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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1841/2024 promossa da
, nata a [...], Santa Fe, Argentina, in data 18 giugno 1966; Parte_1
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, in data 11 luglio 1996; Parte_2
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, in data 28 giugno 1997, Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vanessa Alecci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Ragusa alla Via Stiela n. 1
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di Parte_3 cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Persona_1 nato a [...] in data [...] ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
1 ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_1
06/11/1891 e, precisamente, a Ripalimosani (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi
(cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che egli non risulta iscritto nel Registro
Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , Persona_1 Persona_2 Persona_3 nato in data [...];
- da , coniugatosi con , alla figlia Persona_3 Persona_4 Persona_5
, nata in data [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data Parte_4 Controparte_2
16/01/1965, alla figlia , nata in data [...]; Parte_1
- da coniugatasi con in data 14 luglio 1995, Parte_1 Controparte_3 ai figli , nato in data [...], e , nato in Parte_2 Parte_3 data 28/06/1997.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali
2 n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del
1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da è avvenuto successivamente all'entrata Persona_5 in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante abbia contratto matrimonio con la predetta ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana Controparte_2 alla figlia Parte_1
La trasmissione della cittadinanza da ai figli (nato Parte_1 Parte_2 in data 11 luglio 1996) e (nato il [...]), è poi avvenuta dopo il 1992 (e Parte_3 dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tale ultimo passaggio.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e , con conseguente obbligo del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1841/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1841/2024 promossa da
, nata a [...], Santa Fe, Argentina, in data 18 giugno 1966; Parte_1
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, in data 11 luglio 1996; Parte_2
, nato a [...], Santa Fe, Argentina, in data 28 giugno 1997, Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vanessa Alecci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Ragusa alla Via Stiela n. 1
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di Parte_3 cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Persona_1 nato a [...] in data [...] ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
1 ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il Persona_1
06/11/1891 e, precisamente, a Ripalimosani (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi
(cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che egli non risulta iscritto nel Registro
Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugato con , al figlio , Persona_1 Persona_2 Persona_3 nato in data [...];
- da , coniugatosi con , alla figlia Persona_3 Persona_4 Persona_5
, nata in data [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data Parte_4 Controparte_2
16/01/1965, alla figlia , nata in data [...]; Parte_1
- da coniugatasi con in data 14 luglio 1995, Parte_1 Controparte_3 ai figli , nato in data [...], e , nato in Parte_2 Parte_3 data 28/06/1997.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo agli attori, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo . Persona_1
La linea di discendenza è in parte per via paterna ed in parte per via materna.
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante per questi ultimi l'operatività delle sentenze costituzionali
2 n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del
1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da è avvenuto successivamente all'entrata Persona_5 in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante abbia contratto matrimonio con la predetta ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana Controparte_2 alla figlia Parte_1
La trasmissione della cittadinanza da ai figli (nato Parte_1 Parte_2 in data 11 luglio 1996) e (nato il [...]), è poi avvenuta dopo il 1992 (e Parte_3 dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tale ultimo passaggio.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
e , con conseguente obbligo del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1841/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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