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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16284/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16284/2024
Oggi 27 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. LEPORE ORTENSIO . Parte_1
- per e nessuno compare. CP_1 Controparte_2
e nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di CP_1 Controparte_2 mutamento del rito, non si sono costituiti in giudizio e deve dichiararsene la contumacia.
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Lepore precisa le conclusioni come da memoria integrativa aggiungendo che è maturato e non è stato pagato il canone di gennaio 2025. L'avv. Lepore esibisce nota spese per € 3150 per compensi, € 412,71 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge che si riserva di depositare telematicamente.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16284/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Ortensio Lepore e Davide Parte_1 P.IVA_1
Zigrino in forza di procura alle liti del 16.04.2024
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 27.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Torino;
Contrariis rejectis;
- dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione per cui è causa e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare i sigg. e Controparte_2 CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo,
[...]
(dati catastali: foglio 1214 – n. 120 -sub. 13), libero e sgombro da persone e cose, alla libera disponibilità della locatrice;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti – in solido – al pagamento dei canoni e degli acconti oneri accessori a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023 sino alla effettiva riconsegna dell'immobile, nella misura indicata in atti, o in quella veriore, anche maggiore, ritenuta dovuta;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti – sempre in solido – alla rifusione delle spese (i) della procedura di mediazione obbligatoria e (ii) del giudizio nelle sue due fasi, oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 16.04.2024 la ricorrente premesso di essere diventata proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo, (dati catastali: foglio 1214 –
n. 120 - sub. 13), subentrando alla precedente proprietaria, Immobiliare Effecielle S.r.l., la quale aveva concesso in locazione l'immobile de quo, a uso abitativo, a CP_2 ed con contratto di locazione sottoscritto in data 25.09.2022 e
[...] CP_1 registrato in data 27.09.2022, decorrente dal 1.10.2022 per un canone pari a € 466,67 mensili, comprensivo di acconto oneri accessori, rappresentava come i conduttori si fossero resi inadempienti al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di ottobre 2023 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 25.06.2024 compariva il quale si opponeva allo sfratto, Controparte_2 contestando la morosità di cui all'atto di intimazione. Riportava, infatti, come entrambi i conduttori avessero rilasciato l'immobile alla fine del mese di settembre 2023, come da accordi intercorsi con parte locatrice, e che la avesse concesso in locazione Parte_1
l'immobile a , sorella del signor Parte locatrice Persona_1 Controparte_2 contestava le allegazioni dell'intimato.
Disposto il mutamento del rito ed esperito il procedimento di mediazione, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 25.09.2022 e registrato in data
27.09.2022 (doc.1) – da cui si si evince l'obbligo dei conduttori di corrispondere un canone annuo di € 4.200,00 oltre a € 700,00 per acconto spese condominiali, mediante rate mensili di € 466,67 ciascuna – e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Infatti, i convenuti non hanno fornito la prova del rilascio dell'alloggio alla locatrice né dell'asserito accordo per una nuova locazione con . Parte_2 Persona_1
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata pagina 3 di 5 morosità maturata dai conduttori ben superiore a una mensilità; esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio emesso in data 24.09.2024.
4. Va, altresì, accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e oneri accessori rimasti impagati dal mese di ottobre 2023, per un totale di € 7.466,72 (€
466,67 x 16 mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2025), nonché al pagamento di €
400,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo dei conduttori alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 quanto alla fase di intimazione di sfratto e di mediazione e tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, quanto al presente giudizio, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 2.830,00 per compensi, oltre a €
412,71 per esborsi, oltra al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di ed il contratto di Controparte_2 CP_1 locazione stipulato tra le parti in data 25.09.2022 e registrato in data 27.09.2022, relativo all'immobile sito in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo, (dati catastali: foglio
1214 – n. 120 - sub. 13);
Conferma l'ordine di rilascio emesso in data 24.09.2024 alla data del 24.10.24;
Condanna ed , in solido, a corrispondere a parte locatrice Controparte_2 CP_1
la somma di € 7.466,72 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti Parte_1 sino al mese di gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 400,00 al mese dal febbraio 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
Condanna ed , in solido, a rimborsare alla ricorrente le Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 5 spese di lite, che liquida in € 2.830,00 per compenso ed € 412,71 per anticipazioni, oltre
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Torino, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16284/2024
Oggi 27 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. LEPORE ORTENSIO . Parte_1
- per e nessuno compare. CP_1 Controparte_2
e nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di CP_1 Controparte_2 mutamento del rito, non si sono costituiti in giudizio e deve dichiararsene la contumacia.
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Lepore precisa le conclusioni come da memoria integrativa aggiungendo che è maturato e non è stato pagato il canone di gennaio 2025. L'avv. Lepore esibisce nota spese per € 3150 per compensi, € 412,71 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge che si riserva di depositare telematicamente.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16284/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Ortensio Lepore e Davide Parte_1 P.IVA_1
Zigrino in forza di procura alle liti del 16.04.2024
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 27.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Torino;
Contrariis rejectis;
- dichiarare risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione per cui è causa e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare i sigg. e Controparte_2 CP_1
all'immediato rilascio dell'immobile in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo,
[...]
(dati catastali: foglio 1214 – n. 120 -sub. 13), libero e sgombro da persone e cose, alla libera disponibilità della locatrice;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti – in solido – al pagamento dei canoni e degli acconti oneri accessori a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023 sino alla effettiva riconsegna dell'immobile, nella misura indicata in atti, o in quella veriore, anche maggiore, ritenuta dovuta;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti – sempre in solido – alla rifusione delle spese (i) della procedura di mediazione obbligatoria e (ii) del giudizio nelle sue due fasi, oltre IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 16.04.2024 la ricorrente premesso di essere diventata proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo, (dati catastali: foglio 1214 –
n. 120 - sub. 13), subentrando alla precedente proprietaria, Immobiliare Effecielle S.r.l., la quale aveva concesso in locazione l'immobile de quo, a uso abitativo, a CP_2 ed con contratto di locazione sottoscritto in data 25.09.2022 e
[...] CP_1 registrato in data 27.09.2022, decorrente dal 1.10.2022 per un canone pari a € 466,67 mensili, comprensivo di acconto oneri accessori, rappresentava come i conduttori si fossero resi inadempienti al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di ottobre 2023 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 25.06.2024 compariva il quale si opponeva allo sfratto, Controparte_2 contestando la morosità di cui all'atto di intimazione. Riportava, infatti, come entrambi i conduttori avessero rilasciato l'immobile alla fine del mese di settembre 2023, come da accordi intercorsi con parte locatrice, e che la avesse concesso in locazione Parte_1
l'immobile a , sorella del signor Parte locatrice Persona_1 Controparte_2 contestava le allegazioni dell'intimato.
Disposto il mutamento del rito ed esperito il procedimento di mediazione, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 25.09.2022 e registrato in data
27.09.2022 (doc.1) – da cui si si evince l'obbligo dei conduttori di corrispondere un canone annuo di € 4.200,00 oltre a € 700,00 per acconto spese condominiali, mediante rate mensili di € 466,67 ciascuna – e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Infatti, i convenuti non hanno fornito la prova del rilascio dell'alloggio alla locatrice né dell'asserito accordo per una nuova locazione con . Parte_2 Persona_1
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata pagina 3 di 5 morosità maturata dai conduttori ben superiore a una mensilità; esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio emesso in data 24.09.2024.
4. Va, altresì, accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e oneri accessori rimasti impagati dal mese di ottobre 2023, per un totale di € 7.466,72 (€
466,67 x 16 mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2025), nonché al pagamento di €
400,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo dei conduttori alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,01 quanto alla fase di intimazione di sfratto e di mediazione e tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, quanto al presente giudizio, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 2.830,00 per compensi, oltre a €
412,71 per esborsi, oltra al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di ed il contratto di Controparte_2 CP_1 locazione stipulato tra le parti in data 25.09.2022 e registrato in data 27.09.2022, relativo all'immobile sito in Torino, Largo Brescia n. 47, piano terzo, (dati catastali: foglio
1214 – n. 120 - sub. 13);
Conferma l'ordine di rilascio emesso in data 24.09.2024 alla data del 24.10.24;
Condanna ed , in solido, a corrispondere a parte locatrice Controparte_2 CP_1
la somma di € 7.466,72 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti Parte_1 sino al mese di gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 400,00 al mese dal febbraio 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
Condanna ed , in solido, a rimborsare alla ricorrente le Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 5 spese di lite, che liquida in € 2.830,00 per compenso ed € 412,71 per anticipazioni, oltre
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Torino, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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