Articolo 38 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 quinquiesArticolo 39
Versione
1 settembre 1995
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 38. (Adozione) 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)) .
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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