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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MANTOVANI NICCOLO' parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GUARINI MARIA ELENA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 25/02/2025
pagina 1 di 6 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso notificato in data 11 maggio 2023, il OR , Parte_1
provvedeva a riassumere la procedura di cessazione degli effettivi civili del matrimonio già instaurata dinnanzi al Tribunale di Verona (dichiaratosi territorialmente incompetente), con cui chiedeva oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , l'affido esclusivo CP_1 dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, un obbligo di contributo materno per il mantenimento dei figli. Si costituiva la sig aderendo alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili,ma chiedendo la collocazione dei figli presso di sé,l'affido condiviso, il mantenimento di euro 800,00 complessivi per i figli
Con sentenza n. 212/2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva rimessa sul ruolo per un approfondimento dei Servizi sociali..
All'udienza del 14.11.2024, il difensore della ORa dava atto dei CP_1
problemi di comunicazione tra la madre ed il padre, specie con riferimento alle necessità di cura dei minori;
in particolare, veniva sottolineata l'irreperibilità del OR , il quale non solo da mesi non vedeva i figli, ma aveva cessato Parte_1
anche di rispondere al telefono, avendo, altresì, omesso di fornire un indirizzo e- mail, cui scrivere in caso di necessità dei figli.
La sig mutava, quindi, la richiesta di affido da condiviso ad esclusivo. CP_1
Il ricorrente concludeva chiedendo di corrispondere per il mantenimento dei figli euro 400,00.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione senza termini .
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con Parte_1 CP_1
conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
pagina 2 di 6 L'esito dell'istruttoria depone per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo alla madre.
Dagli approfondimenti svolti dal Servizio Sociale emerge l'adeguatezza della madre che “presenta buone risorse affettive e un forte legame i figli ed è apparsa in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di e Per_1
. La stessa sembra esercitare adeguatamente sia la funzione Per_2
normativa e di contenimento che di sostegno e valorizzazione. Tra le risorse della madre si annovera la capacità di mantenere e nel crearsi una rete informale di vicinanza che si riscontra anche nella capacità di essere riuscita a mantenere un dialogo e a garantire il diritto di visita dei minori alla famiglia paterna nonostante la situazione di conflittualità con il padre” (cfr. pag. 6 relazione conclusiva Servizio Sociale).
Invece, il OR , nell'ultimo anno, si è trasferito in Albania Parte_1
per ragioni di lavoro e non ha visto i bambini per oltre un anno, rendendosi, peraltro, per lungo tempo, anche irreperibile telefonicamente. È evidente come tale situazione incida negativamente sulla possibilità di una efficace gestione dei figli minori, non permettendo una risposta immediata e reale a tutte quelle che sono state, nel corso dell'anno intercorso, le loro esigenze primarie.
Tali circostanze vengono, altresì, confermate dallo stesso Servizio Sociale, che nella relazione conclusiva scrivono quanto segue: “Rispetto al padre il primo contatto lo stesso ha riferito di trovarsi in Albania per motivi di lavoro
e si rende disponibile unicamente tramite 'Whattsapp' a causa della rete telefonica instabile, non fornendo ulteriori modalità di contatto.
Successivamente il Sig. ha riferito alla scrivente di aver fatto Parte_1
rientro in Italia, non fornendo ulteriori informazioni rispetto al periodo di permanenza. Si specifica che il padre, telefonicamente si rendeva disponibile a raggiungere la Sede del Servizio Sociale per svolgere colloqui di conoscenza e di valutazione delle competenze genitoriali con la D.ssa
tuttavia a causa di vari impedimenti non si è mai riusciti Tes_1
ad incontrarlo di persona;
è stata possibile effettuare un approfondimento in un colloquio intercorso in videochiamata” e poi ancora: “in merito all'attuale
pagina 3 di 6 progetto di vita, il padre ha riferito di aver deciso di trasferirsi in Albania per ragioni di lavoro e di lasciare aperta la possibilità di farvi rientro e di rimanere in Italia in base alle opportunità lavorative”.
Ne consegue quale migliore regime l'affido esclusivo alla madre che potrà assumere in autonomia le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di residenza,oltre che per la richiesta di documenti..
Il padre potrà vedere e tenere i minore presso di sé ogni 15 giorni dal sabato dopo scuola sino alla domenica ore 21.30, per giorni quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in un periodo da concordare con il padre entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle ferie di ciascuno e degli impegni, scolastici o extrascolastici, del figlio, e una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni nelle vacanse di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta.
Quanto al mantenimento dei figli minori
Il sig si è trasferito per ragioni di lavoro in Albania, ha sempre Parte_1
lavorato come artigiano meccanico. Ha conseguito i seguenti redditi.
Anno 2018: € 16.794/anno - € 1.300,00/mensili, cfr. doc. 6;
Anno 2019: € 34.660/anno - € 2.500,00/mensili, doc. 7;
Part
Anno 2020: € 14.363/6 mesi - € 2.196,24 mensili, doc. 8 ;
Anno 2021: € 2.100,00/mensili, come risulta dalle buste paga, doc. 9.
Non ha allegato motivi di perdita o diminuzione della capacità lavorativa.
Inoltre rispetto al momento della separazione,in seguito alla vendita della casa coniugale, è venuto meno l'obbligo del pagamento del mutuo.
La ORa svolge il lavoro di estetista e sta consolidando la sua CP_1
professione. Vive in affitto.
In considerazione dell'età dei minori e dei compiti esclusivi di cura e gestione dei figli deve confermarsi il contributo di mantenimento del padre pari ad euro 800,00 mensili rivalutabili,oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dispone che la prole minore della coppia, sia affidata in via superesclusiva alla madre con facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni in ambito scolastico, sanitario, richiesta di documenti, ressidenza;
2) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa tenere i minori presso di sé ogni 15 giorni dal sabato dopo scuola sino alla domenica ore 21.30, per giorni quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive in un periodo da concordare con il padre entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto delle ferie di ciascuno e degli impegni, scolastici o extrascolastici, del figlio, e una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e Capodanno e tre giorni nelle vacanse di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta.
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1 la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
4) Condanna a corrispondere a le spese Parte_1 CP_1
legali nella misura di euro 7000,00 oltre accessori di leggere
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
pagina 5 di 6 IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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