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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/08/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2117/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Consuelo Pasqual del Foro di Udine C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.05.2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1.la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre;
2.tenuto conto dell'età di , la stessa potrà vedere e visitare il padre quando lo vorrà in base agli accordi presi di Per_1 volta in volta dai genitori e tenuto conto dei suoi desiderata e impegni scolastici ed extrascolastici;
3.la madre provvederà al mantenimento ordinario e straordinario di entrambi i figli fino alla loro autosufficienza economica;
il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli per i periodi che questi trascorreranno con lui;
1
4.fermo restando quanto stabilito al punto precedente, relativamente alle tasse e dalle spese necessarie per frequentare una facoltà universitaria (alloggio, utenze, libri di testo e quant'altro), da parte di oggi e in futuro di , i Pt_3 Per_1 ricorrenti pattuiscono di dividerle in ugual misura al 50%;
5.l'assegno unico per i figli, fino a quando sarà erogato, verrà percepito dalla signora Pt_1
6.nulla per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 10/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data 26/05/2005 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 42) e si sono separati consensualmente con verbale in data 15/12/2022 omologato con decreto del 12/01/2023.
Dall'unione coniugale sono i nati figli (n. il 19/10/2006 a Palermo) e (n. Persona_2 Persona_3 il 29/04/2010 a Palermo).
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 03/06/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minorenne non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/05/2005 in Palermo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 42) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 07/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2117/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Consuelo Pasqual del Foro di Udine C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.05.2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1.la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre;
2.tenuto conto dell'età di , la stessa potrà vedere e visitare il padre quando lo vorrà in base agli accordi presi di Per_1 volta in volta dai genitori e tenuto conto dei suoi desiderata e impegni scolastici ed extrascolastici;
3.la madre provvederà al mantenimento ordinario e straordinario di entrambi i figli fino alla loro autosufficienza economica;
il padre provvederà al mantenimento diretto dei figli per i periodi che questi trascorreranno con lui;
1
4.fermo restando quanto stabilito al punto precedente, relativamente alle tasse e dalle spese necessarie per frequentare una facoltà universitaria (alloggio, utenze, libri di testo e quant'altro), da parte di oggi e in futuro di , i Pt_3 Per_1 ricorrenti pattuiscono di dividerle in ugual misura al 50%;
5.l'assegno unico per i figli, fino a quando sarà erogato, verrà percepito dalla signora Pt_1
6.nulla per quanto riguarda il mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 10/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data 26/05/2005 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 42) e si sono separati consensualmente con verbale in data 15/12/2022 omologato con decreto del 12/01/2023.
Dall'unione coniugale sono i nati figli (n. il 19/10/2006 a Palermo) e (n. Persona_2 Persona_3 il 29/04/2010 a Palermo).
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 03/06/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minorenne non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/05/2005 in Palermo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 42) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 07/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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