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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2828/2021 R.G., avente a oggetto “usucapione” e promossa da:
LC (C.F: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DOMENICO SCORPINITI, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. e (C.F. ) CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. GIOVANNI VIRELLI in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti CONVENUTI Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione notificato in data 20.11.2021 ed iscritto a ruolo il 29.11.2021,
[...]
ha convenuto in giudizio , , Parte_2 CP_1 CP_2
, E , esponendo che: Controparte_3 CP_4 CP_5
- la sig.ra possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da Parte_2 tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni i terreni siti nel Comune di Calopezzati CS) a ridosso della strada statale SS106 E90 località San Giacomo Marinella censiti al NCT di detto Comune al foglio di mappa n. 2 particella n. 214 e 22;
- tali terreni risultano essere attualmente intestati in comune e non diviso ai sigg.ri Controparte_3 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_1 CP_4 nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_5 CP_2 nata a [...] il [...]i quali non si sono mai interessati in alcun modo dei terreni né hanno mai contestato il possesso da parte dell'istante;
- di contro la sig.ra ha posseduto tali terreni da oltre venti anni in via esclusiva ed Parte_2
“uti dominus” in maniera piena ed esclusiva come si compete al legittimo proprietario;
pagina 1 di 11 - di fatti per tanti anni entrambi gli appezzamenti di terreno sono stati utilizzati come area di parcheggio e deposito della confinante Beausejour” di proprietà della sig.ra Parte_3 [...]
Parte_2
- a ciò si aggiunga che la stessa ha sempre realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni ed in particolare ha provveduto a proprie esclusive spese: a) allo sbancamento dei terreni;
b) pavimentare i terreni mediante l'utilizzo di ghiaia e pietrisco che ha utilizzato negli anni come parcheggio auto e che attualmente utilizza come luogo di deposito e di parcheggio dei propri mezzi di trasporto;
c) a piantare alberi e piante di oleandri a ridosso della locale statale che periodicamente provvede a potare;
d) pulire periodicamente il terreno dalle erbacce e dalle sterpaglie;
- è notorio quindi, come i predetti terreni siano da considerarsi animo e corpo, cosa propria dell'istante, da tempo ultraventennale, tant'è che, i terreni oggetto di usucapione, vengono oggi e da sempre identificati dagli abitanti della zona col nome e cognome dell'istante, unico possessore di fatto di quel luogo ove, tra l'altro, ha notoriamente la propria attività ricettiva;
- in conseguenza di tale indisturbato possesso ultraventennale, l'attore ha legittimamente maturato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., il diritto di sentire dichiarare in suo favore ed in danno dei convenuti l'acquisto per usucapione dei terreni sopra indicati;
- in data 23.10.2020 l'attore ha esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione;
- la circostanza che la parte attrice si sia preoccupata di valorizzare e abbellire i terreni di cui sopra, prendendosene cura e organizzandoli a proprio gusto fa sì che detti terreni siano da considerarsi, animo e corpo, cosa propria dell'attore, da tempo ultraventennale. Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: “a) DICHIARARE avvenuto, in favore dell'attore sig.ra , l'acquisto per usucapione dei terreni siti nel Comune Parte_2 di Calopezzati- a ridosso della strada statale SS106 E90 località San Giacomo Marinella - censiti nel NCT del Comune di Calopezzati al foglio di mappa n°2, particella n. 22, Seminativo cl.2, are 51.40, r.d.14,60; r.a. 5,31 ed foglio di mappa n°2, particella n°214, Seminativo cl. 2, are 12.70. r.d.3,61; r.a. 1,31 per avere costei mantenuto il possesso di detti terreni in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
b) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alle necessarie annotazioni, trascrizioni e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; c) MUNIRE l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
d) COMPENSARE le spese del presente giudizio interamente tra le parti, oppure condannare i convenuti in solido in caso di opposizione” Con comparsa di risposta deposita in data 6.03.2022 si sono costituiti , CP_1 CP_2
, , E deducendo che:
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
- non corrispondono a verità gli argomenti avanzati da parte attrice nell'atto di citazione, tanto da avverarsi la fattispecie della lite temeraria;
- non è proprietaria della sala ricevimenti/ristorante “Beau sejour”, Parte_2 atteso che l'attività risulta in testa alla Calabria Sas ristorante di RN EN e C., società nella quale socio accomandatario è RN EN, mentre la risulta solo socio Pt_2 accomandante;
l'attività risulta definitivamente cessata il 30.6.2014;
- tra già proprietario dei terreni in questione e dante causa degli odierni convenuti, e Persona_1
RN EN intercorreva, fin dal 1998, contratto di affitto di parte dei due quozienti di terreno di cui alla odierna disputa ed adiacenti alla attività di ristorazione e precisamente: uno posto pagina 2 di 11 sul confine nord, di circa mq 1000 e l'altro posto sul confine sud, di circa mq 500, con canone annuo di locazione stabilito in allora Lire 6.000.000, ciò veniva accertato e confermato a mezzo sentenza n. 592/05 emessa dal Tribunale di Rossano il 24.6.2005, a seguito del ricorso possessorio avanzato dal RN;
- tali porzioni immobiliari rimanevano concesse in locazione a RN EN fino all'anno 2007, anno in cui, previa formale disdetta operata da con missiva racc. a.r. del Persona_1
16.11.2005, il RN rilasciava i terreni al legittimo proprietario;
- le ulteriori consistenze delle due particelle catastali, rispetto alla limitata parte concessa in locazione (la part.lla 22 ha una consistenza totale di oltre mq 5000 e la particella 214 ha una consistenza totale di circa mq 1270), sono sempre rimaste nel pieno possesso di prima e dei suoi eredi Persona_1 poi, che le hanno anno per anno coltivate;
- a rendere ancora più assurda e temeraria la domanda di parte attrice è la realtà di fatto degli ultimi anni. Al presente il terreno già concesso in affitto a RN EN, in continuità con le porzioni contigue della proprietà ha uso agricolo. L'attuale titolare conduttore, per effetto di CP_1 concesso dai germani e subentrato alla sorella dal gennaio 2016, risulta Pt_4 Controparte_3 essere coltivatore diretto regolarmente iscritto ai ruoli INPS nonché dr. agronomo;
le CP_1 particelle catastali in questione risultano integralmente incluse nel fascicolo aziendale ARCEA a lui intestato, come facilmente consultabile pure sul sito internet dell'Agenzia;
- nei terreni in oggetto, come negli altri terreni contigui dell'azienda, sono state svolte ripetutamente negli ultimi anni le seguenti operazioni colturali: aratura, frangizollatura, rullatura, semina della sulla (leguminosa da foraggio), falciatura, ranghinatura ed imballatura del fieno, carico delle balle. Tale stato di fatto è pure stato accertato dagli Ispettori AGEA che hanno provveduto ad effettuare il controllo oggettivo dei fondi. Tanto a dimostrazione e comprova che quelle porzioni immobiliari, assieme all'intero compendio fondiario di proprietà sono nell'esclusivo possesso della CP_1 famiglia e, in particolare, dal 2016, di;
CP_1 CP_1
- in definitiva, su alcuno degli immobili indicati in citazione si è verificato quel possesso ultraventennale ininterrotto, pacifico, esclusivo ed uti domini, voluto dal nostro ordinamento ai fini dell'acquisizione della proprietà per usucapione. I convenuti hanno, quindi, chiesto a codesto Tribunale: “1)-rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2)-condannare l'attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite.” Assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita a mezzo della prova testimoniale ammessa. All'udienza del giorno 8.1.2025 le parti hanno concordemente chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 18.07.2025, reso all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida Giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
pagina 3 di 11 Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. In via preliminare occorre esaminare l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c., espressamente richiamata da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale. In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati
o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018). Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II Ord., 14.12.2022, n. 36626). pagina 4 di 11 Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva. Orbene, nel caso in esame, alcuna allegazione è stata presentata dall'attrice al fine di provare la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva, né tale circostanza risulta dimostrata all'esito delle prove testimoniali. Infatti, sia la che i testimoni escussi hanno evidenziato che i terreni oggetti Pt_2 di causa sono stati utilizzati come area di parcheggio e deposito a servizio della sala ricevimenti/ristorante. Inoltre, la generica attività di “coltivazione”, evidenziata dall'attrice unicamente nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c., non assurge ad allegazione specifica circa la destinazione agricola del fondo ad una ben individuata vicenda produttiva. In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e di attività agricola o produttiva cui sarebbe destinata, sia pure in forma non imprenditoriale, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c. Ne consegue che la domanda attorea deve essere ricondotta esclusivamente all'ambito dell'art.1158 c.c.. Anche a voler diversamente argomentare, invero, difetta la prova degli elementi costituivi dell'usucapione per le ragioni che seguono. 3.2. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il pagina 5 di 11 possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308). 3.3. Nella specie non si pongono questioni in ordine alla legittimazione passiva né sull'altruità della cosa. Ciò premesso, la domanda di usucapione è infondata. A ben vedere, infatti, già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte attrice ha genericamente dedotto di possedere da oltre vent'anni i beni oggetto di domanda, senza altra specificazione.
pagina 6 di 11 Non risulta chiarito, dunque, quando è iniziato il possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e precisata nei termini delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183, c. 6, n. 1, c.p.c.
– sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.). Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte attrice si limita ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni. In relazione a tale profilo, giova rammentare che, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai predetti requisiti, nonché di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata. Colui che assume l'avvenuto acquisto in proprio favore per effetto dell'usucapione, infatti, non può limitarsi ad affermare di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione: “L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non sono superabili neppure all'esito della prova testimoniale assunta.
pagina 7 di 11 Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla emerge neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato. Giova evidenziare, poi, che neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere, con il rigore sopra indicato, il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare specifici atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, collocandoli anche nel tempo, limitandosi a richiamare l'uso dell'area a parcheggio o lo svolgimento - in epoca imprecisata
- di attività di sbancamento del terreno, pavimentazione mediante l'utilizzo di ghiaia e pietrisco, pulizia da sterpaglie ed erbacce, nonché l'apposizione di alberi e piante di oleandri che provvedeva a potare. Tali circostanze sono già di per sé sufficienti al rigetto della domanda. 3.4. Le allegazioni, poi, sono prive di effettivo e concreto riscontro probatorio. Nello specifico, non risulta in atti alcuna documentazione in merito agli asseriti lavori sostenuti (“sbancamento, pulizia, messa a dimora di alberi e relativa cura”) quali, ad esempio, preventivi o conferimenti incarichi, ovvero ai pagamenti effettuati direttamente dalla stessa parte attrice (bonifici, fatture o ricevute di pagamento per l'acquisto dei materiali utilizzati). Neppure in atti è presente altra documentazione utile a chiarire le attività compiute dall'attrice nel corso del tempo, tali da evidenziarne una indiscussa, continua e piena signoria sul bene per il tempo necessario all'usucapione. Anche dalla prova orale raccolta, inoltre, non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui pagina 8 di 11 emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Le criticità riscontrate sul piano assertivo trovano piena conferma negli esiti dell'istruttoria. Ed infatti, dalle deposizioni dei testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 su istanza di parte attrice, non emerge alcun elemento utile a individuare il momento né le modalità attraverso le quali la avrebbe instaurato una relazione esclusiva con i beni oggetto di causa, con Pt_2 tutti i requisiti necessari ai fini dell'usucapione e tale da escludere il precedente proprietario. In particolare, i testi si sono limitati a riferire dell'utilizzo dei fondi da parte dell'attrice quale area di parcheggio asservita alla sala ricevimenti ove veniva svolta l'attività del ristorante Beau-sejour, confermando in modo generico lo svolgimento delle predette attività di sbancamento e pulizia del terreno, messa a dimora di alberi e relativa cura, senza chiarie in che epoca le stesse venivano compiute (cfr. verbali d'udienza del 13.03.2024 e dell'08.01.2025). Di contro, dalla documentazione prodotta dai convenuti – e, in particolare, la sentenza del Tribunale di Rossano n. 592/05 del 24.06.2005, le ricevute di pagamento dei canoni di locazione relative all'annualità 2005-2006 e 2006-2007, nonché le missive allegate alla memoria ex art. 183,comma 6, n.
2- emerge chiaramente che parte dei terreni presenti nella zona ove è situata la struttura del ristorante Beau-sejour venivano adibiti a parcheggio in virtù di un rapporto obbligatorio intercorso RN EN, marito dell'attrice e socio accomandatario della società che gestiva la sala ricevimenti, e il dante causa dei convenuti (v. allegati memoria dei convenuti ex art.183, comma 6, n.2). La circostanza, invero, non è neppure specificamente contestata da parte attrice, limitandosi la stessa ad affermare solo che il presunto contratto di affitto sarebbe incentrato su due quozienti di terreno che parte avversaria non riesce ad indicare perché non sono mai esistiti, e che il contratto in questione sarebbe estraneo alla propria sfera patrimoniale e, pertanto, irrilevante ai fini del presente giudizio. Invero, anche in mancanza della produzione del contratto, dalla documentazione richiamata emerge con evidenza l'esistenza di pagamenti con riferimento all'uso dell'area circostante all'attività ricettiva e la sua destinazione. Nelle ricevute pagate dalla , in relazione alle Parte_5 annualità già richiamate, infatti, si legge: “CANONE ANNO (…) RELATIVO DEL TERRENO CIRCOSTANTE IL RISTORANTE BEAU-SEJOUR ADIBITO A SUA PERTINENZA E PARCHEGGIO”. Da ciò consegue che la società alla quale è riferibile il ristorante con insegna Beau-sejour – alcuna contestazione sul punto è sorta ed è documentalmente provato dalla visura in atti – aveva in essere un rapporto obbligatorio che fondava l'uso del terreno adibito “a pertinenza e parcheggio” del ristorante. Tale rapporto, valevole non solo per il socio accomandatario, ma anche per la stessa attrice quale socia accomandante (cfr. visura storica della società allegata alla memoria dei convenuti ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.), ha consentito l'utilizzo dei fondi sino al 2007 per le stesse finalità che la , socia della Pt_2 società, assume a fondamento del proprio dedotto possesso ultraventennale. pagina 9 di 11 Ne consegue che, almeno sino al 2007 - ultimo anno per il quale risulta prodotta ricevuta di pagamento del canone e anno in cui, secondo la prospettazione dei convenuti, i terreni sarebbero stati restituiti previa disdetta -l'utilizzazione degli stessi da parte dell'attrice non può qualificarsi come possesso pieno, pacifico ed esclusivo. Una siffatta situazione, pienamente compatibile con il perdurare del potere dominicale in capo al proprietario, esclude in radice la possibilità di far decorrere, anteriormente al 2007, il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c. Avuto riguardo all'introduzione della domanda nel 2021, dovrebbe, in ogni caso, ritenersi insanabilmente carente il presupposto temporale necessario all'acquisto per usucapione. A tutto voler concedere, è proprio l'impiego della zona di terreno a parcheggio del ristorante, la cui gestione faceva capo alla società della quale la parte attrice era socia, a rivelare che l'attività svolta dall'attrice in relazione al terreno per cui è causa (ivi comprese, dunque, le attività di sbancamento, pulizia, messa a dimora di alberi e relativa cura) altro non era che di amministrazione nell'interesse di tutti i soci, lei compresa, sicché non vi sarebbe alcuna prova di esclusività del possesso. Risulta, inoltre, smentita l'affermazione dell'attrice circa il presunto disinteresse dei convenuti per i terreni oggetto di causa. Il teste ha infatti riferito di avere arato le fasce di terreno adiacenti alla sala Testimone_4 ricevimenti, a partire dal 2019 - e dunque in epoca anteriore alla proposizione del presente giudizio- su incarico del convenuto (cfr. verbale d'udienza del 13.03.2024). CP_1
Analogamente, il testimone ha dichiarato di aver visto personalmente il Testimone_5 [...]
sui predetti terreni in più occasioni, in particolare nell'autunno 2020 e nel giugno 2022 (cfr. CP_1 verbale d'udienza dell'08.11.2023). Le suddette dichiarazioni, rese da soggetti terzi, appaiono precise, circostanziate e coerenti tra loro, e devono pertanto ritenersi attendibili. Esse trovano ulteriore conferma nelle fotografie prodotte dai convenuti, che mostrano i terreni lavorati e coltivati (cfr. riproduzioni fotografiche allegate alla memoria dei convenuti ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.). In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, e tenuto conto dell'attività istruttoria espletata nonché della documentazione versata in atti, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato. La domanda attorea è, pertanto, infondata e deve essere rigettata. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto:
- del valore della causa, determinato sulla base del reddito dominicale dei terreni ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (pari a € 3,61 e € 14,60), con applicazione dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili in virtù dell'art. 4, co. 1, del citato D.M., con riduzione massima della fase studio ed introduttiva;
pagina 10 di 11 - della riduzione nella misura del 30 % ex art. 4, co. 4 del D.M. 55/2014, atteso che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- dell'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da;
Parte_2
- CONDANNA parte attrice, al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2681,28, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Virelli Giovanni per dichiarato anticipo. Così deciso in data 19.11.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2828/2021 R.G., avente a oggetto “usucapione” e promossa da:
LC (C.F: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DOMENICO SCORPINITI, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. e (C.F. ) CP_4 C.F._5 CP_5 C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. GIOVANNI VIRELLI in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti CONVENUTI Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione notificato in data 20.11.2021 ed iscritto a ruolo il 29.11.2021,
[...]
ha convenuto in giudizio , , Parte_2 CP_1 CP_2
, E , esponendo che: Controparte_3 CP_4 CP_5
- la sig.ra possiede pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da Parte_2 tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni i terreni siti nel Comune di Calopezzati CS) a ridosso della strada statale SS106 E90 località San Giacomo Marinella censiti al NCT di detto Comune al foglio di mappa n. 2 particella n. 214 e 22;
- tali terreni risultano essere attualmente intestati in comune e non diviso ai sigg.ri Controparte_3 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_1 CP_4 nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_5 CP_2 nata a [...] il [...]i quali non si sono mai interessati in alcun modo dei terreni né hanno mai contestato il possesso da parte dell'istante;
- di contro la sig.ra ha posseduto tali terreni da oltre venti anni in via esclusiva ed Parte_2
“uti dominus” in maniera piena ed esclusiva come si compete al legittimo proprietario;
pagina 1 di 11 - di fatti per tanti anni entrambi gli appezzamenti di terreno sono stati utilizzati come area di parcheggio e deposito della confinante Beausejour” di proprietà della sig.ra Parte_3 [...]
Parte_2
- a ciò si aggiunga che la stessa ha sempre realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni ed in particolare ha provveduto a proprie esclusive spese: a) allo sbancamento dei terreni;
b) pavimentare i terreni mediante l'utilizzo di ghiaia e pietrisco che ha utilizzato negli anni come parcheggio auto e che attualmente utilizza come luogo di deposito e di parcheggio dei propri mezzi di trasporto;
c) a piantare alberi e piante di oleandri a ridosso della locale statale che periodicamente provvede a potare;
d) pulire periodicamente il terreno dalle erbacce e dalle sterpaglie;
- è notorio quindi, come i predetti terreni siano da considerarsi animo e corpo, cosa propria dell'istante, da tempo ultraventennale, tant'è che, i terreni oggetto di usucapione, vengono oggi e da sempre identificati dagli abitanti della zona col nome e cognome dell'istante, unico possessore di fatto di quel luogo ove, tra l'altro, ha notoriamente la propria attività ricettiva;
- in conseguenza di tale indisturbato possesso ultraventennale, l'attore ha legittimamente maturato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., il diritto di sentire dichiarare in suo favore ed in danno dei convenuti l'acquisto per usucapione dei terreni sopra indicati;
- in data 23.10.2020 l'attore ha esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione;
- la circostanza che la parte attrice si sia preoccupata di valorizzare e abbellire i terreni di cui sopra, prendendosene cura e organizzandoli a proprio gusto fa sì che detti terreni siano da considerarsi, animo e corpo, cosa propria dell'attore, da tempo ultraventennale. Tanto precisato, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: “a) DICHIARARE avvenuto, in favore dell'attore sig.ra , l'acquisto per usucapione dei terreni siti nel Comune Parte_2 di Calopezzati- a ridosso della strada statale SS106 E90 località San Giacomo Marinella - censiti nel NCT del Comune di Calopezzati al foglio di mappa n°2, particella n. 22, Seminativo cl.2, are 51.40, r.d.14,60; r.a. 5,31 ed foglio di mappa n°2, particella n°214, Seminativo cl. 2, are 12.70. r.d.3,61; r.a. 1,31 per avere costei mantenuto il possesso di detti terreni in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
b) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alle necessarie annotazioni, trascrizioni e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; c) MUNIRE l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
d) COMPENSARE le spese del presente giudizio interamente tra le parti, oppure condannare i convenuti in solido in caso di opposizione” Con comparsa di risposta deposita in data 6.03.2022 si sono costituiti , CP_1 CP_2
, , E deducendo che:
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
- non corrispondono a verità gli argomenti avanzati da parte attrice nell'atto di citazione, tanto da avverarsi la fattispecie della lite temeraria;
- non è proprietaria della sala ricevimenti/ristorante “Beau sejour”, Parte_2 atteso che l'attività risulta in testa alla Calabria Sas ristorante di RN EN e C., società nella quale socio accomandatario è RN EN, mentre la risulta solo socio Pt_2 accomandante;
l'attività risulta definitivamente cessata il 30.6.2014;
- tra già proprietario dei terreni in questione e dante causa degli odierni convenuti, e Persona_1
RN EN intercorreva, fin dal 1998, contratto di affitto di parte dei due quozienti di terreno di cui alla odierna disputa ed adiacenti alla attività di ristorazione e precisamente: uno posto pagina 2 di 11 sul confine nord, di circa mq 1000 e l'altro posto sul confine sud, di circa mq 500, con canone annuo di locazione stabilito in allora Lire 6.000.000, ciò veniva accertato e confermato a mezzo sentenza n. 592/05 emessa dal Tribunale di Rossano il 24.6.2005, a seguito del ricorso possessorio avanzato dal RN;
- tali porzioni immobiliari rimanevano concesse in locazione a RN EN fino all'anno 2007, anno in cui, previa formale disdetta operata da con missiva racc. a.r. del Persona_1
16.11.2005, il RN rilasciava i terreni al legittimo proprietario;
- le ulteriori consistenze delle due particelle catastali, rispetto alla limitata parte concessa in locazione (la part.lla 22 ha una consistenza totale di oltre mq 5000 e la particella 214 ha una consistenza totale di circa mq 1270), sono sempre rimaste nel pieno possesso di prima e dei suoi eredi Persona_1 poi, che le hanno anno per anno coltivate;
- a rendere ancora più assurda e temeraria la domanda di parte attrice è la realtà di fatto degli ultimi anni. Al presente il terreno già concesso in affitto a RN EN, in continuità con le porzioni contigue della proprietà ha uso agricolo. L'attuale titolare conduttore, per effetto di CP_1 concesso dai germani e subentrato alla sorella dal gennaio 2016, risulta Pt_4 Controparte_3 essere coltivatore diretto regolarmente iscritto ai ruoli INPS nonché dr. agronomo;
le CP_1 particelle catastali in questione risultano integralmente incluse nel fascicolo aziendale ARCEA a lui intestato, come facilmente consultabile pure sul sito internet dell'Agenzia;
- nei terreni in oggetto, come negli altri terreni contigui dell'azienda, sono state svolte ripetutamente negli ultimi anni le seguenti operazioni colturali: aratura, frangizollatura, rullatura, semina della sulla (leguminosa da foraggio), falciatura, ranghinatura ed imballatura del fieno, carico delle balle. Tale stato di fatto è pure stato accertato dagli Ispettori AGEA che hanno provveduto ad effettuare il controllo oggettivo dei fondi. Tanto a dimostrazione e comprova che quelle porzioni immobiliari, assieme all'intero compendio fondiario di proprietà sono nell'esclusivo possesso della CP_1 famiglia e, in particolare, dal 2016, di;
CP_1 CP_1
- in definitiva, su alcuno degli immobili indicati in citazione si è verificato quel possesso ultraventennale ininterrotto, pacifico, esclusivo ed uti domini, voluto dal nostro ordinamento ai fini dell'acquisizione della proprietà per usucapione. I convenuti hanno, quindi, chiesto a codesto Tribunale: “1)-rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2)-condannare l'attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite.” Assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita a mezzo della prova testimoniale ammessa. All'udienza del giorno 8.1.2025 le parti hanno concordemente chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 18.07.2025, reso all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Ragione più liquida Giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
pagina 3 di 11 Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. In via preliminare occorre esaminare l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c., espressamente richiamata da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale. In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati
o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018). Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II Ord., 14.12.2022, n. 36626). pagina 4 di 11 Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva. Orbene, nel caso in esame, alcuna allegazione è stata presentata dall'attrice al fine di provare la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva, né tale circostanza risulta dimostrata all'esito delle prove testimoniali. Infatti, sia la che i testimoni escussi hanno evidenziato che i terreni oggetti Pt_2 di causa sono stati utilizzati come area di parcheggio e deposito a servizio della sala ricevimenti/ristorante. Inoltre, la generica attività di “coltivazione”, evidenziata dall'attrice unicamente nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c., non assurge ad allegazione specifica circa la destinazione agricola del fondo ad una ben individuata vicenda produttiva. In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e di attività agricola o produttiva cui sarebbe destinata, sia pure in forma non imprenditoriale, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c. Ne consegue che la domanda attorea deve essere ricondotta esclusivamente all'ambito dell'art.1158 c.c.. Anche a voler diversamente argomentare, invero, difetta la prova degli elementi costituivi dell'usucapione per le ragioni che seguono. 3.2. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il pagina 5 di 11 possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308). 3.3. Nella specie non si pongono questioni in ordine alla legittimazione passiva né sull'altruità della cosa. Ciò premesso, la domanda di usucapione è infondata. A ben vedere, infatti, già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte attrice ha genericamente dedotto di possedere da oltre vent'anni i beni oggetto di domanda, senza altra specificazione.
pagina 6 di 11 Non risulta chiarito, dunque, quando è iniziato il possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e precisata nei termini delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183, c. 6, n. 1, c.p.c.
– sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.). Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte attrice si limita ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni. In relazione a tale profilo, giova rammentare che, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai predetti requisiti, nonché di provare sia il momento iniziale del possesso sia la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata. Colui che assume l'avvenuto acquisto in proprio favore per effetto dell'usucapione, infatti, non può limitarsi ad affermare di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione: “L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non sono superabili neppure all'esito della prova testimoniale assunta.
pagina 7 di 11 Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla emerge neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato. Giova evidenziare, poi, che neppure risultano dedotti specifici atti di manifestazione del possesso collocati nel tempo dai quali desumere, con il rigore sopra indicato, il maturare della fattispecie acquisitiva. In particolare, entro il termine delle preclusioni assertive, parte attrice non ha inteso precisare specifici atti di esercizio del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, collocandoli anche nel tempo, limitandosi a richiamare l'uso dell'area a parcheggio o lo svolgimento - in epoca imprecisata
- di attività di sbancamento del terreno, pavimentazione mediante l'utilizzo di ghiaia e pietrisco, pulizia da sterpaglie ed erbacce, nonché l'apposizione di alberi e piante di oleandri che provvedeva a potare. Tali circostanze sono già di per sé sufficienti al rigetto della domanda. 3.4. Le allegazioni, poi, sono prive di effettivo e concreto riscontro probatorio. Nello specifico, non risulta in atti alcuna documentazione in merito agli asseriti lavori sostenuti (“sbancamento, pulizia, messa a dimora di alberi e relativa cura”) quali, ad esempio, preventivi o conferimenti incarichi, ovvero ai pagamenti effettuati direttamente dalla stessa parte attrice (bonifici, fatture o ricevute di pagamento per l'acquisto dei materiali utilizzati). Neppure in atti è presente altra documentazione utile a chiarire le attività compiute dall'attrice nel corso del tempo, tali da evidenziarne una indiscussa, continua e piena signoria sul bene per il tempo necessario all'usucapione. Anche dalla prova orale raccolta, inoltre, non è emersa prova dell'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale. Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui pagina 8 di 11 emergerebbe il contatto da parte dell'attrice continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è sfornita anche di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del 1980). D'altra parte, neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018). Le criticità riscontrate sul piano assertivo trovano piena conferma negli esiti dell'istruttoria. Ed infatti, dalle deposizioni dei testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 su istanza di parte attrice, non emerge alcun elemento utile a individuare il momento né le modalità attraverso le quali la avrebbe instaurato una relazione esclusiva con i beni oggetto di causa, con Pt_2 tutti i requisiti necessari ai fini dell'usucapione e tale da escludere il precedente proprietario. In particolare, i testi si sono limitati a riferire dell'utilizzo dei fondi da parte dell'attrice quale area di parcheggio asservita alla sala ricevimenti ove veniva svolta l'attività del ristorante Beau-sejour, confermando in modo generico lo svolgimento delle predette attività di sbancamento e pulizia del terreno, messa a dimora di alberi e relativa cura, senza chiarie in che epoca le stesse venivano compiute (cfr. verbali d'udienza del 13.03.2024 e dell'08.01.2025). Di contro, dalla documentazione prodotta dai convenuti – e, in particolare, la sentenza del Tribunale di Rossano n. 592/05 del 24.06.2005, le ricevute di pagamento dei canoni di locazione relative all'annualità 2005-2006 e 2006-2007, nonché le missive allegate alla memoria ex art. 183,comma 6, n.
2- emerge chiaramente che parte dei terreni presenti nella zona ove è situata la struttura del ristorante Beau-sejour venivano adibiti a parcheggio in virtù di un rapporto obbligatorio intercorso RN EN, marito dell'attrice e socio accomandatario della società che gestiva la sala ricevimenti, e il dante causa dei convenuti (v. allegati memoria dei convenuti ex art.183, comma 6, n.2). La circostanza, invero, non è neppure specificamente contestata da parte attrice, limitandosi la stessa ad affermare solo che il presunto contratto di affitto sarebbe incentrato su due quozienti di terreno che parte avversaria non riesce ad indicare perché non sono mai esistiti, e che il contratto in questione sarebbe estraneo alla propria sfera patrimoniale e, pertanto, irrilevante ai fini del presente giudizio. Invero, anche in mancanza della produzione del contratto, dalla documentazione richiamata emerge con evidenza l'esistenza di pagamenti con riferimento all'uso dell'area circostante all'attività ricettiva e la sua destinazione. Nelle ricevute pagate dalla , in relazione alle Parte_5 annualità già richiamate, infatti, si legge: “CANONE ANNO (…) RELATIVO DEL TERRENO CIRCOSTANTE IL RISTORANTE BEAU-SEJOUR ADIBITO A SUA PERTINENZA E PARCHEGGIO”. Da ciò consegue che la società alla quale è riferibile il ristorante con insegna Beau-sejour – alcuna contestazione sul punto è sorta ed è documentalmente provato dalla visura in atti – aveva in essere un rapporto obbligatorio che fondava l'uso del terreno adibito “a pertinenza e parcheggio” del ristorante. Tale rapporto, valevole non solo per il socio accomandatario, ma anche per la stessa attrice quale socia accomandante (cfr. visura storica della società allegata alla memoria dei convenuti ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.), ha consentito l'utilizzo dei fondi sino al 2007 per le stesse finalità che la , socia della Pt_2 società, assume a fondamento del proprio dedotto possesso ultraventennale. pagina 9 di 11 Ne consegue che, almeno sino al 2007 - ultimo anno per il quale risulta prodotta ricevuta di pagamento del canone e anno in cui, secondo la prospettazione dei convenuti, i terreni sarebbero stati restituiti previa disdetta -l'utilizzazione degli stessi da parte dell'attrice non può qualificarsi come possesso pieno, pacifico ed esclusivo. Una siffatta situazione, pienamente compatibile con il perdurare del potere dominicale in capo al proprietario, esclude in radice la possibilità di far decorrere, anteriormente al 2007, il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c. Avuto riguardo all'introduzione della domanda nel 2021, dovrebbe, in ogni caso, ritenersi insanabilmente carente il presupposto temporale necessario all'acquisto per usucapione. A tutto voler concedere, è proprio l'impiego della zona di terreno a parcheggio del ristorante, la cui gestione faceva capo alla società della quale la parte attrice era socia, a rivelare che l'attività svolta dall'attrice in relazione al terreno per cui è causa (ivi comprese, dunque, le attività di sbancamento, pulizia, messa a dimora di alberi e relativa cura) altro non era che di amministrazione nell'interesse di tutti i soci, lei compresa, sicché non vi sarebbe alcuna prova di esclusività del possesso. Risulta, inoltre, smentita l'affermazione dell'attrice circa il presunto disinteresse dei convenuti per i terreni oggetto di causa. Il teste ha infatti riferito di avere arato le fasce di terreno adiacenti alla sala Testimone_4 ricevimenti, a partire dal 2019 - e dunque in epoca anteriore alla proposizione del presente giudizio- su incarico del convenuto (cfr. verbale d'udienza del 13.03.2024). CP_1
Analogamente, il testimone ha dichiarato di aver visto personalmente il Testimone_5 [...]
sui predetti terreni in più occasioni, in particolare nell'autunno 2020 e nel giugno 2022 (cfr. CP_1 verbale d'udienza dell'08.11.2023). Le suddette dichiarazioni, rese da soggetti terzi, appaiono precise, circostanziate e coerenti tra loro, e devono pertanto ritenersi attendibili. Esse trovano ulteriore conferma nelle fotografie prodotte dai convenuti, che mostrano i terreni lavorati e coltivati (cfr. riproduzioni fotografiche allegate alla memoria dei convenuti ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.). In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, e tenuto conto dell'attività istruttoria espletata nonché della documentazione versata in atti, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato. La domanda attorea è, pertanto, infondata e deve essere rigettata. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto:
- del valore della causa, determinato sulla base del reddito dominicale dei terreni ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (pari a € 3,61 e € 14,60), con applicazione dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00;
- degli aumenti e delle diminuzioni operabili in virtù dell'art. 4, co. 1, del citato D.M., con riduzione massima della fase studio ed introduttiva;
pagina 10 di 11 - della riduzione nella misura del 30 % ex art. 4, co. 4 del D.M. 55/2014, atteso che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
- dell'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da;
Parte_2
- CONDANNA parte attrice, al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2681,28, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Virelli Giovanni per dichiarato anticipo. Così deciso in data 19.11.2025 Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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