Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.G., vertente TRA
( C.F. ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato in Reggio Calabria, Direzione Provinciale , via D. Pt_2
Romeo 15, presso l'Avv. Rita Pisanu, (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura generale alle liti in data 26.01.2023, a rogito del notaio Per_1 in Roma, p.e.c. t
[...] Email_1 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Serafino, CF e C.F._3 dall'Avv. Meri Pizzata, CF , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 del difensore, sito in Locri alla C/da Riposo snc, tel./fax 0964/29063, pec Email_2 Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 31.07.2020, la sig.ra conveniva in giudizio CP_1 l chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: 1. ritenere e dichiarare che la ricorrente aveva svolto lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2018 presso l'azienda del Sig. , per 51 giornate Controparte_2 lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2. ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente aveva diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per l'anno 2019 o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3. ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile e comunque priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' Pt_2 perché tardiva e, comunque, in violazione di legge; 4. per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e di tutte le altre relative prestazioni temporanee percepite per l'anno 2018; 5. condannare l' , in Pt_2 persona del legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese di lite, oltre interessi ed accessori, in favore delle procuratrici costituite antistatarie.
Esponeva di aver svolto, dal 31.10.2018 al 31.12.2018, per 51 giornate lavorative l'attività di bracciante agricola presso la ditta agricola del Lavorava dal lunedì al CP_2 sabato, dalle ore 7.00 alle ore 16.30, occupandosi della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della piantagione, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione, nonché della pesatura e dell'incassamento del raccolto. In occasione della pubblicazione del secondo elenco di variazione trimestrale dei lavoratori agricoli del 2019 del Comune di Locri (recte: Comune di Gerace, n.d.e.), scopriva di esser stata espunta da tale elenco per l'anno 2018. La , appresa la notizia, il 31.10.2019 proponeva ricorso alla Commissione CP_1 Salariali Operatori Agricoli al fine di ottenere tutela dei diritti lesi dal provvedimento di cancellazione. Decorso infruttuosamente il termine di legge e ritenuto il silenzio rigetto, adiva le vie giudiziarie. Il provvedimento di cancellazione seguiva ad un accertamento ispettivo svolto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, all'esito del quale taluni dei rapporti di lavoro erano risultati fittizi. A conclusione della procedura di verifica e controllo, gli ispettori avevano disposto l'annullamento di alcuni dei rapporti di lavoro, tra cui quello di essa ricorrente. Co Contestava le conclusioni cui erano giunti i funzionari dell' , affermando l'autenticità del rapporto di lavoro, affermando l'incongruenza della decisione assunta dall' che, Pt_2 dapprima la aveva inserita nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 e, successivamente, l'aveva espunta. L' non aveva tenuto in considerazione la Pt_2 dichiarazione resa dal datore di lavoro che “faceva fede a tutti gli effetti” (ex art. 6, c. 6., del D.L. n. 375/1993); l'Istituto non aveva fornito elementi utili a far ritenere fittizio o simulato il rapporto e il verbale ispettivo non esplicava una tale efficacia. Si costituiva l , eccependo l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto di Pt_2 chiedere la riforma dell'impugnato provvedimento in ragione del mancato rispetto del termine di legge prescritto dall'art. 22, c. 1, D.L. n. 70/1970 (convertito con modificazioni dalla l. 11 marzo 1970, n. 83) a norma del quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in violazione del presente decreto da cui derivi la lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Infatti, la pubblicazione del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli era avvenuta il 30.09.2019 e, quindi, i 120 giorni previsti dalla legge erano decorsi già in data 29.01.2021. Invece, il ricorso era stato depositato in data 31.07.2020. Trattavasi di decadenza sostanziale a cui non era applicabile la sanatoria contemplata dall'art. 8 L. 533/1973. In via subordinata e nel merito, contestava la sussistenza del requisito assicurativo previsto dalla legge ai fini della erogazione dei benefici. Questo, infatti, non era subordinato alla mera iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della indennità, ma anche ad ulteriori requisiti, quali l'anzianità, almeno biennale, nell'assicurazione contro la disoccupazione ed il possesso di 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferiva l'indennità e l'anno precedente. Non poteva sussistere alcuna inversione dell'onere probatorio, che, quindi, gravava sulla . CP_1 Il giudizio veniva istruito mediante assunzione di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 948/2022 pubblicata il 03.11.2022, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda, condannando l a reiscrivere la ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli Pt_2 3
nel comune di competenza per l'anno 2018, per un numero di giornate pari a 51, e condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari della ricorrente. Questa la motivazione del Tribunale: “Il ricorso va accolto. In merito alla decadenza sollevata da parte resistente la stessa non sussiste in quanto la ricorrente in data 31.10.2019 proponeva ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli. Nel merito poi, dalla documentazione versata in atti nonché dalla prova testimoniale è emerso che la sig.ra ha lavorato, in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze CP_1 dell'Azienda Agricola di , con contratto di lavoro a tempo determinato, Controparte_2 per l'anno 2018, per un numero di giornate pari a 51 giornate. Pertanto, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_2
“completa riforma per quanto concerne il riconoscimento dell'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, primo comma, del d. legs.vo 03.02.1970, n. 7, nonché per quanto concerne l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo sotteso alle richieste previdenziali/assistenziali ad esso correlate”. Il Tribunale aveva errato sotto due profili determinanti:
1. Non aveva dichiarato l'intervenuta decadenza della ricorrente dal termine di legge per proporre l'azione giudiziaria;
2. Aveva tenuto in conto, ai fini della decisione, esclusivamente del compendio probatorio fornito dalla ricorrente, senza valutare le prove offerte dalla resistente che, se esaminate, avrebbero certamente condotto ad un diverso epilogo processuale. Ribadiva quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado: il ricorso era stato tardivamente depositato, così violando il disposto dell'art. 22, c.1, D.L. n. 7/1970 che indicava in 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla conoscenza dello stesso, il termine entro il quale il cittadino poteva adire le vie giurisdizionali. La pubblicazione dell'elenco dei braccianti agricoli da cui la era avvenuta fino CP_1 al 30.09.2019; a partire da tale data decorrevano, ex lege, i 30 giorni per proporre ricorso amministrativo. La aveva presentato, in data 31.10.2019, ricorso al competente CP_1 comitato (CISOA), che aveva 90 giorni di tempo per esitare la pratica, decorsi i quali, in caso di silenzio, il ricorso doveva ritenersi rigettato;
il silenzio rifiuto si era quindi formato 29.01.2020. Il provvedimento di cancellazione, lesivo della sua sfera giuridica, era divenuto definitivo al decorrere dei 30 giorni dal 29.01.2020, cioè il 28.02.2021. Da tale ultima data aveva inizio il computo dei 120 giorni previsti dalla legge per rivolgersi al giudice. Il termine di decadenza, proseguiva l'INSP, era spirato il 27.06.2020 o, eventualmente, il lunedì successivo, il 29.06.2020, con la conseguenza che il ricorso iscritto il 31.07.2020 era intempestivo. Tra l'altro, considerato che il ricorso amministrativo presso la Commissione Provinciale era stato depositato il 31.10.2019, la era già da allora decaduta dall'esercizio del CP_1 diritto fin dalla fase amministrativa. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dalla dall'esercizio CP_1 dell'azione, senza entrare nel merito della questione. Con riguardo, invece, ai profili sostanziali, il Tribunale non aveva valutato le risultanze del verbale ispettivo, né aveva correttamente svolto l'attività di riscontro documentale necessaria ai fini della decisione. Da tale verbale si evincevano l'antieconomicità dell'impresa rispetto agli obblighi aziendali e contributivi, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai lavoratori e la sproporzione dei versamenti contributivi rispetto ai ricavi dell'impresa, tutti indici che, secondo quanto sostenuto dagli ispettori demandati dall' , Pt_2 costituivano chiari indici di attività fittizia. 4
Per tali motivi, la sentenza di primo grado doveva essere riformata.
Costituitasi, la eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 54 D.lgs. n. CP_1
83/2012 e 436-bis, c.p.c., trattandosi di appello che non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. Avversava l'eccezione di decadenza mossa dall'appellante, ripercorrendo l'iter cronologico: aveva presentato ricorso amministrativo il 31.10.2019; la Commissione non aveva dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni, quindi si era perfezionato il silenzio-rigetto (il 28.01.2020). Da tale ultimo termine decorrevano gli ulteriori 30 giorni per presentare l'eventuale ricorso, decorsi i quali, senza impugnazione, il provvedimento era divenuto definitivo (il 27.02.2020) e quindi impugnabile dinanzi alla autorità giudiziaria entro il termine decadenziale di 120 giorni, che, tenuto conto della sospensione straordinaria operante dal 09.03.2020 all'11.05.2020 ex art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 c. DL 23/2020, era spirato il 29.08.2020 (l'anno era bisestile), quasi un mese dopo l'iscrizione a ruolo della causa. Con riguardo all'efficacia probatoria del verbale ispettivo posto a fondamento della cancellazione della dall'elenco dei braccianti agricoli, esso non poteva ritenersi CP_1
“autosufficiente” spettando al giudice, quale prerogativa riconosciutagli dalla legge, la valutazione degli elementi di prova dedotti in giudizio, ex art. 116 c.p.c. Il verbale ispettivo poteva considerarsi fonte di prova in ordine agli “elementi di fatto” acquisiti e documentati dagli ispettori nel corso dell'accertamento ma non anche con riguardo, come nel caso in esame, alle circostanze di fatto che il verbalizzante, nel corso dell'indagine, aveva appreso de relato o in seguito ad esame di documenti, costituendo, questi ultimi, elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice. Tra l'altro, proseguiva la difesa della , le dichiarazioni rese da soggetti terzi e CP_1 raccolte a verbale costituivano piena prova dell'esistenza e provenienza della dichiarazione, non anche dei contenuti della stessa. Trattandosi di elementi liberamente valutabili dal giudice ai fini della formazione del compendio probatorio, questo poteva dissentire e ritenere prevalenti altre fonti di prova, e così, correttamente, aveva operato. Ben potendo la decisione del giudice discostarsi dall'accertamento ispettivo. Peraltro, la valutazione circa la sussistenza o meno del rapporto di lavoro tra la CP_1 CP_ e la , doveva essere valutata dagli ispettori in concreto, mentre questi avevano agito sommariamente, senza considerare la peculiare condizione di ciascuno dei lavoratori e il compendio documentale e probatorio da ciascuno posseduto. L'appello doveva essere rigettato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va preliminarmente esaminato il primo motivo di appello avente ad oggetto la decadenza della , consumatasi sin dalla proposizione del ricorso ammnistrativo. CP_1
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha iscritto il ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale, Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), tramite la sede di Reggio Calabria, in data 31.10.2019. Il secondo elenco Pt_2 trimestrale dei lavoratori agricoli a tempo determinato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'INSP dal 16 al 30 settembre 2019. L'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993, rubricato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, dispone che: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e 5
piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Quindi, a partire dal 1° ottobre 2019, decorrevano trenta giorni per iscrivere il ricorso alla Commissione provinciale per i lavoratori agricoli, decorsi il 30 ottobre 2019, mentre il ricorso amministrativo è stato iscritto il giorno 31 ottobre 2019. La cesura temporale in discorso appartiene alla fase amministrativa ed è da ritenersi assorbita dal silenzio rigetto della Commissione. Va ora vagliata la fondatezza del motivo di appello, nella parte relativa alla decadenza della dall'esercizio dell'azione giudiziale per mancato rispetto del termine previsto CP_1 dall'art. 22, c. 1, del D.L. 7/1970, convertito dalla L. 83/1970, ai sensi del quale: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Trattasi di decadenza sostanziale come ribadito da Cass. 1° febbraio 2024, n. 3009. E' consolidato il principio secondo cui “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno.” (Cass. civ. sez. lav. n. 9622 del 12/5/2015; si veda anche Cass sez. lav., 29.10.2021, n.30858 che richiama espressamente Cass. n. 6229 del 2019). Il termine di legge decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di rigetto. In tal senso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l'istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con riferimento al diverso termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 - 01). Il termine decorre infatti - per espressa previsione normativa - dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa. Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale). Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso” (Cass. civ. sez. lav. - 25/03/2024, n. 7986). 6
Il 28.01.2020 si era perfezionato il silenzio-rigetto, divenuto definitivo il 27.02.2020 e quindi impugnabile dinanzi alla autorità giudiziaria entro il termine decadenziale di 120 giorni. Il ricorso giudiziale è stato iscritto il 31.07.2020. Parte appellata ha invocato l'operatività della sospensione covid. L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. La disciplina emergenziale ha introdotto, in via d'urgenza e per un periodo limitato, una sospensione temporale con riguardo alla decorrenza dei termini anche con riguardo alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e, in genere, tutti i termini procedurali, specificando che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Oltre al chiaro dettato normativo è, comunque, costante l'insegnamento del giudice di legittimità a tenore del quale la nozione di "termine processuale", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non è limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, e si estende invece anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purchè la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso (Cass. 11604/2021; Cass. 442/2016; Cass. 23638/2011,; Cass. 22366/2007). Pertanto, il termine di 120 giorni, che aveva iniziato a decorrere dal 28.02.2020, sospeso per il periodo sopra indicato, veniva a scadere il 30.08.2020, giorno festivo, e quindi prorogato al 31.08.2020 Il ricorso della , iscritto in data 31.07.2020, è, quindi, tempestivo. CP_1
5. Venendo all'esame, nel merito, delle doglianze dell'appellante, l ha lamentato Pt_2 che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento, omettendo qualsivoglia disamina delle risultanze del verbale ispettivo. Invero, dalla sintetica motivazione della sentenza sembra emergere che non siano state confutate le risultanze del verbale ispettivo. In corso di causa sono state assunte le deposizioni della teste Testimone_1 (“nell'azienda coltivavamo ortaggi, quali zucchine e DO”, seguivamo le direttive del Sig. ) e della teste (“posso confermare che la CP_2 Testimone_2 CP_1
ha lavorato presso l'azienda agricola dal 2018 in quanto lavoravamo insieme
[...] nella piantumazione e raccolta degli ortaggi nonché nella raccolta delle olive. L'orario nel periodo estivo era dalle ore 5,00 di mattina alle 14,00. Nel periodo invernale erano previsti due turni uno dalle ore 7,00 alle 16,30 per un totale di 51 giornate”). Entrambe le lavoratrici erano state espunte dagli elenchi a seguito del medesimo controllo ispettivo effettuato presso la ditta, la riferiva apertamente questa Tes_2 7
circostanza in sede di escussione e informava il giudice di essere parte di un procedimento avente il medesimo oggetto. Le risultanze istruttorie risultano fortemente contradditorie rispetto agli esiti a cui sono giunti gli ispettori del lavoro e , a seguito Parte_3 Persona_2 dell'accertamento presso la ditta CP_2 Quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi va osservato che questi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008). Dalle verifiche effettuate dagli Ispettori del lavoro sono emersi plurimi e convergenti indizi che rendono incompatibili le conoscenza acquisite mediante la prova testimoniale. Invero, le dichiarazioni del titolare (“sono titolare di un'azienda agricola sita in Agro Ardore, contrada Pietrazomita, dal 2001; il terreni sono coltivati a serra”) sono in contrasto con quanto dichiarato nella documentazione ufficiale (cfr. pagg. 4 e 5 del verbale ispettivo). Lo stato dei luoghi accertato dagli ispettori differisce con quanto dichiarato dal presso l'Agenzia delle Entrate (“coltivazione di ortaggi in piena aria”) sia con CP_2 quanto contenuto nelle perizie di parte del 2007 e del 2011, dove sono indicati terreni in possesso dell'azienda mai dichiarati all' (pag. 4 verbale ispettivo), sia, da ultimo, con Pt_2 quanto personalmente verificato dagli ispettori nel sopralluogo sui terreni, dove erano stati riscontrati un piccolo immobile, un impianto di irrigazione, colture solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dalla ditta (“solo in alcune erano da poco piantati ortaggi come DO e EL). Dalle fatture di acquisto e vendita del materiale e dalla documentazione fiscale era emerso che “il vrebbe dovuto sostenere uno spropositato costo vivo relativo alla CP_2 remunerazione dei braccianti denunciati, oltre alle spese per tasse e costi relativi agli acquisti per la coltivazione e la lavorazione dei fondi agricoli. Costi complessivi che (cfr. tabella pag. 5) avrebbero certamente portato la ditta a chiudere l'esercizio annuale con un risultato fortemente negativo (non confermato dalla documentazione esaminata) e con perdite spropositate e assolutamente insostenibili per una normale attività che normalmente ritenersi imprenditoriale”. Le dichiarazioni rese dai lavoratori si erano rivelate contradditorie e contrastanti : alcuni avevano dichiarato di lavorare per altro datore di lavoro nella vigenza del rapporto di lavoro con il altri non sapevano indicare quali fossero i terreni dell'azienda e quale fosse CP_2
l'attrezzatura dalla stessa posseduta, altri avevano sostenuto di essere adibiti ad attività non 8
svolte dall'azienda, altri ancora di essersi dedicati a colture non presenti sui terreni (pag. 6 del verbale ispettivo). Appare di evidenza che la prova testimoniale esperita in giudizio avrebbe dovuto smentire le circostanze riferite dagli ispettori o, quantomeno, fornire al giudice elementi utili per discostarsi ragionevolmente da esse. Invece, ai fini in esame, la prova testimoniale si è rivelata particolarmente generica e lacunosa, e, peraltro, le testimoni si trovavano nella medesima posizione della e le CP_1 loro dichiarazioni, in raffronto al contrasto con l'accertamento ispettivo, sembrano rivelarsi non del tutto genuine. La prova testimoniale è risultata priva di concreto contenuto dimostrativo in raffronto a quanto riscontrato in sede ispettiva, le cui risultanze hanno, invece, offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro. Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Tra l'altro, la non ha fornito altra utile documentazione in tal senso. CP_1
Le buste paga allegate in atti, infatti, da sole considerate (nella fattispecie neppure corredata dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dalla lavoratrice) non costituiscono prova dall'avvenuta corresponsione della retribuzione, come precisato da Cass. n. 27249/2020, in motivazione, secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga …” . Orbene, se dalla busta paga non può ricavarsi la prova dell'effettiva percezione della retribuzione, a fortiori non può, attraverso un processo logico-deduttivo, desumersi l'effettività di un rapporto di lavoro. L'impossibilità di operare tale processo inferenziale assume vieppiù maggior consistenza solo a considerare le risultanze dell'attività ispettiva che hanno messo in luce numerose incongruenze ed irregolarità che non possono ritenersi sanate dal compendio probatorio prodotto dalla . CP_1 E' appena il caso di ricordare che, come affermato da costante e consolidata giurisprudenza, l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro è posto in capo alla odierna appellata in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_2 del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della 9
esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent.26816del 07/11/2008). Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da deve essere rigettata. CP_1 Quanto alle spese di lite - anche quelle del giudizio di primo grado, alla cui regolamentazione la Corte deve procedere in ragione dell'avvenuta riforma della sentenza appellata – va richiamato il principio di diritto secondo cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n. 16676). Poiché la domanda proposta dalla ricorrente non aveva ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali, in applicazione del principio di diritto di cui sopra la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione, in favore dell' delle spese del Pt_2 giudizio di primo grado, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi
€ 3.291,00 oltre accessori come per legge, e per il giudizio di appello - in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_4
, avverso la sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata CP_1 in data 03.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . CP_1
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' delle spese del giudizio CP_1 Pt_2 di primo grado, liquidate in complessivi € 3.291,00 oltre accessori come per legge, e delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti