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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 65 28053 CASTELLETTO SOPRA
TICINO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI Parte_2 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 65 28053 CASTELLETTO SOPRA
TICINO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._3
PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
CORSO PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI
ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VI BI (C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO C.F._5
PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni sulle seguenti conclusioni.
Per e per Parte_1 Parte_2
““Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 512/2024, resa nella causa R.G. n.
888/2022, depositata e pubblicata il 18 maggio 2024, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 20 maggio 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al
Tribunale di Varese nel procedimento rubricato con R.G. n. 888/2022 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 4 dicembre 2023.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.””
pagina 2 di 16 Per VI BI CP_1 Controparte_2
Nel merito:
Rigettarsi l'appello e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 aprile 2022, le NOe notificavano atto di citazione ai NOi Pt_1 CP_1
e , i quali, in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_2
genitoriale sulla figlia minore IB OL, venivano citati avanti al Tribunale di
Varese.
In via preliminare, le allora attrici precisavano che, in data 6 novembre 2020, era deceduto in Ispra (VA) il NO . Persona_1
Il NO era coniugato con la RA deceduta in Persona_1 Persona_2
Angera (VA) in data 14 giugno 2012.
La RA moriva il 14 giugno 2012 senza lasciare disposizioni di ultima volontà Per_2
e, pertanto, la sua successione veniva regolata dalla legge. I chiamati all'eredità risultavano essere il marito, NO , ed i figli, e Persona_1 Controparte_3
. Parte_1
In data 26 novembre 2012, con atto a rogito del notaio dottor , Notaio in Persona_3
Angera, repertorio n. 211393, raccolta n. 25819, registrato a Gavirate il 28 novembre
2012 al n. 3239, Serie 1T, i NOi , , Persona_1 Controparte_3 [...]
ed i chiamati per rappresentazione in subordine, NOe Pt_1 Parte_2
(unica figlia del figlio premorto ) e (figlia della Controparte_3 CP_4
RA ), rinunciavano all'eredità della RA . Parte_1 Per_2
In data 27 gennaio 2021, con atto a rogito del notaio dottor , Notaio in Persona_4
Gallarate, repertorio n. 22.744/11.178, le NOe e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 16 accettavano con beneficio d'inventario l'eredità del NO . In data 3 Persona_1
febbraio 2021, le odierne appellanti redigevano l'inventario dell'eredità del defunto NO , sempre con atto a rogito del notaio dottor , Persona_1 Persona_4
repertorio n. 22.777/11.191. La dichiarazione di successione del NO Persona_1
veniva presentata in data 21 ottobre 2021 presso la competente Agenzia delle Entrate di
Varese, Volume: 88888, Numero: 466112.
Le allora attrici sostenevano che, alla data di apertura della successione della RA
, il NO era nel possesso dei beni ereditari, non solo di Persona_2 Persona_1
quelli presenti nell'abitazione coniugale, come i beni di uso quotidiano, ma anche del compossesso della quota indivisa di metà del terreno sito in Angera (VA) e censito al
Catasto Terreni del medesimo Comune al mappale 1826 del foglio logico 9 e di mappa 8
- Sezione Angera in comproprietà con la moglie . Persona_2
In dipendenza di ciò, secondo la ricostruzione delle eredi del NO , essendo Pt_1
stato quest'ultimo nel possesso dei beni ereditari e non avendo nel termine di tre mesi proceduto a fare l'inventario dell'eredità della moglie, RA , alla quale Persona_2
era chiamato ex lege, lo stesso doveva essere considerato erede puro e semplice sin dal momento dell'apertura della sua successione.
La rinuncia all'eredità posta in essere dal NO in data 26 novembre Persona_1
2012 doveva, pertanto, ritenersi inefficace, in quanto effettuata da soggetto nel possesso dei beni ereditari oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge per la rinuncia.
Le NOe chiedevano, infatti, che venisse dichiarata aperta la successione Pt_1
legittima della RA . Persona_2
Allegavano, altresì, che la rinuncia all'eredità effettuata dal NO il Persona_1
pagina 4 di 16 Le NOe contestavano, altresì, l'accettazione dell'eredità con beneficio di Pt_1
inventario avvenuta il 3 dicembre 2018 da parte dei NOi e CP_1 CP_2
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore IB OL. Anche questa accettazione, secondo le istanti, doveva essere dichiarata inefficace.
Conseguentemente, le NOe chiedevano che venisse accertata e dichiarata Pt_1
aperta la successione ex lege del NO . Ritenevano, pertanto, che la Persona_1
successione dovesse essere regolata dalla legge e che le eredi legittime fossero la figlia del NO , RA , e la RA Persona_1 Parte_1 Parte_2
unica figlia del figlio premorto del NO , NO Persona_1 CP_3
[...]
Veniva, altresì, richiesta la condanna della RA IB OL alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del compendio ereditario attribuibile alla RA
. Persona_2
Il 29 giugno 2022, i NOi IB e si costituivano in giudizio chiedendo che CP_2
le domande delle attrici (le NOe ) venissero rigettate. Pt_1
Durante la prima udienza, il 26 luglio 2022, il giudice concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile.
Assunte prove testimoniali, ritenuta l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione il giudice istruttore, fissava, poi, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza con trattazione scritta del 5 dicembre
2023.
All'udienza del 5 dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 16 Il Tribunale di Varese, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 512/2024, resa nella causa R.G. n. 888/2022, depositata e pubblicata il 18 maggio 2024, così decideva:
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.888/2022, promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di BI VI, e , ogni diversa CP_1 Controparte_2
domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande formulate dalle attrici;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
BI VI, e delle spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2
in complessivi euro 5431,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.”
Avverso la suddetta sentenza, le odierne appellanti promuovevano appello allegando i seguenti motivi:
1.- Primo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito all'asserita vigenza della L. 151/1975 in materia di comunione legale agli acquisti effettuati da uno dei coniugi nel 1968.
2. - Secondo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito alla costituzione ex lege del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in favore del coniuge superstite già interamente proprietario dell'immobile al momento del decesso della moglie.
3.- Terzo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito all'ambito applicativo dell'articolo 485 c.c. rispetto alla disciplina di cui all'articolo 540 c.c., secondo comma.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 16 FATTI
Nel 2006 viene trovato morto a Berlino, il NO , figlio di Persona_5 PT
, a sua volta figlia di primo letto di , moglie di
[...] Persona_6 _5
, che con il marito aveva generato le due sorelle e .
[...] R_ Persona_2
e , sorelle all'epoca già ottuagenarie, ricevono nel 2006 notizia della Per_2 Persona_8
morte del “fratellastro”, , che in sostanza è il nipote di e Persona_5 R_ Per_2
parente di terzo grado (lo stipite è ). Persona_6
Le ricerche effettuate individuano nelle NOe e le uniche eredi Per_2 Persona_8
legittime del de cuius.
Le NOe sono mancate nel 2012, il 2 marzo la RA e il 14 giugno la Per_2 R_
RA Per_2
Come gli altri chiamati all'eredità delle due sorelle, , ritenendo Persona_1
sussistente il grave pericolo che gli eredi subissero gli effetti di quella che all'epoca era una hereditas damnosa, costituita da un vasto compendio immobiliare sito nei Paesi
Bassi e gravato da pesi e passività che ben potevano minacciare la consistenza patrimoniale di chi l'avesse accettata, procedeva a rinunciare all'eredità e contestualmente anche la figlia ( ) e, a seguire, la nipote in linea retta di costui Pt_1
( ). , non dichiarava, all'atto della sua rinuncia (che Parte_2 Persona_1
interveniva decorsi oltre tre mesi dall'apertura della successione), di essere in possesso di beni ereditari. Anche la figlia e la nipote di , odierne appellanti, Persona_1
presenti e parti del medesimo atto, presumibilmente ben a conoscenza della circostanza, nulla dichiaravano sul possesso dei beni ereditari.
Tra i chiamati vi era anche la minore OL IB, nata nel 2009; la quale, minorenne, priva di patrimonio e comunque impossibilitata ad accettare tacitamente in difetto dell'autorizzazione del competente Giudice Tutelare, rimaneva la sola a potere ancora pagina 7 di 16 esprimere una eventuale accettazione. La minore OL IB potè accettare sia l'eredità della bisnonna che quella della prozia tale accettazione di eredità R_ Per_2
con beneficio di inventario fu stipulata in data 3 dicembre 2018 dai NOi CP_1
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_2
genitoriale sulla figlia minore BI OL.
Va rilevato che, nel novembre 2012, l'eredità era passiva;
gli effetti della rinuncia a quel tempo espressa avevano protetto da una confusione dannosa, capace Persona_1
(per la cospicua consistenza dell'immobile e dei pesi che su di esso gravavano) di travolgere il suo patrimonio.
Successivamente giunse la notizia di un altro cespite ereditario, rappresentato da un conto in banca presso Paribas in Lussemburgo, che portava all'asse ereditario una massa attiva.
Secondo la parte appellante la rinuncia di non sarebbe valida in quanto Persona_1
resa dopo che erano già trascorsi i tre mesi dall'apertura della successione della moglie
, decorsi i quali il chiamato all'eredità -secondo tesi- in possesso dei beni, Persona_2
diventava automaticamente erede;
conseguentemente, i cespiti che erano pervenuti alla minore OL IB per avere nel 2018 accettato l'eredità della prozia (eredità Per_2
relitta sino a quel momento) dovranno essere attribuiti al ramo . Pt_1
– e per lui le due eredi (figlia) e Persona_1 Parte_1 Parte_2
(nipote) – chiedono quindi di essere dichiarate eredi di , e di aver perciò Persona_2
diritto:
- a quanto pervenuto a OL IB dall'eredità giacente di Per_2
- alla metà della provvista del deposito BPM, interamente devoluto a OL IB in qualità di unica erede delle due eredi e ) di . R_ Persona_2 Persona_5
QUESTIONE DIRIMENTE POSTA ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE
pagina 8 di 16 Se la quota del 50% del piccolo appezzamento di terreno che i coniugi avevano destinato a orto e giardino dell'abitazione, in cui risiedevano (abitazione di proprietà di _1
), costituisca un bene ereditario suscettibile del possesso di cui all'art. 485 c.c.
[...]
oppure se sia applicabile alla fattispecie l'art. 540, secondo comma c.c..
L'individuazione del bene.
L'adiacenza del terreno di cui è causa emerge dal doc. 14 (aerofotogramma catastale, fascicolo del primo grado parte convenuta) ed anche dal doc. 5 (inventario dei beni relitti dal sig. ) depositato dalle attrici in primo grado avanti al Persona_1
Tribunale di Varese: le coerenze (i confini) danno ampiamente atto della contiguità del mappale 1826 (oggetto di controversia) a quello (3744) ove sorge la casa di abitazione.
Pertinenza
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20911 del 21 luglio 2021).
La definizione normativa di pertinenze è contenuta nell'art. 817 del codice civile: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Dunque sono pertinenze dell'immobile tutti quei beni accessori strumentali al godimento del bene principale di riferimento (Cass. civ. n.
9383/2020).
pagina 9 di 16 Il vincolo pertinenziale tra la “cosa principale” e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe decide che una di esse deve essere funzionale all'altra. Inoltre, considerando che il legame tra i due beni è di tipo economico funzionale, questo può sussistere anche per due beni distanti fisicamente e strutturalmente.
Per definire un bene (accessorio) pertinenza di un altro (principale), devono sussistere due requisiti:
1) la durevolezza della destinazione: il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo);
2) la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo).
Sussiste la possibilità giuridica di una pertinenza condivisa, a servizio di unità immobiliari intestate ad un solo soggetto (cfr.: da ultimo Cass. n. 27302 del 2013).
In particolare, nella sentenza citata del 2013, la Corte ha ritenuto “ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle proprietà esclusive.
Ebbene nella fattispecie non vi è dubbio che sussistano entrambi gli elementi, poiché è pacifico in atti che la coppia utilizzava quel piccolo appezzamento adiacente all'abitazione come zona adibita ad orto e giardino e che entrambi i coniugi fossero in accordo su tale destinazione comune del piccolo appezzamento di terreno.
Quand'anche non potesse ritenersi identificabile una “pertinenza” in senso stretto, rimane -in fatto- la circostanza dell'acquisto e dell'utilizzo di tale bene immobile ad uso
“giardino”, strettamente collegato all'abitazione.
pagina 10 di 16 La circostanza che l'appezzamento, adiacente alla casa coniugale, integrasse quest'ultima, intesa come luogo in cui marito e moglie esplicavano quotidianamente la loro vita coniugale emerge dalle allegazioni di parte attrice in primo grado e dalle prove testimoniali assunte.
e nel 1985 acquistano l'appezzamento dietro casa, ove coltivano un _1 Per_2
orto e ricevono gli amici, di quotidiana frequentazione dei due coniugi (cfr. pag. 4, punto 3.4 dell'atto di citazione in primo grado: “tale terreno risulta essere adiacente e confinante alla casa indipendente costituente l'abitazione coniugale della de cuius, RA , e del marito, tanto da poter essere considerato parte del Persona_2
medesimo complesso abitativo e di utilizzo quotidiano dei coniugi in vita e del NO TO dopo la morte della moglie dato che in parte era adibito anche ad _1
orto”).
Che l'appezzamento dietro casa sia sempre stato di comune e quotidiano utilizzo da parte dei coniugi è quindi pacifico e non contestato (art. 115 c.p.c.).
Da questa necessaria e stringente ridefinizione della fattispecie concreta (la quota del
50% della proprietà dell'appezzamento adiacente all'abitazione era, al momento dell'apertura della successione, e per espressa ammissione di parte attrice, parte dell'ambito in cui si svolgeva la vita familiare della coppia) derivano conseguenze giuridiche della questione proposta all'attenzione della Corte.
La norma di cui all'art. 540 c.c. considera il coniuge del de cuius quale legatario ex lege del “diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Giova ricordare che tale norma è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia (specificamente dall'art. 176 della l. n. 151 del 1975) ed era volta a dare concretezza ai principi di solidarietà familiare e in particolare di tutela del coniuge possibilmente debole cui quella riforma era informata. pagina 11 di 16 Tale norma esclude, in sostanza, che il coniuge superstite possa - in ragione di disposizioni anche testamentarie contrastanti o lesive - perdere l'uso o essere estromesso dall'ambiente familiare in cui egli ha condotto la vita coniugale sino alla morte dell'altro coniuge;
per “casa adibita a residenza familiare” dovendosi perciò intendere – tanto più in quanto il diritto reale concesso è parziario e non comprime totalmente le ragioni dei possibili eredi - non solo i vani in cui viene fatto fronte alle esigenze di base (mangiare e dormire) ma anche l'ambiente in cui si era in corso di matrimonio dipanata la vita familiare della coppia ed eventualmente della famiglia;
e i mobili che la corredano.
La Corte Costituzionale (cfr. sent. 26 maggio 1989, n. 310) afferma che “oggetto della sua [l'art. 540 c.c.] tutela non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale) ma sono altri interessi di natura non patrimoniale…quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 c.c., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore”.
Secondo una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 540 c.c. deve garantire la continuità nel godimento di ciò che costituiva l'ambito in cui si svolgeva la vita familiare, e tale esigenza può essere soddisfatta solo con la conservazione dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione”.
Il possesso esercitato (anche) sul 50% della quota del bene in comunione, quale pertinenza della propria abitazione, in modo continuativo anche dopo la morte della moglie, costituisce esercizio del diritto di abitazione ricevuto per legato ex lege a far data dall'apertura della successione, insuscettibile di far confondere il suo patrimonio con quello della de cuius.
Il possesso del bene pertinenziale ove i testimoni riferiscono che la coppia CP_6
faceva grigliate, invitava gli amici a godersi lo spettacolo delle frecce azzurre,
[...] pagina 12 di 16 coltivava l'orto, non ha integrato quello sanzionato dall'art. 485 c.c. con l'inefficacia della rinuncia, trattandosi di un possesso titolato (vale a dire l'esercizio del diritto di abitazione ricevuto per legato ex lege a far data dall'apertura della successione)
La permanenza del coniuge superstite nella abitazione familiare, pertanto, sia nell'ipotesi di successione testamentaria che di successione legittima, è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso, e quindi prescinde dall'ulteriore qualità di chiamato all'eredità, con la conseguenza che deve escludersi, in capo al coniuge, la qualità di possessore dei beni ereditari per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c. L'art. 540 c.c. riconosce all'attribuzione in esame la natura di legato (rectius prelegato, in quanto si tratta di diritti che il coniuge ha diritto di ottenere prima ed indipendentemente dalla divisione con altri eventuali coeredi) ex lege. Tale orientamento ha trovato il conforto della giurisprudenza della Cassazione e, in particolare, di una pronuncia a Sezioni Unite
(n. 4847 del 27/02/2013), nella quale la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire come operi il prelegato in oggetto, qualora la successione si apra ab intestato;
sebbene, infatti, la norma che lo disciplina sia dettata in tema di successione necessaria e quindi ne regoli il peso solo in relazione alle quote di legittima e disponibile, non si dubita più che i predetti diritti spettino al coniuge anche in assenza di disposizioni testamentarie potenzialmente lesive della quota di riserva di alcuno. Le Sezioni Unite hanno statuito che “in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius”.
Ed è proprio in ragione della qualificazione, nei termini sopra riportati di prelegato ex pagina 13 di 16 lege, dell'attribuzione dei diritti in esame che può affermarsi che, sebbene astrattamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, tali diritti non possano mai portare ad una accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge. Essi vengono acquistati, infatti, non in forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato. Il coniuge superstite, pertanto, potrebbe ben rinunziare all'eredità, trattenendo, tuttavia, i diritti attribuitigli ex lege quale legatario. E in tal senso sembra orientata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. n. 1588 del
27/01/2016, ha ritenuto che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio - derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.
D'altra parte si osserva che laddove la domanda di parte appellante fosse accolta si perverrebbe a riconoscere a coloro che hanno beneficiato della rinuncia, in epoca in cui l'eredità prevedeva solo oneri e debiti, a beneficiare oggi degli effetti dell'accettazione, contravvenendo al principio costituzionale sotteso all'applicazione di cui all'art. 540 c.c.
(che consente al coniuge del de cuius di godere dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, salvaguardando il suo habitat pre morte) e dall'altra contravvenendo anche alla ratio dell'art. 485 c.c.
pagina 14 di 16 L'art. 485 c.c. trova la sua 'ratio' nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato;
sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredita, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente. Ebbene nella fattispecie le odierne parti appellanti non possono ritenersi “terzi” meritevoli di tutela, poichè erano presenti e parti del medesimo atto di rinuncia, presumibilmente ben a conoscenza della circostanza che utilizzava quella parte di Persona_1
giardino/orto come pertinenza dell'abitazione coniugale.
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio;
le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, (esclusa la fase istruttoria non tenutasi), tenuto conto del valore indeterminato della lite di complessità media.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 512/2024, che per l'effetto conferma;
pagina 15 di 16 2. Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in Euro 8.470,00m oltre
IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 novembre 2012, dovesse essere riconosciuto come erede puro e semplice della defunta moglie, , ai sensi dell'articolo 485 del codice civile. Persona_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1925/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 65 28053 CASTELLETTO SOPRA
TICINO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDRAZZOLI Parte_2 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 65 28053 CASTELLETTO SOPRA
TICINO presso il difensore avv. PEDRAZZOLI ANTONIO
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CP_1 C.F._3
PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
CORSO PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI
ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
VI BI (C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO C.F._5
PALLADIO, 114 36100 VICENZA presso lo studio dell'avv. RUGGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni sulle seguenti conclusioni.
Per e per Parte_1 Parte_2
““Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 512/2024, resa nella causa R.G. n.
888/2022, depositata e pubblicata il 18 maggio 2024, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 20 maggio 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al
Tribunale di Varese nel procedimento rubricato con R.G. n. 888/2022 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 4 dicembre 2023.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.””
pagina 2 di 16 Per VI BI CP_1 Controparte_2
Nel merito:
Rigettarsi l'appello e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 aprile 2022, le NOe notificavano atto di citazione ai NOi Pt_1 CP_1
e , i quali, in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_2
genitoriale sulla figlia minore IB OL, venivano citati avanti al Tribunale di
Varese.
In via preliminare, le allora attrici precisavano che, in data 6 novembre 2020, era deceduto in Ispra (VA) il NO . Persona_1
Il NO era coniugato con la RA deceduta in Persona_1 Persona_2
Angera (VA) in data 14 giugno 2012.
La RA moriva il 14 giugno 2012 senza lasciare disposizioni di ultima volontà Per_2
e, pertanto, la sua successione veniva regolata dalla legge. I chiamati all'eredità risultavano essere il marito, NO , ed i figli, e Persona_1 Controparte_3
. Parte_1
In data 26 novembre 2012, con atto a rogito del notaio dottor , Notaio in Persona_3
Angera, repertorio n. 211393, raccolta n. 25819, registrato a Gavirate il 28 novembre
2012 al n. 3239, Serie 1T, i NOi , , Persona_1 Controparte_3 [...]
ed i chiamati per rappresentazione in subordine, NOe Pt_1 Parte_2
(unica figlia del figlio premorto ) e (figlia della Controparte_3 CP_4
RA ), rinunciavano all'eredità della RA . Parte_1 Per_2
In data 27 gennaio 2021, con atto a rogito del notaio dottor , Notaio in Persona_4
Gallarate, repertorio n. 22.744/11.178, le NOe e Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 16 accettavano con beneficio d'inventario l'eredità del NO . In data 3 Persona_1
febbraio 2021, le odierne appellanti redigevano l'inventario dell'eredità del defunto NO , sempre con atto a rogito del notaio dottor , Persona_1 Persona_4
repertorio n. 22.777/11.191. La dichiarazione di successione del NO Persona_1
veniva presentata in data 21 ottobre 2021 presso la competente Agenzia delle Entrate di
Varese, Volume: 88888, Numero: 466112.
Le allora attrici sostenevano che, alla data di apertura della successione della RA
, il NO era nel possesso dei beni ereditari, non solo di Persona_2 Persona_1
quelli presenti nell'abitazione coniugale, come i beni di uso quotidiano, ma anche del compossesso della quota indivisa di metà del terreno sito in Angera (VA) e censito al
Catasto Terreni del medesimo Comune al mappale 1826 del foglio logico 9 e di mappa 8
- Sezione Angera in comproprietà con la moglie . Persona_2
In dipendenza di ciò, secondo la ricostruzione delle eredi del NO , essendo Pt_1
stato quest'ultimo nel possesso dei beni ereditari e non avendo nel termine di tre mesi proceduto a fare l'inventario dell'eredità della moglie, RA , alla quale Persona_2
era chiamato ex lege, lo stesso doveva essere considerato erede puro e semplice sin dal momento dell'apertura della sua successione.
La rinuncia all'eredità posta in essere dal NO in data 26 novembre Persona_1
2012 doveva, pertanto, ritenersi inefficace, in quanto effettuata da soggetto nel possesso dei beni ereditari oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge per la rinuncia.
Le NOe chiedevano, infatti, che venisse dichiarata aperta la successione Pt_1
legittima della RA . Persona_2
Allegavano, altresì, che la rinuncia all'eredità effettuata dal NO il Persona_1
pagina 4 di 16 Le NOe contestavano, altresì, l'accettazione dell'eredità con beneficio di Pt_1
inventario avvenuta il 3 dicembre 2018 da parte dei NOi e CP_1 CP_2
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore IB OL. Anche questa accettazione, secondo le istanti, doveva essere dichiarata inefficace.
Conseguentemente, le NOe chiedevano che venisse accertata e dichiarata Pt_1
aperta la successione ex lege del NO . Ritenevano, pertanto, che la Persona_1
successione dovesse essere regolata dalla legge e che le eredi legittime fossero la figlia del NO , RA , e la RA Persona_1 Parte_1 Parte_2
unica figlia del figlio premorto del NO , NO Persona_1 CP_3
[...]
Veniva, altresì, richiesta la condanna della RA IB OL alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del compendio ereditario attribuibile alla RA
. Persona_2
Il 29 giugno 2022, i NOi IB e si costituivano in giudizio chiedendo che CP_2
le domande delle attrici (le NOe ) venissero rigettate. Pt_1
Durante la prima udienza, il 26 luglio 2022, il giudice concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile.
Assunte prove testimoniali, ritenuta l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione il giudice istruttore, fissava, poi, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza con trattazione scritta del 5 dicembre
2023.
All'udienza del 5 dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 16 Il Tribunale di Varese, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 512/2024, resa nella causa R.G. n. 888/2022, depositata e pubblicata il 18 maggio 2024, così decideva:
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.888/2022, promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di BI VI, e , ogni diversa CP_1 Controparte_2
domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande formulate dalle attrici;
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2
BI VI, e delle spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2
in complessivi euro 5431,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.”
Avverso la suddetta sentenza, le odierne appellanti promuovevano appello allegando i seguenti motivi:
1.- Primo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito all'asserita vigenza della L. 151/1975 in materia di comunione legale agli acquisti effettuati da uno dei coniugi nel 1968.
2. - Secondo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito alla costituzione ex lege del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in favore del coniuge superstite già interamente proprietario dell'immobile al momento del decesso della moglie.
3.- Terzo motivo: impugnazione per violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.c. n. 3) in merito all'ambito applicativo dell'articolo 485 c.c. rispetto alla disciplina di cui all'articolo 540 c.c., secondo comma.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 6 di 16 FATTI
Nel 2006 viene trovato morto a Berlino, il NO , figlio di Persona_5 PT
, a sua volta figlia di primo letto di , moglie di
[...] Persona_6 _5
, che con il marito aveva generato le due sorelle e .
[...] R_ Persona_2
e , sorelle all'epoca già ottuagenarie, ricevono nel 2006 notizia della Per_2 Persona_8
morte del “fratellastro”, , che in sostanza è il nipote di e Persona_5 R_ Per_2
parente di terzo grado (lo stipite è ). Persona_6
Le ricerche effettuate individuano nelle NOe e le uniche eredi Per_2 Persona_8
legittime del de cuius.
Le NOe sono mancate nel 2012, il 2 marzo la RA e il 14 giugno la Per_2 R_
RA Per_2
Come gli altri chiamati all'eredità delle due sorelle, , ritenendo Persona_1
sussistente il grave pericolo che gli eredi subissero gli effetti di quella che all'epoca era una hereditas damnosa, costituita da un vasto compendio immobiliare sito nei Paesi
Bassi e gravato da pesi e passività che ben potevano minacciare la consistenza patrimoniale di chi l'avesse accettata, procedeva a rinunciare all'eredità e contestualmente anche la figlia ( ) e, a seguire, la nipote in linea retta di costui Pt_1
( ). , non dichiarava, all'atto della sua rinuncia (che Parte_2 Persona_1
interveniva decorsi oltre tre mesi dall'apertura della successione), di essere in possesso di beni ereditari. Anche la figlia e la nipote di , odierne appellanti, Persona_1
presenti e parti del medesimo atto, presumibilmente ben a conoscenza della circostanza, nulla dichiaravano sul possesso dei beni ereditari.
Tra i chiamati vi era anche la minore OL IB, nata nel 2009; la quale, minorenne, priva di patrimonio e comunque impossibilitata ad accettare tacitamente in difetto dell'autorizzazione del competente Giudice Tutelare, rimaneva la sola a potere ancora pagina 7 di 16 esprimere una eventuale accettazione. La minore OL IB potè accettare sia l'eredità della bisnonna che quella della prozia tale accettazione di eredità R_ Per_2
con beneficio di inventario fu stipulata in data 3 dicembre 2018 dai NOi CP_1
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Controparte_2
genitoriale sulla figlia minore BI OL.
Va rilevato che, nel novembre 2012, l'eredità era passiva;
gli effetti della rinuncia a quel tempo espressa avevano protetto da una confusione dannosa, capace Persona_1
(per la cospicua consistenza dell'immobile e dei pesi che su di esso gravavano) di travolgere il suo patrimonio.
Successivamente giunse la notizia di un altro cespite ereditario, rappresentato da un conto in banca presso Paribas in Lussemburgo, che portava all'asse ereditario una massa attiva.
Secondo la parte appellante la rinuncia di non sarebbe valida in quanto Persona_1
resa dopo che erano già trascorsi i tre mesi dall'apertura della successione della moglie
, decorsi i quali il chiamato all'eredità -secondo tesi- in possesso dei beni, Persona_2
diventava automaticamente erede;
conseguentemente, i cespiti che erano pervenuti alla minore OL IB per avere nel 2018 accettato l'eredità della prozia (eredità Per_2
relitta sino a quel momento) dovranno essere attribuiti al ramo . Pt_1
– e per lui le due eredi (figlia) e Persona_1 Parte_1 Parte_2
(nipote) – chiedono quindi di essere dichiarate eredi di , e di aver perciò Persona_2
diritto:
- a quanto pervenuto a OL IB dall'eredità giacente di Per_2
- alla metà della provvista del deposito BPM, interamente devoluto a OL IB in qualità di unica erede delle due eredi e ) di . R_ Persona_2 Persona_5
QUESTIONE DIRIMENTE POSTA ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE
pagina 8 di 16 Se la quota del 50% del piccolo appezzamento di terreno che i coniugi avevano destinato a orto e giardino dell'abitazione, in cui risiedevano (abitazione di proprietà di _1
), costituisca un bene ereditario suscettibile del possesso di cui all'art. 485 c.c.
[...]
oppure se sia applicabile alla fattispecie l'art. 540, secondo comma c.c..
L'individuazione del bene.
L'adiacenza del terreno di cui è causa emerge dal doc. 14 (aerofotogramma catastale, fascicolo del primo grado parte convenuta) ed anche dal doc. 5 (inventario dei beni relitti dal sig. ) depositato dalle attrici in primo grado avanti al Persona_1
Tribunale di Varese: le coerenze (i confini) danno ampiamente atto della contiguità del mappale 1826 (oggetto di controversia) a quello (3744) ove sorge la casa di abitazione.
Pertinenza
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20911 del 21 luglio 2021).
La definizione normativa di pertinenze è contenuta nell'art. 817 del codice civile: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Dunque sono pertinenze dell'immobile tutti quei beni accessori strumentali al godimento del bene principale di riferimento (Cass. civ. n.
9383/2020).
pagina 9 di 16 Il vincolo pertinenziale tra la “cosa principale” e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe decide che una di esse deve essere funzionale all'altra. Inoltre, considerando che il legame tra i due beni è di tipo economico funzionale, questo può sussistere anche per due beni distanti fisicamente e strutturalmente.
Per definire un bene (accessorio) pertinenza di un altro (principale), devono sussistere due requisiti:
1) la durevolezza della destinazione: il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo);
2) la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo).
Sussiste la possibilità giuridica di una pertinenza condivisa, a servizio di unità immobiliari intestate ad un solo soggetto (cfr.: da ultimo Cass. n. 27302 del 2013).
In particolare, nella sentenza citata del 2013, la Corte ha ritenuto “ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle proprietà esclusive.
Ebbene nella fattispecie non vi è dubbio che sussistano entrambi gli elementi, poiché è pacifico in atti che la coppia utilizzava quel piccolo appezzamento adiacente all'abitazione come zona adibita ad orto e giardino e che entrambi i coniugi fossero in accordo su tale destinazione comune del piccolo appezzamento di terreno.
Quand'anche non potesse ritenersi identificabile una “pertinenza” in senso stretto, rimane -in fatto- la circostanza dell'acquisto e dell'utilizzo di tale bene immobile ad uso
“giardino”, strettamente collegato all'abitazione.
pagina 10 di 16 La circostanza che l'appezzamento, adiacente alla casa coniugale, integrasse quest'ultima, intesa come luogo in cui marito e moglie esplicavano quotidianamente la loro vita coniugale emerge dalle allegazioni di parte attrice in primo grado e dalle prove testimoniali assunte.
e nel 1985 acquistano l'appezzamento dietro casa, ove coltivano un _1 Per_2
orto e ricevono gli amici, di quotidiana frequentazione dei due coniugi (cfr. pag. 4, punto 3.4 dell'atto di citazione in primo grado: “tale terreno risulta essere adiacente e confinante alla casa indipendente costituente l'abitazione coniugale della de cuius, RA , e del marito, tanto da poter essere considerato parte del Persona_2
medesimo complesso abitativo e di utilizzo quotidiano dei coniugi in vita e del NO TO dopo la morte della moglie dato che in parte era adibito anche ad _1
orto”).
Che l'appezzamento dietro casa sia sempre stato di comune e quotidiano utilizzo da parte dei coniugi è quindi pacifico e non contestato (art. 115 c.p.c.).
Da questa necessaria e stringente ridefinizione della fattispecie concreta (la quota del
50% della proprietà dell'appezzamento adiacente all'abitazione era, al momento dell'apertura della successione, e per espressa ammissione di parte attrice, parte dell'ambito in cui si svolgeva la vita familiare della coppia) derivano conseguenze giuridiche della questione proposta all'attenzione della Corte.
La norma di cui all'art. 540 c.c. considera il coniuge del de cuius quale legatario ex lege del “diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Giova ricordare che tale norma è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia (specificamente dall'art. 176 della l. n. 151 del 1975) ed era volta a dare concretezza ai principi di solidarietà familiare e in particolare di tutela del coniuge possibilmente debole cui quella riforma era informata. pagina 11 di 16 Tale norma esclude, in sostanza, che il coniuge superstite possa - in ragione di disposizioni anche testamentarie contrastanti o lesive - perdere l'uso o essere estromesso dall'ambiente familiare in cui egli ha condotto la vita coniugale sino alla morte dell'altro coniuge;
per “casa adibita a residenza familiare” dovendosi perciò intendere – tanto più in quanto il diritto reale concesso è parziario e non comprime totalmente le ragioni dei possibili eredi - non solo i vani in cui viene fatto fronte alle esigenze di base (mangiare e dormire) ma anche l'ambiente in cui si era in corso di matrimonio dipanata la vita familiare della coppia ed eventualmente della famiglia;
e i mobili che la corredano.
La Corte Costituzionale (cfr. sent. 26 maggio 1989, n. 310) afferma che “oggetto della sua [l'art. 540 c.c.] tutela non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale) ma sono altri interessi di natura non patrimoniale…quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 c.c., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore”.
Secondo una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 540 c.c. deve garantire la continuità nel godimento di ciò che costituiva l'ambito in cui si svolgeva la vita familiare, e tale esigenza può essere soddisfatta solo con la conservazione dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione”.
Il possesso esercitato (anche) sul 50% della quota del bene in comunione, quale pertinenza della propria abitazione, in modo continuativo anche dopo la morte della moglie, costituisce esercizio del diritto di abitazione ricevuto per legato ex lege a far data dall'apertura della successione, insuscettibile di far confondere il suo patrimonio con quello della de cuius.
Il possesso del bene pertinenziale ove i testimoni riferiscono che la coppia CP_6
faceva grigliate, invitava gli amici a godersi lo spettacolo delle frecce azzurre,
[...] pagina 12 di 16 coltivava l'orto, non ha integrato quello sanzionato dall'art. 485 c.c. con l'inefficacia della rinuncia, trattandosi di un possesso titolato (vale a dire l'esercizio del diritto di abitazione ricevuto per legato ex lege a far data dall'apertura della successione)
La permanenza del coniuge superstite nella abitazione familiare, pertanto, sia nell'ipotesi di successione testamentaria che di successione legittima, è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso, e quindi prescinde dall'ulteriore qualità di chiamato all'eredità, con la conseguenza che deve escludersi, in capo al coniuge, la qualità di possessore dei beni ereditari per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c. L'art. 540 c.c. riconosce all'attribuzione in esame la natura di legato (rectius prelegato, in quanto si tratta di diritti che il coniuge ha diritto di ottenere prima ed indipendentemente dalla divisione con altri eventuali coeredi) ex lege. Tale orientamento ha trovato il conforto della giurisprudenza della Cassazione e, in particolare, di una pronuncia a Sezioni Unite
(n. 4847 del 27/02/2013), nella quale la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire come operi il prelegato in oggetto, qualora la successione si apra ab intestato;
sebbene, infatti, la norma che lo disciplina sia dettata in tema di successione necessaria e quindi ne regoli il peso solo in relazione alle quote di legittima e disponibile, non si dubita più che i predetti diritti spettino al coniuge anche in assenza di disposizioni testamentarie potenzialmente lesive della quota di riserva di alcuno. Le Sezioni Unite hanno statuito che “in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius”.
Ed è proprio in ragione della qualificazione, nei termini sopra riportati di prelegato ex pagina 13 di 16 lege, dell'attribuzione dei diritti in esame che può affermarsi che, sebbene astrattamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, tali diritti non possano mai portare ad una accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge. Essi vengono acquistati, infatti, non in forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato. Il coniuge superstite, pertanto, potrebbe ben rinunziare all'eredità, trattenendo, tuttavia, i diritti attribuitigli ex lege quale legatario. E in tal senso sembra orientata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. n. 1588 del
27/01/2016, ha ritenuto che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio - derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.
D'altra parte si osserva che laddove la domanda di parte appellante fosse accolta si perverrebbe a riconoscere a coloro che hanno beneficiato della rinuncia, in epoca in cui l'eredità prevedeva solo oneri e debiti, a beneficiare oggi degli effetti dell'accettazione, contravvenendo al principio costituzionale sotteso all'applicazione di cui all'art. 540 c.c.
(che consente al coniuge del de cuius di godere dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, salvaguardando il suo habitat pre morte) e dall'altra contravvenendo anche alla ratio dell'art. 485 c.c.
pagina 14 di 16 L'art. 485 c.c. trova la sua 'ratio' nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato;
sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredita, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente. Ebbene nella fattispecie le odierne parti appellanti non possono ritenersi “terzi” meritevoli di tutela, poichè erano presenti e parti del medesimo atto di rinuncia, presumibilmente ben a conoscenza della circostanza che utilizzava quella parte di Persona_1
giardino/orto come pertinenza dell'abitazione coniugale.
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio;
le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, (esclusa la fase istruttoria non tenutasi), tenuto conto del valore indeterminato della lite di complessità media.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 512/2024, che per l'effetto conferma;
pagina 15 di 16 2. Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in Euro 8.470,00m oltre
IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 novembre 2012, dovesse essere riconosciuto come erede puro e semplice della defunta moglie, , ai sensi dell'articolo 485 del codice civile. Persona_2