Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/06/2025, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Santaiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento recante il giudizio di non idoneità espresso all’esito dello svolgimento delle prove di efficienza fisica nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale e, in particolare, di tutti gli ulteriori verbali e delle schede personali relativi agli accertamenti di efficienza fisica con riferimento alla posizione del ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il bando di concorso nella parte relativa alle disposizioni per lo svolgimento per le prove di efficienza fisica (allegato M)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’atto del 19.05.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2021 e, dopo aver superato la prova scritta, è stato ritenuto non idoneo all’esito delle prove di efficienza fisica, avendo percorso la distanza di 1.000 metri piani in 4 primi e 4 secondi, oltre il tempo limite di 3 primi e 50 secondi stabilito dall’allegato M del bando di concorso.
2. – Con ricorso notificato il 20.04.2022 e depositato il 19.05.2022 il -OMISSIS- si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti che hanno determinato la sua esclusione dal concorso, così come meglio indicati in epigrafe.
3. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ma non ha svolto difese, salvo depositare una relazione dell’Ufficio concorsi e contenzioso del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la documentazione relativa alla posizione del ricorrente.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 9 giugno 2022, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
5. – Con atto depositato il 19.05.2025, il ricorrente ha dichiarato l’intenzione di « rinunciare al prosieguo della causa, avendo medio tempore ottenuto altra occupazione » e ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso con integrale compensazione delle spese di lite.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della difesa di mero stile svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.