Sentenza 7 ottobre 2005
Massime • 2
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., costituendo l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, poiché ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare lo stesso diritto, non ha valore di titolo esecutivo, e può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., dalla stessa parte esecutata o dal terzo pignorato nelle forme e con le modalità previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha rilevato che, nel caso esaminato, a fronte di un'istanza formalmente avanzata dal terzo pignorato, diretta a conoscere se e in quali limiti persisteva il debito di una sua dipendente, il giudice dell'esecuzione aveva introdotto la procedura di rendiconto ai sensi degli artt. 593 e 263 cod. proc. civ., ma, anziché limitare l'esame agli atti compiuti dal custode, aveva assunto un provvedimento che avrebbe potuto adottare solo a seguito di un regolare giudizio di cognizione in ordine all'accertamento del credito dell'esecutante e all'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza dal terzo pignorato, onde, essendo stato legittimamente proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso tale provvedimento, lo stesso era da annullare).
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 cod. proc. civ., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2005, n. 19652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREDITO VALTELLINESE SOC. COOP. a.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dr. Giovanni De Censi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GIORDANI 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FABRIZIO, difesa dall'avvocato GIANOLI RENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASL PROV. SONDRIO, CARRARA ELVIRA;
- intimati -
avverso Tribunale di SONDRIO, emesso e depositato il 13/04/02, R.G. 141/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/05 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella procedura esecutiva presso terzi (la 141/00 R.E. Trib. Sondrio) promossa dal Credito Valtellinese nei confronti di Carra Elvira, all'udienza ex art. 547 c.p.c., il legale della creditrice procedente, attesa la dichiarazione positiva del terzo pignorato, la ASL della Provincia di Sondrio, chiedeva che venissero assegnate alla creditrice procedente le somme dovute e debende dalla ASL a Carra Elvira, a titolo di retribuzione, stipendio, indennità e trattamento di fine rapporto, sino alla concorrenza del credito in esecuzione, pari a L. 9.000.000, oltre interessi al tasso dell'6% dal 14.8.98 al 31.12.98 e al tasso del 7% dall'1.1.99 al saldo, così come disposto in decreto, oltre alle spese di procedura.
Il G.E.- con provvedimento 16.6.2000, assegnava alla creditrice procedente la somma di L. 14.574.193, portata in precetto del 28.3.02.
La ASL con istanza 7.3.02 chiedeva al G.E. di quantificare il residuo debito dell'esecutata, da trattenere sullo stipendio della dipendente.
Il G.E, convocava le parti e all'esito dell'udienza, con ordinanza 13.4.02, notificata alla banca in data 6.5.02, rilevato che "...nulla residua in relazione all'assegnazione disposta con provvedimento del 16.6.2000, avendo il terzo pignorato versato le somme dovute in forza del titolo esecutivo e del provvedimento di assegnazione (ovvero L.
9.000.000 pari a euro 4.648, 11)"; tenuto conto che il terzo pignorato aveva dichiarato di avere versato somme ulteriori rispetto allo stesso importo, disponeva che il creditore esecutante restituisse al terzo pignorato le somme percepite in eccedenza. Per la cassazione della predetta ordinanza ricorre il Credito Valtellinese, esponendo otto motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso si contesta la legittimazione della ASL di Sondrio a proporre domande nel processo esecutivo conclusosi con l'ordinanza di assegnazione del 16.6.2000, rilevando che la stessa non aveva mai preso parte alla medesima procedura (violazione dell'art. 100 c.p.c.) e che la domanda di accertamento del residuo debito dell'esecutata, sua dipendente, era stata avanzata senza il ministero di un procuratore (violazione dell'art. 82 c.p.c.) e, comunque, che il mandato conferito dalla stessa ASL all'avv. Fumagalli, perché la rappresentasse all'udienza del 22.3.02, era invalido, occorrendo una procura notarile, perché conferito separatamente dall'atto. Con il quarto motivo di ricorso si contesta il potere del G.E. di sostituire il provvedimento di assegnazione del credito con l'ordinanza impugnata, rilevando che l'assegnazione del credito pignorato al creditore procedente, avvenuta con ordinanza del 16.6.2000, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, aveva prodotto un immediato effetto traslativo nel patrimonio della Banca ricorrente e da quel momento era divenuta irrevocabile e immodificabile (violazione degli artt. 487-593 e 263 c.p.c.). Con il quinto motivo si censura per vizio di ultrapetizione l'ordinanza impugnata, rilevando che la medesima aveva disposto oltre la domanda di accertamento del residuo debito dell'esecutata (violazione dell'art. 112 c.p.c.). Con il sesto e settimo motivo si censura sul piano motivazionale l'impugnata ordinanza, rilevando che la medesima contrasta sul piano logico con quanto lo stesso giudice aveva disposto con l'ordinanza di assegnazione, comprendendo, per giunta, nel provvedimento di restituzione anche gli interessi, che aveva riconosciuto alla creditrice procedente nel precedente provvedimento di assegnazione. Con l'ottavo motivo si censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 95, rilevando che il G.E., disponendo la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla somma di L. 9.000.000, non ha tenuto conto che le spese processuali erano state già liquidate e poste a carico della debitrice esecutata nel provvedimento di assegnazione.
Il ricorso è ammissibile, ha Corte, con sentenza 26.6.1980 n. 4008, ha già avuto occasione di affermare che il provvedimento con cui il G.E. risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per Cassazione se incide su diritti soggettivi e questo perché, secondo l'art. 593 c.p.c., i provvedimenti che il giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.
Orbene, il G.E., nell'adottare, sull'istanza del terzo pignorato, il provvedimento che è stato impugnato con il ricorso per Cassazione, ha, appunto, affermato di avere il potere di farlo nel quadro dell'esame del conto presentato dal terzo, come custode. Ed è noto che, in tema di esecuzione forzata, vige il principio per cui i provvedimenti del giudice dell'esecuzione e le decisioni rese sulle opposizioni avverso tali provvedimenti debbono essere impugnati, individuando il mezzo di impugnazione in base al potere che nel provvedimento si è dichiarato di esercitare. Ciò premesso, gli otto motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché pongono in evidenza, sotto vari aspetti, gli effetti negativi prodotti dal provvedimento impugnato sulla precedente ordinanza di assegnazione del credito pignorato. Ed invero, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., costituendo l'ultimo atto conclusivo dell'esecuzione presso terzi, poiché ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare lo stesso diritto, non ha valore di titolo esecutivo e la medesima può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dalla stessa esecutata o anche dal terzo pignorato nelle forme e con gli accorgimenti all'uopo previsti dal codice di rito. Nel caso di specie, invece, a fronte di un'istanza informalmente avanzata dal terzo pignorato, diretta a conoscere se e in quali limiti persisteva il debito della sua dipendente, il G.E. ha introdotto la procedura di rendiconto ex art. 593-263 c.p.c., ma, anziché limitare l'esame agli atti compiuti del custode, ha assunto un provvedimento che avrebbe se mai potuto essere adottato solo a seguito di un regolare giudizio di cognizione circa l'accertamento del credito dell'esecutante e l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza dal terzo pignorato. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio il provvedimento impugnato;
compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna la ASL di Sondrio al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 800,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario di spese generali e oneri come per legge. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2005