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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 2178/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.11.2022, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE AN, elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Solveni, in
Venezia, Campo Dei Frari – San Polo 3005, attrice in riassunzione/appellante
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
, C.F. Parte_3 C.F._4
, C.F. ; Parte_4 C.F._5
, C.F. Parte_5 C.F._6
, C.F. ; Parte_6 C.F._7
, C.F. ; Parte_7 C.F._8
, C.F. ; Parte_8 C.F._9
, C.F. Parte_9 C.F._10
, C.F. ; Parte_10 C.F._11
, C.F. Parte_11 C.F._12
, C.F. ; Parte_12 C.F._13
1 , C.F. , Parte_13 C.F._14 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini, convenuti in riassunzione/appellati
E
, C.F. ; Controparte_2 C.F._15
, C.F. ; Parte_14 C.F._16
, C.F. Parte_15 C.F._17
, C.F. ; Parte_16 C.F._18
, C.F. ; Parte_17 C.F._19
, C.F. Parte_18 C.F._20
, C.F. CP_3 C.F._21
(accettante l'eredità giacente di , a sua Controparte_4 Persona_1 volta successore ex lege, in quanto socio superstite, della Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione), C.F. C.F._22 convenuti in riassunzione non costituiti/appellati avente ad oggetto: riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. in seguito a cassazione con rinvio della sentenza n. 357/2017 della Corte d'Appello di Venezia disposta dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 24527/2022; in punto: violazione delle distanze dal confine e conseguente risarcimento del danno;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte attrice in riassunzione/appellante [ ]: Parte_1
“voglia la Corte di Appello di Venezia: -) in via preliminare, espungere dalla causa il documento n. 2 denominato “planimetria riproducente i garages” per cui è causa in quanto irritualmente prodotto da CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
, , e;
-) nel Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 merito, voglia accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e nel grado di appello e respinte dalla sentenza 357/2017 della Corte d'Appello di Venezia poi cassata dalla Suprema Corte, quali qui di seguito si riprendono: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - accertare e dichiarare che il manufatto oggetto di doglianza costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mapp. 1274, sub 36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mapp. 1274, sub. 2, viola le distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative vigenti all'epoca della loro
2 realizzazione e da allora sempre vigenti nella zona del Comune di OD in cui sorge;
- condannare, per l'effetto, gli intimati alla demolizione di detti manufatti – per la parte di essi emergente dal piano campagna originario come accertato dal
Consulente Tecnico del processo di secondo grado – nella misura necessaria a rendere la loro distanza dalla proprietà della ricorrente conforme alla normativa;
- condannare, per l'effetto, gli intimati al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla sig.ra
, quantificati in via equitativa;
- provvedere a liquidare le spese del Parte_1 primo e del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, con integrale refusione di tutte le spese sostenute da parte FR, comprendendovi ogni esborso da lei sostenuto imprescindibile per la prosecuzione del processo. Non si accetta il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate dalla controparte”;
➢ conclusioni di parte convenuta in riassunzione [ + 12]: Controparte_1
“Nel merito: rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, ha riassunto avanti a Parte_1 questa Corte d'Appello il giudizio dalla stessa originariamente promosso il 10 ottobre
2006 nei confronti di: 1) (residente in [...]
ZI n. 17); 2) (residente in [...]
19); 3) (residente in [...]); 4) Parte_5
(residente in [...]); 5) Parte_9 Parte_6
(residente in [...]); 6)
[...] Parte_17
(residente in [...]); 7) Controparte_2
(residente in [...]); 8) (residente Parte_14 in 31013 OD (TV), Via ZI n. 27) [proprietari delle sei case a schiera costituenti il blocco “A”]; 9) (residente in [...]
ZI n. 15); 10) (residente in [...]
n. 13); 11) (residente in [...]); 12) Parte_2
(residente in [...]); 13) Parte_18 CP_5
(residente in [...]); 14)
[...] Parte_8
(residente in [...]); 15) Parte_10
(residente in [...]); 16) Parte_11
(residente in [...]); 17) (residente in Parte_12
3 31013 OD (TV), Via ZI n. 13); 18) (residente in 31013 Parte_15
OD (TV), Via ZI n. 15); 19) (residente in 31013 OD Parte_16
(TV), Via ZI n. 15); 20) (residente in 3308 Prata di Parte_3
Pordenone (PN), Via G. Parini 31) [proprietari delle unità immobiliari costituenti il blocco “B”]; Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione [impresa costruttrice del compendio immobiliare di riferimento, sito in OD (TV), Via G. ZI n. 15/27, denominato “Residence al Parco”, catastalmente censito al C.T. Comune di OD
(TV), Foglio 17, part. n. 1274], deciso: I) in primo grado dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 14/2013 (che ha rigettato tutte le domande attoree sul presupposto – per quanto qui ancora interessa – della insussistenza di un danno risarcibile); II) in secondo grado da questa Corte d'Appello, seconda sezione civile, con sentenza n.
357/2017 (che ha respinto l'appello ritenendo: quanto alla domanda di demolizione, che le distanze dai confini e dai fabbricati fossero state rispettate, dovendo farsi applicazione della disciplina sopravvenuta costituita dall'art. 33 del Regolamento
Edilizio e delle N.T.A del Comune di Codognè approvato nell'anno 2000, e, quanto alla domanda risarcitoria, che questa fosse stata rinunciata siccome non riproposta nelle conclusioni definitivamente precisate e comunque infondata rilevando esclusivamente il periodo compreso tra la realizzazione del manufatto e l'11.4.2000, data di entrata in vigore della modifica regolamentare, relativamente al quale doveva ritenersi ormai maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno), e quindi, III) dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24527/2022 (che ha ritenuto che l'art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di Codognè ritenuto rilevante dal giudice di secondo grado dovesse, invece, essere disapplicato in quanto illegittimo per contrasto con l'art. 873 c.c., dovendo quindi applicarsi le norme locali in materia di distanze tra costruzioni e dai confini), chiedendo accogliersi le domande residue indicate in epigrafe.
2. Nel giudizio riassunto si sono costituiti , , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
– mentre non si sono costituiti , ,
[...] Controparte_2 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 CP_3
e (accettante l'eredità giacente di , a sua volta Controparte_4 Persona_1 successore ex lege, in quanto socio superstite, della Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione) – chiedendo la conferma della sentenza d'appello in ragione del fatto che: i) l'attrice, , non sarebbe più legittimata a far valere la violazione Parte_1
4 delle distanze, e quindi ad esercitare l'azione di riduzione in pristino, avendo nelle more del giudizio di legittimità venduto il compendio immobiliare di sua proprietà (in tesi pregiudicato dall'abusiva realizzazione dell'immobile confinante) a soggetti terzi,
i quali, all'atto dell'acquisto, avevano espressamente dichiarato di accettare l'attuale stato dei luoghi, in tal modo manifestando l'intenzione di rinunciare a qualsiasi contestazione rispetto all'esistente; ii) i convenuti proprietari degli immobili collocati nel blocco “B” dovevano ritenersi tutti e ciascuno estranei alla pretesa attorea, essendo i garages in tesi illegittimamente eretti di pertinenza del solo blocco “A”, e cioè delle villette a schiera;
iii) non sarebbe stata in ogni caso acquisita la prova certa della violazione delle distanze dal confine tra le proprietà delle parti, avendo il C.T.U.
(incaricato nel secondo grado) basato le proprie conclusioni sulla base di un quadro probatorio illegittimamente implementato dall'attrice, e comunque senza tenere adeguatamente conto delle tolleranze delle carte aerofotogrammetriche;
iv) la domanda risarcitoria doveva ritenersi ormai preclusa, avendo la C.A. ritenuto la domanda rinunciata senza che la ricorrente proponesse alla S.C. alcun motivo relativo a tale profilo, che doveva pertanto ritenersi definitivamente risolto in termini negativi;
v) in ogni caso non sarebbe stata fornita alcuna prova del danno pretesamente sofferto dall'attrice, prova da ritenersi invece necessaria, non essendo ammissibile il danno “in re ipsa”, da valutarsi in ogni caso con esclusivo riferimento al momento successivo all'acquisto dell'immobile di proprio riferimento da parte di ciascuno convenuto richiesto;
vi) la domanda avente ad oggetto i giardini pensili è comunque nuova e pertanto non esaminabile. Con riguardo, infine, alle spese di lite: i sigg.ri
, Controparte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_16 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
devono ritenersi in ogni caso integralmente vincitori, sicché l'attrice Parte_13 dovrà essere condannata al pagamento, a favore degli stessi, delle spese di lite, sia del giudizio di cassazione, sia del giudizio in riassunzione;
i restanti convenuti (sigg.ri
, , , Controparte_6 Parte_17 Parte_9 CP_7 CP_8
e , proprietari dei garages interrati asseritamente realizzati in
[...] Parte_7 violazione delle distanze legali, anche nell'ipotesi in cui la relativa domanda fosse accolta, stante la reciproca soccombenza, non potranno essere condannati a rimborsare le spese dei precedenti gradi di giudizio, che dovranno essere quantomeno integralmente compensate.
3. Con nota depositata nel fascicolo telematico il 12.9.2023, e poi ancora in comparsa conclusionale, i convenuti hanno eccepito la nullità della notifica in
5 rinnovazione effettuata ad e la conseguente estinzione del Controparte_4 processo stante il mancato rispetto del termine perentorio stabilito con ordinanza del
12 aprile 2023.
4. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, essendo nelle more mutata la composizione della sezione e del collegio giudicante la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi, riprecisate le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di ulteriori scritti conclusivi, trattenuta in decisione e di seguito decisa nella camera di consiglio sotto indicata.
II
Ragioni della decisione.
5. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione del processo dedotta dai convenuti in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione effettuata (in rinnovazione) al convenuto avente causa da Controparte_4
socio superstite della costruttrice Immobiliare Callalta S.r.l., e come Persona_1 tale litisconsorte necessario. Nello specifico, la notifica non avrebbe rispettato la previsione dell'art. 139, co. 2, c.p.c., in quanto effettuata a mani di una persona qualificatasi come “coinquilina”, soggetto ricevente non previsto nel novero di coloro a cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente effettuare la consegna dell'atto. Per
l'effetto, non essendo stata ritualmente eseguita la notifica nel termine perentorio concesso dalla Corte con provvedimento in data 12/27.4.2023, il giudizio di rinvio va dichiarato, estinto.
5.1 L'eccezione presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolta.
5.2 Va in primo luogo rilevato che l'eccezione è stata sollevata da soggetti diversi dal destinatario della notificazione e che in base alla giurisprudenza della Suprema
Corte “La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata” (cfr. Cass., sez. 3, n. 1744 del 19.5.1969; Cass., sez. 3, n. 20637 del
22.9.2006; Cass., sez. 3, n. 10516 del 7.5.2009; Cass., sez. 3, n. 28464 del
19.12.2013; Cass., sez. 3, n. 27607 del 29.10.2019).
Oltre che inammissibile per essere stata sollevata da soggetti diversi dal destinatario della notificazione a ciò esclusivamente legittimato, nel merito si osserva come la notifica di cui si tratta non sia stata, a ben vedere, effettuata a mani di persona
6 qualificatasi solamente come “coinquilina”, bensì a mani di persona qualificatasi specificamente come addetta al ritiro degli atti per conto del notificato. Il tenore della relazione di notifica è in tal senso chiaro e non fraintendibile, risultando così formulata: “Richiesto, io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovigo, ho notificato il su esteso atto a: , via Ciro Menotti 5, 45100 Rovigo Controparte_4
(RO), consegnandone copia conforme all'originale a mani della sig.ra
[...]
coinquilina del sig. , addetta e incaricata al ritiro Persona_2 Controparte_4 atti, tale qualificatasi, che ne cura la consegna in busta chiusa”.
Trattandosi di notifica effettuata direttamente a mani dell'addetto alla ricezione degli atti, incaricato dal destinatario a tale mansione e in detta veste indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, non rileva poi neppure la circostanza che l'ufficiale giudiziario non abbia specificato se la persona a cui ha consegnato l'atto fosse una persona di famiglia, o addetta alla casa, o all'ufficio, o all'azienda, o legata allo stabile da rapporto di portierato, essendo sufficiente, per la validità della notifica, la sola dichiarazione di essere incaricato addetto alla ricezione degli atti riportata nella relata, dalla quale sorge la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, che per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario, nella specie insussistente.
6. Sempre in via preliminare va esaminata la questione della attuale legittimazione ad agire dell'attrice ( ) in relazione alle domande promosse in causa, Parte_1 avendo i convenuti contestato la sussistenza in capo a questa di un permanente interesse ad agire, avendo la stessa nelle more dl giudizio di Cassazione ceduto il compendio immobiliare in tesi pregiudicato dall'illegittima costruzione del manufatto tuttora oggetto di causa (e cioè quello realizzato al piano seminterrato dell'edificio “a schiera”) ed avendo gli acquirenti, nuovi proprietari, dichiarato nel rogito di compravendita di non avere interesse alla prosecuzione della causa.
6.1 La questione – incidente sulla sussistenza di una condizione dell'azione, e quindi da verificarsi anche ex officio – viene dedotta dai convenuti nei seguenti termini:
“Sulla sopravvenuta carenza di interesse della attrice . Rinuncia di fatto Parte_1 della nuova proprietà alla domanda. Nel corso del giudizio avanti la suprema Corte di
Cassazione, più esattamente in data 25 gennaio 2021, la signora ha venduto Pt_1 gli immobili di sua proprietà ai signori e (vedasi Persona_3 Persona_4 fotocopia atto di vendita, ns. doc. n. 1 riassunzione). Gli stessi immobili per i quali, quale proprietaria, chiede la demolizione dei garages e dei giardini pensili perché realizzati, rispetto alla sua ex proprietà, in violazione delle distanze legali dal confine.
7 All'art. 6 del citato atto notarile così testualmente leggiamo: “la parte venditrice fa presente - e parte acquirente dichiara di essere stata precedentemente informata e di esserne a perfetta conoscenza - che sussiste una vertenza con i proprietari del fondo confinante con i beni in oggetto, censito al C.F. del Comune di Codogne alla
Sez. B - foglio 9 - con il mappale 1274, attualmente pendente avanti alla Corte di
Cassazione”. E dopo un inciso relativo a una manleva rilasciata dalla FR agli acquirenti per le spese conseguenti alla vicenda processuale pendente, leggiamo: “la parte acquirente, riconfermando di accettare l'attuale stato dei luoghi, dichiara di non avere interesse alla vicenda processuale e di accettare ogni eventuale esito che la stessa avrà, così come che gli esiti economici vadano ad esclusivo beneficio della parte venditrice”. Dunque, coloro che hanno acquistato l'immobile lo hanno accettato nella situazione attuale, quindi, per quanto concerne la presente vertenza, con i garage e giardini pensili così come esistenti. Dunque, coloro che sono gli attuali proprietari dell'immobile per il quale era stata esperita l'azione di mancato rispetto delle distanze legali, di fatto, con la dichiarazione resa nel citato atto notarile, hanno rinunciato a qualsivoglia contestazione rispetto allo stato di fatto. Del resto l'azione esperita ed oggetto del presente procedimento ha pacificamente natura di negatoria servitutis (“in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno” Cassazione civile, sez. VI,
16/02/2022, n. 5078) con la conseguenza che non trattandosi di un diritto personale chi vende la proprietà non può far valere i diritti connessi con la proprietà stessa. La giurisprudenza insegna che “la violazione delle distanze legali, infatti, costituisce violazione del diritto assoluto di proprietà, e quindi un fatto illecito, ex art. 2043 c.c.
L'obbligazione di riduzione in pristino, scaturente da tale violazione, rappresenta però una obligatio propter rem, in quanto essa si trasferisce unitamente alla proprietà dell'immobile (ex multis, Cass., 10-07-1991, n. 7680, in Foro it. Rep. 1991, Distanze legali, n. 2; Cass., 16-06-1990, n. 6078, in Foro it. Rep. 1990, Edilizia e urbanistica,
n. 249)” (Tribunale Roma sez. XIII, 24/06/2003). La conseguenza è che l'avvenuto
8 trasferimento della proprietà dell'immobile in unum con la contestuale dichiarazione degli acquirenti che hanno confermato, nell'atto notarile più sopra richiamato, di
“accettare l'attuale stato dei luoghi” e “di non aver interesse alla vicenda processuale” fa venir meno lo stesso interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.
6.2 L'eccezione è parzialmente fondata.
6.3 Va in primo luogo sottolineato come la questione attinente alla perdita della proprietà del fondo finitimo da parte dell'attrice (per averlo la stessa venduto con atto di compravendita del 25.1.2021) sia stata introdotta in causa dalla stessa sig.ra
, avendone la stessa fatto precisa menzione a pag. 13 dell'atto di citazione in Pt_1 riassunzione, nel quale si legge: “Dopo il deposito in Cassazione del ricorso di FR sono intervenuti i seguenti fatti: (omissis) - cessione da parte di del proprio Pt_1 immobile in OD in data 25.01.2021 (si veda doc. 7), con contestuale cessazione dell'esercizio da parte sua dell'attività di bed and breakfast, nella quale subentrava
l'acquirente dell'immobile (si veda doc. 8)”, risultando a questo punto inconferente l'affermazione riportata a pag. 14 della memoria conclusionale di replica (sempre di parte attrice), secondo cui “l'avvenuta compravendita dell'immobile è stata esposta da parte nella propria citazione in riassunzione per indicare, al fine della relativa Pt_1 liquidazione, la data precisa da cui il danno prodotto dalla violazione delle distanze ha cessato di prodursi in capo a lei”, non potendo la parte che produca in causa un documento limitarne a propria discrezione il perimetro di valutabilità, stante il principio di acquisizione e non dispersione della prova, per cui il documento, una volta acquisito, non appartiene più alla parte che lo ha depositato, ma diventa parte del fascicolo processuale e può essere utilizzato da chiunque.
Sulla base di tale anticipazione, i convenuti hanno dedotto nei termini sopra trascritti, eccependo formalmente che, sulla base di quanto risulta dal contratto di compravendita menzionato dalla stessa attrice (nonché dalla stessa documentato mediante la produzione delle “dichiarazioni di avvenuta stipula” sottoscritti dal notaio rogante), la controparte non poteva ritenersi più titolata a pretendere nei loro confronti la demolizione del compendio di riferimento, così come il risarcimento dei danni.
Tale contratto deve ritenersi producibile (e quindi esaminabile) in questa sede di rinvio, essendo stato formato dopo la presentazione del ricorso per cassazione
(depositato il 28.12.2017) e non essendo comunque depositabile nel giudizio di legittimità (art. 372 c.p.c.); in disparte il rilievo che i convenuti, in quanto soggetti estranei alla riferita compravendita, non possono averne avuto conoscenza se non a
9 seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nel quale la FR aveva dato spontaneamente atto di aver ceduto il complesso immobiliare di riferimento, producendo, all'atto della costituzione, le richiamate dichiarazioni di avvenuta cessione, le quali, evidentemente, hanno costituito le tracce che hanno consentito alle controparti convenute di apprendere chi fosse il notaio rogante, quali le parti stipulanti e quale la data di stipulazione.
Ora, l'art. 6 del contratto di compravendita 21.1.2021 prevede che: “La presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui il descritto immobile attualmente si trova, con gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti, se ed in quanto legalmente costituite, in particolare con le servitù venutesi a creare in seguito alla vendita frazionata dell'intero stabile e con la servitù costituita con l'atto di provenienza in data 23 luglio 1992 Rep. n. 33797 del Notaio , meglio citato al precedente articolo 2 e richiamata nell'atto in data Per_5
26 ottobre 1992 Rep. n. 34611 del medesimo Notaio , registrato a Mestre 1'11 Per_5 novembre 1992 al n. 4820 Serie 1V Pubb. e trascritto a Treviso in data 30 ottobre
1992 ai nn. 27998/21037 nonchè nell'atto in data 17 giugno 1994 Rep. n. 83764 del
Notaio , debitamente registrato, trascritto a Treviso in data 12 luglio Persona_6
1994 ai nn. 17740/13303. La parte venditrice fa presente e la parte acquirente dichiara di esserne stata precedentemente informata e di esserne a perfetta conoscenza che sussiste una vertenza con i proprietari del fondo confinante con i beni in oggetto, censito al C.F. del Comune di Codognè - alla Sez. B-Foglio 9 - con il mapp.
1274, attualmente pendente avanti la Corte di Cassazione e di cui al procedimento
R.G. 30035/2017; a tale riguardo la parte venditrice e la parte acquirente si danno reciprocamente atto che: la signora rimarrà parte nel giudizio di Parte_1 cassazione e non coinvolgerà mai parte acquirente nell'eventuale successivo giudizio di merito e in ogni caso nella vicenda processuale, manlevando espressamente la parte acquirente medesima da qualsivoglia onere, spesa e costo;
la parte acquirente, riconfermando di accettare l'attuale stato dei luoghi, dichiara di non aver interesse alla vicenda processuale e di accettare ogni eventuale esito che la stessa avrà, così come che gli esiti economici vadano ad esclusivo beneficio della parte venditrice;
il tutto come meglio regolato tra le parti giusta accordo separato di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 7 settembre 2020, registrata a Treviso il 23 settembre
2020 al n. 4301 Serie 3”.
Tale essendo il contenuto della clausola convenzionale, deve escludersi che residui una parte avente un interesse sostanziale, in questa sede ancora tutelabile, alla
10 riduzione in pristino del manufatto di riferimento per la parte emergente dal suolo, e cioè del manufatto eretto al piano seminterrato dell'edificio a schiera censito al
N.C.E.U. Comune di Codognè, Sezione B, Foglio 9, mappale 1274, sub. 36 e 37, nella misura necessaria a rendere la distanza dal confine con la proprietà attorea conforme alla normativa. Invero, la cedente, , avendo ceduto l'intero immobile di Parte_1 sua proprietà, non può certamente vantare un interesse attuale, meritevole di tutela, alla demolizione del predetto fabbricato interferente collocato sul suolo dei convenuti;
gli acquirenti, a propria volta, hanno dichiarato – sia pure in un atto negoziale e non anche in questa sede processuale – di non avere alcun interesse alla modifica dello stato dei luoghi e, a ben vedere, di non intendere partecipare al presente processo, al quale hanno espressamente dichiarato di non avere interesse e al quale, in effetti, non hanno partecipato, non essendovi intervenuti, pur potendolo fare.
Sarebbe, d'altra parte, incongruo che il soggetto che, pur disponendo ancora della legittimazione processuale quale sostituto processuale del suo avente causa (ex art. 111 c.p.c.), non ha più un legittimo interesse sostanziale alla riduzione in pristino dell'immobile finitimo inizialmente richiesta (né l'attrice è riuscita minimamente a spiegare in cosa consisterebbe detto interesse – che, significativamente continua ad assumere come proprio [v. comparsa conclusionale, pag. 20, secondo cpv.] – e perché sarebbe meritevole di tutela all'attualità, limitandosi a censure di ordine esclusivamente formale) possa legittimamente continuare a coltivare detta domanda pur a fronte della chiara indifferenza verso tale pretesa manifestata dagli acquirenti del compendio pregiudicato, e cioè da parte di coloro che soli potrebbero all'attualità subirne un concreto pregiudizio.
E che l'interesse tuttora perseguito dalla con l'insistita pretesa di ottenere la Pt_1 demolizione del garage non sia effettivamente meritevole di tutela appare evidente laddove si consideri che se si provvedesse nei termini richiesti dall'attrice, si fornirebbe a questa un evidente strumento di pressione verso i convenuti, i quali, all'evidenza, pur di non subire la demolizione della rimessa frontistante le proprie abitazioni, come dei giardini realizzati al di sopra di essa e delle altre parti comuni che verrebbero coinvolte nella completa riedificazione del compendio (essendo evidente che la rimessa andrebbe completamente ridisegnata e realizzata ex novo), sarebbero del tutto verosimilmente disposti a pagare alla cifre anche non Pt_1 commisurate nonostante non siano tenuti – come più oltre si dirà – al risarcimento del danno conseguente alla realizzazione del manufatto a distanza inferiore ai limiti di legge.
11 Nella prospettiva in esame non è poi pertinente il richiamo fatto dall'attrice alla disposizione di cui all'art. 111 c.p.c., che, come noto, disciplina le ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevedendo che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire, o essere chiamato, nel processo, e se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”. Non si tratta, infatti, qui di perdita della legittimazione processuale in capo all'originaria attrice, quanto della attuale insussistenza di un interesse sostanziale alla demolizione del compendio immobiliare di riferimento in capo a entrambe le parti del rapporto negoziale avente ad oggetto l'immobile pregiudicato (e cioè il cedente e il cessionario, nella specie rispettivamente
, da un lato, e e , dall'altro): invero, la Parte_1 Persona_3 Persona_4 cedente non ha alcun interesse ad ottenere un titolo giudiziale per procedere alla demolizione del manufatto, perché, appunto, non ne è più proprietaria, né peraltro risulta più disporne ad alcun titolo;
gli acquirenti, a propria volta, non hanno alcun interesse in tal senso e lo hanno manifestato chiaramente all'attrice facendo riferimento nell'atto di acquisto proprio all'attuale processo, della cui esistenza erano, quindi, perfettamente edotti e al cui esito si sono però detti assolutamente indifferenti, mantenendo detto atteggiamento di indifferenza per tutto il corso del presente giudizio di rinvio, nel quale erano titolati ad intervenire e nel quale è logico ritenere sarebbero intervenuti volta che la dante causa avesse loro partecipato l'esistenza dell'eccezione di carenza di interesse formulata dai convenuti ed avessero inteso contrastarla.
In definitiva, poiché nella specie non sussistono ragioni di ordine pubblicistico che impongano la demolizione, risulta evidente come l'ancora invocato provvedimento di riduzione in pristino non sia accompagnato in capo all'attrice – né iure proprio, né quale sostituto processuale (ricordandosi che la legittimazione del cedente ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio) – da un sottostante interesse attualmente meritevole di tutela.
Le esposte considerazioni valgono solo con riguardo alla pretesa dell'attuale attrice in riassunzione di ottenere la riduzione in pristino della rampa di accesso ai garage e
12 dell'estradosso della rimessa fino al piano di campagna originario, ma non incidono
(quantomeno astrattamente) sulla pretesa risarcitoria parimenti azionata, e questo in quanto il relativo diritto – se e nei limiti in cui è riconoscibile – è maturato già in epoca antecedente alla cessione, sicchè può continuare ad essere esercitato dall'originaria titolare con riguardo al periodo compreso tra la data di realizzazione dell'opera (12.8.1995) e quella della cessione del compendio, e quindi fino al
25.1.2021, data finale, questa, indicata dalla stessa in comparsa conclusionale Pt_1
(v. conclusionale depositata in questa sede di rinvio, pag. 20, penultimo cpv.: “Si coglie l'occasione per spiegare che l'avvenuta compravendita dell'immobile è stata esposta da parte FR qui e nella propria Citazione in riassunzione per indicare, al fine della relativa liquidazione, la data precisa da cui il danno prodotto dalla violazione delle distanze ha cessato di prodursi in capo a lei”).
7. Venendo al merito della pretesa, la sentenza di rinvio ha ritenuto l'erroneità della valutazione fatta dal giudice d'appello con riguardo alla portata sanante dell'art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di Codognè, affermando che detta disposizione avrebbe dovuto essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 873 c.c., con conseguente applicazione delle norme locali in materia di distanze tra costruzioni e confini, non potendo la normativa locale esentare determinate costruzioni dal rispetto della normativa statale adottando una nozione diversa di costruzione.
Non potendo applicarsi il richiamato art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di
Codognè, va quindi verificato se la costruzione di riferimento – costituita, come già indicato (v. descrizione riportata nella C.T.U. di II° grado, pag. 6), da: - corsia di manovra di accesso alle autorimesse (struttura portante verticale in c.a., solaio in laterocemento); - garage seminterrato (struttura portante verticale in c.a., solaio in latero-cemento); - terreno di riporto inerbito ad uso giardino pensile (con cespugli e fiori) e pavimentazione (parte) con betonelle auto bloccanti e lastre di ghiaino lavato posti superiormente alla corsia di manovra e al garage seminterrato;
- muretti in cemento armato di altezza media di circa m 1,20 dalla quota giardino (posti perpendicolarmente dall'edificio fino a chiudersi contro la recinzione della proprietà dell'appellante) a delimitazione dei giardini pensili delle unità abitative a schiera – sia stata realizzata e mantenuta a una distanza illegale dal confine, ed effettivamente così deve ritenersi alla luce di quanto rilevato dal C.T.U. (v. Relazione di consulenza tecnica d'ufficio di secondo grado, pag. 20 – 22: “(omissis) Descriva [il C.T.U.] con foto e planimetrie lo stato dei luoghi interessati dalla realizzazione del garage con
13 relativa rampa, precisando l'altezza del piano di campagna originario e indicando in quale misura il solaio del garage con rampa di accesso e sovrastante riporto di terra si ergano al di sopra del piano campagna originario. Con riferimento alla parte che ricade all'interno dell'area di rispetto delle distanze di proprietà , dia conto con Pt_1 adeguate planimetrie e disegni della parte eccedente rispetto l'originario piano di campagna;
tale descrizione va effettuate anche se il mancato rispetto delle distanze legali sia limitato nel tempo, per essere intervenuta successivamente modifica degli strumenti urbanistici, in base alla quale l'opera eccedente il piano di campagna originario non violi più le distanze;
in tale caso, il C.T.U. precisi, comunque, per quanto tempo l'opera fosse illegittima per mancato rispetto delle distanze legali”. Il piano di campagna originario ha andamento discendente da Sud-Ovest a Nord-Est, come si evince dalle Carte TE Regionali allegate - C.T.R. foglio n. 085103 anno di rilievo aerofotogrammetrico 1985 sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est e
C.T.R. foglio n. 085103 anno di rilievo aerofotogrammetrico 2004 sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Ovest - (scheda 1 in allegato) e dai rilievi eseguiti in campo (scheda 3 in allegato). Nell'intorno del sito oggetto di causa le cartografie indicano quote da m 22,57 a m 21,00; i rilievi effettuati ed elaborati con georeferenziazione alle Carte TE (stessa unità di linguaggio - quote e coordinate geografiche - per una più agevole lettura) rimettono quote che vanno da
m 22,258 (Sud-Ovest) a m 21,376 (Nord-Est, incrocio tra Via ZI e Via De Amicis) con andamento costante (quote dei terreni circostanti e delle strade). 21 Le quote rilevate all'interno dell'area del Residence al Parco sono disallineate rispetto al piano di campagna originario. Ragionevolmente si può dedurre che la stessa area sia stata oggetto di riporti di terreno poichè le quote registrate nella parte centrale del lotto sono ad esempio m 22,629, m 22,636 e m 22,594, mentre quelle in prossimità di Via
G. ZI scendono a m 22,019 e m 21,90 (scheda 3). D'altro canto, dall'osservazione della foto n. 1 allegata alla relazione del Geom. datata CP_9
29.05.2015 (documento n. 5 allegato all'atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. depositato il 27.06.2013), si evinceva che i terreni delle due proprietà ( ed ex Immobiliare Callalta ora et altri) avevano Pt_1 CP_1 andamento simile. E ancora, in fase di rilievo (01.04.2016) si rilevava la presenza di un cancello pedonale in ferro (foto 7), posto sulla recinzione di proprietà , che Pt_1 consentiva l'accesso alla confinante proprietà (ex Immobiliare Callalta ora CP_1 et altri). Foto 7: cancello pedonale in ferro. La scheda 3 riporta le quote altimetriche del rilievo effettuato. 22 La scheda 4 riporta le sezioni nelle quali si legge la quota di
14 riferimento (da P.R.G. approvato nel 1987), ovvero m 21,50 (quota di riferimento e piano di spiccato) e la quota dell'estradosso esistente m 22,47. Nel medesimo elaborato grafico si legge il dislivello esistente tra la quota del terreno di proprietà
e quella del terreno dei giardini privati (posti sopra alla corsia di manovra) del Pt_1
Residence al Parco, ovvero cm 102,50 (media tra cm 86 e cm 119). La corsia di manovra delle autorimesse interrate (leggasi corsia coperta di manovra alle autorimesse interrate ed il garage nonché terreno di riporto, pavimentazione e muretti divisori) risulta fuori terra per m 0,97. Secondo le norme del P.R.G. approvato nel 1987 le distanze dai confini e dai fabbricati non erano rispettate”). La disciplina normativa in vigore all'epoca della realizzazione (P.R.G. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 165 del 25.3.1985, n. 213 del 23.7.1985, n. 248 del
19.12.1985 e n. 12 del 29.01.1987, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 6059 del 19.10.1987; Variante generale adottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 10.3.1989, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4467 del 27.7.1990) prevedeva, infatti, una distanza minima dal confine di proprietà pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicenti i confini stessi, con un minimo di m.l. 5,00 (v. N.T.A., art. 5, punto C)
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 13) “Per tutte le nuove edificazioni e salvo particolari disposizioni di zona, la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicenti i confini stessi, con un minimo di m.l. 5,00”).
Peraltro, l'illegalità della realizzazione della corsia di accesso al garage e dello stesso garage per la parte fuoriuscente dal piano di campagna, così come i muretti sovrastanti delimitanti i giardini pensili, era già stata rilevata, sia dal giudice di primo grado (v. sentenza n. 14/2013 del Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di
Conegliano, pag. 9: “La corsia d'accesso ai garage è edificata nell'area tra il fabbricato
e il medesimo confine, si eleva mediamente cm. 11 e per tale valore non è rispettata la distanza dal confine”), sia dal giudice dell'appello (v. sentenza n. 357/2017 della
Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile: “(omissis) il ctu ha indicato che “il manufatto de quo dalla sua realizzazione (1993) fino all'11.4.2000, era fuori norma con le distanze dai confini e dai fabbricati”; solo dopo tale data (approvazione variante al P.R.G.), intervenendo l'art. 33 del Regolamento Edilizio, è da considerarsi conforme;
fino all'11.4.2000 la appellante ha patito la presenza del manufatto a distanza non regolamentare (omissis)”).
15 8. Quantunque il manufatto debba ritenersi certamente realizzato a distanza illegale, l'azione di risarcimento del danno non può essere accolta.
Il giudice di secondo grado ha infatti preso posizione al riguardo affermando: “Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non risulta riproposta nelle conclusioni rassegnata alla ultima udienza;
ad ogni modo, per il caso si sia trattato di un mero refuso, va considerato che non era accoglibile;
il ctu ha indicato che “il manufatto de quo dalla sua edificazione (1993) fino all'11.04.2000 era fuori norma con le distanze dai confini
e dai fabbricati,” solo dopo tale data (approvazione variante al P.R.G.), intervenendo
l'art. 33 del Regolamento Edilizio, è da considerarsi conforme;
fino all'11.4.2000 la appellante ha patito la presenza del manufatto a distanza non regolamentare;
va, però, considerato che il diritto risarcitorio per il periodo di mancato rispetto delle distanze, se esistente, sarebbe, comunque, prescritto: l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, è stato notificato nell'anno 2006, quindi quando era già ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione del fatto illecito, con ogni conseguenza in ordine al rigetto della domanda;
l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata da parte convenuta nella memoria di costituzione di primo grado, nonché è qui riproposta” (v. sentenza di II° grado n. 357/2017, pag.
13).
Si tratta di valutazioni, e conseguenti statuizioni, del tutto indipendenti dalla statuizione precedente fondata sull'applicazione del citato art. 33 del Regolamento
Edilizio del Comune di Codognè relativa alla legittimazione sopravvenuta del manufatto, in relazione alla quale sola è stato formulato il ricorso per cassazione
(invero, nessuno dei sei motivi attiene a tale capo della sentenza) e sulla quale sola conseguentemente verte la sentenza di rinvio, che diversamente da quanto sostenuto in questa sede dall'attrice (v. comparsa conclusionale, pag. 22 – 32) non affronta minimamente (neanche implicitamente) il profilo risarcitorio, il quale a propria volta risulta “slegato” dalle statuizioni fatte dalla Corte di Cassazione.
In altri termini, il giudice del gravame, con la sentenza definitiva n. 357/2017 aveva già riconosciuto l'illegittimità del compendio immobiliare di riferimento dal momento della sua realizzazione (nel 1993) fino all'11.4.2000, e quindi la risarcibilità del danno maturato dall'attrice in tale arco temporale – donde comunque l'irrilevanza della sentenza di rinvio in parte qua, che nulla aggiunge in punto di illegittimità della costruzione a quanto già ritenuto dal giudice dell'appello – ma ha ciò nondimeno affermato e statuito che, per ragioni altre e diverse dalla ritenuta sopravvenuta legittimazione dell'opera, la domanda risarcitoria non fosse accoglibile, e nello
16 specifico in quanto presuntivamente abbandonata e comunque relativa ad un diritto ormai prescritto, essendo stato notificato l'atto di citazione nel 2006, quando era ormai da tempo maturato il termine di prescrizione quinquennale del fatto illecito.
Tale statuizione, per la sua autonomia, avrebbe dovuto essere autonomamente gravata con il ricorso di legittimità, che invece, come già ricordato, è stato proposto con limitato riferimento all'art. 33 del citato Regolamento Edilizio del Comune di
Codognè e alla legittimità della sua applicazione al caso di specie (cfr. ricorso per cassazione, fondato sui seguenti motivi: “i) il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'opera edilizia presente nell'immobile delle controparti esente dalla normativa sul rispetto delle distanze legali dal confine e tra costruzioni, applicando l'art. 33 del regolamento edilizio. Si sostiene l'erroneità di tale decisione in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato laddove esso, richiamando la definizione data dalla circolare regionale n. 13 del 1997, esonera da tale osservanza, equiparandole agli interrati, le costruzioni che si innalzano dal piano di campagna per un'altezza inferiore al metro, atteso che tale definizione appare in netto contrasto con la nozione di costruzione posta dall'art. 873 cod. civ. e con l'elaborazione della giurisprudenza, che ravvisa la costruzione interrata soltanto in quella realizzata integralmente nel sottosuolo;
ii) il secondo motivo di ricorso denunzia, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare il citato art. 33 del regolamento edilizio in quanto illegittimo, dal momento che esso deroga alla nozione di costruzione posta dall'art. 873 cod. civ., andando al di là del potere di integrazione che detta disposizione assegna alle norme locali in materia di distanze;
iii) il terzo motivo di ricorso denunzia, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui ai motivi precedenti, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato anche perché, con riferimento alle distanze tra edifici, deroga all'art. 9 d.m. 1444 del 1968, che invece è disposizione inderogabile, applicabile, per inserzione automatica, in sostituzione della norma locale illegittima;
iv) il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 4, comma 2, preleggi, dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti 10 e 11 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 39, punto C4, d.m. n. 39 del 1975 e falsa
17 applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato, con riferimento alle distanze legali dai confini, anche in ragione del suo contrasto con le norme antisismiche e con i regolamenti comunali che consentono la costruzione a confine solo se realizzata in base ad un progetto comune dei confinanti che rispetti specifici requisiti antisismici, nella specie mai predisposto;
v) il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punto 10 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non soggetti alla normativa sulle distanze i giardini pensili e i muretti di delimitazione in cemento armato, che essendo stati costituiti su terrapieni artificiali, realizzati dal costruttore con la terra di riporto degli scavi, dovevano essere qualificati costruzioni in senso proprio;
vi) il sesto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 117, comma 2 lett. l, Cost., dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti
10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 9, punti
2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, sostenendo sotto altro profilo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 regolamento edilizio per violazione della esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile, atteso che esso introduce una totale e generica esenzione di alcune costruzioni dal rispetto della normativa, anche locale, sulle distanze”).
Risultano, per l'effetto, inconferenti le considerazioni svolte dall'attrice/appellante a sostegno della attuale esaminabilità del profilo risarcitorio (v. comparsa conclusionale, pag. 22 – 32 e comparsa conclusionale di replica, pag. 25 – 28), non potendo in questa sede di rinvio più discutersi se la abbia o meno effettivamente Pt_1 inteso abbandonare la domanda di risarcimento del danno, e parimenti se la pretesa risarcitoria si sia effettivamente estinta per intervenuta prescrizione del relativo diritto, come ritenuto, sia pure in via subordinata, dal giudice dell'appello.
E' appena il caso di ricordare che la preclusione conseguente al giudicato è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento e che la sentenza ricorsa per cassazione non può essere cassata se non nei limiti del perimetro del ricorso, non potendo neanche la Suprema Corte elidere gli effetti di una irrevocabilità già formatasi, chè diversamente finirebbe per attribuire al ricorso un'estensione diversa da quella ad esso propria tratteggiata dai motivi di legittimità, elidendo in tal modo preclusioni e decadenze già maturate.
18 Il rilievo assorbe ogni altra considerazione, tra cui quella relativa alla legittimazione passiva di tutti i proprietari del blocco “B”, tuttora sostenuta dall'attrice sul presupposto della non contestazione della relativa questione nei precedenti gradi e della natura di bene comune non censibile del lastrico solare di mq 38 comune ai sub da 9 al 39”, vale a dire comune a tutti gli appellati in riassunzione.
In definitiva, anche la domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima realizzazione del compendio di riferimento (costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub 36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD,
Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub. 2) deve ritenersi inammissibile – e come tale non esaminabile nei confronti di alcuno dei convenuti – siccome preclusa dall'intervenuto giudicato negativo sul punto.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio – da valutarsi alla luce dell'esito complessivo della lite – seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'attrice e favore dei convenuti costituiti con riferimento al Parte_1
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di legittimità e quello di rinvio nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
2178/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita, per le ragioni di cui in motivazione, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di riduzione in pristino del compendio immobiliare di riferimento (costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub
36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD,
Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 2);
19 b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
c) condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di Parte_1 lite del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida per compensi: quanto al giudizio di legittimità, in € 6.500 e quanto al giudizio di rinvio in €
12.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 2178/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.11.2022, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE AN, elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Solveni, in
Venezia, Campo Dei Frari – San Polo 3005, attrice in riassunzione/appellante
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
, C.F. Parte_3 C.F._4
, C.F. ; Parte_4 C.F._5
, C.F. Parte_5 C.F._6
, C.F. ; Parte_6 C.F._7
, C.F. ; Parte_7 C.F._8
, C.F. ; Parte_8 C.F._9
, C.F. Parte_9 C.F._10
, C.F. ; Parte_10 C.F._11
, C.F. Parte_11 C.F._12
, C.F. ; Parte_12 C.F._13
1 , C.F. , Parte_13 C.F._14 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini, convenuti in riassunzione/appellati
E
, C.F. ; Controparte_2 C.F._15
, C.F. ; Parte_14 C.F._16
, C.F. Parte_15 C.F._17
, C.F. ; Parte_16 C.F._18
, C.F. ; Parte_17 C.F._19
, C.F. Parte_18 C.F._20
, C.F. CP_3 C.F._21
(accettante l'eredità giacente di , a sua Controparte_4 Persona_1 volta successore ex lege, in quanto socio superstite, della Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione), C.F. C.F._22 convenuti in riassunzione non costituiti/appellati avente ad oggetto: riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. in seguito a cassazione con rinvio della sentenza n. 357/2017 della Corte d'Appello di Venezia disposta dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 24527/2022; in punto: violazione delle distanze dal confine e conseguente risarcimento del danno;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte attrice in riassunzione/appellante [ ]: Parte_1
“voglia la Corte di Appello di Venezia: -) in via preliminare, espungere dalla causa il documento n. 2 denominato “planimetria riproducente i garages” per cui è causa in quanto irritualmente prodotto da CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
, , e;
-) nel Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 merito, voglia accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e nel grado di appello e respinte dalla sentenza 357/2017 della Corte d'Appello di Venezia poi cassata dalla Suprema Corte, quali qui di seguito si riprendono: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - accertare e dichiarare che il manufatto oggetto di doglianza costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mapp. 1274, sub 36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mapp. 1274, sub. 2, viola le distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative vigenti all'epoca della loro
2 realizzazione e da allora sempre vigenti nella zona del Comune di OD in cui sorge;
- condannare, per l'effetto, gli intimati alla demolizione di detti manufatti – per la parte di essi emergente dal piano campagna originario come accertato dal
Consulente Tecnico del processo di secondo grado – nella misura necessaria a rendere la loro distanza dalla proprietà della ricorrente conforme alla normativa;
- condannare, per l'effetto, gli intimati al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla sig.ra
, quantificati in via equitativa;
- provvedere a liquidare le spese del Parte_1 primo e del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, con integrale refusione di tutte le spese sostenute da parte FR, comprendendovi ogni esborso da lei sostenuto imprescindibile per la prosecuzione del processo. Non si accetta il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate dalla controparte”;
➢ conclusioni di parte convenuta in riassunzione [ + 12]: Controparte_1
“Nel merito: rigettarsi l'impugnazione e confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, ha riassunto avanti a Parte_1 questa Corte d'Appello il giudizio dalla stessa originariamente promosso il 10 ottobre
2006 nei confronti di: 1) (residente in [...]
ZI n. 17); 2) (residente in [...]
19); 3) (residente in [...]); 4) Parte_5
(residente in [...]); 5) Parte_9 Parte_6
(residente in [...]); 6)
[...] Parte_17
(residente in [...]); 7) Controparte_2
(residente in [...]); 8) (residente Parte_14 in 31013 OD (TV), Via ZI n. 27) [proprietari delle sei case a schiera costituenti il blocco “A”]; 9) (residente in [...]
ZI n. 15); 10) (residente in [...]
n. 13); 11) (residente in [...]); 12) Parte_2
(residente in [...]); 13) Parte_18 CP_5
(residente in [...]); 14)
[...] Parte_8
(residente in [...]); 15) Parte_10
(residente in [...]); 16) Parte_11
(residente in [...]); 17) (residente in Parte_12
3 31013 OD (TV), Via ZI n. 13); 18) (residente in 31013 Parte_15
OD (TV), Via ZI n. 15); 19) (residente in 31013 OD Parte_16
(TV), Via ZI n. 15); 20) (residente in 3308 Prata di Parte_3
Pordenone (PN), Via G. Parini 31) [proprietari delle unità immobiliari costituenti il blocco “B”]; Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione [impresa costruttrice del compendio immobiliare di riferimento, sito in OD (TV), Via G. ZI n. 15/27, denominato “Residence al Parco”, catastalmente censito al C.T. Comune di OD
(TV), Foglio 17, part. n. 1274], deciso: I) in primo grado dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 14/2013 (che ha rigettato tutte le domande attoree sul presupposto – per quanto qui ancora interessa – della insussistenza di un danno risarcibile); II) in secondo grado da questa Corte d'Appello, seconda sezione civile, con sentenza n.
357/2017 (che ha respinto l'appello ritenendo: quanto alla domanda di demolizione, che le distanze dai confini e dai fabbricati fossero state rispettate, dovendo farsi applicazione della disciplina sopravvenuta costituita dall'art. 33 del Regolamento
Edilizio e delle N.T.A del Comune di Codognè approvato nell'anno 2000, e, quanto alla domanda risarcitoria, che questa fosse stata rinunciata siccome non riproposta nelle conclusioni definitivamente precisate e comunque infondata rilevando esclusivamente il periodo compreso tra la realizzazione del manufatto e l'11.4.2000, data di entrata in vigore della modifica regolamentare, relativamente al quale doveva ritenersi ormai maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno), e quindi, III) dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24527/2022 (che ha ritenuto che l'art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di Codognè ritenuto rilevante dal giudice di secondo grado dovesse, invece, essere disapplicato in quanto illegittimo per contrasto con l'art. 873 c.c., dovendo quindi applicarsi le norme locali in materia di distanze tra costruzioni e dai confini), chiedendo accogliersi le domande residue indicate in epigrafe.
2. Nel giudizio riassunto si sono costituiti , , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
– mentre non si sono costituiti , ,
[...] Controparte_2 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 CP_3
e (accettante l'eredità giacente di , a sua volta Controparte_4 Persona_1 successore ex lege, in quanto socio superstite, della Immobiliare Callalta S.r.l. in liquidazione) – chiedendo la conferma della sentenza d'appello in ragione del fatto che: i) l'attrice, , non sarebbe più legittimata a far valere la violazione Parte_1
4 delle distanze, e quindi ad esercitare l'azione di riduzione in pristino, avendo nelle more del giudizio di legittimità venduto il compendio immobiliare di sua proprietà (in tesi pregiudicato dall'abusiva realizzazione dell'immobile confinante) a soggetti terzi,
i quali, all'atto dell'acquisto, avevano espressamente dichiarato di accettare l'attuale stato dei luoghi, in tal modo manifestando l'intenzione di rinunciare a qualsiasi contestazione rispetto all'esistente; ii) i convenuti proprietari degli immobili collocati nel blocco “B” dovevano ritenersi tutti e ciascuno estranei alla pretesa attorea, essendo i garages in tesi illegittimamente eretti di pertinenza del solo blocco “A”, e cioè delle villette a schiera;
iii) non sarebbe stata in ogni caso acquisita la prova certa della violazione delle distanze dal confine tra le proprietà delle parti, avendo il C.T.U.
(incaricato nel secondo grado) basato le proprie conclusioni sulla base di un quadro probatorio illegittimamente implementato dall'attrice, e comunque senza tenere adeguatamente conto delle tolleranze delle carte aerofotogrammetriche;
iv) la domanda risarcitoria doveva ritenersi ormai preclusa, avendo la C.A. ritenuto la domanda rinunciata senza che la ricorrente proponesse alla S.C. alcun motivo relativo a tale profilo, che doveva pertanto ritenersi definitivamente risolto in termini negativi;
v) in ogni caso non sarebbe stata fornita alcuna prova del danno pretesamente sofferto dall'attrice, prova da ritenersi invece necessaria, non essendo ammissibile il danno “in re ipsa”, da valutarsi in ogni caso con esclusivo riferimento al momento successivo all'acquisto dell'immobile di proprio riferimento da parte di ciascuno convenuto richiesto;
vi) la domanda avente ad oggetto i giardini pensili è comunque nuova e pertanto non esaminabile. Con riguardo, infine, alle spese di lite: i sigg.ri
, Controparte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_16 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
devono ritenersi in ogni caso integralmente vincitori, sicché l'attrice Parte_13 dovrà essere condannata al pagamento, a favore degli stessi, delle spese di lite, sia del giudizio di cassazione, sia del giudizio in riassunzione;
i restanti convenuti (sigg.ri
, , , Controparte_6 Parte_17 Parte_9 CP_7 CP_8
e , proprietari dei garages interrati asseritamente realizzati in
[...] Parte_7 violazione delle distanze legali, anche nell'ipotesi in cui la relativa domanda fosse accolta, stante la reciproca soccombenza, non potranno essere condannati a rimborsare le spese dei precedenti gradi di giudizio, che dovranno essere quantomeno integralmente compensate.
3. Con nota depositata nel fascicolo telematico il 12.9.2023, e poi ancora in comparsa conclusionale, i convenuti hanno eccepito la nullità della notifica in
5 rinnovazione effettuata ad e la conseguente estinzione del Controparte_4 processo stante il mancato rispetto del termine perentorio stabilito con ordinanza del
12 aprile 2023.
4. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, essendo nelle more mutata la composizione della sezione e del collegio giudicante la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi, riprecisate le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di ulteriori scritti conclusivi, trattenuta in decisione e di seguito decisa nella camera di consiglio sotto indicata.
II
Ragioni della decisione.
5. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione del processo dedotta dai convenuti in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione effettuata (in rinnovazione) al convenuto avente causa da Controparte_4
socio superstite della costruttrice Immobiliare Callalta S.r.l., e come Persona_1 tale litisconsorte necessario. Nello specifico, la notifica non avrebbe rispettato la previsione dell'art. 139, co. 2, c.p.c., in quanto effettuata a mani di una persona qualificatasi come “coinquilina”, soggetto ricevente non previsto nel novero di coloro a cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente effettuare la consegna dell'atto. Per
l'effetto, non essendo stata ritualmente eseguita la notifica nel termine perentorio concesso dalla Corte con provvedimento in data 12/27.4.2023, il giudizio di rinvio va dichiarato, estinto.
5.1 L'eccezione presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può quindi essere accolta.
5.2 Va in primo luogo rilevato che l'eccezione è stata sollevata da soggetti diversi dal destinatario della notificazione e che in base alla giurisprudenza della Suprema
Corte “La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata” (cfr. Cass., sez. 3, n. 1744 del 19.5.1969; Cass., sez. 3, n. 20637 del
22.9.2006; Cass., sez. 3, n. 10516 del 7.5.2009; Cass., sez. 3, n. 28464 del
19.12.2013; Cass., sez. 3, n. 27607 del 29.10.2019).
Oltre che inammissibile per essere stata sollevata da soggetti diversi dal destinatario della notificazione a ciò esclusivamente legittimato, nel merito si osserva come la notifica di cui si tratta non sia stata, a ben vedere, effettuata a mani di persona
6 qualificatasi solamente come “coinquilina”, bensì a mani di persona qualificatasi specificamente come addetta al ritiro degli atti per conto del notificato. Il tenore della relazione di notifica è in tal senso chiaro e non fraintendibile, risultando così formulata: “Richiesto, io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Rovigo, ho notificato il su esteso atto a: , via Ciro Menotti 5, 45100 Rovigo Controparte_4
(RO), consegnandone copia conforme all'originale a mani della sig.ra
[...]
coinquilina del sig. , addetta e incaricata al ritiro Persona_2 Controparte_4 atti, tale qualificatasi, che ne cura la consegna in busta chiusa”.
Trattandosi di notifica effettuata direttamente a mani dell'addetto alla ricezione degli atti, incaricato dal destinatario a tale mansione e in detta veste indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, non rileva poi neppure la circostanza che l'ufficiale giudiziario non abbia specificato se la persona a cui ha consegnato l'atto fosse una persona di famiglia, o addetta alla casa, o all'ufficio, o all'azienda, o legata allo stabile da rapporto di portierato, essendo sufficiente, per la validità della notifica, la sola dichiarazione di essere incaricato addetto alla ricezione degli atti riportata nella relata, dalla quale sorge la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, che per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario, nella specie insussistente.
6. Sempre in via preliminare va esaminata la questione della attuale legittimazione ad agire dell'attrice ( ) in relazione alle domande promosse in causa, Parte_1 avendo i convenuti contestato la sussistenza in capo a questa di un permanente interesse ad agire, avendo la stessa nelle more dl giudizio di Cassazione ceduto il compendio immobiliare in tesi pregiudicato dall'illegittima costruzione del manufatto tuttora oggetto di causa (e cioè quello realizzato al piano seminterrato dell'edificio “a schiera”) ed avendo gli acquirenti, nuovi proprietari, dichiarato nel rogito di compravendita di non avere interesse alla prosecuzione della causa.
6.1 La questione – incidente sulla sussistenza di una condizione dell'azione, e quindi da verificarsi anche ex officio – viene dedotta dai convenuti nei seguenti termini:
“Sulla sopravvenuta carenza di interesse della attrice . Rinuncia di fatto Parte_1 della nuova proprietà alla domanda. Nel corso del giudizio avanti la suprema Corte di
Cassazione, più esattamente in data 25 gennaio 2021, la signora ha venduto Pt_1 gli immobili di sua proprietà ai signori e (vedasi Persona_3 Persona_4 fotocopia atto di vendita, ns. doc. n. 1 riassunzione). Gli stessi immobili per i quali, quale proprietaria, chiede la demolizione dei garages e dei giardini pensili perché realizzati, rispetto alla sua ex proprietà, in violazione delle distanze legali dal confine.
7 All'art. 6 del citato atto notarile così testualmente leggiamo: “la parte venditrice fa presente - e parte acquirente dichiara di essere stata precedentemente informata e di esserne a perfetta conoscenza - che sussiste una vertenza con i proprietari del fondo confinante con i beni in oggetto, censito al C.F. del Comune di Codogne alla
Sez. B - foglio 9 - con il mappale 1274, attualmente pendente avanti alla Corte di
Cassazione”. E dopo un inciso relativo a una manleva rilasciata dalla FR agli acquirenti per le spese conseguenti alla vicenda processuale pendente, leggiamo: “la parte acquirente, riconfermando di accettare l'attuale stato dei luoghi, dichiara di non avere interesse alla vicenda processuale e di accettare ogni eventuale esito che la stessa avrà, così come che gli esiti economici vadano ad esclusivo beneficio della parte venditrice”. Dunque, coloro che hanno acquistato l'immobile lo hanno accettato nella situazione attuale, quindi, per quanto concerne la presente vertenza, con i garage e giardini pensili così come esistenti. Dunque, coloro che sono gli attuali proprietari dell'immobile per il quale era stata esperita l'azione di mancato rispetto delle distanze legali, di fatto, con la dichiarazione resa nel citato atto notarile, hanno rinunciato a qualsivoglia contestazione rispetto allo stato di fatto. Del resto l'azione esperita ed oggetto del presente procedimento ha pacificamente natura di negatoria servitutis (“in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno” Cassazione civile, sez. VI,
16/02/2022, n. 5078) con la conseguenza che non trattandosi di un diritto personale chi vende la proprietà non può far valere i diritti connessi con la proprietà stessa. La giurisprudenza insegna che “la violazione delle distanze legali, infatti, costituisce violazione del diritto assoluto di proprietà, e quindi un fatto illecito, ex art. 2043 c.c.
L'obbligazione di riduzione in pristino, scaturente da tale violazione, rappresenta però una obligatio propter rem, in quanto essa si trasferisce unitamente alla proprietà dell'immobile (ex multis, Cass., 10-07-1991, n. 7680, in Foro it. Rep. 1991, Distanze legali, n. 2; Cass., 16-06-1990, n. 6078, in Foro it. Rep. 1990, Edilizia e urbanistica,
n. 249)” (Tribunale Roma sez. XIII, 24/06/2003). La conseguenza è che l'avvenuto
8 trasferimento della proprietà dell'immobile in unum con la contestuale dichiarazione degli acquirenti che hanno confermato, nell'atto notarile più sopra richiamato, di
“accettare l'attuale stato dei luoghi” e “di non aver interesse alla vicenda processuale” fa venir meno lo stesso interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.
6.2 L'eccezione è parzialmente fondata.
6.3 Va in primo luogo sottolineato come la questione attinente alla perdita della proprietà del fondo finitimo da parte dell'attrice (per averlo la stessa venduto con atto di compravendita del 25.1.2021) sia stata introdotta in causa dalla stessa sig.ra
, avendone la stessa fatto precisa menzione a pag. 13 dell'atto di citazione in Pt_1 riassunzione, nel quale si legge: “Dopo il deposito in Cassazione del ricorso di FR sono intervenuti i seguenti fatti: (omissis) - cessione da parte di del proprio Pt_1 immobile in OD in data 25.01.2021 (si veda doc. 7), con contestuale cessazione dell'esercizio da parte sua dell'attività di bed and breakfast, nella quale subentrava
l'acquirente dell'immobile (si veda doc. 8)”, risultando a questo punto inconferente l'affermazione riportata a pag. 14 della memoria conclusionale di replica (sempre di parte attrice), secondo cui “l'avvenuta compravendita dell'immobile è stata esposta da parte nella propria citazione in riassunzione per indicare, al fine della relativa Pt_1 liquidazione, la data precisa da cui il danno prodotto dalla violazione delle distanze ha cessato di prodursi in capo a lei”, non potendo la parte che produca in causa un documento limitarne a propria discrezione il perimetro di valutabilità, stante il principio di acquisizione e non dispersione della prova, per cui il documento, una volta acquisito, non appartiene più alla parte che lo ha depositato, ma diventa parte del fascicolo processuale e può essere utilizzato da chiunque.
Sulla base di tale anticipazione, i convenuti hanno dedotto nei termini sopra trascritti, eccependo formalmente che, sulla base di quanto risulta dal contratto di compravendita menzionato dalla stessa attrice (nonché dalla stessa documentato mediante la produzione delle “dichiarazioni di avvenuta stipula” sottoscritti dal notaio rogante), la controparte non poteva ritenersi più titolata a pretendere nei loro confronti la demolizione del compendio di riferimento, così come il risarcimento dei danni.
Tale contratto deve ritenersi producibile (e quindi esaminabile) in questa sede di rinvio, essendo stato formato dopo la presentazione del ricorso per cassazione
(depositato il 28.12.2017) e non essendo comunque depositabile nel giudizio di legittimità (art. 372 c.p.c.); in disparte il rilievo che i convenuti, in quanto soggetti estranei alla riferita compravendita, non possono averne avuto conoscenza se non a
9 seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione nel quale la FR aveva dato spontaneamente atto di aver ceduto il complesso immobiliare di riferimento, producendo, all'atto della costituzione, le richiamate dichiarazioni di avvenuta cessione, le quali, evidentemente, hanno costituito le tracce che hanno consentito alle controparti convenute di apprendere chi fosse il notaio rogante, quali le parti stipulanti e quale la data di stipulazione.
Ora, l'art. 6 del contratto di compravendita 21.1.2021 prevede che: “La presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui il descritto immobile attualmente si trova, con gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti, se ed in quanto legalmente costituite, in particolare con le servitù venutesi a creare in seguito alla vendita frazionata dell'intero stabile e con la servitù costituita con l'atto di provenienza in data 23 luglio 1992 Rep. n. 33797 del Notaio , meglio citato al precedente articolo 2 e richiamata nell'atto in data Per_5
26 ottobre 1992 Rep. n. 34611 del medesimo Notaio , registrato a Mestre 1'11 Per_5 novembre 1992 al n. 4820 Serie 1V Pubb. e trascritto a Treviso in data 30 ottobre
1992 ai nn. 27998/21037 nonchè nell'atto in data 17 giugno 1994 Rep. n. 83764 del
Notaio , debitamente registrato, trascritto a Treviso in data 12 luglio Persona_6
1994 ai nn. 17740/13303. La parte venditrice fa presente e la parte acquirente dichiara di esserne stata precedentemente informata e di esserne a perfetta conoscenza che sussiste una vertenza con i proprietari del fondo confinante con i beni in oggetto, censito al C.F. del Comune di Codognè - alla Sez. B-Foglio 9 - con il mapp.
1274, attualmente pendente avanti la Corte di Cassazione e di cui al procedimento
R.G. 30035/2017; a tale riguardo la parte venditrice e la parte acquirente si danno reciprocamente atto che: la signora rimarrà parte nel giudizio di Parte_1 cassazione e non coinvolgerà mai parte acquirente nell'eventuale successivo giudizio di merito e in ogni caso nella vicenda processuale, manlevando espressamente la parte acquirente medesima da qualsivoglia onere, spesa e costo;
la parte acquirente, riconfermando di accettare l'attuale stato dei luoghi, dichiara di non aver interesse alla vicenda processuale e di accettare ogni eventuale esito che la stessa avrà, così come che gli esiti economici vadano ad esclusivo beneficio della parte venditrice;
il tutto come meglio regolato tra le parti giusta accordo separato di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 7 settembre 2020, registrata a Treviso il 23 settembre
2020 al n. 4301 Serie 3”.
Tale essendo il contenuto della clausola convenzionale, deve escludersi che residui una parte avente un interesse sostanziale, in questa sede ancora tutelabile, alla
10 riduzione in pristino del manufatto di riferimento per la parte emergente dal suolo, e cioè del manufatto eretto al piano seminterrato dell'edificio a schiera censito al
N.C.E.U. Comune di Codognè, Sezione B, Foglio 9, mappale 1274, sub. 36 e 37, nella misura necessaria a rendere la distanza dal confine con la proprietà attorea conforme alla normativa. Invero, la cedente, , avendo ceduto l'intero immobile di Parte_1 sua proprietà, non può certamente vantare un interesse attuale, meritevole di tutela, alla demolizione del predetto fabbricato interferente collocato sul suolo dei convenuti;
gli acquirenti, a propria volta, hanno dichiarato – sia pure in un atto negoziale e non anche in questa sede processuale – di non avere alcun interesse alla modifica dello stato dei luoghi e, a ben vedere, di non intendere partecipare al presente processo, al quale hanno espressamente dichiarato di non avere interesse e al quale, in effetti, non hanno partecipato, non essendovi intervenuti, pur potendolo fare.
Sarebbe, d'altra parte, incongruo che il soggetto che, pur disponendo ancora della legittimazione processuale quale sostituto processuale del suo avente causa (ex art. 111 c.p.c.), non ha più un legittimo interesse sostanziale alla riduzione in pristino dell'immobile finitimo inizialmente richiesta (né l'attrice è riuscita minimamente a spiegare in cosa consisterebbe detto interesse – che, significativamente continua ad assumere come proprio [v. comparsa conclusionale, pag. 20, secondo cpv.] – e perché sarebbe meritevole di tutela all'attualità, limitandosi a censure di ordine esclusivamente formale) possa legittimamente continuare a coltivare detta domanda pur a fronte della chiara indifferenza verso tale pretesa manifestata dagli acquirenti del compendio pregiudicato, e cioè da parte di coloro che soli potrebbero all'attualità subirne un concreto pregiudizio.
E che l'interesse tuttora perseguito dalla con l'insistita pretesa di ottenere la Pt_1 demolizione del garage non sia effettivamente meritevole di tutela appare evidente laddove si consideri che se si provvedesse nei termini richiesti dall'attrice, si fornirebbe a questa un evidente strumento di pressione verso i convenuti, i quali, all'evidenza, pur di non subire la demolizione della rimessa frontistante le proprie abitazioni, come dei giardini realizzati al di sopra di essa e delle altre parti comuni che verrebbero coinvolte nella completa riedificazione del compendio (essendo evidente che la rimessa andrebbe completamente ridisegnata e realizzata ex novo), sarebbero del tutto verosimilmente disposti a pagare alla cifre anche non Pt_1 commisurate nonostante non siano tenuti – come più oltre si dirà – al risarcimento del danno conseguente alla realizzazione del manufatto a distanza inferiore ai limiti di legge.
11 Nella prospettiva in esame non è poi pertinente il richiamo fatto dall'attrice alla disposizione di cui all'art. 111 c.p.c., che, come noto, disciplina le ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevedendo che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire, o essere chiamato, nel processo, e se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”. Non si tratta, infatti, qui di perdita della legittimazione processuale in capo all'originaria attrice, quanto della attuale insussistenza di un interesse sostanziale alla demolizione del compendio immobiliare di riferimento in capo a entrambe le parti del rapporto negoziale avente ad oggetto l'immobile pregiudicato (e cioè il cedente e il cessionario, nella specie rispettivamente
, da un lato, e e , dall'altro): invero, la Parte_1 Persona_3 Persona_4 cedente non ha alcun interesse ad ottenere un titolo giudiziale per procedere alla demolizione del manufatto, perché, appunto, non ne è più proprietaria, né peraltro risulta più disporne ad alcun titolo;
gli acquirenti, a propria volta, non hanno alcun interesse in tal senso e lo hanno manifestato chiaramente all'attrice facendo riferimento nell'atto di acquisto proprio all'attuale processo, della cui esistenza erano, quindi, perfettamente edotti e al cui esito si sono però detti assolutamente indifferenti, mantenendo detto atteggiamento di indifferenza per tutto il corso del presente giudizio di rinvio, nel quale erano titolati ad intervenire e nel quale è logico ritenere sarebbero intervenuti volta che la dante causa avesse loro partecipato l'esistenza dell'eccezione di carenza di interesse formulata dai convenuti ed avessero inteso contrastarla.
In definitiva, poiché nella specie non sussistono ragioni di ordine pubblicistico che impongano la demolizione, risulta evidente come l'ancora invocato provvedimento di riduzione in pristino non sia accompagnato in capo all'attrice – né iure proprio, né quale sostituto processuale (ricordandosi che la legittimazione del cedente ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio) – da un sottostante interesse attualmente meritevole di tutela.
Le esposte considerazioni valgono solo con riguardo alla pretesa dell'attuale attrice in riassunzione di ottenere la riduzione in pristino della rampa di accesso ai garage e
12 dell'estradosso della rimessa fino al piano di campagna originario, ma non incidono
(quantomeno astrattamente) sulla pretesa risarcitoria parimenti azionata, e questo in quanto il relativo diritto – se e nei limiti in cui è riconoscibile – è maturato già in epoca antecedente alla cessione, sicchè può continuare ad essere esercitato dall'originaria titolare con riguardo al periodo compreso tra la data di realizzazione dell'opera (12.8.1995) e quella della cessione del compendio, e quindi fino al
25.1.2021, data finale, questa, indicata dalla stessa in comparsa conclusionale Pt_1
(v. conclusionale depositata in questa sede di rinvio, pag. 20, penultimo cpv.: “Si coglie l'occasione per spiegare che l'avvenuta compravendita dell'immobile è stata esposta da parte FR qui e nella propria Citazione in riassunzione per indicare, al fine della relativa liquidazione, la data precisa da cui il danno prodotto dalla violazione delle distanze ha cessato di prodursi in capo a lei”).
7. Venendo al merito della pretesa, la sentenza di rinvio ha ritenuto l'erroneità della valutazione fatta dal giudice d'appello con riguardo alla portata sanante dell'art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di Codognè, affermando che detta disposizione avrebbe dovuto essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 873 c.c., con conseguente applicazione delle norme locali in materia di distanze tra costruzioni e confini, non potendo la normativa locale esentare determinate costruzioni dal rispetto della normativa statale adottando una nozione diversa di costruzione.
Non potendo applicarsi il richiamato art. 33 del Regolamento edilizio del Comune di
Codognè, va quindi verificato se la costruzione di riferimento – costituita, come già indicato (v. descrizione riportata nella C.T.U. di II° grado, pag. 6), da: - corsia di manovra di accesso alle autorimesse (struttura portante verticale in c.a., solaio in laterocemento); - garage seminterrato (struttura portante verticale in c.a., solaio in latero-cemento); - terreno di riporto inerbito ad uso giardino pensile (con cespugli e fiori) e pavimentazione (parte) con betonelle auto bloccanti e lastre di ghiaino lavato posti superiormente alla corsia di manovra e al garage seminterrato;
- muretti in cemento armato di altezza media di circa m 1,20 dalla quota giardino (posti perpendicolarmente dall'edificio fino a chiudersi contro la recinzione della proprietà dell'appellante) a delimitazione dei giardini pensili delle unità abitative a schiera – sia stata realizzata e mantenuta a una distanza illegale dal confine, ed effettivamente così deve ritenersi alla luce di quanto rilevato dal C.T.U. (v. Relazione di consulenza tecnica d'ufficio di secondo grado, pag. 20 – 22: “(omissis) Descriva [il C.T.U.] con foto e planimetrie lo stato dei luoghi interessati dalla realizzazione del garage con
13 relativa rampa, precisando l'altezza del piano di campagna originario e indicando in quale misura il solaio del garage con rampa di accesso e sovrastante riporto di terra si ergano al di sopra del piano campagna originario. Con riferimento alla parte che ricade all'interno dell'area di rispetto delle distanze di proprietà , dia conto con Pt_1 adeguate planimetrie e disegni della parte eccedente rispetto l'originario piano di campagna;
tale descrizione va effettuate anche se il mancato rispetto delle distanze legali sia limitato nel tempo, per essere intervenuta successivamente modifica degli strumenti urbanistici, in base alla quale l'opera eccedente il piano di campagna originario non violi più le distanze;
in tale caso, il C.T.U. precisi, comunque, per quanto tempo l'opera fosse illegittima per mancato rispetto delle distanze legali”. Il piano di campagna originario ha andamento discendente da Sud-Ovest a Nord-Est, come si evince dalle Carte TE Regionali allegate - C.T.R. foglio n. 085103 anno di rilievo aerofotogrammetrico 1985 sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est e
C.T.R. foglio n. 085103 anno di rilievo aerofotogrammetrico 2004 sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Ovest - (scheda 1 in allegato) e dai rilievi eseguiti in campo (scheda 3 in allegato). Nell'intorno del sito oggetto di causa le cartografie indicano quote da m 22,57 a m 21,00; i rilievi effettuati ed elaborati con georeferenziazione alle Carte TE (stessa unità di linguaggio - quote e coordinate geografiche - per una più agevole lettura) rimettono quote che vanno da
m 22,258 (Sud-Ovest) a m 21,376 (Nord-Est, incrocio tra Via ZI e Via De Amicis) con andamento costante (quote dei terreni circostanti e delle strade). 21 Le quote rilevate all'interno dell'area del Residence al Parco sono disallineate rispetto al piano di campagna originario. Ragionevolmente si può dedurre che la stessa area sia stata oggetto di riporti di terreno poichè le quote registrate nella parte centrale del lotto sono ad esempio m 22,629, m 22,636 e m 22,594, mentre quelle in prossimità di Via
G. ZI scendono a m 22,019 e m 21,90 (scheda 3). D'altro canto, dall'osservazione della foto n. 1 allegata alla relazione del Geom. datata CP_9
29.05.2015 (documento n. 5 allegato all'atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. depositato il 27.06.2013), si evinceva che i terreni delle due proprietà ( ed ex Immobiliare Callalta ora et altri) avevano Pt_1 CP_1 andamento simile. E ancora, in fase di rilievo (01.04.2016) si rilevava la presenza di un cancello pedonale in ferro (foto 7), posto sulla recinzione di proprietà , che Pt_1 consentiva l'accesso alla confinante proprietà (ex Immobiliare Callalta ora CP_1 et altri). Foto 7: cancello pedonale in ferro. La scheda 3 riporta le quote altimetriche del rilievo effettuato. 22 La scheda 4 riporta le sezioni nelle quali si legge la quota di
14 riferimento (da P.R.G. approvato nel 1987), ovvero m 21,50 (quota di riferimento e piano di spiccato) e la quota dell'estradosso esistente m 22,47. Nel medesimo elaborato grafico si legge il dislivello esistente tra la quota del terreno di proprietà
e quella del terreno dei giardini privati (posti sopra alla corsia di manovra) del Pt_1
Residence al Parco, ovvero cm 102,50 (media tra cm 86 e cm 119). La corsia di manovra delle autorimesse interrate (leggasi corsia coperta di manovra alle autorimesse interrate ed il garage nonché terreno di riporto, pavimentazione e muretti divisori) risulta fuori terra per m 0,97. Secondo le norme del P.R.G. approvato nel 1987 le distanze dai confini e dai fabbricati non erano rispettate”). La disciplina normativa in vigore all'epoca della realizzazione (P.R.G. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 165 del 25.3.1985, n. 213 del 23.7.1985, n. 248 del
19.12.1985 e n. 12 del 29.01.1987, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 6059 del 19.10.1987; Variante generale adottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 10.3.1989, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4467 del 27.7.1990) prevedeva, infatti, una distanza minima dal confine di proprietà pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicenti i confini stessi, con un minimo di m.l. 5,00 (v. N.T.A., art. 5, punto C)
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 13) “Per tutte le nuove edificazioni e salvo particolari disposizioni di zona, la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicenti i confini stessi, con un minimo di m.l. 5,00”).
Peraltro, l'illegalità della realizzazione della corsia di accesso al garage e dello stesso garage per la parte fuoriuscente dal piano di campagna, così come i muretti sovrastanti delimitanti i giardini pensili, era già stata rilevata, sia dal giudice di primo grado (v. sentenza n. 14/2013 del Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di
Conegliano, pag. 9: “La corsia d'accesso ai garage è edificata nell'area tra il fabbricato
e il medesimo confine, si eleva mediamente cm. 11 e per tale valore non è rispettata la distanza dal confine”), sia dal giudice dell'appello (v. sentenza n. 357/2017 della
Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile: “(omissis) il ctu ha indicato che “il manufatto de quo dalla sua realizzazione (1993) fino all'11.4.2000, era fuori norma con le distanze dai confini e dai fabbricati”; solo dopo tale data (approvazione variante al P.R.G.), intervenendo l'art. 33 del Regolamento Edilizio, è da considerarsi conforme;
fino all'11.4.2000 la appellante ha patito la presenza del manufatto a distanza non regolamentare (omissis)”).
15 8. Quantunque il manufatto debba ritenersi certamente realizzato a distanza illegale, l'azione di risarcimento del danno non può essere accolta.
Il giudice di secondo grado ha infatti preso posizione al riguardo affermando: “Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non risulta riproposta nelle conclusioni rassegnata alla ultima udienza;
ad ogni modo, per il caso si sia trattato di un mero refuso, va considerato che non era accoglibile;
il ctu ha indicato che “il manufatto de quo dalla sua edificazione (1993) fino all'11.04.2000 era fuori norma con le distanze dai confini
e dai fabbricati,” solo dopo tale data (approvazione variante al P.R.G.), intervenendo
l'art. 33 del Regolamento Edilizio, è da considerarsi conforme;
fino all'11.4.2000 la appellante ha patito la presenza del manufatto a distanza non regolamentare;
va, però, considerato che il diritto risarcitorio per il periodo di mancato rispetto delle distanze, se esistente, sarebbe, comunque, prescritto: l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, è stato notificato nell'anno 2006, quindi quando era già ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione del fatto illecito, con ogni conseguenza in ordine al rigetto della domanda;
l'eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata da parte convenuta nella memoria di costituzione di primo grado, nonché è qui riproposta” (v. sentenza di II° grado n. 357/2017, pag.
13).
Si tratta di valutazioni, e conseguenti statuizioni, del tutto indipendenti dalla statuizione precedente fondata sull'applicazione del citato art. 33 del Regolamento
Edilizio del Comune di Codognè relativa alla legittimazione sopravvenuta del manufatto, in relazione alla quale sola è stato formulato il ricorso per cassazione
(invero, nessuno dei sei motivi attiene a tale capo della sentenza) e sulla quale sola conseguentemente verte la sentenza di rinvio, che diversamente da quanto sostenuto in questa sede dall'attrice (v. comparsa conclusionale, pag. 22 – 32) non affronta minimamente (neanche implicitamente) il profilo risarcitorio, il quale a propria volta risulta “slegato” dalle statuizioni fatte dalla Corte di Cassazione.
In altri termini, il giudice del gravame, con la sentenza definitiva n. 357/2017 aveva già riconosciuto l'illegittimità del compendio immobiliare di riferimento dal momento della sua realizzazione (nel 1993) fino all'11.4.2000, e quindi la risarcibilità del danno maturato dall'attrice in tale arco temporale – donde comunque l'irrilevanza della sentenza di rinvio in parte qua, che nulla aggiunge in punto di illegittimità della costruzione a quanto già ritenuto dal giudice dell'appello – ma ha ciò nondimeno affermato e statuito che, per ragioni altre e diverse dalla ritenuta sopravvenuta legittimazione dell'opera, la domanda risarcitoria non fosse accoglibile, e nello
16 specifico in quanto presuntivamente abbandonata e comunque relativa ad un diritto ormai prescritto, essendo stato notificato l'atto di citazione nel 2006, quando era ormai da tempo maturato il termine di prescrizione quinquennale del fatto illecito.
Tale statuizione, per la sua autonomia, avrebbe dovuto essere autonomamente gravata con il ricorso di legittimità, che invece, come già ricordato, è stato proposto con limitato riferimento all'art. 33 del citato Regolamento Edilizio del Comune di
Codognè e alla legittimità della sua applicazione al caso di specie (cfr. ricorso per cassazione, fondato sui seguenti motivi: “i) il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti 10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 9, punti 2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'opera edilizia presente nell'immobile delle controparti esente dalla normativa sul rispetto delle distanze legali dal confine e tra costruzioni, applicando l'art. 33 del regolamento edilizio. Si sostiene l'erroneità di tale decisione in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato laddove esso, richiamando la definizione data dalla circolare regionale n. 13 del 1997, esonera da tale osservanza, equiparandole agli interrati, le costruzioni che si innalzano dal piano di campagna per un'altezza inferiore al metro, atteso che tale definizione appare in netto contrasto con la nozione di costruzione posta dall'art. 873 cod. civ. e con l'elaborazione della giurisprudenza, che ravvisa la costruzione interrata soltanto in quella realizzata integralmente nel sottosuolo;
ii) il secondo motivo di ricorso denunzia, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare il citato art. 33 del regolamento edilizio in quanto illegittimo, dal momento che esso deroga alla nozione di costruzione posta dall'art. 873 cod. civ., andando al di là del potere di integrazione che detta disposizione assegna alle norme locali in materia di distanze;
iii) il terzo motivo di ricorso denunzia, sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui ai motivi precedenti, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato anche perché, con riferimento alle distanze tra edifici, deroga all'art. 9 d.m. 1444 del 1968, che invece è disposizione inderogabile, applicabile, per inserzione automatica, in sostituzione della norma locale illegittima;
iv) il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 4, comma 2, preleggi, dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti 10 e 11 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 39, punto C4, d.m. n. 39 del 1975 e falsa
17 applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, assumendo che il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 citato, con riferimento alle distanze legali dai confini, anche in ragione del suo contrasto con le norme antisismiche e con i regolamenti comunali che consentono la costruzione a confine solo se realizzata in base ad un progetto comune dei confinanti che rispetti specifici requisiti antisismici, nella specie mai predisposto;
v) il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punto 10 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non soggetti alla normativa sulle distanze i giardini pensili e i muretti di delimitazione in cemento armato, che essendo stati costituiti su terrapieni artificiali, realizzati dal costruttore con la terra di riporto degli scavi, dovevano essere qualificati costruzioni in senso proprio;
vi) il sesto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 117, comma 2 lett. l, Cost., dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 5, punti
10 e 2 delle Norme tecniche di attuazione del comune di OD e dell'art. 9, punti
2 e 3, d.m. n. 1444 del 1968 e falsa applicazione dell'art. 33 del regolamento edilizio del suddetto comune, sostenendo sotto altro profilo che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 33 regolamento edilizio per violazione della esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile, atteso che esso introduce una totale e generica esenzione di alcune costruzioni dal rispetto della normativa, anche locale, sulle distanze”).
Risultano, per l'effetto, inconferenti le considerazioni svolte dall'attrice/appellante a sostegno della attuale esaminabilità del profilo risarcitorio (v. comparsa conclusionale, pag. 22 – 32 e comparsa conclusionale di replica, pag. 25 – 28), non potendo in questa sede di rinvio più discutersi se la abbia o meno effettivamente Pt_1 inteso abbandonare la domanda di risarcimento del danno, e parimenti se la pretesa risarcitoria si sia effettivamente estinta per intervenuta prescrizione del relativo diritto, come ritenuto, sia pure in via subordinata, dal giudice dell'appello.
E' appena il caso di ricordare che la preclusione conseguente al giudicato è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento e che la sentenza ricorsa per cassazione non può essere cassata se non nei limiti del perimetro del ricorso, non potendo neanche la Suprema Corte elidere gli effetti di una irrevocabilità già formatasi, chè diversamente finirebbe per attribuire al ricorso un'estensione diversa da quella ad esso propria tratteggiata dai motivi di legittimità, elidendo in tal modo preclusioni e decadenze già maturate.
18 Il rilievo assorbe ogni altra considerazione, tra cui quella relativa alla legittimazione passiva di tutti i proprietari del blocco “B”, tuttora sostenuta dall'attrice sul presupposto della non contestazione della relativa questione nei precedenti gradi e della natura di bene comune non censibile del lastrico solare di mq 38 comune ai sub da 9 al 39”, vale a dire comune a tutti gli appellati in riassunzione.
In definitiva, anche la domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima realizzazione del compendio di riferimento (costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub 36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD,
Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale
1274, sub. 2) deve ritenersi inammissibile – e come tale non esaminabile nei confronti di alcuno dei convenuti – siccome preclusa dall'intervenuto giudicato negativo sul punto.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio – da valutarsi alla luce dell'esito complessivo della lite – seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'attrice e favore dei convenuti costituiti con riferimento al Parte_1
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di legittimità e quello di rinvio nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
2178/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita, per le ragioni di cui in motivazione, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di riduzione in pristino del compendio immobiliare di riferimento (costituito dallo spazio di manovra seminterrato di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub
36, dal garage seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di OD,
Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 37, nonché dai giardini pensili insistenti sul lastrico solare di cui al N.C.E.U. del Comune di OD, Sezione B, Fg. 9, mappale 1274, sub. 2);
19 b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
c) condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti costituiti le spese di Parte_1 lite del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida per compensi: quanto al giudizio di legittimità, in € 6.500 e quanto al giudizio di rinvio in €
12.000, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20