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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3280/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 3280/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Michela MURATORE che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. IERITI Parte_2
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_1
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio con rito civile in Clavesana (CN) il 21/10/2000, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli , a Mondovì (CN) il 04/01/2004 e , a Persona_1 Persona_2
Mondovì (CN) il 20/01/2011; che la convivenza è diventata intollerabile. Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 20/12/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in Per_2 quanto manifestamente superfluo. Si osserva che dette condizioni appaiono anche conformi al provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto n. 6333/2024 del 9.09.2024 con il quale si è confermato il collocamento del minore presso i genitori tenuto conto del significativo miglioramento della situazione familiare e della costante collaborazione dei genitori, nonché della positiva evoluzione delle condizioni del minore, rientrato dalla comunità definitamente a casa a giugno 2023.
Deve darsi, inoltre, atto che dal matrimonio è nato il figlio maggiorenne , affetto da disfagia Per_1 neurologica in ceroidolipofuscinosi neuronale tipo 3 (CNL3), per il quale sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento – essendosi la sig.ra riservata “la rinuncia a favore del marito di tutte le agevolazioni derivanti dalla legge ex art. 104/1992 Pt_1 di cui usufruisce” – in conformità all'art. 473bis.9 c.p.c., e per il quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c. stante la sua impossibilità fisica e psichica nonché in virtù dell'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
nato il 24/01/1964 a Cutro (KR), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 3280/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Michela MURATORE che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. IERITI Parte_2
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_1
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio con rito civile in Clavesana (CN) il 21/10/2000, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2000; che dal matrimonio sono nati i figli , a Mondovì (CN) il 04/01/2004 e , a Persona_1 Persona_2
Mondovì (CN) il 20/01/2011; che la convivenza è diventata intollerabile. Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 20/12/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in Per_2 quanto manifestamente superfluo. Si osserva che dette condizioni appaiono anche conformi al provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto n. 6333/2024 del 9.09.2024 con il quale si è confermato il collocamento del minore presso i genitori tenuto conto del significativo miglioramento della situazione familiare e della costante collaborazione dei genitori, nonché della positiva evoluzione delle condizioni del minore, rientrato dalla comunità definitamente a casa a giugno 2023.
Deve darsi, inoltre, atto che dal matrimonio è nato il figlio maggiorenne , affetto da disfagia Per_1 neurologica in ceroidolipofuscinosi neuronale tipo 3 (CNL3), per il quale sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento – essendosi la sig.ra riservata “la rinuncia a favore del marito di tutte le agevolazioni derivanti dalla legge ex art. 104/1992 Pt_1 di cui usufruisce” – in conformità all'art. 473bis.9 c.p.c., e per il quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c. stante la sua impossibilità fisica e psichica nonché in virtù dell'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
nato il 24/01/1964 a Cutro (KR), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi