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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2022 R.G., avente ad oggetto “usucapione”;
tra rappresentato e difeso dall'avv. M. Greco, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a San Pietro Vernotio in Carlo Alberto n. 58 è elettivamente domiciliato;
attore
e
, in qualità di eredi di;
CP_1 Controparte_2 Persona_1
convenuti- contumaci
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e per sentir dichiarare l'acquisto a titolo di usucapione in proprio Persona_1 CP_1
1 favore dell'area circostante il fabbricato a pian terreno, ad uso cortile o giardino esclusivo, ubicata a sud – est del fabbricato, meglio identificato nella planimetria, rispettivamente con il n. 4 (in catasto Comune di Brindisi in foglio 33 part.lla 157 sub 22, area urbana, cat. F1 di consistenza di mq 124) e con il numero 3 ( in catasto in foglio 33 part.lla 157 sub 21, area di consistenza di mq 152); del locale scantinato ad uso rimessa, sito nel piano sotterraneo della stessa palazzina di mq 120, al quale si accede dalla serranda posta frontalmente rispetto a chi scende dalla corsia carraia, meglio indicato graficamente in rosa nella planimetria B al n. 5, qui in doc. 4; riportato in Catasto urbano del Comune di Brindisi al foglio 33 particella 157 sub 16 (derivato dal sub 9) C/6, classe 3^, mq. 120, rientrante in un'area più grande di mq 334; nonché del locale deposito ad uso ripostiglio di mq 68 al quale si accede attraverso la porta che si raggiunge scendendo le scale e voltando a destra, meglio indicato graficamente in rosa nella planimetria B al n. 6 (doc. 4 vds le corrispondenti aree di colore rosa contraddistinte da 5 e da 6); riportato in Catasto urbano del Comune di Brindisi al foglio 33 particella 157 sub 19 (derivato dal sub 9) C/2, classe 3^, mq. 68, rientrante in un'area più grande di mq 334;
Ha assunto l'istante che il possesso degli immobili è stato esercitato pacificamente, ininterrottamente e continuamente per oltre vent'anni, senza che per l'intera durata sia stata frapposta alcuna potestà dominicale da parte dei titolari, e che la propria prolungata signoria di fatto sui beni si è sostituita alla loro utilizzazione, dimostrandosi pubblicamente come unico proprietario.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la titolarità dei predetti immobili a titolo di usucapione, con relativo ordine al Conservatore dei RR. II all'U.T.E. Catasto Urbano, di trascrizione e volturazione. Nelle more del giudizio, ovvero il 20.2.2022 è deceduto il sig. ; è stata Persona_1 dunque dichiarata l'interruzione del processo, successivamente riassunto dal sig. Parte_1 in proprio ed in qualità di erede di , nei confronti degli altri successori del de Persona_1 cuius, in persona di , già parte processuale, e delle sig.re e Parte_1 CP_1 [...]
rimaste contumaci. CP_2 La causa, precisate le conclusioni all'udienza del 05.04.2024, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art 190 c.p.c..
La domanda proposta dall'istante con l'atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato ai convenuti, di cui è stata dichiarata la contumacia, deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, va premesso che le condizioni ed i presupposti stabiliti dal codice civile per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificità e pubblicità del godimento del bene uti dominus. Giova rammentare anche che l'usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà in forza del possesso continuato per un certo tempo. Il fondamento dell'usucapione riposa nella esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni e di garantire, conseguentemente, la certezza dei diritti sulle cose. Può ben comprendersi che l'incertezza sulla reale titolarità dei beni può costituire un limite alla loro circolazione: chi intende acquistare un immobile in mancanza di un titolo che attesti la proprietà in capo al venditore può essere, comunque, indotto alla compravendita se vi è prova che l'alienante ha posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Orbene, l'istante ha dichiarato di aver posseduto pacificamente ed in modo incontrastato per oltre vent'anni i beni della stessa palazzina in cui è ubicata la sua abitazione: ebbene, ai fini dell'accertamento del diritto oggetto dell'usucapione, è necessario fare riferimento alla natura ed
2 alle caratteristiche fattuali dell'attività posta in essere da parte di chi rivendica l'acquisto del bene a tale titolo. Infatti, l'usucapente, che abbia il godimento autonomo del bene, per poterne efficacemente invocare il diritto deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, cioè di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonchè il solo a comportarsi all'esterno come il proprietario esclusivo (c.d. animus possidendi), con comportamenti atipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo il proprietario dal possesso dell'immobile.
Tuttavia, nel caso di specie, è necessario accertare se l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o altro diritto reale, sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ai sensi dell'art.1144 c.c., atteso che l'attore è figlio del sig e proprietari dei beni in Persona_1 CP_1 oggetto quindi, inidoneo all'acquisto mediante possesso. Ed invero, in via generale, l'usucapione tra parenti non è consentita dalla legge in quanto tra le parti potrebbero intercorrere specifici accordi o situazioni di tolleranza legate al loro rapporto parentale;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1144 c.c., non può dirsi ricorrere uno status di possesso in capo a chi compie atti di godimento della cosa con l'altrui tolleranza. In tali casi, infatti, vengono a mancare i presupposti essenziali stabiliti dalla legge per il perfezionarsi dell'usucapione: da una parte, il disinteresse del legittimo proprietario, dall'altro, la gestione del bene “in qualità di proprietario” da parte dell'utilizzatore.
Ebbene, pare di tutta evidenza che, nel caso in esame, debba escludersi che il godimento autonomo dei beni da parte dell'istante sia avvenuto in conseguenza della tolleranza da parte dei sig.ri e nei suoi confronti, anzitutto, perché ne ha comportato il Persona_1 CP_1 possesso non già di modesta portata, tanto da incidere debolmente sull'esercizio del diritto da parte degli effettivi proprietari e, soprattutto, non è risultato da parte di questi una permissio nel suo godimento di natura transitoria.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'assunto dell'attore di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta dell'immobile per cui è causa, così come
“l'animus rem sibi habendi”, ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria dalla quale è emersa la propria totale disponibilità dei beni, sorretto dalla volontà di tenere la res esclusivamente per sè, per il tempo previsto dalla legge.
Ed invero, alla luce degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di specifica valutazione probatoria utilizzabili ai fini della decisione: le dichiarazioni dai testi – e rispettivamente, amico e vecchio Testimone_1 Testimone_2 conoscente-, i quali hanno confermato che ha esercitato per oltre vent'anni il Parte_1 possesso esclusivo, ininterrotto ed incontestato degli immobili di cui all'atto introduttivo, che si è sempre occupato dei beni in via esclusiva, che non hanno mai visto nessun altro nelle aree e nei locali in questione. Inoltre hanno rilevato che l'attore ha realizzato una recinzione attorno all'area che circonda il fabbricato, ha eseguito la manutenzione del giardino con interventi di piastrellatura e altre migliorie.
Le circostanze oggetto delle predette attestazioni sono, di per sé, del tutto idonee per ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto degli immobili oggetto di causa a titolo di usucapione ventennale da parte dell'attore.
3 Tali risultanze istruttorie e il comportamento processuale tenuto dai convenuti, per la loro scelta di rimanere contumaci, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea, che quindi deve trovare totale accoglimento.
Appare congruo compensare la spese di lite fra le parti, attesa la mancata costituzione in giudizio da parte dei convenuti e quindi la mancata contestazione degli assunti di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 381/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara l'avvenuta usucapione in favore dell'attore della proprietà dell'area circostante il fabbricato a pian terreno, ad uso cortile o giardino esclusivo, sita a sub – est del fabbricato, meglio identificato nella planimetria, rispettivamente con il n. 4 ( in catasto Comune di Brindisi in foglio 33 part.lla 157 sub 22, area urbana, cat. F1 di consistenza di mq 124) e con il numero 3 ( in catasto in foglio 33 part.lla 157 sub 21, area di consistenza di mq 152); locale scantinato ad uso rimessa, sito nel piano sotterraneo della stessa palazzina di mq 120, al quale si accede dalla serranda posta frontalmente rispetto a chi scende dalla corsia carraia, meglio indicato graficamente in rosa nella planimetria B al n. 5, qui in doc. 4; riportato in Catasto urbano del Comune di Brindisi al foglio 33 particella 157 sub 16 (derivato dal sub 9) C/6, classe 3^, mq. 120, rientrante in un'area più grande di mq 334; locale deposito ad uso ripostiglio di mq 68 al quale si accede attraverso la porta che si raggiunge scendendo le scale e voltando a destra, meglio indicato graficamente in rosa nella planimetria B al n. 6 (doc. 4 vds le corrispondenti aree di colore rosa contraddistinte da 5 e da 6); riportato in Catasto urbano del Comune di Brindisi al foglio 33 particella 157 sub 19 (derivato dal sub 9) C/2, classe 3^, mq. 68, rientrante in un'area più grande di mq 334;
compensa integralmente le spese di lite;
ordina alla Conservatoria dei RR.II di procedere alla relativa trascrizione.
Così deciso in Brindisi in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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