Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.849/2025
VERBALE DI UDIENZA del 17/04/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. CAMBREA GAETANO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento per le ragioni ivi esposte. Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 849 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Francesco Cambrea, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_1
procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
1
All'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 15,30, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: ripetizione pagamento indebito indennità covid
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato la domanda n° 2085268/2020 del 3.4.2024 relativa all'emergenza COVID, in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e che con nota del 15.1.2025, pervenuta in data 29.1.2025, l' comunicava che la prestazione CP_1 emergenziale COVID 19, erogata per il periodo dall'1/6/2020 al 30/6/2020 pari ad € 1.000,00, non era dovuta perché non spettante, ai sensi dell' art. 29 D.L. 18/2020 convertito dalla L.
27/2020; dell'art. 84 co 5-6 D.L. 34/2020 convertito L. 77/2020; dell'art. 9 co 1 D.L.
104/2020 convertito dalla L. 126/2020; dell'art. 15 co 1-2 e dell'art. 15bis co 1-2 del DL
137/2020 convertito L 176/2020; precisava di aver percepito la prestazione oltre che per il mese di Giugno 2020 anche per il mese di Maggio 2020 di € 1.000,00 e per il mese di Aprile 2020 di € 1.200,00 in forza alla stessa domanda amministrativa.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta sia per la genericità della motivazione, ostativa alla predisposizione di un'adeguata difesa, sia tenuto conto che il ricorrente possedeva i requisiti di legge per godere della prestazione, già percepita per i mesi precedenti, immutate le condizioni richieste.
In ogni caso argomentava la non ripetibilità dell'indebito, di natura assistenziale, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di affidamento incolpevole del percipiente.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire che nulla doveva restituire per le causali di cui alla missiva del 15 gennaio
2025.
L' , costituitasi in giudizio, ribadiva la correttezza della richiesta precisando che il sig. CP_1 non aveva diritto all'indennità Covid-19 per il mese di giugno 2020, riconosciuta ai Pt_1 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell'articolo 9, comma 1
2 D.L. n. 140/2020 del 14 agosto 2020, in quanto titolare di un rapporto di lavoro dipendente per il periodo dal 17.07.2020 al 15.09.2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, è decisa.
Quanto alla doglianza di carenza di motivazione si osserva come il presente sia un giudizio sul rapporto e non sull'atto. Appare pertanto irrilevante la motivazione del provvedimento dell'ente, dovendosi invece provare, alla luce delle SS.UU. 2010, la sussistenza dei requisiti per la spettanza della prestazione (con onere a carico del ricorrente).
Nel caso di specie viene in rilievo la normativa speciale, operante ratione temporis, varata dal legislatore durante il periodo emergenziale di pandemia da virus Sars-Cov 2 al fine di dare sostegno a particolari categorie di lavoratori operanti in settori, come quello del ricorrente
(turismo – pubblici esercizi), particolarmente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare la pandemia.
In particolare, il D.L. n. 18/2020, conv. con mod. nella L. n. 27/2020, all'art. 29, rubricato
“Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali” disponeva che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro".
Il successivo D.L. n. 34/2020, conv. con mod. nella L. n. 77/2020, all'art. 84, rubricato
“Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, per quanto qui interessa, disponeva che “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (comma 5); “I lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore della presente
3 disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (comma 6).
Dunque, la normativa emergenziale de qua prevedeva in favore, tra gli altri, dei lavoratori operanti nel settore turismo una indennità di € 600 per marzo e aprile e una indennità di €
1.000 euro per il mese di maggio 2020, subordinatamente alla sussistenza di determinati requisiti al tempo di entrata in vigore della novella legislativa, quali assenza di trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), assenza di rapporto di lavoro subordinato, non percezione di trattamento NASPI.
La suddetta disciplina ha subito ulteriore integrazione ad opera del D.L. n. 104/2020, conv. in
L. n. 126/2020, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in continuità con le misure di cui ai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito decreto Cura Italia), e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito decreto Rilancio
Italia), ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'articolo 9, comma 1, del decreto in argomento prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto- legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro.
Quindi, tale ultima modifica ha espressamente previsto la corresponsione di una indennità onnicomprensiva di € 1.000,00 favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in rapporto di somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il
17.03.2020, purché non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 15.08.2020.
Da ciò deriva che requisito di accesso al beneficio previsto dalla suddetta norma, oltre a quelli già previsti dal decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio Italia, era il non essere titolari
4 rapporto di lavoro dipendente – oltre che di pensione o NASPI al 15.08.2020, ossia la data di entrata in vigore del decreto legge, e ciò in sintonia con la ratio della disciplina, volta ad assicurare temporanea assistenza a soggetti non beneficiari di altri redditi (da lavoro, di pensione o indennità di disoccupazione) al momento in cui avrebbero potuto inoltrare la relativa domanda all'ente di previdenza, ovvero quella di entrata in vigore della novella.
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato (cfr. allegati n. 6 e 8 fascicolo del resistente) che, il ricorrente al momento dell'entrata in vigore della norma (15 agosto 2020) era titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 17 luglio al 15 settembre 2020.
Proprio in ragione del fatto che il lavoratore, alla data del 15.08.2020, era alle dipendenze della società semplificata è venuto meno l'ulteriore requisito indefettibilmente CP_3
richiesto ai fini della concessione del beneficio, ossia, tra gli altri, il non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente – e, quindi, la non percezione dei relativi redditi – alla data di entrata in vigore della novella legislativa (giustappunto 15.08.2020).
Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla richiamata disciplina emergenziale per beneficiare della indennità inizialmente erogata, di talché, per l'effetto, deve ritenersi legittima la pretesa restitutoria avanzata dall'ente di previdenza.
Per quanto riguarda l'invocata sanatoria dell'indebito, nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n.
13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica.
Non si applicano, pertanto, quando la prestazione di cui si rileva la natura indebita abbia natura assistenziale riguardi, cioè, pagamenti di prestazioni che non sono commisurate e legate ai contributi versati, ma sono basate sul principio di solidarietà sociale, in quanto esse sono erogate a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale o economico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno versato contributi.
Le indennità oggetto della normativa emergenziale sono sicuramente prestazioni a sostegno del reddito, di natura sostanzialmente assistenziale ma nel caso che ci occupa non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in quanto sussiste
5 una situazione palese di incompatibilità tra status (quello di lavoratore dipendente e quello di percettore della prestazione) nota al ricorrente stesso. Si tratta quindi di una incompatibilità tra prestazioni che è idonea a rendere inapplicabile qualsiasi sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale. Inoltre, appare necessario precisare che parte ricorrente era consapevole della propria posizione quale lavoratore e parimenti doveva considerarsi come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
In sostanza, nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 2033 cc in quanto la prestazione fruita era ontologicamente incompatibile con lo stato di lavoratore dipendente del ricorrente. Inoltre, ed a prescindere da tutto, il ricorrente al momento della percezione della somma era certamente consapevole della propria posizione incompatibile rispetto all'erogazione del beneficio.
Tanto a ritenere sussistente l'indebito previdenziale per cui è causa, con il conseguente obbligo restitutorio in capo a parte ricorrente.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite, con riguardo alla circostanza che la mensilità imputabile a giugno 2020 è stata erogata d'ufficio dall' al ricorrente che aveva CP_1
già usufruito delle indennità relative alle precedenti mensilità (marzo, aprile e maggio 2020) in virtù della domanda presentata in data 3 aprile 2024 e non a seguito di una nuova domanda amministrativa successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di giudizio.
Palmi, lì 17 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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