TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3565/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 PICARDI CARLO e dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI C.F._2
BETTOLO 17 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195
ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO ALESSANDRA FLACCO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICARDI C.F._3 CARLO e dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI BETTOLO C.F._2
17 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO MARCO FLACCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICARDI CARLO e C.F._4 dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPORALE ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RANEIRO N.17 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CAPORALE ANDREA
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. TRAINA DAVIDE e dell'avv. IG RA P.A_
( ) VIA VIA AREZZO C/O AVV. VALERIA SACCUTI 4 C.F._5 [...]
; SACCUTI VALERIA ( ) VIA AREZZO N.4 64011 CP_4 C.F._6 [...]
; , elettivamente domiciliato in PIAZZA AFFARI 1 MILANOpresso il difensore avv. CP_4
TRAINA DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO AC, AL AC, chiedono al Tribunale Parte_1 di Teramo di essere risarciti dalla e dalla società de CP_2 Controparte_3 produttrice di protesi per i danni che il proprio congiunto , venuto poi a mancare, ha Persona_1 patito perché nel 2009 gli fu impiantata una protesi difettosa. La ditta produttrice afferma che la protesi fu tempestivamente revisionata, e nel caso concreto non diede luogo ad inconveniente alcuno. Non rilasciò ioni di metallo nel sangue del paziente.La stessa fu estromessa con sentenza non definitiva. L' azienda sanitaria afferma che in citazione non si delinea alcuna mancanza o colpa grave da attribuire ai sanitari che ebbero in cura il padre degli attori. Il secondo intervento di revisione riuscì perfettamente.condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.È stato demandato al collegio peritale di descrivere la scelta del trattamento, di appurare come sia stato eseguito, ed in caso di errori accertare e valutare i danni. Il collegio ha definito il trattamento scelto come adeguato,in funzione della insufficienza renale che presentava il perdente, ostacolo alla terapia farmacologica necessaria per quietare il dolore in caso di scelta di tipo conservativo. Il trattamento prescelto era compreso nelle competenze dei sanitari dell'ospedale di L'intervento svolto in data 8 maggio 2009 risulta inficiato da un difetto CP_2 tecnico nella fase procedurale di impianto della componente acetabolare tale da determinarne un posizionamento rivelatosi incongruo, perché eccessivamente verticale, già al primo controllo post dimissione. Tale evento avverso fu prontamente trattato con una revisione chirurgica con la quale,oltre al corretto posizionamento acetabolare, era positivamente modificata la tribologia dell'impianto, risultando evitate le criticità connesse al primo cotile, volontariamente rimosso dal mercato l'anno seguente dalla stessa ditta produttrice. L'intervento comportò un periodo di ricovero ed ulteriore terapia riabilitativa. I due interventi nel complesso cagionarono a carico dell'anca sinistra dolore saltuario e dopo sforzi, con lieve limitazione funzionale. Ciò ha comportato danno biologico intermittente al 7%, temporaneo assoluto giorni sei, 54 giorni temporaneo al 75%, venti giorni ol 50%. A Tale valutazione non sono state mosse sostanziali osservazioni nel metodo;
Part l' fa valere l'incertezza e la deduzione derivante dalla scarsità della documentazione, ma a ben vedere la causa del nuovo intervento è stata individuata con certezza;
nulla ha a che vedere con la difettosità accertata in quel lotto di protesi che sarebbe stato individuato e ritirato dal mercato l'anno successivo al dipanarsi degli eventi, e la eccessiva verticalizzazione dell'impianto appare essere l'unica spiegazione plausibile e basata su dati scientifici rispetto a quanto accaduto. Pertanto, Part rilevato che la carenza di documentazione non può ridondare a vantaggio dell' che tale documentazione aveva il dovere di formare e conservare nel modo più accurato possibile, il danno da liquidare spettante al compianto e per esso ai suoi eredi, calcolando il danno Persona_1 intermittente con il coefficiente che in via equitativa deve applicarsi essendo il paziente deceduto dopo poco per cause non legate alla malpractice, dando la personalizzazione ma non rivalutazione ed interessi che sostanzialmente qui equivarrebbero alla capitalizzazione da applicarsi, è euro
21.859,50, quindi oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
PQM
Part Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori e condanna per l'intero l' a versare a ciascuno di essi la quota spettante rispetto all'intero risarcimento che è euro 21859,50 oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna Part alle spese da distrarsi in favore degli avvocati Carlo Picardi e Giancarlo Felicolo che liquida in euro 5077 per compensi,oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%;spese di CTU come liquidate, spese di CTP anche ante causam come fatturate, e spese di mediazione.
Teramo 26 FEBBRAIO 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3565/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 PICARDI CARLO e dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI C.F._2
BETTOLO 17 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195
ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO ALESSANDRA FLACCO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICARDI C.F._3 CARLO e dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI BETTOLO C.F._2
17 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO MARCO FLACCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICARDI CARLO e C.F._4 dell'avv. FELICOLO GIANCARLO ( ) VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 C.F._2
ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 17 00195 ROMApresso il difensore avv. PICARDI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPORALE ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RANEIRO N.17 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CAPORALE ANDREA
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. TRAINA DAVIDE e dell'avv. IG RA P.A_
( ) VIA VIA AREZZO C/O AVV. VALERIA SACCUTI 4 C.F._5 [...]
; SACCUTI VALERIA ( ) VIA AREZZO N.4 64011 CP_4 C.F._6 [...]
; , elettivamente domiciliato in PIAZZA AFFARI 1 MILANOpresso il difensore avv. CP_4
TRAINA DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO AC, AL AC, chiedono al Tribunale Parte_1 di Teramo di essere risarciti dalla e dalla società de CP_2 Controparte_3 produttrice di protesi per i danni che il proprio congiunto , venuto poi a mancare, ha Persona_1 patito perché nel 2009 gli fu impiantata una protesi difettosa. La ditta produttrice afferma che la protesi fu tempestivamente revisionata, e nel caso concreto non diede luogo ad inconveniente alcuno. Non rilasciò ioni di metallo nel sangue del paziente.La stessa fu estromessa con sentenza non definitiva. L' azienda sanitaria afferma che in citazione non si delinea alcuna mancanza o colpa grave da attribuire ai sanitari che ebbero in cura il padre degli attori. Il secondo intervento di revisione riuscì perfettamente.condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.È stato demandato al collegio peritale di descrivere la scelta del trattamento, di appurare come sia stato eseguito, ed in caso di errori accertare e valutare i danni. Il collegio ha definito il trattamento scelto come adeguato,in funzione della insufficienza renale che presentava il perdente, ostacolo alla terapia farmacologica necessaria per quietare il dolore in caso di scelta di tipo conservativo. Il trattamento prescelto era compreso nelle competenze dei sanitari dell'ospedale di L'intervento svolto in data 8 maggio 2009 risulta inficiato da un difetto CP_2 tecnico nella fase procedurale di impianto della componente acetabolare tale da determinarne un posizionamento rivelatosi incongruo, perché eccessivamente verticale, già al primo controllo post dimissione. Tale evento avverso fu prontamente trattato con una revisione chirurgica con la quale,oltre al corretto posizionamento acetabolare, era positivamente modificata la tribologia dell'impianto, risultando evitate le criticità connesse al primo cotile, volontariamente rimosso dal mercato l'anno seguente dalla stessa ditta produttrice. L'intervento comportò un periodo di ricovero ed ulteriore terapia riabilitativa. I due interventi nel complesso cagionarono a carico dell'anca sinistra dolore saltuario e dopo sforzi, con lieve limitazione funzionale. Ciò ha comportato danno biologico intermittente al 7%, temporaneo assoluto giorni sei, 54 giorni temporaneo al 75%, venti giorni ol 50%. A Tale valutazione non sono state mosse sostanziali osservazioni nel metodo;
Part l' fa valere l'incertezza e la deduzione derivante dalla scarsità della documentazione, ma a ben vedere la causa del nuovo intervento è stata individuata con certezza;
nulla ha a che vedere con la difettosità accertata in quel lotto di protesi che sarebbe stato individuato e ritirato dal mercato l'anno successivo al dipanarsi degli eventi, e la eccessiva verticalizzazione dell'impianto appare essere l'unica spiegazione plausibile e basata su dati scientifici rispetto a quanto accaduto. Pertanto, Part rilevato che la carenza di documentazione non può ridondare a vantaggio dell' che tale documentazione aveva il dovere di formare e conservare nel modo più accurato possibile, il danno da liquidare spettante al compianto e per esso ai suoi eredi, calcolando il danno Persona_1 intermittente con il coefficiente che in via equitativa deve applicarsi essendo il paziente deceduto dopo poco per cause non legate alla malpractice, dando la personalizzazione ma non rivalutazione ed interessi che sostanzialmente qui equivarrebbero alla capitalizzazione da applicarsi, è euro
21.859,50, quindi oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
PQM
Part Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori e condanna per l'intero l' a versare a ciascuno di essi la quota spettante rispetto all'intero risarcimento che è euro 21859,50 oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna Part alle spese da distrarsi in favore degli avvocati Carlo Picardi e Giancarlo Felicolo che liquida in euro 5077 per compensi,oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%;spese di CTU come liquidate, spese di CTP anche ante causam come fatturate, e spese di mediazione.
Teramo 26 FEBBRAIO 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3