omesso di pronunciare, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 91
c.p.c., sulla richiesta condanna della compagnia assicurativa del a CP_2 rifondere all'Ente ai sensi dell'art. 1917, co 3, c.c. le spese legali sostenute per averlo costretto a difendersi in proprio e a chiamare in causa la compagnia, nonostante la tutela legale offerta dall'art 13 della polizza. Illegittimamente il primo giudice, pur avendo riconosciuto la fondatezza della domanda di garanzia spiegata dal non ha condannato detta compagnia a CP_2 rifondere all'Ente le spese legali sostenute.
In ogni caso andava rilevato un vizio della sentenza per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. là dove la stessa non ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra il (sebbene a carico della ) e il sig. CP_2 Pt_2 CP_1 in ragione della complessità della questione trattata ed attesa anche la difformità tra le risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio di merito e quella in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ad ogni buon conto, atteso l'ingiustificato rifiuto delle controparti ad addivenire alla transazione proposta dal CTU in data 04.10.2018, le spese a carico del ai sensi dell'art. 91, co 1, c.p.c., avrebbero dovuto essere CP_2 compensate o in subordine escluse per la quota maggiore maturata dopo la formulazione della proposta di conciliazione da parte del CTU ing. del Per_1 04.10.2018, accettata dal ma non perfezionatasi per la diversa CP_2 volontà del danneggiato e del , che prevedeva la quota a CP_3 carico dell'Ente nella misura di euro 9.300,00 oltre alla quota delle spese legali e di entrambe le CTU.
3.)Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dal . PA
L'eccezione risulta infondata e va conseguentemente rigettata.
La compagnia assicurative del Parte_1 [...]
, ha proposto in data 04.03.2021 appello PA principale avverso la sentenza n. 525/2020 resa dal Tribunale di Ascoli
CE, pubblicata in data 08.09.2020, chiedendo accertare l'inoperatività della polizza assicurativa. Il CP_2 PA
ha proposto appello incidentale tardivo con atto depositato in data
[...]
15.06.2021 chiedendo la riforma della sentenza in relazione ai molteplici motivi di gravame sopra riportati e riguardanti sia la legittimazione attiva del danneggiato che quella passiva del oltre che l' an ed CP_2 il quantum della responsabilità.
Con recente ordinanza la Suprema Corte, facendo seguito all'intervento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 2024/8486, ha affermato , sia pure in tema di giudizio di cassazione che “L'impugnazione incidentale tardiva
- da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)” ( Cass
Sez. 3, ordinanza n. 15100 del 29.05.2024).
Nella fattispecie in esame l'interesse all'impugnazione da parte del deve ritenersi, peraltro, correlato alla PA proposizione del gravame proposto dalla propria compagnia assicurativa in quanto l'eventuale accertamento della inoperatività della polizza esporrebbe l'Ente all'esborso per cui è stata pronunciata condanna con accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa ( v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del
14/11/2024), con conseguente necessità di contestare tutti gli aspetti su cui si fonda la pronuncia del primo giudice in relazione sia alla legittimazione che all'an ed al quantum per cui è condanna.
4.)L'esame dei motivi di appello incidentale deve logicamente precedere quello riguardante le doglianze sollevate con l'appello principale.
4.1) Il primo motivo attiene alla legittimazione attiva del danneggiato
. CP_1
Rispetto agli specifici rilievi dell'appellante incidentale il danneggiato ha affermato che lo svolgimento da parte dell'attore in primo grado dell'attività di ristorazione risulta dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi di causa, facenti piena prova.
Il motivo risulta infondato e va, conseguentemente rigettato.
ha promosso il giudizio chiedendo il risarcimento dei danni CP_1 derivati dagli allagamenti verificatisi nei giorni 22 e 24 luglio 2012, 05, 13
e 14 settembre 2012 quale titolare dell'attività di ristorazione “RistoPizza”
e non ha mai allegato di essere il proprietario dei locali ove veniva esercitata detta attività.
Lo stesso appellante incidentale ha fondato l'eccezione in esame allegando l'intervenuta cessione del ramo d'azienda da parte di CP_1
in data 30.04.2013 al sig. con ciò
[...] Controparte_8 rendendo superflua la produzione del contratto di locazione e confermando la legittimazione del predetto a domandare il CP_1 risarcimento danni subito in quanto ancora nella disponibilità dei locali allagati alla data degli eventi dannosi ove erano custoditi beni mobili di proprietà del predetto a nulla rilevando la successiva allegata cessione del ramo d'azienda. Difatti “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” ( Cass. S.U. Sentenza del 16/02/2016).
Va, peraltro rilevato che, così come osservato dalla difesa di , CP_1 la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione attiva anche a chi, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa oggetto di danneggiamento che, in conseguenza di ciò abbia risentito un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (cfr. ex multis
Cass. 5 luglio 2007 n. 15233, nonché Cass. 28 aprile 2000 n. 5421).
Gli ulteriori rilievi sollevati con il motivo in esame in quanto inerenti all'an
e al quantum della domanda possono essere esaminati unitamente ai motivi sollevati in relazione a tale punti.
4.2)Altresì infondato deve ritenersi il secondo motivo di appello incidentale avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva del
[...]
eccepito sulla base della ritenuta insussistenza in PA
CP_1 capo al predetto della relazione di custodia rispetto alla condotta fognaria pubblica in ragione della convenzione conclusa tra la e CP_9
l'Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche sud-Ascoli CE prodotta in atti e della conseguente asserita ascrivibilità degli eventi al comportamento della predetta che aveva assunto la gestione CP_9
e la custodia della rete fognaria pubblica. Ciò ove solo si consideri che sulla base di quanto previsto dalla richiamata convenzione il
[...]
ha conservato le funzioni controllo sul PA servizio prestato dalla oltre che di indirizzo e vigilanza CP_9 sull'operato del gestore chiamato alla realizzazione delle opere inserite nel programma degli interventi stabilito dall'autorità sì da non potersi in ogni caso spogliare delle responsabilità derivanti dal proprio impianto. In ogni caso il contenuto della richiamata convenzione non potrebbe elidere la responsabilità civile dell'Ente nei confronti dei terzi, salve le azioni nei rapporti interni con il gestore dell'impianto medesimo.
4.3) Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erronea ricostruzione delle cause e delle responsabilità dell'allagamento del locale operata dal primo giudice attraverso l'adesione alle conclusioni del CTU ing. ed a causa della mancata valutazione di quanto affermato Per_1 in proposito dal geom. in sede di accertamento tecnico preventivo. Per_2
Il motivo risulta infondato a va, conseguentemente rigettato.
Il CTU ing. ha ampiamente valutato le cause degli allagamenti Per_1 prendendo in esame le caratteristiche sia dell'impianto comunale che di quello oltre che lo stato dei luoghi caratterizzante l'area CP_10 prospiciente il locale commerciale giungendo ad accertare la sussistenza di duplici cause degli allagamenti.
Il predetto CTU, nel prendere in esame la rete fognaria condominiale esistente al momento dell'allagamento, ha fatto ampio riferimento a quanto rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo circa la sopravvenuta
( già all'epoca) modifica dell'impianto medesimo attraverso l'integrazione della rete fognaria condominiale con valvole di non ritorno e con pompe di sollevamento, oltre che con una nuova linea di smaltimento delle acque meteoriche di pertinenza del piazzale condominiale. In occasione degli accessi ha, quindi, accertato che la rete fognaria pubblica, nei pressi dell'immobile per cui è causa ( dettagliatamente descritta nella relazione in atti) è sostanzialmente quella descritta nello schema reperito presso l'ufficio tecnico della e che la stessa deve, quindi, ritenersi invariata CP_9 rispetto al momento dell'allagamento. Prendendo a base la relazione del CTU geom. ha, quindi, Per_2 evidenziato che “... è stata riscontrata “…. Una depressione rispetto al lungomare Scipioni variabile da mt. -0,85 a mt. -0,64 in prossimità di Via Clara
Maffei e mt. - 0,33 sui marciapiedi di Via Clara Maffei e via Tedeschi quindi, in occasione di forti nubifragi l'acqua, seguendo la pendenza naturale della strada di circa lo 0,7 %, nella direzione Ovest-Est, va ad incrociare con il marciapiede ribassato per l'accesso carrabile del parcheggio del CP_3 scavalcandolo”. Sulla base di quanto verificato nel corso degli
[...] accessi e di quanto già rilevato in sede di ATP dal geom. ha poi Per_2 descritto le modalità di immissione della fogna condominiale in quella pubblica ( attraverso due pozzetti sul Lungomare Scipioni, già Europa, posti l'uno in corrispondenza dello spigolo nord-est del fabbricato condominiale,
l'altro in corrispondenza dello spigolo sud-est), le caratteristiche della tubazioni condominiali, come risultanti a seguito delle modifiche apportate a settembre/ottobre del 2012, e rappresentato l'impossibilità di riferire in ordine alla funzionalità e alle caratteristiche di quella preesistente al 22 luglio 2012, data del primo allagamento. Ha però escluso - a giudizio del
Collegio in maniera del tutto condivisibile - che l'osservazione dell'ausiliare nominato in sede di ATP in ordine al fatto che, dopo le modifiche apportate, non si erano più verificati allagamenti, potesse significare che la causa dell'allagamento fosse riconducibile solo alla presunta (ed anche verosimile) inadeguatezza dell'impianto fognario preesistente ” ... CP_10 in quanto anche la , gestore del servizio dalla data della convenzione CP_9 stipulata tra l'AAto5 e la nel Dicembre 2007, svolge con continuità un CP_9 non indifferente sforzo di miglioramento della rete pubblica di fognature...” sì da potersi ricondurre la mancanza di ulteriori allagamenti proprio, o quantomeno anche, ad un concomitante miglioramento della fognatura pubblica. Tenendo, quindi, conto di quanto risultante dalle relazioni d'intervento redatte dai VVFF in occasione dei diversi episodi di allagamento, ha evidenziato che, mentre in quella datata 24.07.2012 si dava solo atto dell'allagamento, in quella del 05 settembre 2012, oltre che constatare che il locale RistoPizza ed il cortile adiacente Pt_6 risultavano completamente allagati, i verbalizzanti hanno aggiunto che “… la causa del sinistro è da attribuirsi a forte temporale e rigurgito fognario con fuoriuscita di liquame”, mentre in quella del 13/09/2012 hanno riportato che “ Veniva acqua piovana dal tombino nord est posto all'interno del cortile del ristorante, allagandolo. Il locale è posto sotto il piano stradale e l'acqua piovana proveniente dalla zona ovest confluisce dentro la pertinenza del ristorante allagandolo” per poi proseguire riferendo che “… la causa del sinistro è da attribuirsi a nubifragio e scarsa ricettività della rete fognaria”. Ha infine riportato quanto annotato nella relazione dei VVFF del
14.09.2012: “ All'interno e sulla veranda del ristorante Ristopizza c'erano circa
20 cm. di acqua, il richiedente e affittuario del locale era presente. In considerazione di quanto esposto si provvedeva a prosciugare l'acqua. Ho potuto verificare al termine dell'intervento che non era solo acqua piovana ma
c'era un rigurgito dalle fogne e fuori uscita di liquidi dai tombini sottostanti la veranda… la causa del sinistro è da attribuirsi a forte pioggia e probabile malfunzionamento delle fogne”.
Sulla base di tali elementi il CTU è, quindi, giunto ad accertare l'esistenza di duplici cause degli allagamenti imputabili, da un lato, al in ragione di “...una palese scarsa ricettività della fognatura CP_2 pubblica tanto che, riferiscono i Vigili del Fuoco nel verbale del 13 Settembre
2012: “…l'acqua piovana proveniente dalla zona ovest confluisce dentro la pertinenza del ristorante allagandolo”. La zona Ovest, come riferito in precedenza, non è altro che la Via Maffei da cui l'acqua non assorbita dalla pubblica fognatura poteva più agevolmente raggiungere il piazzale condominiale e quindi il locale in questione, come riferito dal Geom. a Per_2 pag. 12 della sua relazione, “… poiché su tale confine il marciapiede è riabbassato per facilitare l'accesso delle autovetture…..” e, dall'altro, al
Condominio, per non aver dotato il proprio impianto di valvole al fine di impedire il reflusso di acque del sistema fognario pubblico, saturo a causa della scarsa recettività e, dunque, non adeguata e/o completa funzionalità dell'impianto di smaltimento condominiale. Secondo l'assunto dell'appellante incidentale il primo giudice avrebbe recepito in maniera acritica la CTU senza tener conto delle diverse conclusioni dell'ausiliare nominato in sede di ATP evidenziando che la causa esclusiva dell'allagamento avrebbe dovuto essere individuata nelle riscontrate deficienze dell'impianto condominiale, tanto più che l'ubicazione del locale utilizzato dal sig. , sito al piano interrato CP_1 dell'immobile condominiale e circondato da una vasta corte condominiale, avrebbe dovuto imporre al proprietario e/o all'utilizzatore di dotarsi di tutti gli accorgimenti necessari idonei ad evitare gli allagamenti.
Come già sopra riportato, il CTU ha ampiamente utilizzato il contenuto della relazione redatta dall'ausiliare nominato in sede di ATP richiamando anche l'osservazione del geom. sulla situazione successiva alle Per_2 modifiche apportate dal Condominio caratterizzata dall'assenza di ulteriori allagamenti. Il geom. si era invero limitato a siffatta constatazione Per_2 senza individuare nelle precedenti caratteristiche dell'impianto condominiale la causa degli allagamenti in esame. In realtà aveva prospettato la possibilità di ulteriori allagamenti aggiungendo che “...nella zona ovest, in occasione di forti temporali, l'acqua potrebbe ancora invadere la corte del condominio per mancanza di appropriate griglie di CP_3 deflusso verso la fogna esistente su via Maffei se non un normale pozzetto. Per evitare ciò sarebbe il caso di predisporre un sistema di sbarramento comandato automaticamente da sensori di livello, che dovrebbe alzarsi all'alzarsi del livello dell'acqua in modo da chiudere la zona più bassa per l'accesso carrabile, in tal modo l'acqua, se non recepita dalle esistenti caditoie, defluirebbe sulla strada comunale via Maffei , o chiudere l'accesso carrabile utilizzando quello esistente su lungomare
Scipioni”.
Si può, dunque, in conclusione affermare che quanto argomentato sul punto dal CTU appare sufficiente ad escludere la prospettata responsabilità esclusiva del . CP_3 In particolare le conclusioni adottate dal CTU non possono ritenersi contraddittorie rispetto a quanto dallo stesso rilevato circa il fatto che non sarebbero state apportate modifiche all'impianto pubblico avendo al contempo affermato che occorreva tener conto del fatto che la “... , CP_9 gestore del servizio dalla data della convenzione stipulata tra l'AAto5 e la CP_9
nel Dicembre 2007, svolge con continuità un non indifferente sforzo di
[...] miglioramento della rete pubblica di fognature ed il fatto che non si siano più verificati allagamenti potrebbe essere legato proprio, o quantomeno anche, ad un concomitante miglioramento della fognatura pubblica”.
Privi di rilievo causale appaiono le argomentazioni svolte dal CP_2 rispetto alla mancata comunicazione da parte del del CP_3 successivo intervento di realizzazione delle valvole o alla realizzazione della corte del fabbricato ad un livello più basso di quello stradale trattandosi di opere che, in mancanza di qualsiasi contestazione al riguardo, devono ritenersi legittimamente assentite.
Nessuno dei due CTU, esaminate e valutate sia la mancanza di distinte linee di scarico da parte del acque bianche e nere, che Controparte_12 la realizzazione da parte del in epoca antecedente ai fatti di CP_2 causa, di distinte condutture per regimentare gli scarichi di acque bianche posizionate, ha attribuito rilievo alla mancata realizzazione da parte del di una nuova linea per lo smaltimento delle acque CP_3 meteoriche, in ragione, almeno per quanto riguarda l'ing. della Per_1 ritenuta incapacità del sistema fognario pubblico a recepire le acque meteoriche.
La mancata adozione da parte del di accorgimenti volti ad evitare CP_3 la stagnazione delle acque nella corte condominiale, depressa rispetto al piano stradale, non può certamente essere individuata quale causa che, di per sé, possa aver determinato l'allagamento considerata l'incapacità del sistema fognante pubblico non in grado di recepire l'acqua piovana, che tracimava rispetto al marciapiede, e che, in ogni caso, non avrebbe consentito lo scarico. Al più tale elemento potrebbe eventualmente ritenersi suscettibile di incidere sulla concorrente responsabilità del non CP_3 potendo attribuirsi a tale condotta colposa valenza di causa efficiente dell'evento, idonea ad interrompere il nesso causale, sia ai sensi dell'art. 2043
c.c., che ai sensi dell'art.2051 c.c..
All'esito delle svolte argomentazioni ritiene il Collegio di dover confermare l'affermazione della concorrente responsabilità secondo le percentuali indicate dal primo giudice tenuto conto del preponderante rilievo assunto dalla incapacità del sistema fognario pubblico a recepire l'acqua piovana rispetto agli effetti derivanti dalla mancanza delle valvole di non ritorno.
Non si ravvisano, dunque, ragione per dissociarsi dalla conclusioni del nominato CTU secondo cui l'allagamento è “... stato provocato da rottura della rete idrica;
esso è invece riconducibile alla inadeguata capacità del sistema fognario, sia della rete pubblica, sia della rete privata condominiale.
Infatti da un lato la pubblica rete fognaria non è stata in grado di ricevere gli apporti meteorici verificatisi, tanto che, per quanto a verbale dei Vigili del
Fuoco, l'acqua non smaltita in corrispondenza di Via Maffei tracimava rispetto al marciapiede e raggiungeva il piazzale condominiale posto a quota più bassa della strada e quindi il locale in questione;
dall'altro lato la fognatura condominiale è risultata priva delle valvole antiriflusso in corrispondenza del tratto di fognatura che dal pozzetto Nord-Est si immette nella pubblica fognatura corrente su Viale Scipioni (già Lungomare Europa). Dato atto che anche se l'impianto condominiale fosse stato perfettamente funzionante lo scarico in corrispondenza di una fogna comunale satura sarebbe stato comunque pressoché impossibile e tenuto conto che la zona di invaso condominiale, sostanzialmente il piazzale di pertinenza del fabbricato, ha una superficie molto inferiore a quella di invaso delle pubbliche vie non adeguatamente drenate per insufficiente capacità di smaltimento della pubblica fognatura e che dalla zona di raccolta Ovest (Via Maffei) l'acqua raggiungeva il piazzale condominiale e quindi il locale allagato, il contributo all'allagamento di quest'ultimo per inadeguatezza del sistema fognante pubblico ed il contributo per inadeguatezza del sistema di raccolta non può essere CP_10 considerato in egual misura, dovendosi ritenere che l'inadeguatezza del sistema fognario abbia solo accentuato il fenomeno. Stabilire le CP_10 esatte proporzioni del contributo all'allagamento da parte dei due sistemi fognari è pressoché impossibile, mentre si ritiene motivato dai fatti in precedenza sintetizzati il diverso e maggiore apporto dell'inadeguatezza, almeno nelle circostanze d'interesse, del sistema di smaltimento pubblico delle acque meteoriche. Apporto valutato, come meglio riferito nel corso della relazione, in ragione del 75% per quanto al contributo della pubblica fognatura ed in ragione del 25% per quanto al contributo della fognatura condominiale”.
4.4) Con il quarto motivo il Comune di invoca il PA caso fortuito in ragione degli eventi atmosferici verificatisi nei giorni in cui i locali utilizzati da hanno subito gli allagamenti. CP_1
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga)” ( Cass. S.U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Inoltre, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art.
2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso) ( Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 4588 dell'11/02/2022).
Il tribunale ha escluso la sussistenza del caso fortuito o di forza maggiore discostandosi, invero, dal principio affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità ed attribuendo rilievo alla circostanza dell'origine del danno nella insufficienza delle misure adottate e volte ad evitare l'accadimento rispetto al sistema di deflusso delle acque meteorologiche.
Dai dati della Protezione civile prodotti dal di CP_2 PA
relativi alla zona in questione e relativi alle giornate in cui si
[...] sono verificato gli allagamenti risulta - nella giornata del 22 luglio 2012 si registravano 66,60 millimetri di pioggia;
- nella giornata del 24 luglio 2012 si registravano 55,80 millimetri di pioggia;
- nella giornata del 5 settembre 2012 si registravano 50,20 millimetri di pioggia;
- nelle giornate del 13 e 14 settembre 2012 si registravano rispettivamente 41,60 e 89,60 millimetri di pioggia.
Secondo l'assunto del l'eccezionalità PA di tali dati risulterebbe poi comprovato dal raffronto degli stessi con quelli relativi al corrispondente periodo luglio- settembre di alcuni anni precedenti prodotti in atti. Tali ultimi dati non possono, invero, ritenersi significativi in quanto non riferibili ad un lungo periodo poiché riguardanti i soli mesi di luglio e settembre, sia pure di alcuni anni precedenti, mentre l'affermazione della configurabilità del caso fortuito richiede l'accertamento dei “ ...caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità", giacché "quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico" (così, in motivazione,
Cass. Sez.3, ord. 10 febbraio 2018, n. 2482).
Va però rilevato che il CTU ha al riguardo riferito di aver “... reperito dati d'interesse in uno studio redatto dal Prof. Persona_4 dell'Università di Ferrara nell'ambito del progetto “Meteo riviera per la protezione civile”. Nella sua analisi dei tipi di tempo responsabili degli eventi alluvionali verificatisi a nell'anno 2012 egli cita PA
l'evento del 21 Febbraio 2012 così definendolo: “caratteristica: eccezionale, tempi di ritorno stimati: ultrasecolari. Precipitazione 115 mm in circa 3 ore, intensità 63 mm/h”; passa poi a citare proprio l'evento del 14 Settembre 2012 di specifico interesse nella causa in oggetto così definendolo: Caratteristica: molto raro: tempi di ritorno stimati: superiori ai 30 anni. Precipitazione 89 mm in circa 6 ore, intensità 52 mm/h. Non cita, il professore, gli eventi del 22-24
Luglio 2012, quando la precipitazione giornaliera è stata rispettivamente di
51,0 e 22,5 mm di pioggia secondo i -dati meteorivierapicena.net- e rispettivamente di 23,2 mm in 15 minuti di durata dell'evento e di 39,2 mm in
30 minuti di durata dell'evento secondo i dati degli annali idrologici della
Regione Marche, dunque largamente inferiori a quelli dei due eventi di febbraio
e di settembre”. Pienamente condivisibile risulta, quindi, quanto argomentato in proposito dal CTU, secondo cui “... risulta che più eventi dannosi per il locale si sono verificati in corrispondenza di piogge di cui alcune molto meno intense e di minor durata di quella verificatasi solo qualche mese prima, che invece tali danni non aveva causato, e l'altra, seppur molto rara, non certo eccezionale come quella del febbraio precedente. Ne deriva che in occasione degli allagamenti verificatisi nel locale, il sistema fognario pubblico e/o quello non ha funzionato”. CP_10 4.5)Con il quinto motivo l'appellante incidentale lamenta l'omesso esame della condotta colposa del danneggiato, sig. , con particolare CP_1 riferimento alla mancata adozione di accorgimenti volti ed evitare i danni subiti risultando, peraltro, i locali occupati privi di regolare certificato di agibilità ex artt.24 ss DPR 380/200 oltre che di opportune misure dirette a prevenire e contrastare rigurgiti dalla rete fognaria prescritte dalla normativa vigente.
Il motivo risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Deve escludersi che l'asserita mancanza del certificato di agibilità, al cui rilascio dovrebbe provvedere il proprietario dell'immobile, possa precludere il risarcimento del danno subito dal danneggiato o configurare una sua concorrente responsabilità ove, peraltro, si consideri che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il mancato conseguimento del certificato di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, nonostante le parti avessero stabilito l'essenzialità della pattuizione relativa alla sussistenza dell'agibilità dell'immobile, aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dal conduttore, che aveva denunciato la mancanza della "licenza di abitabilità") ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41744 del 28/12/2021).
Va poi rilevato che, così come si legge nella relazione redatta dai Vigili del
Fuoco in data 24.07.2012, all'atto dell'intervento dei militi, “Il proprietario per fare fronte all'emergenza aveva attivato la protezione del locale con le paratie e sacchi di sabbia poste in prossimità delle porte e finestre”.
4.6)Con il sesto motivo l'appellante incidentale censura la gravata sentenza per “Violazione art. 1223 c.c.; violazione artt. 2051 e 2043 c.c.; erronea valutazione delle prove;
violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere il tribunale errato nel ritenere provati, seppur in parte (per euro 18.000,00), i danni lamentati da parte attrice non avendo il ricorrente offerto alcuna prova dei danni subiti e della loro derivazione causale dagli episodi di allagamento, nonostante l'onere probatorio a suo carico, in mancanza non solo di documenti fiscali, ma anche di una semplice stima, così come già rilevato dal CTU nominato in sede di ATP che aveva effettuato la quantificazione basandosi sul solo computo metrico sommario allegato alla C.T. di parte attrice. In particolare il primo giudice aveva omesso di rilevare che, come riferito dal geom. il quadro elettrico non era danneggiato, Per_2 avendo prese molto alte, che alla data dei sopralluoghi effettuati nell'aprile del 2013, il sig. non aveva ancora realizzato alcun intervento di CP_1 ripristino nonostante il danneggiato avesse già rilasciato l'immobile e che non era stata fornita la prova degli esborsi eventualmente effettuati a tale titolo in favore del proprietario.
Nello specifico l'appellante incidentale lamenta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di ulteriori euro 4.359,72 per mancato guadagno per i tre giorni di settembre (peraltro in realtà già conteggiati nell'ATP del Geom.
e per gli alimenti deteriorati ( le fatture di acquisto si riferiscono a Per_2 periodi diversi rispetto a quelli in oggetto e non provano il danneggiamento), in mancanza della relativa prova non potendo a tal fine assumere rilievo né il registro corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto degli alimenti, nè i vari prospetti unilateralmente formati dal sig. , in assenza della CP_1 produzione dei documenti fiscali attestanti le singole operazioni di incasso e di acquisto merci, né, infine, l'estratto conto del ricorrente e gli altri documenti da quest'ultimo prodotti. Non appariva, inoltre corretto tener conto dei ricavi lordi meramente ipotizzati al fine di determinare il danno da chiusura forzata.
Infine l'appellante incidentale censura il disposto cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma risarcitoria in spregio all'insegnamento della Suprema Corte ( SS.UU. 17.02.95 n.1712).
Il tribunale ha pronunciato condanna per il complessivo importo di euro
18.000,00, muovendo dall'importo di euro 13.640,28 determinato in sede di ATP al quale ha aggiunto la somma di euro 4.359,72, di cui euro 2.000,00 a titolo di mancato guadagno per i tre giorni di chiusura del mese di settembre, ed euro 2.359,72 equitativamente determinato per danno ai prodotti alimentari freschi presenti, considerato l'entità degli importi di cui alle fatture di acquisto del pesce pari a circa euro 500,00, e deteriorati.
Il geom. ha proceduto alla quantificazione dei danni sulla base dei Per_2 rilievi fotografici effettuati all'atto del sopralluogo ( battiscopa, rimozione parte bassa dell'intonaco, tinteggiatura) dando atto del funzionamento del quadro elettrico e, quindi, riconoscendo a tale titolo la sola voce di euro 500,00 per la necessaria revisione, nonché calcolando il danno da mancato incasso per la chiusura forzosa del locale in euro 3.542,28 avendo rilevato dal registro dei corrispettivi la chiusura dell'esercizio commerciale.
Le censure sollevate dall'appellante incidentale vanno esaminate tenendo conto anche della documentazione prodotta nel successivo giudizio di merito costituita oltre che dalla copia del registro IVA dei corrispettivi, e del registro delle fatture di acquisto, dai quali emerge che il locale era pienamente operativo nei mesi di luglio, agosto e settembre, che gli acquisti sono stati effettuati periodicamente anche successivamente al primo episodio di allagamento, sì da potersi evincere il ripristino del locale dopo il primo allagamento e la continuazione dell'attività di ristorazione fino all'ultimo episodio del mese di settembre.
La presenza di prodotti freschi deperibili all'interno del locale può, dunque, ritenersi sufficientemente provata, così come deve ritenersi provato il fatto che tali prodotti si siano deteriorati trattandosi in gran parte di cibi
(freschi o congelati) che necessitano di refrigerazione costante ed evidentemente non più somministrabili al pubblico dopo il mancato funzionamento dell'impianto dovuto non tanto ai danni del quadro elettrico quanto al fatto che i cavi di alimentazione dei vari frigoriferi sono stati sommersi dall'acqua. Inoltre la relativa quantificazione operata equitativamente dal primo giudice deve ritenersi supportata dalla richiamata documentazione di acquisto, che necessariamente non può riferirsi alle date in cui l'esercizio è rimasto chiuso per allagamento.
Nessun rilievo può attribuirsi alla contestazione sollevata in relazione alle foto riproducenti gli spazi del ristorante allagati in quanto siffatta situazione risulta chiaramente comprovata da quanto risultante dai verbali redatti dai VVFF.
La ripresa dell'attività commerciale dopo i vari allagamenti fa ritenere, comunque, dovuto il risarcimento in relazione agli interventi necessari al ripristino, sia pure considerato che dopo l'episodio del 14 settembre i locali non sono stati più riattivati.
Va, infine, rilevato che il CTU geom. ha ritenuto “...sinceramente Per_2 molto contenuta...” la valutazione prospettata dalla parte e relativa alla necessità di liberare l'immobile degli arredi per poter ripulire gli spazi e di riposizionarli sul luogo in occasione dei diversi episodi di allagamento, ha escluso i danni alle porte in quanto dovuti alla vetustà delle stesse ed ha considerato le opere necessarie per la ritinteggiatura e l'eliminazione della umidità dalle pareti sulla base dell'accertamento dell'estensione degli interventi e della verosimile durata degli stessi oltre che del relativo costo.
Risulta, invece, condivisibile la doglianza sollevata con riferimento al duplice riconoscimento del danno per mancato guadagno in quanto in realtà già conteggiato dal geom. sicché dal complessivo importo Per_2 di euro 18.000,00 determinato dal primo giudice va detratta la somma di euro 2.000.00 riconosciuta dal tribunale per la chiusura per i tre giorni di settembre sicché l'importo per cui è condanna, e di cui al primo capoverso del dispositivo della gravata sentenza, va ridotto ad euro
16.000,00.
Su tale importo, in accoglimento della censura di duplicazione sollevata dal va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici CP_2 ufficiali Istat, dalla data della domanda alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ed interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5.)Prima di passare all'esame dell'appello principale vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa del ex PA art. 348 bis e 342 c.p.c.
Assorbita l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione della fase processuale, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass.
S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza delle S.U.
n.31113/2017: “Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali
o comunque vincolate”. Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione delle dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
6.)Con l'appello principale la compagnia assicurativa del
[...]
ha censurato la gravata sentenza per avere il PA tribunale respinto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa in ragione di quanto previsto nella Sezione 4, intitolata “Condizioni generali che regolano il settore specifico di cui alla presente polizza”, comprensiva dell'art. 11 , rubricato “Esclusioni”, che stabilisce: “ Dall'assicurazione sono esclusi, salvo quanto altrimenti regolato in altre parti della polizza o successivi appendici, i danni: ... 6) derivanti dallo spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture e/o guasti di condutture ...”.
Il tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione già sollevata in primo grado ritenendo l' “insussistenza ed infondatezza delle pretese di inoperatività svolte dalla parte sulla tipologia di danno asseritamente in essa non ricompresa”.
Le svolte argomentazioni in ordine alle cause degli allagamenti impongono di escludere che l'allagamento sia dipeso da rotture e/o gusti di condutture attesa l'accertata riconducibilità degli stessi “...alla inadeguata capacità del sistema fognario ...la pubblica rete fognaria non è stata in grado di ricevere gli apporti meteorici...”.
Ne deriva l'accoglimento della dedotta inoperatività della polizza a la riforma della gravata sentenza in punto di accoglimento della domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione del CP_2
7.) La riforma della gravata sentenza nei limiti sopra indicati comporta l'effetto espansivo anche quanto alle parti dipendenti e, dunque, all'importo per cui è stata accolta la domanda di manleva nei confronti della attesa la riduzione del complessivo Controparte_4 importo per cui è condanna, e la diversa disciplina delle spese di lite come di seguito disposta.
8.) Quanto al settimo motivo dell'appello incidentale in punto di spese occorre osservare che in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza impugnata, il giudice di appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronunzia di merito adottata poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo ( v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16526 del 13.06.2024).
Quindi all'accoglimento dell'appello principale consegue la condanna del al pagamento delle spese di PA lite di entrambi i gradi del giudizio in favore della Parte_1 liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio fra , il CP_1 [...]
e il liquidate per PA Controparte_3
l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione della consistente riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento rispetto a quello originariamente domandato oltre che del parziale accoglimento dell'appello del e della volontà manifestata in PA primo grado rispetto all'ipotesi transattiva, e poste per la restante parte, in solido, a carico del e del PA
responsabili in via concorrente secondo il grado Controparte_3 già accertato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU e di ATP, come già liquidate, a carico, in solido, del e del PA Controparte_3 responsabili in via concorrente secondo il grado già accertato.
La per effetto del disposto Controparte_7 accoglimento della domanda dell'assicurato, risulta, infine, tenuta a manlevare il da quanto da quest'ultimo dovuto Controparte_3 per risarcimento danni, spese di lite, di CTU e di ATP, quale responsabile in via concorrente secondo il grado già accertato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , CP_1 PA CP_3
avverso la sentenza del
[...] Parte_4
Tribunale di Ascoli CE n. 525/2020 pubblicata in data 08.09.2020, in accoglimento dell'appello principale e parziale accoglimento di quello incidentale proposto dal , in parziale PA riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto:
condanna il e il PA Controparte_3
in solido fra loro, accertata la concorrente responsabilità nella
[...] misura di cui alla gravata sentenza, al pagamento della complessiva somma di euro 16.000,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ufficiali Istat, dalla data della domanda alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ed interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento delle spese di CTU e di ATP, come già liquidate;
dichiara la non operatività della polizza prestata dalla
[...]
in favore del;
Parte_1 PA
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di , poste per la restante parte, in CP_1 solido, a carico del e del PA CP_3
responsabili in via concorrente secondo il grado già
[...] accertato, liquidate per l'intero, quanto al primo grado e al procedimento per ATP, come da gravata sentenza, e quanto al presente grado in
Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva,
Euro 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
dichiara la tenuta a manlevare il Controparte_7
da quanto da quest'ultimo dovuto per effetto della Controparte_3 presente pronuncia per risarcimento danni, spese di lite, di CTU e di ATP, quale responsabile in via concorrente, secondo il grado già accertato;
condanna il a rifondere in favore PA della le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in Euro 500,00 per la fase di studio, Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria, Euro 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase decisionale, Euro 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico