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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 659 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MICALI ANTONELLA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MICALI ANTONELLA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in data 21.04.1990 in Vendone (SV), trascritto nel Registro degli Atti
[...] CP_1
di matrimonio del Comune di Vendone al numero 1, parte II, serie A, anno 1990, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vendone, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. I coniugi dichiarano di essere allo stato entrambi autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere per legge.
2. Non verrà previsto alcun assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1
3. I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento della GL , nata a [...] il Per_1
05/01/2001, maggiorenne ma non ancora completamente auto-sufficiente, in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza presso le rispettive abitazioni. È compreso nel mantenimento ordinario il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione. In virtù del maggior reddito del Sig.
e stante l'avvenuta cessione del 50% di tutti i beni immobili cointestati alla Sig.ra CP_1 [...]
nel Comune di Vendone, senza previsione di corrispettivo nei confronti in favore del Parte_1
Sig. con atto Notaio del 02/12/2024, Repertorio n. 99162, Raccolta CP_1 Persona_2
30240, registrato in Albenga al n. 8011 il 11/12/2024, si statuisce che le spese accessorie/straordinarie relative alla GL , verranno poste all'80% a carico del padre Per_1
Sig. e il restante 20 % a carico della madre Sig.ra secondo il CP_1 Parte_1
seguente schema accolto dall'Intestato Tribunale:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
Tickets Savona LINEE GUIDA sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche,
protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni);
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta4. Le spese legali del presente procedimento sono a totale carico del Sig. . Il compenso del difensore viene già CP_1
concordemente determinato in Euro 500,00 omnia, per diritti e onorari, oltre alla cassa avvocati 4%
(Iva e ritenuta non dovuti in quanto in regime di forfettario) e Contributo unificato di Euro 43,00 di legge.
5. I coniugi dichiarano e riconoscono di avere definito i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione,
salvo l'esatto puntuale adempimento delle obbligazioni sopra assunte. Ordinando al Comune di Vendone di annotare la precitata sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo