CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1999/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIA Parte_1 C.F._1
IVANA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. FEDE Controparte_1 P.IVA_1
PELLONE GIULIANO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10/2024 pubblicata il 02/01/2024; materia: responsabilità da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ritenuta la propria competenza, In via preliminare di rito:
pagina 1 di 12 respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante
l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento da parte del Sig. , per Parte_1 tutti i motivi di cui agli atti di primo grado e per l'idoneità degli atti interruttivi de quibus, come dichiarato anche correttamente del Giudice di prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme di cui alla sentenza oggetto di gravame, pari a Euro 17.382,50, ex adverso richiesto.
In via pregiudiziale nel merito: respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la assoluta proponibilità dell'azione svolta dall'odierno appellante, nel pieno rispetto delle condizioni di procedibilità ex lege previste, ritenute erroneamente ex adverso mancanti, per tutti i motivi di cui agli atti di primo grado nonché secondo quanto precisato del Giudice prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme di cui alla sentenza oggetto di gravame, pari a
Euro 17.382,50, ex adverso richiesto, nonché respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la sussistenza del nesso eziologico fra evento e condotta, in ragione di quanto emerso in sede istruttoria nel corso del primo grado, ritenuto erroneamente ex adverso carente, per tutti i motivi di cui agli atti di primo grado nonché per le ragioni di cui alla sentenza del Giudice prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme ex adverso richiesta. Nel merito in via principale: respinti tutti i motivi di cui all'atto di appello avversario, privi di pregio giuridico e fattuale, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, mai notificata, emessa dal Giudice, dott.ssa Grazia Fedele, nell'ambito del giudizio n. 45075/2018 RG, deposita in cancelleria il 02.01.2024, dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro de quo, e non concorrente ex art. 2054, II comma c.c., erroneamente ed apoditticamente supposta dal Giudice di prime cure, seppur senza alcun supporto probatorio, per i motivi tutti, di fatto e di diritto di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
(FGVS), nella qualità di impresa designata per la Lombardia, ai sensi del Controparte_1 provvedimento Isvap n. 2496 del 28 dicembre 2006, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro occorso all'attore in data 03.07.2014, per tutti motivi di cui in narrativa;
al pagamento in favore del Sig. della somma di cui all'elaborato peritale nella misura del 100% ovvero Euro Parte_1
34.655,00 oltre interessi e rivalutazione, a cui devono decurtarsi Euro 17.332,50, oltre interessi e rivalutazione, già liquidati spontaneamente da (FGVS) a seguito del deposito della Controparte_1 sentenza impugnata.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si voglia ritenere per qualsiasi motivo il pregiudizio de quo interamente a carico del convenuto, condannare parte appellata a risarcire al medesimo la somma da accertarsi ridotta in proporzione dell'accertato grado di responsabilità. In punto spese: con vittoria di spese, e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario, afferenti ai due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale di rito: pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2947 c. 2 per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto conseguentemente condannare il sig. a Parte_1 restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della sentenza Controparte_1 oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via pregiudiziale di merito:
- accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'improponibilità dell'azione svolta dal Sig. nei confronti della convenuta Parte_1 per il mancato rispetto delle condizioni previste dal combinato disposto degli Controparte_1 artt. 283, 287, 142, 143, 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 e per l'effetto condannare il sig. a Parte_1 restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della sentenza Controparte_1 oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito ed in via principale:
- previa reiezione dell'appello principale siccome infondato, accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'insussistenza di qualsivoglia prova circa il nesso di causalità tra l'evento caduta del conducente del motociclo ed una condotta di un conducente di un veicolo sconosciuto e quindi l'insussistenza di alcun obbligo risarcitorio in capo all'appellante incidentale per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il sig. a restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante Parte_1 Controparte_1 in esecuzione della sentenza oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. SULL'APPELLO PRINCIPALE:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutti i motivi di appello incidentale e quindi nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga provato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese che il conducente del motociclo Yamaha TG CM41523 ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo a causa di una autovettura non identificata che avrebbe omesso di dare la precedenza, accertare e dichiarare l'infondatezza del primo motivo di appello principale promosso dal sig. nei Parte_1 confronti di in qualità di Impresa Designata, per aver il Tribunale di Milano Controparte_1 correttamente riconosciuto un concorso di causa nella causazione del sinistro, non avendo il danneggiato superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e per l'effetto rigettare integralmente tale motivo di appello principale perchè palesemente infondato sia in fatto che in diritto, per essere il danneggiato già stato integralmente risarcito, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nella sua qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata per la Lombardia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, accertava la pari responsabilità del veicolo non identificato e dell'attore Parte_1
pagina 3 di 12 nella determinazione del sinistro de quo e condannava a versare, in favore di , a CP_1 Parte_1 titolo risarcitorio, la somma di € 17.382,50 oltre interessi, condannando altresì la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio in qualità di impresa designata per la Parte_1 Controparte_1
Lombardia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 3.07.2014.
L'attore sosteneva che, mentre percorreva via Legioni Romane a Milano a bordo del proprio motociclo, un'autovettura (probabilmente una Toyota Aygo) di colore grigio argento proveniente dalla sua sinistra, all'altezza del civico 23, gli tagliava la strada omettendo di dare la precedenza, costringendolo a una manovra di emergenza che lo portava a perdere il controllo del mezzo e a cadere rovinosamente al suolo. La conducente del veicolo, dopo essersi fermata brevemente, si allontanava senza lasciare le proprie generalità. Il sinistro veniva documentato dalla Polizia Locale di Milano, che però non riusciva a identificare il veicolo coinvolto.
Cavaliere subiva numerosi traumi, tra cui fratture multiple, ed era sottoposto a diversi interventi chirurgici e lunghi periodi di riabilitazione. Sulla base delle perizie mediche, domandava dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto dell'evento lesivo dedotto in giudizio. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al Controparte_1
risarcimento per decorso del termine biennale ex art. 2947, comma 2, c.c., nonché l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, delle condizioni richieste dal Codice delle assicurazioni. Contestava inoltre la dinamica del sinistro e l'assenza di prova circa la sua riconducibilità ad un veicolo non identificato.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva l'escussione di testimoni e una consulenza tecnica medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subite da . Tra Parte_1
i testimoni escussi, il sig. dichiarava di aver assistito all'incidente, confermando che il Testimone_1
motociclista aveva suonato il clacson prima di frenare e cadere. Il teste confermava di Tes_2 essere sopraggiunto poco dopo l'incidente e di aver visto il motociclista a terra, chiamando i soccorsi.
Anche l'agente della Polizia locale confermava l'intervento degli agenti sul posto. Testimone_3
pagina 4 di 12 Il Tribunale, con sentenza n. 10/2024, riconosceva la corresponsabilità di e del conducente Parte_1 dell'auto non identificata nella misura del 50% ciascuno, condannando a risarcire Controparte_1
per la metà del danno accertato, pari a € 17.382,50, oltre interessi e spese. Parte_1
3. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza proponevano appello sia , chiedendo il riconoscimento della Parte_1 responsabilità esclusiva del veicolo non identificato, sia che con l'appello Controparte_1 incidentale insisteva per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di improponibilità della domanda e, comunque, per il rigetto della domanda di nel merito, stante la ritenuta Parte_1
inutilizzabilità della testimonianza di per la ricostruzione della dinamica del sinistro de quo. ES
3.1. L'appello principale di
[...]
ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto Parte_1
la concorrente e paritaria responsabilità del motociclista e del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella determinazione del sinistro: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio di presunzione di pari responsabilità sancito dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., quando invece nel caso di specie, a fronte del positivo accertamento della responsabilità del conducente dell'auto – che non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza – non era stata accertata alcuna violazione del codice della strada in capo al motociclista, tanto meno l'adozione di una velocità non congrua allo stato dei luoghi.
ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accerti l'esclusiva Parte_1
responsabilità del conducente del veicolo non identificato, con condanna di al pagamento CP_1 dell'ulteriore somma di € 17.382,50 oltre interessi.
3.2. L'appello incidentale di
[...]
ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
i) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. posto che nessuna delle due comunicazioni cui fa riferimento il Tribunale senza peraltro riportarne il contenuto (comunicazioni del 22.07.15 e del 30.03.2016 sub docc. 8 e 9 fasc. appellante) contiene intimazioni di pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento;
ii) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di improponibilità, posto che la richiesta di risarcimento inviata da era priva di dati essenziali quali l'attività lavorativa svolta, il reddito Parte_1 percepito, l'entità dei danni o delle lesioni subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti, né erano state allegate le dichiarazioni di cui al comma pagina 5 di 12 secondo dell'art 142 cod. ass. relativa al diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
ciò in violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass.
iii) erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che la dinamica dell'incidente potesse essere ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste quando invece l'unico testimone certo, ovvero ES
ha dichiarato “che non ha visto sul posto nessuna moglie del danneggiato nessuna Tes_2
autovettura che causava la caduta del motociclo nessuna conducente di detta autovettura che si avvicinava al danneggiato e dichiarava di non avere causato il sinistro e non ha visto la presenza del signor in loco” (così la comparsa di costituzione in appello, pag. 18), tenuto conto che lo stesso ES
attore aveva offerto, nel tempo, versioni differenti della dinamica del sinistro, avendo dichiarato al personale del 118 di aver tamponato un veicolo, senza poi più fare riferimento a tale tamponamento con i sanitari del Pronto Soccorso;
nella richiesta stragiudiziale di risarcimento danni aveva fatto riferimento ad un urto non meglio specificato;
nello stesso atto di citazione aveva dapprima dichiarato che la conducente del presunto autoveicolo si sarebbe dileguata e, poi, che si sarebbe fermata insieme alla passeggera sul luogo del sinistro ma solo fino all'arrivo dell'ambulanza.
Alla luce delle emergenze istruttorie doveva dunque ritenersi che non vi era stato alcun testimone oculare e che il sinistro si era verificato per effetto della sola condotta di , che aveva Parte_1
autonomamente perso il controllo del veicolo.
4. Decisione
Dev'essere trattato per primo l'appello incidentale proposto da in quanto l'eventuale CP_1 fondatezza anche solo di uno dei tre motivi di appello dedotti precluderebbe l'esame dell'appello principale.
4.1. L'appello incidentale formulato da è infondato. CP_1
I) E' anzi tutto infondato il primo motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947, 2° comma, c.c. per inesistenza di validi atti interruttivi entro il biennio successivo alla richiesta di danni dell'8.9.2014.
E' invero stata prodotta in atti la raccomandata del 30.3.2016 (doc. 9 fasc. ) con cui il legale Parte_1
del danneggiato, richiamando le comunicazioni già intercorse tra le parti, chiarisce che Parte_1 risultava orami “guarito con postumi permanenti” e quantificava il danno patito, mediante un prospetto riportante le voci dell'invalidità permanente, di quella temporanea e delle spese mediche, in complessivi € 68.913,00, cui doveva sommarsi il danno subito dal motociclo, e invitava la Compagnia assicuratrice a riscontrare tale missiva, previa eventuale visita medico legale, per raggiungere una pagina 6 di 12 liquidazione stragiudiziale del danno (“resto, quindi, in attesa di un Vostro cortese riscontro, nonché dell'invito a visita medico legale presso un Vostro fiduciario, così da poter definire stragiudizialmente il danno”).
Ora, premesso che “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. n. 15714/2018; enfasi della redattrice), la missiva del 30.3.2016 sopra richiamata è chiara nell'esprimere la volontà dell'attore di ottenere da il risarcimento del danno patito sulla base della quantificazione esplicitata, ed è CP_1
dunque idonea a costituire in mora il destinatario.
II) E' altresì infondato il secondo motivo, che ripropone anche in questa sede l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale di ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Parte_1
cod. ass.
La richiesta di risarcimento dei danni inviata dal legale di in data 8.9.2014 così recita: Parte_1
pagina 7 di 12 La successiva richiesta risarcitoria del 30.3.2016, inviata all'esito della guarigione con postumi permanenti, così recita:
Ora, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, “ove l'istituto assicuratore venga
a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente
pagina 8 di 12 dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del
27/05/2019)” (Cass. n. 1699/2021, in motivazione, pag. 3).
Ciò detto, la Corte osserva che le richieste risarcitorie sopra riportate appaiono del tutto idonee, insieme considerate, a soddisfare lo scopo dell'art. 148 cod. ass. come chiarito dalla Suprema Corte: per un verso le comunicazioni in parola contengono tutti gli elementi essenziali per consentire alla Compagnia assicuratrice di valutare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria e di formulare un'eventuale offerta (dati relativi al sinistro, tipologia e quantificazione dei danni riportati, occupazione lavorativa –
“impiegato” - del danneggiato), per altro verso il comma 5 dell'art. 148 cod. ass. invocato prevede che
“In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, con la conseguenza che sarebbe stato onere della Compagnia, nel caso avesse avuto la necessità di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste con la missiva del 29.9.2014 (doc. 13 ), rivolgere al danneggiato la relativa richiesta. Parte_1
In mancanza, l'azione giudiziale -proposta da decorsi più di tre anni dall'invio della Parte_1 documentazione richiesta (cfr. doc. 8 ) e oltre due anni dall'ultima richiesta risarcitoria del Parte_1
30.3.2016 (doc. 9 cit.)- deve ritenersi pienamente proponibile.
III) Risulta infondato anche il terzo motivo di appello incidentale: dall'istruttoria espletata non emergono elementi idonei e sufficienti a far ritenere la falsità della testimonianza di Testimone_1
Contrariamente a quanto sostenuto da la deposizione del teste non è CP_1 Tes_2
incompatibile con le dichiarazioni rese da premesso che il teste non ricordava nulla ES Tes_2
durante la sua deposizione in sede di giudizio di primo grado (se non di essere giunto sul luogo dopo l'incidente e di aver chiamato il 118, essendosi poi allontanato all'arrivo dell'autoambulanza), le dichiarazioni dallo stesso rese alla Polizia locale nel mese di novembre 2014 fanno riferimento alla presenza in loco di una persona di sesso maschile “che si prodigava per il soccorso” oltre che di due persone di sesso femminile, che rimanevano anch'esse sul luogo del sinistro fino all'arrivo dell'autoambulanza (v. doc. 1 ). La presenza della persona di sesso maschile è dunque Parte_1
compatibile con la presenza di così come la presenza delle due donne è compatibile con quanto ES
dichiarato dal teste in merito al fatto che la conducente del veicolo rimasto sconosciuto, insieme ES
con la passeggera, si erano fermate in attesa dei soccorsi e si erano allontanate una volta arrivata l'autoambulanza.
pagina 9 di 12 Il fatto che non abbia fatto riferimento ad un'altra donna, ovvero la moglie di , pure Tes_2 Parte_1
presente in loco secondo le dichiarazioni di appare compatibile con quanto riferito dalla ES
medesima moglie, sig.ra che ha dichiarato di essere giunta sul luogo del sinistro quando Tes_4
l'autoambulanza era già arrivata e, dunque, quando plausibilmente il teste si era già allontanato Tes_2
(cfr. deposizione teste all'udienza del 17.9.2020. Tes_4
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da non risultano incongruenze nelle versioni della CP_1
dinamica del sinistro portate da . Se si esclude quanto scritto dal personale del 118 al Parte_1 momento dell'intervento sul luogo del sinistro (“riferisce tamponamento contro auto…”), le dichiarazioni rese dal - sia alla polizia locale nei giorni immediatamente successivi al Parte_1 sinistro, sia nelle missive inviate dal legale a sia nell'atto di citazione di primo grado- CP_1
riportano tutte la stessa tesi: ovvero che un veicolo grigio argento, plausibilmente una Toyota Aygo, gli aveva tagliato la strada provenendo da sinistra senza cedere la precedenza, costringendolo a frenare e a perdere il controllo del mezzo e che le due ragazze a bordo dell'auto si erano dapprima fermate per prestare soccorso per poi allontanarsi una volta giunta l'autoambulanza. Infatti, il riferimento all'
“urto” nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dell'8.9.2014 riguarda il tentativo di “di Parte_1 evitare l'urto”, praticato appunto mediante la frenata e la successiva caduta a terra, mentre non è vero che nella prima parte dell'atto di citazione abbia riferito che la conducente del veicolo si era Parte_1 subito dileguata: al punto 5 della narrativa l'attore si limita a riferire che “le ragazze se ne andavano prima dell'intervento della Polizia Municipale”.
In definitiva, dall'istruttoria complessivamente esperita in primo grado (documenti depositati e prova orale) non emergono elementi idonei a far ritenere falsa la testimonianza di e dunque non ES provata la dinamica come prospettata da : quest'ultimo perse l'equilibrio e cadde dal Parte_1
motoveicolo a causa della frenata di emergenza posta in essere dallo stesso quando la Parte_1 conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato attraversò l'incrocio provenendo dalla sinistra di senza cedergli la precedenza. Parte_1
4.2. Ciò detto, è peraltro infondato anche l'appello principale: in base agli elementi emersi dall'istruttoria espletata, appare corretta la quantificazione del concorso di colpa del danneggiato operata dal giudice di primo grado nella misura del 50%.
Premesso, infatti, che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli [ma anche in caso di veicoli comunque coinvolti nel sinistro: Cass. 3764/21, ndr], ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la
pagina 10 di 12 presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass.
23431/2014), nel caso di specie non può ritenersi che abbia tenuto una condotta di guida Parte_1
corretta: il teste sia in sede di dichiarazioni rese alla Polizia locale nelle settimane ES immediatamente successive all'incidente (doc. 1 ), sia in sede di deposizione testimoniale, ha Parte_1 dichiarato che mentre camminava sul marciapiede di via Legioni Romane, aveva “sentito il clacson tipico di uno scooter suonare due o tre volte” e di essersi per questo voltato, vedendo così il conducente dello scooter frenare e poi perdere il controllo e rovinare a terra (cfr. relazione di incidente stradale sub doc. 1 cit., pag. 2).
Ora, se, come afferma il teste ha suonato -due o tre volte- il clacson prima di frenare, ES Parte_1
ciò significa che il motociclista si era avveduto del fatto che l'autoveicolo proveniente dalla sua sinistra aveva iniziato a impegnare l'incrocio senza concedergli la precedenza e, ciò nonostante, non aveva immediatamente frenato – come invece gli avrebbe imposto l'obbligo generale di prudenza, oltre che l'obbligo sancito dall'art. 141 Codice della strada- ma aveva cercato di attirare, con il clacson,
l'attenzione del conducente per avvisarlo del suo sopraggiungere, frenando -troppo tardi- soltanto una volta resosi conto che l'autoveicolo aveva proseguito nell'attraversamento.
La condotta di , così come descritta dal teste non è stata, dunque, conforme né Parte_1 ES all'obbligo generale di prudenza, né all'obbligo sancito, in particolare, dai commi 2 e 4 dell'art. 141, cds, che impongono al conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e di “ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli”, omettendo di frenare non appena si avvide dell'ostacolo e pretendendo, per contro, di proseguire nella marcia “sperando” che il conducente dell'autoveicolo, sentendo il suono del clacson, si arrestasse e lo lasciasse passare.
La condotta colpevole dell'appellante principale appare, per efficienza causale e gravità della colpa, correttamente quantificabile nella misura del 50%.
L'appello principale va dunque respinto.
5. Conclusioni
pagina 11 di 12 In definitiva, sia l'appello principale, sia l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado d'appello devono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte sia dell'appellante, sia dell'appellata, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto da per l'effetto: Controparte_1
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e da parte dell'appellata, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19 marzo 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1999/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIA Parte_1 C.F._1
IVANA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. FEDE Controparte_1 P.IVA_1
PELLONE GIULIANO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10/2024 pubblicata il 02/01/2024; materia: responsabilità da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ritenuta la propria competenza, In via preliminare di rito:
pagina 1 di 12 respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante
l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento da parte del Sig. , per Parte_1 tutti i motivi di cui agli atti di primo grado e per l'idoneità degli atti interruttivi de quibus, come dichiarato anche correttamente del Giudice di prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme di cui alla sentenza oggetto di gravame, pari a Euro 17.382,50, ex adverso richiesto.
In via pregiudiziale nel merito: respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la assoluta proponibilità dell'azione svolta dall'odierno appellante, nel pieno rispetto delle condizioni di procedibilità ex lege previste, ritenute erroneamente ex adverso mancanti, per tutti i motivi di cui agli atti di primo grado nonché secondo quanto precisato del Giudice prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme di cui alla sentenza oggetto di gravame, pari a
Euro 17.382,50, ex adverso richiesto, nonché respingere l'appello incidentale avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la sussistenza del nesso eziologico fra evento e condotta, in ragione di quanto emerso in sede istruttoria nel corso del primo grado, ritenuto erroneamente ex adverso carente, per tutti i motivi di cui agli atti di primo grado nonché per le ragioni di cui alla sentenza del Giudice prime cure, con tutte le conseguenze di reiezione anche in punto restituzione delle somme ex adverso richiesta. Nel merito in via principale: respinti tutti i motivi di cui all'atto di appello avversario, privi di pregio giuridico e fattuale, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, mai notificata, emessa dal Giudice, dott.ssa Grazia Fedele, nell'ambito del giudizio n. 45075/2018 RG, deposita in cancelleria il 02.01.2024, dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro de quo, e non concorrente ex art. 2054, II comma c.c., erroneamente ed apoditticamente supposta dal Giudice di prime cure, seppur senza alcun supporto probatorio, per i motivi tutti, di fatto e di diritto di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
(FGVS), nella qualità di impresa designata per la Lombardia, ai sensi del Controparte_1 provvedimento Isvap n. 2496 del 28 dicembre 2006, alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro occorso all'attore in data 03.07.2014, per tutti motivi di cui in narrativa;
al pagamento in favore del Sig. della somma di cui all'elaborato peritale nella misura del 100% ovvero Euro Parte_1
34.655,00 oltre interessi e rivalutazione, a cui devono decurtarsi Euro 17.332,50, oltre interessi e rivalutazione, già liquidati spontaneamente da (FGVS) a seguito del deposito della Controparte_1 sentenza impugnata.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si voglia ritenere per qualsiasi motivo il pregiudizio de quo interamente a carico del convenuto, condannare parte appellata a risarcire al medesimo la somma da accertarsi ridotta in proporzione dell'accertato grado di responsabilità. In punto spese: con vittoria di spese, e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario, afferenti ai due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale di rito: pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2947 c. 2 per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto conseguentemente condannare il sig. a Parte_1 restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della sentenza Controparte_1 oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via pregiudiziale di merito:
- accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'improponibilità dell'azione svolta dal Sig. nei confronti della convenuta Parte_1 per il mancato rispetto delle condizioni previste dal combinato disposto degli Controparte_1 artt. 283, 287, 142, 143, 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 e per l'effetto condannare il sig. a Parte_1 restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante in esecuzione della sentenza Controparte_1 oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito ed in via principale:
- previa reiezione dell'appello principale siccome infondato, accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Milano del 30.12.2023, l'insussistenza di qualsivoglia prova circa il nesso di causalità tra l'evento caduta del conducente del motociclo ed una condotta di un conducente di un veicolo sconosciuto e quindi l'insussistenza di alcun obbligo risarcitorio in capo all'appellante incidentale per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il sig. a restituire a tutto quanto corrisposto all'appellante Parte_1 Controparte_1 in esecuzione della sentenza oggetto di appello pari ad € 17.382,50 oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. SULL'APPELLO PRINCIPALE:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutti i motivi di appello incidentale e quindi nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga provato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese che il conducente del motociclo Yamaha TG CM41523 ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo a causa di una autovettura non identificata che avrebbe omesso di dare la precedenza, accertare e dichiarare l'infondatezza del primo motivo di appello principale promosso dal sig. nei Parte_1 confronti di in qualità di Impresa Designata, per aver il Tribunale di Milano Controparte_1 correttamente riconosciuto un concorso di causa nella causazione del sinistro, non avendo il danneggiato superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e per l'effetto rigettare integralmente tale motivo di appello principale perchè palesemente infondato sia in fatto che in diritto, per essere il danneggiato già stato integralmente risarcito, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nella sua qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata per la Lombardia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, accertava la pari responsabilità del veicolo non identificato e dell'attore Parte_1
pagina 3 di 12 nella determinazione del sinistro de quo e condannava a versare, in favore di , a CP_1 Parte_1 titolo risarcitorio, la somma di € 17.382,50 oltre interessi, condannando altresì la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio in qualità di impresa designata per la Parte_1 Controparte_1
Lombardia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 3.07.2014.
L'attore sosteneva che, mentre percorreva via Legioni Romane a Milano a bordo del proprio motociclo, un'autovettura (probabilmente una Toyota Aygo) di colore grigio argento proveniente dalla sua sinistra, all'altezza del civico 23, gli tagliava la strada omettendo di dare la precedenza, costringendolo a una manovra di emergenza che lo portava a perdere il controllo del mezzo e a cadere rovinosamente al suolo. La conducente del veicolo, dopo essersi fermata brevemente, si allontanava senza lasciare le proprie generalità. Il sinistro veniva documentato dalla Polizia Locale di Milano, che però non riusciva a identificare il veicolo coinvolto.
Cavaliere subiva numerosi traumi, tra cui fratture multiple, ed era sottoposto a diversi interventi chirurgici e lunghi periodi di riabilitazione. Sulla base delle perizie mediche, domandava dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per effetto dell'evento lesivo dedotto in giudizio. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al Controparte_1
risarcimento per decorso del termine biennale ex art. 2947, comma 2, c.c., nonché l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, delle condizioni richieste dal Codice delle assicurazioni. Contestava inoltre la dinamica del sinistro e l'assenza di prova circa la sua riconducibilità ad un veicolo non identificato.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva l'escussione di testimoni e una consulenza tecnica medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni subite da . Tra Parte_1
i testimoni escussi, il sig. dichiarava di aver assistito all'incidente, confermando che il Testimone_1
motociclista aveva suonato il clacson prima di frenare e cadere. Il teste confermava di Tes_2 essere sopraggiunto poco dopo l'incidente e di aver visto il motociclista a terra, chiamando i soccorsi.
Anche l'agente della Polizia locale confermava l'intervento degli agenti sul posto. Testimone_3
pagina 4 di 12 Il Tribunale, con sentenza n. 10/2024, riconosceva la corresponsabilità di e del conducente Parte_1 dell'auto non identificata nella misura del 50% ciascuno, condannando a risarcire Controparte_1
per la metà del danno accertato, pari a € 17.382,50, oltre interessi e spese. Parte_1
3. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza proponevano appello sia , chiedendo il riconoscimento della Parte_1 responsabilità esclusiva del veicolo non identificato, sia che con l'appello Controparte_1 incidentale insisteva per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di improponibilità della domanda e, comunque, per il rigetto della domanda di nel merito, stante la ritenuta Parte_1
inutilizzabilità della testimonianza di per la ricostruzione della dinamica del sinistro de quo. ES
3.1. L'appello principale di
[...]
ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto Parte_1
la concorrente e paritaria responsabilità del motociclista e del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella determinazione del sinistro: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio di presunzione di pari responsabilità sancito dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., quando invece nel caso di specie, a fronte del positivo accertamento della responsabilità del conducente dell'auto – che non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza – non era stata accertata alcuna violazione del codice della strada in capo al motociclista, tanto meno l'adozione di una velocità non congrua allo stato dei luoghi.
ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accerti l'esclusiva Parte_1
responsabilità del conducente del veicolo non identificato, con condanna di al pagamento CP_1 dell'ulteriore somma di € 17.382,50 oltre interessi.
3.2. L'appello incidentale di
[...]
ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_1
i) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. posto che nessuna delle due comunicazioni cui fa riferimento il Tribunale senza peraltro riportarne il contenuto (comunicazioni del 22.07.15 e del 30.03.2016 sub docc. 8 e 9 fasc. appellante) contiene intimazioni di pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento;
ii) il giudice avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di improponibilità, posto che la richiesta di risarcimento inviata da era priva di dati essenziali quali l'attività lavorativa svolta, il reddito Parte_1 percepito, l'entità dei danni o delle lesioni subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti, né erano state allegate le dichiarazioni di cui al comma pagina 5 di 12 secondo dell'art 142 cod. ass. relativa al diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
ciò in violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass.
iii) erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che la dinamica dell'incidente potesse essere ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste quando invece l'unico testimone certo, ovvero ES
ha dichiarato “che non ha visto sul posto nessuna moglie del danneggiato nessuna Tes_2
autovettura che causava la caduta del motociclo nessuna conducente di detta autovettura che si avvicinava al danneggiato e dichiarava di non avere causato il sinistro e non ha visto la presenza del signor in loco” (così la comparsa di costituzione in appello, pag. 18), tenuto conto che lo stesso ES
attore aveva offerto, nel tempo, versioni differenti della dinamica del sinistro, avendo dichiarato al personale del 118 di aver tamponato un veicolo, senza poi più fare riferimento a tale tamponamento con i sanitari del Pronto Soccorso;
nella richiesta stragiudiziale di risarcimento danni aveva fatto riferimento ad un urto non meglio specificato;
nello stesso atto di citazione aveva dapprima dichiarato che la conducente del presunto autoveicolo si sarebbe dileguata e, poi, che si sarebbe fermata insieme alla passeggera sul luogo del sinistro ma solo fino all'arrivo dell'ambulanza.
Alla luce delle emergenze istruttorie doveva dunque ritenersi che non vi era stato alcun testimone oculare e che il sinistro si era verificato per effetto della sola condotta di , che aveva Parte_1
autonomamente perso il controllo del veicolo.
4. Decisione
Dev'essere trattato per primo l'appello incidentale proposto da in quanto l'eventuale CP_1 fondatezza anche solo di uno dei tre motivi di appello dedotti precluderebbe l'esame dell'appello principale.
4.1. L'appello incidentale formulato da è infondato. CP_1
I) E' anzi tutto infondato il primo motivo di appello, relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947, 2° comma, c.c. per inesistenza di validi atti interruttivi entro il biennio successivo alla richiesta di danni dell'8.9.2014.
E' invero stata prodotta in atti la raccomandata del 30.3.2016 (doc. 9 fasc. ) con cui il legale Parte_1
del danneggiato, richiamando le comunicazioni già intercorse tra le parti, chiarisce che Parte_1 risultava orami “guarito con postumi permanenti” e quantificava il danno patito, mediante un prospetto riportante le voci dell'invalidità permanente, di quella temporanea e delle spese mediche, in complessivi € 68.913,00, cui doveva sommarsi il danno subito dal motociclo, e invitava la Compagnia assicuratrice a riscontrare tale missiva, previa eventuale visita medico legale, per raggiungere una pagina 6 di 12 liquidazione stragiudiziale del danno (“resto, quindi, in attesa di un Vostro cortese riscontro, nonché dell'invito a visita medico legale presso un Vostro fiduciario, così da poter definire stragiudizialmente il danno”).
Ora, premesso che “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. n. 15714/2018; enfasi della redattrice), la missiva del 30.3.2016 sopra richiamata è chiara nell'esprimere la volontà dell'attore di ottenere da il risarcimento del danno patito sulla base della quantificazione esplicitata, ed è CP_1
dunque idonea a costituire in mora il destinatario.
II) E' altresì infondato il secondo motivo, che ripropone anche in questa sede l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale di ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Parte_1
cod. ass.
La richiesta di risarcimento dei danni inviata dal legale di in data 8.9.2014 così recita: Parte_1
pagina 7 di 12 La successiva richiesta risarcitoria del 30.3.2016, inviata all'esito della guarigione con postumi permanenti, così recita:
Ora, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, “ove l'istituto assicuratore venga
a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente
pagina 8 di 12 dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del
27/05/2019)” (Cass. n. 1699/2021, in motivazione, pag. 3).
Ciò detto, la Corte osserva che le richieste risarcitorie sopra riportate appaiono del tutto idonee, insieme considerate, a soddisfare lo scopo dell'art. 148 cod. ass. come chiarito dalla Suprema Corte: per un verso le comunicazioni in parola contengono tutti gli elementi essenziali per consentire alla Compagnia assicuratrice di valutare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria e di formulare un'eventuale offerta (dati relativi al sinistro, tipologia e quantificazione dei danni riportati, occupazione lavorativa –
“impiegato” - del danneggiato), per altro verso il comma 5 dell'art. 148 cod. ass. invocato prevede che
“In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, con la conseguenza che sarebbe stato onere della Compagnia, nel caso avesse avuto la necessità di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste con la missiva del 29.9.2014 (doc. 13 ), rivolgere al danneggiato la relativa richiesta. Parte_1
In mancanza, l'azione giudiziale -proposta da decorsi più di tre anni dall'invio della Parte_1 documentazione richiesta (cfr. doc. 8 ) e oltre due anni dall'ultima richiesta risarcitoria del Parte_1
30.3.2016 (doc. 9 cit.)- deve ritenersi pienamente proponibile.
III) Risulta infondato anche il terzo motivo di appello incidentale: dall'istruttoria espletata non emergono elementi idonei e sufficienti a far ritenere la falsità della testimonianza di Testimone_1
Contrariamente a quanto sostenuto da la deposizione del teste non è CP_1 Tes_2
incompatibile con le dichiarazioni rese da premesso che il teste non ricordava nulla ES Tes_2
durante la sua deposizione in sede di giudizio di primo grado (se non di essere giunto sul luogo dopo l'incidente e di aver chiamato il 118, essendosi poi allontanato all'arrivo dell'autoambulanza), le dichiarazioni dallo stesso rese alla Polizia locale nel mese di novembre 2014 fanno riferimento alla presenza in loco di una persona di sesso maschile “che si prodigava per il soccorso” oltre che di due persone di sesso femminile, che rimanevano anch'esse sul luogo del sinistro fino all'arrivo dell'autoambulanza (v. doc. 1 ). La presenza della persona di sesso maschile è dunque Parte_1
compatibile con la presenza di così come la presenza delle due donne è compatibile con quanto ES
dichiarato dal teste in merito al fatto che la conducente del veicolo rimasto sconosciuto, insieme ES
con la passeggera, si erano fermate in attesa dei soccorsi e si erano allontanate una volta arrivata l'autoambulanza.
pagina 9 di 12 Il fatto che non abbia fatto riferimento ad un'altra donna, ovvero la moglie di , pure Tes_2 Parte_1
presente in loco secondo le dichiarazioni di appare compatibile con quanto riferito dalla ES
medesima moglie, sig.ra che ha dichiarato di essere giunta sul luogo del sinistro quando Tes_4
l'autoambulanza era già arrivata e, dunque, quando plausibilmente il teste si era già allontanato Tes_2
(cfr. deposizione teste all'udienza del 17.9.2020. Tes_4
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da non risultano incongruenze nelle versioni della CP_1
dinamica del sinistro portate da . Se si esclude quanto scritto dal personale del 118 al Parte_1 momento dell'intervento sul luogo del sinistro (“riferisce tamponamento contro auto…”), le dichiarazioni rese dal - sia alla polizia locale nei giorni immediatamente successivi al Parte_1 sinistro, sia nelle missive inviate dal legale a sia nell'atto di citazione di primo grado- CP_1
riportano tutte la stessa tesi: ovvero che un veicolo grigio argento, plausibilmente una Toyota Aygo, gli aveva tagliato la strada provenendo da sinistra senza cedere la precedenza, costringendolo a frenare e a perdere il controllo del mezzo e che le due ragazze a bordo dell'auto si erano dapprima fermate per prestare soccorso per poi allontanarsi una volta giunta l'autoambulanza. Infatti, il riferimento all'
“urto” nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dell'8.9.2014 riguarda il tentativo di “di Parte_1 evitare l'urto”, praticato appunto mediante la frenata e la successiva caduta a terra, mentre non è vero che nella prima parte dell'atto di citazione abbia riferito che la conducente del veicolo si era Parte_1 subito dileguata: al punto 5 della narrativa l'attore si limita a riferire che “le ragazze se ne andavano prima dell'intervento della Polizia Municipale”.
In definitiva, dall'istruttoria complessivamente esperita in primo grado (documenti depositati e prova orale) non emergono elementi idonei a far ritenere falsa la testimonianza di e dunque non ES provata la dinamica come prospettata da : quest'ultimo perse l'equilibrio e cadde dal Parte_1
motoveicolo a causa della frenata di emergenza posta in essere dallo stesso quando la Parte_1 conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato attraversò l'incrocio provenendo dalla sinistra di senza cedergli la precedenza. Parte_1
4.2. Ciò detto, è peraltro infondato anche l'appello principale: in base agli elementi emersi dall'istruttoria espletata, appare corretta la quantificazione del concorso di colpa del danneggiato operata dal giudice di primo grado nella misura del 50%.
Premesso, infatti, che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli [ma anche in caso di veicoli comunque coinvolti nel sinistro: Cass. 3764/21, ndr], ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la
pagina 10 di 12 presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass.
23431/2014), nel caso di specie non può ritenersi che abbia tenuto una condotta di guida Parte_1
corretta: il teste sia in sede di dichiarazioni rese alla Polizia locale nelle settimane ES immediatamente successive all'incidente (doc. 1 ), sia in sede di deposizione testimoniale, ha Parte_1 dichiarato che mentre camminava sul marciapiede di via Legioni Romane, aveva “sentito il clacson tipico di uno scooter suonare due o tre volte” e di essersi per questo voltato, vedendo così il conducente dello scooter frenare e poi perdere il controllo e rovinare a terra (cfr. relazione di incidente stradale sub doc. 1 cit., pag. 2).
Ora, se, come afferma il teste ha suonato -due o tre volte- il clacson prima di frenare, ES Parte_1
ciò significa che il motociclista si era avveduto del fatto che l'autoveicolo proveniente dalla sua sinistra aveva iniziato a impegnare l'incrocio senza concedergli la precedenza e, ciò nonostante, non aveva immediatamente frenato – come invece gli avrebbe imposto l'obbligo generale di prudenza, oltre che l'obbligo sancito dall'art. 141 Codice della strada- ma aveva cercato di attirare, con il clacson,
l'attenzione del conducente per avvisarlo del suo sopraggiungere, frenando -troppo tardi- soltanto una volta resosi conto che l'autoveicolo aveva proseguito nell'attraversamento.
La condotta di , così come descritta dal teste non è stata, dunque, conforme né Parte_1 ES all'obbligo generale di prudenza, né all'obbligo sancito, in particolare, dai commi 2 e 4 dell'art. 141, cds, che impongono al conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e di “ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli”, omettendo di frenare non appena si avvide dell'ostacolo e pretendendo, per contro, di proseguire nella marcia “sperando” che il conducente dell'autoveicolo, sentendo il suono del clacson, si arrestasse e lo lasciasse passare.
La condotta colpevole dell'appellante principale appare, per efficienza causale e gravità della colpa, correttamente quantificabile nella misura del 50%.
L'appello principale va dunque respinto.
5. Conclusioni
pagina 11 di 12 In definitiva, sia l'appello principale, sia l'appello incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado d'appello devono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte sia dell'appellante, sia dell'appellata, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto da per l'effetto: Controparte_1
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e da parte dell'appellata, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 19 marzo 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12