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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1101 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in via G. Siragusa n. 150, c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Giuseppe Smecca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Bentivegna n. 7, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Vassallo, in vico Cappadonna n. 20, Gela.
- resistente-
A seguito dell'udienza del 05.02.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di versare in stato di indigenza economica, non essendo titolare di alcun reddito, e di essere separato dalla propria moglie giusta omologa di accordo di separazione consensuale, conveniva in giudizio l' chiedendo che venisse accertato il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno CP_1 sociale ex art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995 con decorrenza dall'01.01.2019, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda, esponeva:
- di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della reclamata prestazione in data 11.12.2018, rigettata in data 02.01.2019 dall' con la seguente motivazione CP_1
“nell'accordo di separazione consensuale non è presente alcuna richiesta di assegno di mantenimento all'altro coniuge, per cui non è possibile desumere lo stato di non autosufficienza”;
- che in data 18.01.2019 aveva dunque proposto ricorso amministrativo avverso il richiamato provvedimento di rigetto, rimasto inesitato;
- di avere diritto al riconoscimento del beneficio, stante la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, primo tra tutti lo stato di indigenza economica, che non potrebbe induttivamente escludersi dalla mera mancata richiesta di un assegno di mantenimento al coniuge, rimarcando sul punto di non avervi in ogni caso esplicitamente rinunciato in sede di accordo di separazione.
Con memoria depositata in data 03.10.2019, si costituiva in giudizio l' che eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, riproponendo le medesime ragioni già poste a sostegno del rigetto della domanda in sede amministrativa, con particolare riguardo all'intervenuta rinuncia all'assegno di mantenimento, o in ogni caso alla sua mancata esplicita richiesta in sede di accordo di separazione e relativa omologa, che pertanto sul punto nulla aveva statuito. Soggiungeva che, in ogni caso, permaneva anche in seguito alla separazione lo stato di convivenza degli ex coniugi, per ammissione dello stesso ricorrente.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, dopo diversi rinvii resi necessari dalla sostituzione del Giudice titolare del procedimento nonché del protrarsi della situazione pandemica da Sars
Cov-2, veniva decisa a seguito dell'udienza del 05.02.2025, convertita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e non può pertanto trovare accoglimento, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2 Va in punto di diritto premesso che l'assegno sociale (che ha sostituito , dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale) è una prestazione economica di natura assistenziale rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, disciplinata dall'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995, secondo cui: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Ebbene, il ricorrente, al fine di motivare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, ha allegato di essere privo di occupazione lavorativa sin dal 2014, di vivere grazie agli aiuti economici elargiti dal figlio, , e di non aver richiesto all'ex moglie l'assegno di Persona_1 mantenimento (non avendovi comunque espressamente rinunciato) in ragione dell'esiguo reddito lavorativo dalla stessa percepito, pari ad euro 1.600,00 mensili, dunque appena sufficiente al proprio sostentamento, alla luce peraltro dell'esposizione debitoria della stessa
(dovendo erogare una rata di euro 500,00 mensili per il pagamento della rata di mutuo ipotecario
3 avente scadenza il 25.01.2032; una rata di euro 250,00 mensili per il finanziamento concesso da
Findomestic s.p.a. ed avente scadenza nell'anno 2025; una rata di euro 110,00 per un ulteriore finanziamento concesso dalla Findomestic s.p.a. ed avente scadenza nell'anno 2020).
L' ha dal canto suo eccepito che il ricorrente aveva continuato a convivere con l'ex CP_1
moglie anche in seguito alla separazione, intervenuta nel 2015, non avendo peraltro mai richiesto, né in sede di separazione, né successivamente, un contributo per il mantenimento all'ex moglie, titolare di redditi propri, e che, pertanto, non sussistono le condizioni di legge per la corresponsione dell'assegno sociale, così come interpretate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ebbene, circa i requisiti reddituali per l'erogazione dell'assegno sociale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non si debba procedere al cumulo dei redditi con l'ex coniuge solo quando la separazione sia legale ed effettiva (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., n. 2134/2005).
Nella fattispecie in esame, è dato incontestato che il ricorrente, dopo la separazione, abbia continuato a convivere con l'ex moglie all'interno della casa coniugale. La circostanza, evocata dal ricorrente, di un presunto difetto di convivenza in ragione della mera suddivisione dell'appartamento in due piani (ciascuno dei quali occupato da uno dei due ex coniugi), appare per vero irrilevante, in difetto sia della mancata allegazione e prova di ulteriori circostanze che possano apportare alimento argomentativo alla tesi del ricorrente (che non ha, a titolo esemplificativo, nulla dedotto in ordine ad una effettiva separazione e non comunicabilità tra i due piani dell'appartamento), sia della mancata produzione in giudizio dell'accordo di separazione consensuale e relativa omologa, da cui si sarebbero potuti eventualmente trarre ulteriori elementi per scandagliare più nel dettaglio siffatto aspetto.
Per tale motivo, non può dunque ritenersi integrato il requisito della separazione effettiva e, per l'effetto, ai fini del giudizio circa la spettanza dell'assegno sociale, si deve provvedere al cumulo dei redditi percepiti dal ricorrente con quelli dell'ex moglie che, sulla base di quanto affermato dallo stesso ricorrente, percepirebbe redditi da lavoro per un importo pari ad Euro
1.600,00 mensili, superiore, già di per sé, al limite normativamente stabilito.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento, non già in ragione della rinuncia o della mancata esplicita richiesta di erogazione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge, circostanze al tal fine irrilevanti alla stregua dei più recenti orientamenti della Suprema Corte (la quale ha sul punto statuito che la rinuncia all'assegno di mantenimento non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale giacché l'unico requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno sociale è quello dello "stato di bisogno effettivo del titolare", stabilito in base a parametri ben delineati dalla normativa su base oggettiva a nulla rilevando che il richiedente
4 ometta o meno di richiedere all'ex coniuge l'assegno divorzile. Cfr. sul punto Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/09/2023, n. 26287 e Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 26/07/2022,
n. 23305), quanto perché non risulta provato lo stato di separazione legale ed effettiva dall'ex coniuge, che si tende piuttosto presuntivamente ed escludere in ragione del proseguimento della convivenza, pur dopo l'omologa dell'accordo di separazione, valutata in uno alla circostanza della mancata richiesta dell'assegno di mantenimento.
Si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni connesse alla qualità delle parti in lite nonché dell'infondatezza (per le ragioni sopra esposte) della motivazione posta dall' a CP_1
sostegno del provvedimento di diniego del 02.01.2019.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiarata assorbita ogni altra questione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela il l'08.04.2025.
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
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