Decreto presidenziale 6 dicembre 2024
Sentenza breve 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 05/08/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo suo studio del difensore, in Ceglie ES (BR), largo Osanna, n. 37;
contro
- Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Esposito e Silvia Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo suo studio dell’avvocato Adriano Esposito, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 1;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di rigetto opposti dall’Ente all’istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, inoltrata dal ricorrente in data 7.10.2021 e reiterata il giorno 23.10.2024;
per l’accertamento
- del diritto all’accesso, correlato al fondamentale diritto alla salute ex art. 32 oltreché al diritto di difesa ex art. 24 della Carta costituzionale, ai sensi e per gli effetti della l. n. 241/1990, a prendere visione ed estrarne copia, al fine di verificare se, nel caso de quo , siano state applicate correttamente tutte le regole della scienza medica;
per la condanna
- dell’Ente resistente alla esibizione dei documenti richiesti in forma integrale e completa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Antonio Mita, per il ricorrente, e l'avv. Adriano Esposito, per l’Ente resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha agito in giudizio, ex art. 116 c.p.a., per l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti e ai documenti richiesti, all’Ente resistente, con l’istanza del 7.10.2021, reiterata il 23.10.2024.
1.1. Ha esposto, in particolare, che in data 20.6.2020 – ritenendo di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di un malpratico trattamento sanitario cui era stato sottoposto, in data -OMISSIS-, presso l’U.O.C. di -OMISSIS- dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “Miulli” – ha inoltrato al predetto Ente una formale lettera di diffida e messa in mora con domanda risarcitoria, finalizzata a perseguire una definizione bonaria della controversia.
1.2. L’Ente in parola ha riscontrato l’istanza evidenziando la necessità di sottoporre a visita medico-legale il richiedente.
1.3. Successivamente, l’Ente ha formulato una proposta conciliativa ritenuta dall’odierno ricorrente, prima facie , non satisfattiva, pertanto, per valutare la congruità della medesima proposta, il sig. -OMISSIS- ha notificato all’Ente, a mezzo PEC il giorno 7.10.2021, un’istanza finalizzata ad accedere agli atti ed eventualmente estrarre copia autenticata del fascicolo completo relativo alla propria posizione chiedendo, in particolare, il referto della visita medica sostenuta il giorno -OMISSIS- presso i locali dell’U.O. rischio clinico-medicina legale dello stesso nosocomio.
1.4. In data 2.12.2021, l’Ente ha negato la completa ostensione della documentazione richiesta con riscontro dal seguente tenore: “In riferimento all'istanza in oggetto (nostro protocollo numero 15.10/ 2021 del 08.10.21), si comunica che la documentazione sanitaria peraltro già richiesta dal paziente potrà essere ritirata tra una settimana dalla ricezione della presente presso la direzione sanitaria così come il referto della visita medica sostenuta presso la medicina legale. Si precisa che le parti omesse dal referto della medicina legale sono state stralciate in quanto riportanti valutazioni ed osservazioni non pertinenti alla sua richiesta e coperte da finalità difensive”.
1.5. In data 30.3.2023, il sig. -OMISSIS- – pur in assenza della completa ostensione dei documenti richiesti – ha adito il giudice ordinario per vedere riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno (asseritamente) subito per effetto della predetta operazione chirurgica. Il giudizio civile, rubricato al R.G. n. -OMISSIS-, è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
1.6. Nelle more del citato processo, con ulteriore istanza di accesso agli atti del 23.10.2024, il sig. -OMISSIS- ha chiesto “ Di poter accedere agli atti con facoltà, eventualmente, di estrarre copia autenticata (…) del fascicolo completo e/o di qualsiasi documento di tipo sanitario-amministrativo correlato e/o correlabile alla [sua posizione] ed in particolare di: Eventuale denuncia di sinistro all’assicurazione; Eventuale Contratto di assicurazione; Perizia medico-legale espletata; Verbale/i di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri; Ogni e qualsiasi altro atto correlato e/o correlabile”.
1.7. L’Ente ha ritenuto la richiesta non accoglibile tenuto conto della documentazione già (parzialmente) rilasciata nel 2021, richiamando le motivazioni illo tempore indicate.
1.8. Dunque, il sig. -OMISSIS-, non avendo ottenuto ha la completa conoscenza della documentazione sanitaria ed amministrativa d’interesse, in data 26.11.2024 ha notificato all’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “Miulli” l’odierno ricorso ex art. 116 c.p.a.
2. Si è costituita in giudizio la struttura sanitaria intimata eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione, ovvero l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse nonché per genericità della domanda. Inoltre, ha comunque dedotto l’infondatezza del gravame anche nel merito, assumendo di aver già consegnato – in data 9.12.2021 – tutta la documentazione ostensibile in proprio possesso, compreso il referto della visita medica sostenuta dal ricorrente in data 4.5.2021 presso i locali dell’Ente sanitario, rispetto al quale sono state stralciate unicamente le valutazioni e osservazioni non pertinenti alla richiesta e coperte da finalità difensive.
3. All’udienza dell’8 luglio 2025, sentite le parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
4. Da quanto esposto supra emerge chiaramente che il ricorrente ha avanzato – rispetto alla medesima situazione fattuale legittimante, ossia l’intervento chirurgico ritenuto mal eseguito e fonte di un danno da risarcire – due istanze di accesso: la prima datata 6 ottobre 2021 (trasmessa con PEC il 7.10.2021) e la seconda, più recente, in data 23 ottobre 2024, rispetto alla quale ha poi avuto origine l’odierno gravame. Sul punto, va subito evidenziato come entrambe le istanze siano rivolte ad ottenere il fascicolo completo e/o qualsiasi documento di tipo sanitario-amministrativo correlato e/o correlabile alla posizione dell’istante, in relazione al medesimo, predetto intervento chirurgico. Peraltro, come correttamente eccepito (ed allegato) dall’Ente resistente, la prima istanza di accesso (formulata nel 2021) è stata evasa il 2.12.2021, con la nota (depositata agli atti di causa) del Direttore sanitario dell’Ente ospedaliero, consegnata direttamente al procuratore e odierno difensore del ricorrente.
Rispetto a tale nota di riscontro (del 2021), mai impugnata prima dell’odierno ricorso, il mezzo di gravame in epigrafe è irrimediabilmente tardivo e dunque irricevibile.
Venendo ora alla seconda (e più recente) istanza di accesso, avanzata il 23.10.2024, il ricorso è comunque inammissibile. Su tale ultima istanza – sostanzialmente riproduttiva di quella già avanzata in data 7.10.2021 (e riscontrata con la citata nota del 2.12.2021) – l’Ente resistente, per il tramite del proprio procuratore (nonché uno degli odierni difensori), ha comunicato – ma in termini meramente confermativi – la non ostensibilità della documentazione richiesta al di là degli atti già rilasciati con (ed in considerazione delle motivazioni già fornite nella) citata nota del 2021.
Al riguardo, basti rammentare che “in materia di accesso la giurisprudenza ha affermato che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1779/2021). Non ricorre, peraltro, nel caso all’odierno esame, l’eccezione – pure chiarita in giurisprudenza – per la quale non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, Sez. V, n. 5099/2017). Infatti, l’istanza (da ultimo) reiterata dal ricorrente fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto che avevano (già) legittimato il sig. -OMISSIS- a proporre accesso nel 2021. In altri termini, non sono rappresentati nuovi fatti o circostanze tali da far emergere una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante in ordine alla legittimazione all’accesso.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile relativamente all’istanza del 7.10.2021 e inammissibile rispetto all’istanza (reiterata) in data 23.10.2024. Le spese processuali si liquidano, come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Ente resistente, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.