TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19035 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
( ), in persona del curatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bosco (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_1
Benevento Via del Pomerio 7
Attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Varricchio CP_1 C.F._2
(C.F. ), con studio in Benevento, alla Via Francesco Iandoli, n. 6, C.F._3
Convenuta
Conclusioni: per parte attrice
- accertare e dichiarare la responsabilità personale della convenuta per i danni subiti dalla società
e dai creditori sociali a causa delle condotte evidenziate nel presente atto;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in misura pari ad € 258.500, 00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura, anche
1 maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa o che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte attrice.
Per parte convenuta
1) accertare e dichiarare, l'assenza di colpevolezza e dunque di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta , per le motivazioni di cui agli atti di causa;
CP_1
2) nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata in data 13.9.2023 la curatela del fallimento della società (d'ora in poi ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, quale CP_1
amministratrice della fallita sin dalla sua costituzione (4.7.2011) chiedendone la condanna, ex art. 146 L.F., al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori sociali quantificati in euro 258.500, 00, oltre accessori.
Ha allegato in fatto che con sentenza n. 58 del 28.10.2019 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della - con sede legale in Benevento alla via Napoli 191- il Parte_1
cui oggetto sociale consisteva nel commercio, per conto proprio e di terzi, anche elettronico di automobili, automoto, autocarri, fuoristrada, motoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli industriali, nuovi ed usati, imbarcazioni, natanti e navi;
il tutto oltre la riparazione dei medesimi beni ed altre attività accessorie.
Soci al momento del fallimento risultavano la Controparte_2
con una quota pari al 99% del capitale sociale, e la stessa per la residua quota dell'1%.
[...] CP_1
La curatela attrice ha allegato che dall'esame dei bilanci e delle scritture contabili era emersa l'esistenza di un credito – per euro 258.500,00 – vantato dalla fallita nei confronti di un'altra società, la
Del OS Group S.r.l. ( c.f. ), credito mai incassato dalla fallita. In particolare, nel 2011 P.IVA_2 alla voce “Fornitori Conto Anticipi” è risultato il trasferimento per acconti alla Del OS Group S.r.l. di euro 308.800,00 mediante, dapprima, un bonifico bancario dal conto sociale intrattenuto presso la
Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio di euro 304.000, 00 e riportante la data del 22.9.2011 e, quindi,
due assegni bancari, rispettivamente numero 3143 e 3144, tratti sempre sul medesimo conto il 21.10.
2 2011 per l'importo di euro 2.400,00 ciascuno. Interrogata dal curatore (cfr verbale del 5.10.2021) la ha confermato che nell'anno 2011 la società allora in bonis aveva versato acconti per euro CP_1
308.800, 00 e ricevuto dalla Del OS Group S.r.l. veicoli per euro 49.300,00. Sempre dall'esame delle scritture si poteva appurare che nell'anno 2012 la Del OS Group S.r.l. aveva restituito una caparra per l'importo di euro 1.000,00 ed aveva venduto una sola autovettura alla fallita, per un totale di euro 9.500, 00. Pertanto, alla data del 31.12.2012 la aveva ancora un credito di euro Parte_1
250.000, 00 per acconti versati alla Del OS Group S.r.l., credito poi incrementato di euro 8.500,00 a seguito della restituzione della vettura venduta nel 2012 ed emissione della relativa nota di credito. In sede di interrogatorio la aveva riferito che i rapporti con il suddetto fornitore si erano interrotti CP_1 nel 2013.
La curatela attrice ha, quindi, contestato quale condotta contraria alla diligenza richiesta all'organo amministrativo la corresponsione di acconti per una cifra così elevata tenuto conto che all'epoca dell'operazione la Del OS Group S.r.l. – la quale aveva depositato i bilanci fino a quello relativo all'anno 2010, evidenziando un patrimonio netto negativo per euro 311.174, 20 - era già stata posta in scioglimento e liquidazione ( 15 giugno 2011 con atto iscritto nel Registro delle Imprese il giorno 2 agosto 2011) .
Inoltre, la curatela ha contestato alla che, nonostante il sostanziale arresto dei rapporti CP_1
commerciali con detta società già a partire dall'anno 2012, l'amministratrice non si era adoperata per il recupero – anche giudiziale – del credito nel mentre la Del OS Group S.r.l. trasferiva la sede a
Roma, previa cessione di tutte le partecipazioni ad altro soggetto, venendo poi cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c.
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
258.500,00 a titolo di risarcimento danni quali conseguenza – immediata e diretta – delle predette violazioni commesse dalla per la violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità CP_1
del patrimonio sociale e per la violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.
2. In data 19.12.2023 si è costituita in giudizio eccependo la “carenza di CP_1 interesse” della curatela attrice alla proposizione dell'azione atteso che la stessa non avrebbe comunque consentito, anche in caso di esito positivo, la ricostituzione del patrimonio sociale in quanto ella non aveva beni immobili di proprietà e viveva solo del suo stipendio (basso) di lavoratrice dipendente.
Ha contestato, quindi, nel merito la fondatezza della domanda deducendo di aver sempre agito in totale buona fede: al momento dell'operazione in contestazione la aveva Parte_1 una certa stabilità economica e l'operazione era coerente con l'oggetto sociale atteso che il versamento era effettuato in virtù di possibili e futuri acquisti di autovetture. Ella a quel tempo non
3 era assolutamente a conoscenza delle condizioni economiche e patrimoniali della Del OS
Group “anche perché se così fosse stato non avrebbe mai corrisposto detta ingente somma, a titolo di investimento” (così nella memoria depositata). Del resto, la Del OS Group aveva consegnato veicoli per euro 49.300,00 al momento del versamento, corroborando la fiducia riposta nel buon esito dell'operazione. Allorquando ella era venuta a sapere della situazione patrimoniale negativa della fornitrice era ormai troppo tardi per tentare un recupero, salvo esporre la ad Parte_1
ulteriori costi e conseguenze negative. Ella, pertanto non aveva mai avuto la consapevolezza di porre in essere una condotta ai danni dei creditori sociali, essendo ben lontana la concretizzazione di quello stato di crisi che ben 8 anni dopo le condotte in contestazione avrebbero portato al fallimento della società amministrata.
3. Effettuate le verifiche preliminari, fissata l'udienza di ex art 183 c.p.c. le parti hanno provveduto a depositare le memorie ex art 171 ter c.p.c. Indi all'udienza del 18.4.2024, assente il curatore del fallimento ma anche la la cui difesa evidenziava la insussistenza delle CP_1 condizioni per una eventuale definizione bonaria , la causa era rinviata all'udienza del 14.11.2024
,poi celebrata in modalità cartolare, per la rimessione al Collegio ex art 189 c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
4.1. Posto che l'interesse ad agire non coincide affatto con le valutazioni di opportunità che possono essere alla base della scelta in ordine alla proposizione di una azione e tenuto conto che anche l'eventuale attuale incapienza della convenuta è irrilevante, atteso che la stessa è chiamata a rispondere con tutto il suo patrimonio presente ed anche futuro, non risulta necessario indugiare oltre in ordine alla eccepita carenza di interesse della curatela attrice.
4.2. Tanto premesso, occorre rammentare che «in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi "ex ante" secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere» (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2172 del 24/01/2023). In sostanza, i limiti oltre i quali la "scelta gestionale", compiuta dall'amministratore, non può ritenersi conforme alla misura della diligenza richiesta, avuto riguardo alle peculiari circostanze conosciute o conoscibili, ed indipendentemente da eventuali profili di rilevante alea economica che tale scelta presenti, vanno individuati nella "irragionevolezza" della operazione economica (pregiudizievole per la società), in
4 quanto da ritenere "del tutto illogica" o compiuta "in assenza delle normali cautele" ed "in mancanza della verifica delle necessarie informazioni" - preventivamente acquisite od acquisibili - che normalmente sono richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, nonché, in generale, nella "mancanza di diligenza" mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente e compiutamente i "margini di rischio" connessi all'operazione da intraprendere.
Ebbene, pacifico è che la in data 22.9.2011 ha trasferito la somma di euro di euro CP_1
304.000, 00 mediante un bonifico bancario dal conto sociale intrattenuto presso la Banca del Lavoro
e Piccolo Risparmio alla Del OS Group e che a tale trasferimento hanno fatto seguito due ulteriori dazioni di denaro sempre alla suddetta società mediante assegni bancari tratti dal medesimo conto sociale in data 21 ottobre 2011 per l'importo di euro 2.400,00 ciascuno. E' la stessa convenuta a sottolineare che trattavasi di un ingente investimento e che ella non avrebbe acconsentito a porre in essere se avesse avuto conoscenza delle condizioni economiche e patrimoniali in cui versava la Del OS Group. Vi è poi da considerare che detta società aveva depositato i bilanci fino a quello relativo all'anno 2010, evidenziando un patrimonio netto negativo per euro 311.174 e che già dal 15 giugno 2011, con atto iscritto nel Registro delle Imprese il giorno
2 agosto 2011, tale società era stata posta in scioglimento e liquidazione.
In sostanza, quindi, la convenuta quale amministratrice della fallita ha erogato una rilevante somma di denaro come incomprensibili “acconti” in favore di una società che già evidenziava un patrimonio netto negativo per svariate centinaia di migliaia di euro e si trovava già in liquidazione. E' evidente, quindi, la condotta gravemente negligente della nel non aver preventivamente CP_1
verificato la possibile fruttuosità di una importante operazione quanto meno a livello potenziale, determinando così un danno al patrimonio sociale consistito nella fuoriuscita di una ingente somma di denaro che ben può ritenersi quale un vero e proprio finanziamento senza alcuna garanzia prestato ad una società in gravi difficoltà.
Superfluo risulta quindi affrontare la questione relativa alla irrecuperabilità successiva della somma di denaro in contestazione, posto che la stessa non avrebbe mai dovuto uscire dalle disponibilità della con le modalità in cui è avvenuta. Infine, va osservato che Parte_1
l'indebito utilizzo di risorse liquide della società, o nel caso di specie la dispersione delle risorse societarie costituisce in sé una fonte di responsabilità degli amministratori e del conseguente obbligo di risarcire il danno del tutto autonoma e indipendente dalla sussistenza del presupposto della perdita del capitale come invece adombra la convenuta nelle sue difese.
Ne consegue che risulta certamente fondata la pretesa risarcitoria, quantificata nel danno cagionato in € 258.500,00 vale a dire nella somma di denaro residua una volta detratto il controvalore dei veicoli che, consegnati alla , sono stati dalla stessa incamerati. Parte_1
5 L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 22.9.2011, data della maggiore erogazione concessa alla Del OS Group, ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 13.9.2023 (data della notifica della citazione) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza sicché, considerato che il
è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va condannata ad Parte_1 CP_1 eseguire a favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito, nella misura risultante dai relativi registri, oltre che dei compensi liquidati ex art. 82 T.U.
n.155/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda della curatela attrice e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore del di € 258.500,00, oltre rivalutazione a far data dal Parte_1
22.9.2011 ed interessi sulle somme via via rivalutate al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
22.9.2011 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 13.9.2023 alla presente decisione,
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che Parte_1
sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, comprese quelle relative al compenso ed alle spese generali spettanti al difensore del Fallimento, liquidate ex art. 82
T.U. n.155/2002.
Napoli, 11.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice Relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19035 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente
T R A
( ), in persona del curatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bosco (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_1
Benevento Via del Pomerio 7
Attore
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Varricchio CP_1 C.F._2
(C.F. ), con studio in Benevento, alla Via Francesco Iandoli, n. 6, C.F._3
Convenuta
Conclusioni: per parte attrice
- accertare e dichiarare la responsabilità personale della convenuta per i danni subiti dalla società
e dai creditori sociali a causa delle condotte evidenziate nel presente atto;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in misura pari ad € 258.500, 00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura, anche
1 maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa o che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte attrice.
Per parte convenuta
1) accertare e dichiarare, l'assenza di colpevolezza e dunque di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta , per le motivazioni di cui agli atti di causa;
CP_1
2) nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata in data 13.9.2023 la curatela del fallimento della società (d'ora in poi ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, quale CP_1
amministratrice della fallita sin dalla sua costituzione (4.7.2011) chiedendone la condanna, ex art. 146 L.F., al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori sociali quantificati in euro 258.500, 00, oltre accessori.
Ha allegato in fatto che con sentenza n. 58 del 28.10.2019 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della - con sede legale in Benevento alla via Napoli 191- il Parte_1
cui oggetto sociale consisteva nel commercio, per conto proprio e di terzi, anche elettronico di automobili, automoto, autocarri, fuoristrada, motoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli industriali, nuovi ed usati, imbarcazioni, natanti e navi;
il tutto oltre la riparazione dei medesimi beni ed altre attività accessorie.
Soci al momento del fallimento risultavano la Controparte_2
con una quota pari al 99% del capitale sociale, e la stessa per la residua quota dell'1%.
[...] CP_1
La curatela attrice ha allegato che dall'esame dei bilanci e delle scritture contabili era emersa l'esistenza di un credito – per euro 258.500,00 – vantato dalla fallita nei confronti di un'altra società, la
Del OS Group S.r.l. ( c.f. ), credito mai incassato dalla fallita. In particolare, nel 2011 P.IVA_2 alla voce “Fornitori Conto Anticipi” è risultato il trasferimento per acconti alla Del OS Group S.r.l. di euro 308.800,00 mediante, dapprima, un bonifico bancario dal conto sociale intrattenuto presso la
Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio di euro 304.000, 00 e riportante la data del 22.9.2011 e, quindi,
due assegni bancari, rispettivamente numero 3143 e 3144, tratti sempre sul medesimo conto il 21.10.
2 2011 per l'importo di euro 2.400,00 ciascuno. Interrogata dal curatore (cfr verbale del 5.10.2021) la ha confermato che nell'anno 2011 la società allora in bonis aveva versato acconti per euro CP_1
308.800, 00 e ricevuto dalla Del OS Group S.r.l. veicoli per euro 49.300,00. Sempre dall'esame delle scritture si poteva appurare che nell'anno 2012 la Del OS Group S.r.l. aveva restituito una caparra per l'importo di euro 1.000,00 ed aveva venduto una sola autovettura alla fallita, per un totale di euro 9.500, 00. Pertanto, alla data del 31.12.2012 la aveva ancora un credito di euro Parte_1
250.000, 00 per acconti versati alla Del OS Group S.r.l., credito poi incrementato di euro 8.500,00 a seguito della restituzione della vettura venduta nel 2012 ed emissione della relativa nota di credito. In sede di interrogatorio la aveva riferito che i rapporti con il suddetto fornitore si erano interrotti CP_1 nel 2013.
La curatela attrice ha, quindi, contestato quale condotta contraria alla diligenza richiesta all'organo amministrativo la corresponsione di acconti per una cifra così elevata tenuto conto che all'epoca dell'operazione la Del OS Group S.r.l. – la quale aveva depositato i bilanci fino a quello relativo all'anno 2010, evidenziando un patrimonio netto negativo per euro 311.174, 20 - era già stata posta in scioglimento e liquidazione ( 15 giugno 2011 con atto iscritto nel Registro delle Imprese il giorno 2 agosto 2011) .
Inoltre, la curatela ha contestato alla che, nonostante il sostanziale arresto dei rapporti CP_1
commerciali con detta società già a partire dall'anno 2012, l'amministratrice non si era adoperata per il recupero – anche giudiziale – del credito nel mentre la Del OS Group S.r.l. trasferiva la sede a
Roma, previa cessione di tutte le partecipazioni ad altro soggetto, venendo poi cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c.
Parte attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
258.500,00 a titolo di risarcimento danni quali conseguenza – immediata e diretta – delle predette violazioni commesse dalla per la violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità CP_1
del patrimonio sociale e per la violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.
2. In data 19.12.2023 si è costituita in giudizio eccependo la “carenza di CP_1 interesse” della curatela attrice alla proposizione dell'azione atteso che la stessa non avrebbe comunque consentito, anche in caso di esito positivo, la ricostituzione del patrimonio sociale in quanto ella non aveva beni immobili di proprietà e viveva solo del suo stipendio (basso) di lavoratrice dipendente.
Ha contestato, quindi, nel merito la fondatezza della domanda deducendo di aver sempre agito in totale buona fede: al momento dell'operazione in contestazione la aveva Parte_1 una certa stabilità economica e l'operazione era coerente con l'oggetto sociale atteso che il versamento era effettuato in virtù di possibili e futuri acquisti di autovetture. Ella a quel tempo non
3 era assolutamente a conoscenza delle condizioni economiche e patrimoniali della Del OS
Group “anche perché se così fosse stato non avrebbe mai corrisposto detta ingente somma, a titolo di investimento” (così nella memoria depositata). Del resto, la Del OS Group aveva consegnato veicoli per euro 49.300,00 al momento del versamento, corroborando la fiducia riposta nel buon esito dell'operazione. Allorquando ella era venuta a sapere della situazione patrimoniale negativa della fornitrice era ormai troppo tardi per tentare un recupero, salvo esporre la ad Parte_1
ulteriori costi e conseguenze negative. Ella, pertanto non aveva mai avuto la consapevolezza di porre in essere una condotta ai danni dei creditori sociali, essendo ben lontana la concretizzazione di quello stato di crisi che ben 8 anni dopo le condotte in contestazione avrebbero portato al fallimento della società amministrata.
3. Effettuate le verifiche preliminari, fissata l'udienza di ex art 183 c.p.c. le parti hanno provveduto a depositare le memorie ex art 171 ter c.p.c. Indi all'udienza del 18.4.2024, assente il curatore del fallimento ma anche la la cui difesa evidenziava la insussistenza delle CP_1 condizioni per una eventuale definizione bonaria , la causa era rinviata all'udienza del 14.11.2024
,poi celebrata in modalità cartolare, per la rimessione al Collegio ex art 189 c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
4.1. Posto che l'interesse ad agire non coincide affatto con le valutazioni di opportunità che possono essere alla base della scelta in ordine alla proposizione di una azione e tenuto conto che anche l'eventuale attuale incapienza della convenuta è irrilevante, atteso che la stessa è chiamata a rispondere con tutto il suo patrimonio presente ed anche futuro, non risulta necessario indugiare oltre in ordine alla eccepita carenza di interesse della curatela attrice.
4.2. Tanto premesso, occorre rammentare che «in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi "ex ante" secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere» (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 2172 del 24/01/2023). In sostanza, i limiti oltre i quali la "scelta gestionale", compiuta dall'amministratore, non può ritenersi conforme alla misura della diligenza richiesta, avuto riguardo alle peculiari circostanze conosciute o conoscibili, ed indipendentemente da eventuali profili di rilevante alea economica che tale scelta presenti, vanno individuati nella "irragionevolezza" della operazione economica (pregiudizievole per la società), in
4 quanto da ritenere "del tutto illogica" o compiuta "in assenza delle normali cautele" ed "in mancanza della verifica delle necessarie informazioni" - preventivamente acquisite od acquisibili - che normalmente sono richieste per una scelta imprenditoriale di quel tipo, nonché, in generale, nella "mancanza di diligenza" mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente e compiutamente i "margini di rischio" connessi all'operazione da intraprendere.
Ebbene, pacifico è che la in data 22.9.2011 ha trasferito la somma di euro di euro CP_1
304.000, 00 mediante un bonifico bancario dal conto sociale intrattenuto presso la Banca del Lavoro
e Piccolo Risparmio alla Del OS Group e che a tale trasferimento hanno fatto seguito due ulteriori dazioni di denaro sempre alla suddetta società mediante assegni bancari tratti dal medesimo conto sociale in data 21 ottobre 2011 per l'importo di euro 2.400,00 ciascuno. E' la stessa convenuta a sottolineare che trattavasi di un ingente investimento e che ella non avrebbe acconsentito a porre in essere se avesse avuto conoscenza delle condizioni economiche e patrimoniali in cui versava la Del OS Group. Vi è poi da considerare che detta società aveva depositato i bilanci fino a quello relativo all'anno 2010, evidenziando un patrimonio netto negativo per euro 311.174 e che già dal 15 giugno 2011, con atto iscritto nel Registro delle Imprese il giorno
2 agosto 2011, tale società era stata posta in scioglimento e liquidazione.
In sostanza, quindi, la convenuta quale amministratrice della fallita ha erogato una rilevante somma di denaro come incomprensibili “acconti” in favore di una società che già evidenziava un patrimonio netto negativo per svariate centinaia di migliaia di euro e si trovava già in liquidazione. E' evidente, quindi, la condotta gravemente negligente della nel non aver preventivamente CP_1
verificato la possibile fruttuosità di una importante operazione quanto meno a livello potenziale, determinando così un danno al patrimonio sociale consistito nella fuoriuscita di una ingente somma di denaro che ben può ritenersi quale un vero e proprio finanziamento senza alcuna garanzia prestato ad una società in gravi difficoltà.
Superfluo risulta quindi affrontare la questione relativa alla irrecuperabilità successiva della somma di denaro in contestazione, posto che la stessa non avrebbe mai dovuto uscire dalle disponibilità della con le modalità in cui è avvenuta. Infine, va osservato che Parte_1
l'indebito utilizzo di risorse liquide della società, o nel caso di specie la dispersione delle risorse societarie costituisce in sé una fonte di responsabilità degli amministratori e del conseguente obbligo di risarcire il danno del tutto autonoma e indipendente dalla sussistenza del presupposto della perdita del capitale come invece adombra la convenuta nelle sue difese.
Ne consegue che risulta certamente fondata la pretesa risarcitoria, quantificata nel danno cagionato in € 258.500,00 vale a dire nella somma di denaro residua una volta detratto il controvalore dei veicoli che, consegnati alla , sono stati dalla stessa incamerati. Parte_1
5 L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 22.9.2011, data della maggiore erogazione concessa alla Del OS Group, ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 13.9.2023 (data della notifica della citazione) alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza sicché, considerato che il
è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va condannata ad Parte_1 CP_1 eseguire a favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito, nella misura risultante dai relativi registri, oltre che dei compensi liquidati ex art. 82 T.U.
n.155/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda della curatela attrice e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore del di € 258.500,00, oltre rivalutazione a far data dal Parte_1
22.9.2011 ed interessi sulle somme via via rivalutate al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal
22.9.2011 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 13.9.2023 alla presente decisione,
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, dispone che Parte_1
sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, comprese quelle relative al compenso ed alle spese generali spettanti al difensore del Fallimento, liquidate ex art. 82
T.U. n.155/2002.
Napoli, 11.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
6