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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1488/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Siracusa nella Parte_2 C.F._2
Via Eumelo n° 32, presso lo studio dell'avv. Marco De Benedictis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F , rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Tumino del foro di Ragusa,
[...] P.IVA_2 presso il cui studio in Ragusa, via Ing. G. Migliorisi n 16/b, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 784/2024, pubblicata in data 2.4.2024, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e , quali fideiussori di Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore di e li condannava Controparte_3 al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso monitorio aveva ad oggetto n. 7 partite creditorie della banca per complessivi € 383.988,17 rinvenienti da tre saldi passivi di conto corrente e quattro prestiti chirografari parzialmente non restituiti.
Nello specifico la domanda aveva ad oggetto:
1) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto corrente bancario n. 22700-10454176, acceso in data 10 maggio 2005, di € 34.690,53, oltre interessi maturati nell'anno 2019 e liquidati nel mese di marzo 2000 di € 13.722,11 e così, per il conto corrente in questione, complessivamente € 48.412,64, oltre interessi fino al soddisfo;
2) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto anticipi fatture n. 22700-10454197, acceso in data
10 maggio 2005, di € 93.842,24, oltre interessi maturati nell'anno 2019 e liquidati nel mese di marzo
2000 di € 12.666,81 e così, per il conto corrente in questione, complessivamente € 106.509.05, oltre interessi fino al soddisfo;
3) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto corrente n. 22702-104797555, acceso in data 15 giugno 2017, di € 93.842,24, oltre interessi fino al soddisfo;
4) il prestito chirografario n. 22703-7697487 di € 120.000,00 stipulato il 24 marzo 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 65.385,77, oltre interessi fino al soddisfo;
5) il prestito chirografario n. 22702-7859927 di € 127.000,00 stipulato il 30 ottobre 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 62.248,96, oltre interessi fino al soddisfo;
pagina 2 di 11 6) il prestito chirografario n. 22702-7867081 fin plafond stipulato il 9 novembre 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 5.922,05, oltre interessi fino al soddisfo;
7) il prestito chirografario n. 22702-7921455 fin plafond stipulato il 29 gennaio 2018 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 8.702,55 oltre interessi fino al soddisfo.
Tutti gli importi sopra elencati risultavano dalle certificazioni ex art. 50 TUB che la banca allegava al ricorso monitorio.
Con la costituzione nel giudizio di primo grado produceva i contratti di apertura dei Controparte_3 conti correnti e del conto anticipi su fatture, corredati dagli ee/cc dall'apertura dei rapporti al loro passaggio a sofferenza, oltre ai contratti di mutuo.
Per quanto ancora rilevante ai fini della delibazione dell'appello il Tribunale, in risposta a taluni dei motivi di opposizione, riteneva che:
“Analizzando la copiosa documentazione versata in atti dalla banca convenuta opposta si evince come quest'ultima abbia prodotto non soltanto i testi negoziali dei contratti sopra menzionati, non soltanto la serie continua degli estratti di conto corrente bancario dall'inizio di apertura dei contratti sino al passaggio a sofferenza, ma anche le successive modifiche contenute nelle richieste di modifica unilaterale del contratto inoltrate dalla banca che si sono succedute nel tempo e che hanno caratterizzato nel tempo l'incedere dei rapporti: tale considerazione elide i profili di doglianza in precedenza indicate ai punti numero due e parte del sette stante la sussistenza della necessaria forma scritta dei contratti ed il pieno rispetto ad opera della banca convenuta dell'art. 118 T.U.B. in tema di corretto esercizio dello ius variandi” (v. p. 4 – 5 della sentenza);
e che: “suggestiva si palesa infine la doglianza prospettata dalla difesa di parte attrice in seno alla seconda memoria istruttoria nella parte in cui ha sostenuto la non debenza degli interessi passivi applicati a seguito della mancata produzione agli atti dei contratti di affidamento appoggiati ai due conti correnti bancari con apertura di credito e anticipi fatture n. 10454176 e n. 10454197 accesi in data 10 maggio 2005, fatta eccezione per il contratto di affidamento nella forma tecnica dell'apertura di credito sino ad Euro 120.000,00 stipulato in data 27.02.2017: a detta di parte attrice, a fronte di costanti affidamenti concessi alla risultanti dalla Centrale Rischi, la mancata produzione Parte_3 dei contratti di affidamento renderebbe non dovuti, in quanto non suffragati da necessaria prova scritta, gli interessi al tasso applicato dal 2006 sino al 2017, occorrendo piuttosto effettuare la rideterminazione dei saldi previa applicazione del tasso sostitutivo B.O.T. previsto dall'art. 117 T.U.B. nella misura ivi menzionata. Ad avviso di chi scrive la tesi non persuade proprio avuto riguardo alle
pagina 3 di 11 istruzioni della Centrale Rischi prodotta agli atti dalla difesa di parte attrice laddove si dice che, in caso di mancata predeterminazione dell'ammontare del fido, l'accordato operativo indica l'importo utilizzato risultante a fine mese, con la conseguenza che la mancata produzione dei contratti di affidamento – vuoi perché inesistenti vuoi perché non versati agli atti di causa - non rende gli interessi passivi non dovuti ma conferma gli interessi dovuti nella misura di cui ai contratti originari, nella specie nella misura divisata nei due contratti di conto corrente bancario con apertura di credito e anticipi fatture n. 10454176 e n. 10454197 accesi in data 10 maggio 2005” (v. p. 8 – 9 della sentenza).
Avverso la detta sentenza e proponevano appello notificandolo ad Parte_1 Parte_2
Controparte_3
Si costituiva in giudizio in data 21.2.2025 tramite la sua mandataria Controparte_1 CP_2
la quale rappresentava di avere acquistato i crediti per cui è causa da Finanziaria Internazionale
[...]
Investments SGR S.p.A. (quale gestore del fondo comune di investimento alternativo ), CP_4 nell'ambito di una operazione di acquisto in blocco ex artt. 58 TUB, 1 e 4, 7 e 7.1 L. 130/1999 giusta contratto in data 29.11.2024 (con effetti giuridici dal 30.11.2024), che a sua volta li aveva acquistati da nell'ambito di una precedente operazione di acquisto in blocco ex artt. 58 TUB, 1 e 4, Controparte_3
7 e 7.1 L. 130/1999 giusta contratto in data 14.3.2023 (con effetti giuridici dal 16.3.2023).
Produceva copia dell'avviso di entrambe le cessioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed indicazione del sito internet di doValue/doNext su cui era reperibile l'elenco dei crediti oggetto della cessione all'interno del quale erano ricompresi quelli per cui è causa, giusta il riferimento al codice cliente
(NDG) 46637847.
Alla prima udienza di trattazione del 19.3.2025 l'appellante insisteva “in atti e nella chiesta inibitoria.
Contesta le difese avversarie insistendo nella eccepita nullità dei contratti bancari ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 127 t.u.b. L'Appellante chiede fissarsi udienza di discussione orale con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.” insisteva in atti e si opponeva alla richiesta di inibitoria. CP_2
All'esito della riserva assunta alla detta udienza la Corte, rilevato che l'appello sembrava fondato limitatamente al motivo riguardante l'esercizio dello jus variandi, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza solo con riferimento al credito derivante dai saldi passivi di conto corrente e disponeva
“CTU finalizzata ad epurare i saldi dei conti correnti dagli effetti dell'applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle originarie in violazione dell'art. 118 TUB”, fissava l'udienza di discussione e decisione autorizzando il deposito di note conclusive fino a 20 gg.
pagina 4 di 11 prima.
In data 16.9.2025 veniva depositata la relazione di CTU.
Le parti depositavano quindi le note conclusive e, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellanti soltanto con le note finali, avente ad oggetto il difetto di prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB, artt. 1, 4 e 7 L. 130/1999 indicate da nella Controparte_1 sua comparsa di costituzione in appello.
Premesso che la giurisprudenza della S.C., si è sostanzialmente attestata nel senso che: “Con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione c.d. “in blocco”, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così da ultimo Cass., sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190), nel caso a mani, ad avviso della Corte, dalla condotta processuale tenuta dalla parte appellante all'udienza del 19.3.2025 si evince che la stessa ha implicitamente riconosciuto la legittimazione dell'appellata, atteso che ne ha contestato le difese, nel merito, omettendo qualsiasi rilievo sollevato soltanto in sede di note conclusive.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, evidenziato che il numero di NDG 46637847 risulta riportato nei contratti di apertura dei conti correnti, ed era quindi perfettamente conoscibile dagli appellanti,
l'accesso al sito internet della società appellata contente gli elenchi dei crediti ceduti rende agevole la verifica (eseguita dal collegio) in ordine all'inclusione, tra gli stessi, di quelli per cui è causa.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse compiutamente adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di documentazione dei crediti derivanti dai n. 3 contratti di conto corrente sopra indicati, dolendosi in particolare alla mancanza di elementi di raccordo tra i saldi contenuti negli ee/cc in atti e quelli azionati dall'appellata.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in pagina 5 di 11 cui la stessa ha ritenuto che fossero stati depositati dalla banca tutti i contratti di apertura di credito che assistevano i conti correnti per cui è causa, oltre che nella parte in cui ha rigettato la richiesta di applicazione, in relazione al conto corrente n. 10454176 ed al conto anticipi fatture n. 10454197, dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7 TUB, a loro dire conseguente alla nullità, per mancanza di forma scritta, delle aperture di credito concesse sui due conti in questione la cui prova si rinveniva, pacificamente, dagli ee/cc in atti oltre che dalle informazioni in Centrale Rischi.
Ritiene la Corte che gli anzidetti motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, siano infondati e vadano rigettati.
Preliminarmente va osservato che la banca ha prodotto le lettere contratto di apertura di tutti e tre i conti corrente per cui è causa, oltre alla sequenza degli ee/cc di ciascuno di essi dall'apertura al passaggio in sofferenza avvenuto: per il contratto di conto corrente n. 22700-10454176, acceso in data 10 maggio 2005, alla data del
9.10.2019; per il contratto di conto anticipi fatture n. 22700-10454197, acceso in data 10 maggio 2005, alla data del 20.8.2019; per il contratto di conto corrente n. 22702-104797555, acceso in data 15 giugno 2017, alla data del
20.8.2019.
La banca ha poi prodotto il contratto di apertura di credito fino ad € 120.000,00 in data 16.2.2017, a valere sul conto corrente n. 22700-10454176, non sottoscritto da alcuna delle parti;
il contratto di apertura di credito fino ad € 400.000,00 in data 25.7.2017, a valere sul conto anticipi fatture n. 22700-10454197; il contratto di apertura di credito fino ad € 70.000,00 in data 16.6.2017, a valere sul conto corrente n.
22702-104797555.
Gli appellanti hanno sostenuto che, fermo restando che il primo contratto di apertura di credito (fino ad
€ 120.000,00 in data 16.2.2017) è nullo in quanto privo di sottoscrizione, dall'esame degli ee/cc in atti risulta che i conti aperti nel 2005, fin da epoca di poco successiva, sono stati assistiti da aperture di credito di cui, però, la banca non ha fornito prova scritta, con conseguente nullità delle stesse ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB ed applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal successivo comma 7.
Ritiene la Corte di dovere convenire con gli appellanti in ordine alla nullità, per difetto di forma scritta, delle aperture di credito che hanno assistito i contratti nn. 10454176 e 10454197 – fatta eccezione, quanto al secondo, per l'apertura di credito fino ad € 400.000,00 in data 25.7.2017 (mentre invece la pagina 6 di 11 questione non si pone per il restante contratto n. 104797555 in relazione al quale è stata versata in atti l'apertura di credito per iscritto coeva alla sua accensione), e che tuttavia la conseguenza della anzidetta nullità non è quella pretesa dagli appellanti bensì quella già ritenuta dal primo giudice (sia pure sulla base di una motivazione non condivisibile), consistente nell'applicazione delle condizioni previste nelle lettere contratto di accensione dei conti correnti.
Preliminarmente va sgombrato il campo dalla questione, su cui pure gli appellanti hanno molto insistito e che presenterebbe carattere assorbente, relativa al difetto di prova dei crediti, rinvenienti da conto corrente, azionati dalla banca.
Come detto, infatti, i saldi degli ee/cc al momento del passaggio a sofferenza non coincidono con quelli in relazione ai quali la domanda è stata proposta con il ricorso monitorio (e che invece corrispondono ai saldi delle certificazioni ex art. 50 TUB).
Segnatamente: con riferimento al cc. n. 10454176, il saldo da ee/cc è pari ad € - 144.411,36, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 48.412,64; con riferimento al cc. n. 10454197, il saldo da ee/cc è pari ad € - 375.415,89, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 79.807,15; con riferimento al cc. n. 104797555, il saldo da ee/cc è pari ad € - 85.142,92, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 79.807,15.
Ritiene la Corte che la mancata corrispondenza tra i saldi quali risultanti dagli ee/cc e quelli oggetto della domanda sia del tutto irrilevante risolvendosi, in pratica, in una limitazione della stessa riconducibile alla libera disponibilità dell'attrice.
In pratica, a fronte di crediti per un importo dimostrato di oltre € 600.000,00 la banca ne ha domandato il pagamento per poco più di € 200.000,00, dovendosi appena osservare come, nel caso a mani, non vi siano dati contabili da riconciliare una volta che, pacificamente, con il passaggio a sofferenza dei rapporti i conti correnti siano stati chiusi e restando del tutto indifferente per il debitore la ragione in forza della quale la banca, con una scelta a favore del correntista, non abbia inteso agire per l'accertamento e la riscossione dell'intero credito ma di una sola sua parte.
Venendo al secondo motivo di gravame, poi, la conseguenza della nullità delle aperture di credito a valere sui conti nn. 10454176 e 10454197 (senz'altro sussistente a fronte della prova, libera per il correntista, della loro concessione, quale si desume dagli ee/cc in atti;
v. Cass., sez. I, 24 gennaio 2024,
n. 2338) non può essere quella dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB
pagina 7 di 11 in primo luogo perché la norma in questione non riguarda l'ipotesi di mancanza, tout court, del contratto in forma scritta, come nel caso a mani, bensì il caso in cui il contratto sia redatto in forma scritta ma non indichi “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (art. 117, comma 4, a cui fa riferimento il comma 7 che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi) e poi perché, pervenendosi così alla stessa decisione assunta sul punto dal primo giudice, visto che i rapporti tra le parti (a cui afferiscono le aperture di credito) risultano a monte regolamentati dai contratti di conto corrente perfettamente validi (che prevedono il tasso debitore per “utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”), la nullità delle regolamentazioni (di maggior favore per la correntista) conseguente alla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta, non può che fare riespandere le disposizioni dei contratti base le quali tornano ad essere applicabili, una volta escluso che si possa fare riferimento a quelle delle aperture di credito, e ciò fermo restando comunque che l'importo dei crediti azionati dalla banca è di gran lunga inferiore non soltanto a quello risultante dalle condizioni (più favorevoli per il correntista e che l'appellante non vuole applicate eccependone la nullità) risultanti dalle aperture di credito, ma anche a quello delle condizioni originariamente contenute nei contratti di apertura dei conti corrente.
Ne consegue che entrambi i motivi di gravame de quibus vanno rigettati.
Ad analoghe conclusioni ritiene il collegio di dovere pervenire con riferimento alla dedotta nullità, per indeterminatezza, della commissione di massimo scoperto.
In proposito, a fronte di un sostanziale difetto di motivazione che connota sul punto la sentenza appellata, non può condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui le clausole contrattuali che la contengono non consentirebbero di determinare questa componente di remunerazione del credito.
Invero, si legge nelle lettere contratto che si applica una commissione dell'1,5 “sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, e questa clausola contiene sia la percentuale che l'imponibile, oltre che la periodicità del calcolo (comunque trimestrale ai sensi dell'art. 8 del contratto riguardante la chiusura periodica del conto).
Ne consegue che, ad avviso della Corte, anche il motivo in esame deve essere rigettato.
Relativamente all'ultimo motivo di gravame va poi osservato quanto segue.
Sin dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli appellanti si sono doluti del mancato rispetto delle disposizioni che consentono alla banca di variare, unilateralmente, le condizioni contrattuali (art. 118 TUB).
pagina 8 di 11 In particolare si sono doluti della mancata comunicazione delle condizioni peggiorative che, nel tempo, la banca ha praticato in relazione ai contratti di conto corrente per cui è causa.
Orbene, visto che, effettivamente, in atti non risulta prova dell'avvenuta comunicazione delle modifiche unilaterali peggiorative, giusta il disposto dell'art. 118, comma 3, TUB, le stesse devono senz'altro essere ritenute inefficaci.
Per questa ragione la Corte, con ordinanza in data 26.3.2025, ha disposto CTU finalizzata ad epurare i saldi dei conti correnti dagli effetti dell'applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle originarie in violazione dell'art. 118 TUB.
L'epurazione dei saldi dei conti correnti dagli effetti delle modifiche contrattuali sfavorevoli al correntista operata dal CTU è pervenuta ai seguenti risultati: conto corrente n.10454176, saldo banca - € 144.411,36, saldo ricalcolato - € 137.110,51; conto anticipi n. 10454197, saldo banca - € 375.415,89, saldo ricalcolato - € 367.745,00; conto corrente n. 104797555, saldo banca - € 85.142,92, saldo ricalcolato - € 84.452,48.
Già in sede di osservazioni alla CTU, e poi con le note conclusive, gli appellanti hanno sostenuto che l'accertamento eseguito dal consulente tecnico su mandato della Corte non rispetterebbe il dettato dell'art. 118 TUB e ciò perché, a differenza di quanto indicato nel mandato in cui sono state individuate come condizioni sfavorevoli al correntista da eliminare dal saldo dei conti solo quelle che siano tali rispetto alle condizioni originarie contenute nei contratti sottoscritti dalle parti, secondo gli appellanti le condizioni sfavorevoli oggetto di epurazione avrebbero dovuto comprendere anche quelle che fossero risultate tali avuto riguardo alle condizioni in precedenza variate in melius, e poi successivamente modificate, pur rimanendo più favorevoli di quelle iniziali.
Per questa ragione gli appellanti hanno chiesto il richiamo del CTU.
Ritiene la Corte di non potere condividere la tesi degli appellanti.
Invero, premesso che dal punto di vista letterale le norme contenute nell'art. 118 TUB sembrano propendere per la individuazione, quale punto di riferimento rispetto al quale verificare la portata della modifica delle condizioni contrattuali, il contratto originario, sembra alla Corte preferibile l'interpretazione posta a sostegno del mandato conferito al CTU in primo luogo perché è ragionevole assumere, quale limite alla salvaguardia della posizione del cliente, le condizioni che lo stesso ha sottoscritto, atteso che sono solo quelle le uniche che il predetto ha espressamente accettato ed in relazione alle quali può legittimamente aspettarsi che non vengano mutate in pejus in mancanza dei presupposti di legge. A ciò si aggiunga che la diversa interpretazione prospettata dagli appellanti pagina 9 di 11 perverrebbe al risultato, in contrasto con gli stessi interessi del cliente, di scoraggiare l'adozione di modifiche unilaterali migliorative da parte della banca, se da ciò conseguisse l'impossibilità, alle condizioni di legge, di modificarle in seguito in pejus ma pur sempre in termini più favorevoli di quelle iniziali.
Per queste ragioni ritiene la Corte che vada tenuto fermo l'accertamento operato dal CTU, dovendosi piuttosto aggiungere che l'invocato richiamo resta senz'altro precluso dalla omessa prospettazione, da parte degli appellanti, di un interesse concreto ad un diverso, ed in ipotesi più favorevole per loro, esito della consulenza tecnica.
Invero, è agevole constatare come i risultati della CTU eseguita si appalesino già del tutto irrilevanti ai fini del giudizio atteso che, rispetto ai saldi dei conti correnti quali risultano dagli ee/cc (avuto riguardo ai quali, e non avrebbe potuto essere diversamente, è stata eseguita la CTU), la differenza, in favore degli attori, è pari ad appena € 15.662,18, ampiamente inferiore alla differenza, di circa € 400.000, tra il saldo documentato e quello azionato.
In altri termini, la banca ha proposto domanda giudiziale per importo di gran lunga inferiore al saldo epurato dagli effetti dello jus variandi, con conseguente pratica inutilità dell'accertamento eseguito dal
CTU, frutto dell'inammissibilità, a monte, del motivo di gravame per difetto di interesse.
Ne consegue che l'invocato richiamo del CTU avrebbe postulato la prospettazione, da parte degli appellati, che la diversa interpretazione dell'art. 118 TUB fosse suscettibile, in concreto, di incidere sull'esito della lite, traducendosi, altrimenti, in un ingiustificato appesantimento processuale al quale non risulta sotteso alcun interesse giuridicamente rilevante.
In definitiva, quindi, per le ragioni sopra esposte, anche il motivo di appello in esame non può condurre ad alcuna riforma della sentenza impugnata e va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo alla parte del credito oggetto del gravame di complessivi € 234.728,84.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico degli appellanti atteso che l'accertamento, del tutto inutile ai fini della definizione della lite, è stato disposto su loro richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1488/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siracusa, n. 784/2024, pubblicata in data 2.4.2024:
pagina 10 di 11 rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU, sì come separatamente liquidate, in via definitiva a carico degli appellanti in solido.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1488/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Siracusa nella Parte_2 C.F._2
Via Eumelo n° 32, presso lo studio dell'avv. Marco De Benedictis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F , rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Tumino del foro di Ragusa,
[...] P.IVA_2 presso il cui studio in Ragusa, via Ing. G. Migliorisi n 16/b, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 784/2024, pubblicata in data 2.4.2024, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e , quali fideiussori di Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore di e li condannava Controparte_3 al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso monitorio aveva ad oggetto n. 7 partite creditorie della banca per complessivi € 383.988,17 rinvenienti da tre saldi passivi di conto corrente e quattro prestiti chirografari parzialmente non restituiti.
Nello specifico la domanda aveva ad oggetto:
1) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto corrente bancario n. 22700-10454176, acceso in data 10 maggio 2005, di € 34.690,53, oltre interessi maturati nell'anno 2019 e liquidati nel mese di marzo 2000 di € 13.722,11 e così, per il conto corrente in questione, complessivamente € 48.412,64, oltre interessi fino al soddisfo;
2) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto anticipi fatture n. 22700-10454197, acceso in data
10 maggio 2005, di € 93.842,24, oltre interessi maturati nell'anno 2019 e liquidati nel mese di marzo
2000 di € 12.666,81 e così, per il conto corrente in questione, complessivamente € 106.509.05, oltre interessi fino al soddisfo;
3) il saldo passivo alla data dell'8.6.2020 del conto corrente n. 22702-104797555, acceso in data 15 giugno 2017, di € 93.842,24, oltre interessi fino al soddisfo;
4) il prestito chirografario n. 22703-7697487 di € 120.000,00 stipulato il 24 marzo 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 65.385,77, oltre interessi fino al soddisfo;
5) il prestito chirografario n. 22702-7859927 di € 127.000,00 stipulato il 30 ottobre 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 62.248,96, oltre interessi fino al soddisfo;
pagina 2 di 11 6) il prestito chirografario n. 22702-7867081 fin plafond stipulato il 9 novembre 2017 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 5.922,05, oltre interessi fino al soddisfo;
7) il prestito chirografario n. 22702-7921455 fin plafond stipulato il 29 gennaio 2018 con esposizione residua, alla data dell'8.6.2020, di € 8.702,55 oltre interessi fino al soddisfo.
Tutti gli importi sopra elencati risultavano dalle certificazioni ex art. 50 TUB che la banca allegava al ricorso monitorio.
Con la costituzione nel giudizio di primo grado produceva i contratti di apertura dei Controparte_3 conti correnti e del conto anticipi su fatture, corredati dagli ee/cc dall'apertura dei rapporti al loro passaggio a sofferenza, oltre ai contratti di mutuo.
Per quanto ancora rilevante ai fini della delibazione dell'appello il Tribunale, in risposta a taluni dei motivi di opposizione, riteneva che:
“Analizzando la copiosa documentazione versata in atti dalla banca convenuta opposta si evince come quest'ultima abbia prodotto non soltanto i testi negoziali dei contratti sopra menzionati, non soltanto la serie continua degli estratti di conto corrente bancario dall'inizio di apertura dei contratti sino al passaggio a sofferenza, ma anche le successive modifiche contenute nelle richieste di modifica unilaterale del contratto inoltrate dalla banca che si sono succedute nel tempo e che hanno caratterizzato nel tempo l'incedere dei rapporti: tale considerazione elide i profili di doglianza in precedenza indicate ai punti numero due e parte del sette stante la sussistenza della necessaria forma scritta dei contratti ed il pieno rispetto ad opera della banca convenuta dell'art. 118 T.U.B. in tema di corretto esercizio dello ius variandi” (v. p. 4 – 5 della sentenza);
e che: “suggestiva si palesa infine la doglianza prospettata dalla difesa di parte attrice in seno alla seconda memoria istruttoria nella parte in cui ha sostenuto la non debenza degli interessi passivi applicati a seguito della mancata produzione agli atti dei contratti di affidamento appoggiati ai due conti correnti bancari con apertura di credito e anticipi fatture n. 10454176 e n. 10454197 accesi in data 10 maggio 2005, fatta eccezione per il contratto di affidamento nella forma tecnica dell'apertura di credito sino ad Euro 120.000,00 stipulato in data 27.02.2017: a detta di parte attrice, a fronte di costanti affidamenti concessi alla risultanti dalla Centrale Rischi, la mancata produzione Parte_3 dei contratti di affidamento renderebbe non dovuti, in quanto non suffragati da necessaria prova scritta, gli interessi al tasso applicato dal 2006 sino al 2017, occorrendo piuttosto effettuare la rideterminazione dei saldi previa applicazione del tasso sostitutivo B.O.T. previsto dall'art. 117 T.U.B. nella misura ivi menzionata. Ad avviso di chi scrive la tesi non persuade proprio avuto riguardo alle
pagina 3 di 11 istruzioni della Centrale Rischi prodotta agli atti dalla difesa di parte attrice laddove si dice che, in caso di mancata predeterminazione dell'ammontare del fido, l'accordato operativo indica l'importo utilizzato risultante a fine mese, con la conseguenza che la mancata produzione dei contratti di affidamento – vuoi perché inesistenti vuoi perché non versati agli atti di causa - non rende gli interessi passivi non dovuti ma conferma gli interessi dovuti nella misura di cui ai contratti originari, nella specie nella misura divisata nei due contratti di conto corrente bancario con apertura di credito e anticipi fatture n. 10454176 e n. 10454197 accesi in data 10 maggio 2005” (v. p. 8 – 9 della sentenza).
Avverso la detta sentenza e proponevano appello notificandolo ad Parte_1 Parte_2
Controparte_3
Si costituiva in giudizio in data 21.2.2025 tramite la sua mandataria Controparte_1 CP_2
la quale rappresentava di avere acquistato i crediti per cui è causa da Finanziaria Internazionale
[...]
Investments SGR S.p.A. (quale gestore del fondo comune di investimento alternativo ), CP_4 nell'ambito di una operazione di acquisto in blocco ex artt. 58 TUB, 1 e 4, 7 e 7.1 L. 130/1999 giusta contratto in data 29.11.2024 (con effetti giuridici dal 30.11.2024), che a sua volta li aveva acquistati da nell'ambito di una precedente operazione di acquisto in blocco ex artt. 58 TUB, 1 e 4, Controparte_3
7 e 7.1 L. 130/1999 giusta contratto in data 14.3.2023 (con effetti giuridici dal 16.3.2023).
Produceva copia dell'avviso di entrambe le cessioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed indicazione del sito internet di doValue/doNext su cui era reperibile l'elenco dei crediti oggetto della cessione all'interno del quale erano ricompresi quelli per cui è causa, giusta il riferimento al codice cliente
(NDG) 46637847.
Alla prima udienza di trattazione del 19.3.2025 l'appellante insisteva “in atti e nella chiesta inibitoria.
Contesta le difese avversarie insistendo nella eccepita nullità dei contratti bancari ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 127 t.u.b. L'Appellante chiede fissarsi udienza di discussione orale con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.” insisteva in atti e si opponeva alla richiesta di inibitoria. CP_2
All'esito della riserva assunta alla detta udienza la Corte, rilevato che l'appello sembrava fondato limitatamente al motivo riguardante l'esercizio dello jus variandi, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza solo con riferimento al credito derivante dai saldi passivi di conto corrente e disponeva
“CTU finalizzata ad epurare i saldi dei conti correnti dagli effetti dell'applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle originarie in violazione dell'art. 118 TUB”, fissava l'udienza di discussione e decisione autorizzando il deposito di note conclusive fino a 20 gg.
pagina 4 di 11 prima.
In data 16.9.2025 veniva depositata la relazione di CTU.
Le parti depositavano quindi le note conclusive e, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellanti soltanto con le note finali, avente ad oggetto il difetto di prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB, artt. 1, 4 e 7 L. 130/1999 indicate da nella Controparte_1 sua comparsa di costituzione in appello.
Premesso che la giurisprudenza della S.C., si è sostanzialmente attestata nel senso che: “Con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione c.d. “in blocco”, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (così da ultimo Cass., sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190), nel caso a mani, ad avviso della Corte, dalla condotta processuale tenuta dalla parte appellante all'udienza del 19.3.2025 si evince che la stessa ha implicitamente riconosciuto la legittimazione dell'appellata, atteso che ne ha contestato le difese, nel merito, omettendo qualsiasi rilievo sollevato soltanto in sede di note conclusive.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, evidenziato che il numero di NDG 46637847 risulta riportato nei contratti di apertura dei conti correnti, ed era quindi perfettamente conoscibile dagli appellanti,
l'accesso al sito internet della società appellata contente gli elenchi dei crediti ceduti rende agevole la verifica (eseguita dal collegio) in ordine all'inclusione, tra gli stessi, di quelli per cui è causa.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse compiutamente adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di documentazione dei crediti derivanti dai n. 3 contratti di conto corrente sopra indicati, dolendosi in particolare alla mancanza di elementi di raccordo tra i saldi contenuti negli ee/cc in atti e quelli azionati dall'appellata.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in pagina 5 di 11 cui la stessa ha ritenuto che fossero stati depositati dalla banca tutti i contratti di apertura di credito che assistevano i conti correnti per cui è causa, oltre che nella parte in cui ha rigettato la richiesta di applicazione, in relazione al conto corrente n. 10454176 ed al conto anticipi fatture n. 10454197, dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7 TUB, a loro dire conseguente alla nullità, per mancanza di forma scritta, delle aperture di credito concesse sui due conti in questione la cui prova si rinveniva, pacificamente, dagli ee/cc in atti oltre che dalle informazioni in Centrale Rischi.
Ritiene la Corte che gli anzidetti motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, siano infondati e vadano rigettati.
Preliminarmente va osservato che la banca ha prodotto le lettere contratto di apertura di tutti e tre i conti corrente per cui è causa, oltre alla sequenza degli ee/cc di ciascuno di essi dall'apertura al passaggio in sofferenza avvenuto: per il contratto di conto corrente n. 22700-10454176, acceso in data 10 maggio 2005, alla data del
9.10.2019; per il contratto di conto anticipi fatture n. 22700-10454197, acceso in data 10 maggio 2005, alla data del 20.8.2019; per il contratto di conto corrente n. 22702-104797555, acceso in data 15 giugno 2017, alla data del
20.8.2019.
La banca ha poi prodotto il contratto di apertura di credito fino ad € 120.000,00 in data 16.2.2017, a valere sul conto corrente n. 22700-10454176, non sottoscritto da alcuna delle parti;
il contratto di apertura di credito fino ad € 400.000,00 in data 25.7.2017, a valere sul conto anticipi fatture n. 22700-10454197; il contratto di apertura di credito fino ad € 70.000,00 in data 16.6.2017, a valere sul conto corrente n.
22702-104797555.
Gli appellanti hanno sostenuto che, fermo restando che il primo contratto di apertura di credito (fino ad
€ 120.000,00 in data 16.2.2017) è nullo in quanto privo di sottoscrizione, dall'esame degli ee/cc in atti risulta che i conti aperti nel 2005, fin da epoca di poco successiva, sono stati assistiti da aperture di credito di cui, però, la banca non ha fornito prova scritta, con conseguente nullità delle stesse ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB ed applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal successivo comma 7.
Ritiene la Corte di dovere convenire con gli appellanti in ordine alla nullità, per difetto di forma scritta, delle aperture di credito che hanno assistito i contratti nn. 10454176 e 10454197 – fatta eccezione, quanto al secondo, per l'apertura di credito fino ad € 400.000,00 in data 25.7.2017 (mentre invece la pagina 6 di 11 questione non si pone per il restante contratto n. 104797555 in relazione al quale è stata versata in atti l'apertura di credito per iscritto coeva alla sua accensione), e che tuttavia la conseguenza della anzidetta nullità non è quella pretesa dagli appellanti bensì quella già ritenuta dal primo giudice (sia pure sulla base di una motivazione non condivisibile), consistente nell'applicazione delle condizioni previste nelle lettere contratto di accensione dei conti correnti.
Preliminarmente va sgombrato il campo dalla questione, su cui pure gli appellanti hanno molto insistito e che presenterebbe carattere assorbente, relativa al difetto di prova dei crediti, rinvenienti da conto corrente, azionati dalla banca.
Come detto, infatti, i saldi degli ee/cc al momento del passaggio a sofferenza non coincidono con quelli in relazione ai quali la domanda è stata proposta con il ricorso monitorio (e che invece corrispondono ai saldi delle certificazioni ex art. 50 TUB).
Segnatamente: con riferimento al cc. n. 10454176, il saldo da ee/cc è pari ad € - 144.411,36, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 48.412,64; con riferimento al cc. n. 10454197, il saldo da ee/cc è pari ad € - 375.415,89, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 79.807,15; con riferimento al cc. n. 104797555, il saldo da ee/cc è pari ad € - 85.142,92, mentre quello da certificazione ex art. 50 TUB è - 79.807,15.
Ritiene la Corte che la mancata corrispondenza tra i saldi quali risultanti dagli ee/cc e quelli oggetto della domanda sia del tutto irrilevante risolvendosi, in pratica, in una limitazione della stessa riconducibile alla libera disponibilità dell'attrice.
In pratica, a fronte di crediti per un importo dimostrato di oltre € 600.000,00 la banca ne ha domandato il pagamento per poco più di € 200.000,00, dovendosi appena osservare come, nel caso a mani, non vi siano dati contabili da riconciliare una volta che, pacificamente, con il passaggio a sofferenza dei rapporti i conti correnti siano stati chiusi e restando del tutto indifferente per il debitore la ragione in forza della quale la banca, con una scelta a favore del correntista, non abbia inteso agire per l'accertamento e la riscossione dell'intero credito ma di una sola sua parte.
Venendo al secondo motivo di gravame, poi, la conseguenza della nullità delle aperture di credito a valere sui conti nn. 10454176 e 10454197 (senz'altro sussistente a fronte della prova, libera per il correntista, della loro concessione, quale si desume dagli ee/cc in atti;
v. Cass., sez. I, 24 gennaio 2024,
n. 2338) non può essere quella dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB
pagina 7 di 11 in primo luogo perché la norma in questione non riguarda l'ipotesi di mancanza, tout court, del contratto in forma scritta, come nel caso a mani, bensì il caso in cui il contratto sia redatto in forma scritta ma non indichi “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (art. 117, comma 4, a cui fa riferimento il comma 7 che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi) e poi perché, pervenendosi così alla stessa decisione assunta sul punto dal primo giudice, visto che i rapporti tra le parti (a cui afferiscono le aperture di credito) risultano a monte regolamentati dai contratti di conto corrente perfettamente validi (che prevedono il tasso debitore per “utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”), la nullità delle regolamentazioni (di maggior favore per la correntista) conseguente alla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta, non può che fare riespandere le disposizioni dei contratti base le quali tornano ad essere applicabili, una volta escluso che si possa fare riferimento a quelle delle aperture di credito, e ciò fermo restando comunque che l'importo dei crediti azionati dalla banca è di gran lunga inferiore non soltanto a quello risultante dalle condizioni (più favorevoli per il correntista e che l'appellante non vuole applicate eccependone la nullità) risultanti dalle aperture di credito, ma anche a quello delle condizioni originariamente contenute nei contratti di apertura dei conti corrente.
Ne consegue che entrambi i motivi di gravame de quibus vanno rigettati.
Ad analoghe conclusioni ritiene il collegio di dovere pervenire con riferimento alla dedotta nullità, per indeterminatezza, della commissione di massimo scoperto.
In proposito, a fronte di un sostanziale difetto di motivazione che connota sul punto la sentenza appellata, non può condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui le clausole contrattuali che la contengono non consentirebbero di determinare questa componente di remunerazione del credito.
Invero, si legge nelle lettere contratto che si applica una commissione dell'1,5 “sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, e questa clausola contiene sia la percentuale che l'imponibile, oltre che la periodicità del calcolo (comunque trimestrale ai sensi dell'art. 8 del contratto riguardante la chiusura periodica del conto).
Ne consegue che, ad avviso della Corte, anche il motivo in esame deve essere rigettato.
Relativamente all'ultimo motivo di gravame va poi osservato quanto segue.
Sin dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli appellanti si sono doluti del mancato rispetto delle disposizioni che consentono alla banca di variare, unilateralmente, le condizioni contrattuali (art. 118 TUB).
pagina 8 di 11 In particolare si sono doluti della mancata comunicazione delle condizioni peggiorative che, nel tempo, la banca ha praticato in relazione ai contratti di conto corrente per cui è causa.
Orbene, visto che, effettivamente, in atti non risulta prova dell'avvenuta comunicazione delle modifiche unilaterali peggiorative, giusta il disposto dell'art. 118, comma 3, TUB, le stesse devono senz'altro essere ritenute inefficaci.
Per questa ragione la Corte, con ordinanza in data 26.3.2025, ha disposto CTU finalizzata ad epurare i saldi dei conti correnti dagli effetti dell'applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle originarie in violazione dell'art. 118 TUB.
L'epurazione dei saldi dei conti correnti dagli effetti delle modifiche contrattuali sfavorevoli al correntista operata dal CTU è pervenuta ai seguenti risultati: conto corrente n.10454176, saldo banca - € 144.411,36, saldo ricalcolato - € 137.110,51; conto anticipi n. 10454197, saldo banca - € 375.415,89, saldo ricalcolato - € 367.745,00; conto corrente n. 104797555, saldo banca - € 85.142,92, saldo ricalcolato - € 84.452,48.
Già in sede di osservazioni alla CTU, e poi con le note conclusive, gli appellanti hanno sostenuto che l'accertamento eseguito dal consulente tecnico su mandato della Corte non rispetterebbe il dettato dell'art. 118 TUB e ciò perché, a differenza di quanto indicato nel mandato in cui sono state individuate come condizioni sfavorevoli al correntista da eliminare dal saldo dei conti solo quelle che siano tali rispetto alle condizioni originarie contenute nei contratti sottoscritti dalle parti, secondo gli appellanti le condizioni sfavorevoli oggetto di epurazione avrebbero dovuto comprendere anche quelle che fossero risultate tali avuto riguardo alle condizioni in precedenza variate in melius, e poi successivamente modificate, pur rimanendo più favorevoli di quelle iniziali.
Per questa ragione gli appellanti hanno chiesto il richiamo del CTU.
Ritiene la Corte di non potere condividere la tesi degli appellanti.
Invero, premesso che dal punto di vista letterale le norme contenute nell'art. 118 TUB sembrano propendere per la individuazione, quale punto di riferimento rispetto al quale verificare la portata della modifica delle condizioni contrattuali, il contratto originario, sembra alla Corte preferibile l'interpretazione posta a sostegno del mandato conferito al CTU in primo luogo perché è ragionevole assumere, quale limite alla salvaguardia della posizione del cliente, le condizioni che lo stesso ha sottoscritto, atteso che sono solo quelle le uniche che il predetto ha espressamente accettato ed in relazione alle quali può legittimamente aspettarsi che non vengano mutate in pejus in mancanza dei presupposti di legge. A ciò si aggiunga che la diversa interpretazione prospettata dagli appellanti pagina 9 di 11 perverrebbe al risultato, in contrasto con gli stessi interessi del cliente, di scoraggiare l'adozione di modifiche unilaterali migliorative da parte della banca, se da ciò conseguisse l'impossibilità, alle condizioni di legge, di modificarle in seguito in pejus ma pur sempre in termini più favorevoli di quelle iniziali.
Per queste ragioni ritiene la Corte che vada tenuto fermo l'accertamento operato dal CTU, dovendosi piuttosto aggiungere che l'invocato richiamo resta senz'altro precluso dalla omessa prospettazione, da parte degli appellanti, di un interesse concreto ad un diverso, ed in ipotesi più favorevole per loro, esito della consulenza tecnica.
Invero, è agevole constatare come i risultati della CTU eseguita si appalesino già del tutto irrilevanti ai fini del giudizio atteso che, rispetto ai saldi dei conti correnti quali risultano dagli ee/cc (avuto riguardo ai quali, e non avrebbe potuto essere diversamente, è stata eseguita la CTU), la differenza, in favore degli attori, è pari ad appena € 15.662,18, ampiamente inferiore alla differenza, di circa € 400.000, tra il saldo documentato e quello azionato.
In altri termini, la banca ha proposto domanda giudiziale per importo di gran lunga inferiore al saldo epurato dagli effetti dello jus variandi, con conseguente pratica inutilità dell'accertamento eseguito dal
CTU, frutto dell'inammissibilità, a monte, del motivo di gravame per difetto di interesse.
Ne consegue che l'invocato richiamo del CTU avrebbe postulato la prospettazione, da parte degli appellati, che la diversa interpretazione dell'art. 118 TUB fosse suscettibile, in concreto, di incidere sull'esito della lite, traducendosi, altrimenti, in un ingiustificato appesantimento processuale al quale non risulta sotteso alcun interesse giuridicamente rilevante.
In definitiva, quindi, per le ragioni sopra esposte, anche il motivo di appello in esame non può condurre ad alcuna riforma della sentenza impugnata e va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo alla parte del credito oggetto del gravame di complessivi € 234.728,84.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico degli appellanti atteso che l'accertamento, del tutto inutile ai fini della definizione della lite, è stato disposto su loro richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1488/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siracusa, n. 784/2024, pubblicata in data 2.4.2024:
pagina 10 di 11 rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU, sì come separatamente liquidate, in via definitiva a carico degli appellanti in solido.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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