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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1513 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avvocato Demetrio Rivellino presso il cui studio professionale, in Campobasso via F. De Attellis n. 11, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Emilia De Iasio presso il cui studio professionale, in Campobasso viale del Castello n. 3, è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/9/2023 la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 6/7/2023 nel procedimento n. 1011/2023 R.G., con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro
21.700,38, in favore dell'ex coniuge , a titolo di rimborso del 40 % Parte_2
delle spese straordinarie da questo ultimo anticipate per la a titolo di canone di locazione Pt_1 dell'alloggio universitario per la IA in Napoli. Parte_3
L'odierna opponente ha eccepito la nullità e la illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui agli art. 633 e segg. c.p.c. ed ha dedotto: 1) che le spese sostenute per l'affitto dell'alloggio da aprile 2016 a maggio 2021 in favore della IA , studentessa universitaria fuori Pt_3
sede, non erano state mai concordate tra i genitori;
2) che la stessa parte opposta, prestando fideiussione in occasione della stipula del contratto di locazione, aveva manifestato una unilaterale accettazione pagina 1 di 7 delle spese e della loro entità; 3) che la sproporzione dei redditi tra i due coniugi non consentiva alla sig.ra di far fronte alle spese alloggiative di rilevante entità; 4) che in occasione di un altro Pt_1 giudizio tra le stesse parti, ad oggetto l'opposizione a precetto intimato dal sig. quest'ultimo CP_1 ha dovuto restituire alcune somme che aveva sottratto dall'assegno di mantenimento a titolo di compensazione della quota che la avrebbe dovuto versare per le spese dell'alloggio locato;
5) Pt_1
che la contestazione sulla compensazione era espressione inequivoca del dissenso della alle Pt_1
spese alloggiative per le quali non aveva mai prestato un consenso preventivo. Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria Parte_1
delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/12/2023 si è costituito il sig. , il Parte_2
quale, richiamando l'ordinanza presidenziale del 15.9.2015 e la sentenza n. 861/2021 di questo
Tribunale, ha contestato le allegazioni avversarie deducendo: 1) che le spese anticipate erano relative all'alloggio in Napoli necessario per la frequenza universitaria della IA , con diritto alla Pt_3
restituzione della quota parte di pertinenza della in assenza di immediato, esplicito e motivato Pt_1
dissenso, come disposto dalla sentenza n. 861/2021 di questo Tribunale;
2) che le spese in questione non erano qualificabili come straordinarie ma ordinarie da porre a carico di entrambi i genitori salvo un valido motivo di dissenso;
3) che nella specie non assumeva alcun valore dirimente il preventivo consenso quanto piuttosto l'assenza di diniego alle spese necessarie ed ineludibili, dissenso mai manifestato dall'opponente. Pertanto, la parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 7.2.2025 veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; con successiva ordinanza del 2 marzo 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sul giudicato esterno rilevato d'ufficio dal Giudice. All'udienza del 28 marzo 2025, previo deposito di note scritte autorizzate, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione a sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Tanto puntualizzato in fatto, sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti costituite e della loro produzione documentale, si ritiene che non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che quella rilevata d'ufficio sull'esistenza del giudicato tra le stesse parti, non consente di ritenere ammissibile la domanda proposta dal sig. con il ricorso Parte_2
monitorio.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione pagina 2 di 7 concretamente adottata in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Ciò detto, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, al fine di evitare il contrasto tra giudicati, l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo, purchè sia effettivamente portato a conoscenza del Giudice la sentenza che ha già statuito nel merito il medesimo rapporto tra le stesse parti.
Nell'odierno giudizio è stata prodotta la sentenza n. 678/2023 pronunciata da questo Tribunale (cfr. doc. 2 fascicolo dell'opposto) la cui definitività, oltre che risultare documentalmente (cfr. scritti difensivi dell'opponente del 19.3.2025), è circostanza ammessa da entrambe le parti per cui, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, la parte che intende avvalersi della definitività di una sentenza resa in altro giudizio non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 7794/2022).
Era allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività della sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione della copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché entrambe le parti hanno esplicitamente ammesso la circostanza dell'esistenza della pronuncia oltre che della sua definitività.
La sentenza n. 678/2023 di questo Tribunale è stata emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 4/2021 promosso dalla sig.ra a seguito di opposizione al precetto intimatogli dal sig. Parte_1
pagina 3 di 7 per il pagamento della somma complessiva di euro 19.643,62, di cui euro 18.900,00 Parte_2
a titolo di restituzione della quota del 40%, come stabilito dalla sentenza di separazione, per i canoni locativi relativi alle mensilità da aprile 2016 a settembre 2020 dell'alloggio condotto dalla IA
. La sentenza, entrando nel merito della controversia, pur avendo riconosciuto il diritto del sig. Pt_3
alla ripetizione della quota di pertinenza della ex coniuge, ha tuttavia rigettato la Parte_2 domanda così motivando: “ ciò che nel caso in esame risulta carente è la prova, che gravava sul del fatto costitutivo su cui si fonda la sua domanda di restituzione, ossia di aver Pt_2
effettivamente sostenuto la spesa mensile di euro 876,00 quale canone di locazione per le mensilità dovute da aprile 2016 a settembre 2020, per complessivi euro 18.900,00 (pari alla quota del 40% dovuta dalla era posto quindi a carico dell'opposto un onere di allegazione e Pt_1
documentazione (sin dalla fase della intimazione del precetto, che tuttavia non è stato assolto neppure nella presente sede di cognizione) tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte della debitrice ed una verifica della effettività dell'esborso di cui chiede in questa sede la Pt_2
restituzione. Risulta quindi mancante la prova (che gravava sul padre che agisce per la restituzione delle somme asseritamente spese) circa l'effettiva anticipazione delle somme in esame da parte del
(alla luce della specifica contestazione sul punto effettuata dalla sin dall'atto Pt_2 Pt_1
introduttivo); non è documentato, infatti, che il padre abbia effettivamente effettuato bonifici alla IA, oppure direttamente al locatore, per pagare il canone e/o che abbia anticipato con altre modalità tali esborsi, né risultano in atti quietanze del locatore da cui desumere l'intervenuto integrale pagamento”.
L'oggetto di quel giudizio era la domanda del diretta ad ottenere la restituzione della somma di CP_1
euro 18.900,00 pari alla quota del 40% dovuta dalla per le mensilità relative al periodo aprile Pt_1
2016 a settembre 2020; l'oggetto dell'odierno giudizio è la domanda del sig. diretta ad ottenere CP_1
la restituzione della quota di pertinenza della per il medesimo periodo aprile 2016 e settembre Pt_1
2020 oltre gli ulteriori canoni da ottobre 2020 a maggio 2021.
Alla luce di tale sentenza non sussiste dubbio alcuno sul diritto del alla restituzione della quota CP_1
parte di pertinenza della sig.ra , perché su di esso si è formato il giudicato, tuttavia il Parte_1 giudicato si è formato anche nella parte in cui quel Giudice, procedendo all'esame del merito della controversia, ha rigettato la domanda di restituzione per difetto di prova circa l'effettiva anticipazione da parte del delle somme anche per conto della CP_1 Pt_1
Può ragionevolmente affermarsi che parte opposta, nel riproporre la stessa domanda in relazione al medesimo rapporto, non ha tenuto conto dell'efficacia del giudicato esterno della sentenza n. 678/2023, in tal modo violando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “ qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato
pagina 4 di 7 definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto “ (cfr.
Cass. 8650/2010); “anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, in quanto, in forza della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
6689/2012) dal momento che implicitamente la prima pronuncia comporta l'accertamento dell'esistenza di un elemento principale dal quale discende il successivo, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione “ (cfr. Cass. n. 17950/2021); “ qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo” (cf. Cass. 27013/2022); “l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, nonché alla soluzione della questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, impedisce il riesame del medesimo punto, anche in ossequio al principio secondo il quale l'autorità del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, bensì anche le questioni non dedotte in giudizio e che costituiscono un presupposto logico ed essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (ex multis, Cass. civ. n. 3187/2015; Cass. civ. n. 20054/2013); "In tema di giudicato, tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si forma intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento, positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio. Il giudicato copre – come suole dirsi – il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni di fatto e di diritto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via sia di azione che di eccezione,
pagina 5 di 7 le quali – sebbene non dedotte specificamente – costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia" (cfr. Corte d'Appello di Bari n. 1011/2020).
Può conclusivamente affermarsi che il c.d. giudicato esterno è quello formatosi in un diverso processo con sentenza definitiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2909 c.c., in base al quale
"l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" entro i limiti oggettivi, che sono segnati, secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 5925/2004), dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma;
si tratta del titolo della stessa azione (causa petendi), cioè del fatto giuridico, sul quale si fonda, nonché del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere, tuttavia, dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dalla autorità del giudicato (ai sensi dell'art. 2909 c.c.), è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma anche) costitutive e di condanna.
Entro i limiti oggettivi prospettati, poi, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (cfr.
Cass. 5925/2004), cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto, fatte valere in via di azione o di eccezione, e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (c.d. giudicato esplicito), ma anche le questioni non dedotte in giudizio, che costituiscano, tuttavia, presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato
(cfr. Cass. 25546/2014).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come gli elementi costitutivi che fondano i presupposti per l'azione, di carattere restitutorio, nel presente giudizio sono esattamente identici a quelli fatti valere nel giudizio definito con sentenza n. 678/2023. In altri termini, il diritto fatto valere nel presente giudizio si basa su un rapporto giuridico identico da quello su cui si fondava il precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che quest'ultima è certamente idonea a spiegare i suoi effetti nella fattispecie qui in esame anche in relazione agli altri canoni di locazione richiesti in restituzione
(da ottobre 2020 a maggio 2021) perché deducibili in quella sede.
Infatti, considerato che in quel giudizio a seguito dell'ordinanza del 7.5.2021 di rigetto dell'istanza di sospensiva (cfr. sentenza n. 678/2023) erano stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
l'ampliamento della pretesa anche per i canoni da ottobre 2020 a maggio 2021, che l'opposto avrebbe potuto dedurre con la prima memoria ex art. 183 cpc il cui termine aveva scadenza successiva all'ultimo bonifico eseguito nell'aprile 2021 per il canone di maggio 2021, costituiva una mera emendatio libelli e, come tale, trattandosi di fatto verificatosi prima della formazione del giudicato e pagina 6 di 7 del verificarsi delle preclusioni integrative della domanda, era senz'altro deducibile nell'ambito di quel giudizio in cui il giudicato si è formato.
La giurisprudenza maggioritaria consolidata è ferma nel sostenere che una diversa quantificazione del quantum debeatur nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., costituisce una semplice emendatio libelli, ammissibile in sede di precisazione delle domande nelle memorie a tal fine autorizzate, purché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi (cfr. Cass. n. 4031/2021).
Poichè la diversa quantificazione del quantum debeatur relativa alle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021 riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto di precetto ed era comunque riconnessa ad essa per identità di soggetti, oggetto e petitum, la relativa domanda integrativa era senz'altro deducibile in quella sede.
In definitiva, la domanda proposta dal sig. con il ricorso per decreto ingiuntivo è Parte_2 inammissibile perché coperta da giudicato, con conseguente assorbimento del merito dell'azione di opposizione proposta e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario Michele
Dentale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 6.7.2023, promosso dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così Parte_2
dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
2. condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra , delle Parte_2 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge,
Così deciso in Campobasso il 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1513 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avvocato Demetrio Rivellino presso il cui studio professionale, in Campobasso via F. De Attellis n. 11, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Controparte_1 al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Emilia De Iasio presso il cui studio professionale, in Campobasso viale del Castello n. 3, è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25/9/2023 la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 6/7/2023 nel procedimento n. 1011/2023 R.G., con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro
21.700,38, in favore dell'ex coniuge , a titolo di rimborso del 40 % Parte_2
delle spese straordinarie da questo ultimo anticipate per la a titolo di canone di locazione Pt_1 dell'alloggio universitario per la IA in Napoli. Parte_3
L'odierna opponente ha eccepito la nullità e la illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui agli art. 633 e segg. c.p.c. ed ha dedotto: 1) che le spese sostenute per l'affitto dell'alloggio da aprile 2016 a maggio 2021 in favore della IA , studentessa universitaria fuori Pt_3
sede, non erano state mai concordate tra i genitori;
2) che la stessa parte opposta, prestando fideiussione in occasione della stipula del contratto di locazione, aveva manifestato una unilaterale accettazione pagina 1 di 7 delle spese e della loro entità; 3) che la sproporzione dei redditi tra i due coniugi non consentiva alla sig.ra di far fronte alle spese alloggiative di rilevante entità; 4) che in occasione di un altro Pt_1 giudizio tra le stesse parti, ad oggetto l'opposizione a precetto intimato dal sig. quest'ultimo CP_1 ha dovuto restituire alcune somme che aveva sottratto dall'assegno di mantenimento a titolo di compensazione della quota che la avrebbe dovuto versare per le spese dell'alloggio locato;
5) Pt_1
che la contestazione sulla compensazione era espressione inequivoca del dissenso della alle Pt_1
spese alloggiative per le quali non aveva mai prestato un consenso preventivo. Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria Parte_1
delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/12/2023 si è costituito il sig. , il Parte_2
quale, richiamando l'ordinanza presidenziale del 15.9.2015 e la sentenza n. 861/2021 di questo
Tribunale, ha contestato le allegazioni avversarie deducendo: 1) che le spese anticipate erano relative all'alloggio in Napoli necessario per la frequenza universitaria della IA , con diritto alla Pt_3
restituzione della quota parte di pertinenza della in assenza di immediato, esplicito e motivato Pt_1
dissenso, come disposto dalla sentenza n. 861/2021 di questo Tribunale;
2) che le spese in questione non erano qualificabili come straordinarie ma ordinarie da porre a carico di entrambi i genitori salvo un valido motivo di dissenso;
3) che nella specie non assumeva alcun valore dirimente il preventivo consenso quanto piuttosto l'assenza di diniego alle spese necessarie ed ineludibili, dissenso mai manifestato dall'opponente. Pertanto, la parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 7.2.2025 veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; con successiva ordinanza del 2 marzo 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sul giudicato esterno rilevato d'ufficio dal Giudice. All'udienza del 28 marzo 2025, previo deposito di note scritte autorizzate, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione a sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Tanto puntualizzato in fatto, sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti costituite e della loro produzione documentale, si ritiene che non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che quella rilevata d'ufficio sull'esistenza del giudicato tra le stesse parti, non consente di ritenere ammissibile la domanda proposta dal sig. con il ricorso Parte_2
monitorio.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione pagina 2 di 7 concretamente adottata in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Ciò detto, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, al fine di evitare il contrasto tra giudicati, l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo, purchè sia effettivamente portato a conoscenza del Giudice la sentenza che ha già statuito nel merito il medesimo rapporto tra le stesse parti.
Nell'odierno giudizio è stata prodotta la sentenza n. 678/2023 pronunciata da questo Tribunale (cfr. doc. 2 fascicolo dell'opposto) la cui definitività, oltre che risultare documentalmente (cfr. scritti difensivi dell'opponente del 19.3.2025), è circostanza ammessa da entrambe le parti per cui, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, la parte che intende avvalersi della definitività di una sentenza resa in altro giudizio non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 7794/2022).
Era allora qui sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività della sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione della copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché entrambe le parti hanno esplicitamente ammesso la circostanza dell'esistenza della pronuncia oltre che della sua definitività.
La sentenza n. 678/2023 di questo Tribunale è stata emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 4/2021 promosso dalla sig.ra a seguito di opposizione al precetto intimatogli dal sig. Parte_1
pagina 3 di 7 per il pagamento della somma complessiva di euro 19.643,62, di cui euro 18.900,00 Parte_2
a titolo di restituzione della quota del 40%, come stabilito dalla sentenza di separazione, per i canoni locativi relativi alle mensilità da aprile 2016 a settembre 2020 dell'alloggio condotto dalla IA
. La sentenza, entrando nel merito della controversia, pur avendo riconosciuto il diritto del sig. Pt_3
alla ripetizione della quota di pertinenza della ex coniuge, ha tuttavia rigettato la Parte_2 domanda così motivando: “ ciò che nel caso in esame risulta carente è la prova, che gravava sul del fatto costitutivo su cui si fonda la sua domanda di restituzione, ossia di aver Pt_2
effettivamente sostenuto la spesa mensile di euro 876,00 quale canone di locazione per le mensilità dovute da aprile 2016 a settembre 2020, per complessivi euro 18.900,00 (pari alla quota del 40% dovuta dalla era posto quindi a carico dell'opposto un onere di allegazione e Pt_1
documentazione (sin dalla fase della intimazione del precetto, che tuttavia non è stato assolto neppure nella presente sede di cognizione) tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte della debitrice ed una verifica della effettività dell'esborso di cui chiede in questa sede la Pt_2
restituzione. Risulta quindi mancante la prova (che gravava sul padre che agisce per la restituzione delle somme asseritamente spese) circa l'effettiva anticipazione delle somme in esame da parte del
(alla luce della specifica contestazione sul punto effettuata dalla sin dall'atto Pt_2 Pt_1
introduttivo); non è documentato, infatti, che il padre abbia effettivamente effettuato bonifici alla IA, oppure direttamente al locatore, per pagare il canone e/o che abbia anticipato con altre modalità tali esborsi, né risultano in atti quietanze del locatore da cui desumere l'intervenuto integrale pagamento”.
L'oggetto di quel giudizio era la domanda del diretta ad ottenere la restituzione della somma di CP_1
euro 18.900,00 pari alla quota del 40% dovuta dalla per le mensilità relative al periodo aprile Pt_1
2016 a settembre 2020; l'oggetto dell'odierno giudizio è la domanda del sig. diretta ad ottenere CP_1
la restituzione della quota di pertinenza della per il medesimo periodo aprile 2016 e settembre Pt_1
2020 oltre gli ulteriori canoni da ottobre 2020 a maggio 2021.
Alla luce di tale sentenza non sussiste dubbio alcuno sul diritto del alla restituzione della quota CP_1
parte di pertinenza della sig.ra , perché su di esso si è formato il giudicato, tuttavia il Parte_1 giudicato si è formato anche nella parte in cui quel Giudice, procedendo all'esame del merito della controversia, ha rigettato la domanda di restituzione per difetto di prova circa l'effettiva anticipazione da parte del delle somme anche per conto della CP_1 Pt_1
Può ragionevolmente affermarsi che parte opposta, nel riproporre la stessa domanda in relazione al medesimo rapporto, non ha tenuto conto dell'efficacia del giudicato esterno della sentenza n. 678/2023, in tal modo violando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “ qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato
pagina 4 di 7 definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto “ (cfr.
Cass. 8650/2010); “anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, in quanto, in forza della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
6689/2012) dal momento che implicitamente la prima pronuncia comporta l'accertamento dell'esistenza di un elemento principale dal quale discende il successivo, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione “ (cfr. Cass. n. 17950/2021); “ qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo” (cf. Cass. 27013/2022); “l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, nonché alla soluzione della questione di fatto e di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, impedisce il riesame del medesimo punto, anche in ossequio al principio secondo il quale l'autorità del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, bensì anche le questioni non dedotte in giudizio e che costituiscono un presupposto logico ed essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (ex multis, Cass. civ. n. 3187/2015; Cass. civ. n. 20054/2013); "In tema di giudicato, tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si forma intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento, positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio. Il giudicato copre – come suole dirsi – il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni di fatto e di diritto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via sia di azione che di eccezione,
pagina 5 di 7 le quali – sebbene non dedotte specificamente – costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia" (cfr. Corte d'Appello di Bari n. 1011/2020).
Può conclusivamente affermarsi che il c.d. giudicato esterno è quello formatosi in un diverso processo con sentenza definitiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2909 c.c., in base al quale
"l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" entro i limiti oggettivi, che sono segnati, secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 5925/2004), dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma;
si tratta del titolo della stessa azione (causa petendi), cioè del fatto giuridico, sul quale si fonda, nonché del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere, tuttavia, dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dalla autorità del giudicato (ai sensi dell'art. 2909 c.c.), è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma anche) costitutive e di condanna.
Entro i limiti oggettivi prospettati, poi, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile (cfr.
Cass. 5925/2004), cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto, fatte valere in via di azione o di eccezione, e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (c.d. giudicato esplicito), ma anche le questioni non dedotte in giudizio, che costituiscano, tuttavia, presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato
(cfr. Cass. 25546/2014).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come gli elementi costitutivi che fondano i presupposti per l'azione, di carattere restitutorio, nel presente giudizio sono esattamente identici a quelli fatti valere nel giudizio definito con sentenza n. 678/2023. In altri termini, il diritto fatto valere nel presente giudizio si basa su un rapporto giuridico identico da quello su cui si fondava il precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che quest'ultima è certamente idonea a spiegare i suoi effetti nella fattispecie qui in esame anche in relazione agli altri canoni di locazione richiesti in restituzione
(da ottobre 2020 a maggio 2021) perché deducibili in quella sede.
Infatti, considerato che in quel giudizio a seguito dell'ordinanza del 7.5.2021 di rigetto dell'istanza di sospensiva (cfr. sentenza n. 678/2023) erano stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
l'ampliamento della pretesa anche per i canoni da ottobre 2020 a maggio 2021, che l'opposto avrebbe potuto dedurre con la prima memoria ex art. 183 cpc il cui termine aveva scadenza successiva all'ultimo bonifico eseguito nell'aprile 2021 per il canone di maggio 2021, costituiva una mera emendatio libelli e, come tale, trattandosi di fatto verificatosi prima della formazione del giudicato e pagina 6 di 7 del verificarsi delle preclusioni integrative della domanda, era senz'altro deducibile nell'ambito di quel giudizio in cui il giudicato si è formato.
La giurisprudenza maggioritaria consolidata è ferma nel sostenere che una diversa quantificazione del quantum debeatur nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., costituisce una semplice emendatio libelli, ammissibile in sede di precisazione delle domande nelle memorie a tal fine autorizzate, purché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi (cfr. Cass. n. 4031/2021).
Poichè la diversa quantificazione del quantum debeatur relativa alle mensilità da ottobre 2020 a maggio 2021 riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto di precetto ed era comunque riconnessa ad essa per identità di soggetti, oggetto e petitum, la relativa domanda integrativa era senz'altro deducibile in quella sede.
In definitiva, la domanda proposta dal sig. con il ricorso per decreto ingiuntivo è Parte_2 inammissibile perché coperta da giudicato, con conseguente assorbimento del merito dell'azione di opposizione proposta e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario Michele
Dentale, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 6.7.2023, promosso dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , ogni altra istanza, eccezione o domanda, disattesa o assorbita, così Parte_2
dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
2. condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra , delle Parte_2 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in €. 4.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge,
Così deciso in Campobasso il 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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