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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1595 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, P. VA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46; Opponente E Contr in persona del suo Presidente del C.D.A., P. VA , CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Alberto Bucolo in Milano, al corso Europa 5; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione spiegato ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 27.02.2024 intimante il pagamento della complessiva somma di euro 73.789,74, sulla scorta di ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sez. X civ., RG n. 17078/2022, cron. n. 1210/2024 del 15.02.2024, recante condanna della al risarcimento del danno patrimoniale. Quale Controparte_4 unico motivo di doglianza, l'istante deduceva il proprio difetto di titolarità passiva, non essendogli opponibile il titolo giudiziale richiamato, in quanto emesso nei confronti di altro obbligato, in favore del quale non poteva invocarsi alcuna vicenda successoria ex art 111 c.p.c. Più in particolare, esponeva di aver stipulato in data 19.01.2022 atto di cessione di azienda con la ed, in ragione di ciò, di poter essere tenuta, Controparte_4 in via solidale, all'adempimento dei i debiti della cedente sol se risultanti dalle scritture contabili conosciute, ai sensi e agli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2560 c.c., tra i quali non figurava quello azionato col precetto opposto, perché sorto successivamente alla cessione d'azienda e non inerente all'esercizio dell'attività di impresa. Assumendo, pertanto, che la controparte non vantasse alcun diritto di credito esistente, certo, liquido ed esigibile nei propri riguardi, concludeva domandando all'adito Tribunale di“- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Co titolo esecutivo per i motivi sopra esposti;
- nel merito dichiarare che la precettante non ha CP_2 CP_3 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite - secondo i parametri per valore e materia del DM vigente - con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposta ricostruendo brevemente la vicenda in fatto e contestando puntualmente quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, concludendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Nel merito, assumeva che il credito per cui agiva spiegava efficacia anche nei confronti della odierna opponente, giacché derivante da sequestro conservativo disposto sui beni della società in epoca anteriore alla cessione ex Controparte_4 art. 2558 c.c., nonché da pronuncia penale accertativa dell'an del diritto al risarcimento del danno poi liquidato nel titolo portato in esecuzione. Rappresentava, infatti, che tra i crediti risultanti dalle scritture contabili della società cedente figurava all'attivo una voce contabile da annoverare tra le passività della stessa, iscritta come “Crediti verso ASL per pignoramento So. CP_2 CP_3
, perché derivante dalla misura di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. disposta dal
[...]
Tribunale di Milano, vigente alla data di stipulazione della cessione di azienda in favore dell'odierna parte attorea, con conseguente responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del secondo comma dell'art. 2560 c.c.. 2. Tanto premesso, venendo a scandagliare il merito dell'opposizione, il thema decidendum di cui è investita la scrivente verte sull'opponibilità al successore a titolo particolare del titolo esecutivo di matrice giudiziale, nel caso di intervenuta cessione di azienda, dovendosi, in particolare, accertare se il debito sia annoverabile tra quelli per cui vale la regola di solidarietà tra cedente e cessionario di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c. Nella prospettazione di parte attorea, l'effetto successorio a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla controparte non sarebbe invocabile giacché venuto in essere con l'ordinanza n. 1210/2024, resa alla data del 15.02.2024, e, dunque, successiva all'acquisto dell'azienda, perfezionatosi in data 19.01.2022. Argomenta la istante in diritto che non vi sia “alcuna coincidenza soggettiva tra il soggetto condannato nell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. X civ., RG n. 17078/2022, cron. n. 1210/2024 del 15.02.2024, ossia la CP_4 Controparte_4
ed il soggetto precettato, ossia non sussiste, inoltre,
[...] Parte_1 possibilità di applicazione dell'art. 2560 c.c., essendo nell'attivo delle scritture contabili della cessione di azienda del 19.01.2022 riportata solo la posta “crediti verso asl per pignoramento So per euro CP_2 CP_3 Co 323.467,95” e nessuna voce di debito verso e rappresenta, inoltre, come la società CP_2 CP_3 cedente, sia ancora attiva ed in Controparte_4 liquidazione, e, pertanto esecutabile ai fini del recupero coattivo del credito in contestazione. L'opposta, di contro, sostiene che il credito risarcitorio trovi fondamento dalla misura di sequestro conservativo apposto sui beni della società cedente in epoca anteriore alla cessione ex art. 2558 c.c. e che tanto si evinca dall'esame delle voci contabili note alla cessionaria, a tanto conseguendo la solidarietà di quest'ultima per i debiti della cedente. Com'è noto, il giudizio di opposizione all'esecuzione può aver ad oggetto l'accertamento sull'inesistenza, in senso relativo, del titolo esecutivo, vale a dire di titolo esecutivo utilizzabile come tale contro il soggetto nei cui confronti è preannunciata ovvero iniziata l'esecuzione forzata. Nel caso in cui il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all'opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un'ipotesi di estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo e provare, dunque, che l'esecuzione sia intrapresa nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale prima o dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris. Le norme di diritto positivo consentono di estendere l'efficacia del titolo esecutivo di formazione giudiziale, in particolare dal lato passivo, a determinati soggetti che pur non vi figurino come parti. La successione nella posizione sostanziale si può verificare durante la pendenza del processo di cognizione, destinato a concludersi con la sentenza che formerà titolo esecutivo ed è regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., il cui comma 4 prevede che la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo, opera l'art. 477 cod. proc. civ., che prevede e disciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Sebbene non vi siano norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria o dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (come nel caso della cessione di azienda, verificatasi nella specie), e sebbene la dottrina sia divisa sulla portata della norma, la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna si abbia anche nei confronti del successore a titolo particolare dell'obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n. 8056/01, n. 601/03, n. 13914/05, nonché di recente Cass. n. 3643/13). Nella specie, deve valutarsi se la successione idonea a consentire l'azione esecutiva del ceduto nei confronti del cessionario sulla base del titolo formato nei confronti del cedente si sia verificata, trovando applicazione il regime di cui all'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento al debito richiamato nell'atto di precetto, giacché inerente l'esercizio dell'azienda ceduta ed anteriore al trasferimento. In altri termini, il dato da cui far discendere l'estensione soggettiva del titolo giudiziale al cessionario dipende dall'insorgenza della situazione di responsabilità solidale in capo di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui abbia avuto piena contezza del debito posto a carico del compendio ceduto. 2.1 A tal riguardo l'art. 2560 cod. civ., con riferimento a "i debiti relativi all'azienda ceduta", dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"(primo comma), aggiungendo che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori" (secondo comma). Detta previsione è stata tradizionalmente intesa, sulla scorta della dottrina maggioritaria, nel senso che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori sia elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, essendo la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n. 2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247). A ciò è stato fatto conseguire che l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (cfr., in particolare, Cass. 9 marzo 2006, n. 5123; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1429; nonché le già richiamate Cass. nn. 1726 del 1972 e 2158 del 1967). Anzi, in difetto dell'iscrizione del debito nei libri contabili dell'azienda ceduta, una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo (cfr., in proposito, le già menzionate Cass. nn. 1726 del 1972 e 211 del 1964). Il tema è stato valutato dalla sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5054 del 28 febbraio 2017, la quale, investita della questione relativa all'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. ai debiti restitutori da accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, ha escluso che la legittimazione passiva in una siffatta azione avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che abbia poi conferito la propria azienda in una società (o ceduto) vada riconosciuta alla stessa società conferitaria (o cessionaria) dell'azienda, osservando che non si può "dilata(re) a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma. In contrario, si deve ricondurre la responsabilità dell'avente causa nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale". Ha, poi, aggiunto che "La ricostruzione ermeneutica così delineata dell'ambito applicativo dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite – del resto, evidente – solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt. 2498 e segg. cod. civ.) – stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti – ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico) in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 cod. civile". La natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario è stata successivamente ribadita dal Supremo Consesso (cfr. Cass. 27 giugno 2017, n. 15956; Cass. 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. 22 marzo 2018, n. 7166; Cass. 29 settembre 2019, n. 24101), salvo poi, essere declinata in funzione della "effettiva ratio di protezione" che l'art. 2560 cpv. cod. civ. esprimerebbe, "finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato" (così, Cass. 20 dicembre 2019, n. 32134). A mente di tale orientamento, il primo comma dell'art. 2560 cod. civ. sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell'escludere la liberazione "se non risulta che i creditori vi hanno consentito", supporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l'ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione. Tuttavia, l'interpretazione tradizionale è stata riaffermata già con Cass. 7 ottobre 2020, n. 21561, la quale ha osservato come, in termini generali, l'assenza di iscrizione nei libri contabili non sia irrilevante, né si atteggi quale semplice presunzione di limitazione di responsabilità per i debiti del precedente titolare dell'azienda, superabile con la prova della conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario (cfr. sul punto Cass. 14020/2025). 2.2 Venendo, ora, a sintetizzare gli esiti degli spunti interpretativi citati, va rimarcato come l'art. 2560 cod. civ. non disponga nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell'eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell'azienda. Infatti, il primo comma dell'art. 2560 cod. civ. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall'acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo;
il secondo comma, poi, pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell'acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo un'eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., che l'acquirente risponda dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. In linea generale, non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell'esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell'acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che se ne possa predicarsi l'eadem ratio. Pertanto, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali. Cionondimeno, l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici e la facilità di circolazione dell'azienda, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nella cessione d'azienda, non sono privi di conseguenze. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l'alienazione dell'azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili. In altri termini, nonostante la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi
– cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario-, si considera ragionevole ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario. 2.3 Dando applicazione al criterio della certezza del diritto come cristallizzato dalle scritture contabili obbligatorie della società ceduta alla fattispecie in esame, deve considerarsi il dato fattuale evincibile dalla documentazione esibita da parte opponente. La parte, infatti, ha prodotto atto denominato “Cessione di Farmacia”, stipulato in data 19.01.2022 e registrato in Salerno il 25.1.2022, recante rep. n. 1418, racc. n. 1252, corredato da un prospetto contabile relativo al periodo dal 01.01.2021 al 30.12.2021, riportante la situazione patrimoniale della con indicazione delle Controparte_4 poste attive e quelle afferenti a passività, tra le quali figura come voce in attivo “Crediti Vs ASL per pignoramento So.Farma Morra spa” per l'importo di euro 323.467,95. Ed è in ordine a tale posta contabile che le parti offrono prospettazioni avverse. La parte attrice insiste nel rilevare che il prospetto patrimoniale conosciuto all'atto della cessione dell'azienda sia incontestabile nel riportare all'attivo la somma suddetta;
mentre, la parte opposta sostiene che quelli qualificati unilateralmente come “crediti” non sarebbero affatto riconducibili ad elementi positivi della situazione patrimoniale della società cedente, bensì andassero registrati come passività, in quanto relativi al sequestro conservativo reso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dal Tribunale di Milano in data 05.10.2020, revocato solo dopo il perfezionamento della cessione aziendale, ovvero in data 10.02.2022. In dettaglio, la parte convenuta farebbe discendere l'estensione soggettiva dal lato passivo per il credito controverso in capo all'opponente dal fatto che il “credito risarcitorio (ndr il credito in contestazione) è stato riconosciuto esistente a favore della So. sin dal 05.10.2020, data in cui è stata resa dal Tribunale di Milano l'ordinanza autorizzativa CP_2 CP_3 del sequestro conservativo contro la , ed è stato Controparte_5 definitivamente accertato sia all'esito del procedimento penale contro il Dott. che all 'esito del procedimento CP_4 ex art. 702 bis c.p.c., R.G. 17078/2022”. Nella ricostruzione offerta, poi, la revoca del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale sarebbe stata del tutto priva di effetti in ordine al diritto al risarcimento del danno vantato, in quanto già in nuce riconosciuto in ragione del provvedimento autorizzativo della misura. Tale prospettazione non coglie nel segno in punto di diritto. Al riguardo, va tenuta presente la funzione delle misure cautelari patrimoniali conservative, come i sequestri, le quali sono connotate dal carattere di piena strumentalità rispetto al giudizio di merito, (arg. ex art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ.). Deve escludersi, infatti, che il sequestro conservativo possa mantenere la sua efficacia in assenza di una lite di merito, essendo diretto a conservare la garanzia patrimoniale del debitore in funzione esclusiva della tutela da essa apprestata. La mancata immediata introduzione della causa di merito non rileva solo sul piano processuale, ma anche sul piano sostanziale, poiché induce a ritenere il sopravvenuto venir meno dei presupposti della misura, in particolare del periculum in mora, costituito dal fondato pericolo di perdere la garanzia del credito. Il creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la tutela cautelare ottenuta e con la sua funzione, perde difatti il diritto alla cautela stessa, con conseguente sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo. In tal senso, appare evidente la natura cautelare nonché temporanea, e dunque precaria, della misura conservativa in commento, la quale perde efficacia ogni qual volta non si avvii tempestivamente il giudizio di merito, ovvero quando intervenga il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto al risarcimento fatto valere. L'azione cautelare promossa dal creditore che richiede il sequestro ex art. 671 c.p.c. ha una valenza meramente strumentale rispetto all'esigenza di protezione del diritto di credito, non assumendo alcuna valenza accertativa in ordine al riconoscimento del diritto medesimo. Non può, pertanto, farsi discendere dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo spiegata da parte dell'opposta l'implicito riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da questa patito. Guardando alla fattispecie in esame, il sequestro conservativo sul patrimonio della società cedente reso in data 05.10.2020 dal Tribunale di Milano (cfr. documentazione in atti) non integra ex se un fatto idoneo ai fini dell'insorgenza del diritto al risarcimento del danno come accertato in sede civile, con la successiva ordinanza n. 1210/2024 del 15.02.2024. In proposito, non risulta dirimente neppure la circostanza che la misura cautelare sia caducata dopo che la cessione di azienda del 19.01.2022 si perfezionava tra la Controparte_5
e l'odierna opponente.
[...]
Invero, la questione in esame trova risoluzione giuridica in senso favorevole alla parte opponente giacché il diritto di credito odiernamente azionato è stato accertato nell'an e poi determinato nel quantum sol con il successivo titolo esecutivo richiamato in precetto e, quindi, posteriormente al trasferimento del compendio aziendale. Ed infatti, sol la successiva ordinanza, peraltro concretamente azionata dall'opposta, disponeva: “condanna di Controparte_5 Co a pagare in favore di la somma omnicomprensiva di Euro
[...] CP_2 CP_6
73.281,44 a titolo di danno patrimoniale già tenuto conto della provvisionale riconosciuta in sede penale”. Solo in detta successiva frazione temporale definitivamente si statuiva sul diritto al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla parte opposta. In buona sostanza, l'antecedente logico-giuridico del titolo esecutivo azionato col precetto ai fini dell'estensione dell'efficacia della pronuncia anche nei riguardi della società cessionaria, odierna opponente, non può rinvenirsi nella disposta misura cautelare del sequestro conservativo, benché eseguita anteriormente alla cessione d'azienda, attesa la peculiare natura provvisoria che la connota, avulsa dalle finalità di accertamento di posizioni giuridiche meritevoli di tutela. Il presupposto perché operi la responsabilità per debiti dell'acquirente sulla base dell'art. 2560 c.c. non risulta integrato, non operando, nella specie, la previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nell'obbligazione relativa al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto all'odierno creditore solo con l'ordinanza n. 1210/2024 del 15.02.2024. Ne consegue che sia preclusa l'applicazione del regime di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c. per il creditore, non apparendo provata l'anteriorità né la riconducibilità del credito controverso a quelli iscritti nel prospetto contabile prodotto dalla società cedente all'atto della cessione ex 2558 c.c. Conseguentemente, l'opposizione va accolta ed il precetto del 27.02.2024 va dichiarato nullo, non spiegando il titolo giudiziale azionato esecutivamente alcuna efficacia nei confronti del successore a titolo particolare. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che per le questioni giuridiche esaminate non si rinviene ancora un orientamento consolidato, registrandosi oscillazioni interpretative tanto in seno alla giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto del 27.02.2024; 2- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 29.07.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1595 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, P. VA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46; Opponente E Contr in persona del suo Presidente del C.D.A., P. VA , CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Alberto Bucolo in Milano, al corso Europa 5; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione spiegato ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 27.02.2024 intimante il pagamento della complessiva somma di euro 73.789,74, sulla scorta di ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sez. X civ., RG n. 17078/2022, cron. n. 1210/2024 del 15.02.2024, recante condanna della al risarcimento del danno patrimoniale. Quale Controparte_4 unico motivo di doglianza, l'istante deduceva il proprio difetto di titolarità passiva, non essendogli opponibile il titolo giudiziale richiamato, in quanto emesso nei confronti di altro obbligato, in favore del quale non poteva invocarsi alcuna vicenda successoria ex art 111 c.p.c. Più in particolare, esponeva di aver stipulato in data 19.01.2022 atto di cessione di azienda con la ed, in ragione di ciò, di poter essere tenuta, Controparte_4 in via solidale, all'adempimento dei i debiti della cedente sol se risultanti dalle scritture contabili conosciute, ai sensi e agli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2560 c.c., tra i quali non figurava quello azionato col precetto opposto, perché sorto successivamente alla cessione d'azienda e non inerente all'esercizio dell'attività di impresa. Assumendo, pertanto, che la controparte non vantasse alcun diritto di credito esistente, certo, liquido ed esigibile nei propri riguardi, concludeva domandando all'adito Tribunale di“- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Co titolo esecutivo per i motivi sopra esposti;
- nel merito dichiarare che la precettante non ha CP_2 CP_3 diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite - secondo i parametri per valore e materia del DM vigente - con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposta ricostruendo brevemente la vicenda in fatto e contestando puntualmente quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, concludendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Nel merito, assumeva che il credito per cui agiva spiegava efficacia anche nei confronti della odierna opponente, giacché derivante da sequestro conservativo disposto sui beni della società in epoca anteriore alla cessione ex Controparte_4 art. 2558 c.c., nonché da pronuncia penale accertativa dell'an del diritto al risarcimento del danno poi liquidato nel titolo portato in esecuzione. Rappresentava, infatti, che tra i crediti risultanti dalle scritture contabili della società cedente figurava all'attivo una voce contabile da annoverare tra le passività della stessa, iscritta come “Crediti verso ASL per pignoramento So. CP_2 CP_3
, perché derivante dalla misura di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. disposta dal
[...]
Tribunale di Milano, vigente alla data di stipulazione della cessione di azienda in favore dell'odierna parte attorea, con conseguente responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del secondo comma dell'art. 2560 c.c.. 2. Tanto premesso, venendo a scandagliare il merito dell'opposizione, il thema decidendum di cui è investita la scrivente verte sull'opponibilità al successore a titolo particolare del titolo esecutivo di matrice giudiziale, nel caso di intervenuta cessione di azienda, dovendosi, in particolare, accertare se il debito sia annoverabile tra quelli per cui vale la regola di solidarietà tra cedente e cessionario di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c. Nella prospettazione di parte attorea, l'effetto successorio a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla controparte non sarebbe invocabile giacché venuto in essere con l'ordinanza n. 1210/2024, resa alla data del 15.02.2024, e, dunque, successiva all'acquisto dell'azienda, perfezionatosi in data 19.01.2022. Argomenta la istante in diritto che non vi sia “alcuna coincidenza soggettiva tra il soggetto condannato nell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. X civ., RG n. 17078/2022, cron. n. 1210/2024 del 15.02.2024, ossia la CP_4 Controparte_4
ed il soggetto precettato, ossia non sussiste, inoltre,
[...] Parte_1 possibilità di applicazione dell'art. 2560 c.c., essendo nell'attivo delle scritture contabili della cessione di azienda del 19.01.2022 riportata solo la posta “crediti verso asl per pignoramento So per euro CP_2 CP_3 Co 323.467,95” e nessuna voce di debito verso e rappresenta, inoltre, come la società CP_2 CP_3 cedente, sia ancora attiva ed in Controparte_4 liquidazione, e, pertanto esecutabile ai fini del recupero coattivo del credito in contestazione. L'opposta, di contro, sostiene che il credito risarcitorio trovi fondamento dalla misura di sequestro conservativo apposto sui beni della società cedente in epoca anteriore alla cessione ex art. 2558 c.c. e che tanto si evinca dall'esame delle voci contabili note alla cessionaria, a tanto conseguendo la solidarietà di quest'ultima per i debiti della cedente. Com'è noto, il giudizio di opposizione all'esecuzione può aver ad oggetto l'accertamento sull'inesistenza, in senso relativo, del titolo esecutivo, vale a dire di titolo esecutivo utilizzabile come tale contro il soggetto nei cui confronti è preannunciata ovvero iniziata l'esecuzione forzata. Nel caso in cui il titolo esecutivo, di formazione giudiziale, sia emesso nei confronti di soggetto diverso da colui che è intimato, e non sia in contestazione siffatta diversità, spetta all'opposto, creditore procedente, allegare e dimostrare che si verte in un'ipotesi di estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo e provare, dunque, che l'esecuzione sia intrapresa nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale prima o dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris. Le norme di diritto positivo consentono di estendere l'efficacia del titolo esecutivo di formazione giudiziale, in particolare dal lato passivo, a determinati soggetti che pur non vi figurino come parti. La successione nella posizione sostanziale si può verificare durante la pendenza del processo di cognizione, destinato a concludersi con la sentenza che formerà titolo esecutivo ed è regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., il cui comma 4 prevede che la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo, opera l'art. 477 cod. proc. civ., che prevede e disciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Sebbene non vi siano norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria o dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (come nel caso della cessione di azienda, verificatasi nella specie), e sebbene la dottrina sia divisa sulla portata della norma, la giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna si abbia anche nei confronti del successore a titolo particolare dell'obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n. 8056/01, n. 601/03, n. 13914/05, nonché di recente Cass. n. 3643/13). Nella specie, deve valutarsi se la successione idonea a consentire l'azione esecutiva del ceduto nei confronti del cessionario sulla base del titolo formato nei confronti del cedente si sia verificata, trovando applicazione il regime di cui all'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento al debito richiamato nell'atto di precetto, giacché inerente l'esercizio dell'azienda ceduta ed anteriore al trasferimento. In altri termini, il dato da cui far discendere l'estensione soggettiva del titolo giudiziale al cessionario dipende dall'insorgenza della situazione di responsabilità solidale in capo di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui abbia avuto piena contezza del debito posto a carico del compendio ceduto. 2.1 A tal riguardo l'art. 2560 cod. civ., con riferimento a "i debiti relativi all'azienda ceduta", dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"(primo comma), aggiungendo che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori" (secondo comma). Detta previsione è stata tradizionalmente intesa, sulla scorta della dottrina maggioritaria, nel senso che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori sia elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, essendo la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (cfr. Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n. 2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247). A ciò è stato fatto conseguire che l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità (cfr., in particolare, Cass. 9 marzo 2006, n. 5123; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1429; nonché le già richiamate Cass. nn. 1726 del 1972 e 2158 del 1967). Anzi, in difetto dell'iscrizione del debito nei libri contabili dell'azienda ceduta, una responsabilità del cessionario è stata ipotizzata solo in presenza di un espresso patto di accollo (cfr., in proposito, le già menzionate Cass. nn. 1726 del 1972 e 211 del 1964). Il tema è stato valutato dalla sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 5054 del 28 febbraio 2017, la quale, investita della questione relativa all'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. ai debiti restitutori da accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, ha escluso che la legittimazione passiva in una siffatta azione avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che abbia poi conferito la propria azienda in una società (o ceduto) vada riconosciuta alla stessa società conferitaria (o cessionaria) dell'azienda, osservando che non si può "dilata(re) a dismisura l'ambito di applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma. In contrario, si deve ricondurre la responsabilità dell'avente causa nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale". Ha, poi, aggiunto che "La ricostruzione ermeneutica così delineata dell'ambito applicativo dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite – del resto, evidente – solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt. 2498 e segg. cod. civ.) – stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti – ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico) in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 cod. civile". La natura costitutiva dell'iscrizione del debito nei libri contabili ai fini dell'insorgenza della responsabilità del cessionario è stata successivamente ribadita dal Supremo Consesso (cfr. Cass. 27 giugno 2017, n. 15956; Cass. 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. 22 marzo 2018, n. 7166; Cass. 29 settembre 2019, n. 24101), salvo poi, essere declinata in funzione della "effettiva ratio di protezione" che l'art. 2560 cpv. cod. civ. esprimerebbe, "finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato" (così, Cass. 20 dicembre 2019, n. 32134). A mente di tale orientamento, il primo comma dell'art. 2560 cod. civ. sarebbe espressivo del principio per cui i debiti aziendali si trasferiscono automaticamente al cessionario, in quanto, nell'escludere la liberazione "se non risulta che i creditori vi hanno consentito", supporrebbe implicitamente che sia automaticamente sorto un nuovo debitore, altrimenti l'ipotesi della liberazione del cedente, astrattamente ammessa dalla disposizione in presenza del consenso dei creditori, non potrebbe avere alcuna plausibile giustificazione. Tuttavia, l'interpretazione tradizionale è stata riaffermata già con Cass. 7 ottobre 2020, n. 21561, la quale ha osservato come, in termini generali, l'assenza di iscrizione nei libri contabili non sia irrilevante, né si atteggi quale semplice presunzione di limitazione di responsabilità per i debiti del precedente titolare dell'azienda, superabile con la prova della conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario (cfr. sul punto Cass. 14020/2025). 2.2 Venendo, ora, a sintetizzare gli esiti degli spunti interpretativi citati, va rimarcato come l'art. 2560 cod. civ. non disponga nulla sulla sorte dei debiti nei rapporti tra alienante ed acquirente, limitandosi a regolare gli effetti verso i creditori dell'eventuale trasferimento dei debiti, né si rinviene altra disposizione normativa che eventualmente disponga la successione nei debiti come effetto ex lege (essenziale o naturale) del trasferimento dell'azienda. Infatti, il primo comma dell'art. 2560 cod. civ. stabilisce il permanere del vincolo dell'alienante verso i creditori (anche per il caso in cui i debiti vegano assunti dall'acquirente), in coerenza con il principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo;
il secondo comma, poi, pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell'acquirente per il caso in cui i debiti non vengono da questi volontariamente assunti, introducendo un'eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde. La accertata inesistenza di un principio generale di solidarietà tra cedente e cessionario conduce a ritenere, in ossequio al dato letterale del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., che l'acquirente risponda dei debiti aziendali solo se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. In linea generale, non appare possibile attribuire rilevanza al fatto che dell'esistenza di tali ulteriori debiti il cessionario è stato a conoscenza al momento dell'acquisto, stante la natura eccezionale della norma che ne individua la responsabilità (aggiuntiva) e la conseguente inestensibilità, in via analogica, delle regole sulla pubblicità legale, ammesso che se ne possa predicarsi l'eadem ratio. Pertanto, il fatto costitutivo che il creditore attore deve provare non è la conoscenza del debito da parte del cessionario, quanto la stessa iscrizione del debito nelle scritture contabili, la cui prova segue le ordinarie regole processuali. Cionondimeno, l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici e la facilità di circolazione dell'azienda, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nella cessione d'azienda, non sono privi di conseguenze. Infatti, la disciplina sulla estensione della responsabilità per i debiti aziendali al cessionario incide anche sul trattamento riservato ai creditori del cedente, incrementando la loro garanzia patrimoniale attraverso la previsione di un altro soggetto obbligato o, comunque, evitando che gli stessi vengano privati mediante l'alienazione dell'azienda di quei beni sui quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti, nonché sul trattamento riservato ai creditori del cessionario, posteriori alla cessione, i quali hanno fatto affidamento sulla situazione così come attestata dalle scritture contabili. In altri termini, nonostante la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi
– cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario-, si considera ragionevole ancorare la responsabilità del cessionario alla iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, idonea (anche) a consentire ai creditori dell'acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti della cessione in relazione alle loro obbligazioni e di ignorare il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario. 2.3 Dando applicazione al criterio della certezza del diritto come cristallizzato dalle scritture contabili obbligatorie della società ceduta alla fattispecie in esame, deve considerarsi il dato fattuale evincibile dalla documentazione esibita da parte opponente. La parte, infatti, ha prodotto atto denominato “Cessione di Farmacia”, stipulato in data 19.01.2022 e registrato in Salerno il 25.1.2022, recante rep. n. 1418, racc. n. 1252, corredato da un prospetto contabile relativo al periodo dal 01.01.2021 al 30.12.2021, riportante la situazione patrimoniale della con indicazione delle Controparte_4 poste attive e quelle afferenti a passività, tra le quali figura come voce in attivo “Crediti Vs ASL per pignoramento So.Farma Morra spa” per l'importo di euro 323.467,95. Ed è in ordine a tale posta contabile che le parti offrono prospettazioni avverse. La parte attrice insiste nel rilevare che il prospetto patrimoniale conosciuto all'atto della cessione dell'azienda sia incontestabile nel riportare all'attivo la somma suddetta;
mentre, la parte opposta sostiene che quelli qualificati unilateralmente come “crediti” non sarebbero affatto riconducibili ad elementi positivi della situazione patrimoniale della società cedente, bensì andassero registrati come passività, in quanto relativi al sequestro conservativo reso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dal Tribunale di Milano in data 05.10.2020, revocato solo dopo il perfezionamento della cessione aziendale, ovvero in data 10.02.2022. In dettaglio, la parte convenuta farebbe discendere l'estensione soggettiva dal lato passivo per il credito controverso in capo all'opponente dal fatto che il “credito risarcitorio (ndr il credito in contestazione) è stato riconosciuto esistente a favore della So. sin dal 05.10.2020, data in cui è stata resa dal Tribunale di Milano l'ordinanza autorizzativa CP_2 CP_3 del sequestro conservativo contro la , ed è stato Controparte_5 definitivamente accertato sia all'esito del procedimento penale contro il Dott. che all 'esito del procedimento CP_4 ex art. 702 bis c.p.c., R.G. 17078/2022”. Nella ricostruzione offerta, poi, la revoca del mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale sarebbe stata del tutto priva di effetti in ordine al diritto al risarcimento del danno vantato, in quanto già in nuce riconosciuto in ragione del provvedimento autorizzativo della misura. Tale prospettazione non coglie nel segno in punto di diritto. Al riguardo, va tenuta presente la funzione delle misure cautelari patrimoniali conservative, come i sequestri, le quali sono connotate dal carattere di piena strumentalità rispetto al giudizio di merito, (arg. ex art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ.). Deve escludersi, infatti, che il sequestro conservativo possa mantenere la sua efficacia in assenza di una lite di merito, essendo diretto a conservare la garanzia patrimoniale del debitore in funzione esclusiva della tutela da essa apprestata. La mancata immediata introduzione della causa di merito non rileva solo sul piano processuale, ma anche sul piano sostanziale, poiché induce a ritenere il sopravvenuto venir meno dei presupposti della misura, in particolare del periculum in mora, costituito dal fondato pericolo di perdere la garanzia del credito. Il creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la tutela cautelare ottenuta e con la sua funzione, perde difatti il diritto alla cautela stessa, con conseguente sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo. In tal senso, appare evidente la natura cautelare nonché temporanea, e dunque precaria, della misura conservativa in commento, la quale perde efficacia ogni qual volta non si avvii tempestivamente il giudizio di merito, ovvero quando intervenga il definitivo accertamento dell'insussistenza del diritto al risarcimento fatto valere. L'azione cautelare promossa dal creditore che richiede il sequestro ex art. 671 c.p.c. ha una valenza meramente strumentale rispetto all'esigenza di protezione del diritto di credito, non assumendo alcuna valenza accertativa in ordine al riconoscimento del diritto medesimo. Non può, pertanto, farsi discendere dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo spiegata da parte dell'opposta l'implicito riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da questa patito. Guardando alla fattispecie in esame, il sequestro conservativo sul patrimonio della società cedente reso in data 05.10.2020 dal Tribunale di Milano (cfr. documentazione in atti) non integra ex se un fatto idoneo ai fini dell'insorgenza del diritto al risarcimento del danno come accertato in sede civile, con la successiva ordinanza n. 1210/2024 del 15.02.2024. In proposito, non risulta dirimente neppure la circostanza che la misura cautelare sia caducata dopo che la cessione di azienda del 19.01.2022 si perfezionava tra la Controparte_5
e l'odierna opponente.
[...]
Invero, la questione in esame trova risoluzione giuridica in senso favorevole alla parte opponente giacché il diritto di credito odiernamente azionato è stato accertato nell'an e poi determinato nel quantum sol con il successivo titolo esecutivo richiamato in precetto e, quindi, posteriormente al trasferimento del compendio aziendale. Ed infatti, sol la successiva ordinanza, peraltro concretamente azionata dall'opposta, disponeva: “condanna di Controparte_5 Co a pagare in favore di la somma omnicomprensiva di Euro
[...] CP_2 CP_6
73.281,44 a titolo di danno patrimoniale già tenuto conto della provvisionale riconosciuta in sede penale”. Solo in detta successiva frazione temporale definitivamente si statuiva sul diritto al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla parte opposta. In buona sostanza, l'antecedente logico-giuridico del titolo esecutivo azionato col precetto ai fini dell'estensione dell'efficacia della pronuncia anche nei riguardi della società cessionaria, odierna opponente, non può rinvenirsi nella disposta misura cautelare del sequestro conservativo, benché eseguita anteriormente alla cessione d'azienda, attesa la peculiare natura provvisoria che la connota, avulsa dalle finalità di accertamento di posizioni giuridiche meritevoli di tutela. Il presupposto perché operi la responsabilità per debiti dell'acquirente sulla base dell'art. 2560 c.c. non risulta integrato, non operando, nella specie, la previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nell'obbligazione relativa al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto all'odierno creditore solo con l'ordinanza n. 1210/2024 del 15.02.2024. Ne consegue che sia preclusa l'applicazione del regime di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c. per il creditore, non apparendo provata l'anteriorità né la riconducibilità del credito controverso a quelli iscritti nel prospetto contabile prodotto dalla società cedente all'atto della cessione ex 2558 c.c. Conseguentemente, l'opposizione va accolta ed il precetto del 27.02.2024 va dichiarato nullo, non spiegando il titolo giudiziale azionato esecutivamente alcuna efficacia nei confronti del successore a titolo particolare. 3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che per le questioni giuridiche esaminate non si rinviene ancora un orientamento consolidato, registrandosi oscillazioni interpretative tanto in seno alla giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto del 27.02.2024; 2- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 29.07.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro