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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 477/2023
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bitetti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 446/2023 del 14.02.2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. prot. 26333 emessa e notificata rispettivamente in data 6.10.2020 e
26.10.2020 dall' Con il Controparte_2 provvedimento impugnato si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di €
30.910,00 a titolo di sanzione per interposizione illecita di lavoratori. Il Tribunale condannava, altresì, parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame il in data 7.05.2023 per chiedere Pt_1 la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della sua opposizione. Con Non si costituiva in giudizio l' .
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.Occorre premettere che l'ingiunzione di pagamento è stata irrogata in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati sia presso lo studio medico del ricorrente sia presso la società cooperativa AL. Da tali accertamenti, basati sulla documentazione raccolta e sulle dichiarazioni rese, è emerso che il dott. in qualità di committente, e la Pt_1
cooperativa sociale AL, in qualità di appaltatrice, avevano stipulato un contratto per l'affidamento di servizi, avente ad oggetto prestazioni infermieristiche e di segreteria in favore dello studio medico. In esecuzione di tale contratto, presso lo studio del si erano Pt_1
recati infermieri forniti dalla cooperativa.
L' , all'esito delle verifiche, riteneva che il contratto non presentasse le CP_1 caratteristiche proprie di un appalto lecito, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs.
276/2003, e che dissimulasse invece una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.
Sulla base di tali risultanze, veniva redatto il verbale unico di accertamento, da cui scaturiva l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Il Dott. proponeva opposizione, eccependo la Pt_1 nullità dell'ordinanza per mancata audizione del presunto trasgressore, in violazione dell'art. 18, comma 2, della legge 689/1981, e contestando nel merito sia la legittimità che la proporzionalità della sanzione comminata.
4.Il primo giudice rigettava la domanda affermando che con l'entrata in vigore del D.lgs.
276/2003 era stato superato il divieto assoluto di interposizione di manodopera previsto dalla L. 1369/1960, pur senza introdurre una liberalizzazione completa, e che la somministrazione di lavoro resta lecita solo se svolta da soggetti autorizzati. Asseriva che proprio per evitare l'utilizzo dei contratti di appalto al fine di mascherare forme illecite di interposizione, la normativa richiede specifici requisiti affinché l'appalto sia considerato lecito: l'organizzazione autonoma di mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa da parte
2 dell'appaltatore, come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 e dall'art. 1655 c.c.
Il Tribunale si rifaceva a quella giurisprudenza secondo cui, in assenza di autonomia gestionale e del rischio imprenditoriale, il contratto si configura come somministrazione illecita e che l'onere della prova circa la mancanza dei requisiti per la liceità dell'appalto grava sull'Amministrazione.
Affermava altresì che, nel caso in esame, l' aveva fornito adeguata prova CP_1 dell'illecito, rilevando – tramite verbali e dichiarazioni – che la cooperativa AL non possedeva una propria struttura organizzativa né assumeva rischi d'impresa. I lavoratori, infatti, ricevevano direttive direttamente dal medico o tramite comunicazioni della Pt_1
cooperativa, che a sua volta si rifaceva al Anche gli strumenti di lavoro erano forniti Pt_1
dallo studio medico o dai pazienti, non dalla cooperativa.
Il giudice di prime cure sosteneva che i lavoratori escussi avevano dato conferma che
AL si limitava a fornire tute e cartellini identificativi, mentre il materiale necessario si trovava presso lo studio medico ovvero era fornito dagli stessi pazienti in caso di prestazioni domiciliari. In sostanza, la cooperativa si limitava a mettere a disposizione manodopera, priva di una reale autonomia gestionale e operativa.
Riteneva emersa, inoltre, la totale assenza di potere direttivo e organizzativo della cooperativa sui lavoratori impiegati, confermando così l'assenza di un vero appalto;
aggiungeva che alcuni lavoratori avevano dichiarato genericamente di essere soci, senza però ricordare partecipazioni ad assemblee o consultazioni di bilanci;
che, in alcuni casi, la qualifica di socio era stata acquisita dopo l'inizio dell'attività lavorativa. Alla luce di quanto accertato, riteneva che vi fossero tutti gli elementi per configurare una somministrazione illecita di manodopera, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1, del D.lgs.
276/2003 atteso che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori erano state univoche, concordanti e successivamente confermate in sede testimoniale.
Quanto alla sanzione amministrativa, affermava che l' l'aveva determinata in CP_1
modo corretto applicando il minimo previsto per ciascun lavoratore, calcolato su un solo giorno di lavoro.
5.L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure con due motivi.
5.1. Con il primo motivo assume che la sentenza sarebbe viziata per non aver adeguatamente motivato la ritenuta assenza di rischio d'impresa per la cooperativa AL.
Il Tribunale, a dire del si sarebbe basato su una generica “documentazione allegata” e Pt_1
3 sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa, senza sottoporle al vaglio delle testimonianze in giudizio, comprese quelle dei testi e L'appellante rileva Tes_1 Tes_2
che non è stato effettuato un esame complessivo del materiale probatorio, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 3420/2022), e che ciò ha portato all'erronea affermazione secondo cui AL non avrebbe fornito alcun mezzo, smentita dal riconoscimento della fornitura di tute e cartellini.
Inoltre, a parere dell'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto decisiva tale mancanza per affermare la simulazione dell'appalto, trascurando che la fornitura di materiali Parte spettava all' secondo la normativa sanitaria. L'appellante richiama giurisprudenza secondo cui, negli appalti “leggeri”, è sufficiente che l'appaltatore gestisca i propri dipendenti, e che l'organizzazione dei mezzi debba essere proporzionata alla natura del servizio (Cass. 14371/2020).
Aggiunge che il Tribunale avrebbe trascurato che il materiale proveniva in parte da
AL, come confermato dai testi, e che alcuni lavoratori ignoravano la provenienza, fatto che non dimostra assenza di rischio d'impresa; che altresì, avrebbe errato nel considerare irrilevanti alcuni elementi (come il foglio presenze firmato dai lavoratori strumentale agli obblighi della cooperativa) e la mancata partecipazione alla vita sociale.
5.2. Con il secondo motivo, il si duole della violazione della normativa contrattuale Pt_1
collettiva. Infatti, a suo dire, la sentenza avrebbe violato l'art. 59 dell'ACN 20.1.2005 (come integrato dai successivi accordi), che consente ai medici di medicina generale di avvalersi di infermieri professionali forniti da cooperative.
Il Tribunale, a suo dire, avrebbe ignorato le deduzioni già proposte e non ha correttamente valutato l'origine delle direttive impartite ai lavoratori, provenienti dal medico o tramite la cooperativa, in quanto connesse all'attività terapeutica prevista dalla normativa di settore.
6.L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Occorre preliminarmente evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa all'ammontare delle sanzioni che il giudice di primo grado ha ritenuto congrua e corretta. Infatti, in riferimento a tale capo della sentenza non viene sollevata alcuna specifica doglianza nell'atto di appello.
6.2. Nel merito, va premesso che la controversia attiene alla valutazione dei rapporti di lavoro riguardanti il servizio infermieristico espletato in appalto dalla Coop.va AL in
4 favore dell'odierno appellante negli anni 2011 -2013.
Orbene, in conformità con quanto affermato dal primo giudice, la Corte ritiene che tale appalto di servizi, intercorso tra il medico e la cooperativa, fosse privo dei requisiti ex lege richiesti dall'art.29 del D.LGS. n.276/03 e che, a fronte del sottoscritto contratto di appalto, sia stata posta in essere una fornitura illecita di mere prestazioni di lavoro.
6.3.Deve innanzitutto darsi conto che le dichiarazioni rese da tutti gli infermieri ai funzionari ispettivi riportavano, senza esitazione, che le direttive sull'attività da svolgere erano loro date dai medici direttamente e che le apprendevano leggendo i biglietti lasciati dai medici stessi nello studio.
Nelle medesime dichiarazioni i lavoratori dichiaravano di avere avuto contatti con la società solo al momento dell'invio presso lo studio medico, quando comunicavano la propria disponibilità.
Infatti, come si evince dalle dichiarazioni rese da alcuni dei testi in sede ispettiva nell'immediatezza, erano proprio i medici a fornire le direttive sull'attività lavorativa, anche attraverso messaggi lasciati su appositi foglietti.
In particolare, il giorno 29.04.2015 , rispondendo alle domande degli Persona_1 ispettori della Direzione Territoriale del lavoro di Bari (DTL), dichiarava: “la mattina mi recavo presso l'ambulatorio di Toritto dove i dott. e mi consegnavano un Persona_2 Pt_1
foglio dove erano indicati sia i pazienti a domicilio che le prestazioni e le cure da effettuare agli stessi. Solitamente il foglio lo trovavo già compilato”.
Inoltre, ha affermato che la cooperativa gli forniva il camice e il cartellino di riconoscimento, il quale riportava la sua foto e la denominazione della cooperativa, mentre gli strumenti da lavoro li trovava “a casa del paziente, nel caso di visite a domicilio. Mentre nel caso di prestazioni presso l'ambulatorio non so dire chi tra la cooperativa o i medici fornisce il materiale da me utilizzato”.
All'udienza del 9.11. 2021 è stata ascoltata come testimone e sul capitolo n. Persona_1
4 lett. L (relativo alla dotazione da parte della cooperativa dei mezzi ed attrezzature inerenti all'espletamento del servizio) dell'atto di opposizione del ricorrente del 16.11. 2020 ha Pt_1
dichiarato di confermare tale circostanza.
La lavoratrice in data 21.05.2015 ha dichiarato agli ispettori della DTL di Testimone_3 che:” Erano i medici a darmi le indicazioni sull'attività da svolgere. La cooperativa CP_1
non mi ha mai dato istruzioni né mi ha mai detto quello che avrei dovuto fare. La mattina
5 quando arrivavo in ambulatorio trovavo dei biglietti con appunti dei medici sui pazienti da visitare e sulle relative cure da effettuare. Oppure erano i due medici direttamente a dirmi di recarmi al domicilio di alcuni pazienti”.
Inoltre, ha affermato che ”l'ambulatorio era fornito di tutto. Anche il camice mi è stato dato dai medici, così come i guanti e il borsone con i farmaci necessari”.
Durante lo svolgimento del processo di primo grado sentita come teste, ha Testimone_3
dichiarato di riconoscere come sua la sottoscrizione opposta in calce al verbale del 21.5.
2015 e ha afferma:” non è vero che erano i medici e a darmi le direttive Pt_1 Persona_2
[…] le indicazioni non le davano i medici e . Pt_1 Persona_2
Anche il 22.05.2015 ha dichiarato agli ispettori che “erano i medici a Persona_3 darmi le indicazioni sull'attività da svolgere, sulle cure da effettuare, sui pazienti da visitare, sia all'interno che all'esterno dell'ambulatorio” […] “ribadisco di essermi occupata dei pazienti dei dottori, per tale ragione erano questi a darmi le indicazioni” […]
“la cooperativa si è limitata a contattarmi e ad invitarmi presso gli studi di e Toritto in CP_1 base alla disponibilità da me comunicate” […] “la cooperativa mmi ha dato una divisa con il suo logo nonché il tesserino di riconoscimento, l'occorrente necessario per le cure era già presente nello studio medico”.
La suddetta lavoratrice, sentita come teste, la quale sul capitolo di prova riportato nella comparsa di costituzione dell'ispettorato del lavoro del 17.3.2021, ha affermato di riconoscere la sua sottoscrizione in calce al verbale del 22.5.2015 redatto dall'ispettorato del lavoro di e ha dichiarato: “le direttive sull'attività infermieristica da svolgere me le CP_1 dava la cooperativa sanitaria le trovavo scritte su un foglio”.
Ancora, sempre nella giornata del 22.05.2015, ha dichiarato agli ispettori: Persona_4
“erano i medici a darmi le indicazioni sui pazienti e sulle cure da effettuare” […]
“ribadisco di essermi occupato sempre dei pazienti del dott. e per tale Pt_1 Persona_2 ragione erano questi due a darmi le indicazioni in merito all'attività da svolgere”[…] la cooperativa si è limitata a contattarmi o inviarmi l'indirizzo dello studio di Toritto in base alle disponibilità da comunicate e a comunicarmi eventuali variazioni di orario di lavoro come richieste da due medici”. Inoltre, ha dichiarato che la cooperativa gli ha fornito una divisa con il logo e un cartellino e che, invece, “l'occorrente necessario per lo svolgimento dell'attività infermieristica era già presente nello studio medico”.
Infine, il giorno 12.06.2015 ha dichiarato agli ispettori:” ho sempre osservato CP_3
6 l'orario dell'ambulatorio fissato dai due medici per il servizio infermieristico. Ricordo che in ambulatorio c'era un foglio presenze che veniva firmato da noi infermieri all'inizio ed alla fine della prestazione”. […] “erano i due medici a darmi le indicazioni sui pazienti e sulle cure da effettuare”. Ancora: “erano questi due medici a darmi le indicazioni in merito all'attività da svolgere sia all'interno dello studio che all'esterno ovvero quando mi dicevano di recarmi al domicilio dei pazienti. La cooperativa non mi ha mai dato istruzioni, né mi ha mai detto quello che avrei dovuto fare, essendosi limitata a farmi diventare socia e rimborsarmi delle spese sostenute”.
Trattasi di circostanze confermate in giudizio dalla che, all'udienza del 9.11.2021, ha CP_3
riconosciuto la sua sottoscrizione apposta in data 12.05.2015 alla dichiarazione scritta resa all' e ha dichiarato: “le direttive le trovavo scritte su un foglio Controparte_1 depositato nell'ambulatorio del dottor Così ricordo”. Pt_1
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e e , ritenute determinanti Tes_2 Tes_1
nell'impugnazione a favore della tesi svolta dall'appellante, si rileva che trattasi di deposizioni scarsamente attendibili in virtù della qualifica rivestita dai testi che erano, rispettivamente, responsabile della Coop. AL che espletava il servizio di appalto e consulente fiscale del legato allo stesso da rapporto di lavoro. Pt_1
Inoltre, l'appellante, si limita a contestare genericamente la valutazione compiuta dal primo giudice, senza nemmeno riportare puntualmente le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
né tantomeno procedere a una comparazione critica tra quanto emerso dalla Tes_2
documentazione e quanto riferito in sede testimoniale. Ne consegue che il motivo risulta anche del tutto privo di specificità e autosufficienza.
6.4.Orbene, dalle dichiarazioni rese agli ispettori si evince chiaramente che erano i medici a impartire ai lavoratori direttamente le direttive sull'attività da svolgere e a fornire loro gli strumenti di lavoro e che tale attività non era resa dalla cooperativa.
Sul punto il primo giudice ha rilevato che quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori è stato confermato nel corso del giudizio, allorquando i medesimi sono stati ascoltati in qualità di testimoni.
Se è vero, tuttavia, che vi sono alcune discrasie tra quanto riferito agli ispettori e quanto affermato in giudizio (allorquando, comunque, tutti i lavoratori hanno confermato di aver sottoscritto le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo), vi è che, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, la valutazione delle risultanze di causa consente al giudice di
7 dare maggior importanza alle dichiarazioni riferite dai soggetti interessati agli ispettori verbalizzanti in quanto fornitegli nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quanto riferito dagli stessi in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 24208/2020).
Inoltre, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce, ai sensi dell'art. 2699 c.c., atto pubblico a cui si applica la disposizione di cui all'art.2700 c.c. per la quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Deve ritenersi dimostrato che, per quanto concerne i mezzi e le attrezzature e gli strumenti di lavoro la AL Coop.va risultava sfornita di una propria organizzazione di beni, finalizzata all'esecuzione dell'appalto.
Dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori che svolgevano attività infermieristica si evince che gli stessi si avvalevano, per le loro prestazioni, di mezzi ed attrezzature proprie dello studio medico presso cui erano inviati.
Non vi è prova che fosse esercitato, da parte della Cooperativa, l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori inviati dalla società allo studio medico.
A ciò aggiungasi che dalle dichiarazioni fornite dagli infermieri interrogati dagli ispettori emerge che la non forniva strumenti di lavoro ma tutto l'occorrente era posto a Parte_3
disposizione dallo studio medico di Toritto;
che essi solo dal ricevevano direttive ed Pt_1
istruzioni sui pazienti da controllare sia in studio che a domicilio;
che gli orari di lavoro erano stabiliti dagli stessi medici che predisponevano un foglio presenze con indicazione degli orari e turni da effettuare da parte degli infermieri, mentre la si Controparte_4
limitava a contattare i lavoratori ed a inviarli presso l'ambulatorio medico, corrispondendo il compenso mensile.
Dalle dichiarazioni dei lavoratori, soci della cooperativa, emerge che esse hanno avuto contatti con la stessa solo al momento dell'invio presso lo studio medico, una volta che essi stessi comunicavano la propria disponibilità; da ultimo, non si evince dalle dichiarazioni una partecipazione alla vita sociale della , atteso che alcuni non ricordavano di aver Parte_3
sottoscritto documenti societari, altri hanno dichiarato che sporadicamente avevano avuto comunicazioni di partecipazione ad assemblee ma nessuno di essi aveva mai preso visione di bilanci della cooperativa.
Ciò posto, risulta evidente, in virtù delle dichiarazioni rese agli ispettori, la mancanza di
8 autonomia gestionale della cooperativa, che si limitava a contattare i lavoratori e a inviarli presso l'ambulatorio. La cooperativa non forniva alcun servizio, con la conseguente mancanza del requisito del rischio di impresa.
Risulta poi pacifica la mancanza del secondo elemento richiesto dalla normativa in tema di appalto lecito per la liceità dell'appalto, ovverosia l'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'appellante che, nel caso di specie, era invece esercitato direttamente dal ed invero, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori emerge che questi ultimi si servivano Pt_1
del materiale messo a disposizione loro dal o, nei casi delle visite a domicilio, dai Pt_1
pazienti stessi;
in ogni caso, non vi è prova della fornitura dei mezzi di lavoro da parte della società cooperativa, se non nel caso del cartellino e della tuta.
In particolare, l'appellante non censura in alcun modo la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice affronta la questione sulla valutazione della sussistenza dei due requisiti di liceità dell'appalto. Difatti dalla documentazione allegata e dai verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori risulta pacifica proprio la mancanza di autonomia gestionale ed operativa in capo alla società AL e quindi, conseguentemente, la mancanza del requisito dell'assunzione del rischio di impresa.
7.Con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo alla presunta violazione da parte del primo giudice della normativa collettiva applicabile e alle valutazioni operate in merito
Contr all'esercizio dei poteri direttivi, si osserva che il richiamato art. 59 dell' 2005 non può trovare applicazione nel caso di specie. In primo luogo, la cooperativa in questione non Contr risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 del medesimo che prevede: “anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici”, i quali rappresentano condizione imprescindibile per l'accesso al regime giuridico disciplinato dall'art. 59. Detti requisiti, infatti, sono volti a garantire che il soggetto erogatore dei servizi sia adeguatamente legittimato a operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria, secondo criteri di affidabilità, trasparenza e conformità alle disposizioni normative e contrattuali.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dal profilo formale della mancanza dei requisiti, la cooperativa in oggetto, per la natura stessa della sua attività, non può essere assimilata ai
9 soggetti legittimati a rendere prestazioni sanitarie ai sensi dell'ACN. Essa, infatti, non può fornire prestazioni sanitarie ma deve svolgere prevalentemente attività riconducibili a servizi di altro tipo, rimanendo estranea alla rete di erogazione delle prestazioni sanitarie in senso proprio, così come configurata dal contratto collettivo nazionale. Ne consegue che l'invocazione dell'art. 59 risulta priva di fondamento, tanto sotto il profilo oggettivo (in relazione all'attività effettivamente svolta), quanto sotto quello soggettivo (in relazione ai requisiti dell'ente).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha escluso l'applicabilità della normativa collettiva invocata, ritenendo che non ricorressero né i presupposti normativi né quelli sostanziali per il riconoscimento di diritti fondati sull'art. 59 ACN.
8. Alla luce di quanto sopra esposto l'appello va rigettato in quanto infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
9.Non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo secondo grado del giudizio, attesa la mancata costituzione dell' . CP_1
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 7.5.2023, avverso la sentenza n. 446/2023 resa in data 14.2.2023 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti dell' così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo secondo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 14.4.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
10
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
11
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 477/2023
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bitetti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 446/2023 del 14.02.2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. prot. 26333 emessa e notificata rispettivamente in data 6.10.2020 e
26.10.2020 dall' Con il Controparte_2 provvedimento impugnato si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di €
30.910,00 a titolo di sanzione per interposizione illecita di lavoratori. Il Tribunale condannava, altresì, parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame il in data 7.05.2023 per chiedere Pt_1 la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della sua opposizione. Con Non si costituiva in giudizio l' .
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.Occorre premettere che l'ingiunzione di pagamento è stata irrogata in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati sia presso lo studio medico del ricorrente sia presso la società cooperativa AL. Da tali accertamenti, basati sulla documentazione raccolta e sulle dichiarazioni rese, è emerso che il dott. in qualità di committente, e la Pt_1
cooperativa sociale AL, in qualità di appaltatrice, avevano stipulato un contratto per l'affidamento di servizi, avente ad oggetto prestazioni infermieristiche e di segreteria in favore dello studio medico. In esecuzione di tale contratto, presso lo studio del si erano Pt_1
recati infermieri forniti dalla cooperativa.
L' , all'esito delle verifiche, riteneva che il contratto non presentasse le CP_1 caratteristiche proprie di un appalto lecito, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs.
276/2003, e che dissimulasse invece una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.
Sulla base di tali risultanze, veniva redatto il verbale unico di accertamento, da cui scaturiva l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Il Dott. proponeva opposizione, eccependo la Pt_1 nullità dell'ordinanza per mancata audizione del presunto trasgressore, in violazione dell'art. 18, comma 2, della legge 689/1981, e contestando nel merito sia la legittimità che la proporzionalità della sanzione comminata.
4.Il primo giudice rigettava la domanda affermando che con l'entrata in vigore del D.lgs.
276/2003 era stato superato il divieto assoluto di interposizione di manodopera previsto dalla L. 1369/1960, pur senza introdurre una liberalizzazione completa, e che la somministrazione di lavoro resta lecita solo se svolta da soggetti autorizzati. Asseriva che proprio per evitare l'utilizzo dei contratti di appalto al fine di mascherare forme illecite di interposizione, la normativa richiede specifici requisiti affinché l'appalto sia considerato lecito: l'organizzazione autonoma di mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa da parte
2 dell'appaltatore, come previsto dall'art. 29 del D.lgs. 276/03 e dall'art. 1655 c.c.
Il Tribunale si rifaceva a quella giurisprudenza secondo cui, in assenza di autonomia gestionale e del rischio imprenditoriale, il contratto si configura come somministrazione illecita e che l'onere della prova circa la mancanza dei requisiti per la liceità dell'appalto grava sull'Amministrazione.
Affermava altresì che, nel caso in esame, l' aveva fornito adeguata prova CP_1 dell'illecito, rilevando – tramite verbali e dichiarazioni – che la cooperativa AL non possedeva una propria struttura organizzativa né assumeva rischi d'impresa. I lavoratori, infatti, ricevevano direttive direttamente dal medico o tramite comunicazioni della Pt_1
cooperativa, che a sua volta si rifaceva al Anche gli strumenti di lavoro erano forniti Pt_1
dallo studio medico o dai pazienti, non dalla cooperativa.
Il giudice di prime cure sosteneva che i lavoratori escussi avevano dato conferma che
AL si limitava a fornire tute e cartellini identificativi, mentre il materiale necessario si trovava presso lo studio medico ovvero era fornito dagli stessi pazienti in caso di prestazioni domiciliari. In sostanza, la cooperativa si limitava a mettere a disposizione manodopera, priva di una reale autonomia gestionale e operativa.
Riteneva emersa, inoltre, la totale assenza di potere direttivo e organizzativo della cooperativa sui lavoratori impiegati, confermando così l'assenza di un vero appalto;
aggiungeva che alcuni lavoratori avevano dichiarato genericamente di essere soci, senza però ricordare partecipazioni ad assemblee o consultazioni di bilanci;
che, in alcuni casi, la qualifica di socio era stata acquisita dopo l'inizio dell'attività lavorativa. Alla luce di quanto accertato, riteneva che vi fossero tutti gli elementi per configurare una somministrazione illecita di manodopera, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1, del D.lgs.
276/2003 atteso che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori erano state univoche, concordanti e successivamente confermate in sede testimoniale.
Quanto alla sanzione amministrativa, affermava che l' l'aveva determinata in CP_1
modo corretto applicando il minimo previsto per ciascun lavoratore, calcolato su un solo giorno di lavoro.
5.L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure con due motivi.
5.1. Con il primo motivo assume che la sentenza sarebbe viziata per non aver adeguatamente motivato la ritenuta assenza di rischio d'impresa per la cooperativa AL.
Il Tribunale, a dire del si sarebbe basato su una generica “documentazione allegata” e Pt_1
3 sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa, senza sottoporle al vaglio delle testimonianze in giudizio, comprese quelle dei testi e L'appellante rileva Tes_1 Tes_2
che non è stato effettuato un esame complessivo del materiale probatorio, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 3420/2022), e che ciò ha portato all'erronea affermazione secondo cui AL non avrebbe fornito alcun mezzo, smentita dal riconoscimento della fornitura di tute e cartellini.
Inoltre, a parere dell'appellante, il Tribunale ha erroneamente ritenuto decisiva tale mancanza per affermare la simulazione dell'appalto, trascurando che la fornitura di materiali Parte spettava all' secondo la normativa sanitaria. L'appellante richiama giurisprudenza secondo cui, negli appalti “leggeri”, è sufficiente che l'appaltatore gestisca i propri dipendenti, e che l'organizzazione dei mezzi debba essere proporzionata alla natura del servizio (Cass. 14371/2020).
Aggiunge che il Tribunale avrebbe trascurato che il materiale proveniva in parte da
AL, come confermato dai testi, e che alcuni lavoratori ignoravano la provenienza, fatto che non dimostra assenza di rischio d'impresa; che altresì, avrebbe errato nel considerare irrilevanti alcuni elementi (come il foglio presenze firmato dai lavoratori strumentale agli obblighi della cooperativa) e la mancata partecipazione alla vita sociale.
5.2. Con il secondo motivo, il si duole della violazione della normativa contrattuale Pt_1
collettiva. Infatti, a suo dire, la sentenza avrebbe violato l'art. 59 dell'ACN 20.1.2005 (come integrato dai successivi accordi), che consente ai medici di medicina generale di avvalersi di infermieri professionali forniti da cooperative.
Il Tribunale, a suo dire, avrebbe ignorato le deduzioni già proposte e non ha correttamente valutato l'origine delle direttive impartite ai lavoratori, provenienti dal medico o tramite la cooperativa, in quanto connesse all'attività terapeutica prevista dalla normativa di settore.
6.L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Occorre preliminarmente evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa all'ammontare delle sanzioni che il giudice di primo grado ha ritenuto congrua e corretta. Infatti, in riferimento a tale capo della sentenza non viene sollevata alcuna specifica doglianza nell'atto di appello.
6.2. Nel merito, va premesso che la controversia attiene alla valutazione dei rapporti di lavoro riguardanti il servizio infermieristico espletato in appalto dalla Coop.va AL in
4 favore dell'odierno appellante negli anni 2011 -2013.
Orbene, in conformità con quanto affermato dal primo giudice, la Corte ritiene che tale appalto di servizi, intercorso tra il medico e la cooperativa, fosse privo dei requisiti ex lege richiesti dall'art.29 del D.LGS. n.276/03 e che, a fronte del sottoscritto contratto di appalto, sia stata posta in essere una fornitura illecita di mere prestazioni di lavoro.
6.3.Deve innanzitutto darsi conto che le dichiarazioni rese da tutti gli infermieri ai funzionari ispettivi riportavano, senza esitazione, che le direttive sull'attività da svolgere erano loro date dai medici direttamente e che le apprendevano leggendo i biglietti lasciati dai medici stessi nello studio.
Nelle medesime dichiarazioni i lavoratori dichiaravano di avere avuto contatti con la società solo al momento dell'invio presso lo studio medico, quando comunicavano la propria disponibilità.
Infatti, come si evince dalle dichiarazioni rese da alcuni dei testi in sede ispettiva nell'immediatezza, erano proprio i medici a fornire le direttive sull'attività lavorativa, anche attraverso messaggi lasciati su appositi foglietti.
In particolare, il giorno 29.04.2015 , rispondendo alle domande degli Persona_1 ispettori della Direzione Territoriale del lavoro di Bari (DTL), dichiarava: “la mattina mi recavo presso l'ambulatorio di Toritto dove i dott. e mi consegnavano un Persona_2 Pt_1
foglio dove erano indicati sia i pazienti a domicilio che le prestazioni e le cure da effettuare agli stessi. Solitamente il foglio lo trovavo già compilato”.
Inoltre, ha affermato che la cooperativa gli forniva il camice e il cartellino di riconoscimento, il quale riportava la sua foto e la denominazione della cooperativa, mentre gli strumenti da lavoro li trovava “a casa del paziente, nel caso di visite a domicilio. Mentre nel caso di prestazioni presso l'ambulatorio non so dire chi tra la cooperativa o i medici fornisce il materiale da me utilizzato”.
All'udienza del 9.11. 2021 è stata ascoltata come testimone e sul capitolo n. Persona_1
4 lett. L (relativo alla dotazione da parte della cooperativa dei mezzi ed attrezzature inerenti all'espletamento del servizio) dell'atto di opposizione del ricorrente del 16.11. 2020 ha Pt_1
dichiarato di confermare tale circostanza.
La lavoratrice in data 21.05.2015 ha dichiarato agli ispettori della DTL di Testimone_3 che:” Erano i medici a darmi le indicazioni sull'attività da svolgere. La cooperativa CP_1
non mi ha mai dato istruzioni né mi ha mai detto quello che avrei dovuto fare. La mattina
5 quando arrivavo in ambulatorio trovavo dei biglietti con appunti dei medici sui pazienti da visitare e sulle relative cure da effettuare. Oppure erano i due medici direttamente a dirmi di recarmi al domicilio di alcuni pazienti”.
Inoltre, ha affermato che ”l'ambulatorio era fornito di tutto. Anche il camice mi è stato dato dai medici, così come i guanti e il borsone con i farmaci necessari”.
Durante lo svolgimento del processo di primo grado sentita come teste, ha Testimone_3
dichiarato di riconoscere come sua la sottoscrizione opposta in calce al verbale del 21.5.
2015 e ha afferma:” non è vero che erano i medici e a darmi le direttive Pt_1 Persona_2
[…] le indicazioni non le davano i medici e . Pt_1 Persona_2
Anche il 22.05.2015 ha dichiarato agli ispettori che “erano i medici a Persona_3 darmi le indicazioni sull'attività da svolgere, sulle cure da effettuare, sui pazienti da visitare, sia all'interno che all'esterno dell'ambulatorio” […] “ribadisco di essermi occupata dei pazienti dei dottori, per tale ragione erano questi a darmi le indicazioni” […]
“la cooperativa si è limitata a contattarmi e ad invitarmi presso gli studi di e Toritto in CP_1 base alla disponibilità da me comunicate” […] “la cooperativa mmi ha dato una divisa con il suo logo nonché il tesserino di riconoscimento, l'occorrente necessario per le cure era già presente nello studio medico”.
La suddetta lavoratrice, sentita come teste, la quale sul capitolo di prova riportato nella comparsa di costituzione dell'ispettorato del lavoro del 17.3.2021, ha affermato di riconoscere la sua sottoscrizione in calce al verbale del 22.5.2015 redatto dall'ispettorato del lavoro di e ha dichiarato: “le direttive sull'attività infermieristica da svolgere me le CP_1 dava la cooperativa sanitaria le trovavo scritte su un foglio”.
Ancora, sempre nella giornata del 22.05.2015, ha dichiarato agli ispettori: Persona_4
“erano i medici a darmi le indicazioni sui pazienti e sulle cure da effettuare” […]
“ribadisco di essermi occupato sempre dei pazienti del dott. e per tale Pt_1 Persona_2 ragione erano questi due a darmi le indicazioni in merito all'attività da svolgere”[…] la cooperativa si è limitata a contattarmi o inviarmi l'indirizzo dello studio di Toritto in base alle disponibilità da comunicate e a comunicarmi eventuali variazioni di orario di lavoro come richieste da due medici”. Inoltre, ha dichiarato che la cooperativa gli ha fornito una divisa con il logo e un cartellino e che, invece, “l'occorrente necessario per lo svolgimento dell'attività infermieristica era già presente nello studio medico”.
Infine, il giorno 12.06.2015 ha dichiarato agli ispettori:” ho sempre osservato CP_3
6 l'orario dell'ambulatorio fissato dai due medici per il servizio infermieristico. Ricordo che in ambulatorio c'era un foglio presenze che veniva firmato da noi infermieri all'inizio ed alla fine della prestazione”. […] “erano i due medici a darmi le indicazioni sui pazienti e sulle cure da effettuare”. Ancora: “erano questi due medici a darmi le indicazioni in merito all'attività da svolgere sia all'interno dello studio che all'esterno ovvero quando mi dicevano di recarmi al domicilio dei pazienti. La cooperativa non mi ha mai dato istruzioni, né mi ha mai detto quello che avrei dovuto fare, essendosi limitata a farmi diventare socia e rimborsarmi delle spese sostenute”.
Trattasi di circostanze confermate in giudizio dalla che, all'udienza del 9.11.2021, ha CP_3
riconosciuto la sua sottoscrizione apposta in data 12.05.2015 alla dichiarazione scritta resa all' e ha dichiarato: “le direttive le trovavo scritte su un foglio Controparte_1 depositato nell'ambulatorio del dottor Così ricordo”. Pt_1
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e e , ritenute determinanti Tes_2 Tes_1
nell'impugnazione a favore della tesi svolta dall'appellante, si rileva che trattasi di deposizioni scarsamente attendibili in virtù della qualifica rivestita dai testi che erano, rispettivamente, responsabile della Coop. AL che espletava il servizio di appalto e consulente fiscale del legato allo stesso da rapporto di lavoro. Pt_1
Inoltre, l'appellante, si limita a contestare genericamente la valutazione compiuta dal primo giudice, senza nemmeno riportare puntualmente le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
né tantomeno procedere a una comparazione critica tra quanto emerso dalla Tes_2
documentazione e quanto riferito in sede testimoniale. Ne consegue che il motivo risulta anche del tutto privo di specificità e autosufficienza.
6.4.Orbene, dalle dichiarazioni rese agli ispettori si evince chiaramente che erano i medici a impartire ai lavoratori direttamente le direttive sull'attività da svolgere e a fornire loro gli strumenti di lavoro e che tale attività non era resa dalla cooperativa.
Sul punto il primo giudice ha rilevato che quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori è stato confermato nel corso del giudizio, allorquando i medesimi sono stati ascoltati in qualità di testimoni.
Se è vero, tuttavia, che vi sono alcune discrasie tra quanto riferito agli ispettori e quanto affermato in giudizio (allorquando, comunque, tutti i lavoratori hanno confermato di aver sottoscritto le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo), vi è che, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, la valutazione delle risultanze di causa consente al giudice di
7 dare maggior importanza alle dichiarazioni riferite dai soggetti interessati agli ispettori verbalizzanti in quanto fornitegli nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quanto riferito dagli stessi in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 24208/2020).
Inoltre, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce, ai sensi dell'art. 2699 c.c., atto pubblico a cui si applica la disposizione di cui all'art.2700 c.c. per la quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Deve ritenersi dimostrato che, per quanto concerne i mezzi e le attrezzature e gli strumenti di lavoro la AL Coop.va risultava sfornita di una propria organizzazione di beni, finalizzata all'esecuzione dell'appalto.
Dalle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori che svolgevano attività infermieristica si evince che gli stessi si avvalevano, per le loro prestazioni, di mezzi ed attrezzature proprie dello studio medico presso cui erano inviati.
Non vi è prova che fosse esercitato, da parte della Cooperativa, l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori inviati dalla società allo studio medico.
A ciò aggiungasi che dalle dichiarazioni fornite dagli infermieri interrogati dagli ispettori emerge che la non forniva strumenti di lavoro ma tutto l'occorrente era posto a Parte_3
disposizione dallo studio medico di Toritto;
che essi solo dal ricevevano direttive ed Pt_1
istruzioni sui pazienti da controllare sia in studio che a domicilio;
che gli orari di lavoro erano stabiliti dagli stessi medici che predisponevano un foglio presenze con indicazione degli orari e turni da effettuare da parte degli infermieri, mentre la si Controparte_4
limitava a contattare i lavoratori ed a inviarli presso l'ambulatorio medico, corrispondendo il compenso mensile.
Dalle dichiarazioni dei lavoratori, soci della cooperativa, emerge che esse hanno avuto contatti con la stessa solo al momento dell'invio presso lo studio medico, una volta che essi stessi comunicavano la propria disponibilità; da ultimo, non si evince dalle dichiarazioni una partecipazione alla vita sociale della , atteso che alcuni non ricordavano di aver Parte_3
sottoscritto documenti societari, altri hanno dichiarato che sporadicamente avevano avuto comunicazioni di partecipazione ad assemblee ma nessuno di essi aveva mai preso visione di bilanci della cooperativa.
Ciò posto, risulta evidente, in virtù delle dichiarazioni rese agli ispettori, la mancanza di
8 autonomia gestionale della cooperativa, che si limitava a contattare i lavoratori e a inviarli presso l'ambulatorio. La cooperativa non forniva alcun servizio, con la conseguente mancanza del requisito del rischio di impresa.
Risulta poi pacifica la mancanza del secondo elemento richiesto dalla normativa in tema di appalto lecito per la liceità dell'appalto, ovverosia l'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'appellante che, nel caso di specie, era invece esercitato direttamente dal ed invero, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori emerge che questi ultimi si servivano Pt_1
del materiale messo a disposizione loro dal o, nei casi delle visite a domicilio, dai Pt_1
pazienti stessi;
in ogni caso, non vi è prova della fornitura dei mezzi di lavoro da parte della società cooperativa, se non nel caso del cartellino e della tuta.
In particolare, l'appellante non censura in alcun modo la parte della sentenza di primo grado in cui il giudice affronta la questione sulla valutazione della sussistenza dei due requisiti di liceità dell'appalto. Difatti dalla documentazione allegata e dai verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori risulta pacifica proprio la mancanza di autonomia gestionale ed operativa in capo alla società AL e quindi, conseguentemente, la mancanza del requisito dell'assunzione del rischio di impresa.
7.Con riferimento al secondo motivo d'appello, relativo alla presunta violazione da parte del primo giudice della normativa collettiva applicabile e alle valutazioni operate in merito
Contr all'esercizio dei poteri direttivi, si osserva che il richiamato art. 59 dell' 2005 non può trovare applicazione nel caso di specie. In primo luogo, la cooperativa in questione non Contr risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 del medesimo che prevede: “anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici”, i quali rappresentano condizione imprescindibile per l'accesso al regime giuridico disciplinato dall'art. 59. Detti requisiti, infatti, sono volti a garantire che il soggetto erogatore dei servizi sia adeguatamente legittimato a operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria, secondo criteri di affidabilità, trasparenza e conformità alle disposizioni normative e contrattuali.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dal profilo formale della mancanza dei requisiti, la cooperativa in oggetto, per la natura stessa della sua attività, non può essere assimilata ai
9 soggetti legittimati a rendere prestazioni sanitarie ai sensi dell'ACN. Essa, infatti, non può fornire prestazioni sanitarie ma deve svolgere prevalentemente attività riconducibili a servizi di altro tipo, rimanendo estranea alla rete di erogazione delle prestazioni sanitarie in senso proprio, così come configurata dal contratto collettivo nazionale. Ne consegue che l'invocazione dell'art. 59 risulta priva di fondamento, tanto sotto il profilo oggettivo (in relazione all'attività effettivamente svolta), quanto sotto quello soggettivo (in relazione ai requisiti dell'ente).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha escluso l'applicabilità della normativa collettiva invocata, ritenendo che non ricorressero né i presupposti normativi né quelli sostanziali per il riconoscimento di diritti fondati sull'art. 59 ACN.
8. Alla luce di quanto sopra esposto l'appello va rigettato in quanto infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
9.Non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo secondo grado del giudizio, attesa la mancata costituzione dell' . CP_1
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 7.5.2023, avverso la sentenza n. 446/2023 resa in data 14.2.2023 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti dell' così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo secondo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 14.4.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
10
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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