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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 161-3/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss. CCI iscritta all'R.G.P.U. n. 161-3/2023 promossa da
(C.F.: con sede in Castelfranco di Sotto (PI) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Lucchese Romana 120/C, in persona del legale rappresentante l'Amministratore, Sig. rappresentata e difesa, gusta procura allegata al ricorso, Controparte_1 dall'avvocato Enrico Panicucci (C.F.: ) presso il cui studuio e C.F._1 domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Montecatini Terme (PT) alla Piazza XXIV Maggio n. 7, 8, 9, nonché alla p.e.c. Email_1
-ricorrente- nei confronti nei confronti della dei creditori della Società e del Procuratore CP_2 della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
Premesso che
1. Con ricorso depositato il 16/10/2023 (in seguito anche ), Parte_1 Pt_1 avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 44 CCI, ha presentato ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale. Con il medesimo ricorso la Società ha chiesto anche l'applicazione delle misure protettive cd. tipiche ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI - id est il divieto di
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 1 di 17 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio adibito all'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze ed il divieto medio tempore di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale – chiedendo che il Tribunale provvedesse alla relativa conferma.
Con decreto del 27/10/2023, il Tribunale, nel dichiarare aperta la procedura concordataria, ha assegnato al debitore il termine di sessanta giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha delegato alla procedura il dott. Marco Zinna e nominato, quale Commissario Giudiziale, il Dott. Tale termine è stato successivamente Persona_1 prorogato, su richiesta della Società Concordataria, di ulteriori 60 giorni.
Con provvedimento del 14/12/2023 il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive fissando il termine massimo inziale di quattro mesi per la loro durata, ulteriormente prorogate in data 9/4/2024, per la durata di sei mesi.
2. Il 13/2/2024, nel termine medio tempore prorogato dal Tribunale di ulteriori 60 giorni, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato. La proposta si inquadra nel modello della continuità c.d. diretta di cui all'art.84, 2° co., in quanto prospetta, quale fonte principale delle poste attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività caratteristica da parte del medesimo debitore negli esercizi a venire per tutta la durata del cd. arco piano.
In aggiunta, viene proposta domanda di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 88, comma 1, CCII.
Il 28/3/2024 è stato depositato il parere del Commissario Giudiziale, il quale dà atto innanzitutto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47, 1° co. lett. b) CCII ed esprime parere favorevole in ordine alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale. Afferma il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI.
2. In data 10/4/2024 ritenuta la propria competenza, la natura di imprenditore commerciale del ricorrente, la sussistenza dello stato di crisi e l'insussistenza di palesi cause di inammissibilità del progetto di concordato, il Tribunale ha confermato la nomina del Commissario Giudiziale e stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti. Il Tribunale ha inoltre ordinato al ricorrente il deposito presso un istituto di credito della somma necessaria alla copertura delle spese di procedura e la consegna al Commissario Giudiziale delle sue scritture contabili.
In data 9/7/2024 il ricorrente, considerato che buona parte del periodo per
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 2 di 17 l'espressione del voto sarebbe ricaduta nel mese di agosto, e paventando per questo una scarsa adesione alla proposta concordataria, ha domandato al
Tribunale di differire il termine per le votazioni. Il Tribunale, pertanto, con provvedimento del 19/7/2024 ha fissato le date per l'esercizio del diritto di voto tra l'1/11/2024 ed il 15/11/2024.
3. In data 16/9/2024 è pervenuta la relazione particolareggiata del Commissario
Giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCI, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte ha confermato la valutazione tendenzialmente positiva sulla fattibilità del piano avanzato dalla società ed ai possibili esiti rivenienti dall'esecuzione del concordato in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori e attivo realizzabile. Il Commissario ha poi dato conto delle scelte strategiche imprenditoriali intraprese dal ricorrente nel segno di una ristrutturazione aziendale necessaria al fine di far fronte al progetto di risoluzione della crisi, le quali appaiono imprimere un concreto cambio di passo rispetto alle pregresse modalità di gestione (ad es. eliminazioni di strutture aziendali sovrabbondanti, riduzione dell'organico e dei veicoli aziendali).
Il Commissario ha precisato al contempo (v. pagg. 45 della relazione) che “Il successo della proposta, e quindi la prospettiva di soddisfare il ceto creditorio nelle suddette percentuali, è indissolubilmente condizionato dalla capacità di Pt_1 di generare attraverso la continuità aziendale diretta i flussi netti stimati in
[...] complessivi euro 1.055.687,19. All'uopo la società in concordato ha allegato alla proposta il Piano industriale redatto dal consulente finanziario Dott. Parte_2
Al fine della redazione del piano industriale è stato considerato come periodo di riferimento il quinquennio luglio 2024 – luglio 2029 e il Business Plan è stato redatto sulla base dei ricavi stimati dal management A parere del Commissario, tenuto conto delle doverose riserve circa la realizzabilità del piano industriale in un arco temporale di cinque anni (come già espresse nel Parere ex art. 47 CCII), considerata anche la quasi totale assenza di garanzie (solo euro 100.000 su
1.055.000), si può dare atto che al 31/08/2024 i risultati della gestione della sono pressoché in linea con le previsioni del Piano Industriale di cui Parte_1 alla proposta”.
Con la relazione ex art. 105 CCI aggiornata depositata il Commissario rileva lo
“slittamento temporale (12 mesi), visto che in origine era stato sviluppato per il quinquennio luglio 2024 – luglio 2029. […] Dalla bozza di conto economico dell'anno 2024 emerge una modesta perdita di gestione pari ad euro 13.000,00 circa (nonostante che al 21/10/2024 la gestione avesse prodotto un risultato positivo); ciò in conseguenza della riduzione degli incassi e dell'incremento dei
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 3 di 17 costi rispetto alle previsioni del piano per i mesi di novembre e dicembre 2024. Il sig. , in qualità di socio unico e amministratore si è dichiarato Controparte_1 disponibile a versare le risorse necessarie alla copertura della suddetta perdita. Dalla situazione economiche del periodo gennaio-febbraio-marzo 2025 emerge un risultato economico negativo di circa euro 54.138,00, mentre nel piano industriale era previsto un risultato economico negativo di circa euro 25.930,00. In conseguenza di quanto sopra l'arretrato fiscale e contributivo è pari ad euro 97.497,00, per il quale l'amministratore - con comunicazione del 15/04/2025 – riferisce che è in corso una rateizzazione che va dal 22/04/2025 al 11/07/2025. È evidente che i risultati economici negativi sopra riportati riguardano il periodo meno interessante dal punto di vista turistico, come anche evidenziato nello stesso piano industriale, che già prevedeva un risultato negativo, anche se di importo inferiore. Preme rilevare che i corrispettivi dei primi quindi giorni del mese di aprile mostrano una inversione di tendenza: infatti rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno 2024 (primo anno di attività), registrano un incremento di circa il 30%. Stante la fase iniziale dell'anno 2025 più negativa del previsto, l'amministratore sta attuando politiche di riduzione dei costi - con particolare riferimento al costo del personale (che già dal mese di marzo mostra i primi risultati) - rispetto a quelli inizialmente previsti nel piano industriale, ciò al fine di ottenere il risultato economico minimo necessario al soddisfacimento del piano sottoposto ai creditori. Inoltre, sono in corso trattative per una riduzione importante dei canoni di locazione passivi per circa euro 50.000,00 annui. Tali manovre, unitamente allo slittamento temporale di un anno del piano dei pagamenti, fanno presupporre che il risultato economico generato dalla Pt_1 possa essere in grado di rispettare la proposta di soddisfacimento prospettata
[...] ai creditori”.
Sul piano comparativo, il Commissario, ratificando le conclusioni cui era già pervenuto l'attestatore del piano, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione nell'eventuale liquidazione giudiziale (comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere) in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato affermando che “All'esito di tali considerazioni e tenuto conto della finanza esterna subordinata all'omologa, a parere di chi scrive, la continuità diretta proposta dalla Parte_1 verosimilmente, consentirà il soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quella prospettabile dalla liquidazione giudiziale”.
4. In data 24/10/2024 il Commissario ha preso atto dell'entrata in vigore del cd. terzo correttivo al Codice della crisi il quale ha introdotto importanti novità normative in tema di concordato preventivo e, per quanto qui maggiormente rileva, ha stabilito ex art. art. 87 lett. p-bis) CCI che i crediti assistiti da garanzia statale ai sensi della L. 662/96 devono essere inseriti nella proposta come
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 4 di 17 chirografari, salva l'appostazione di un fondo rischi per il caso in cui, con l'escussione della garanzia, essi divengano successivamente privilegiati e che l'art. 85, 3° co. CCI stabilisce che i fornitori di beni e servizi riconducibili alla nozione della cd. impresa minore devono essere classati autonomamente. Conseguentemente ha chiesto che il GD disponga la sospensione del termine per il voto e la concessione di un termine al ricorrente per la modifica della proposta e del piano di concordato.
Il GD, pertanto, con i provvedimenti del 6/11/2024 e del 15/11/2024 ha sospeso i termini per il voto, assegnando contestualmente al ricorrente un termine per la modifica della domanda, successivamente prorogato. Il ricorrente in data
13/1/2025 ha depositato la proposta ed il piano modificati ed il GD ha riaperto i termini per il voto fino al 20/5/2025.
All'esito del periodo stabilito per l'espressione del voto da parte dei creditori, il quale è venuto a scadere il 20/5/2024 il CG ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni dando atto che “La maggioranza di voti favorevoli risulta raggiunta solo nelle classi 1 — 2 — 3 — 6 — 10 — 13, pertanto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta non risulta approvata da tutte le classi.”.
5. In data 29/5/2025, preso atto del risultato definitivo del voto, la Società concordataria ha presentato istanza di omologazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 e 112, 2°co. CCI.
Il Tribunale, pertanto, preso atto della mancata approvazione del concordato, ha fissato, ai sensi dell'art. 111 CCI, udienza in camera di consiglio, con il metodo della trattazione scritta, per il giorno 10/7/2025.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza, depositate il 9/7/2025, la ricorrente ha insistito nell'omologa forzosa del concordato preventivo alla stregua degli artt. 88, co. 2° bis, e 112 CCI. Pertanto, il Tribunale, all'esito dell'udienza, si è riservato sull'omologa del piano.
Rilevato e Ritenuto che
4. Il progetto concordatario (per tale intendendosi il coacervo della regolamentazione risultante dal piano e dalla proposta di concordato) appare riconducibile alla species dei concordati con continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co., CCI in quanto prefigura la prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore con destinazione dei flussi di cassa generati a soddisfazione della debitoria.
Nella versione oggetto del presente esame, la proposta prevede (v. pag. 36 e ss. della proposta):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 5 di 17 “Classe I composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. composta dai lavoratori dipendenti per complessivi € 307.243,27;
Classe II composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 63.538,26;
Classe III composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (imprese artigiane e società ed enti cooperativi di produzione e lavoro) per complessivi € 1.575,87.
Classe IV privilegio MCC (quota garantita dallo stato) per € 779.970,49; ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 10% del credito privilegiato complessivamente vantato (credito pari ad € 77.997,05).
Classe V composta dall' e da altri Fondi Previdenziali, soddisfatti CP_3 CP_4 seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII titolari di crediti (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c.) per € 312.842,70; ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 9,5% del credito privilegiato complessivamente vantato (credito pari ad € 29.720,06).
Classe VI privilegiati ex art. 2764 co. 1 c.c. (grado 16°) , per € 149.552,31, soddisfatto seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII al quale viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 8,5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 12.711,95)
Classe VII ex art. 2752 c. 1 c.2 , per € 2.483.801,52 ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 7,5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 186.285,11)
Classe VIII composta dai crediti degli Enti locali creditori per imposte comunali (IMU e TARI) privilegio ex art. 2752 c.3 c.c. (grado 20°) complessivi € 78.126,85, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 7% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 5.468,88)
Classe IX ed per spese accessorie, per € 6.097,66, ai quali viene CP_3 CP_4 assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 365,86)
Classe X Imprese chirografarie minori per euro 8.230,17, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% per (€ 493,81).
Classe XI composta da creditori bancari ed altri istituti finanziari titolari di crediti con garanzie MCC/SCAE (per parte incapiente) per € 140.595,13. ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 8.435,71)
Classe XII composta da creditori bancari ed altri istituti finanziari titolari garantite con garanzie personali per € 423.540,93 ai quali viene assicurato un
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 6 di 17 pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 25.412,46)
Classe XIII composta da altri creditori chirografari (fornitori, anche per iva di rivalsa degradata a chirografo, clienti per note di credito ecc.), per euro 2.089.044,34 ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 125.342,66)”.
Con le modifiche apportate in data 14/3/2025 il proponente per il caso di mancata escussione della garanzia statale prevede “l'inserimento dell'intero credito degli istituti bancari, in via chirografaria, nell'apposita classe;
viene meno conseguentemente la classe 4 (privilegio MCC – quota garantita dallo stato).
Il fondo rischi previsto dall'art. 871 lett. p-bis) CCII pari ad € 77.997,05, non avrà più ragione di essere mantenuto e le somme ivi stanziate saranno distribuite ai ceditori chirografari ab origine (classi da IX a XIII).
In questa ipotesi viene meno, nel piano dei pagamenti di cui alla superiore tabella,
l'appostamento del pagamento di € 77.997,05 entro il 31/12/2027 a favore di MCC, che sarà redistribuito agli aventi diritto nei termini previsti per i crediti di cui alle relative classi”.
Il cd. fabbisogno concordatario appare più schematicamente riassunto nella seguente tabella (v. pag. 34):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 7 di 17 I termini e le tempistiche dell'esecuzione del concordato preventivo, come prospettate dal ricorrente, appaiono meglio riassunte dalla seguente tabella (v. pag. 48 della proposta):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 8 di 17 Sul punto la proposta precisa “l'avvertenza che essi potranno cambiare in relazione ai tempi ed al risultato della liquidazione e della continuità aziendale”.
5. Il piano di concordato è presentato dal ricorrente come ascrivibile alla species dei concordati in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co. CCI. Il concordato in continuità, infatti, si caratterizza per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività caratteristica – finalità, questa, riguardata con particolare favore dal legislatore (v. art. 84 CCI) che dedica ad essa una disciplina speciale - sia ad opera del medesimo imprenditore (cd. continuità diretta), sia mediante cessione dell'azienda in esercizio (cd. continuità indiretta). L'art. 84, 2° co. CCI infatti stabilisce che “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato , ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”. E
l'art. 87, 1° co., CCI, nel disciplinare il contenuto del piano di concordato, prevede che esso può contemplare “le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie”.
Dalla disamina del piano di concordato però appare che alcuni rami d'azienda sono stati oggetto di contratto di affitto di azienda, ciò da cui deriva la qualificazione come in parte in continuità indiretta del concordato.
5.1 Alla ricostruzione del progetto di concordato in termini di continuità non osta, come reso evidente anche dalla nuova formulazione dell'art. 84 CCI, il preesistente contratto di affitto di azienda, stipulato dalla società concordataria con una sua partner commerciale prima della presentazione della domanda di concordato ed in funzione di essa. L'affitto di azienda, destinato a proseguire nel corso
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 9 di 17 dell'attuazione del piano di concordato, garantisce la prosecuzione dell'attività d'impresa ed è pertanto compatibile con la prospettiva della continuità ed anzi si presenta come uno degli strumenti atti a realizzarla. Tanto era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità espressasi nel vigore della legge fallimentare (in termini v. Cass. civile, sez. I, 19 novembre 2018, n. 29742 secondo cui “Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186-bis I.fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”) ed è oggi previsto ed esplicitamente confermato dall'art. 84 2° co. il quale riconosce che la continuità indiretta può essere attuata pure mediante l'affitto dell'azienda, anche stipulato anteriormente alla domanda.
5.2 Nel caso di specie il piano di concordato prevede (v. pagg. 32 e ss. della proposta) la continuazione dei rami d'azienda relativi:
- all'unità locale in Piazza Anfiteatro 39 – dedita all'attività di ristorazione Per_1 con somministrazione di alimenti e bevande compresa l'attività di Home Restaurant, condotta in affitto d'azienda, con contratto stipulato con la Società Poldo S.r.l.;
- all'unità locale in Piazza Cavour 14 – Pontedera (PI) dedita ad attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande compresa l'attività di Home Restaurant;
- all'unità locale in Via Santa Lucia 14 – Lucca (LU) dedita ad attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e di accessori nonché di magazzinaggio per articoli di abbigliamento e accessori. Quanto a quest'ultima attività, vista la procedura di sfratto in essere da parte del locatore dell'immobile in cui è condotto il ramo d'azienda, il ricorrente prevede che laddove tale procedura dovesse sfociare nello sfratto l'attività imprenditoriale verrà cessata e successivamente liquidata con copertura della differenza nei ricavi prospetticamente previsti dal piano mediante finanza esterna ad opera della Sig.ra Pt_3
Il piano prevede in aggiunta finanza esterna per l'importo di € 130.000 fornita dalla Sig.ra già confluiti in deposito fiduciario vincolato presso il Parte_4
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 10 di 17 Notaio , oltre finanza aggiuntiva necessaria a coprire le spese di Persona_2 procedura.
6. Preliminarmente, in ordine al vaglio rimesso al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato occorre ribadire che non appaiono sussistere profili di inammissibilità.
Preme rimarcare che il Codice della Crisi di impresa, in punto di giudizio di fattibilità – superando un tralaticio distinguo tra fattibilità giuridica (che si traduce in giudizio di ammissibilità e ritualità della domanda, in cui il Tribunale può e deve esprimersi pienamente) ed economica –ha stigmatizzato i limiti del sindacato giudiziale consentito al Tribunale. Difatti l'art. 112 1° co. CCI afferma che il Tribunale omologa il concordato in continuità aziendale ove il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” e l'art. 47, 1° co. lett. b) CCI afferma che la domanda di concordato in continuità è inammissibile solo se il piano risulta manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, con le modalità e nella misura proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali. Il rinnovato impianto del Codice della Crisi sembra quindi confermare il trend già rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua entrata in vigore, alla stregua del quale, se al Tribunale non sono posti limiti nella valutazione del merito giuridico della domanda, esso deve arrestarsi ad un giudizio di non evidente inidoneità della proposta a raggiungere quello che rappresenta la causa concreta dello specifico progetto concordatario. Ciò nell'evidente convinzione che il vaglio relativo alla realizzabilità della proposta e del piano di concordato, sulla base dei presupposti economici ed aziendalistici che ne sono alla base – al pari del giudizio di convenienza – dev'essere rimesso nella sua piena e completa estensione al ceto dei creditori sui cui interessi economici viene ad incidere la falcidia concordataria, i quali l'esprimono mediante l'esercizio del voto. Il Tribunale, invece, dovrà arrestarsi ad un giudizio, più limitato, volto a stigmatizzare i soli casi di manifesta incapacità del piano a tradursi in realtà.
Nel caso di specie il Commissario Giudiziale ha effettuato alcune puntualizzazioni, esprimendo delle riserve sulla realizzabilità del piano e della proposta nonché sulla pressoché totale assenza di garanzie, come riferito al precedente n. 3, e non ha mancato di evidenziare che i rami di azienda oggetto di concordato hanno registrato da ultimo dei risultati di esercizio negativi, sia pure con riferimento ad un periodo di minor interesse turistico ed a fronte dell'impegno dell'amministratore di coprire le perdite riportate. Cionondimeno il Commissario non ha evidenziato una patente inidoneità del piano a realizzare i suoi obiettivi, ed anzi ha concluso con un giudizio favorevole.
Deve pertanto ritenersi che non sussistano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda.
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 11 di 17 6.1 Ulteriormente appare necessario prendere posizione circa l'ammissibilità della proposta concordataria nella parte in cui prefigura l'attribuzione dei flussi generati dalla continuità aziendale in deroga ad una rigorosa interpretazione del principio di par condicio dei creditori e delle cause di prelazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Il tema era stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza, nella quale si erano venuti affermando orientamenti contrastanti. Occorre però prendere atto che il Codice della crisi d'impresa all'art. 84, 6° co. (ratione temporis applicabile) ammette nel concordato in continuità aziendale che il valore eccedente quello di liquidazione, id est quello specificamente prodotto dalla continuazione dell'attività
d'impresa, può essere destinato dal proponente ai creditori appartenenti ad una classe inferiore anche se quelli poziori non risultano interamente soddisfatti, a condizione che i creditori appartenenti a classi inferiori non ricevano in sede distributiva più di quanto la proposta riserva alla soddisfazione delle classi prevalenti. Si esplicita pertanto l'attenuazione dello stretto rigore del principio della responsabilità patrimoniale secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione, nel segno della cd. relative priority rule.
7. Giungendo infine al tema dell'omologa del concordato preventivo, si rammenta che esso non ha conseguito l'unanimità dei consensi delle classi ammesse al voto, così come prescritto dall'art. 109, 5° co. CCI. Cionondimeno il ricorrente, con domanda del 29/5/2025, ha chiesto che il Tribunale, a dispetto della mancata approvazione, voglia comunque procedere all'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 88, co. 2° bis, e 112, 2° co. CCI.
Occorre quindi passare in disamina innanzitutto l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della cd. ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, 2° co. CCI. Tale norma stabilisce che il concordato in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale pur in mancanza del voto unanime dei creditori laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalle lettere da a) a d).
Il ricorrente afferma, e tanto pare confermato dal Commissario Giudiziale, la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) ad e) ovvero: che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.
7.1 Per quanto attiene al requisito di cui all'art. 112, 2° co. lett. d), nella sua prima parte, esso stabilisce che il concordato è omologato, in presenza di classi
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 12 di 17 dissenzienti (e quindi in mancanza dell'unanimità), allorquando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. L'opinione preferibile è che tale classe di privilegiati sia rappresentata da quei creditori che, anche ove soddisfatti integralmente, sono comunque chiamati ad esprimere il proprio voto, in quanto la proposta ne prevede la soddisfazione in tempi più lunghi di quelli cui il CCI riconnette l'esclusione dal voto ai sensi dell'art. 119, 3° co. CCI.
Nel caso di specie, come riferito dal CG all'esito del voto, su 13 classi votanti il concordato è stato approvato da 6 di queste (con l'eccezione delle classi 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12). Tra le classi che hanno espresso voto favorevole, la prima, la seconda e la terza, rispettivamente relative ai dipendenti, ai professionisti ed artigiani, ed alle banche titolari di garanzia sia statale che ipotecaria, risultano costituite da creditori soddisfatti integralmente e quindi non ascrivibili alla previsione di cui all'art. 112, lett. d) n.
1. La classe sesta, invece, costituita dai privilegiati ex art. 2764 co. 1 c.c., integralmente degradati a chirografo, che pure ha votato a favore risulta destinataria nella proposta della soddisfazione nella misura dell'8,5 %. Essa appare idonea a fondare l'omologa trasversale, sussumendosi nel disposto normativo di cui all'art. 112, lett. d) n. 1 e 2, dacché nell'ipotetica alternativa dell'applicazione della regola della priorità assoluta anche al valore eccedente quello di liquidazione essa troverebbe una soddisfazione ben maggiore ed anzi pari al 100% del suo credito. Ciò d'altronde è reso plasticamente evidente dal prospetto depositato dal Commissario Giudiziale in data 17/7/2025.
8. Quanto appena affermato consentirebbe di procedere direttamente all'omologa del concordato anche senza affrontare la questione relativa al voto sfavorevole espresso dal creditore istituzionale Agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché dagli enti locali, riuniti nella quinta, ottava e nona classe di creditori ammessi al voto, relativamente alla parte del loro credito degradata a chirografo, anche in conseguenza della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCI. Come già rappresentato, difatti, il progetto concordatario in sede di voto risulta non essere stato approvato solo per il voto contrario di Agenzia delle Entrate, degli enti locali e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, quali creditori sociali appostati nelle loro rispettive classi normativamente previste ex art. 85, 2° co. CCI.
Cionondimeno in considerazione dell'espressa domanda formulata dal ricorrente ed in via meramente incidentale, si passa quindi comunque ad analizzare il ricorrere dei presupposti per il cd. cram down fiscale.
A proposito va rammentato che l'art. 88, 1° co. CCI stabilisce che il debitore concordatario può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 13 di 17 premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori a condizione che la misura della soddisfazione offerta loro non sia inferire a quella ricavabile in caso di liquidazione giudiziale con riferimento ai beni e ai diritti su cui insiste la prelazione spettante ai suddetti creditori. La norma precisa altresì che, laddove i crediti erariali e contributivi, siano assistiti da prelazione il trattamento loro riservato non può essere deteriore rispetto ai creditori assistiti da privilegio di grado inferiore, e, laddove i crediti siano chirografari, anche perché degradati per incapienza, il loro trattamento non può essere differenziato da quello degli altri chirografari.
Incidentalmente si rammenta che nel vigore del precedente disposto normativo del comma 2-bis dell'art. 88, antecedente all'entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della crisi apportato con D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, si erano levate in dottrina e giurisprudenza voci contrarie all'applicabilità del cram down fiscale e previdenziale con riferimento al concordato in continuità. Difatti, atteso il riferimento esclusivo dell'art. 88, co.
2-bis CCI all'art. 119, 1° co. CCI, la norma sembrava – secondo taluni - disciplinare ed ammettere l'omologazione forzata solo in senso al concordato liquidatorio.
La questione oggi pare definitivamente superata e risolta dal riformato impianto normativo dell'art. 88 CCI – a seguito dell'entrata in vigore del richiamato correttivo ratione temporis applicabile – il cui co. 4° dispone che il Tribunale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 112, 2° co. CCI, può omologare il concordato, anche a dispetto della mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione si presenti necessaria al raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'articolo 112, comma 2 lett. d) CCI oppure, laddove la maggioranza sia comunque raggiunta, escludendo dal computo le classi dei suddetti creditori. L'omologa in tal caso potrà essere concessa laddove, anche sulla base dell'attestazione presentata dal professionista indipendente in allegato alla domanda di concordato, la proposta rivolta a tali Istituti si riveli non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
8.2 Quanto al rapporto con l'alternativa liquidatoria il Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 107, 6° CCI premette (pag. 41 e ss. della relazione) afferma che non risultano i presupposti per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie e che l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, astrattamente prospettabile per aver questi ritardato l'emersione della crisi, non darebbe alcun esito positivo attesa l'incapienza dell'amministratore. Nel confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale il CG innanzitutto afferma come poco verosimile la prosecuzione dell'attività d'impresa anzi mediante esercizio provvisorio e conferma la stima dei beni e delle
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 14 di 17 attrezzature delle aziende per € 122.727. Evidenzia inoltre che in caso di liquidazione giudiziale mancherebbe la finanza esterna promessa per € 130.000 ed aggiunge “Se andiamo, astrattamente, a simulare un piano di riparto in sede di liquidazione giudiziale, con l'attivo sopra indicato e assumendo il totale passivo pari ad euro 7.000.000,00 ai fini della quantificazione delle spese di giustizia da considerare necessariamente tra i crediti prededucibili, i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. riceverebbero un minimo soddisfacimento parziale, mentre i creditori privilegiati di grado successivo e i creditori chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione”. Tanto appare ribadito con il prospetto depositata in data 17/7/2025.
L'affermazione del Commissario merita di essere condivisa in considerazione del fatto che nell'alternativa liquidatoria i creditori non beneficerebbero della finanza esterna messa a disposizione dai terzi né del surplus generato dalla continuità aziendale. Il concordato preventivo poi, a differenza della liquidazione giudiziale, si apprezza positivamente per le migliori tempistiche di soddisfazione, il maggior grado di certezza della soddisfazione conseguibile ed i benefits, anche non economicamente commisurabili, derivanti dalla continuità aziendale tra cui la preservazione del valore occupazionale dell'impresa.
Alla luce di quanto esposto appare invero dimostrato che la liquidazione giudiziale non si presenterebbe maggiormente satisfattiva ed anzi il concordato preventivo appare più conveniente per i creditori istituzionali che hanno negato adesione al concordato.
Per le ragioni testé esposte la domanda di omologazione forzata ai sensi dell'art. 88, 4° co. CCI, dovrebbe essere accolta.
9. Conclusivamente, il Tribunale, disaminate e rigettate le opposizioni proposte, ritenuto che, pur mancando l'approvazione dei creditori ai sensi dell'art. 109 CCI, sussistano i presupposti per procedere all'omologazione forzosa
Omologa il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe
Conferma la nomina a Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, e riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale
Dispone
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il comitato dei creditori, ottenuta la quale presenterà
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 15 di 17 richiesta al GD per la nomina del Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato. In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare tempestivamente il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano. La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il GD dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice Delegato;
3. Autorizza l'affittuario a versare le somme dovute sul conto corrente della procedura ed il Commissario Giudiziale ad effettuare i pagamenti previa predisposizione di apposito progetto di ripartizione con cadenza annuale o maggiore ove ritenuto da questi maggiormente opportuno.
3.1 Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 16 di 17 proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.2 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al
Giudice Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il conto e liquidati i compensi del Commissario Giudiziale dal Collegio il
Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 48, 5° co. CCI.
Così deciso in Pisa, 21/7/2025
Il Giudice estensore La Presidente dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss. CCI iscritta all'R.G.P.U. n. 161-3/2023 promossa da
(C.F.: con sede in Castelfranco di Sotto (PI) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Lucchese Romana 120/C, in persona del legale rappresentante l'Amministratore, Sig. rappresentata e difesa, gusta procura allegata al ricorso, Controparte_1 dall'avvocato Enrico Panicucci (C.F.: ) presso il cui studuio e C.F._1 domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Montecatini Terme (PT) alla Piazza XXIV Maggio n. 7, 8, 9, nonché alla p.e.c. Email_1
-ricorrente- nei confronti nei confronti della dei creditori della Società e del Procuratore CP_2 della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
Premesso che
1. Con ricorso depositato il 16/10/2023 (in seguito anche ), Parte_1 Pt_1 avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 44 CCI, ha presentato ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale. Con il medesimo ricorso la Società ha chiesto anche l'applicazione delle misure protettive cd. tipiche ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI - id est il divieto di
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 1 di 17 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio adibito all'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze ed il divieto medio tempore di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale – chiedendo che il Tribunale provvedesse alla relativa conferma.
Con decreto del 27/10/2023, il Tribunale, nel dichiarare aperta la procedura concordataria, ha assegnato al debitore il termine di sessanta giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha delegato alla procedura il dott. Marco Zinna e nominato, quale Commissario Giudiziale, il Dott. Tale termine è stato successivamente Persona_1 prorogato, su richiesta della Società Concordataria, di ulteriori 60 giorni.
Con provvedimento del 14/12/2023 il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive fissando il termine massimo inziale di quattro mesi per la loro durata, ulteriormente prorogate in data 9/4/2024, per la durata di sei mesi.
2. Il 13/2/2024, nel termine medio tempore prorogato dal Tribunale di ulteriori 60 giorni, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato. La proposta si inquadra nel modello della continuità c.d. diretta di cui all'art.84, 2° co., in quanto prospetta, quale fonte principale delle poste attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività caratteristica da parte del medesimo debitore negli esercizi a venire per tutta la durata del cd. arco piano.
In aggiunta, viene proposta domanda di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 88, comma 1, CCII.
Il 28/3/2024 è stato depositato il parere del Commissario Giudiziale, il quale dà atto innanzitutto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47, 1° co. lett. b) CCII ed esprime parere favorevole in ordine alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale. Afferma il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI.
2. In data 10/4/2024 ritenuta la propria competenza, la natura di imprenditore commerciale del ricorrente, la sussistenza dello stato di crisi e l'insussistenza di palesi cause di inammissibilità del progetto di concordato, il Tribunale ha confermato la nomina del Commissario Giudiziale e stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti. Il Tribunale ha inoltre ordinato al ricorrente il deposito presso un istituto di credito della somma necessaria alla copertura delle spese di procedura e la consegna al Commissario Giudiziale delle sue scritture contabili.
In data 9/7/2024 il ricorrente, considerato che buona parte del periodo per
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 2 di 17 l'espressione del voto sarebbe ricaduta nel mese di agosto, e paventando per questo una scarsa adesione alla proposta concordataria, ha domandato al
Tribunale di differire il termine per le votazioni. Il Tribunale, pertanto, con provvedimento del 19/7/2024 ha fissato le date per l'esercizio del diritto di voto tra l'1/11/2024 ed il 15/11/2024.
3. In data 16/9/2024 è pervenuta la relazione particolareggiata del Commissario
Giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCI, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte ha confermato la valutazione tendenzialmente positiva sulla fattibilità del piano avanzato dalla società ed ai possibili esiti rivenienti dall'esecuzione del concordato in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori e attivo realizzabile. Il Commissario ha poi dato conto delle scelte strategiche imprenditoriali intraprese dal ricorrente nel segno di una ristrutturazione aziendale necessaria al fine di far fronte al progetto di risoluzione della crisi, le quali appaiono imprimere un concreto cambio di passo rispetto alle pregresse modalità di gestione (ad es. eliminazioni di strutture aziendali sovrabbondanti, riduzione dell'organico e dei veicoli aziendali).
Il Commissario ha precisato al contempo (v. pagg. 45 della relazione) che “Il successo della proposta, e quindi la prospettiva di soddisfare il ceto creditorio nelle suddette percentuali, è indissolubilmente condizionato dalla capacità di Pt_1 di generare attraverso la continuità aziendale diretta i flussi netti stimati in
[...] complessivi euro 1.055.687,19. All'uopo la società in concordato ha allegato alla proposta il Piano industriale redatto dal consulente finanziario Dott. Parte_2
Al fine della redazione del piano industriale è stato considerato come periodo di riferimento il quinquennio luglio 2024 – luglio 2029 e il Business Plan è stato redatto sulla base dei ricavi stimati dal management A parere del Commissario, tenuto conto delle doverose riserve circa la realizzabilità del piano industriale in un arco temporale di cinque anni (come già espresse nel Parere ex art. 47 CCII), considerata anche la quasi totale assenza di garanzie (solo euro 100.000 su
1.055.000), si può dare atto che al 31/08/2024 i risultati della gestione della sono pressoché in linea con le previsioni del Piano Industriale di cui Parte_1 alla proposta”.
Con la relazione ex art. 105 CCI aggiornata depositata il Commissario rileva lo
“slittamento temporale (12 mesi), visto che in origine era stato sviluppato per il quinquennio luglio 2024 – luglio 2029. […] Dalla bozza di conto economico dell'anno 2024 emerge una modesta perdita di gestione pari ad euro 13.000,00 circa (nonostante che al 21/10/2024 la gestione avesse prodotto un risultato positivo); ciò in conseguenza della riduzione degli incassi e dell'incremento dei
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 3 di 17 costi rispetto alle previsioni del piano per i mesi di novembre e dicembre 2024. Il sig. , in qualità di socio unico e amministratore si è dichiarato Controparte_1 disponibile a versare le risorse necessarie alla copertura della suddetta perdita. Dalla situazione economiche del periodo gennaio-febbraio-marzo 2025 emerge un risultato economico negativo di circa euro 54.138,00, mentre nel piano industriale era previsto un risultato economico negativo di circa euro 25.930,00. In conseguenza di quanto sopra l'arretrato fiscale e contributivo è pari ad euro 97.497,00, per il quale l'amministratore - con comunicazione del 15/04/2025 – riferisce che è in corso una rateizzazione che va dal 22/04/2025 al 11/07/2025. È evidente che i risultati economici negativi sopra riportati riguardano il periodo meno interessante dal punto di vista turistico, come anche evidenziato nello stesso piano industriale, che già prevedeva un risultato negativo, anche se di importo inferiore. Preme rilevare che i corrispettivi dei primi quindi giorni del mese di aprile mostrano una inversione di tendenza: infatti rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno 2024 (primo anno di attività), registrano un incremento di circa il 30%. Stante la fase iniziale dell'anno 2025 più negativa del previsto, l'amministratore sta attuando politiche di riduzione dei costi - con particolare riferimento al costo del personale (che già dal mese di marzo mostra i primi risultati) - rispetto a quelli inizialmente previsti nel piano industriale, ciò al fine di ottenere il risultato economico minimo necessario al soddisfacimento del piano sottoposto ai creditori. Inoltre, sono in corso trattative per una riduzione importante dei canoni di locazione passivi per circa euro 50.000,00 annui. Tali manovre, unitamente allo slittamento temporale di un anno del piano dei pagamenti, fanno presupporre che il risultato economico generato dalla Pt_1 possa essere in grado di rispettare la proposta di soddisfacimento prospettata
[...] ai creditori”.
Sul piano comparativo, il Commissario, ratificando le conclusioni cui era già pervenuto l'attestatore del piano, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione nell'eventuale liquidazione giudiziale (comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere) in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato affermando che “All'esito di tali considerazioni e tenuto conto della finanza esterna subordinata all'omologa, a parere di chi scrive, la continuità diretta proposta dalla Parte_1 verosimilmente, consentirà il soddisfacimento dei creditori in misura superiore a quella prospettabile dalla liquidazione giudiziale”.
4. In data 24/10/2024 il Commissario ha preso atto dell'entrata in vigore del cd. terzo correttivo al Codice della crisi il quale ha introdotto importanti novità normative in tema di concordato preventivo e, per quanto qui maggiormente rileva, ha stabilito ex art. art. 87 lett. p-bis) CCI che i crediti assistiti da garanzia statale ai sensi della L. 662/96 devono essere inseriti nella proposta come
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 4 di 17 chirografari, salva l'appostazione di un fondo rischi per il caso in cui, con l'escussione della garanzia, essi divengano successivamente privilegiati e che l'art. 85, 3° co. CCI stabilisce che i fornitori di beni e servizi riconducibili alla nozione della cd. impresa minore devono essere classati autonomamente. Conseguentemente ha chiesto che il GD disponga la sospensione del termine per il voto e la concessione di un termine al ricorrente per la modifica della proposta e del piano di concordato.
Il GD, pertanto, con i provvedimenti del 6/11/2024 e del 15/11/2024 ha sospeso i termini per il voto, assegnando contestualmente al ricorrente un termine per la modifica della domanda, successivamente prorogato. Il ricorrente in data
13/1/2025 ha depositato la proposta ed il piano modificati ed il GD ha riaperto i termini per il voto fino al 20/5/2025.
All'esito del periodo stabilito per l'espressione del voto da parte dei creditori, il quale è venuto a scadere il 20/5/2024 il CG ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni dando atto che “La maggioranza di voti favorevoli risulta raggiunta solo nelle classi 1 — 2 — 3 — 6 — 10 — 13, pertanto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta non risulta approvata da tutte le classi.”.
5. In data 29/5/2025, preso atto del risultato definitivo del voto, la Società concordataria ha presentato istanza di omologazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 e 112, 2°co. CCI.
Il Tribunale, pertanto, preso atto della mancata approvazione del concordato, ha fissato, ai sensi dell'art. 111 CCI, udienza in camera di consiglio, con il metodo della trattazione scritta, per il giorno 10/7/2025.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza, depositate il 9/7/2025, la ricorrente ha insistito nell'omologa forzosa del concordato preventivo alla stregua degli artt. 88, co. 2° bis, e 112 CCI. Pertanto, il Tribunale, all'esito dell'udienza, si è riservato sull'omologa del piano.
Rilevato e Ritenuto che
4. Il progetto concordatario (per tale intendendosi il coacervo della regolamentazione risultante dal piano e dalla proposta di concordato) appare riconducibile alla species dei concordati con continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co., CCI in quanto prefigura la prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore con destinazione dei flussi di cassa generati a soddisfazione della debitoria.
Nella versione oggetto del presente esame, la proposta prevede (v. pag. 36 e ss. della proposta):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 5 di 17 “Classe I composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. composta dai lavoratori dipendenti per complessivi € 307.243,27;
Classe II composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 63.538,26;
Classe III composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (imprese artigiane e società ed enti cooperativi di produzione e lavoro) per complessivi € 1.575,87.
Classe IV privilegio MCC (quota garantita dallo stato) per € 779.970,49; ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 10% del credito privilegiato complessivamente vantato (credito pari ad € 77.997,05).
Classe V composta dall' e da altri Fondi Previdenziali, soddisfatti CP_3 CP_4 seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII titolari di crediti (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c.) per € 312.842,70; ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 9,5% del credito privilegiato complessivamente vantato (credito pari ad € 29.720,06).
Classe VI privilegiati ex art. 2764 co. 1 c.c. (grado 16°) , per € 149.552,31, soddisfatto seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII al quale viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 8,5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 12.711,95)
Classe VII ex art. 2752 c. 1 c.2 , per € 2.483.801,52 ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 7,5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 186.285,11)
Classe VIII composta dai crediti degli Enti locali creditori per imposte comunali (IMU e TARI) privilegio ex art. 2752 c.3 c.c. (grado 20°) complessivi € 78.126,85, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 7% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 5.468,88)
Classe IX ed per spese accessorie, per € 6.097,66, ai quali viene CP_3 CP_4 assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 365,86)
Classe X Imprese chirografarie minori per euro 8.230,17, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% per (€ 493,81).
Classe XI composta da creditori bancari ed altri istituti finanziari titolari di crediti con garanzie MCC/SCAE (per parte incapiente) per € 140.595,13. ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 8.435,71)
Classe XII composta da creditori bancari ed altri istituti finanziari titolari garantite con garanzie personali per € 423.540,93 ai quali viene assicurato un
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 6 di 17 pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 25.412,46)
Classe XIII composta da altri creditori chirografari (fornitori, anche per iva di rivalsa degradata a chirografo, clienti per note di credito ecc.), per euro 2.089.044,34 ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 125.342,66)”.
Con le modifiche apportate in data 14/3/2025 il proponente per il caso di mancata escussione della garanzia statale prevede “l'inserimento dell'intero credito degli istituti bancari, in via chirografaria, nell'apposita classe;
viene meno conseguentemente la classe 4 (privilegio MCC – quota garantita dallo stato).
Il fondo rischi previsto dall'art. 871 lett. p-bis) CCII pari ad € 77.997,05, non avrà più ragione di essere mantenuto e le somme ivi stanziate saranno distribuite ai ceditori chirografari ab origine (classi da IX a XIII).
In questa ipotesi viene meno, nel piano dei pagamenti di cui alla superiore tabella,
l'appostamento del pagamento di € 77.997,05 entro il 31/12/2027 a favore di MCC, che sarà redistribuito agli aventi diritto nei termini previsti per i crediti di cui alle relative classi”.
Il cd. fabbisogno concordatario appare più schematicamente riassunto nella seguente tabella (v. pag. 34):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 7 di 17 I termini e le tempistiche dell'esecuzione del concordato preventivo, come prospettate dal ricorrente, appaiono meglio riassunte dalla seguente tabella (v. pag. 48 della proposta):
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 8 di 17 Sul punto la proposta precisa “l'avvertenza che essi potranno cambiare in relazione ai tempi ed al risultato della liquidazione e della continuità aziendale”.
5. Il piano di concordato è presentato dal ricorrente come ascrivibile alla species dei concordati in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co. CCI. Il concordato in continuità, infatti, si caratterizza per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività caratteristica – finalità, questa, riguardata con particolare favore dal legislatore (v. art. 84 CCI) che dedica ad essa una disciplina speciale - sia ad opera del medesimo imprenditore (cd. continuità diretta), sia mediante cessione dell'azienda in esercizio (cd. continuità indiretta). L'art. 84, 2° co. CCI infatti stabilisce che “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato , ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”. E
l'art. 87, 1° co., CCI, nel disciplinare il contenuto del piano di concordato, prevede che esso può contemplare “le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie”.
Dalla disamina del piano di concordato però appare che alcuni rami d'azienda sono stati oggetto di contratto di affitto di azienda, ciò da cui deriva la qualificazione come in parte in continuità indiretta del concordato.
5.1 Alla ricostruzione del progetto di concordato in termini di continuità non osta, come reso evidente anche dalla nuova formulazione dell'art. 84 CCI, il preesistente contratto di affitto di azienda, stipulato dalla società concordataria con una sua partner commerciale prima della presentazione della domanda di concordato ed in funzione di essa. L'affitto di azienda, destinato a proseguire nel corso
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 9 di 17 dell'attuazione del piano di concordato, garantisce la prosecuzione dell'attività d'impresa ed è pertanto compatibile con la prospettiva della continuità ed anzi si presenta come uno degli strumenti atti a realizzarla. Tanto era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità espressasi nel vigore della legge fallimentare (in termini v. Cass. civile, sez. I, 19 novembre 2018, n. 29742 secondo cui “Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186-bis I.fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”) ed è oggi previsto ed esplicitamente confermato dall'art. 84 2° co. il quale riconosce che la continuità indiretta può essere attuata pure mediante l'affitto dell'azienda, anche stipulato anteriormente alla domanda.
5.2 Nel caso di specie il piano di concordato prevede (v. pagg. 32 e ss. della proposta) la continuazione dei rami d'azienda relativi:
- all'unità locale in Piazza Anfiteatro 39 – dedita all'attività di ristorazione Per_1 con somministrazione di alimenti e bevande compresa l'attività di Home Restaurant, condotta in affitto d'azienda, con contratto stipulato con la Società Poldo S.r.l.;
- all'unità locale in Piazza Cavour 14 – Pontedera (PI) dedita ad attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande compresa l'attività di Home Restaurant;
- all'unità locale in Via Santa Lucia 14 – Lucca (LU) dedita ad attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e di accessori nonché di magazzinaggio per articoli di abbigliamento e accessori. Quanto a quest'ultima attività, vista la procedura di sfratto in essere da parte del locatore dell'immobile in cui è condotto il ramo d'azienda, il ricorrente prevede che laddove tale procedura dovesse sfociare nello sfratto l'attività imprenditoriale verrà cessata e successivamente liquidata con copertura della differenza nei ricavi prospetticamente previsti dal piano mediante finanza esterna ad opera della Sig.ra Pt_3
Il piano prevede in aggiunta finanza esterna per l'importo di € 130.000 fornita dalla Sig.ra già confluiti in deposito fiduciario vincolato presso il Parte_4
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 10 di 17 Notaio , oltre finanza aggiuntiva necessaria a coprire le spese di Persona_2 procedura.
6. Preliminarmente, in ordine al vaglio rimesso al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato occorre ribadire che non appaiono sussistere profili di inammissibilità.
Preme rimarcare che il Codice della Crisi di impresa, in punto di giudizio di fattibilità – superando un tralaticio distinguo tra fattibilità giuridica (che si traduce in giudizio di ammissibilità e ritualità della domanda, in cui il Tribunale può e deve esprimersi pienamente) ed economica –ha stigmatizzato i limiti del sindacato giudiziale consentito al Tribunale. Difatti l'art. 112 1° co. CCI afferma che il Tribunale omologa il concordato in continuità aziendale ove il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” e l'art. 47, 1° co. lett. b) CCI afferma che la domanda di concordato in continuità è inammissibile solo se il piano risulta manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, con le modalità e nella misura proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali. Il rinnovato impianto del Codice della Crisi sembra quindi confermare il trend già rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua entrata in vigore, alla stregua del quale, se al Tribunale non sono posti limiti nella valutazione del merito giuridico della domanda, esso deve arrestarsi ad un giudizio di non evidente inidoneità della proposta a raggiungere quello che rappresenta la causa concreta dello specifico progetto concordatario. Ciò nell'evidente convinzione che il vaglio relativo alla realizzabilità della proposta e del piano di concordato, sulla base dei presupposti economici ed aziendalistici che ne sono alla base – al pari del giudizio di convenienza – dev'essere rimesso nella sua piena e completa estensione al ceto dei creditori sui cui interessi economici viene ad incidere la falcidia concordataria, i quali l'esprimono mediante l'esercizio del voto. Il Tribunale, invece, dovrà arrestarsi ad un giudizio, più limitato, volto a stigmatizzare i soli casi di manifesta incapacità del piano a tradursi in realtà.
Nel caso di specie il Commissario Giudiziale ha effettuato alcune puntualizzazioni, esprimendo delle riserve sulla realizzabilità del piano e della proposta nonché sulla pressoché totale assenza di garanzie, come riferito al precedente n. 3, e non ha mancato di evidenziare che i rami di azienda oggetto di concordato hanno registrato da ultimo dei risultati di esercizio negativi, sia pure con riferimento ad un periodo di minor interesse turistico ed a fronte dell'impegno dell'amministratore di coprire le perdite riportate. Cionondimeno il Commissario non ha evidenziato una patente inidoneità del piano a realizzare i suoi obiettivi, ed anzi ha concluso con un giudizio favorevole.
Deve pertanto ritenersi che non sussistano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda.
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 11 di 17 6.1 Ulteriormente appare necessario prendere posizione circa l'ammissibilità della proposta concordataria nella parte in cui prefigura l'attribuzione dei flussi generati dalla continuità aziendale in deroga ad una rigorosa interpretazione del principio di par condicio dei creditori e delle cause di prelazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Il tema era stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza, nella quale si erano venuti affermando orientamenti contrastanti. Occorre però prendere atto che il Codice della crisi d'impresa all'art. 84, 6° co. (ratione temporis applicabile) ammette nel concordato in continuità aziendale che il valore eccedente quello di liquidazione, id est quello specificamente prodotto dalla continuazione dell'attività
d'impresa, può essere destinato dal proponente ai creditori appartenenti ad una classe inferiore anche se quelli poziori non risultano interamente soddisfatti, a condizione che i creditori appartenenti a classi inferiori non ricevano in sede distributiva più di quanto la proposta riserva alla soddisfazione delle classi prevalenti. Si esplicita pertanto l'attenuazione dello stretto rigore del principio della responsabilità patrimoniale secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione, nel segno della cd. relative priority rule.
7. Giungendo infine al tema dell'omologa del concordato preventivo, si rammenta che esso non ha conseguito l'unanimità dei consensi delle classi ammesse al voto, così come prescritto dall'art. 109, 5° co. CCI. Cionondimeno il ricorrente, con domanda del 29/5/2025, ha chiesto che il Tribunale, a dispetto della mancata approvazione, voglia comunque procedere all'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 88, co. 2° bis, e 112, 2° co. CCI.
Occorre quindi passare in disamina innanzitutto l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della cd. ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, 2° co. CCI. Tale norma stabilisce che il concordato in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale pur in mancanza del voto unanime dei creditori laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalle lettere da a) a d).
Il ricorrente afferma, e tanto pare confermato dal Commissario Giudiziale, la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a) ad e) ovvero: che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.
7.1 Per quanto attiene al requisito di cui all'art. 112, 2° co. lett. d), nella sua prima parte, esso stabilisce che il concordato è omologato, in presenza di classi
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 12 di 17 dissenzienti (e quindi in mancanza dell'unanimità), allorquando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. L'opinione preferibile è che tale classe di privilegiati sia rappresentata da quei creditori che, anche ove soddisfatti integralmente, sono comunque chiamati ad esprimere il proprio voto, in quanto la proposta ne prevede la soddisfazione in tempi più lunghi di quelli cui il CCI riconnette l'esclusione dal voto ai sensi dell'art. 119, 3° co. CCI.
Nel caso di specie, come riferito dal CG all'esito del voto, su 13 classi votanti il concordato è stato approvato da 6 di queste (con l'eccezione delle classi 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12). Tra le classi che hanno espresso voto favorevole, la prima, la seconda e la terza, rispettivamente relative ai dipendenti, ai professionisti ed artigiani, ed alle banche titolari di garanzia sia statale che ipotecaria, risultano costituite da creditori soddisfatti integralmente e quindi non ascrivibili alla previsione di cui all'art. 112, lett. d) n.
1. La classe sesta, invece, costituita dai privilegiati ex art. 2764 co. 1 c.c., integralmente degradati a chirografo, che pure ha votato a favore risulta destinataria nella proposta della soddisfazione nella misura dell'8,5 %. Essa appare idonea a fondare l'omologa trasversale, sussumendosi nel disposto normativo di cui all'art. 112, lett. d) n. 1 e 2, dacché nell'ipotetica alternativa dell'applicazione della regola della priorità assoluta anche al valore eccedente quello di liquidazione essa troverebbe una soddisfazione ben maggiore ed anzi pari al 100% del suo credito. Ciò d'altronde è reso plasticamente evidente dal prospetto depositato dal Commissario Giudiziale in data 17/7/2025.
8. Quanto appena affermato consentirebbe di procedere direttamente all'omologa del concordato anche senza affrontare la questione relativa al voto sfavorevole espresso dal creditore istituzionale Agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché dagli enti locali, riuniti nella quinta, ottava e nona classe di creditori ammessi al voto, relativamente alla parte del loro credito degradata a chirografo, anche in conseguenza della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCI. Come già rappresentato, difatti, il progetto concordatario in sede di voto risulta non essere stato approvato solo per il voto contrario di Agenzia delle Entrate, degli enti locali e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, quali creditori sociali appostati nelle loro rispettive classi normativamente previste ex art. 85, 2° co. CCI.
Cionondimeno in considerazione dell'espressa domanda formulata dal ricorrente ed in via meramente incidentale, si passa quindi comunque ad analizzare il ricorrere dei presupposti per il cd. cram down fiscale.
A proposito va rammentato che l'art. 88, 1° co. CCI stabilisce che il debitore concordatario può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 13 di 17 premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori a condizione che la misura della soddisfazione offerta loro non sia inferire a quella ricavabile in caso di liquidazione giudiziale con riferimento ai beni e ai diritti su cui insiste la prelazione spettante ai suddetti creditori. La norma precisa altresì che, laddove i crediti erariali e contributivi, siano assistiti da prelazione il trattamento loro riservato non può essere deteriore rispetto ai creditori assistiti da privilegio di grado inferiore, e, laddove i crediti siano chirografari, anche perché degradati per incapienza, il loro trattamento non può essere differenziato da quello degli altri chirografari.
Incidentalmente si rammenta che nel vigore del precedente disposto normativo del comma 2-bis dell'art. 88, antecedente all'entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della crisi apportato con D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, si erano levate in dottrina e giurisprudenza voci contrarie all'applicabilità del cram down fiscale e previdenziale con riferimento al concordato in continuità. Difatti, atteso il riferimento esclusivo dell'art. 88, co.
2-bis CCI all'art. 119, 1° co. CCI, la norma sembrava – secondo taluni - disciplinare ed ammettere l'omologazione forzata solo in senso al concordato liquidatorio.
La questione oggi pare definitivamente superata e risolta dal riformato impianto normativo dell'art. 88 CCI – a seguito dell'entrata in vigore del richiamato correttivo ratione temporis applicabile – il cui co. 4° dispone che il Tribunale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 112, 2° co. CCI, può omologare il concordato, anche a dispetto della mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione si presenti necessaria al raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'articolo 112, comma 2 lett. d) CCI oppure, laddove la maggioranza sia comunque raggiunta, escludendo dal computo le classi dei suddetti creditori. L'omologa in tal caso potrà essere concessa laddove, anche sulla base dell'attestazione presentata dal professionista indipendente in allegato alla domanda di concordato, la proposta rivolta a tali Istituti si riveli non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
8.2 Quanto al rapporto con l'alternativa liquidatoria il Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 107, 6° CCI premette (pag. 41 e ss. della relazione) afferma che non risultano i presupposti per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie e che l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, astrattamente prospettabile per aver questi ritardato l'emersione della crisi, non darebbe alcun esito positivo attesa l'incapienza dell'amministratore. Nel confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale il CG innanzitutto afferma come poco verosimile la prosecuzione dell'attività d'impresa anzi mediante esercizio provvisorio e conferma la stima dei beni e delle
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 14 di 17 attrezzature delle aziende per € 122.727. Evidenzia inoltre che in caso di liquidazione giudiziale mancherebbe la finanza esterna promessa per € 130.000 ed aggiunge “Se andiamo, astrattamente, a simulare un piano di riparto in sede di liquidazione giudiziale, con l'attivo sopra indicato e assumendo il totale passivo pari ad euro 7.000.000,00 ai fini della quantificazione delle spese di giustizia da considerare necessariamente tra i crediti prededucibili, i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. riceverebbero un minimo soddisfacimento parziale, mentre i creditori privilegiati di grado successivo e i creditori chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione”. Tanto appare ribadito con il prospetto depositata in data 17/7/2025.
L'affermazione del Commissario merita di essere condivisa in considerazione del fatto che nell'alternativa liquidatoria i creditori non beneficerebbero della finanza esterna messa a disposizione dai terzi né del surplus generato dalla continuità aziendale. Il concordato preventivo poi, a differenza della liquidazione giudiziale, si apprezza positivamente per le migliori tempistiche di soddisfazione, il maggior grado di certezza della soddisfazione conseguibile ed i benefits, anche non economicamente commisurabili, derivanti dalla continuità aziendale tra cui la preservazione del valore occupazionale dell'impresa.
Alla luce di quanto esposto appare invero dimostrato che la liquidazione giudiziale non si presenterebbe maggiormente satisfattiva ed anzi il concordato preventivo appare più conveniente per i creditori istituzionali che hanno negato adesione al concordato.
Per le ragioni testé esposte la domanda di omologazione forzata ai sensi dell'art. 88, 4° co. CCI, dovrebbe essere accolta.
9. Conclusivamente, il Tribunale, disaminate e rigettate le opposizioni proposte, ritenuto che, pur mancando l'approvazione dei creditori ai sensi dell'art. 109 CCI, sussistano i presupposti per procedere all'omologazione forzosa
Omologa il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe
Conferma la nomina a Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, e riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale
Dispone
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il comitato dei creditori, ottenuta la quale presenterà
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 15 di 17 richiesta al GD per la nomina del Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato. In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare tempestivamente il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano. La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il GD dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice Delegato;
3. Autorizza l'affittuario a versare le somme dovute sul conto corrente della procedura ed il Commissario Giudiziale ad effettuare i pagamenti previa predisposizione di apposito progetto di ripartizione con cadenza annuale o maggiore ove ritenuto da questi maggiormente opportuno.
3.1 Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla
R.G.P.U. N. 161-2/2023 Pagina 16 di 17 proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.2 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al
Giudice Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il conto e liquidati i compensi del Commissario Giudiziale dal Collegio il
Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 48, 5° co. CCI.
Così deciso in Pisa, 21/7/2025
Il Giudice estensore La Presidente dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
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