Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 29/04/2021, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 00321/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel, Luigi Ferrajoli, Federica Bardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell'11 novembre 2020 emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Ufficio delle Dogane di -OMISSIS- che ha sospeso l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Trader presso deposito terzi – codice identificativo n. -OMISSIS- rilasciata ai sensi dell'art. 1 commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2012, n. 205 a favore di -OMISSIS- S.r.l., a seguito del silenzio-rigetto in data 15 febbraio 2021 del ricorso gerarchico promosso il 17 novembre 2020 ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 dalla -OMISSIS- S.r.l. avverso il predetto provvedimento dirigenziale dell'Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno ingiusto causato alla parte ricorrente per l'illegittimità dell'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che il provvedimento di sospensione impugnato appare trovare adeguata copertura normativa nell’art. 1, comma 949, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017, laddove è previsto che l’autorizzazione di cui si discute “ è sempre sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA ”;
considerato, altresì, che l’Amministrazione procedente, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto -OMISSIS- con il processo verbale di constatazione consegnato alla parte interessata in data 24.7.2020 e che la società ricorrente, in data 31.7.2020, ha presentato istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 1, del d.Lgs n. 218/97, procedura definita in data -OMISSIS-;
rilevato, peraltro, che appare opportuna, comunque, una rapida definizione nel merito della vicenda per cui è causa, definizione che potrà avvenire alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO