TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 407 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice MA NT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in unico grado di merito al n. 407 /2025 R.G., promossa
DA
, cod. fisc. , in Parte_1 C.F._1 proprio e quale procuratore antistatario della rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Creditore procedente cod. fisc. in persona del legale rappresentante, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che Parte_1 la rappresenta e difende come da procura allegata in calce al decreto ingiuntivo;
ATTORE
Creditore intervenuto contro
( C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lina Controparte_2 P.IVA_2
Galante ed elettivamente domiciliata presso il servizio legale della società;
(P.IVA , Parte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Valeria Salvati ed
1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente;
CONVENUTI terzi pignorati e
, cod. fisc. CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE debitore opposto
C.F. Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
CONVENUTI CONTUMACI terzi pignorati
Oggetto: giudizio di merito in seguito alla proposizione dell'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 21 ottobre 2024 emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare mediante pignoramento presso terzi iscritta al n.
1418/24 RGE di questo tribunale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 ottobre 2025, parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
“ in riforma dell'ordinanza di assegnazione somme del 21.10.2024 nell'ambito della procedura esecutiva
RGE 1418/2024, accerti la debenza delle somme realative all'attivitàsvolta anche quale procuratore del creditore intervenuto, nonchédi tutte le spese effettivamente sostenute e da sostenersi necessarie e propedeutiche alla fruttuosità della fase esecutiva, e le liquidi come da normativa vigente, aggiungendo alle somme già liquidate la somma di € 490,64 per spese, comprensive dell'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n.
933/2023 del Giudice Di Pace di Ancona ed € 414,38 per compensi degli atti di precetto ed € 1815,15 per compensi relativi alla fase esecutiva, comprensivo del rimborso forfettario spese generali e degli oneri come per Legge ovvero la somma maggiore o minore dovuta per Legge e ne condanni al pagamento il debitore ed i terzi, questi ultimi per le somme accantonate dalla notifica del pignoramento al termine ex lege previsto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente opposizione oltre IVA e CAP come per legge per il quale lo scrivente si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La è creditrice di della somma di € 4.999,69, oltre Parte_2 CP_3 spese processuali liquidate in € 546, di cui € 76 per esborsi ed € 470 per compenso di avvocato, in forza di decreto ingiuntivo n. 933 del 9 ottobre 2023 emesso dal giudice di pace di Ancona e dichiarato esecutivo il 13 giugno 2024.
Al fine di recuperare le somme, il creditore ha notificato al debitore due precetti, uno per la parte e uno per l'avvocato, dichiaratosi antistatario per il recupero delle spese e del compenso professionale.
L'avv. ha quindi poi avviato pignoramento presso terzi, in cui è Parte_1 intervenuta da lui rappresentata, in cui il terzo ha Parte_2 Controparte_4 dichiarato di essere debitore di della retribuzione dovuta in forza di contratto di CP_3 lavoro a tempo indeterminato, pari a € 1.5000, circa netta mensile, non oggetto di ulteriori pignoramenti o sequestri.
L'ordinanza di assegnazione delle somme opposte, nel liquidare le somme spettanti all'avvocato non ha tenuto conto di tutte le voci indicate delle nota spese depositata dall'avvocato del creditore, dichiaratosi antistatario, ma solo di una parte.
L'avvocato ha sostenuto le seguenti spese:
1.Costo di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi: euro 44,64
2.Costo di iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi: contributo unificato euro 49,00
e marca da bollo euro 27,00 per un totale di euro 76,00;
Registrazione decreto ingiuntivo €220,00
3. Costo notifica Decreto Ingiuntivo Avvocato €. 30,00
Costo notifica Decreto Ingiuntivo Parte €. 30,00
Costo notifica Precetto Parte €. 30,00
Costo notifica Precetto Avvocato €. 30,00
Costo notifica Dichiarazione iscrizione PPT € 30,00
Per un totale di: euro 490,64
Al contrario, nell'ordinanza è stato liquidato il minor importo pari a € 294,64.
Oltre al rimborso delle spese, parte opponente ha chiesto:
Onorari Decreto ingiuntivo €. 761,79
3 Onorari Precetto Avvocato €. 207.,19
Onorari Precetto Parte €.207,19
Onorari Pignoramento Presso Terzi € 504,86
Onorari Intervento €. 1.310,29
Compensi che aumentati delle spese sopra indicate, portano ad una somma pari ad euro
3.481,96.
Detti compensi devono essere riconosciuti in maniera integrale, a fronte della documentata attività svolta e in applicazione del d.m. n. 55 del 2014.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. il debitore deve essere condannato a rimborsare a parte attrice opponente le spese processuali sostenute nel presente giudizio, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, a fronte della semplicità della controversia e dell'assenza di attività difensiva da parte del debitore convenuto.
Compensa tra le altre parti costituite le spese processuali.
P.Q.M.
1) in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione somme del 21.10.2024 nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1418/2024, liquida in favore dell'avv. Parte_1
in proprio e in qualità di procuratore antistatario del creditore intervenuto
[...]
a titolo di compenso professionale e di rimborso spese la somma Parte_2 complessivamente pari a € 3.481,96, di cui: euro 490,64 a titolo di rimborso spese;
€. 761,79 a titolo di compenso per il decreto ingiuntivo;
€. 207,19 a titolo di compenso per il precetto per il credito vantato come avvocato;
€ 207, 19 a titolo di compenso per il precetto per il credito vantato dal cliente;
€
504, 86 a titolo di compenso per il pignoramento presso terzi;
€ 1.310,29 a titolo di compenso per l'atto di intervento del cliente (rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, compresi), oltre l'importo dell'imposta di registrazione dell'ordinanza di assegnazione;
assegna in prededuzione all'avv. la somma mensile pari Parte_1 ad un quinto della retribuzione netta percepita dal debitore da parte del terzo CP_3
e così ogni altra indennità, da far data dalla notifica dell'atto di Controparte_4
4 pignoramento (18 settembre 2024) sino all'integrale pagamento del credito sopra determinato (€ 3.481,96);
2) condanna a rimborsare all'avv. e alla CP_3 Parte_1 le spese processuali da questi anticipate, liquidate nella somma di € 852, Parte_2 oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA.
Manda al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 21 ottobre 2025
La giudice
MA NT
5