Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA NOM E DEL POP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pili ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 2023 s otto il numero d 'ordine 1336, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 1175/2023, pubblicat a in dat a 03/04/2023 , del
Tri bunal e di Bari i n com posi zione m onocrati ca , rei ettiva di opposi zione a d ordi nanza ingiunzi one di pagam ent o propost a ai sensi dell 'art. 22 della L. n.
689/1981 ,
T R A
nell a qualit à di l egale rappresent ante pro t empore di Parte_1 [...] già R ag. Controparte_1
elett ivam ent e domi cili at a in Bari Controparte_2 all a vi a Dant e Alighi eri n. 245 presso lo studio dell 'avv. da cui Parte_2
è rappresent at a e di fes a i n virt ù di m andato deposit ato uni tament e al ricorso in appell o,
– appellante – E in persona del l egale rappresent ante pro tempor e, Controparte_3 rappresent ata e di fes a dall 'avv. i n vi rtù di mandato in cal ce Controparte_4 all a com pars a di cost ituzione e risposta deposit at a in dat a 09/02/2024, el ettivam ent e dom iciliat a presso il proprio uffi ci o operati vo in B ari al vi al e
Japi gi a n. 184 ,
– appellata – All'udi enza col legiale del giorno 19/11/2024 l a Cort e , s entit o i l difens ore dell 'appell ant e , pronunciava s ent enza dando l ettura del disposi tivo .
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. Con sent enza n. 1175/ 2023, pubbli cat a i n dat a 03/04/2023, il Tribunal e di
Bari in com posizi one monocrati ca , definiti vament e pronunci ando sull'opposi zione propost a da quale l egal e rappresent ante pro Parte_1 tempore di “ e di “R ag. Parte_3
avverso l 'ordinanza Controparte_1 ingiunzi one n. 364 dell '11/12/2020 em essa da [con t al e Controparte_3 or di nanza sul l a scor t a del ver bal e di accer t am ent o Controparte_3 COF/ 18 00030 62/ 2018 del 12/ 01/ 2018 e del ver bal e di cont est azi one n.
VCF/ 18 00030 62 / 2018 pure del 1 2/ 01/ 2018 , not i f i cat o i n par i dat a , aveva i ngi unt o a i n propri o e d i n qual i t à di l egal e r appr ese nt ant e pro t e mpore di Parte_1 Rag. ( qual e aut or e del l a vi ol azi one ) ed Controparte_5
a Rag. i n per sona del l egal e Controparte_5 r appr esent ant e pro t e mpore ( qual e o bbl i gat a i n sol i do ai sensi e p er gl i ef f et t i del l ' ar t.
6 com m a 3° del l a L . n . 689/ 1981) i l pagam e nt o del l a som m a di €. 3.232,0 0 , ol t r e al l e spese di not i fi ca, a t i t ol o di sanzi one am m i ni st r at i va pecuni ar i a i r r ogat a , ai sensi
Proc. n. 1336/2023 R.G.A.C.C. M.P.
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del l ' ar t . 4 com m a 1 ° d el D. Lg. n. 306/ 200 2, per l a vi ol azi one del l e nor m e di cui al l ' ar t . 5 par agr af o 4 Reg . U . E. del 7 gi ugn o 2 011 n. 54 3 e s.m . e i ., del punt o 4 del Manual e
Oper at i vo del l e proce dure al l egat o al D.M. del 3 agost o 2011 n. 5 462 e s.m . e i ., del l a sezi one 3.4 e 3.6 .3 del l e di sposi zi oni at t uat i ve A G .E. A. del 14/ 12/ 2011 – pr ot . n . A C IU 2011.695 , i n quant o s ul l a fat t ura n . 125 8 d el 14/ 02/ 2017 , em ess a per l a ven di t a di prodot t i ort ofrut t i col i a l . - P. I. V. A. - con Controparte_6 P.IVA_1 sede i n MRE a al l a s.p. per San Gi ovanni Rot on do s. n., er a st at a om essa l ' i ndi cazi one si a del l 'ori gi ne dei prodot t i ort of r ut t i col i i n essa r i por t at i si a del num er o di i scri zi one al l a Ban ca Nazi onal e Dat i Ope r at or i Or t of r ut t i col i , ovver o del l a di ci t ur a 'esonerato' nel caso di insussistenza del l'obbligo di iscrizione], ogni diversa i stanza ed eccezi one dis att esa o ass orbit a , così provvedeva: 1) riget tava l 'opposi zione perché i nfondat a e per l 'effett o conferma va int egralm ent e il provvedim ent o sanzionatorio impugnat o;
2) condannava l'opponente all a ri fusione delle spese di lite sostenut e dalla resistent e, liquidat e i n com plessivi € . 1.800,00, olt re rimborso spese generali 15% nonché oneri previ denzi ali e fiscali di l egge.
A sost egno della decisione il Giudice di primo grado osservava: «Risulta agli atti che la a mezzo del personale all'uopo delegato, in data 12 gennaio 2018 redigeva la check- Controparte_3 list n. 180003062 e il processo verbale COF/180003062/2018, accertando che la società Rag.
[...] aveva violato l'art. 5, comma 4 Reg. (UE) 7 giugno 2011, n. 543 e s. Controparte_1 m. e i., il punto 4 del Manuale Operativo delle procedure allegato al D.M. 3 agosto 2011 n. 5462 e s. m. e
i., la sezione 3.4 e 3.6.3 delle disposizione attuative AGEA del 14.12.2011 - Prot. n. ACIU.2011.695, in quanto sulla fattura n. 1258 del 14 febbraio 2017 emessa per la vendita di prodotti ortofrutticoli alla (P. IVA risultava omessa l'indicazione dell'origine dei Controparte_7 P.IVA_1 prodotti ortofrutticoli in essa riportati nonché il numero di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli ovvero la dicitura esonerato qualora l'obbligo di iscrizione non sussistesse.
In data 11 dicembre 2020 emanava l'ordinanza ingiunzione n. 364, ritualmente notificata a CP_3 parte ricorrente a mezzo del servizio postale in data 13 gennaio 2021, con la quale veniva ingiunto a
, quale autore della violazione, e alla Rag. Parte_1 Controparte_1[... in quanto obbligata in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge 689/1981, il pagamento della somma di euro 3.232,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 306/2002.
Avverso l'ordinanza ingiunzione, , in proprio nonché in qualità di legale rappresentante Parte_1 della Rag. proponeva opposizione deducendo i seguenti Controparte_1 motivi: a) inesistenza della notifica;
b) estinzione della sanzione;
c) erroneità e genericità della motivazione;
d) insussistenza della violazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio argomentando in ordine alla infondatezza Controparte_3 dell'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, viene rimessa in sede decisoria all'udienza odierna.
**** Preliminarmente vanno disattese le prime due eccezioni sollevate dall'opponente. Non appare superfluo qui ricordare che ai sensi dell'art. 156, comma III, c.p.c. “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nel caso di specie è evidente che lo scopo della notificazione è stato raggiunto, avendo parte opponente proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione anche per conto della subentrata “Rag.
[...]
. Controparte_2 Acclarata la validità della notifica dell'ordinanza ingiunzione in virtù della sanatoria per raggiungimento dello scopo, va poi rilevata l'inconferenza al richiamo dell'art. 7 Legge n. 689/1981, che con tutta evidenza fa riferimento alla morte del trasgressore persona fisica e non già alle vicende societarie dell'obbligato in solido.
Passando al merito, va in limine osservato come il verbale di accertamento e contestazione elevato dagli ispettori sia munito di fede privilegiata, superabile unicamente con la querela di falso (nella CP_3 specie non proposta dall'odierna opponente) in ossequio al principio, espressamente sancito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui:
- il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di
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accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione;
- l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
- il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dalla L. n. 689 del
1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione;
- l'esercizio del diritto di difesa e all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, anche a tutela del “superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali” ed alle “esigenze di garanzia del buon andamento della P.A.”, alla cui tutela - come sottolineato in materia dalla Corte Costituzionale (cfr.: ord. n. 504/1987) - è funzionale l'efficacia di piena prova attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c. (in termini Cass. Sez. Un. 17355/09).
Orbene applicando gli esposti principi alla fattispecie in esame, va evidenziato come le attestazioni contenute nel verbale primigenio (e riportate per relationem nell'ordinanza-ingiunzione impugnata), devono ritenersi definitive e quindi idonee a supportare le contestazioni formulate nei confronti della parte ingiunta. Inoltre, analizzando ulteriormente il merito della sanzione, è d'uopo precisare che dalla documentazione acquisita dagli ispettori dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto dell'accertamento da cui è scaturito il presente giudizio, si evince la mancata indicazione dell'origine dei prodotti ortofrutticoli nonché del numero di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.
Quindi, acclarata la fede privilegiata di cui è munito il verbale di accertamento, per le ragioni sopra esposte, va aggiunto come, nella specie, detto verbale risulti adeguatamente motivato tanto da consentire al soggetto sanzionato la possibilità di conoscere l'iter logico in motivazionale seguito dall'ente impositore, anche sulla scorta della sottoscrizione ivi apposta dall'addetto della società appellante, presente al momento del controllo. Le esposte premesse consentono di ritenere accertata la violazione contestata.
Infine si appalesa del tutto congrua anche l'entità della sanzione comminata, in quanto tu in linea con il dettato dell'articolo 11 legge 689/81 sulla scorta della gravità intrinseca della norma violata. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della ridotta attività processuale svolta dai procuratori delle parti.».
I.B. C on ricorso deposit ato in dat a 03/11/2023 qual e l egal e Parte_1 rappresent ant e pro t empor e di R ag. Controparte_2
e di
[...] Controparte_1
proponeva appell o, nei confronti di in persona del
[...] Controparte_3 legal e rappresentant e pro t empore, avverso la sent enza n. 1175/ 2023 del Tribunal e di B ari i n compos izione m onocrat ica , chiedendo a quest a Cort e d i appello di vol er, in riform a dell a decis ione appell ata , accogli ere l 'opposi zione ed annull are il verbale e l 'ordi nanza i mpugnati, si a per t ardività dell a comminatori a dell a sanzione ris petto all 'accertam ento, sia per erronea cont est azione del l e vi olazi oni
(essendo la fattura de qua compl et a di tutti i dati ri chi esti dal la norm ativa ), con vittori a di spes e process ual i .
Proc. n. 1336/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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I.C. Con decreto i n dat a 23/11/ 2023 il P resident e dell a sezione 1ª ci vil e di quest a
Cort e d'appello, ex artt. 127 e 127 t er c.p.c., così provvedeva: fissava l 'udienza del gi orno 20/02/ 2024 i n m odalit à ca rtol are, assegnando all 'appellat a il t erm ine di 10 giorni prim a dell 'udi enza per la costituzione i n giudi zi o ed a t utt e le parti il t ermine delle ore 0 9:00 del gi orno d i udienza per il deposito d i not e scritt e, con facoltà di ci ascuna part e di opporsi con i stanza motivat a al la trattazi one scri tta ent ro ci nque giorni dall a com uni cazione del decret o , precisando che sull'opposi zione si s arebbe provvedut o nei cinque giorni successi vi con decreto non impugnabile e, i n caso di is tanza propost a congi unt am ent e da t utt e le parti, si sarebbe disposto in conformit à ; nomi nava il rel atore;
poneva l 'onere del l a noti fica zione del ricorso e del decret o all e parti interessate , a cura dell 'appell ant e , ent ro il t ermine del gi orno 10/1 2/2023.
I.D. Con compars a di costit uzione e ri spost a deposit at a i n dat a 09/02/2024
in persona del l egal e rappresent ant e pro t empore, si Controparte_3 cost ituiva nel gi udizio di appel lo, chiedendo ri get tarsi l 'im pugnazione e condannarsi l 'appel l ant e all a rifusione dell e spese processuali nonché ai sensi dell 'art . 96 c.p.c.
I.E. C on provvedimento i n dat a 20/02/2024, pronunci at o all 'esit o di udi enza i n pari dat a sos tituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sol e ist anze e concl usioni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., l a Cort e ri nvi ava la causa all 'udienza del giorno 24/09/2024 per di scussi one, assegnando alle parti t erm ini di 10 giorni prim a dell'udi enza per deposit o di not e e di 5 giorni prim a del l 'udi enza per event ual i repli che. I.F. Con ordinanza i n dat a 24-26/ 09/ 2024, a sci oglim ent o dell a ri serva formul at a con provvedim ento i n dat a 24/09/ 2024 pronunci ato all 'esi to di udi enza i n pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a C ort e rinvi ava l a causa all 'udi enza coll egi al e del gi orno 19/11/2024, ore 11:00, in presenza, ponendo a cari co dell 'appell ant e l'onere di deposi tare in C ancell eri a, ent ro i l t ermi ne di 5 giorni prim a dell 'udienza, l 'origi nal e della fat tura n. 1258 del 14/02/2017 . Osserva va il
Collegio: che, all a l uce dell e di fese dell 'appell ant e, appar i va necessario, ai fini del decidere, acqui si re in original e l a fat tura n. 1258 del 14/ 02/2017, atteso che il docum ento depos itato telem ati cam ent e (estratt o, presumi bilment e, da una fotocopi a della fattura de qua) risult ava poco leggibile, si cché non era possi bil e verificare quanto in ess a annot ato ed i n parti col are se nell a fat tura n. 1258 del
14/02/2017, com e ass erito dall 'appell ante nell 'att o di im pugnazione, foss e present e l a di cit ura kiwi “IT”; che appariva alt resì opportuno disporre lo svolgimento dell 'udi enza i n presenza, onde acquisi re, anche con riferim ent o al docum ento de quo, i chi arim enti del caso. I.G. All'udi enza coll egi al e del gi orno 19/11/2024 l a C ort e, sentit o il difensore dell 'appell ant e, pronunciava s ent enza dando l ettura del disposi tivo .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. L'A P P E L L O.
A sost egno del l 'impugnazione, l'appellante ha enunci at o due motivi . II.A.1. Il pri mo moti vo. II.A.
1.a. Con il prim o motivo di im pugnazione (“Illegittimità dell'accertamento, protratto dal f ebbrai o 2017 al 12/01/ 2018 ”), l 'appell ant e ha dedotto: che in data
12/01/2018 i funzi onari d i avevano procedut o a cont roll o Controparte_3 di Rag. ta in B ari all a vi a Parte_4
Caracciolo 7 post . 25 M ercato , allo scopo di effettuare ul teriori riscont ri i n
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rel azione all a m ancata indicazione d ei dati previsti dall'art. 5 paragrafo 4 del
Regolam ento U. E. n. 543/2011 e del Manual e all egato al D.M. 03/08 /2011 n. 5462 sull a fattura n. 1258 em ess a i n data 14/02/2017 da Rag.
[...]
per la vendit a di 731,00 kg . di prodotti ortofrutti coli Parte_4 soggetti all e norm e di qualit à a favore dell a ditt a Controparte_8 con sede i n M RE a all a vi a s.p. per San Gi ovanni Rot ondo;
che Parte_4
, nel la s ua quali tà di rappres entant e legal e di Rag.
[...] [...]
aveva di chiarato di conferm are “l'emissione da Parte_4 part e della mia ditt a della f attur a che mi avete esi bito n. 1258 del 14.02.2017 ”
(lo avev a preci sat o di non poter esibi re l a fatt ura in ori ginal e, i n CP_1 quanto l a propria commerci ali st a era assent e, m a di “riconoscere perfettamente la copia in vost ro pos sess o e qui ndi ne confermo l 'emissione”); che i verbali zzanti avevano concluso afferm ando che l a fatt ura de qua era “mancante d i numero di iscri zione alla B.N .D.O.O. ed indi cazione di ori gine dell a merce ”; che da quanto att est ato dai verbali zzanti si evince va che cost oro erano già in possesso dell a fat tura n. 1258, verosimi lm ent e consegnat a da di Controparte_8
MRE a ad a febbraio 2017 (tal e ci rcost anza, al legat a Controparte_3 da l ei appellant e , non era st ata cont est at a dall a contropart e ), allorquando era st at a sottoposta a cont roll o;
che l a richi est a di Controparte_8 lei appell ante di accedere agl i atti rel ati vi al controllo di Controparte_8
al fine di dim ostrare che l 'accertament o culminat o con la cont est azione di
[...] cui al verbal e del 12/ 01/2018 era in effetti comi nciat o nel febbrai o del 2017 (con conseguent e t ardivit à dell a cont est azione , per superam ento del t ermine di 90 giorni, decorrent e dall 'accert am ent o , previsto dall 'art. 14 dell a L. n. 689/1981 per l a not ifi cazione dell a contestazi one dell a viol azione ), era st at a rigett ata da per ragi oni di pri vacy, con chi ara lesione del diritto di Controparte_3 difesa di l ei appel l ant e;
che ella appel lant e aveva formul ato le proprie not e difensive senza aver potut o consul tare gli atti ri chiesti ad Controparte_3 la quale aveva risposto con argom ent azi oni i nconsi stenti;
che anche l a ri chi est a di audi zione personale, contenut a nell a memori a di fensi va di lei appell ant e , era stat a i gnorata;
che, quindi , era rim ast o senza rispost a il quesit o ci rca modali tà e tempo di acquisi zi one dell a fatt ura n. 1258 m ost rata dagli ispett ori di a lei appell ant e i n dat a 12/01/2018 . Controparte_3
II.A.
1.b. Il m otivo è dest ituit o di fondam ent o . II.A.
1.c. Dal verbal e di accert am ento COF/180003062/2018 del 12/01/ 2018 em erge che gl i ispettori di al m om ent o della veri fi ca Controparte_3 esegui ta i n dat a 12/ 01/2018 presso l a R ag. Parte_5 sit a i n B ari all a via C aracciolo n. 7 (c/ o l o St and n. 25 del
[...]
Mercat o Ort ofrutti colo Ingrosso) , erano in possesso non del l 'origi nale dell a fat tura n. 1258 in data 14/ 02/2017, m a sempli cem ent e di un a copi a del la st ess a
(tale circost anza ris ulta espress am ent e dichiarat a da , legal e Parte_4 rappresent ant e dell a società cont roll at a, al punto 2. del verbal e de quo), verosi milm ent e l oro trasm es sa da coloro i quali avevano precedent em ent e proceduto a controll o su di MRE a . Controparte_8
Ora, anche a voler pres cindere dal la circostanza che non v 'è el em ento al cuno che com provi che il cont roll o s u di MRE a foss e Controparte_8 stat o concret am ent e es egui to a febbraio del 2017 e/o i n ogni caso mol ti m esi prim a
Proc. n. 1336/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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del 12/ 01/2018 , com e ass erito dall 'appel lant e (che, in ordine a t al e punt o, ha invocato il principi o di non cont est azione previsto dall 'art . 115 c.p.c.), com unque non può non ril evarsi (e tratt asi di ril ievo che assorbe ogni alt ro profilo ) che solt anto in occasione del la verifi ca eseguita in dat a 12/01/2018 presso l a R ag. gli ispett ori di Parte_4 avevano potuto accert are , senza al cun margine di dubbio, Controparte_3 che 'la copi a' della in possesso Pt_6 Pt_7 Parte_8
dai coll eghi di M RE a alcuni m esi prim a (com e dedotto
[...] dall 'appell ant e) – corrispondeva all'originale del documento e che, conseguent em ent e, l a fatt ura de qua era st at a effett ivamente emess a in dat a
14/02/2017 d a R ag. Controparte_9 CP_10 nei confronti di di MREa , per il quantit ativo Controparte_8 di frutta (731,05 kg . di ki wi ) in essa i ndi cato , con l a mancanza dell e indi cazioni obbli gat orie previst e dall a normati va di ri feri mento ( inform azioni rel ative all 'origine dei prodotti indi cati;
numero di iscri zione all a B.N.D.O.O. - B anca
Nazionale Dati Operatori Ort ofrutti coli , ovvero di cit ura “esonerato ” in caso di insussist enza dell 'obbligo di iscri zione ).
A quanto sopra esposto consegue l 'inconsistenza della deduzi one dell 'appell ant e secondo cui l 'accert am ento effettuato dagli ispettori di Controparte_3 posto a fondam ent o dell 'ordi nanza ingiunzi one oppost a, sarebbe stat o ill egitti mo poi ché da molto tem po gli is pettori di AGENCONTR OL S.p.a. erano in possess o dell a fat tura , acqui sita i n al tra e di versa circostanza , e quindi , avendo l'accert am ent o avut o ini zi o ali unde e i n un t empo precedente al 12/01/ 2018 , avrebbero cont est ato le vi olazi oni t ardivament e (ossia oltre il t erm ine di 90 giorni previsto dall 'art. 14 dell a L. n 689/ 1981) .
È del t utto evident e , infatti :
♠ che i l precedente accert am ento riguardava non R ag.
[...]
(poi R ag. Controparte_11 Controparte_2 ed ora R AG.
[...] Controparte_1
, bensì alt ro operatore comm ercial e (
[...] Controparte_8 di M RE a) ;
[...]
♠ che l a ci rcost anza che , in occasi one dell'accert amento eseguito nei confront i di di MRE a , fosse stat a acquisit a l a Controparte_8 fotocopi a di una fattura (apparent em ente ) emessa da R ag.
[...] on legit timava cert o Parte_4
a noti fi care i m medi at am ent e a R ag. Controparte_3 [...]
l a cont est azione dell a viol azione Parte_4
(per mancanza, nella fattura, dell e su indi cazi oni obbl igatori e previste dalla norm ati va di s ettore ), es sendo a t al fine necessario accert are pre viam ente , procedendo a di retto cont roll o presso la Rag. Parte_4
( eventualm ent e anche ponendo a confronto l a copia
[...] del documento con l 'originale ) s e la fatt ura de qua fosse st at a effetti vamente em essa da R ag. con Parte_4 tutti i vi zi ril evati s ulla copi a (ciò che gli ispettori di Controparte_3 avevano potuto accertare , non avendo R ag. Parte_4
l a disponibilit à dell 'originale del la fattura al
[...] momento del cont rol lo del 12/01/2018, solo a seguito dell'am missione fatt a da , legal e rappresentant e dell a soci età em ittente sott opos ta Parte_4 ad i spezi one, i l quale, durant e le operazioni di controllo espletat e dagli ispettori di il gi orno 12/01/2018, aveva riconosciuto Controparte_3
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la conform ità dell a copia dell a fattura n. 1258 del 14/ 02/2017 i n posses so degli ispett ori , most rat agli da costoro nel corso del cont rollo , all 'origi nale dell a fattura n. 1258 emessa in dat a 14/02/2017 dall a propria societ à nei confront i di ). Controparte_8
II.A.
1.d. Pert ant o, non è affat to ravvisabil e l'il legittimi tà eccepita dall 'appell ante
(asserit am ent e deri vante dall 'indebita 'protrazione ' del l 'accert am ent o dal febbraio del 2017 al 12/01/2018) , post o che i rreprensi bilm ente gl i ispett ori di dopo avere, al l'esito degli “ulteriori riscontri ” compiuti Controparte_3 nel corso del la veri fica es eguita i n dat a 12/ 01/ 2018 presso la Rag.
[...]
accertat o che l a copi a dell a fatt ura n. Parte_4
1258 del 14/02/2017 già in l oro possesso corri spondeva all 'ori ginale dell a fattura n. 1258 emess a il 14/02/2017 da Parte_10
i n favore di (v. verbal e di
[...] Controparte_8 accertam ento n. COF/180003062/ 2018 redatto dagli ispettori di CP_3
relat ivo all e operazi oni di controll o esplet at e dall e ore 09:30 all e ore 10:30
[...] del 12/01/2018 ), avevano potuto cont est are all a R ag. Parte_4 ai s ensi dell 'art . 14 comm a 1° della L. n. 689/1981
[...]
(ossia “imm edi at am ent e ”), l e vi ol azi oni per l a m ancanza , nell 'original e dell a fat tura n. 1258 del 14/02/ 2017, del num ero di iscrizi one all a B .N.D.O.O. - Banca
Nazionale Dati Operat ori Ortofrutti coli , ovvero dell a di citura “esonerato ” nel caso di insussi stenza dell 'obbligo di i scri zione , e dell e i nform azioni obbli gat ori e rel ati ve all 'origine dei prodotti i ndi cati (v. verbal e di contestazione di ill ecito amminist rat ivo n. VCF/180003062/ 2018 redatto dagli i spettori di CP_3 all e ore 10: 30 del 12/ 01/2018 ).
[...]
II.A.
1. e. Un 'ultim a notazione.
L'appell ante ha dedotto l a viol azione del proprio dirit t o di difesa (con conseguent e ill egitti mità dell 'ordinanza-ingiunzi one em essa a chi usura del l 'it er amminist rat ivo ) perché aveva formul ato i propri scritt i di fensi vi ( ai sensi dell 'art .
18 comm a 1° della L. n. 689/1981 ) senza aver potut o consult are gli atti rel ativi al cont roll o compiut o nei confronti di e perché l a Controparte_8 richi est a di audi zi one pers onal e avanzat a con detti scritti difensi vi (cfr. art. 1 8 comm a 1° della L. n. 689/ 1981) era stat a ignorata da Controparte_3
Anche t ali cens ure appaiono prive di pregio .
In disparte ogni valutazione i n ordi ne al l'effettiva sussist enza del diritto di R ag. i accedere agli atti rel ativi Parte_4 al cont roll o com piuto nei confronti di Controparte_8
( a veva rigett ato l a richi est a di accesso avanzata da R ag. Controparte_3 motivat ament e , Parte_4 evi denzi ando che all 'accoglim ento dell a richi est a di accesso ostavano ragioni di privacy, t rattandosi di is pezione eseguit a nei confronti di un alt ro operat ore ortofrutti colo , oss ia di un di vers o soggett o dell 'at tivit à giuridi ca ), si osserva che nel caso in es ame non è ravvis abi le alcuna l esi one del di ritto di di fesa per t utt e le ragi oni s opra evidenzi at e: infatti, ai fini dell a veri fi ca dell a legittimi tà dell 'accertam ento e dell a contestazi one dell e violazi oni, era del tut to i rri levante accl arare i n qual e m oment o gli ispett ori di peranti in B ari Controparte_3 avessero ri cevut o dai loro coll eghi di MRE a la 'fot ocopia' dell a fat tura n.
1258 del 14/02/2017, ess endo del tut to evi dente che solo a seguito del l'ispezione esegui ta i n dat a 12/ 01/2018 presso l a R ag. Parte_4 li ispett ori d i vevano potut o accert are,
[...] Controparte_3 senza al cun m argine di dubbio, che la fattura n. 1258 del 14/02/ 2017 era st at a
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effettivam ent e em es sa da R ag. Parte_4 ed era effet t ivam ent e pri va ab origi ne delle indi cazioni obbligat ori e
[...] previste dall a di sci pl ina di set tore .
Quanto, poi, all a m ancat a audizione di qual e ammi nist ratore e Parte_4 legal e rappres ent ant e pro t empore di Rag. Parte_4
è appena il caso di osservare: i n primo luogo, che l 'appell ant e
[...] non ha i n al cun modo spi egato qual e ril evanza avrebbe avut o l'audi zione de qua ai fini del compi uto es erci zio del di ritt o di di fesa (t enuto conto dell e dovi zios e deduzioni di fensi ve formulat e da R ag. Parte_4 con gli scritt i presentati ad ai sensi
[...] Controparte_3 dell 'art 18 comm a 1° L. n. 689/ 1981); in secondo luogo, che i n tem a di ordi nanza ingiunzi one per l 'i rrogazi one di sanzioni am minist rative – em essa i n esit o al ricorso facoltat ivo al Prefetto , ai sensi del l 'art . 204 del D.Lg. n. 285/ 1992 , ovvero a conclusione del procedim ento ammini strativo ex art. 18 del la L. n. 689/ 1981 – la m ancat a audi zione del l 'i nt eressat o che ne abbi a fatt o ri chi est a i n sede amminist rat iva non comport a l a nullit à del provvedim ento, in quanto, riguardando il giudi zi o di opposi zione il rapport o e non l 'att o, gli argom enti a propri o favore che l 'interess ato avrebbe potuto sost enere in sede di audizione dinanzi all 'autorit à amminist rat iva ben possono ess ere prospettati in sede giuri sdi zional e2.
II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2.a. C on il s econdo mot ivo di im pugnazione (“Nel merito: completezza delle indi cazi oni obbli gat orie ”) l 'appell ant e ha dedotto: che Controparte_3 aveva cont est ato che sul la fat tura n. 1258 del 14/02/2017 em essa per l a vendi ta di prodott i ort ofrut ticol i a era st ata omess a Controparte_8
l'indicazione dell 'origine dei prodotti ortofrutti coli i n essa ri port ati nonché del num ero di i scri zione all a B anca Dati Nazi onale Operatori Ortofrutti coli ovvero l a dicit ura esonerato nel cas o di i nsussist enza del l'obbligo di iscri zione;
che, al contrario, l a fat tura n. 1258/2017 era complet a dell e indi cazioni ri chi est e dalla norm ati va, ess endo precis am ent e i ndi cati tutti i dati di ri ferim ent o, proveni enza ed identi fi cazi one della merce;
che la m ancanza in fat tura del numero di iscrizione all a B.N.D.O.O. (Banca Nazional e Dati Operat ori Ortofrutti coli) non era viol azi one s anzionabile , si a perché costitui va errore sol o form ale e non sost anzi ale [ess o, i nfat ti , non aveva impedit o l 'accert am ent o e l a t racci abil ità dell a m erce né aveva impedito agli agenti l 'i dentificazione di essa appellant e , att eso che la B anca Nazional e Dati Operat ori Ortofrutti coli veniva gesti ta e curat a propri o dall'appellat a, di venut a nel 2005 ( D.M. 01/08/ 2005) responsabi le del trattamento dell e domande di is cri zione/ cancell azione/aggiornam ent o al la B anca dati ], sia perché non era prevista una speci fica sanzi one per t ale pret es a viol azi one (ed anche t ali argom ent azioni non erano st at e confut at e da né cons iderat e dal Giudi ce in sent enza ). Controparte_3
II.A.
2.b. Il m otivo è dest ituit o di fondam ent o .
II.A.
2.c. aveva contestat o al l 'odi erna appell ant e due Controparte_3 viol azi oni : 1 ) mancanza, nell a fattura n. 1258 del 14/02/ 2017, dell 'indi cazione dell 'origi ne dei prodotti ort ofrut ticoli i n essa m enzionati;
2) m ancanza, nell a medesim a fatt ura, del num ero di iscri zi one all a B ANC A NAZIONALE DATI
OPER ATOR I ORTOFR UTTIC OLI (B .N.D.O.O.) o della di cit ura “esonerato ” (nel caso di i nsus sist enza dell 'obbl igo di i scri zione).
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Orbene, l 'es am e dell a fattura (prodott a in original e dall 'appell ant e in esecuzione dell 'ordi nanza in data 2 4/09/2024 di quest a Cort e ) consent e agevolment e di afferm are:
♣ che la fattura n. 1258 del 14/02/2017 , avent e ad oggett o l a vendit a (da Rag. i B ari a Parte_4 [...] di MREa) di 731,05 chilogrammi di kiwi per un Controparte_8 prezzo complessivo di €. 669,05 (I.V.A. inclusa), non reca alcuna indi cazi one del la provenienza dell a merce [i nfatt i, nell a fattura non è scritto
“KIWI IT”, come ripetutamente affermato dall 'appellante, bensì “KIWI II”, indi cazi one afferent e chiarament e non alla proveni enza dell a merce , bensì all a sua cat egori a (“2^”)];
♣ che l a fattura de qua non reca alcuna i ndicazi one del num ero di iscri zione all a Banca Nazional e Dati Operatori Ortofrutti coli ovvero dell a di cit ura
“esonerato” nel caso di insussistenza dell 'obbligo di iscrizione. II.A.
2.d. Tali mancanze determi nano , senza dubbio al cuno, la viol azione dell e disposizioni norm ative i ndi cat e nell 'ordinanza i ngi unzione n. 364 dell '11.12.2020 (e, prim a ancora, nel verbal e di contestazi one n.
VC F/180003062/2018 del 12/01/2018) . Ed i nvero:
♦ il R egol am ent o di esecuzione (UE) n. 543/2011 dell a C om missione del 7 giugno 2011, recant e modali tà di appli cazi one del Regol ament o (C E) n.
1234/ 2007 del Cons iglio nei sett ori degli ortofrutti coli freschi e degli ortofrutti coli t rasformati , prevede:
- all 'art. 5 (“Indicazioni est erne ”), paragrafo 4°, che (t ra l 'altro) «L e fattur e e i document i di accompagnamento, escl use l e ri cevut e per il consumatore, r ecano il nome e il paese di origine dei prodotti …»;
- all 'art. 10 (“B anca Dati degli operat ori ”), paragrafo 1° , che «Gli Stati membr i cr eano una banca dati degli operat ori del settor e ortofr utti col o in cui figurano, all e condizioni def init e dal present e arti colo, gli operat or i che part ecipano all a commerciali zzazione degli ortofr utti coli s ogget ti a norme di commerci alizz azi one stabilit e i n appli cazione dell 'art icol o 113 del regolamento (C E) n. 1234/ 2007 .
A tal fi ne gli St ati membri possono util izzare una o più banche dati già cr eat e per al tri s copi.»;
♦ il Manuale operat ivo dell e procedure all egat o al D.M. 03/08/2011 , n. 54623
[recant e “Di sposizioni nazionali in m ateria di cont rol li di conform ità alle norm e di comm erci ali zzazione appli cabili nel settore degli ort ofrutt icoli freschi e dell e banane, in att uazi one del R egolam ento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e del R egolam ento (UE) di esecuzi one n. 543/2011, dell a Commissi one”] pres crive (t ra l'alt ro):
- al Punto 3 (“B anca Dati Nazi onal e d egli Operatori Ortofrutti coli ”), che
«Ai s ensi del l 'arti colo 10 del regol amento, è i stitui ta una banca dati nazional e degli oper atori ort ofrut ticoli - BDN OO, cui sono t enuti ad iscri vers i – fatt e sal ve l e deroghe previste – gli operat ori ri entranti nell e cat egori e di seguito definite, che detengano i prodotti ortofr utti coli indi cat i all 'all egato I, parte IX, del regol amento (CE)
1234/ 2007, sogget ti all a conformi t à con l e norme di
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commer cial izzazione, di cui agli articoli 113 e 113 bis del medesimo regolamento, ai f ini del consumo in ambito comunitario, dell 'avvi o verso i Paesi t er zi o dell 'i mportazi one.
… Le i mpr es e e l e or ganizzazi oni di nuova costituzione (grossisti di mercato, cont o -terzi sti, organizzazi oni dei produtt ori e cooperat ive di produttor i non ass ociati ad OP o ad alt ra cooperat iva), sono tenute a richiedere l 'is cri zione in banca dati entro e non oltre 60 gior ni dall 'iniz io dell 'atti vità o dall a conclusione del l 'anno i n cui si è real izzata l a condizi one che det ermina l 'obbli go di iscrizione.
… Categori e degli oper atori ortof rutti coli, t enute all 'iscrizi one alla banca dati : 1) grossist i di mercato e fuori mercat o (operat ori che commer cial izzano all 'int erno o al di fuori dei mercati al l 'i ngrosso, che utilizz ano gli appos iti st and e/o che sono i n possesso di magazzi ni idonei per la commercializzazione dei prodotti );
…»;
- al Punto 4 ( “Comunicazioni obbligatorie ”), che «L e fatt ure ed i document i di t ras porto, escluse le ri cevute per il consumatore finale, debbono riportar e di citure ed inf ormazi oni previ ste dall e disposizi oni attuati ve emanate dall 'AGEA.»;
♦ le Di sposizioni Attuative AG .E.A. - Agenzi a per l e erogazioni in agri col tura (Autorit à incari cat a del coordinam ent o dell e atti vit à dei controlli di conformit à alle norm e di commerci ali zzazione nel settore degli ortofrutti coli freschi ai s ensi dell 'art . 3 del cit at o D.M. 03/08/ 2011 ) all egat e alla Ci rcol are del 14/ 12/2011 - Prot. n. AC IU.2011 .695 stabiliscono :
- al punto 3.4 (“Informazioni obbli gatorie ”), che «In relazione all e indi cazi oni obbligat orie da riportare su fatt ure e documenti che accompagnano la mer ce il par.4 dell 'art.5 del Regolamento prevede che gli st essi , esclus e l e ri cevut e per il consumat ore, rechi no nome e paese di ori gine dei prodotti …»;
- al punto 3.6.3 (“C ontrollo d 'i dentit à dell e partit e sott oposte a controllo ”, che s i pone nell 'am bito del pi ù ampi o punt o “3.6 Controlli sui prodot ti ort ofrut t icoli comm ercial izzati sul m ercat o i nt erno UE e dest inati al consum o allo st ato fresco ”):
▫ che «In bas e a quant o previ sto all 'art. 5 par. 4 del Regol amento le fat tur e e i documenti di accompagnamento, escluse l e ricevute per il consumat ore, recano il nome e i l paese di origi ne dei prodotti …»;
▫ che «… gli Operat ori che eff ettuano spedizioni, in ambi to nazional e, di prodotti ortofrutti coli soggetti a Norme di commer cial izzazione, debbano ri port are, nei documenti che accompagnano l e merci, il numero di iscri zione all a Banca Dat i, ovvero la di citura – esonerato ai sensi del D.M. 03.08.2011 n.
5462, art. 5, comma 2 – qualora non sussist a l 'obbligo di iscri zione. L 'eventuale omissione di t al i adempi menti indur rà alla r edazione di un verbal e di cont est azione ai sensi dell 'ar t.
3, comma 2 del D.lgs . 306/02 .»; II.A.
2. e. Una volt a accl arat a , sull a scort a di quanto sopra evi denziat o, l a
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sussistenza dell e vi olazioni post e a fondamento dell 'ordi nanza ingi unzione opposta , tanto sott o i l profilo oggettivo ( i n ragione dell 'om essa i ndi cazione , nell a fat tura n. 1258 i n dat a 14/ 02/2017 , sia del P aese di origi ne dei prodotti ortofrutti coli i n ess a ri portati , si a del numero di i scri zione al la B anca Nazi onal e Dat i Operatori Ortofrutticoli o, i n caso di i nsussist enza dell 'obbligo di iscri zione, dell a dicitura “es onerato ”) quant o sot to il profil o soggettivo (l e predett e omissi oni, tratt andosi di operatore professi onal e, erano st at e ragionevolm ent e post e i n essere con condot ta, cos ci ente e volontari a, quantom eno col posa, fermo restando che t al e as pett o non ris ult a essere st ato oggett o di speci fi co m otivo di opposizione dinanzi al Giudice di primo grado , prim a, e di speci fico m otivo di impugnazione di nanzi a ques ta Cort e di appello, poi), si t rat ta di comprendere se le stesse foss ero sanzionabili oppure no .
Ebbene, a tale quesi t o non può non ri spondersi afferm ativam ente , att eso che:
♥ l'art . 4 comma 1° del D.Lg. n. 306/2002 (recant e disposi zioni sanzionat ori e in att uazione della norm ativa europea rel ativa ai cont rolli di conform ità all e norm e di comm erci ali zzazione appli cabili nel settore degli ort ofrutt icoli freschi ), nel t esto novellat o dall a L. n. 96/2010 [c.d. “Legge comunit ari a
2009”, il cui art. 32 ha int rodotto modifi cazioni al D.Lg. n. 306/2002 “per l a corrett a appli cazione dei regolamenti (C E) n. 1234/2007 e n. 1580/2007 ”], dispone che «Sal vo che i l fatto costit uisca reato, chi unque viola le norme per gli ort ofrutti col i fres chi adottat e dalla Commi ssione dell e Comunit à europee, a nor ma degli articoli 113 e 113 -bis del regolament o (CE) n.
1234/ 2007 del Consi glio, del 22 ott obre 2007, e successi ve modifi cazi oni , è soggett o alla s anzi one ammi nistrati va pecuni aria da 550 euro a 15.500 euro.»;
♥ l'art . 11 (“Accert am ent o dell e vi ol azi oni ”) del cit ato D.M. 03/08/ 2011, n.
5462, prevede , al comma 1°, che «Ai sensi dell 'arti col o 5 del decr eto legi slati vo n. 306/ 2002 e successi ve modi ficazioni , l 'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell 'ambito del le propri e compet enze, all 'accertament o dell e viol azioni amministr ative e all 'applicazi one dell e relat ive sanzioni, ferme rest ando l e dis posi zi oni del la legge 24 novembre 1981, n. 689.» (comma 1°);
♥ il Manual e operativo all egato al cit ato D.M. 03/ 08/ 2011, n. 5462 , prevede, al punto 5 (“Appli cazione dell e sanzioni ”), che «In base all 'arti col o 1, comma 6 dell a L egge n. 71/ 2005, che modifica i l decreto l egi slati vo del 10 dicembr e 2002, n. 306, il potere di accertamento del le vi olazioni amminist rati ve e l 'appli cazi one del le relati ve sanzioni , è att ribuito all' e all e Regioni e Province autonome, per i controlli di CP_3 rispetti va compet enz a.»;
♥ le Di sposi zioni Att uat iv e AG.E.A. del 14/12/ 2011, citt., infi ne, ri chi am ano espress am ent e, qual e norm ativa sanzionat ori a, il “Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembr e 2002 - Dis posi zioni sanzionatori e nel settore dei control li di conf ormità all e norme di commerciali zzazione applicabili nel settore degli ortofrutti coli fr es chi , a norma dell 'arti colo 3 della Legge 1° marzo 2002 n.
39”. II.A.
2. f. In definit iva, dunque, l e disposi zioni adott at e dall a Commissi one dell e
Comunit à Europee, a norm a degli artt. 113 e 113 -bi s del R egolam ento ( CE) n.
1234/ 2007 del C onsi glio, del 22/10/ 2007, e successive modi ficazi oni , sono da indivi duarsi in quel le del sopra cit at o Regol am ent o di esecuzione (UE) n.
543/2011 dell a Com missione del 7 gi ugno 2011, in attuazione del qual e erano stati em anati i vari provvedim enti i nterni dei quali s 'è dato conto in precedenza ,
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di tal ché non è revocabil e i n dubbio che l e vi olazi oni dell e predett e di sposizi oni
(fra l e quali rientrano cert am ent e quell e contestat e all 'appell ant e: ossia l 'om ess a indi cazi one, nell a fat tura n. 1258 i n dat a 14/02/ 2017 , si a dell'origi ne dei prodotti ortofrutti coli i n ess a ri portati s ia del numero di i scri zione al la B anca Nazional e Dat i Operatori Ortofrutticoli o, i n caso di i nsussist enza dell 'obbligo di iscri zione, dell a di cit ura “esonerat o ”) gi usti fi cano l 'irrogazi one dell e sanzioni previst e dall 'art . 4 comm a 1° D.Lg. n. 306/2002, nel t esto novell at o dal l 'art . 32 comma 1 ° lett. e) della L. n. 96/2010 . II.A.
2.g. P er quant o concerne, i nfi ne, l a dosim et ria dell a sanzione, l 'appell ant e ha chi est o ri dursi al minimo editt al e l 'im port o comminat o, asserendo l a m ancanza di moti vazi one s ull a quanti ficazione.
La ri chi esta non è m eri tevol e di accoglim ent o .
Invero, i n di spart e l a circost anza che l 'ist anza appare formul at a in m odo del tutto generi co, la Cort e os serva : che l 'art. 4 comma 1° del D.Lg. n. 306/2002 prevede, quali limiti edittali minimo e m assim o dell a sanzione ammi ni strativa pecuniari a, la sanzi one da €. 550,00 a €. 15.500 ,00; che nell e Controparte_3 controdeduzioni in dat a 12/03/2018 alla m emori a di fensiva present at a dall 'appell ant e dopo la notifica del verbal e di cont est azi one, aveva espressam ent e invit ato il t rasgress ore a provvedere al pagamento in misura ridott a ai sens i dell 'art . 16 del la L. n. 689/1981 , all 'uopo indi cando l 'import o di €. 1.616,00 (p ari all a somm a dell e due s anzioni da €. 1.100,00 + €. 516,00), propri o al fine di evit are l 'emis sione dell 'ordi nanza i ngiunzi one , avendo ril evato l 'inconsist enza degli scritti di fens ivi nonché l a l egit timit à e fondat ezza degli addebiti m ossi dagli organi accert atori;
che l 'ordinanza ingi unzi one (che, a front e dell 'inerzi a del trasgressore, non aveva potut o far alt ro che emet ter e) non Controparte_3 era pri va di moti vazione in ordine all a det erminazione della sanzi one i nfl itta, poi ché, nel provvedi ment o, era stat o dat o espressam ente att o che non era stat o effettuato il pagam ento in mis ura ri dott a e che gl i scritti difensivi erano i nidonei ad infi ciare l a fondatezza degli addebi ti mossi dagli accertat ori , il che rendeva congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 3.232,00 (sicché, per ci ascuna dell e due violazioni , era stat a irrogat a una sanzione appena superi ore ad ⅒ del m assi mo edittale compl essivo ).
II.B. CO N C L U S I O N I.
In concl usi one, l 'appell o va rigett ato, con conseguent e conferm a , anche per l e ragioni di fatto e d i di ritto espost e con la present e sent enza , dell a decisione impugnat a.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E P R O C E S S U A L I.
Le spese del pres ent e grado di giudi zio t ra le parti {liquidat e, come da dispositi vo , in misura pari ai valori m edi per la fase di studio e l a fase introdut tiva ed i n misura pari ai valori minimi per l a fase ist rutt ori a e l a fase de ci sional e [per quest e ultim e due fasi va precis ato: che per l a fase i struttori a – compresa , com e è noto, nell a fase di t ratt azi one (che nel giudizi o di appello è ineludibile e coincide con le attivi tà previ st e dall 'art . 350 c.p.c.4, le quali , nei gi udi zi di appell o disci plinati dal rit o del l avoro , s ono equiparabili a quell e di cui all e udi enze di discussione ex art. 437 c.p.c. , nel cas o in es ame cel ebrat e in dat e 20/02/2024, 24/09/ 2024 e
19/11/2024 ), per la quale i param etri vi genti prevedono un com penso unit ario anche a pres cindere dall 'effettivo svol gi ment o, nel corso del singol o grado del
Proc. n. 1336/2023 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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giudi zio di m erito, di atti vità a cont enuto ist ruttori o, essendo suffici ente l a semplice tratt azione dell a causa5 – si reput a congruo operar e una diminuzi one del com penso nell a misura m assi ma del 50%, essendovi st at a sol o l a tratt azione dell a causa, senza il concret o svolgim ent o di attività di natura i st rutt ori a (tale non pot endo considerarsi la s empli ce produzi one dell 'origi nal e della fattura n. 1258 del 14/02/2017, dis post a da quest a Corte sol perché il documento deposit ato tel em aticam ente (est rat to, pres umibil mente, da una fotocopi a dell a fatt ura de qua) risul ta va poco l eggi bile;
che per la fase decisionale, ugualm ent e, si reput a congruo operare una diminuzi one del com penso nella misura m assim a del 50%, i n considerazione del le modest e prest azioni espl et at e d all 'appell at a ri conducibi li al novero di quell e previste dall 'art. 4 comm a 5° l ett. d) del D.M. n. 55/20146 e succ. modd.7 (invero l 'appell at a, nel present e giudizi o di appell o , non ha svolto l'attivit à di fensiva che , nei processi di appello discipli nati dal rito del l avoro, norm alm ente si com pendi a nel deposito del l e not e di fensive ex comb. di sp. artt .
437 comma 4° e 429 comm a 2° c .p.c., che i n m assim a part e gi usti fi ca il riconoscimento del rel ati vo compenso fasi co) ], applicando le disposi zioni de i cit ati D.M . Giusti zi a n. 55/2014 e DD.MM. modifi cati vi succ essivi [da interpretarsi all a l uce dell 'aut orevole insegnam ent o dell a Cort e S uprem a8, formul ato con riferiment o al D.M. Gi usti zia n. 140/ 2012, m a da rit enersi pienam ente valido anche dopo l 'ent rat a i n vigore del D.M. Giusti zi a n. 55/ 2014
(nonché del D.M. Giusti zi a n. 37/ 2018 e del D.M. Giusti zi a n. 147/2022), i n ragione dell 'identit à dell 'art . 28 del D.M. Gi usti zi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Giust izi a n. 37/2018 e dell 'art . 6 del D.M. Giustizi a n. 147/2022) all 'art. 41 del D.M. Giust izi a n. 140/ 2012], t enendo cont o – sulla scort a del valore dell a controversia , ri com preso nello s cagl ione da €. 1.1 00,01 a €. 5.200,00 – dei paramet ri di cui all a tabell a “12. Giudi zi innanzi alla C ort e di Appell o” allegata ai citati D.M. Giustizi a n. 55/ 2014 e succ essi vi DD.MM. modi fi cativi ed escludendo, ex art . 92 com ma 1° c.p.c., la ripeti zione dell e spese eccessive o superflue sost enut e dall a part e vitt oriosa } vanno regolate i n ossequio al principi o dell a soccombenza, ai sensi dell 'art. 91 c.p.c .
II.D. L'I S T A N Z A E X A R T. 9 6 C.P.C.
L'appell at a, con la compars a di costit uzi one e rispost a, ha chi esto condannarsi l a part e appell ant e ai s ensi dell 'art . 96 c.p.c.
L'istanza non è m eri tevole di accogl imento. La condanna per respons abilit à aggravata ai sensi dell 'art. 96 comma 1° c.p.c. (il quale recit a: «Se ris ulta che la part e soccombent e ha agit o o resist ito i n giudi zio con mal a f ede o colpa grave, il giudi ce, su istanza dell 'al tra parte, la condanna, oltre che all e s pese, al ri sar ci mento dei danni, che li qui da, anche di uffi cio, nell a sent enza.») ri chiede l a tot al e soccombenza9 e l a m al a fede (o quanto m eno l a colpa grave) dell a part e di cui si chi eda l a condanna10 ed altresì che l a cont roparte
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deduca e dimos tri l a concreta ed effettiva sussistenza di un danno i n conseguenza del com port amento processual e dell a part e m edesim a11 (di fatti l a liquidazione dei danni nell 'ipot esi de qua, ancorché effett uabil e ex off ici o, ri chi ede pur sempre la prova, gravant e sull a parte che chi ede il ri sarci mento, sia dell 'an che del quantum
o alm eno l a desumi bi lità di t ali el em enti dagli atti di causa12, sicché i n mancanza di prova, anche presuntiva, della sussistenza e dell 'entit à del pregi udi zio derivant e dal process o, il Giudice non può provvedere all a l iquidazione di uffi cio del danno nonostant e la dom anda dell 'int eressato13, neppure in via equit ativa14).
Orbene, ciò prem es s o in punto di diri tto, la Corte osserva, in punto di fatt o, che nel caso in esam e l a mal a fede (o l a colpa grave) dell 'appell ante non em erge con suffi ci ent e grado di cert ezza e comunque che l 'appell at a i stante non ha dato al cuna prova del danno ass eri tam ente subito qual e conseguenza15 del com portam ento process ual e ( a s uo di re temerario) del l'appel lante . Ad identi ca conclusi one si giunge anche quali fi cando l a dom anda ai sensi dell 'art. 96 comm a 3° c.p.c. [ins erito dal l 'art. 45 comm a 12° dell a L. n. 69/2009 (con effetto a decorrere dal gi orno 04/07/2009, per i giudi zi inst aurati dopo l a dat a dell a sua ent rata in vi gore, e dunque appli cabil e nel caso i n esame), il qual e reci ta:
«In ogni caso, quando pr onuncia sull e spese ai sensi dell 'arti col o 91, i l gi udi ce, anche d'uffi cio, può altresì condannare la part e soccombent e al pagamento, a favore dell a cont roparte, di una somma equitati vament e determinat a»], posto che anche l a condanna ex art. 96 comm a 3° c.p.c., pur non ri chi edendo né l a dom anda di part e né l a prova del danno (a di fferenza del l 'i pot esi di responsabilit à aggravat a di cui al comma 1°), esi ge pur sem pre il necessari o accert am ent o, in capo all a part e soccombent e, dell a m ala fede (consapevol ezza dell 'infondat ezza dell a domanda) o della colpa grave (per carenza dell 'ordi naria diligenza volt a all 'acquisi zione di dett a cons apevolezza)16: requisi to soggettivo la cui ricorrenza infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. In senso conforme Cass., n. 1619/1998; Cass., n. 6697/1996; Cass., n. 2475/1995; Cass., n. 126/1992; Cass., n. 3799/1983; Cass., n. 1220/1981. Cfr. altresì Cass., nn. 1592/1994 e 1788/1989, che hanno posto in rilievo la consapevolezza dell'infondatezza della domanda ed in ogni caso la mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa. 11 così Cass., n. 6637/1992; Cass., n. 4651/1990. 12 così Cass., n. 1200/1998; Cass., n. 12422/1995. 13 così Cass., n. 3501/1980. 14 così Cass., n. 6637/1992, cit.; Cass., n. 1384/1980. 15 art. 1223 c.c. 16 in termini Cass., sez. un., n. 22405/2018, che ha statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale
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nel caso in esam e, come sopra evi denziato, non em erge con sufficiente grado di cert ezza dagli atti process ual i. II.E. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002. In considerazione del rigetto int egrale del appell o e dell'i nt roduzi one del present e giudi zio di im pugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° dell a L.
n. 228/2012) all a dat a di entrat a i n vi gore del la L. n. 228/ 2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art . 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)17, ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quater del D.P.R . n. 115/ 2002 (int rodotto dall 'art. 1 com ma 17° del la L. n. 228/2012) deve darsi att o dell a sussistenza dei presupposti perché l a part e appell ante s ia t enuta a versare un ulteriore importo a titol o di contribut o uni fi cato pari a quell o dovut o per l 'impugnazione18, precisando che l 'obbligo di pagam ento
infondatezza dei motivi di impugnazione”. In senso parzialmente diverso, pervero, Cass., ord. n. 29812/2019 (secondo cui “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di 'abuso del processo', quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”) e, ancor più di recente, Cass., ord. n. 20018/2020 e Cass., n. 3830/2021. 17 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 18 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece
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sorge al mom ento del depos ito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando, nel procedim ent o n. 1336/ 2023 R.G.A.C .C., sull'appello propos to da nell a qualità di l egal e Parte_1 rappresent ant e di Controparte_1 Controparte_1
gi à R ag. con ricorso
[...] Controparte_2 deposit ato in dat a 03/11/2023 , nei confronti di in persona Controparte_3 del l egal e rappres entante pro t empore, avverso l a sent enza n. 1175/ 2023, pubbl icat a in data 03/ 04/2023, del Tribunale di Bari i n composi zione m onocrati ca, così provvede:
1) rigett a l 'appell o;
2) condanna l 'appell ant e all a ri fusi one, i n favore dell 'appell at a, delle spes e del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.993,50 (millenovecento novant at ré /50), tut ti per com penso, olt re rim borso spese forfett arie nell a misura del 15% del compenso t ot ale per l a prest azi one, C.N.P .A.F. ed I.V.A. com e per l egge;
3) dà att o dell a s ussi st enza dei presupposti perché l 'appell ant e sia tenut a a versare un ult eri ore importo a t itolo di contribut o uni fi cato pari a quell o dovut o per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagament o sorge al momento del deposit o dell a present e sent enza, ex art. 13 com ma 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, int rodotto dall 'art . 1 comm a 17° del la L. n.
228/2012 .
Bari, 19/11/2024.
I L C O N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 1336/2023 R.G.A.C.C. Pt_9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 poi Rag. e successivamente RAG. Controparte_2 [...]
v. visura C.C.I.A.A., in atti). Controparte_1 2 in termini Cass., sez. un., n. 1786/2010. In senso conforme, più di recente, Cass., n. 21146/2019;
Cass., n. 9251/2010. 3 emanato dal (in Suppl. Ordinario n. 216 Controparte_12 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre, n. 235). 4 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 5 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 7 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 8 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 9 Cass., n. 13181/1992. In senso conforme Cass., n. 1341/1991; Cass., n. 8857/1996. 10 in termini Cass., n. 9579/2000, che ha comunque precisato che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della