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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3095/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO ROBERTA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO ROBERTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 14.05.2020, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2020 Parte 1 Serie n. 19.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 6 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 14 maggio 2020 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2020 Parte 1 Serie n. 19.
I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ex art.337 ter Persona_1
3°comma c.c., con residenza anagrafica presso la casa familiare posta in Cascina (PI) Via
Chiasso Michelangiolo n. 12 e gestiti dai genitori con collocamento prevalente presso la madre. La figlia minore si intratterrà con il padre 2 giorni a settimana i giorni di lunedì e mercoledì con pernotto a casa del padre e con fine settima alternati dal ore 10-00 alle ore
21-00 della domenica. I genitori si impegnano a fare una videochiamata all'altro genitore nei giorni di loro non spettanza;
3) La casa familiare posta in Cascina Pisa Via Chiasso Michelangiolo n. 12 int1 - di proprietà del sig. verrà assegnata alla sigra che vi abiterà con la Controparte_3 CP_1 figlia, unitamente a tutto l'arredamento e suppellettili;
pagina 2 di 6 4) Il sig. , tenuto conto anche della contribuzione dell'assegno di mantenimento CP_2 per i figli E , corrisponderà alla figlia la Persona_2 Persona_3 Per_1 somma di € 200,00. Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate e regolamentate dal protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal
CNF e che vengono qui trascritte: Spese ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e pagina 3 di 6 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza - saranno suddivise al
50%. Qualora uno dei genitori, per comprovate esigenze lavorative o per motivi oggettivamente rilevanti legati alla cura e gestione dei minori, debba avvalersi del supporto di una baby-sitter, la relativa spesa sarà a carico del genitore che se ne avvale. L'A.U.U.
(Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della figlia sarà percepito nella misura del 100% dal sig. che sottoscrivendo il Per_1 CP_2 presente atto si impegna a versare la quota di spettanza del 50% alla sigra CP_1 sul conto corrente intestato alla stessa.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive dovranno essere gestite in modo che entrambi la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando paritetico periodo per ciascuno. Nei giorni di chiusura della scuola per la figlia sarà gestita da entrambi i genitori seguendo il calendario di loro spettanza. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. resterà con il padre il giorno di Per_1
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa per gli anni a venire. Al fine di agevolare il rapporto genitori/figli, i primi potranno far visita ai secondi ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando ne esprimerà l'esigenza, compatibilmente con i loro Per_1 impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo tra loro. È fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori. Il periodo estivo verrà trascorso con la figlia per 15 giorni anche non consecutivi in base alle vacanze ed il genitore dovrà comunicare con anticipo, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il periodo di vacanza in cui si intratterrà con la figlia : le spese per condurre in vacanza la figlia saranno a carico esclusivo del genitore che la organizza. I compleanni della figlia saranno trascorsi insieme anche con l'altro genitore.
pagina 4 di 6 6) Fermo quanto sopra, entrambi i genitori avranno pari obblighi nell'accudire e educare la figlia, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, sempre favorendo il permanere del legame tra fratelli. Inoltre, gli stessi, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I signori e CP_1 CP_2 adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia , tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose;
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la decisione dovrà essere rimessa al
Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal genitore presso il quale la figlia si trova.
7) Le parti si danno reciproco atto di essere autonomi economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco e che non sussistano rapporti di conto corrente in contitolarità, così come non sussiste alcun ulteriore bene mobile in comproprietà tra i ricorrenti.
8) Casa familiare di proprietà del sig. posta in Cascina( Pisa) Chiasso CP_2
Michelangelo n. 12 int 1- verrà assegnata alla sigra che vi abiterà con la CP_1 figlia : al compimento del 18 anno di età di detta abitazione, previo stipula di Per_1 Per_1 atto di donazione, ne verrà trasferita la proprietà di detta immobile alla figlia Persona_1 con spese notarile e tecniche, tasse ed imposte ad esclusivo carico del sig . Il CP_2 piano terreno di detta abitazione catastalmente distaccato da detta abitazione rimarrà di proprietà del sig. . Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed CP_2 in particolare con l'ordine di trascrizione ed annotazione della relativa sentenza di separazione presso gli Uffici competenti.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 5 di 6 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.11.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3095/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO ROBERTA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO ROBERTA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa il 14.05.2020, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2020 Parte 1 Serie n. 19.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali pagina 1 di 6 accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 uniti in matrimonio come da atto celebrato in Pisa il 14 maggio 2020 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa Anno 2020 Parte 1 Serie n. 19.
I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ex art.337 ter Persona_1
3°comma c.c., con residenza anagrafica presso la casa familiare posta in Cascina (PI) Via
Chiasso Michelangiolo n. 12 e gestiti dai genitori con collocamento prevalente presso la madre. La figlia minore si intratterrà con il padre 2 giorni a settimana i giorni di lunedì e mercoledì con pernotto a casa del padre e con fine settima alternati dal ore 10-00 alle ore
21-00 della domenica. I genitori si impegnano a fare una videochiamata all'altro genitore nei giorni di loro non spettanza;
3) La casa familiare posta in Cascina Pisa Via Chiasso Michelangiolo n. 12 int1 - di proprietà del sig. verrà assegnata alla sigra che vi abiterà con la Controparte_3 CP_1 figlia, unitamente a tutto l'arredamento e suppellettili;
pagina 2 di 6 4) Il sig. , tenuto conto anche della contribuzione dell'assegno di mantenimento CP_2 per i figli E , corrisponderà alla figlia la Persona_2 Persona_3 Per_1 somma di € 200,00. Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate e regolamentate dal protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal
CNF e che vengono qui trascritte: Spese ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Per quanto concerne invece le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e pagina 3 di 6 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza - saranno suddivise al
50%. Qualora uno dei genitori, per comprovate esigenze lavorative o per motivi oggettivamente rilevanti legati alla cura e gestione dei minori, debba avvalersi del supporto di una baby-sitter, la relativa spesa sarà a carico del genitore che se ne avvale. L'A.U.U.
(Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della figlia sarà percepito nella misura del 100% dal sig. che sottoscrivendo il Per_1 CP_2 presente atto si impegna a versare la quota di spettanza del 50% alla sigra CP_1 sul conto corrente intestato alla stessa.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive dovranno essere gestite in modo che entrambi la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando paritetico periodo per ciascuno. Nei giorni di chiusura della scuola per la figlia sarà gestita da entrambi i genitori seguendo il calendario di loro spettanza. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. resterà con il padre il giorno di Per_1
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa per gli anni a venire. Al fine di agevolare il rapporto genitori/figli, i primi potranno far visita ai secondi ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando ne esprimerà l'esigenza, compatibilmente con i loro Per_1 impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo tra loro. È fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori. Il periodo estivo verrà trascorso con la figlia per 15 giorni anche non consecutivi in base alle vacanze ed il genitore dovrà comunicare con anticipo, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il periodo di vacanza in cui si intratterrà con la figlia : le spese per condurre in vacanza la figlia saranno a carico esclusivo del genitore che la organizza. I compleanni della figlia saranno trascorsi insieme anche con l'altro genitore.
pagina 4 di 6 6) Fermo quanto sopra, entrambi i genitori avranno pari obblighi nell'accudire e educare la figlia, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, sempre favorendo il permanere del legame tra fratelli. Inoltre, gli stessi, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I signori e CP_1 CP_2 adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia , tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose;
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la decisione dovrà essere rimessa al
Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal genitore presso il quale la figlia si trova.
7) Le parti si danno reciproco atto di essere autonomi economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco e che non sussistano rapporti di conto corrente in contitolarità, così come non sussiste alcun ulteriore bene mobile in comproprietà tra i ricorrenti.
8) Casa familiare di proprietà del sig. posta in Cascina( Pisa) Chiasso CP_2
Michelangelo n. 12 int 1- verrà assegnata alla sigra che vi abiterà con la CP_1 figlia : al compimento del 18 anno di età di detta abitazione, previo stipula di Per_1 Per_1 atto di donazione, ne verrà trasferita la proprietà di detta immobile alla figlia Persona_1 con spese notarile e tecniche, tasse ed imposte ad esclusivo carico del sig . Il CP_2 piano terreno di detta abitazione catastalmente distaccato da detta abitazione rimarrà di proprietà del sig. . Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed CP_2 in particolare con l'ordine di trascrizione ed annotazione della relativa sentenza di separazione presso gli Uffici competenti.
9) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 5 di 6 Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.11.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6