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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5735/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1961/2019, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 99/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter il 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Enzo Molettieri (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._3
PP NO (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(P. Iva: in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1
speciale (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._5
dall'avvocato Annabella Bianchi (C.F.: in virtù di procura C.F._6
alle liti in calce alla comparse di costituzione APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta integralmente alla conclusioni come rassegnate in atti, le quali si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte;
chiede concedersi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali”; per l'appellato : “… rigettare l'impugnazione proposta avverso la Controparte_1
sentenza n. 1961 del Tribunale Monocratico di Benevento del 14 di cembre del 2019
e, per l'effetto, confermare la stessa con la condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione di ufficio”; per l'appellata : “1) rigettare l'appello proposto in quanto Controparte_2
infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna di parte appellante alle spese di giudizio.
Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 13.01.2015 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, il dottore esponendo che: “1) che, in data 10 Controparte_1
agosto 2013, alle ore 23.47, l'istante veniva trasportata dal servizio 118 dalla propria abitazione presso l'unità di pronto soccorso del nosocomio di Ariano Irpino
(AV) per crisi ipoglicemica ed epilettica;
2) che, il giorno 11 agosto 2013, alle ore
00.33, l'esponente veniva ricoverata presso la predetta unità di pronto soccorso dalla quale veniva dimessa dopo quattro ore;
3) che tali dimissioni avvenivano in piena notte, alle ore 04.33, di domenica, in una zona non servita in quell'orario da mezzi pubblici che potevano portare l'istante dall'ospedale alla propria abitazione
(che è distante oltre 20 Km) né servita da taxi, nei confronti di una persona che viveva da sola e che non poteva, quindi, telefonare ad alcuno per essere riaccompagnata alla propria abitazione;
4) che l'istante aveva espressamente dichiarato di non seguire la terapia epilettica ed aveva espressamente chiesto di non essere dimessa per paura che potesse essere colta da un ulteriore attacco di epilessia in piena notte ed in mezzo alla strada, non potendo rincasare per quanto innanzi esposto;
5) che, nonostante ciò, il dottor procedeva a dimettere Controparte_1
l'attrice, la quale era in evidente stato di confusione mentale, tant'è che di ciò si accorse una pattuglia della guardia di finanza che provvide a far riaccompagnare alla propria abitazione la Sig.ra 6) che è evidente nel caso di Parte_1
specie il ricorrere degli estremi del delitto di cui all'art. 591 c.p. in capo al dottor
, il quale ha abbandonato l'esponente che, per malattia e per altra Controparte_1
causa, era incapace di provvedere a sé stessa nonostante il predetto sanitario ne doveva tenere cura o custodia;
7) che a seguito del commesso reato la Sig.ra ha subito una sindrome depressiva ansiosa, dalla quale - Parte_1
nonostante le continue terapie effettuate - è ancora affetta”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento e delle sue conseguenze dannose in capo al convenuto medico, la insisteva affinché Pt_1
venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) in via preliminare e nel merito, riconoscere ed affermare il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in occasione e a seguito della commissione da parte del convenuto del delitto di cui all'art. 591 c.p.; e per l'effetto2) condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma che sarà ritenuta di Giustizia in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'esponente”.
Si costituiva che resisteva, rassegnando le conclusioni che seguono: Controparte_1
“- dichiarare improcedibile la domanda attorea, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- in via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni della domanda;
- in via ulteriormente subordinata, autorizzare il deducente alla chiamata in causa della , ,,, e della , Controparte_3 Controparte_4 ,,, istituto assicuratore della responsabilità civile per rischio derivante dalla somministrazione della prestazione medica ospedaliera, all'uopo fissando ulteriore prima udienza di comparizione;
- in ogni caso, rigettare la domanda attorea per essere la stessa evidentemente pretestuosa, oltreché infondata e non provata”.
Autorizzata la chiamata in causa della sola compagnia di assicurazioni
[...]
, quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al 20.12.2017.
All'udienza del 20.03.2019, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda intentata da;
Parte_1
2) dichiara interamente assorbita nella statuizione di cui al capo che precede la domanda di manleva svolta dal convenuto;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1
della , in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_2
quantifica, per ciascuna parte, in Euro 4.835,00 per compensi, Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) richiamato l'art. 136, comma II, D.P.R. 115/02, revoca l'ammissione di
[...]
al patrocinio a spese dello Stato, sì come provvisoriamente disposta mercé Parte_1
provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 14.11.2019 e notificata il 21.11.2019, con citazione notificata in data 23.12.2019 (il 21.12.2019 cadeva nella giornata di sabato)
e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 31.12.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) in via preliminare, stante il ricorrere del fumus boni juris del presente atto di appello e dei gravi motivi innanzi illustrati, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, riservandosi di far istanza ex art. 351, comma 2, c.p.c. qualora ricorrano giusti motivi di urgenza;
II) nel merito, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento dell'appello innanzi spiegato ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in occasione e a seguito della commissione da parte del dott. del delitto Controparte_1
di cui all'art. 591 c.p.; e per l'effetto
III) condannare il dottor al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma che sarà ritenuta di Giustizia dall'adita Corte a titolo di danno non patrimoniale;
IV) in caso di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado, condannare gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante delle somme che dovessero essere corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza;
V) riformare, in ogni caso, la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali in favore del dott. e della Controparte_1 [...]
, condannando esclusivamente il dottor al pagamento CP_4 Controparte_1
delle spese del I grado di giudizio sia in favore della Sig.ra che Parte_1
in favore della;
Controparte_4
VI) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, condannando esclusivamente il dottor al Controparte_1
pagamento delle spese del I grado di giudizio in favore della Controparte_4
;
[...]
VII) condannare il dottor al pagamento delle spese ed onorari di Controparte_1
causa, oltre rimborso generale, I.V.A. e C.F. come per legge, con attribuzione in favore dello Stato, essendo l'appellante stata ammessa al gratuito patrocinio”.
Si costituivano e che resistevano al Controparte_1 Controparte_2
gravame e ne chiedevano il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 18.09.2020 il giudizio veniva rinviato al
1.07.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, il 23.05.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“…, la domanda svolta dalla già come risultante dal plesso circostanziale e Pt_1
documentale dalla medesima calato in lite, è con ogni evidenza priva del benché minimo fondamento.
Ha essa ascritto al medico convenuto la responsabilità per uno stato ansioso depressivo, sul motivo portante che costui sarebbe venuto meno ad un preciso dovere di cura e di protezione del paziente dopo il ricovero (simile posizione soggettiva è stata addotta, come si riferirà a breve, al solo scopo di fondare una posizione di protezione nell'ottica dell'insorgenza del dovere di attivazione della cui omissione è venuta discorrendo), avendo consentito a che la paziente uscisse dal nosocomio, ad ora tarda e senza accompagnamento.
Di qui il richiamo della previsione di cui all'art. 591 c.p. per omissione di soccorso.
Dunque, l'attrice ha incasellato la relativa domanda risarcitoria sotto le precise volte della responsabilità aquiliana (ciò che, si ripete, si desume dall'espresso richiamo della previsione di cui all'art. 591 c.p.).
Sicché è possibile formulare una prima impreteribile inferenza, che l'attrice ha espressamente optato per l'assoggettamento della relativa pretesa ad uno schema che esula dalla responsabilità contrattuale del medico dipendente (ratione temporis ancora possibile, secondo un contesto normativo e curiale favorevole in astratto alla adozione di detto schema qualificatorio), il quale, pertanto, è stato evocato in lite in veste diversa da quella di debitore di un pregresso rapporto contrattuale.
Ebbene, ai fini della affermazione della responsabilità civile dipendente da reato, va esclusa la configurabilità della fattispecie obbiettiva di reato di cui all'art. 591 c.p., il cui elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona.
Anzitutto, l'attrice (al momento dell'occorso, donna sessantunenne) non poteva essere definita persona incapace, e tanto già all'epoca del relativo ricovero per riferita crisi epilettica (cfr. il verbale di accettazione in p.s.), allorché ha specificato di disattendere (peraltro immotivatamente e scientemente) la prescritta terapia antiepilettica.
Al riguardo, vale osservare che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 cod. pen. (abbandono di persone minori o incapaci) è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a sé stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano
(Cass. pen. 6885/99). Quanto, poi, al momento delle dimissioni, non appare intelligibile in cosa possa compendiarsi il rimprovero mosso al medico convenuto, una volta che, peraltro in assenza di alcuna specifica contestazione al riguardo, questi, dopo avere sottoposto la paziente ai controlli imposti dal caso e dalla non emergenziale ragione della visita in p.s. (presso cui era stata ospitata in codice verde), l'ha dimessa in condizioni che non destavano alcun allarme (né si è specificamente dedotto il contrario).
Si ripeta che dall'esame degli atti da essa versati non affiora alcun documento o referto dal quale si possa asserire con un minimo di serietà di eventuali conseguenze pregiudizievoli subite dalla paziente in seguito al provvedimento di dimissioni.
Di talché, è fuori contestazione che il medico abbia dimesso una persona adulta, capace, dopo averle prestato tutte le cure imposte dalle condizioni in cui era giunta (peraltro non certo preoccupanti, secondo la lettura della scheda medica di accettazione).
Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti che il medico convenuto, dopo circa quattro ore di osservazione e dopo aver effettuato tutti gli esami necessari
(ematochimici, elettrocardiogramma), dopo aver verificato che i parametri vitali risultassero nella norma, sinceratosi che la situazione clinica avesse attinto la soglia della normalità, ha disposto la dimissione della paziente, in assenza di patologia acuta in atto e non sussistendo gli estremi per il mantenimento della in Pt_1
reparto. Il quale, val bene precisare, è un luogo destinato alla cura emergenziale di malati che vi giungano in condizioni di seria emergenza.
E dal momento che l'in sé del rimprovero mosso dalla sprovveduta s'asside Pt_1
nella dedotta violazione (lo si ripeta: in vista della individuazione della posizione di obbligo sanzionato penalmente) di un dovere di cura e di protezione, gli è che se non si comprende in cosa potesse compendiarsi tale dovere, una volta che il medico curante l'aveva giudicata dimettibile con ciò esaurendo la relativa prestazione, dovendosi escludere che sul medico (il solo soggetto ritenuto responsabile dalla attrice e che questa abbia ritenuto di convenire), ossia un soggetto professionalmente qualificato chiamato in regime di urgenza ad occuparsi in quel medesimo contesto anche di altri pazienti, possa insorgere il dovere di chiamare un accompagnatore o di preoccuparsi che un parente assicurasse il rientro a casa di ciascun singolo paziente ricoverato in codice verde.
D'altro canto, è indiscutibile che un nosocomio e in particolare un posto di immediato soccorso non può offrire alcun servizio di accompagnamento. Invero, colui che sia stato (gratuitamente) trasportato in ambulanza per accedere a prestazioni mediche erogate in regime di p.s. (per giunta, senza che ve ne ricorresse la reale esigenza oltre che in violazione patente delle prescrizioni mediche domiciliari) non può accampare alcun serio diritto ad essere riaccompagnato a cura del medico dipendente che lo ha curato (né dell'ospedale, che, lo si ripeta, non è stato neppur convenuto in giudizio: il che è pienamente coerente con l'idea di fondo della svolta domanda sì come diretta a far valere una responsabilità personale correlata ad un illecito penalmente rilevante). Né tantomeno può essere plausibilmente avanzata la pretesa a essere ricoverati fino al giorno seguente, occupando personale medico e strutture essenziali per fronteggiare emergenze degne di questo nome.
Senza trascurare che il ricevuto sistema civilistico di responsabilità civile subordina la risarcibilità del danno (inteso in senso consequenzialità) ad una perdita (nella specie posticciamente evocata sub specie di asserite non asseverate condizioni di sopraggiunto squilibrio mentale, che non sono in alcun modo correlabili al fatto
“omissivo” lamentato), escludendosi la configurabilità di forme di danno in re ipsa.
La stessa attrice si è limitata a dedurre di essere andata incontro, a seguito di quel contegno asseritamente omissivo, a conseguenze di tipi ansioso depressivo, sì come descritte da un piuttosto generico certificato medico (manca del tutto in atti una perizia medica di parte).
Al rigetto della domanda principale, segue la declaratoria di integrale assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei riguardi della convenuta compagnia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, le quante volte, come in questa, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. ordinanza n. 6292 del 4 marzo
2019).
Infine, il livello estremo di spregiudicatezza che trapela dalla sin qui dragata domanda della integrando la mala fede e comunque la colpa grave della Pt_1 attrice, comporta la revoca dell'ammissione di costei al patrocinio a spese dell'Erario, ai sensi dell'art. 136, comma II, D.P.R. 115/02”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce che diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, al momento dell'accaduto, era chiaramente incapace di provvedere a se stessa;
ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 c.p., non si richiede la ricorrenza di una malattia ben diagnosticabile, bensì, in una concezione più ampia, rileva qualsivoglia stato o peculiare condizione, in cui venga a trovarsi una persona, capace di influenzare negativamente la capacità di provvedere a se stessa;
essa appellante era giunta presso il pronto soccorso alle ore 00.33 accompagnata dal servizio 118 in stato di coma e con crisi epilettiche per le quali non veniva somministrato durante il ricovero dal personale medico e/o sanitario il farmaco gardenale (che era stato prescritto all'odierna appellante dal proprio medico curante)
o altro farmaco in grado di evitare il ripetersi delle crisi epilettiche e, pertanto, era a forte rischio di incorrere in una nuova crisi epilettica a poca distanza da quella che ne aveva causato il ricovero;
la peculiare condizione in cui era giunta al nosocomio in uno alla possibilità del ripetersi di crisi epilettiche, era sicuramente tale da considerare essa appellante incapace di provvedere a se stessa, tant'è che la medesima non accettava le dimissioni, rifiutandosi di firmare il verbale di pronto soccorso;
l'allontanamento dall'ospedale avveniva in piena notte (04.33), di domenica, in una zona non servita da taxi né, in quell'orario, da mezzi pubblici che potevano portarla alla propria abitazione in San Nicola Baronia (Av), che è distante oltre 20 km da Ariano Irpino (Av); vivendo sola e non avendo alcun familiare che potesse riportarla a casa, ancora debole e sotto forte shock aveva espressamente chiesto di non essere allontanata dall'ospedale per paura di essere colta, in piena notte e in mezzo ad una strada deserta, da un attacco di epilessia, dal momento che in pronto soccorso non le era stato somministrato il farmaco gardenale;
l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p.,
è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere di cura o custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo;
la custodia e la cura debbono fondarsi su uno specifico obbligo che può essere originario o derivativo, in quanto può trovare la sua fonte: a) nella legge (o atti equivalenti) extrapenale (così, per genitori, tutori e maestri); b) nel contratto che fonda pur sempre la sua forza nella legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. e che può essere tipico (così nei casi degli affidatari dietro contratto d'opera: bambinaia, guida alpina, infermiere, medico, ecc.) o atipico (così nel caso di accettazione da parte di un vicino di casa di occuparsi momentaneamente di una persona anziana non autosufficiente a lui affidata); mentre la relazione di cura è una relazione necessariamente giuridica che deve scaturire da una fonte giuridica (legge o contratto) precedente all'espletamento della prestazione di assistenza, quella di custodia è una relazione anche di fatto, purché sia attuale e effettivamente sussistente al momento dell'abbandono, senza che rilevi la fonte dalla quale essa è sorta;
sul dottor CP_1
vi era un dovere giuridico di cura nei confronti di essa appellante, siccome
[...]
appena uscita dal coma, con possibilità di ripetersi di crisi epilettiche, dimessa contro la propria volontà alle 4.00 del mattino in una zona distante oltre 20 km dalla propria abitazione, senza possibilità di essere accompagnata da un taxi o da un pullman;
un siffatto dovere discende anche dall'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli artt. 2 e 32 Cost.
Il motivo è infondato.
insiste sulla sussistenza di una condotta, posta in essere Parte_1
dall'odierno appellato, riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art. 591 c.p., deducendo, in particolare, di versare in una situazione di incapacità quale richiesta dal detto disposto normativo, al momento del dimissioni.
Non è oggetto di censura né la circostanza che la abbia ricevuto al momento Pt_1
dell'accesso al presidio ospedaliero la dovuta assistenza;
va precisato, poi, che il reato di abbandono di persone incapaci non è integrato se un malato ricoverato in ospedale non riceva cure adeguate trattandosi eventualmente di negligenza ed imperizia, colpa che contrasta con l'elemento soggettivo del reato di abbandono di persone incapaci che presuppone la volontà di lasciare in balia di sé la persona incapace (cfr. Cass. penale 05/12/2007, n.6581). È evidente, poi, che il dovere di cura in capo all'odierno appellato è sorto all'atto dell'accesso della al presidio Pt_1
ospedaliero, ma è cessato nel momento in cui la stessa è stata dimessa dopo i dovuti accertamenti, posto che, come affermato dal Tribunale, le condizioni di salute all'atto delle dimissioni non destavano alcun allarme né si è specificamente dedotto il contrario. Insomma, alla luce delle stesse deduzioni di parte appellante, oltre che della documentazione medica prodotta, la al momento delle dimissioni non Pt_1
versava in alcuna condizione di salute che la rendesse fisicamente o psicologicamente incapace di provvedere a se stessa;
le sole circostanze che le dimissioni siano intervenute in piena notte e che l'appellante temesse di andare incontro a crisi epilettiche non sono sufficienti ex se per affermare che la stessa versasse in una situazione psichica tale da renderla “incapace” nei termini anzidetti, ovvero che fosse priva di autonomia funzionale e di raziocinio. Insomma, non si rinviene il presupposto di fatto necessario perché si configuri la fattispecie di reato invocata dalla ovvero, una situazione di incapacità di quest'ultima nei termini Pt_1
anzidetti; da tanto consegue l'assorbimento di ogni altra questione.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea condanna alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal dott. , siccome arbitraria Controparte_1
e pretestuosa è stata la chiamata in causa della , compagnia Controparte_4
assicurativa tenuta a garantire l' in caso di richieste di risarcimento Controparte_3
di danni derivanti da responsabilità per colpa medica;
deduce che la stessa compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sottolineando che: “il rapporto assicurativo vede come parti contrattuali esclusivamente la società
[...]
e la . Il detto contratto garantisce l'azienda per la CP_4 CP_3
copertura dei rischi RCT/O e, si evidenzia, trattasi di polizza volontaria in quanto non vi è obbligo alcuno di sottoscrizione per la tutela del detto rischio. Ne deriva che la comparente avrebbe potuto essere evocata in giudizio solo ed esclusivamente dall'altra parte contrattuale, ossia dalla , e non direttamente, come nel CP_3
caso de quo, dal dott. ”; evidenzia che non vi era una richiesta di Controparte_1
risarcimento di danni derivanti da responsabilità per colpa medica, bensì, derivanti dalla commissione del reato di cui all'art. 591 c.p.
Il motivo è infondato.
È pur vero che secondo la Suprema Corte la palese infondatezza della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr., Cass. n. 4195 del 21/02/2018; cfr., altresì
Cass. 10364 del 18/04/2023); tuttavia, nel caso di specie, seppur alla luce delle statuizioni della gravata sentenza, non si rinvengano i motivi per i quali il Tribunale abbia ritenuto palesamente arbitraria l'iniziativa del chiamante, tenuto conto delle deduzioni della , la domanda proposta dal convenuto dottore Controparte_2
non è manifestamente infondata. Ed invero, la contestazione della compagnia assicuratrice secondo cui l'allegata polizza, invocata dal , contempla quale CP_1
assicurata esclusivamente l non è fondata, posto che a tenore delle CP_3
clausole della detta polizza – allegata al fascicolo di primo grado del - di cui CP_1
al punto 1 e di quella al punto 2.1 b), la compagnia si è obbligata a tenere indenni di quanto i soggetti assicurati debbano pagare a terzi per la responsabilità civile conseguente a richieste di risarcimento indirizzate, tra l'altro, alle persone in rapporto di impiego e /o servizio con l – come l'odierno appellato Parte_3
(circostanza non contestata) -, che dunque rientra tra i soggetti assicurati, per i danni cagionati nello svolgimento delle attività prestate anche in nome e per conto dell CP_3
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, di bassa complessità, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 23.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 4.996,00 per compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 4.996,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5735/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1961/2019, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 99/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter il 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Enzo Molettieri (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._2
liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._3
PP NO (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(P. Iva: in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1
speciale (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._5
dall'avvocato Annabella Bianchi (C.F.: in virtù di procura C.F._6
alle liti in calce alla comparse di costituzione APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta integralmente alla conclusioni come rassegnate in atti, le quali si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte;
chiede concedersi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali”; per l'appellato : “… rigettare l'impugnazione proposta avverso la Controparte_1
sentenza n. 1961 del Tribunale Monocratico di Benevento del 14 di cembre del 2019
e, per l'effetto, confermare la stessa con la condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione di ufficio”; per l'appellata : “1) rigettare l'appello proposto in quanto Controparte_2
infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna di parte appellante alle spese di giudizio.
Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 13.01.2015 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, il dottore esponendo che: “1) che, in data 10 Controparte_1
agosto 2013, alle ore 23.47, l'istante veniva trasportata dal servizio 118 dalla propria abitazione presso l'unità di pronto soccorso del nosocomio di Ariano Irpino
(AV) per crisi ipoglicemica ed epilettica;
2) che, il giorno 11 agosto 2013, alle ore
00.33, l'esponente veniva ricoverata presso la predetta unità di pronto soccorso dalla quale veniva dimessa dopo quattro ore;
3) che tali dimissioni avvenivano in piena notte, alle ore 04.33, di domenica, in una zona non servita in quell'orario da mezzi pubblici che potevano portare l'istante dall'ospedale alla propria abitazione
(che è distante oltre 20 Km) né servita da taxi, nei confronti di una persona che viveva da sola e che non poteva, quindi, telefonare ad alcuno per essere riaccompagnata alla propria abitazione;
4) che l'istante aveva espressamente dichiarato di non seguire la terapia epilettica ed aveva espressamente chiesto di non essere dimessa per paura che potesse essere colta da un ulteriore attacco di epilessia in piena notte ed in mezzo alla strada, non potendo rincasare per quanto innanzi esposto;
5) che, nonostante ciò, il dottor procedeva a dimettere Controparte_1
l'attrice, la quale era in evidente stato di confusione mentale, tant'è che di ciò si accorse una pattuglia della guardia di finanza che provvide a far riaccompagnare alla propria abitazione la Sig.ra 6) che è evidente nel caso di Parte_1
specie il ricorrere degli estremi del delitto di cui all'art. 591 c.p. in capo al dottor
, il quale ha abbandonato l'esponente che, per malattia e per altra Controparte_1
causa, era incapace di provvedere a sé stessa nonostante il predetto sanitario ne doveva tenere cura o custodia;
7) che a seguito del commesso reato la Sig.ra ha subito una sindrome depressiva ansiosa, dalla quale - Parte_1
nonostante le continue terapie effettuate - è ancora affetta”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento e delle sue conseguenze dannose in capo al convenuto medico, la insisteva affinché Pt_1
venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) in via preliminare e nel merito, riconoscere ed affermare il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in occasione e a seguito della commissione da parte del convenuto del delitto di cui all'art. 591 c.p.; e per l'effetto2) condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma che sarà ritenuta di Giustizia in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'esponente”.
Si costituiva che resisteva, rassegnando le conclusioni che seguono: Controparte_1
“- dichiarare improcedibile la domanda attorea, per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- in via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni della domanda;
- in via ulteriormente subordinata, autorizzare il deducente alla chiamata in causa della , ,,, e della , Controparte_3 Controparte_4 ,,, istituto assicuratore della responsabilità civile per rischio derivante dalla somministrazione della prestazione medica ospedaliera, all'uopo fissando ulteriore prima udienza di comparizione;
- in ogni caso, rigettare la domanda attorea per essere la stessa evidentemente pretestuosa, oltreché infondata e non provata”.
Autorizzata la chiamata in causa della sola compagnia di assicurazioni
[...]
, quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al 20.12.2017.
All'udienza del 20.03.2019, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta la domanda intentata da;
Parte_1
2) dichiara interamente assorbita nella statuizione di cui al capo che precede la domanda di manleva svolta dal convenuto;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1
della , in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_2
quantifica, per ciascuna parte, in Euro 4.835,00 per compensi, Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) richiamato l'art. 136, comma II, D.P.R. 115/02, revoca l'ammissione di
[...]
al patrocinio a spese dello Stato, sì come provvisoriamente disposta mercé Parte_1
provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 14.11.2019 e notificata il 21.11.2019, con citazione notificata in data 23.12.2019 (il 21.12.2019 cadeva nella giornata di sabato)
e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 31.12.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) in via preliminare, stante il ricorrere del fumus boni juris del presente atto di appello e dei gravi motivi innanzi illustrati, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, riservandosi di far istanza ex art. 351, comma 2, c.p.c. qualora ricorrano giusti motivi di urgenza;
II) nel merito, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento dell'appello innanzi spiegato ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in occasione e a seguito della commissione da parte del dott. del delitto Controparte_1
di cui all'art. 591 c.p.; e per l'effetto
III) condannare il dottor al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma che sarà ritenuta di Giustizia dall'adita Corte a titolo di danno non patrimoniale;
IV) in caso di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado, condannare gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante delle somme che dovessero essere corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza;
V) riformare, in ogni caso, la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali in favore del dott. e della Controparte_1 [...]
, condannando esclusivamente il dottor al pagamento CP_4 Controparte_1
delle spese del I grado di giudizio sia in favore della Sig.ra che Parte_1
in favore della;
Controparte_4
VI) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, condannando esclusivamente il dottor al Controparte_1
pagamento delle spese del I grado di giudizio in favore della Controparte_4
;
[...]
VII) condannare il dottor al pagamento delle spese ed onorari di Controparte_1
causa, oltre rimborso generale, I.V.A. e C.F. come per legge, con attribuzione in favore dello Stato, essendo l'appellante stata ammessa al gratuito patrocinio”.
Si costituivano e che resistevano al Controparte_1 Controparte_2
gravame e ne chiedevano il rigetto. Alla prima udienza di comparizione del 18.09.2020 il giudizio veniva rinviato al
1.07.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, il 23.05.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“…, la domanda svolta dalla già come risultante dal plesso circostanziale e Pt_1
documentale dalla medesima calato in lite, è con ogni evidenza priva del benché minimo fondamento.
Ha essa ascritto al medico convenuto la responsabilità per uno stato ansioso depressivo, sul motivo portante che costui sarebbe venuto meno ad un preciso dovere di cura e di protezione del paziente dopo il ricovero (simile posizione soggettiva è stata addotta, come si riferirà a breve, al solo scopo di fondare una posizione di protezione nell'ottica dell'insorgenza del dovere di attivazione della cui omissione è venuta discorrendo), avendo consentito a che la paziente uscisse dal nosocomio, ad ora tarda e senza accompagnamento.
Di qui il richiamo della previsione di cui all'art. 591 c.p. per omissione di soccorso.
Dunque, l'attrice ha incasellato la relativa domanda risarcitoria sotto le precise volte della responsabilità aquiliana (ciò che, si ripete, si desume dall'espresso richiamo della previsione di cui all'art. 591 c.p.).
Sicché è possibile formulare una prima impreteribile inferenza, che l'attrice ha espressamente optato per l'assoggettamento della relativa pretesa ad uno schema che esula dalla responsabilità contrattuale del medico dipendente (ratione temporis ancora possibile, secondo un contesto normativo e curiale favorevole in astratto alla adozione di detto schema qualificatorio), il quale, pertanto, è stato evocato in lite in veste diversa da quella di debitore di un pregresso rapporto contrattuale.
Ebbene, ai fini della affermazione della responsabilità civile dipendente da reato, va esclusa la configurabilità della fattispecie obbiettiva di reato di cui all'art. 591 c.p., il cui elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona.
Anzitutto, l'attrice (al momento dell'occorso, donna sessantunenne) non poteva essere definita persona incapace, e tanto già all'epoca del relativo ricovero per riferita crisi epilettica (cfr. il verbale di accettazione in p.s.), allorché ha specificato di disattendere (peraltro immotivatamente e scientemente) la prescritta terapia antiepilettica.
Al riguardo, vale osservare che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 cod. pen. (abbandono di persone minori o incapaci) è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a sé stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano
(Cass. pen. 6885/99). Quanto, poi, al momento delle dimissioni, non appare intelligibile in cosa possa compendiarsi il rimprovero mosso al medico convenuto, una volta che, peraltro in assenza di alcuna specifica contestazione al riguardo, questi, dopo avere sottoposto la paziente ai controlli imposti dal caso e dalla non emergenziale ragione della visita in p.s. (presso cui era stata ospitata in codice verde), l'ha dimessa in condizioni che non destavano alcun allarme (né si è specificamente dedotto il contrario).
Si ripeta che dall'esame degli atti da essa versati non affiora alcun documento o referto dal quale si possa asserire con un minimo di serietà di eventuali conseguenze pregiudizievoli subite dalla paziente in seguito al provvedimento di dimissioni.
Di talché, è fuori contestazione che il medico abbia dimesso una persona adulta, capace, dopo averle prestato tutte le cure imposte dalle condizioni in cui era giunta (peraltro non certo preoccupanti, secondo la lettura della scheda medica di accettazione).
Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti che il medico convenuto, dopo circa quattro ore di osservazione e dopo aver effettuato tutti gli esami necessari
(ematochimici, elettrocardiogramma), dopo aver verificato che i parametri vitali risultassero nella norma, sinceratosi che la situazione clinica avesse attinto la soglia della normalità, ha disposto la dimissione della paziente, in assenza di patologia acuta in atto e non sussistendo gli estremi per il mantenimento della in Pt_1
reparto. Il quale, val bene precisare, è un luogo destinato alla cura emergenziale di malati che vi giungano in condizioni di seria emergenza.
E dal momento che l'in sé del rimprovero mosso dalla sprovveduta s'asside Pt_1
nella dedotta violazione (lo si ripeta: in vista della individuazione della posizione di obbligo sanzionato penalmente) di un dovere di cura e di protezione, gli è che se non si comprende in cosa potesse compendiarsi tale dovere, una volta che il medico curante l'aveva giudicata dimettibile con ciò esaurendo la relativa prestazione, dovendosi escludere che sul medico (il solo soggetto ritenuto responsabile dalla attrice e che questa abbia ritenuto di convenire), ossia un soggetto professionalmente qualificato chiamato in regime di urgenza ad occuparsi in quel medesimo contesto anche di altri pazienti, possa insorgere il dovere di chiamare un accompagnatore o di preoccuparsi che un parente assicurasse il rientro a casa di ciascun singolo paziente ricoverato in codice verde.
D'altro canto, è indiscutibile che un nosocomio e in particolare un posto di immediato soccorso non può offrire alcun servizio di accompagnamento. Invero, colui che sia stato (gratuitamente) trasportato in ambulanza per accedere a prestazioni mediche erogate in regime di p.s. (per giunta, senza che ve ne ricorresse la reale esigenza oltre che in violazione patente delle prescrizioni mediche domiciliari) non può accampare alcun serio diritto ad essere riaccompagnato a cura del medico dipendente che lo ha curato (né dell'ospedale, che, lo si ripeta, non è stato neppur convenuto in giudizio: il che è pienamente coerente con l'idea di fondo della svolta domanda sì come diretta a far valere una responsabilità personale correlata ad un illecito penalmente rilevante). Né tantomeno può essere plausibilmente avanzata la pretesa a essere ricoverati fino al giorno seguente, occupando personale medico e strutture essenziali per fronteggiare emergenze degne di questo nome.
Senza trascurare che il ricevuto sistema civilistico di responsabilità civile subordina la risarcibilità del danno (inteso in senso consequenzialità) ad una perdita (nella specie posticciamente evocata sub specie di asserite non asseverate condizioni di sopraggiunto squilibrio mentale, che non sono in alcun modo correlabili al fatto
“omissivo” lamentato), escludendosi la configurabilità di forme di danno in re ipsa.
La stessa attrice si è limitata a dedurre di essere andata incontro, a seguito di quel contegno asseritamente omissivo, a conseguenze di tipi ansioso depressivo, sì come descritte da un piuttosto generico certificato medico (manca del tutto in atti una perizia medica di parte).
Al rigetto della domanda principale, segue la declaratoria di integrale assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei riguardi della convenuta compagnia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, le quante volte, come in questa, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. ordinanza n. 6292 del 4 marzo
2019).
Infine, il livello estremo di spregiudicatezza che trapela dalla sin qui dragata domanda della integrando la mala fede e comunque la colpa grave della Pt_1 attrice, comporta la revoca dell'ammissione di costei al patrocinio a spese dell'Erario, ai sensi dell'art. 136, comma II, D.P.R. 115/02”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante deduce che diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, al momento dell'accaduto, era chiaramente incapace di provvedere a se stessa;
ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 c.p., non si richiede la ricorrenza di una malattia ben diagnosticabile, bensì, in una concezione più ampia, rileva qualsivoglia stato o peculiare condizione, in cui venga a trovarsi una persona, capace di influenzare negativamente la capacità di provvedere a se stessa;
essa appellante era giunta presso il pronto soccorso alle ore 00.33 accompagnata dal servizio 118 in stato di coma e con crisi epilettiche per le quali non veniva somministrato durante il ricovero dal personale medico e/o sanitario il farmaco gardenale (che era stato prescritto all'odierna appellante dal proprio medico curante)
o altro farmaco in grado di evitare il ripetersi delle crisi epilettiche e, pertanto, era a forte rischio di incorrere in una nuova crisi epilettica a poca distanza da quella che ne aveva causato il ricovero;
la peculiare condizione in cui era giunta al nosocomio in uno alla possibilità del ripetersi di crisi epilettiche, era sicuramente tale da considerare essa appellante incapace di provvedere a se stessa, tant'è che la medesima non accettava le dimissioni, rifiutandosi di firmare il verbale di pronto soccorso;
l'allontanamento dall'ospedale avveniva in piena notte (04.33), di domenica, in una zona non servita da taxi né, in quell'orario, da mezzi pubblici che potevano portarla alla propria abitazione in San Nicola Baronia (Av), che è distante oltre 20 km da Ariano Irpino (Av); vivendo sola e non avendo alcun familiare che potesse riportarla a casa, ancora debole e sotto forte shock aveva espressamente chiesto di non essere allontanata dall'ospedale per paura di essere colta, in piena notte e in mezzo ad una strada deserta, da un attacco di epilessia, dal momento che in pronto soccorso non le era stato somministrato il farmaco gardenale;
l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p.,
è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere di cura o custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo;
la custodia e la cura debbono fondarsi su uno specifico obbligo che può essere originario o derivativo, in quanto può trovare la sua fonte: a) nella legge (o atti equivalenti) extrapenale (così, per genitori, tutori e maestri); b) nel contratto che fonda pur sempre la sua forza nella legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. e che può essere tipico (così nei casi degli affidatari dietro contratto d'opera: bambinaia, guida alpina, infermiere, medico, ecc.) o atipico (così nel caso di accettazione da parte di un vicino di casa di occuparsi momentaneamente di una persona anziana non autosufficiente a lui affidata); mentre la relazione di cura è una relazione necessariamente giuridica che deve scaturire da una fonte giuridica (legge o contratto) precedente all'espletamento della prestazione di assistenza, quella di custodia è una relazione anche di fatto, purché sia attuale e effettivamente sussistente al momento dell'abbandono, senza che rilevi la fonte dalla quale essa è sorta;
sul dottor CP_1
vi era un dovere giuridico di cura nei confronti di essa appellante, siccome
[...]
appena uscita dal coma, con possibilità di ripetersi di crisi epilettiche, dimessa contro la propria volontà alle 4.00 del mattino in una zona distante oltre 20 km dalla propria abitazione, senza possibilità di essere accompagnata da un taxi o da un pullman;
un siffatto dovere discende anche dall'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli artt. 2 e 32 Cost.
Il motivo è infondato.
insiste sulla sussistenza di una condotta, posta in essere Parte_1
dall'odierno appellato, riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art. 591 c.p., deducendo, in particolare, di versare in una situazione di incapacità quale richiesta dal detto disposto normativo, al momento del dimissioni.
Non è oggetto di censura né la circostanza che la abbia ricevuto al momento Pt_1
dell'accesso al presidio ospedaliero la dovuta assistenza;
va precisato, poi, che il reato di abbandono di persone incapaci non è integrato se un malato ricoverato in ospedale non riceva cure adeguate trattandosi eventualmente di negligenza ed imperizia, colpa che contrasta con l'elemento soggettivo del reato di abbandono di persone incapaci che presuppone la volontà di lasciare in balia di sé la persona incapace (cfr. Cass. penale 05/12/2007, n.6581). È evidente, poi, che il dovere di cura in capo all'odierno appellato è sorto all'atto dell'accesso della al presidio Pt_1
ospedaliero, ma è cessato nel momento in cui la stessa è stata dimessa dopo i dovuti accertamenti, posto che, come affermato dal Tribunale, le condizioni di salute all'atto delle dimissioni non destavano alcun allarme né si è specificamente dedotto il contrario. Insomma, alla luce delle stesse deduzioni di parte appellante, oltre che della documentazione medica prodotta, la al momento delle dimissioni non Pt_1
versava in alcuna condizione di salute che la rendesse fisicamente o psicologicamente incapace di provvedere a se stessa;
le sole circostanze che le dimissioni siano intervenute in piena notte e che l'appellante temesse di andare incontro a crisi epilettiche non sono sufficienti ex se per affermare che la stessa versasse in una situazione psichica tale da renderla “incapace” nei termini anzidetti, ovvero che fosse priva di autonomia funzionale e di raziocinio. Insomma, non si rinviene il presupposto di fatto necessario perché si configuri la fattispecie di reato invocata dalla ovvero, una situazione di incapacità di quest'ultima nei termini Pt_1
anzidetti; da tanto consegue l'assorbimento di ogni altra questione.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea condanna alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal dott. , siccome arbitraria Controparte_1
e pretestuosa è stata la chiamata in causa della , compagnia Controparte_4
assicurativa tenuta a garantire l' in caso di richieste di risarcimento Controparte_3
di danni derivanti da responsabilità per colpa medica;
deduce che la stessa compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sottolineando che: “il rapporto assicurativo vede come parti contrattuali esclusivamente la società
[...]
e la . Il detto contratto garantisce l'azienda per la CP_4 CP_3
copertura dei rischi RCT/O e, si evidenzia, trattasi di polizza volontaria in quanto non vi è obbligo alcuno di sottoscrizione per la tutela del detto rischio. Ne deriva che la comparente avrebbe potuto essere evocata in giudizio solo ed esclusivamente dall'altra parte contrattuale, ossia dalla , e non direttamente, come nel CP_3
caso de quo, dal dott. ”; evidenzia che non vi era una richiesta di Controparte_1
risarcimento di danni derivanti da responsabilità per colpa medica, bensì, derivanti dalla commissione del reato di cui all'art. 591 c.p.
Il motivo è infondato.
È pur vero che secondo la Suprema Corte la palese infondatezza della domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr., Cass. n. 4195 del 21/02/2018; cfr., altresì
Cass. 10364 del 18/04/2023); tuttavia, nel caso di specie, seppur alla luce delle statuizioni della gravata sentenza, non si rinvengano i motivi per i quali il Tribunale abbia ritenuto palesamente arbitraria l'iniziativa del chiamante, tenuto conto delle deduzioni della , la domanda proposta dal convenuto dottore Controparte_2
non è manifestamente infondata. Ed invero, la contestazione della compagnia assicuratrice secondo cui l'allegata polizza, invocata dal , contempla quale CP_1
assicurata esclusivamente l non è fondata, posto che a tenore delle CP_3
clausole della detta polizza – allegata al fascicolo di primo grado del - di cui CP_1
al punto 1 e di quella al punto 2.1 b), la compagnia si è obbligata a tenere indenni di quanto i soggetti assicurati debbano pagare a terzi per la responsabilità civile conseguente a richieste di risarcimento indirizzate, tra l'altro, alle persone in rapporto di impiego e /o servizio con l – come l'odierno appellato Parte_3
(circostanza non contestata) -, che dunque rientra tra i soggetti assicurati, per i danni cagionati nello svolgimento delle attività prestate anche in nome e per conto dell CP_3
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, di bassa complessità, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 23.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 4.996,00 per compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, in Parte_1
favore di che liquida in € 4.996,00 per compenso, Controparte_2
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.