TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2420/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Sergio Pavia, recapito professionale dall'avv. Carlo Merlino che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 maggio 2018 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere titolare di “pensione ai superstiti liquidata a carico del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti, in regime internazionale” n. 03418420, categoria SOS, lamentava l'illegittimità della nota del 13 dicembre 2017 - già impugnata senza esito in via CP_1
amministrativa - con la quale l' le comunicava l'erronea erogazione di ratei nel periodo CP_2
1 febbraio 2005 - 31 luglio 2015 per l'importo complessivo di 6.987,22 euro, a seguito di un ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già disposta, in conseguenza dell'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge;
rilevava l'inammissibilità della pretesa in conseguenza della genericità e indeterminatezza del provvedimento, dell'irripetibilità dell'indebito stante la propria buona fede e, in ogni caso, della parziale prescrizione quinquennale del credito, quanto meno in relazione ai ratei antecedenti al dicembre 2012.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito CP_2
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 26036/2019 e n. 10642/2019), il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica. Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata CP_1 sull'irripetibilità della prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”. La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass. n. 5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Nel caso di specie, l' ha eccepito che l'indebito è scaturito da un ricalcolo delle CP_2
somme dovute alla per la pensione in godimento, in conseguenza dei dati reddituali da Pt_1
questa comunicati solo in data 2 gennaio 2015 con domanda di ricostituzione per integrazione al trattamento minimo, nella quale la contribuente ha indicato di essere in possesso di una pensione di reversibilità svizzera di importo pari a 9.600 euro, mai comunicata prima. Ha, dunque, lamentato l'intenzionalità dell'occultamento, da parte dell'assicurata, dei redditi effettivi, non conosciuti o altrimenti conoscibili in via autonoma dall' , precisando, CP_2
altresì, di aver prontamente provveduto, con comunicazione di riliquidazione dell'11 giugno
2015, a informarla del ricalcolo operato a far data dal 1 febbraio 2005 (e, dunque, nei limiti
2 della prescrizione decennale) e dell'importo del conseguente debito a suo carico, pari a 6.989,04 euro fino al 31 luglio 2015.
La circostanza dell'effettiva percezione delle predette somme a titolo di pensione di reversibilità estera, nonché della loro comunicazione all'Istituto solo tramite domanda del 2 gennaio 2015, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, la quale ha invece negato di aver mai ricevuto copia della richiamata comunicazione del giugno 2015, precisando nelle note di essere venuta a conoscenza dei motivi del recupero solo a seguito della costituzione del resistente nel presente giudizio.
Ha, dunque, lamentato nella prima difesa utile l'intervenuta decadenza dell'Istituto dall'azione di recupero, essendo ormai ampiamente decorso, alla data di notifica del provvedimento impugnato (13 dicembre 2017), il termine annuale previsto dall'art. 13, comma
2, l. n. 412/1991 per l'avvio del relativo procedimento amministrativo, decorrente dalla data in cui l'ente ha avuto effettiva conoscenza dei redditi eccedenti, dallo stesso individuata nel 2 gennaio 2015.
Sul punto, si precisa che a norma del richiamato art. 13 “
2. l' procede annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La S.C. ha recentemente ribadito che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_2
verifica dei redditi quale condizione per la ripetizione dell'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 13 cit. decorre, nel suo complesso, “dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”
(v. Cass. n. 13918/2021).
La ratio della disciplina risiede, infatti, nella fisiologica sfasatura temporale che si manifesta tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che ne condiziona l'an o il quantum, data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili. CP_2
La norma va, dunque, interpretata nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1
nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere,
a pena di decadenza, alla richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato
(v. ex multis Cass. n. 29689/2024).
3 Ebbene, nel caso di specie l' ha omesso, nonostante l'ordine giudiziale di CP_2
esibizione, di fornire la prova dell'avvenuta notifica alla pensionata della suddetta comunicazione del giugno 2015 ovvero di aver comunque avviato il procedimento di recupero entro l'anno civile successivo a quello di verifica, vale a dire entro il dicembre 2016.
Ne consegue che all'epoca di notifica dell'impugnato provvedimento del 13 dicembre
2017 l' era ormai decaduto dalla relativa azione, con conseguente illegittimità delle CP_1
trattenute a tale titolo operate.
Ogni ulteriore doglianza resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in 2.695,5 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara l'illegittimità del recupero dell'indebito maturato dall' nel periodo 1 CP_1
febbraio 2005 - 31 luglio 2015 sulla pensione cat. SOS n. 03418420 intestata a , Parte_1
di cui alla nota del 13 dicembre 2017 impugnata;
2) condanna detto a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_2
2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
4