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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 860/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. BENNICI FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Il ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con parte resistente –in data 10.10.1990, trascritto Controparte_2
1 nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 165 Parte II Serie A
– anno 1990, unione dalla quale nasceva il figlio (CE, 10.6.1986), ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
Esponeva che con sentenza n. 173/2022, pubblicata in data 29.3.2022, il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra le parti atteso che da anni la resistente ha scelto di vivere presso una comunità, abbandonando la residenza familiare.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L.
74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CE (CL) in data 10.10.1990 tra il sig. e la sig.ra , trascritto agli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di CE Atto n. 165, parte II, s.A. per l'anno 1990; b) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni. Spese e compensi”.
La resistente, seppur regolarmente resa edotta della pendenza del giudizio, non compariva alla prima udienza (essendo stata riportata una sua dichiarazione per mero errore materiale nel verbale del 26.2.2025, evidentemente riferibile al solo ricorrente) né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 26.2.2025, il ricorrente dichiara di non volersi riconciliare e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (avvenuta in data 28.6.2021), conclusa – per quel che interessa alla luce delle domande avanzate in ricorso attinente al solo status – con sentenza non definitiva n. 173/2022, emessa dal Tribunale di Gela in data 29.3.2022 (Cfr. copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità prodotta in data 26.2.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e la contumacia della resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE in data
10.10.1990 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
CE il 16.8.1968, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 165 Parte II Serie A – anno 1990;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA le spese di giudizio irripetibili.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 860/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. BENNICI FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Il ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con parte resistente –in data 10.10.1990, trascritto Controparte_2
1 nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 165 Parte II Serie A
– anno 1990, unione dalla quale nasceva il figlio (CE, 10.6.1986), ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
Esponeva che con sentenza n. 173/2022, pubblicata in data 29.3.2022, il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi.
Deduceva che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e che non sussistono possibilità di una ripresa della comunione materiale e spirituale tra le parti atteso che da anni la resistente ha scelto di vivere presso una comunità, abbandonando la residenza familiare.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L.
74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CE (CL) in data 10.10.1990 tra il sig. e la sig.ra , trascritto agli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di CE Atto n. 165, parte II, s.A. per l'anno 1990; b) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni. Spese e compensi”.
La resistente, seppur regolarmente resa edotta della pendenza del giudizio, non compariva alla prima udienza (essendo stata riportata una sua dichiarazione per mero errore materiale nel verbale del 26.2.2025, evidentemente riferibile al solo ricorrente) né si costituiva in giudizio.
Infine, all'udienza di comparizione celebratasi in data 26.2.2025, il ricorrente dichiara di non volersi riconciliare e – preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente – concludeva insistendo in ricorso.
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
2 Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (avvenuta in data 28.6.2021), conclusa – per quel che interessa alla luce delle domande avanzate in ricorso attinente al solo status – con sentenza non definitiva n. 173/2022, emessa dal Tribunale di Gela in data 29.3.2022 (Cfr. copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità prodotta in data 26.2.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa e la contumacia della resistente – devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE in data
10.10.1990 da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
CE il 16.8.1968, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 165 Parte II Serie A – anno 1990;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DICHIARA le spese di giudizio irripetibili.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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