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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1241/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025 da e rappresentati e difesi, per deleghe in Parte_1 Parte_2 calce al ricorso, dagli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18, ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Barozzi, 1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Giustiniani, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Maria Giovanna Conti, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione CP_2 professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
1 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2024, nella misura di €. 3.382,93 lordi quanto al signor e nella misura di €. 2.232,00 lordi quanto al Pt_1 signor già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, o Pt_2 altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2);
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato per €. 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oltre accessori di legge. Sentenza esecutiva. PER IL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni Controparte_1 domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025, Parte_1
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di
[...] Parte_2 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare da diversi anni per Controparte_1 con mansioni di Macchinista presso l'impianto ferroviario di Milano Smistamento. era stato assunto in data 03.06.2019, con contratto di Parte_1 apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi e orario di lavoro a tempo pieno, poi confermato e proseguito come contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per svolgere le mansioni di Macchinista con sede di lavoro in Milano, impianto di Milano Smistamento. Il ricorrente era stato inquadrato per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro al livello C, parametro retributivo C1 CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e, a decorrere dal mese di luglio 2020, al livello professionale B, parametro retributivo B3, del medesimo CCNL, sempre con figura professionale e mansioni di Macchinista. A decorrere dal mese di giugno 2023, il ricorrente era stato inquadrato nel parametro retributivo B2, CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e 22.3.2022, con figura professionale e mansioni di Macchinista. Il rapporto era tuttora in essere. era stato assunto in data 27.05.2019 con contratto di apprendistato Parte_2 professionalizzante della durata di 24 mesi e orario a tempo pieno, poi confermato e proseguito come contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per svolgere le mansioni di Macchinista con sede di lavoro in Milano, impianto di Milano
Smistamento. Il ricorrente era stato inquadrato per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro al livello C, parametro retributivo C1 CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e, a decorrere dal mese di maggio 2020, al livello professionale B, parametro retributivo B3, del medesimo CCNL, sempre con figura professionale e mansioni di Macchinista. A decorrere dal maggio 2023 era stato Parte_2 inquadrato nel parametro retributivo B2, CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e 22.3.2022. Il rapporto di lavoro del ricorrente era tuttora in essere. Il rapporto di lavoro dei ricorrenti era regolato dal CCNL della Mobilità e Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e del 22.03.2022, integrati dai Contratti Aziendali
Gruppo Ferrovie dello Stato - Accordi Integrativi di 2° livello del 16.12.2016 e 22.03.2022, nonché dall'all. A all'accordo aziendale del 17.11.2010 e dall'accordo 29.03.2012 sottoscritti tra le OO.SS e l'allora divisione Cargo di . CP_3
I ricorrenti riferivano che la loro retribuzione era composta da una parte fissa e da una parte variabile. Le voci retributive variabili, proprie ed intrinseche della mansione di Macchinisti, come la indennità di utilizzazione professionale, la indennità PDM Cargo, la indennità per lavoro notturno, la indennità flessibilità PDM diurna e notturna, la indennità di assenza dalla residenza non erano mai state corrisposte al ricorrente durante le ferie.
3 e chiedevano che tali voci venissero Parte_1 Parte_2 computate, sulla base della giurisprudenza comunitaria e locale. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso.
All'udienza del 6 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e è fondato e va Parte_1 Parte_2 accolto, sulla base di una giurisprudenza impostasi (anche) a livello locale. I ricorrenti, incontestatamente, svolgono la mansione di Macchinisti presso
Controparte_1
Essi propugnano la nullità: a) dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; b) dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
c) dell'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
d) dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso.
2. Sulla questione della retribuzione dovuta nel periodo delle ferie, si è espressa la S.C. nella sentenza del 17 maggio 2019 n. 13425 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401; 23 giugno 2022, n. 20216 e poi, ex professo sulla retribuzione delle ferie dei macchinisti, Cass., 20 maggio 2024, n. 13972) che ha chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La Corte di legittimità ha affermato: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: «[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
4 Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3
C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. Per_4
31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 CP_4 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_6
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_7 precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_4
5 altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e Persona_7 altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive Persona_8 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_6
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a. cit. C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto
6 collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tale giurisprudenza ha avuto una recentissima conferma, sia per la mansione dei capitreno, sia per la mansione dei macchinisti, con due ultimi arresti di legittimità: Cass. 20 maggio 2024, n. 13932 e Cass., 20 maggio 2024 n. 13972.
3. Dunque, esiste una “nozione europea di retribuzione”, che garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria” durante il periodo di riposo (sent. Corte giustizia UE Williams e altri, C-155/10, di cui alla motivazione, § 19), periodo che deve calcolarsi in “almeno quattro settimane” secondo l'art. 7 della direttiva 2003/88. La Corte europea utilizza due perifrasi per la qualifica di tale retribuzione
“ordinaria”: a) “l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché HO e a., punto 60).” (§ 20); b) “Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.” (§ 21). sottolinea con vigore la centralità della nozione di Controparte_1
“paragonabilità” della retribuzione nel periodo di ferie, sottolineando l'aspetto teleologico delle norme in questione, sulla base della potenziale dissuasività della retribuzione del periodo di ferie.
7 Rileva la convenuta che il trattamento retributivo riconosciuto dal Gruppo FS ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano e pari, quanto alla specifica posizione dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2
ad una percentuale oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,56% e il 99,22%
[...]
(doc. 11 fasc. conv.). Se tali differenze non possono definirsi dissuasive, così argomenta la convenuta, allora la retribuzione, in effetti paragonabile (ma non coincidente) a quella ordinaria, non deve né può essere corretta con le integrazioni richieste. La questione lessicale che divide coincidenza da paragonabilità non deve però essere sopravvalutata. Invero, è la stessa Corte UE (nella citata sent. e altri, C-155/10) che indica Per_6 quale sia l'analisi lasciata al giudice nazionale, sulla base della norma di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88. E' il § 26 della motivazione: “…è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e HO, punto 60)”. Dunque, si deve valutare il nesso estrinseco degli elementi della retribuzione con le mansioni del lavoratore, facendo una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. E' la media che trasforma la coincidenza fra le due grandezze (richiesta in via teorico-matematica, quindi solo tendenziale, vista la variabilità delle voci) in paragonabilità che eviti scopi dissuasivi. Il calcolo su base media (annua) è quanto ha fatto il Tribunale di Milano, fino ad oggi, valutando le grandezze oggetto di causa ed anche una piccola variazione è stata considerata rilevante ai fini della dissuasività. L'argomento diventa però più pregnante ex latere laboris, quando si confronta, più correttamente, la retribuzione dei giorni di ferie non rapportandola alla retribuzione annua, ma alla retribuzione di un giorno lavorato. Si deve quindi constatare che le indennità variabili (escluse dalla retribuzione feriale e qui pretese dai lavoratori) hanno un'incidenza tutt'altro che irrilevante sullo stipendio mensile (circa 1/3) e tale è la perdita che il lavoratore subisce per ogni giorno di ferie rispetto a un giorno lavorato.
8 Dunque, la ratio del sistema voluto dai formanti legislativo europeo e giurisprudenziale (di cui al § 2) è di non consentire che voci riconosciute in maniera costante in busta paga possano essere escluse, in tutto in parte, dal calcolo della retribuzione per il periodo di ferie. Sul punto si legga Cass., 13932/2024, a proposito delle ferie dei capitreno, in motivazione, §§ 27 e 28. La limitazione del calcolo alle 4 settimane di ferie pure propugnata da parte resistente è argomento riportato dall'ultimo arresto di legittimità citato da
Cass., 23 giugno 2022, n. 20216. Controparte_1
Dal calcolo prodotto dai ricorrenti (docc. 16 e 17 fasc. ric.) non paiono ricavarsi eccedenze di rilievo;
per taluni anni, il minimo superamento del periodo cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 pare dovuto all'operare del “trascinamento” consentito dall'art. 25, comma 4, CCNL 2003 e riferito al mancato corrispondente godimento dell'anno precedente. Ultimo punto discusso da riguarda il rapporto fra Controparte_1 giurisprudenza europea e testo negoziato fra le parti collettive, quando queste (ed è il caso qui discusso) abbiano ritenuto di quantificare in modo parzialmente diverso la retribuzione feriale. La pronunzia della Corte di Giustizia pare quindi entrare in tensione, così argomenta con il principio costituzionale Controparte_1 dell'autonomia sindacale, di cui all'art. 39 Cost. Questo problema trova però soluzione proprio nella motivazione della pronunzia citata da ultimo da (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Controparte_1
Vi si legge: “ … la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.” Anche tale osservazione della convenuta, quindi, non pare da condividere.
4. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono individuate dal C.C.N.L. Mobilità, Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FF.SS. L'art. 31, punto 6, del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie 2012 (nonché l'attuale art. 30, punto 6 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie 2016) dispone: “Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente c.c.n.l.”. Sia l'art. 68 CCNL 2012, sia l'attuale art. 68 CCNL 2016 dispongono:
- al punto 1.1. “Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
9 c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”;
- al punto 1.2 “Sono ulteriori elementi della retribuzione:(…) c) indennità di funzione quadri;
d) salario professionale;
(…) n) indennità di turno”. Il Contratto Aziendale Gruppo FS 2012 e il Contratto Aziendale di Gruppo FS 2016 prevedono che: “In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 30 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all'indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.”
5. Venendo al merito delle questioni, i ricorrenti chiedono il riconoscimento nella retribuzione dovuta nel corso delle ferie delle seguenti voci: a) della Indennità di utilizzazione professionale e di riserva ex art. 31, punti 4 e 5 del Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016. Sul punto, oltre ai precedenti di merito di questo distretto, potrà essere sufficiente rifarsi a Cass., sez. lav., 20 maggio 2024, n. 13932, che ammette ex professo la voce, collegandola alle mansioni tipiche del macchinista;
b) della Indennità PDM Cargo ex art. 36, punto 9 Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016 e accordi nazionali del 17.11.2010, del 29.03.2012 e del 21.05.2012. Appare sufficiente citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto e precisamente App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024 (seguita poi da Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025), ove si legge, a proposito di questa voce: “Pertanto, non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte;
non si tratta di una mera facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanze tecniche del servizio.
10 Correttamente il Tribunale ha [quindi] affermato che “… Si tratta, in questo caso, di un'indennità che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra…””. c) indennità per lavoro notturno ex art. 75 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016. Non vi può essere dubbio circa l'inclusione di questa voce ai fini della retribuzione feriale, trattandosi di indennità strettamente correlata all'attività del macchinista che presta servizio su turni non cadenzati nelle 24 ore. Del resto, come per la voce precedente, si deve citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto: App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024, ove si legge, a proposito di questa voce: “Le indennità notturne rientrano invece a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”, (unto 1.6 art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).” Nello stesso senso, Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025. d) Indennità flessibilità PDM diurna e notturna, ex art. 83, punto 4 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016. Come per la voce precedente, si deve citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto: App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024 e Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025. Si legge, nella motivazione del giudice d'appello, a proposito di questa voce: “Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.” e) indennità di assenza dalla residenza, ex art. 77, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016.
11 Su tale indennità vi sono già arresti di legittimità, fra cui mette conto di citare Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19992 (pronunziata nei confronti di ove, nella motivazione, si legge: “18. questa seconda Controparte_1
[indennità per assenza dalla residenza], in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
6. Deve essere, inoltre, respinta anche l'eccezione, pur generica, di prescrizione sollevata da Controparte_1
Sul punto, il Tribunale non può che far proprio quanto stabilito, pur in una iniziale mancanza di uniformità di vedute (che ha coinvolto anche questo giudice), dalla locale Corte d'Appello, nella sentenza n. 379/2019, poi seguita dalla sent. n. 324/2020 e dalle sentenze di questo Tribunale: sent. 2678/2021 est. e Per_9 sent. 7453/22 est. Per_10
Conclusivamente, è sopravvenuto il dictum della Cassazione con la nota sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Anche la citata Cass., 13932/2024 ha dato continuità a tale orientamento. Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, la richiesta dei ricorrenti non è prescritta in quanto la prescrizione va fatta decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in concreto non verificatasi.
7. Anche l'eccezione che svolge a proposito della Controparte_1 correttezza dei conteggi, non pare essere condivisibile. La società convenuta sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso per 26 (ex art. 68, comma 6, CCNL) anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come invece recano i conteggi del ricorrente (doc. 5 fasc. ric.). L'assunto non pare condivisibile. Il divisore 26 si applica solo ai fini convenzionali e dalle competenze fisse, mentre per le competenze variabili (che sono oggetto della presente causa e che sono legate
12 ad effettive presenze in servizio) il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi preferire un divisore basato sulle presenze effettive, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo (così App.
Milano, sent. n. 226 del 18 maggio 2023).
8. Da quanto sopra discende che le domande di e Parte_1 vadano integralmente accolte secondo la domanda, non essendo Parte_2 stati i calcoli contestati nel loro dettaglio numerico. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
13 3);
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati, con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2024, nella misura di €. 3.382,93 lordi quanto al signor nella misura di €. 2.232,00 lordi quanto al signor Pt_1 Pt_2 già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di e liquidate Parte_1 Parte_2 in complessivi € 2.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 6 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025 da e rappresentati e difesi, per deleghe in Parte_1 Parte_2 calce al ricorso, dagli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18, ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Barozzi, 1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Giustiniani, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Maria Giovanna Conti, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI e Parte_1 Parte_2
1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione CP_2 professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
1 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2024, nella misura di €. 3.382,93 lordi quanto al signor e nella misura di €. 2.232,00 lordi quanto al Pt_1 signor già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, o Pt_2 altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2);
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato per €. 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oltre accessori di legge. Sentenza esecutiva. PER IL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni Controparte_1 domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025, Parte_1
e ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di
[...] Parte_2 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare da diversi anni per Controparte_1 con mansioni di Macchinista presso l'impianto ferroviario di Milano Smistamento. era stato assunto in data 03.06.2019, con contratto di Parte_1 apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi e orario di lavoro a tempo pieno, poi confermato e proseguito come contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per svolgere le mansioni di Macchinista con sede di lavoro in Milano, impianto di Milano Smistamento. Il ricorrente era stato inquadrato per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro al livello C, parametro retributivo C1 CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e, a decorrere dal mese di luglio 2020, al livello professionale B, parametro retributivo B3, del medesimo CCNL, sempre con figura professionale e mansioni di Macchinista. A decorrere dal mese di giugno 2023, il ricorrente era stato inquadrato nel parametro retributivo B2, CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e 22.3.2022, con figura professionale e mansioni di Macchinista. Il rapporto era tuttora in essere. era stato assunto in data 27.05.2019 con contratto di apprendistato Parte_2 professionalizzante della durata di 24 mesi e orario a tempo pieno, poi confermato e proseguito come contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per svolgere le mansioni di Macchinista con sede di lavoro in Milano, impianto di Milano
Smistamento. Il ricorrente era stato inquadrato per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro al livello C, parametro retributivo C1 CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e, a decorrere dal mese di maggio 2020, al livello professionale B, parametro retributivo B3, del medesimo CCNL, sempre con figura professionale e mansioni di Macchinista. A decorrere dal maggio 2023 era stato Parte_2 inquadrato nel parametro retributivo B2, CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e 22.3.2022. Il rapporto di lavoro del ricorrente era tuttora in essere. Il rapporto di lavoro dei ricorrenti era regolato dal CCNL della Mobilità e Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e del 22.03.2022, integrati dai Contratti Aziendali
Gruppo Ferrovie dello Stato - Accordi Integrativi di 2° livello del 16.12.2016 e 22.03.2022, nonché dall'all. A all'accordo aziendale del 17.11.2010 e dall'accordo 29.03.2012 sottoscritti tra le OO.SS e l'allora divisione Cargo di . CP_3
I ricorrenti riferivano che la loro retribuzione era composta da una parte fissa e da una parte variabile. Le voci retributive variabili, proprie ed intrinseche della mansione di Macchinisti, come la indennità di utilizzazione professionale, la indennità PDM Cargo, la indennità per lavoro notturno, la indennità flessibilità PDM diurna e notturna, la indennità di assenza dalla residenza non erano mai state corrisposte al ricorrente durante le ferie.
3 e chiedevano che tali voci venissero Parte_1 Parte_2 computate, sulla base della giurisprudenza comunitaria e locale. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso.
All'udienza del 6 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di e è fondato e va Parte_1 Parte_2 accolto, sulla base di una giurisprudenza impostasi (anche) a livello locale. I ricorrenti, incontestatamente, svolgono la mansione di Macchinisti presso
Controparte_1
Essi propugnano la nullità: a) dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; b) dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
c) dell'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
d) dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso.
2. Sulla questione della retribuzione dovuta nel periodo delle ferie, si è espressa la S.C. nella sentenza del 17 maggio 2019 n. 13425 (poi seguita da Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401; 23 giugno 2022, n. 20216 e poi, ex professo sulla retribuzione delle ferie dei macchinisti, Cass., 20 maggio 2024, n. 13972) che ha chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La Corte di legittimità ha affermato: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: «[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
4 Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3
C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. Per_4
31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 CP_4 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_6
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_7 precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_4
5 altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e Persona_7 altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive Persona_8 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_6
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a. cit. C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto
6 collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tale giurisprudenza ha avuto una recentissima conferma, sia per la mansione dei capitreno, sia per la mansione dei macchinisti, con due ultimi arresti di legittimità: Cass. 20 maggio 2024, n. 13932 e Cass., 20 maggio 2024 n. 13972.
3. Dunque, esiste una “nozione europea di retribuzione”, che garantisce al lavoratore la “retribuzione ordinaria” durante il periodo di riposo (sent. Corte giustizia UE Williams e altri, C-155/10, di cui alla motivazione, § 19), periodo che deve calcolarsi in “almeno quattro settimane” secondo l'art. 7 della direttiva 2003/88. La Corte europea utilizza due perifrasi per la qualifica di tale retribuzione
“ordinaria”: a) “l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché HO e a., punto 60).” (§ 20); b) “Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.” (§ 21). sottolinea con vigore la centralità della nozione di Controparte_1
“paragonabilità” della retribuzione nel periodo di ferie, sottolineando l'aspetto teleologico delle norme in questione, sulla base della potenziale dissuasività della retribuzione del periodo di ferie.
7 Rileva la convenuta che il trattamento retributivo riconosciuto dal Gruppo FS ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano e pari, quanto alla specifica posizione dei ricorrenti e Parte_1 Pt_2
ad una percentuale oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,56% e il 99,22%
[...]
(doc. 11 fasc. conv.). Se tali differenze non possono definirsi dissuasive, così argomenta la convenuta, allora la retribuzione, in effetti paragonabile (ma non coincidente) a quella ordinaria, non deve né può essere corretta con le integrazioni richieste. La questione lessicale che divide coincidenza da paragonabilità non deve però essere sopravvalutata. Invero, è la stessa Corte UE (nella citata sent. e altri, C-155/10) che indica Per_6 quale sia l'analisi lasciata al giudice nazionale, sulla base della norma di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88. E' il § 26 della motivazione: “…è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze Robinson-Steele e a., punto 58 e HO, punto 60)”. Dunque, si deve valutare il nesso estrinseco degli elementi della retribuzione con le mansioni del lavoratore, facendo una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. E' la media che trasforma la coincidenza fra le due grandezze (richiesta in via teorico-matematica, quindi solo tendenziale, vista la variabilità delle voci) in paragonabilità che eviti scopi dissuasivi. Il calcolo su base media (annua) è quanto ha fatto il Tribunale di Milano, fino ad oggi, valutando le grandezze oggetto di causa ed anche una piccola variazione è stata considerata rilevante ai fini della dissuasività. L'argomento diventa però più pregnante ex latere laboris, quando si confronta, più correttamente, la retribuzione dei giorni di ferie non rapportandola alla retribuzione annua, ma alla retribuzione di un giorno lavorato. Si deve quindi constatare che le indennità variabili (escluse dalla retribuzione feriale e qui pretese dai lavoratori) hanno un'incidenza tutt'altro che irrilevante sullo stipendio mensile (circa 1/3) e tale è la perdita che il lavoratore subisce per ogni giorno di ferie rispetto a un giorno lavorato.
8 Dunque, la ratio del sistema voluto dai formanti legislativo europeo e giurisprudenziale (di cui al § 2) è di non consentire che voci riconosciute in maniera costante in busta paga possano essere escluse, in tutto in parte, dal calcolo della retribuzione per il periodo di ferie. Sul punto si legga Cass., 13932/2024, a proposito delle ferie dei capitreno, in motivazione, §§ 27 e 28. La limitazione del calcolo alle 4 settimane di ferie pure propugnata da parte resistente è argomento riportato dall'ultimo arresto di legittimità citato da
Cass., 23 giugno 2022, n. 20216. Controparte_1
Dal calcolo prodotto dai ricorrenti (docc. 16 e 17 fasc. ric.) non paiono ricavarsi eccedenze di rilievo;
per taluni anni, il minimo superamento del periodo cui all'art. 7 della direttiva 2003/88 pare dovuto all'operare del “trascinamento” consentito dall'art. 25, comma 4, CCNL 2003 e riferito al mancato corrispondente godimento dell'anno precedente. Ultimo punto discusso da riguarda il rapporto fra Controparte_1 giurisprudenza europea e testo negoziato fra le parti collettive, quando queste (ed è il caso qui discusso) abbiano ritenuto di quantificare in modo parzialmente diverso la retribuzione feriale. La pronunzia della Corte di Giustizia pare quindi entrare in tensione, così argomenta con il principio costituzionale Controparte_1 dell'autonomia sindacale, di cui all'art. 39 Cost. Questo problema trova però soluzione proprio nella motivazione della pronunzia citata da ultimo da (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Controparte_1
Vi si legge: “ … la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.” Anche tale osservazione della convenuta, quindi, non pare da condividere.
4. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono individuate dal C.C.N.L. Mobilità, Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FF.SS. L'art. 31, punto 6, del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie 2012 (nonché l'attuale art. 30, punto 6 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie 2016) dispone: “Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente c.c.n.l.”. Sia l'art. 68 CCNL 2012, sia l'attuale art. 68 CCNL 2016 dispongono:
- al punto 1.1. “Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
9 c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”;
- al punto 1.2 “Sono ulteriori elementi della retribuzione:(…) c) indennità di funzione quadri;
d) salario professionale;
(…) n) indennità di turno”. Il Contratto Aziendale Gruppo FS 2012 e il Contratto Aziendale di Gruppo FS 2016 prevedono che: “In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 30 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all'indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto.”
5. Venendo al merito delle questioni, i ricorrenti chiedono il riconoscimento nella retribuzione dovuta nel corso delle ferie delle seguenti voci: a) della Indennità di utilizzazione professionale e di riserva ex art. 31, punti 4 e 5 del Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016. Sul punto, oltre ai precedenti di merito di questo distretto, potrà essere sufficiente rifarsi a Cass., sez. lav., 20 maggio 2024, n. 13932, che ammette ex professo la voce, collegandola alle mansioni tipiche del macchinista;
b) della Indennità PDM Cargo ex art. 36, punto 9 Contratto Aziendale Integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.12.2016 e accordi nazionali del 17.11.2010, del 29.03.2012 e del 21.05.2012. Appare sufficiente citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto e precisamente App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024 (seguita poi da Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025), ove si legge, a proposito di questa voce: “Pertanto, non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte;
non si tratta di una mera facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanze tecniche del servizio.
10 Correttamente il Tribunale ha [quindi] affermato che “… Si tratta, in questo caso, di un'indennità che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra…””. c) indennità per lavoro notturno ex art. 75 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016. Non vi può essere dubbio circa l'inclusione di questa voce ai fini della retribuzione feriale, trattandosi di indennità strettamente correlata all'attività del macchinista che presta servizio su turni non cadenzati nelle 24 ore. Del resto, come per la voce precedente, si deve citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto: App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024, ove si legge, a proposito di questa voce: “Le indennità notturne rientrano invece a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie secondo la giurisprudenza della CGUE. Infatti, per i macchinisti e capitreno, che per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”, (unto 1.6 art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27 CCNL 2016); ciò significa che il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore. Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).” Nello stesso senso, Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025. d) Indennità flessibilità PDM diurna e notturna, ex art. 83, punto 4 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016. Come per la voce precedente, si deve citare la più recente giurisprudenza (di merito) sul punto: App. Milano, n. 347 del 15 aprile 2024 e Trib. Milano, n. 2600 del 5 giugno 2025. Si legge, nella motivazione del giudice d'appello, a proposito di questa voce: “Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.” e) indennità di assenza dalla residenza, ex art. 77, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016.
11 Su tale indennità vi sono già arresti di legittimità, fra cui mette conto di citare Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19992 (pronunziata nei confronti di ove, nella motivazione, si legge: “18. questa seconda Controparte_1
[indennità per assenza dalla residenza], in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
6. Deve essere, inoltre, respinta anche l'eccezione, pur generica, di prescrizione sollevata da Controparte_1
Sul punto, il Tribunale non può che far proprio quanto stabilito, pur in una iniziale mancanza di uniformità di vedute (che ha coinvolto anche questo giudice), dalla locale Corte d'Appello, nella sentenza n. 379/2019, poi seguita dalla sent. n. 324/2020 e dalle sentenze di questo Tribunale: sent. 2678/2021 est. e Per_9 sent. 7453/22 est. Per_10
Conclusivamente, è sopravvenuto il dictum della Cassazione con la nota sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Anche la citata Cass., 13932/2024 ha dato continuità a tale orientamento. Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, la richiesta dei ricorrenti non è prescritta in quanto la prescrizione va fatta decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in concreto non verificatasi.
7. Anche l'eccezione che svolge a proposito della Controparte_1 correttezza dei conteggi, non pare essere condivisibile. La società convenuta sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso per 26 (ex art. 68, comma 6, CCNL) anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come invece recano i conteggi del ricorrente (doc. 5 fasc. ric.). L'assunto non pare condivisibile. Il divisore 26 si applica solo ai fini convenzionali e dalle competenze fisse, mentre per le competenze variabili (che sono oggetto della presente causa e che sono legate
12 ad effettive presenze in servizio) il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi preferire un divisore basato sulle presenze effettive, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo (così App.
Milano, sent. n. 226 del 18 maggio 2023).
8. Da quanto sopra discende che le domande di e Parte_1 vadano integralmente accolte secondo la domanda, non essendo Parte_2 stati i calcoli contestati nel loro dettaglio numerico. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80; l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto 4.4 del CCNL Attività Ferroviarie
2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e l'art. 14. 3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati nello stesso;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 36 punto 9) del contratto aziendale integrativo Gruppo FS (Indennità PDM Cargo), dall'art. 75 del CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno), dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F. 16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
13 3);
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati, con riferimento al periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2024, nella misura di €. 3.382,93 lordi quanto al signor nella misura di €. 2.232,00 lordi quanto al signor Pt_1 Pt_2 già detratto l'importo fisso giornaliero di €. 12,80 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di e liquidate Parte_1 Parte_2 in complessivi € 2.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 6 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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