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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/03/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 4748/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4748/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maria IMPERIALE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in San Gregorio Magno (Sa), Corso Garibaldi n. 7/Piazza Municipio attore-opponente contro
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-opposta/contumace OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 18.06.2024, Parte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 30.05.2024, per la complessiva somma di euro 17.774,17, dalla , cui era sotteso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1573/2016 reso dal Tribunale di Salerno. Premetteva l'opponente di aver stipulato con Finemiro Leasing S.p.A., in data 03.11.2000, contratto di finanziamento n. 622210 con capitale finanziato pari ad € 7.746,85. Eccepiva, in diritto, la nullità e\o inefficacia e\o inesistenza del precetto per il difetto di legittimazione ad agire e \o il difetto di rappresentanza processuale , asserendo che non vi fosse alcuna Controparte_2 prova che la Finemiro Leasing s.p.a avesse ceduto il credito vantato nei propri confronti;
deduceva, inoltre, la nullità dell'originario contratto di finanziamento per mancanza di stipula della polizza assicurativa posta a garanzia del credito, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme (atteso che, nessun atto interruttivo della prescrizione era intervenuto negli anni), nonché la nullità del precetto de quo per assoluta incertezza delle somme richieste (non essendo state ivi indicate il numero delle rate scadute e non pagate, nonché eventuali maggiorazioni e\o interessi moratori dovuti). Si doleva, altresì, dei violati principi di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché della applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello pattuito, di un regime di capitalizzazione composto non sottoscritto dal deducente e della previsione di tassi usurari, il tutto come riscontrato dal CT di parte offerta nel libello introduttivo. Concludeva, dunque, instando per la preliminare sospensione dell'efficacia del precetto opposto e per l'accoglimento della dispiegata opposizione, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. Ometteva di costituirsi in giudizio la convenuta, sebbene ritualmente citata a CP_3 comparire, di talché ne va dichiarata la contumacia. All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale fissava la prima udienza al dì 08.01.2025 (in luogo del 22.12.2024 individuata in citazione), alla quale nessuna delle parti compariva, per cui la causa veniva rinviata, ex art. 309 cpc, a quella successiva del 19.03.2025. All'esito di questa, preso atto che con note scritte il procuratore di parte attrice dava atto che tra le parti fosse intervenuto accordo transattivo (che versava in atti), domandando di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
*** Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio è intervenuto tra le parti in lite accordo transattivo, come documentalmente provato dall'opponente; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere. Deve ritenersi, infatti, che la transazione con cui le parti formalmente ratificano il venir meno della loro posizione di contrasto sia più che sufficiente a provocare l'effetto estintivo del giudizio, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulle questioni preliminari concernenti l'atto con cui si era incardinato il giudizio stesso : “la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cassazione con la sentenza n. 3598/15). La formula del cessato contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini: può agevolmente definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio. Quanto alle spese di lite, si evidenzia che il giudice debba disporre in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano pattuito anche in ordine alle medesime: per consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, solo nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo anche in merito alle spese di giudizio, il Giudice deve pronunciarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale (in tal senso Cass. Civ. Ord. 8034/2020; Cass. Civ. Sez. I, 24/10/2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 25/02/2009, n. 4483). Per quanto qui interessa, rilevato che nel documento versato in atti è chiaramente stato convenuto che “Il giudizio di opposizione a precetto relativo al Decreto ingiuntivo n. 1573/2016 introdotto da e pendente innanzi al TRIBUNALE DI Salerno verrà Parte_1 abbandonato sin dalla prossima udienza fissata per il 22.12.2024 […] a spese integralmente compensate
[…]”, non sussistono ragioni per diversamente disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 4748 /2024, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando così CP_1 dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, 29.03.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4748/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maria IMPERIALE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in San Gregorio Magno (Sa), Corso Garibaldi n. 7/Piazza Municipio attore-opponente contro
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-opposta/contumace OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 18.06.2024, Parte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 30.05.2024, per la complessiva somma di euro 17.774,17, dalla , cui era sotteso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1573/2016 reso dal Tribunale di Salerno. Premetteva l'opponente di aver stipulato con Finemiro Leasing S.p.A., in data 03.11.2000, contratto di finanziamento n. 622210 con capitale finanziato pari ad € 7.746,85. Eccepiva, in diritto, la nullità e\o inefficacia e\o inesistenza del precetto per il difetto di legittimazione ad agire e \o il difetto di rappresentanza processuale , asserendo che non vi fosse alcuna Controparte_2 prova che la Finemiro Leasing s.p.a avesse ceduto il credito vantato nei propri confronti;
deduceva, inoltre, la nullità dell'originario contratto di finanziamento per mancanza di stipula della polizza assicurativa posta a garanzia del credito, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme (atteso che, nessun atto interruttivo della prescrizione era intervenuto negli anni), nonché la nullità del precetto de quo per assoluta incertezza delle somme richieste (non essendo state ivi indicate il numero delle rate scadute e non pagate, nonché eventuali maggiorazioni e\o interessi moratori dovuti). Si doleva, altresì, dei violati principi di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché della applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello pattuito, di un regime di capitalizzazione composto non sottoscritto dal deducente e della previsione di tassi usurari, il tutto come riscontrato dal CT di parte offerta nel libello introduttivo. Concludeva, dunque, instando per la preliminare sospensione dell'efficacia del precetto opposto e per l'accoglimento della dispiegata opposizione, vinte le spese con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. Ometteva di costituirsi in giudizio la convenuta, sebbene ritualmente citata a CP_3 comparire, di talché ne va dichiarata la contumacia. All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale fissava la prima udienza al dì 08.01.2025 (in luogo del 22.12.2024 individuata in citazione), alla quale nessuna delle parti compariva, per cui la causa veniva rinviata, ex art. 309 cpc, a quella successiva del 19.03.2025. All'esito di questa, preso atto che con note scritte il procuratore di parte attrice dava atto che tra le parti fosse intervenuto accordo transattivo (che versava in atti), domandando di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
*** Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio è intervenuto tra le parti in lite accordo transattivo, come documentalmente provato dall'opponente; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere. Deve ritenersi, infatti, che la transazione con cui le parti formalmente ratificano il venir meno della loro posizione di contrasto sia più che sufficiente a provocare l'effetto estintivo del giudizio, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulle questioni preliminari concernenti l'atto con cui si era incardinato il giudizio stesso : “la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cassazione con la sentenza n. 3598/15). La formula del cessato contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini: può agevolmente definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l'interesse a proseguire il giudizio. Quanto alle spese di lite, si evidenzia che il giudice debba disporre in ordine ad esse secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano pattuito anche in ordine alle medesime: per consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, solo nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo anche in merito alle spese di giudizio, il Giudice deve pronunciarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale (in tal senso Cass. Civ. Ord. 8034/2020; Cass. Civ. Sez. I, 24/10/2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 25/02/2009, n. 4483). Per quanto qui interessa, rilevato che nel documento versato in atti è chiaramente stato convenuto che “Il giudizio di opposizione a precetto relativo al Decreto ingiuntivo n. 1573/2016 introdotto da e pendente innanzi al TRIBUNALE DI Salerno verrà Parte_1 abbandonato sin dalla prossima udienza fissata per il 22.12.2024 […] a spese integralmente compensate
[…]”, non sussistono ragioni per diversamente disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 4748 /2024, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando così CP_1 dispone:
- dichiara la contumacia della , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, 29.03.25 Il Giudice Alessia PECORARO