Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05227/2025REG.PROV.COLL.
N. 07949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7949 del 2024, proposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , dall’Albo nazionale dei Gestori ambientali Comitato nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. LE OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Achilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Achilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 01855/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. LE OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico – prot. n. 94040 del 22 maggio 2024 - con il quale il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. LE OL avverso il provvedimento di non idoneità, comunicatogli dalla sezione regionale del Veneto con prot. 11 dicembre 2023 n. 5159, relativo alla verifica di idoneità per il mantenimento della qualifica di responsabile tecnico nella propria azienda (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
In data 5 settembre 2023, il sig. OL ha partecipato alla verifica di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 120 del 2014 presso la Camera di commercio I.A.A. di NO (modulo specialistico categoria 10), superandola con esito positivo.
In data 11 dicembre 2023, sempre il sig. OL ha partecipato alla verifica di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico sostenendo le prove di superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie, del modulo specialistico cat. 1-4-5 e del modulo specialistico cat. 8.
All’esito della verifica dell’11 dicembre 2023, con comunicazione protocollo n. 51594/2023, il segretario della sezione regionale del Veneto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali informava il sig. OL che la commissione d’esame lo aveva dichiarato non idoneo ex art. 12, comma 4, lettera c) del d.m. n. 120 del 2014 per non aver superato positivamente la prova relativa ai due moduli specialistici: punteggio di 31/32 in relazione al modulo obbligatorio e punteggi rispettivamente di 17,5/34 e 4/34 relativamente ai due moduli specialistici.
Il sig. OL proponeva ricorso gerarchico al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cui sosteneva che la commissione d’esame di IA era incorsa nell’errore di considerare la prova (effettuata in data 11 dicembre 2023) come se fosse una verifica iniziale anziché una verifica di aggiornamento, rispetto alla quale il punteggio minimo da raggiungere sarebbe stato, in realtà, pari a 28 e non a 32, come espressamente previsto dall’art. 6 della deliberazione Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 25 giugno 2019.
Da qui, la asserita illegittimità del giudizio negativo sul presupposto che egli, in realtà, dopo aver positivamente superato (in data 5 settembre 2023) la verifica di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico presso la Camera di commercio I.A.A. di NO in relazione al modulo specialistico categoria 10, aveva superato positivamente anche la verifica (11 settembre 2023) con riferimento al modulo obbligatorio, avendo raggiunto il punteggio di 31, superiore rispetto a quello minimo previsto, pari a 28.
Il Comitato nazionale albo gestori ambientali, con provvedimento n. prot. 94040 del 22 maggio 2024, rigettava il ricorso gerarchico per la seguente motivazione: “il ricorrente interpreta in modo erroneo le disposizioni del Comitato nazionale relativamente alle verifiche iniziali e di aggiornamento ed in particolare non tiene conto della scadenza del "periodo transitorio" previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017. La disposizione in argomento prevedeva la possibilità di sostenere la verifica di idoneità in regime transitorio dal 1° gennaio 2022 al 16 ottobre 2023. In tale periodo la verifica si intendeva, per i responsabili tecnici di imprese e enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017, di aggiornamento e quindi con punteggi ridotti di 4 unità rispetto a quelli previsti per la verifica iniziale. Successivamente alla scadenza del 16 ottobre 2023 la verifica deve intendersi iniziale. Il ricorrente ha superato positivamente nel periodo transitorio, in data 5 settembre 2023, il modulo specialistico per la categoria 10, ma non quello obbligatorio per il quale, avendolo sostenuto in data 11 dicembre 2023, vale a dire dopo la scadenza del 16 ottobre 2023, il punteggio da raggiungere era di 32 punti e non più di 28”.
3. Con ricorso n. 824 del 2024, il sig. OL impugnava il provvedimento n. 94040 del 22 maggio 2024 innanzi al T.a.r. per il Veneto deducendo i seguenti vizi-motivi.
I) Errata interpretazione della normativa vigente laddove il Comitato nazionale albo nazionale gestori ambientali ha qualificato la prova sostenuta in data 11 dicembre 2023 non come una verifica di aggiornamento bensì come una verifica iniziale, e questo sulla base del fatto che essa si sarebbe svolta in epoca successiva alla scadenza del periodo transitorio individuata nel 16 ottobre 2023.
Il periodo transitorio, originariamente scadente il 16 ottobre 2022, poi prorogato al 16 ottobre 2023, risulterebbe, infatti, definitivamente prorogato fino al 15 aprile 2024 in ragione dei seguenti atti:
a) articolo 3 della deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017, in forza del quale il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data della sua entrata in vigore è stato autorizzato a svolgere l’attività in regime transitorio per cinque anni decorrenti dalla stessa data, vale a dire fino al 17 ottobre 2022;
b) articolo 1 della deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, con la quale il Comitato nazionale ha disposto che “Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine”;
c) articolo 1 della deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021 con cui il Comitato nazionale, a modifica del sopra menzionato art. 3 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, ha stabilito che “al comma 1 la data del 16 ottobre 2022 è sostituita con la data del 16 ottobre 2023”;
d) deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2023, con la quale “Vista altresì la deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, recante un regime transitorio in merito ai requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico; Vista la deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 che introduce delle sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici fino alla scadenza della data del 16 ottobre 2023, termine entro cui i responsabili tecnici, di cui all’art 3, comma 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possono provvedere a superare le verifiche di aggiornamento ai fini della conferma della loro idoneità; Vista la deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 che definisce le procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023 a causa del mancato superamento della verifica di idoneità e prevede, per consentire all’impresa di adeguarsi nel caso di cessazione del responsabile tecnico per le motivazioni sopra evidenziate, un termine di 180 giorni nel quale il legale rappresentante assume provvisoriamente il compito di responsabile tecnico; Ritenuto pertanto, di dover garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità entro il termine di cui alla deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023” all’art. 1 stabilisce che “All’art.1 comma 1 della deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 la data “16 ottobre 2023” è sostituita dalla data “15 aprile 2024”.
Sulla base dei menzionati atti, la scadenza del c.d. periodo transitorio sarebbe stata prorogata dal 16 ottobre 2023 al 15 aprile 2024; di conseguenza, la prova sostenuta dal sig. OL (11 dicembre 2023: punteggio 31) ricadendo nel periodo transitorio, sarebbe da considerare come di “aggiornamento” (ai sensi dell’art. 6 della delibera n. 4/2019, secondo cui sono dichiarati idonei i candidati che per la verifica di aggiornamento raggiungono un punteggio almeno pari a 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie), dunque, superata per avere conseguito l’interessato il punteggio di 31.
II) Il provvedimento che ha dichiarato l’inidoneità del ricorrente è illegittimo in quanto non avrebbe tenuto conto né del fatto che il sig. OL aveva in precedenza già superato positivamente la verifica relativa ad un modulo specialistico né del fatto che nell’occasione egli aveva superato la verifica relativamente al modulo obbligatorio, avendo raggiunto un punteggio (p. 31) superiore al minimo richiesto (p. 28).
III) Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è altrettanto illegittimo perché, ritenendo erroneamente che il c.d. “periodo transitorio” fosse cessato alla data del 16 ottobre 2023, ha classificato come “iniziale” la verifica e, quindi, pur riconoscendo che il sig. OL aveva superato la prova per un modulo specialistico, ha confermato la sua inidoneità per non aver superato la prova per il modulo obbligatorio nel quale avrebbe dovuto raggiungere il punteggio di 32 e non più quello di 28, valido fino al 16 ottobre 2023.
3.2. Si costituiva, per resistere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3.3. Con sentenza n. 1855 del 15 luglio 2024, il T.a.r. per il Veneto:
- accoglieva il ricorso, sul rilievo che “Alla luce del quadro normativo descritto, alla data dell’11 dicembre 2023 il ricorrente, benché decaduto dalla qualifica di responsabile tecnico già posseduta, aveva titolo per accedere alla verifica di aggiornamento da tenersi secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 5, lett. c), della deliberazione 25 giugno 2019 n. 4 dell’Albo gestori ambientali. La valutazione di 31 punti, nella verifica sul modulo obbligatorio tenutasi a IA l’11 dicembre 2023, era quindi da ritenersi sufficiente a fronte del punteggio minimo di 28 previsto dall’art. 6 comma 1, lett. b), della nominata deliberazione 25 giugno 2019 n. 4;
- condannava il Ministero alle spese (euro 1.500,00).
4. Ha appellato il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che censura la sentenza per i seguenti vizi-motivi.
I) Violazione e falsa applicazione artt. 12 e 13 del d.m. n. 120 del 2014. Erronea qualificazione del procedimento quale verifica di aggiornamento e non quale verifica iniziale dei requisiti per il conferimento della qualifica di responsabile tecnico cautelare:
Ia) la decisione di primo grado non appare corretta laddove afferma che “(…) con successiva deliberazione del 16 ottobre 2023, il termine entro cui i responsabili tecnici, di cui all’art. 3 comma 1, della deliberazione 30 maggio 2017 n. 6, potevano provvedere a superare le verifiche di aggiornamento … è stato differito al 15 aprile 2024”, giacché – sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente ratione temporis - il termine per effettuare la verifica di aggiornamento, beneficiando dell’applicazione delle norme relative a tale procedura, doveva considerarsi scaduto alla data del 16 ottobre 2023 con conseguente applicabilità, dopo tale data, della normativa applicabile al conferimento iniziale della qualifica di responsabile tecnico;
Ib) la deliberazione del Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 prevedeva la possibilità di sostenere la verifica di idoneità in regime transitorio dal 2 gennaio 2021 (decorrenza della possibilità di sottoporsi alla verifica di aggiornamento) al 16 ottobre 2022 (prevista scadenza del quinquennio del periodo transitorio), termini prorogati rispettivamente al 1 gennaio 2022 e 16 ottobre 2023 per effetto delle misure adottate con DPCM per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19. In tale periodo transitorio la verifica si intendeva, per i responsabili tecnici di imprese e enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017, di aggiornamento (non essendosi svolta la verifica iniziale) e quindi con punteggi ridotti di 4 unità rispetto a quelli previsti per la verifica iniziale.
Pertanto, una verifica svoltasi successivamente alla scadenza del periodo transitorio del 16 ottobre 2023, doveva, al contrario di quanto affermato dal T.a.r., intendersi “iniziale” ed essere disciplinata dalla relativa normativa.
Poiché il sig. OL ha superato positivamente nel periodo transitorio in data 5 settembre 2023 – vale a dire prima della scadenza del 16 ottobre 2023 - il modulo specialistico per la categoria 10, ma non ha superato il modulo obbligatorio - la cui verifica egli ha sostenuto a IA l’11 dicembre 2023 (dopo il 16 ottobre 2023) - il giudizio di non idoneità deve ritenersi legittimo trattandosi di verifica iniziale soggetta al punteggio di 32 per il suo superamento.
IIc) La deliberazione 11 ottobre 2023, n. 5 avrebbe inteso solo assicurare continuità all’attività imprenditoriale, consentendo al legale rappresentante di esercitare provvisoriamente e per un periodo massimo di 180 giorni (non più 90) - fino al 15 aprile 2024 - la funzione di responsabile tecnico; sicché il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel dedurre dall’ art.1 della deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 che il termine 16 ottobre 2023 fosse stato definitivamente prorogato fino al 15 aprile 2024, per cui il sig. OL alla data dell’esame dell’ 11 dicembre 2023 sarebbe stato ancora in regime transitorio, di tal che la sua non doveva/poteva essere considerata una verifica iniziale bensì una verifica di aggiornamento.
4.1. Si è costituito il sig. LE OL, che ha depositato memoria in data 9 gennaio 2025.
5. All’udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. La questione controversia ruota intorno al tipo di “verifica” che ha sostenuto il sig. OL per il mantenimento della qualifica di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 120/2014.
Per l’appellante Ministero, si tratterebbe di verifica “iniziale” in quanto la qualifica doveva ritenersi ormai scaduta alla data dell’11 dicembre 2023, in quanto sostenuto ben oltre il termine del periodo transitorio fissato al 16 ottobre 2023, sicché le prova per ritenersi superata avrebbe dovuto conseguire il maggiore punteggio di 32.
Per la parte appellata (sig. OL), trova invece applicazione la deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2023 che avrebbe ulteriormente prorogato di 180 giorni il regime transitorio (già fissato alla data del 16 ottobre 2022 con la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, termine poi prorogato con l’art. 1 della deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021 al 16 ottobre 2023) spostandolo al 15 aprile 2024 e con esso anche la possibilità di sottoporsi alla verifica (non iniziale, bensì) di aggiornamento, per la quale era previsto un abbattimento di 4 unità di punteggio per ritenerla superata (punti 28).
In altri termini, l’appellato sostiene che avendo superato il 5 settembre 2023 la verifica di idoneità svoltasi a NO per il modulo specialistico della "categoria 10", e avendo conseguito alla seconda verifica tenuta a IA il punteggio di 31 (superiore a 28), l’amministrazione avrebbe dovuto ritenerlo idoneo al mantenimento della qualifica.
L’amministrazione sostiene invece che la verifica di dicembre sia stata effettuata successivamente al periodo transitorio (da ritenersi scaduto il 16 ottobre 2023), con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi, non già come verifica di aggiornamento bensì, come verifica iniziale per superare la quale occorreva ottenere il punteggio di 32.
La questione controversa, pertanto, non involge la misura del punteggio (31 piuttosto che 32) quanto la corretta applicazione alla fattispecie delle fonti amministrative regolatrici della materia.
7. L’appello è infondato.
8. Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 (adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), il compito del responsabile tecnico è quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento (articolo 12).
Il comma 4 dell’articolo 12 elenca “I requisiti del responsabile tecnico” che consistono in: “a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione; c) idoneità di cui all'articolo 13”.
Il decreto in esame stabilisce dunque che (in continuità col passato: v. circolare ministeriale n. 2866 del 21 aprile 1999), le imprese obbligate ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del d.lgs n. 152 del 2006 debbano nominare un responsabile tecnico: “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”.
A seguito del nuovo regolamento dell’Albo (articolo 13, d.m. n. 120/2014), è espressamente previsto che per svolgere tale ruolo il soggetto individuato debba avere determinati requisiti: possedere idonei titoli di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e una adeguata formazione.
La “adeguata formazione” viene attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento, in quanto la normativa ambientale è in continua e rapida evoluzione e richiede, pertanto, la presenza di una figura professionale particolarmente complessa (id est, il responsabile tecnico), sia per le responsabilità che ne conseguono, sia per la necessità di disporre di una competenza vasta e multidisciplinare (dimestichezza con materie quali elementi di ecologia e di sicurezza ambientale, produzione di rifiuti, pianificazione e gestione dei rifiuti, disciplina sui rifiuti, tecniche di smaltimento e recupero, Albo nazionale gestori ambientali, adempimenti ambientali, certificazioni di qualità, regime delle responsabilità, sicurezza sul lavoro, normativa sull’autotrasporto, sul trasporto dei rifiuti, delle merci pericolose e sulla circolazione dei veicoli, capacità di relazionarsi e collaborare con le altre figure professionali presenti in azienda).
I corsi di formazione sono disciplinati con delibere del Comitato Nazionale.
9. Come sopra anticipato, il nuovo regolamento dell’Albo gestori ambientali ha introdotto il requisito di “idoneità” del responsabile tecnico, consistente, appunto, nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali volte a garantire il necessario aggiornamento.
10. In attuazione delle citate disposizioni regolamentari, il Comitato nazionale, in data 30 maggio 2017, ha emanato le delibere n. 6 e n. 7, con le quali sono stati definiti:
• i nuovi requisiti del RT;
• le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche;
• la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.
Con queste due delibere attuative sono state poste le basi per l’avvio della nuova disciplina, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 16 ottobre 2017.
In seguito, con la delibera n. 3 del 25 giugno 2019 sono state apportate modifiche alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017; con la delibera n. 4 del 25 giugno 2019 è stata abrogata e sostituta la delibera n. 7 del 30 maggio 2017.
11. In particolare, con la delibera n. 4 del 25 giugno 2019 è stato stabilito che vengono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi: a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a: 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie, 34 punti nel modulo specialistico; b) per la verifica di aggiornamento, un punteggio almeno pari a: 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie, 30 punti nel modulo specialistico.
La verifica iniziale obbliga il candidato non solo a iscriversi sia per il modulo obbligatorio che almeno un modulo specialistico, ma anche a superarli entrambi nella stessa prova (altrimenti la verifica non è superata e ci si deve riscrivere nuovamente); nella verifica di aggiornamento, invece, non ci sono particolari regole per il modulo a cui iscriversi, potendo scegliere di volta in volta quale prova sostenere, quando sostenerla, e in quale ordine.
L’articolo 7 del decreto n. 120/2014 affida, poi, alle sezioni regionali il compito di curare lo svolgimento delle verifiche sulla base delle direttive emesse dal Comitato nazionale.
12. Tanto premesso sull’inquadramento sistematico della figura professionale in esame, il Collegio osserva che:
- come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, in data 16 ottobre 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina;
- a seguito della entrata in vigore delle nuove disposizioni sul responsabile tecnico (16 ottobre 2017), introdotte dalla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, è stato previsto all’articolo 3, comma 1, che il responsabile tecnico in carica “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni…”.
- per tutti i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017 il legislatore ha previsto, inoltre, che gli stessi avessero sostenuto, de facto , la verifica iniziale, per cui avrebbero dovuto (solo) aggiornare l’idoneità, non sostenere la prova iniziale, con le conseguenti facilitazioni che questo comporta.
13. Il regime provvisorio previsto per i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017 sarebbe giunto, dunque, alla scadenza ordinaria il 16 ottobre 2022.
14. Sennonché, la scadenza quinquennale è stata prorogata di un anno a causa dell’emergenza pandemica che impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità.
15. Per effetto del combinato disposto dell’art. 13, comma 4 del d.m. n. 120/2014 con la proroga accordata dal legislatore (di un anno), ne è conseguito che “Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, [id est, del 16 ottobre 2017], può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.
16. La scadenza ordinaria del 16 ottobre 2022 è stata, dunque, prorogata al 16 ottobre 2023 (delibera n. 1/2021, articolo 1, comma 1: “Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine”).
16. In questo contesto temporale si è inserita la delibera 11 ottobre 2023, n. 5 con la quale l’Albo nazionale gestori ambientali:
“ RILEVATO l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 13, comma 4, del d.m. n. 120/2014”; CONSIDERATO il significativo numero di responsabili tecnici coinvolti dalla scadenza del regime transitorio e delle relative ricadute sulle imprese per la perdita del requisito di idoneità del proprio responsabile tecnico che può determinare difficoltà sia per le imprese che per le sezioni regionali; CONSIDERATO il contesto determinatosi e l'esigenza di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti; RITENUTO opportuno definire, per il solo caso di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico per la sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, nuovi termini temporali nell'ambito dei quali l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione e durante i quali le funzioni ”;
ha così deliberato “( Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023) 1. Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell’impresa, di cui all'articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione. 2. Rimangono invariati tutti gli adempimenti previsti nella deliberazione del Comitato Nazionale n. 1 del 30 gennaio 2020 fermo restando che sono riferiti, nel caso previsto dal comma 1, al temine temporale di 180 giorni consecutivi, nonché quanto previsto dalla circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 ”.
17. Il sig. OL sostiene che, per effetto della deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2023, il termine del 16 ottobre 2023 sia stato prorogato di altri 180 giorni, ovvero fino alla data del 15 aprile 2024 con la conseguenza che, alla data di svolgimento della prova di esame (11 dicembre 2023), egli si sarebbe trovato ancora nel regime transitorio.
18 Conseguentemente l’interessato legittimamente (con il punteggio di 31) avrebbe superato la verifica trattandosi, per l’appunto, di aggiornamento della medesima (e non di verifica iniziale).
19. Occorre principiare dal dato testuale della delibera 11 ottobre 2023, n. 5 (secondo i canoni ermeneutici di cui all’articolo 12 delle preleggi).
In essa si legge che la procedura oggetto di deliberato concerne espressamente i casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico alla data del 16 ottobre 2023; la delibera in questione, inoltre, detta le modalità operative per ovviare alle ricadute che tale decadenza potrebbe avere sulle imprese a seguito della perdita del requisito di idoneità del proprio responsabile tecnico. Più esattamente all’articolo 1 stabilisce: “ Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione ”.
19.1. La delibera n. 6/2023 – dopo aver ritenuto in motivazione “ di dover garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità entro il termine di cui alla deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 ” – a sua volta all’articolo 1 prevede: « All’art.1 comma 1 della deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 la data “16 ottobre 2023” è sostituita dalla data “15 aprile 2024” ».
Quest’ultima delibera, ossia la delibera n. 3/2023, all’articolo 1, comma 1, testualmente recitava: “ In deroga all'art. 1, all'art. 2 commi 1, e all'art. 5 comma 1, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è prevista l'introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere ulteriori sessioni straordinarie lo comunicano alla segreteria del Comitato nazionale purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023 e sia compatibile con la tempistica prevista dal successivo comma 3 ”.
19.2. Con la delibera n. 6 del 2023 il termine del 16 ottobre 2023 – previsto nella delibera 3/2023 – è stato differito al 15 aprile 2024.
20. Il collegio ritiene, sulla scorta del tenore letterale della delibera n. 6/2023 nonché alla luce di una lettura sistematica e coordinata delle delibere n. 3/2023, n. 5/2023 e n. 6/2023, che il termine del 16 ottobre 2023 (fissato nella delibera n. 3/2023) riguardi espressamente e testualmente il dies ad quem per lo svolgimento di sessioni straordinarie di verifica per i responsabili tecnici.
21. Ebbene, proprio questo termine (16 ottobre 2023) è quello differito al 15 aprile 2024 dall’articolo 1 della delibera n. 6/2023 (“ All’art.1 comma 1 della deliberazione n. 3 del 26 luglio 2023 la data “16 ottobre 2023” è sostituita dalla data “15 aprile 2024”).
22. Il testo coordinato che ne consegue della delibera n. 3/2023 con la delibera n. 6/2023 risulta, pertanto, in chiave sistematica e aderente al dato testuale, il seguente: “ In deroga all'art. 1, all'art. 2 commi 1, e all'art. 5 comma 1, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è prevista l'introduzione di sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere ulteriori sessioni straordinarie lo comunicano alla segreteria del Comitato nazionale purché la data di svolgimento sia precedente alla data del 15 aprile 2024 e sia compatibile con la tempistica prevista dal successivo comma 3 ”.
22.1. La data del 16 ottobre 2023 (contemplata nella delibera n. 3/2023) è stata, pertanto, sostituita con quella del 15 aprile 2024; la delibera ha innovato soltanto l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina mentre il resto del contenuto deliberativo è rimasto immutato quanto all’ambito soggettivo di applicazione della medesima (che resta riferita alla figura dei responsabili tecnici).
23. La ratio di tale differimento (al 15 aprile 2024), che corrobora l’interpretazione sistematica di cui sopra, trova chiarezza nella parte motiva della delibera n. 6/2023, laddove l’Albo nazionale gestori ambientali afferma che il differimento è finalizzato a “garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità entro il termine di cui alla deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023”.
24. Il differimento al 15 aprile 2024 riguarda, pertanto, espressamente i responsabili tecnici (e non le imprese, ovvero i rappresentanti legali delle medesime, come invece sostenuto in tesi dal Ministero); soggetti (i responsabili tecnici) ai quali l’Albo ha inteso garantire un maggior numero di prove di idoneità anche nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico alla continuità aziendale con la presenza di personale qualificato.
25. Per quanto sin qui esposto, l’appello in esame è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
26. Le spese del grado di giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 febbraio 2025, 6 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO