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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 809/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
BR LE presidente
AR TA consigliera
AR NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 809 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gilda Avena, Umberto Ferrato e
NC MU Tomaioli), e DI IA FL (C.F.: C.F._1
– contumace).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Con sentenza n. 1257/2025 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione proposta dall' contro il decreto ingiuntivo n. 222/2019, Pt_1 mediante cui era stato intimato all' il pagamento di 1.298,06 euro in favore Pt_1 di DI, quale indennità di disoccupazione agricola per il 2013.
4. aveva eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo (per mancanza di titolo Pt_1 idoneo) e sostenuto come l'importo fosse già stato liquidato e accreditato sul libretto postale indicato dalla beneficiaria.
5. Il Tribunale riteneva come la documentazione prodotta da non provasse Pt_1
l'effettivo pagamento, ma solo l'elaborazione e l'accoglimento della domanda.
6. Non essendo stata fornita – secondo il Tribunale – la prova del pagamento,
l'opposizione veniva respinta.
7. impugna la decisione, sostenendo come il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 rigettato l'opposizione, nonostante l avesse allegato prova del pagamento, Pt_1 con indicazione di data, IBAN e lotto di liquidazione.
8. L'appellante – in particolare – ha censurato la sentenza a) per non aver considerato la valenza probatoria insita negli estratti degli archivi della Pubblica
Amministrazione, e b) per non aver valutato l'istanza istruttoria formulata da Pt_1
(il quale aveva chiesto l'ammissione di prove ulteriori, tra cui l'acquisizione del libretto postale della beneficiaria).
9. – inoltre – ha lamentato la mancata attivazione dei poteri istruttori Pt_1
d'ufficio da parte del Giudice di primo grado in (ritenuta) violazione dell'art. 421
c.p.c., e ha chiesto la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alle spese di lite.
10. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
11. Nella contumacia dell'avversaria, il gravame va respinto per difetto di prova dell'accredito delle somme spettanti alla percipiente: dimostrazione incombente sull'Istituto debitore, in ossequio all'ordinario riparto dell'onere probatorio.
2 12. La menzione – da parte appellante – degli estremi del provvedimento attributivo della provvidenza disputata, nonché dell'IBAN associato al libretto postale di teorica destinazione delle somme (rivendicate dall'appellata), e della relativa partita di credito, risulta ancora silente in ordine al dato del materiale versamento – sul conto di destinazione – dell'importo controverso.
13. Una tale prova avrebbe potuto e dovuto essere fornita direttamente da Pt_1
(quale soggetto tenuto all'adempimento): l'Ente si sarebbe dovuto procurare presso un estratto conto da cui evincere il pertinente Controparte_1 movimento in entrata, o documentare d'essersi quantomeno attivato in tal senso, ma d'aver sperimentato l'eventuale diniego di nei confronti della propria CP_1 richiesta d'informazioni (sulla transazione qui disputata).
14. Non risultano, quindi, pertinenti le censure dell'appellante, secondo cui a) avrebbe dovuto essere la percipiente a dare conto del mancato accredito (non essendo esigibile dal titolare del diritto la confessione circa l'insussistenza del credito, ovvero la sua avvenuta tacitazione), e b) il giudice avrebbe dovuto impiegare il proprio potere probatorio officioso (giacché – ove tale invito avesse trovato riscontro – esso si sarebbe risolto nel soccorso istruttorio del Tribunale alla parte sottrattasi al proprio onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione sottostante alla pretesa altrui).
15. La produzione di intervenuta in appello – infine – non può essere Pt_1 valorizzata, poiché preesistente e producibile già in primo grado.
16. Nel merito di essa – a ogni modo – la produzione è irrilevante, provenendo da e consistendo in una schermata da cui non è possibile evincere la concreta Pt_1 attribuzione della prestazione, ma soltanto la disposizione del suo pagamento.
17. Per tutto quanto appena illustrato, l'appello va rigettato, senza statuizione sulle spese, data la mancata costituzione avversaria.
18. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre – nondimeno – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
3 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti della contumace DI IA FL, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
AR NA
La presidente
BR LE
4
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
BR LE presidente
AR TA consigliera
AR NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 809 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gilda Avena, Umberto Ferrato e
NC MU Tomaioli), e DI IA FL (C.F.: C.F._1
– contumace).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Con sentenza n. 1257/2025 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione proposta dall' contro il decreto ingiuntivo n. 222/2019, Pt_1 mediante cui era stato intimato all' il pagamento di 1.298,06 euro in favore Pt_1 di DI, quale indennità di disoccupazione agricola per il 2013.
4. aveva eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo (per mancanza di titolo Pt_1 idoneo) e sostenuto come l'importo fosse già stato liquidato e accreditato sul libretto postale indicato dalla beneficiaria.
5. Il Tribunale riteneva come la documentazione prodotta da non provasse Pt_1
l'effettivo pagamento, ma solo l'elaborazione e l'accoglimento della domanda.
6. Non essendo stata fornita – secondo il Tribunale – la prova del pagamento,
l'opposizione veniva respinta.
7. impugna la decisione, sostenendo come il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 rigettato l'opposizione, nonostante l avesse allegato prova del pagamento, Pt_1 con indicazione di data, IBAN e lotto di liquidazione.
8. L'appellante – in particolare – ha censurato la sentenza a) per non aver considerato la valenza probatoria insita negli estratti degli archivi della Pubblica
Amministrazione, e b) per non aver valutato l'istanza istruttoria formulata da Pt_1
(il quale aveva chiesto l'ammissione di prove ulteriori, tra cui l'acquisizione del libretto postale della beneficiaria).
9. – inoltre – ha lamentato la mancata attivazione dei poteri istruttori Pt_1
d'ufficio da parte del Giudice di primo grado in (ritenuta) violazione dell'art. 421
c.p.c., e ha chiesto la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alle spese di lite.
10. All'esito della trattazione scritta del 27 novembre 2025, e della camera di consiglio del 12 dicembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
11. Nella contumacia dell'avversaria, il gravame va respinto per difetto di prova dell'accredito delle somme spettanti alla percipiente: dimostrazione incombente sull'Istituto debitore, in ossequio all'ordinario riparto dell'onere probatorio.
2 12. La menzione – da parte appellante – degli estremi del provvedimento attributivo della provvidenza disputata, nonché dell'IBAN associato al libretto postale di teorica destinazione delle somme (rivendicate dall'appellata), e della relativa partita di credito, risulta ancora silente in ordine al dato del materiale versamento – sul conto di destinazione – dell'importo controverso.
13. Una tale prova avrebbe potuto e dovuto essere fornita direttamente da Pt_1
(quale soggetto tenuto all'adempimento): l'Ente si sarebbe dovuto procurare presso un estratto conto da cui evincere il pertinente Controparte_1 movimento in entrata, o documentare d'essersi quantomeno attivato in tal senso, ma d'aver sperimentato l'eventuale diniego di nei confronti della propria CP_1 richiesta d'informazioni (sulla transazione qui disputata).
14. Non risultano, quindi, pertinenti le censure dell'appellante, secondo cui a) avrebbe dovuto essere la percipiente a dare conto del mancato accredito (non essendo esigibile dal titolare del diritto la confessione circa l'insussistenza del credito, ovvero la sua avvenuta tacitazione), e b) il giudice avrebbe dovuto impiegare il proprio potere probatorio officioso (giacché – ove tale invito avesse trovato riscontro – esso si sarebbe risolto nel soccorso istruttorio del Tribunale alla parte sottrattasi al proprio onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione sottostante alla pretesa altrui).
15. La produzione di intervenuta in appello – infine – non può essere Pt_1 valorizzata, poiché preesistente e producibile già in primo grado.
16. Nel merito di essa – a ogni modo – la produzione è irrilevante, provenendo da e consistendo in una schermata da cui non è possibile evincere la concreta Pt_1 attribuzione della prestazione, ma soltanto la disposizione del suo pagamento.
17. Per tutto quanto appena illustrato, l'appello va rigettato, senza statuizione sulle spese, data la mancata costituzione avversaria.
18. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre – nondimeno – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
3 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti della contumace DI IA FL, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 12 dicembre 2025.
Il consigliere relatore
AR NA
La presidente
BR LE
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