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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2233/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nata a Parte_2 C.F._2
Palermo il 15.3.1955, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Cinzia Federico, presso il cui studio, sito a Collesano IN viale Vincenzo Florio n. 16, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 10.12.2024, e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il Parte_2
23.8.1980 a – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Controparte_1 comune al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1980 –, dal quale IL 2.4.1981 è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno chiesto al Persona_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius), alle condizioni previste in sede di separazione consensuale. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025, il difensore delle parti ha dato atto del decesso della ricorrente Parte_2
comprovato dal certificato di morte prodotto, domandando la declaratoria di
[...] cessazione della materia del contendere;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. Ebbene, deve osservarsi che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione
“nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi” (Cass., n.
31358/2019; Cass., n. 20495/2022). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti.
L'esito della controversia e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara la cessazione della materia del contendere. nulla sulle spese;
Così deciso a Termini Imerese nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.