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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/10/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 2.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 426/2023 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Mariano Parte_1 C.F._1
Doro (C.F. ), del Foro di Sassari, con studio legale in Sorso (SS), alla C.F._2
via Pace n. 49, ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Vittorio Perria (C.F. ) e dall'avv. Silvia Mesina (C.F. C.F._3
) - i quali dichiarano che ogni comunicazione di rito potrà essere C.F._4 effettuata al fax 079 9570572 o all'indirizzo mail certificata e Email_1
e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Sassari, viale Adua Email_2
n. 4,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la
[...]
nullità del recesso comminato dal con determinazione n. 369 del 13 dicembre Controparte_1
2022 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dott , inviata con Persona_1 pec del 13 dicembre 2022 al ricorrente, e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 legge n.
300/1970 e successive modificazioni, salvo altra normativa vigente applicabile, provvedere al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in favore del ricorrente , nella stessa categoria di assunzione, e condannare il Parte_1 CP
, in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione immediata del ricorrente
[...] Pt_1
, nonché al risarcimento in suo favore pari a tutte le retribuzioni non percepite dal
[...]
recesso fino alla ripresa del lavoro. In via subordinata, voglia il Tribunale adito accertare la nullità del recesso e, conseguentemente, ordinare il risarcimento del danno, ossia condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere allo stesso ricorrente Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
o al pagamento della somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia in applicazione della vigente normativa in materia. Con vittoria di competenze e spese di giudizio e con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto dal Comune di con «contratto individuale di lavoro a CP tempo pieno e indeterminato», conformemente all'art. 19 del C.C.N.L. - Comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, sottoscritto tra le parti in data 17 giugno 2022, a decorrere dal 01 luglio 2022, in qualità di Istruttore Tecnico - Geometra, a tempo pieno, per trentasei ore settimanali, categoria di inquadramento C, posizione economica C1;
- che è stato individuato, all'atto della sottoscrizione del prefato contratto, un periodo di prova di mesi sei ex art. 20 del relativo C.C.N.L. del 21 maggio 2018, con conseguente scadenza al 1° gennaio 2023;
- che il contratto è stato stipulato a seguito della partecipazione del ad un concorso Pt_1 pubblico per soli esami indetto dal Comune di , per l'assunzione a tempo pieno e CP
indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra di categoria C, posizione economica
C1;
- che con determinazione n. 369 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto «recesso dal rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con l'istruttore tecnico geometra, Cat.
C posizione economica C1 - matricola 253, per mancato superamento del periodo di
2 prova», inviata con pec del 13 dicembre 2022, il Comune di , in persona del CP
responsabile del Settore Lavori Pubblici, dott. , ha receduto dal Persona_1
rapporto di lavoro in essere inter partes;
- che con pec inviata in data 8 febbraio 2023 ha contestato in via stragiudiziale il comminato recesso, in uno alla relativa motivazione, impugnando il licenziamento e chiedendo l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro assegnato;
- che le criticità nella elaborazione del progetto assegnato sono dipese dal software utilizzato;
- che, pertanto, non è stato messo nelle condizioni di ben operare essendo gli strumenti forniti dal datore di lavoro vecchi e obsoleti, criticità superate solamente con le competenze del medesimo lavoratore che, nelle citate emergenze, è riuscito a far fronte alle esplicitate difficoltà con la sua sola esperienza e competenza;
- che la motivazione del recesso non è veritiera e, da sola, insufficiente per recedere dal rapporto di lavoro instaurato tra le parti;
- che in virtù del positivo esperimento della prova, il recesso comminato dall'Ente è nullo e/o illegittimo e che esso ha avuto natura discriminatoria;
- che il patto di prova non contiene le specifiche mansioni che ne costituiscono l'oggetto.
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato dal Controparte_1
ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere confermata integralmente l'ordinanza del 6.2.2024 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenendosi il presente giudizio già sufficientemente istruito ai fini della decisione.
Passando al merito, va subito precisato che nel caso in disamina, trattandosi di assunzione in prova alle dipendenze delle amministrazioni di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 art. 1, non rileva la norma di cui dall'art. 2096 c.c., che presuppone il carattere facoltativo e non obbligatorio del patto. Infatti, per l'impiego pubblico già il d.p.r. n. 3 del 1957 aveva previsto, agli articoli 9 e 10, che gli impiegati civili dello Stato dovessero essere necessariamente nominati in prova e aveva compiutamente disciplinato le modalità della prova stessa, finalizzata anche ad assicurare al dipendente la formazione iniziale. L'obbligatorietà della prova è stata poi ribadita dalla Legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, che all'art. 20 ha subordinato l'assunzione definitiva del dipendente al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di
3 appartenenza. A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d. lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.p.r. n. 487 del 1994, al quale rimanda il d. lgs. n. 165 del 2001, articolo 70 comma 13, che all'articolo 17 rubricato
“assunzioni in servizio”, dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si deve ribadire il principio secondo cui tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale (cfr. Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n.
21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova e alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso. Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 c.c. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione e che sia motivata e coerente con le finalità della prova. Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale, che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto (cfr. Cass. 19 dicembre
2018, n. 32877).
Ciò detto, deve aggiungersi che anche nei rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha
4 natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.
Infatti, in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (cfr. Cass. 26679/2018).
Ora, considerato che per quanto sopra espresso nel caso di specie non si pone un problema di mancata individuazione delle mansioni assegnate al lavoratore, poiché queste sono direttamente individuabili tramite la legge e la contrattazione collettiva, ciò che il lavoratore doveva provare ai fini dell'accoglimento del ricorso era di essere stato adibito a mansioni diverse, o che il recesso è dipeso da un motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro.
Quanto al primo aspetto non vi è stata alcuna contestazione da parte del ricorrente, il quale non ha eccepito di essere stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto.
L'unica doglianza riguarda l'aver dovuto utilizzare, per la realizzazione dei progetti assegnatigli, un software diverso da quello previsto nel bando di concorso. Ciò nonostante, a detta dello stesso ricorrente, questi è riuscito a realizzare i suddetti progetti, con la conseguenza che certamente tale circostanza non può ritenersi integrare l'ipotesi di adibizione a mansioni diverse.
Quanto al secondo motivo, quello del motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro, il ricorrente ha dedotto la natura discriminatoria del recesso senza allegare alcuna circostanza finalizzata a provarne la fondatezza. La mera e generica deduzione della natura discriminatoria del recesso, ovviamente, non è sufficiente a consentire al giudicante di valutarne la fondatezza e, pertanto, a supportare una dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
Infine, preme sottolineare che, come confermato da giurisprudenza a cui si ritiene di aderire, il patto di prova mira ad accertare non solo la capacità tecnica, ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso a adempiere agli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (cfr. Cass., n. 26679 del 2018 e Cass. 5 agosto 2019, n. 20916). In quest'ottica, la motivazione dell'amministrazione sul recesso ha evidenziato anche delle criticità del ricorrente
5 concernenti l'aspetto comportamentale e di interazione con i colleghi, elementi di cui la parte datoriale può tenere conto ai fini della decisione di recedere durante il periodo di prova.
Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 3.500,00 per esborsi e competenze (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 14/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 2.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 426/2023 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Mariano Parte_1 C.F._1
Doro (C.F. ), del Foro di Sassari, con studio legale in Sorso (SS), alla C.F._2
via Pace n. 49, ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Vittorio Perria (C.F. ) e dall'avv. Silvia Mesina (C.F. C.F._3
) - i quali dichiarano che ogni comunicazione di rito potrà essere C.F._4 effettuata al fax 079 9570572 o all'indirizzo mail certificata e Email_1
e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Sassari, viale Adua Email_2
n. 4,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la
[...]
nullità del recesso comminato dal con determinazione n. 369 del 13 dicembre Controparte_1
2022 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dott , inviata con Persona_1 pec del 13 dicembre 2022 al ricorrente, e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 legge n.
300/1970 e successive modificazioni, salvo altra normativa vigente applicabile, provvedere al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in favore del ricorrente , nella stessa categoria di assunzione, e condannare il Parte_1 CP
, in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione immediata del ricorrente
[...] Pt_1
, nonché al risarcimento in suo favore pari a tutte le retribuzioni non percepite dal
[...]
recesso fino alla ripresa del lavoro. In via subordinata, voglia il Tribunale adito accertare la nullità del recesso e, conseguentemente, ordinare il risarcimento del danno, ossia condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere allo stesso ricorrente Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
o al pagamento della somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia in applicazione della vigente normativa in materia. Con vittoria di competenze e spese di giudizio e con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto dal Comune di con «contratto individuale di lavoro a CP tempo pieno e indeterminato», conformemente all'art. 19 del C.C.N.L. - Comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, sottoscritto tra le parti in data 17 giugno 2022, a decorrere dal 01 luglio 2022, in qualità di Istruttore Tecnico - Geometra, a tempo pieno, per trentasei ore settimanali, categoria di inquadramento C, posizione economica C1;
- che è stato individuato, all'atto della sottoscrizione del prefato contratto, un periodo di prova di mesi sei ex art. 20 del relativo C.C.N.L. del 21 maggio 2018, con conseguente scadenza al 1° gennaio 2023;
- che il contratto è stato stipulato a seguito della partecipazione del ad un concorso Pt_1 pubblico per soli esami indetto dal Comune di , per l'assunzione a tempo pieno e CP
indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra di categoria C, posizione economica
C1;
- che con determinazione n. 369 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto «recesso dal rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con l'istruttore tecnico geometra, Cat.
C posizione economica C1 - matricola 253, per mancato superamento del periodo di
2 prova», inviata con pec del 13 dicembre 2022, il Comune di , in persona del CP
responsabile del Settore Lavori Pubblici, dott. , ha receduto dal Persona_1
rapporto di lavoro in essere inter partes;
- che con pec inviata in data 8 febbraio 2023 ha contestato in via stragiudiziale il comminato recesso, in uno alla relativa motivazione, impugnando il licenziamento e chiedendo l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro assegnato;
- che le criticità nella elaborazione del progetto assegnato sono dipese dal software utilizzato;
- che, pertanto, non è stato messo nelle condizioni di ben operare essendo gli strumenti forniti dal datore di lavoro vecchi e obsoleti, criticità superate solamente con le competenze del medesimo lavoratore che, nelle citate emergenze, è riuscito a far fronte alle esplicitate difficoltà con la sua sola esperienza e competenza;
- che la motivazione del recesso non è veritiera e, da sola, insufficiente per recedere dal rapporto di lavoro instaurato tra le parti;
- che in virtù del positivo esperimento della prova, il recesso comminato dall'Ente è nullo e/o illegittimo e che esso ha avuto natura discriminatoria;
- che il patto di prova non contiene le specifiche mansioni che ne costituiscono l'oggetto.
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato dal Controparte_1
ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere confermata integralmente l'ordinanza del 6.2.2024 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenendosi il presente giudizio già sufficientemente istruito ai fini della decisione.
Passando al merito, va subito precisato che nel caso in disamina, trattandosi di assunzione in prova alle dipendenze delle amministrazioni di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 art. 1, non rileva la norma di cui dall'art. 2096 c.c., che presuppone il carattere facoltativo e non obbligatorio del patto. Infatti, per l'impiego pubblico già il d.p.r. n. 3 del 1957 aveva previsto, agli articoli 9 e 10, che gli impiegati civili dello Stato dovessero essere necessariamente nominati in prova e aveva compiutamente disciplinato le modalità della prova stessa, finalizzata anche ad assicurare al dipendente la formazione iniziale. L'obbligatorietà della prova è stata poi ribadita dalla Legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, che all'art. 20 ha subordinato l'assunzione definitiva del dipendente al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di
3 appartenenza. A seguito della prima contrattualizzazione, attuata con il d. lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto nella materia del reclutamento del personale il d.p.r. n. 487 del 1994, al quale rimanda il d. lgs. n. 165 del 2001, articolo 70 comma 13, che all'articolo 17 rubricato
“assunzioni in servizio”, dopo aver riaffermato la necessità della prova, ne detta la disciplina, da un lato imponendo un esperimento da svolgersi nel profilo professionale di qualifica o categoria al quale si riferisce la selezione concorsuale, dall'altro rinviando alla contrattazione collettiva la fissazione della durata, da stabilire in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si deve ribadire il principio secondo cui tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale (cfr. Cass. n. 21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n. 9296/2017; Cass. n.
21376/2018). Ne discende che dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale, quanto alla prova e alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che nel lavoro privato si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso. Nell'impiego pubblico contrattualizzato dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 c.c. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione e che sia motivata e coerente con le finalità della prova. Al riguardo va precisato che nel rapporto privato l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale, che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto (cfr. Cass. 19 dicembre
2018, n. 32877).
Ciò detto, deve aggiungersi che anche nei rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha
4 natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.
Infatti, in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (cfr. Cass. 26679/2018).
Ora, considerato che per quanto sopra espresso nel caso di specie non si pone un problema di mancata individuazione delle mansioni assegnate al lavoratore, poiché queste sono direttamente individuabili tramite la legge e la contrattazione collettiva, ciò che il lavoratore doveva provare ai fini dell'accoglimento del ricorso era di essere stato adibito a mansioni diverse, o che il recesso è dipeso da un motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro.
Quanto al primo aspetto non vi è stata alcuna contestazione da parte del ricorrente, il quale non ha eccepito di essere stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto.
L'unica doglianza riguarda l'aver dovuto utilizzare, per la realizzazione dei progetti assegnatigli, un software diverso da quello previsto nel bando di concorso. Ciò nonostante, a detta dello stesso ricorrente, questi è riuscito a realizzare i suddetti progetti, con la conseguenza che certamente tale circostanza non può ritenersi integrare l'ipotesi di adibizione a mansioni diverse.
Quanto al secondo motivo, quello del motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro, il ricorrente ha dedotto la natura discriminatoria del recesso senza allegare alcuna circostanza finalizzata a provarne la fondatezza. La mera e generica deduzione della natura discriminatoria del recesso, ovviamente, non è sufficiente a consentire al giudicante di valutarne la fondatezza e, pertanto, a supportare una dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
Infine, preme sottolineare che, come confermato da giurisprudenza a cui si ritiene di aderire, il patto di prova mira ad accertare non solo la capacità tecnica, ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso a adempiere agli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (cfr. Cass., n. 26679 del 2018 e Cass. 5 agosto 2019, n. 20916). In quest'ottica, la motivazione dell'amministrazione sul recesso ha evidenziato anche delle criticità del ricorrente
5 concernenti l'aspetto comportamentale e di interazione con i colleghi, elementi di cui la parte datoriale può tenere conto ai fini della decisione di recedere durante il periodo di prova.
Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 3.500,00 per esborsi e competenze (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 14/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6