Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2005, n. 19652
CASS
Sentenza 7 ottobre 2005

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L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., costituendo l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, poiché ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare lo stesso diritto, non ha valore di titolo esecutivo, e può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., dalla stessa parte esecutata o dal terzo pignorato nelle forme e con le modalità previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha rilevato che, nel caso esaminato, a fronte di un'istanza formalmente avanzata dal terzo pignorato, diretta a conoscere se e in quali limiti persisteva il debito di una sua dipendente, il giudice dell'esecuzione aveva introdotto la procedura di rendiconto ai sensi degli artt. 593 e 263 cod. proc. civ., ma, anziché limitare l'esame agli atti compiuti dal custode, aveva assunto un provvedimento che avrebbe potuto adottare solo a seguito di un regolare giudizio di cognizione in ordine all'accertamento del credito dell'esecutante e all'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza dal terzo pignorato, onde, essendo stato legittimamente proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso tale provvedimento, lo stesso era da annullare).

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 cod. proc. civ., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2005, n. 19652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19652
    Data del deposito : 7 ottobre 2005

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