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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 195/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1085/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1263/2024 del Tribunale di Milano (dott. Atanasio), discussa all'udienza collegiale del 27-2-2025 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Moresco e Giada Maria Cagnes e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
, E , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Borali, Maria Matilde Bidetti e Sergio Vacirca, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Milano, Via Serbelloni, n. 4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1263/2024 il Tribunale di Milano (dott. Atanasio), dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1 [...]
ha accolto il ricorso presentato da accertando CP_3 CP_2
l'antisindacalità del comportamento tenuto da consistito nella mancata Parte_1 informativa preventiva in conformità al d.lgs. n. 25 del 2007 rispetto alla decisione della società di cessare le proprie attività di food delivery in Italia e i rapporti di lavoro con i rider, confermando sul punto il decreto del 28.09.2023 emanato ex art. 28 St. Lav. dal Tribunale di Milano (Dott. Pazienza) nella fase sommaria.
[1] Il Tribunale ha compensato tra le parti un quarto delle spese di lite, condannando a rimborsare a le restanti spese di lite, Parte_1 CP_2 liquidate in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali e compensando le spese tra le altre parti. In particolare, il decreto opposto da aveva dichiarato la natura Parte_1 antisindacale della condotta della Società, consistente nell'omissione della procedura di consultazione per la cessazione delle attività nel territorio italiano, risolvendo tutti i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 224ss. L. n. 234/2021 e nel mancato avvio della procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 per i rapporti di lavoro dei rider per i quali era stata prevista la disconnessione della piattaforma. Inoltre, il decreto aveva dichiarato illegittimo il recesso di e aveva Parte_1 ordinato alla stessa di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgevano la prestazione di rider con account attivo alla data del 14 giugno 2023, nonché di avviare con le OO.SS. le procedure e il confronto previsti in caso di cessazione dell'attività. A fronte del ricorso in opposizione proposto da il Tribunale ha rilevato Parte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo a e FILT, in CP_1 CP_ quanto operava nel settore terziario, mentre opera nel settore Parte_1
Trasporto Logistica e in settori multi-categoriali. CP_1
Nel merito, il Giudice ha ritenuto di non condividere le conclusioni del Giudice del decreto con riferimento alla subordinazione ex art. 2094 c.c., in quanto nel caso oggetto del presente giudizio non ha riscontrato la sussistenza dell'eterodirezione. Infatti, i lavoratori di non avevano alcun obbligo di accettare le Parte_1 consegne da effettuare, né di prestare attività lavorativa alcuna, come risultava dai contratti individuali. In particolare, la possibilità di rifiutare incarichi e quella di porre il rapporto in una situazione di quiescenza sono state ritenute decisive per escludere la sussistenza della subordinazione ai sensi dell'art. 2094. Il Tribunale ha però ritenuto riconducibile il rapporto di lavoro nell'ambito applicativo dell'art. 2 L. 81 del 2015, in quanto il committente ( , con Parte_1
l'accesso alla piattaforma, non avrebbe lasciato alcuno spazio all'autonomia del collaboratore, il quale doveva seguire ogni passaggio procedimentale indicato nell'app per rendere la prestazione. Inoltre, a fronte di una specifica eccezione della Società, il Giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 47-bis L. 81 del 2015, in quanto norma residuale che trova applicazione al di fuori dell'ambito dell'art. 2 cit. Il Giudice ha altresì specificato che l'art. 47-bis non qualificherebbe comunque come autonomo il rapporto di lavoro dei rider, viste anche le preclusioni imposte da C.Cost. n. 115 del 1994. La norma si limiterebbe, invero, a riconoscere tutele minime anche a quei rider che in concreto siano specificamente autonomi. Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che per sostenere l'applicabilità dell'art. 47-bis, la Società avrebbe dovuto prima dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 2, eventualmente producendo un contratto collettivo –
[2] stipulato dalle OOSS maggiormente rappresentative – che regolasse il rapporto di lavoro dei rider della Parte_1
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, il Tribunale ha ritenuto applicabili tutte le norme in materia di lavoro subordinato, comprese le tutele dei diritti collettivi. Il Giudice ha quindi dichiarato l'antisindacalità delle condotte della Società circa l'omessa informazione e consultazione di cui alla legge 223/1991 e all'art. 1, comma 224, L. 234/2021, aderendo così alla motivazione del decreto della fase sommaria. Inoltre, il Giudice ha rilevato come le condotte di si ponessero in Parte_1 violazione anche delle disposizioni del d.lgs. 25/2007. Infatti, la Società non avrebbe seguito le modalità di consultazione indicate nel CCNL Distribuzione, Servizi e Terziario, che era quello astrattamente applicabile nel caso di specie, non potendo ostare all'applicazione del decreto citato – il quale peraltro dà attuazione alla direttiva 2002/14/CE – la circostanza che in concreto la Società non applicasse un contratto collettivo specifico. Infine, il Tribunale ha rigettato le restanti domande delle OOSS aventi ad oggetto le astreintes, in quanto vietate per le controversie di lavoro ex art. 614-bis, ult. cpv. c.p.c., e il risarcimento del danno all'immagine, poiché non dedotto né provato nella sua misura.
Con ricorso del 14.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
1.Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha omesso di accertare le effettive modalità con le quali i singoli rider avevano concretamente svolto la loro attività per il tramite dell'app “ . Parte_1
Secondo la Società, infatti, la subordinazione o l'etero-organizzazione non potrebbero essere accertate rispetto a un insieme indeterminato di persone, in quanto i requisiti di tali tipologie di rapporti di lavoro dovrebbero essere accertate caso per caso rispetto alle concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti. In particolare, rileva che il rapporto tra la Società e i rider non può Parte_1 essere qualificato nemmeno ai sensi dell'art.
2. Nel modello di non Parte_1 esisterebbe alcun processo di reclutamento: chiunque potrebbe creare un account poiché il contratto non sarebbe intuitu personae. Il corrispettivo (determinato dalla combinazione tra un fisso per ritiro, un fisso per consegna e un importo che varia in base alla distanza da percorrere) era fatturato dal singolo rider e pagato settimanalmente (cfr., docc. nn. 2, 6 e 7, sub All. D) o con la diversa modalità temporale liberamente scelta, di volta in volta, dal singolo rider che poteva essere anche giornaliera. Inoltre, il singolo rider decideva autonomamente se collegarsi e da quale luogo e per quanto tempo restare on line, nonché se accettare le offerte di consegne disponibili oppure no, così come cancellare la consegna dopo averla accettata. A tal riguardo, evidenzia che solo il 4% dei corrieri aveva effettuato consegne per un impegno superiore alle 15 ore a settimana nel periodo gennaio 2022-giugno 2023.
[3] Ancora, il modello dell'app non prevedeva turni di lavoro o fasce orarie, Parte_1 non prevedeva quando e da quali luoghi i corrieri dovessero connettersi e posizionarsi o recarsi quando erano on line. Secondo l'appellante, consentiva ai corrieri di avere una propria Parte_1 clientela e di lavorare anche per altre piattaforme di food delivery, anche quindi in concorrenza con Pt_1
Sarebbe dunque il cliente che, effettuando l'ordine, stabilisce luoghi, oggetto, tempi ed eventuali peculiarità della consegna. Le informazioni necessarie per lo Parte svolgimento del servizio non sono decise dall' ma rappresenterebbero un mero trasferimento delle indicazioni ricevute dal cliente. Altresì, il percorso indicato dall'App era meramente suggerito e il corriere non aveva alcun obbligo di seguirlo, rimanendo dunque autonomo anche su tale scelta. Tale discrezionalità comporterebbe anche una piena autonomia nella determinazione dei tempi e dell'ordine delle consegne accettate. Ogni determinazione diversa dalle opzioni che l'App indicava come preferibili non comportava sanzioni in capo al rider. Peraltro, i corrieri non erano obbligati a utilizzare l'app durante la consegna. In sintesi, a differenza delle altre piattaforme di food delivery, non Parte_1 prevedeva turni di lavoro (o “slot”), non aveva un sistema di valutazione/prenotazione a carattere premiale, non prevedeva punti di ritiro, consentiva la cancellazione della consegna direttamente al rider e non prevedeva un tempo massimo per completare le consegne, né una penale in caso di ritardo nella consegna. Di conseguenza, l'appellante ritiene che l'attività si svolgesse esattamente come previsto dall'art. 47-bis d.lgs. n. 81 del 2015. Si tratterebbe dunque di una prestazione d'opera, anche in ragione del fatto che i rapporti in esame non presentavano il requisito della “continuità”, dal momento che il rider aveva ampia autonomia decisionale sulle proprie connessioni e attività. Non vi sarebbe stata dunque nemmeno un'organizzazione (ex art. 2) delle modalità di esecuzione imposta da o dall'App in relazione Parte_1 all'organizzazione del tempo di lavoro del corriere, così come delle concrete modalità di effettuazione delle consegne proposte e accettate. Inoltre, in riferimento alla prestazione prevalentemente personale, la Società sottolinea che l'attività dei corrieri richiedeva necessariamente l'utilizzo di appositi strumenti e mezzi che erano pacificamente dei corrieri stessi e senza i quali la prestazione non poteva essere oggettivamente svolta. Conseguentemente, la Società ritiene che l'attività non potesse essere considerata prevalentemente personale.
2.Con il secondo motivo di appello, nega la natura antisindacale delle Parte_1 proprie condotte. In particolare, la Società rileva che l'art. 28 St. Lav. non sarebbe comunque applicabile ai rapporti di lavoro ex art. 2, in quanto lavoratori autonomi e poiché l'art. 28 individuerebbe nel solo “datore di lavoro” il soggetto passivo (attivo in riferimento alla condotta) del procedimento speciale in esame. Secondo
[4] l'appellante, infatti, l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2 per il lavoro subordinato riguarderebbe solo gli aspetti strettamente economico-normativi del rapporto e non il procedimento ex art. 28 St. Lav. Bisognerebbe, invero, accertare caso per caso se la disciplina in esame rientri tra quelle oggetto di contrattazione collettiva e se tale disciplina sia compatibile con i rapporti di lavoro comunque diversi da quello subordinato.
3.Con il terzo motivo, la Società rileva l'inapplicabilità della procedura ex art. 1, commi 224-238 della legge n. 234 del 2021, poiché tali disposizioni riguarderebbero la materia dei licenziamenti collettivi, ossia una materia che esula dall'ordinaria disciplina economica e normativa prevista dalla contrattazione collettiva. Del resto, la legge 234 del 2021 sarebbe incompatibile con il lavoro per piattaforme digitali poiché la stessa si riferisce a ipotesi in cui possano determinarsi esuberi a ragione della chiusura “di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale”. Tutti casi in cui sussiste un certo tipo di organizzazione aziendale che nel caso oggetto del presente giudizio sarebbe del tutto assente. Inoltre, l'appellante osserva che la procedura in analisi sarebbe finanche incompatibile con il lavoro etero-organizzato ex art. 2 d.lgs. 81/2015, in quanto i soggetti obbligati sarebbero i datori di lavoro e non anche i committenti e la legge del 2021 si riferirebbe testualmente al solo rapporto di lavoro subordinato. Sottolinea, inoltre, che con la disciplina inerente ai sistemi automatizzati di monitoraggio dell'agosto del 2022 il legislatore aveva espressamente incluso tra i rapporti soggetti alla disciplina anche le collaborazioni etero-organizzate (richiama art.
1-bis, primo comma, del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 104 del 2022). non avrebbe peraltro violato le norme in materia di licenziamenti Parte_1 collettivi anche in considerazione del fatto che tale disciplina non rientrerebbe tra quelle oggetto di contrattazione collettiva ordinaria e quindi non si applicherebbe comunque ai rapporti etero-organizzati. Altresì, l'appellante rileva che oggetto del procedimento ex art. 28 non può essere qualunque violazione di diritti sindacali, ma soltanto quel comportamento datoriale che determini un'effettiva e concreta lesione delle attività o prerogative sindacali. Conseguentemente, non potrebbe considerarsi antisindacale la mancata applicazione delle disposizioni sopra richiamate a fronte di un chiaro accordo contrattuale nel senso dell'autonomia del rapporto. Comunque, la Società sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dalle OO.SS., nessuna delle disposizioni di legge in esame prevede un diritto del sindacato alla co-gestione né, tantomeno, un potere di veto rispetto all'assunzione/implementazione di decisioni aziendali. Ciononostante, afferma di aver comunque assicurato a e Parte_1 CP_1
il pieno esercizio delle prerogative sindacali di informazione, Pt_3 consultazione e confronto sui corrieri, avendo invitato le OO.SS. a un primo
[5] incontro tenutosi in data 10.07.2023, durante il quale avrebbe illustrato le ragioni della chiusura, e a tre incontri successivi, condividendo sempre i verbali di tali incontri. Peraltro, la scelta di cessare l'attività definitivamente non sarebbe in alcun modo sindacabile dalle OO.SS.
4.Con la quarta censura, la Società osserva che anche il d.lgs. n. 25 del 2007 non sarebbe applicabile al caso di specie. A tal riguardo, rileva che la condotta antisindacale richiederebbe, quale imprescindibile presupposto, l'attualità intesa come persistente idoneità della condotta datoriale a produrre gli effetti antisindacali oggetto della domanda ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. Tale idoneità non sussisteva in quanto la condotta si era ormai esaurita da un anno e comunque le OO.SS non avrebbero dedotto come e perché la mancata informativa avrebbe pregiudicato i diritti sindacali. In ogni caso, la disciplina sarebbe applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato. In riferimento all'assenza di un contratto collettivo concretamente applicato, l'appellante osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, il legislatore avrebbe rimesso esclusivamente alla consultazione a livello aziendale l'informativa di cui al d.lgs. 25/2007. In assenza di RSA/RSU e/o di un CCNL applicabile, non vi sarebbe la concreta possibilità di effettuare l'informativa richiesta.
Con memoria difensiva del 13.01.2025, si sono costituite le OO.SS., le quali chiedono il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. In particolare, sottolineano come l'art. 28 St. Lav. debba essere applicato anche ai rapporti di collaborazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, poiché anch'essi rientranti nel concetto di worker così come delineato dalle direttive eurounitarie. In riferimento all'antisindacalità delle condotte di i sindacati ribadiscono Pt_1
l'assenza di qualsivoglia confronto o informazione precedente alla comunicazione di cessazione dell'attività in Italia. Le OO.SS. avrebbero appreso della notizia solo dopo una comunicazione di recesso pervenuta ai singoli lavoratori in data 15.7.2023. Laddove si dovesse ritenere di condizionare l'applicazione della disciplina attuativa delle direttive 11 marzo 2002/14/CE e 20 luglio 1998/59/CE, nonché delle procedure previste in caso di chiusura di siti di cui alla legge 234/21, ai soli prestatori di lavoro delle piattaforme riconducibili alla nozione di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 (con esclusione dei lavoratori etero–organizzati o economicamente dipendenti) i sindacati chiederebbero il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di chiarire se la nozione di lavoratore contenuta in tali direttive sia demandata alle legislazioni degli Stati Membri e consenta un'applicazione non omogenea e se tale nozione debba essere ricondotta a quella di worker, comune per tutti gli Stati Membri,
[6] nella quale rientrano tutti i prestatori di lavoro delle piattaforme che rendono un'attività remunerata, a carattere personale, continuativo, che pur avendo facoltà di rifiuto sono tuttavia tenuti ad attenersi al modello di lavoro che prevede un sistema di ranking reputazionale. Inoltre, il rinvio dovrebbe domandare se osta con il diritto UE la disciplina dell'art. 2, 1° co. lettera c) del d.lgs 6 febbraio 2007 n. 25 e degli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che rispettivamente istituiscono un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e una procedura di informazione e consultazione per i licenziamenti collettivi per i soli rapporti di lavoro qualificati come subordinati secondo l'ordinamento nazionale. In ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva delle organizzazioni sindacali, rilevano che le organizzazioni sono tutte legittimate a resistere e a fortiori ad agire, avendo una rilevanza oggettiva nazionale e una indubbia rappresentatività.
All'udienza di discussione le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa conciliativa e, richiamata l'istanza congiunta depositata in data 10-2-2025, chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese conciliate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'istanza congiunta, depositata il 10-2-2025, le parti hanno comunicato di aver “raggiunto e già sottoscritto un accordo ai sensi del quale, preso atto di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, si sono date reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, anche in merito a qualunque questione inerente i fatti e le vicende oggetto del presente giudizio”. All'udienza del 25-2-2025 le parti, rappresentate dai rispettivi procuratori, hanno dichiarato di aver definito il contenzioso tra loro insorto e di rinunciare agli atti del giudizio. Dato atto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, disponendo – come richiesto – la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Preso atto dell'intervenuta composizione bonaria della controversia in via extragiudiziaria, dichiara cessata la materia del contendere, a spese integralmente compensate. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1263/2024 del Tribunale di Milano (dott. Atanasio), discussa all'udienza collegiale del 27-2-2025 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Moresco e Giada Maria Cagnes e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
, E , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Borali, Maria Matilde Bidetti e Sergio Vacirca, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in Milano, Via Serbelloni, n. 4
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1263/2024 il Tribunale di Milano (dott. Atanasio), dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di e Controparte_1 [...]
ha accolto il ricorso presentato da accertando CP_3 CP_2
l'antisindacalità del comportamento tenuto da consistito nella mancata Parte_1 informativa preventiva in conformità al d.lgs. n. 25 del 2007 rispetto alla decisione della società di cessare le proprie attività di food delivery in Italia e i rapporti di lavoro con i rider, confermando sul punto il decreto del 28.09.2023 emanato ex art. 28 St. Lav. dal Tribunale di Milano (Dott. Pazienza) nella fase sommaria.
[1] Il Tribunale ha compensato tra le parti un quarto delle spese di lite, condannando a rimborsare a le restanti spese di lite, Parte_1 CP_2 liquidate in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali e compensando le spese tra le altre parti. In particolare, il decreto opposto da aveva dichiarato la natura Parte_1 antisindacale della condotta della Società, consistente nell'omissione della procedura di consultazione per la cessazione delle attività nel territorio italiano, risolvendo tutti i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 224ss. L. n. 234/2021 e nel mancato avvio della procedura di cui agli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 per i rapporti di lavoro dei rider per i quali era stata prevista la disconnessione della piattaforma. Inoltre, il decreto aveva dichiarato illegittimo il recesso di e aveva Parte_1 ordinato alla stessa di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgevano la prestazione di rider con account attivo alla data del 14 giugno 2023, nonché di avviare con le OO.SS. le procedure e il confronto previsti in caso di cessazione dell'attività. A fronte del ricorso in opposizione proposto da il Tribunale ha rilevato Parte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo a e FILT, in CP_1 CP_ quanto operava nel settore terziario, mentre opera nel settore Parte_1
Trasporto Logistica e in settori multi-categoriali. CP_1
Nel merito, il Giudice ha ritenuto di non condividere le conclusioni del Giudice del decreto con riferimento alla subordinazione ex art. 2094 c.c., in quanto nel caso oggetto del presente giudizio non ha riscontrato la sussistenza dell'eterodirezione. Infatti, i lavoratori di non avevano alcun obbligo di accettare le Parte_1 consegne da effettuare, né di prestare attività lavorativa alcuna, come risultava dai contratti individuali. In particolare, la possibilità di rifiutare incarichi e quella di porre il rapporto in una situazione di quiescenza sono state ritenute decisive per escludere la sussistenza della subordinazione ai sensi dell'art. 2094. Il Tribunale ha però ritenuto riconducibile il rapporto di lavoro nell'ambito applicativo dell'art. 2 L. 81 del 2015, in quanto il committente ( , con Parte_1
l'accesso alla piattaforma, non avrebbe lasciato alcuno spazio all'autonomia del collaboratore, il quale doveva seguire ogni passaggio procedimentale indicato nell'app per rendere la prestazione. Inoltre, a fronte di una specifica eccezione della Società, il Giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 47-bis L. 81 del 2015, in quanto norma residuale che trova applicazione al di fuori dell'ambito dell'art. 2 cit. Il Giudice ha altresì specificato che l'art. 47-bis non qualificherebbe comunque come autonomo il rapporto di lavoro dei rider, viste anche le preclusioni imposte da C.Cost. n. 115 del 1994. La norma si limiterebbe, invero, a riconoscere tutele minime anche a quei rider che in concreto siano specificamente autonomi. Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che per sostenere l'applicabilità dell'art. 47-bis, la Società avrebbe dovuto prima dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 2, eventualmente producendo un contratto collettivo –
[2] stipulato dalle OOSS maggiormente rappresentative – che regolasse il rapporto di lavoro dei rider della Parte_1
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, il Tribunale ha ritenuto applicabili tutte le norme in materia di lavoro subordinato, comprese le tutele dei diritti collettivi. Il Giudice ha quindi dichiarato l'antisindacalità delle condotte della Società circa l'omessa informazione e consultazione di cui alla legge 223/1991 e all'art. 1, comma 224, L. 234/2021, aderendo così alla motivazione del decreto della fase sommaria. Inoltre, il Giudice ha rilevato come le condotte di si ponessero in Parte_1 violazione anche delle disposizioni del d.lgs. 25/2007. Infatti, la Società non avrebbe seguito le modalità di consultazione indicate nel CCNL Distribuzione, Servizi e Terziario, che era quello astrattamente applicabile nel caso di specie, non potendo ostare all'applicazione del decreto citato – il quale peraltro dà attuazione alla direttiva 2002/14/CE – la circostanza che in concreto la Società non applicasse un contratto collettivo specifico. Infine, il Tribunale ha rigettato le restanti domande delle OOSS aventi ad oggetto le astreintes, in quanto vietate per le controversie di lavoro ex art. 614-bis, ult. cpv. c.p.c., e il risarcimento del danno all'immagine, poiché non dedotto né provato nella sua misura.
Con ricorso del 14.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, chiedendone l'integrale riforma.
1.Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha omesso di accertare le effettive modalità con le quali i singoli rider avevano concretamente svolto la loro attività per il tramite dell'app “ . Parte_1
Secondo la Società, infatti, la subordinazione o l'etero-organizzazione non potrebbero essere accertate rispetto a un insieme indeterminato di persone, in quanto i requisiti di tali tipologie di rapporti di lavoro dovrebbero essere accertate caso per caso rispetto alle concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti. In particolare, rileva che il rapporto tra la Società e i rider non può Parte_1 essere qualificato nemmeno ai sensi dell'art.
2. Nel modello di non Parte_1 esisterebbe alcun processo di reclutamento: chiunque potrebbe creare un account poiché il contratto non sarebbe intuitu personae. Il corrispettivo (determinato dalla combinazione tra un fisso per ritiro, un fisso per consegna e un importo che varia in base alla distanza da percorrere) era fatturato dal singolo rider e pagato settimanalmente (cfr., docc. nn. 2, 6 e 7, sub All. D) o con la diversa modalità temporale liberamente scelta, di volta in volta, dal singolo rider che poteva essere anche giornaliera. Inoltre, il singolo rider decideva autonomamente se collegarsi e da quale luogo e per quanto tempo restare on line, nonché se accettare le offerte di consegne disponibili oppure no, così come cancellare la consegna dopo averla accettata. A tal riguardo, evidenzia che solo il 4% dei corrieri aveva effettuato consegne per un impegno superiore alle 15 ore a settimana nel periodo gennaio 2022-giugno 2023.
[3] Ancora, il modello dell'app non prevedeva turni di lavoro o fasce orarie, Parte_1 non prevedeva quando e da quali luoghi i corrieri dovessero connettersi e posizionarsi o recarsi quando erano on line. Secondo l'appellante, consentiva ai corrieri di avere una propria Parte_1 clientela e di lavorare anche per altre piattaforme di food delivery, anche quindi in concorrenza con Pt_1
Sarebbe dunque il cliente che, effettuando l'ordine, stabilisce luoghi, oggetto, tempi ed eventuali peculiarità della consegna. Le informazioni necessarie per lo Parte svolgimento del servizio non sono decise dall' ma rappresenterebbero un mero trasferimento delle indicazioni ricevute dal cliente. Altresì, il percorso indicato dall'App era meramente suggerito e il corriere non aveva alcun obbligo di seguirlo, rimanendo dunque autonomo anche su tale scelta. Tale discrezionalità comporterebbe anche una piena autonomia nella determinazione dei tempi e dell'ordine delle consegne accettate. Ogni determinazione diversa dalle opzioni che l'App indicava come preferibili non comportava sanzioni in capo al rider. Peraltro, i corrieri non erano obbligati a utilizzare l'app durante la consegna. In sintesi, a differenza delle altre piattaforme di food delivery, non Parte_1 prevedeva turni di lavoro (o “slot”), non aveva un sistema di valutazione/prenotazione a carattere premiale, non prevedeva punti di ritiro, consentiva la cancellazione della consegna direttamente al rider e non prevedeva un tempo massimo per completare le consegne, né una penale in caso di ritardo nella consegna. Di conseguenza, l'appellante ritiene che l'attività si svolgesse esattamente come previsto dall'art. 47-bis d.lgs. n. 81 del 2015. Si tratterebbe dunque di una prestazione d'opera, anche in ragione del fatto che i rapporti in esame non presentavano il requisito della “continuità”, dal momento che il rider aveva ampia autonomia decisionale sulle proprie connessioni e attività. Non vi sarebbe stata dunque nemmeno un'organizzazione (ex art. 2) delle modalità di esecuzione imposta da o dall'App in relazione Parte_1 all'organizzazione del tempo di lavoro del corriere, così come delle concrete modalità di effettuazione delle consegne proposte e accettate. Inoltre, in riferimento alla prestazione prevalentemente personale, la Società sottolinea che l'attività dei corrieri richiedeva necessariamente l'utilizzo di appositi strumenti e mezzi che erano pacificamente dei corrieri stessi e senza i quali la prestazione non poteva essere oggettivamente svolta. Conseguentemente, la Società ritiene che l'attività non potesse essere considerata prevalentemente personale.
2.Con il secondo motivo di appello, nega la natura antisindacale delle Parte_1 proprie condotte. In particolare, la Società rileva che l'art. 28 St. Lav. non sarebbe comunque applicabile ai rapporti di lavoro ex art. 2, in quanto lavoratori autonomi e poiché l'art. 28 individuerebbe nel solo “datore di lavoro” il soggetto passivo (attivo in riferimento alla condotta) del procedimento speciale in esame. Secondo
[4] l'appellante, infatti, l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2 per il lavoro subordinato riguarderebbe solo gli aspetti strettamente economico-normativi del rapporto e non il procedimento ex art. 28 St. Lav. Bisognerebbe, invero, accertare caso per caso se la disciplina in esame rientri tra quelle oggetto di contrattazione collettiva e se tale disciplina sia compatibile con i rapporti di lavoro comunque diversi da quello subordinato.
3.Con il terzo motivo, la Società rileva l'inapplicabilità della procedura ex art. 1, commi 224-238 della legge n. 234 del 2021, poiché tali disposizioni riguarderebbero la materia dei licenziamenti collettivi, ossia una materia che esula dall'ordinaria disciplina economica e normativa prevista dalla contrattazione collettiva. Del resto, la legge 234 del 2021 sarebbe incompatibile con il lavoro per piattaforme digitali poiché la stessa si riferisce a ipotesi in cui possano determinarsi esuberi a ragione della chiusura “di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale”. Tutti casi in cui sussiste un certo tipo di organizzazione aziendale che nel caso oggetto del presente giudizio sarebbe del tutto assente. Inoltre, l'appellante osserva che la procedura in analisi sarebbe finanche incompatibile con il lavoro etero-organizzato ex art. 2 d.lgs. 81/2015, in quanto i soggetti obbligati sarebbero i datori di lavoro e non anche i committenti e la legge del 2021 si riferirebbe testualmente al solo rapporto di lavoro subordinato. Sottolinea, inoltre, che con la disciplina inerente ai sistemi automatizzati di monitoraggio dell'agosto del 2022 il legislatore aveva espressamente incluso tra i rapporti soggetti alla disciplina anche le collaborazioni etero-organizzate (richiama art.
1-bis, primo comma, del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 104 del 2022). non avrebbe peraltro violato le norme in materia di licenziamenti Parte_1 collettivi anche in considerazione del fatto che tale disciplina non rientrerebbe tra quelle oggetto di contrattazione collettiva ordinaria e quindi non si applicherebbe comunque ai rapporti etero-organizzati. Altresì, l'appellante rileva che oggetto del procedimento ex art. 28 non può essere qualunque violazione di diritti sindacali, ma soltanto quel comportamento datoriale che determini un'effettiva e concreta lesione delle attività o prerogative sindacali. Conseguentemente, non potrebbe considerarsi antisindacale la mancata applicazione delle disposizioni sopra richiamate a fronte di un chiaro accordo contrattuale nel senso dell'autonomia del rapporto. Comunque, la Società sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dalle OO.SS., nessuna delle disposizioni di legge in esame prevede un diritto del sindacato alla co-gestione né, tantomeno, un potere di veto rispetto all'assunzione/implementazione di decisioni aziendali. Ciononostante, afferma di aver comunque assicurato a e Parte_1 CP_1
il pieno esercizio delle prerogative sindacali di informazione, Pt_3 consultazione e confronto sui corrieri, avendo invitato le OO.SS. a un primo
[5] incontro tenutosi in data 10.07.2023, durante il quale avrebbe illustrato le ragioni della chiusura, e a tre incontri successivi, condividendo sempre i verbali di tali incontri. Peraltro, la scelta di cessare l'attività definitivamente non sarebbe in alcun modo sindacabile dalle OO.SS.
4.Con la quarta censura, la Società osserva che anche il d.lgs. n. 25 del 2007 non sarebbe applicabile al caso di specie. A tal riguardo, rileva che la condotta antisindacale richiederebbe, quale imprescindibile presupposto, l'attualità intesa come persistente idoneità della condotta datoriale a produrre gli effetti antisindacali oggetto della domanda ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. Tale idoneità non sussisteva in quanto la condotta si era ormai esaurita da un anno e comunque le OO.SS non avrebbero dedotto come e perché la mancata informativa avrebbe pregiudicato i diritti sindacali. In ogni caso, la disciplina sarebbe applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato. In riferimento all'assenza di un contratto collettivo concretamente applicato, l'appellante osserva che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, il legislatore avrebbe rimesso esclusivamente alla consultazione a livello aziendale l'informativa di cui al d.lgs. 25/2007. In assenza di RSA/RSU e/o di un CCNL applicabile, non vi sarebbe la concreta possibilità di effettuare l'informativa richiesta.
Con memoria difensiva del 13.01.2025, si sono costituite le OO.SS., le quali chiedono il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. In particolare, sottolineano come l'art. 28 St. Lav. debba essere applicato anche ai rapporti di collaborazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, poiché anch'essi rientranti nel concetto di worker così come delineato dalle direttive eurounitarie. In riferimento all'antisindacalità delle condotte di i sindacati ribadiscono Pt_1
l'assenza di qualsivoglia confronto o informazione precedente alla comunicazione di cessazione dell'attività in Italia. Le OO.SS. avrebbero appreso della notizia solo dopo una comunicazione di recesso pervenuta ai singoli lavoratori in data 15.7.2023. Laddove si dovesse ritenere di condizionare l'applicazione della disciplina attuativa delle direttive 11 marzo 2002/14/CE e 20 luglio 1998/59/CE, nonché delle procedure previste in caso di chiusura di siti di cui alla legge 234/21, ai soli prestatori di lavoro delle piattaforme riconducibili alla nozione di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 (con esclusione dei lavoratori etero–organizzati o economicamente dipendenti) i sindacati chiederebbero il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di chiarire se la nozione di lavoratore contenuta in tali direttive sia demandata alle legislazioni degli Stati Membri e consenta un'applicazione non omogenea e se tale nozione debba essere ricondotta a quella di worker, comune per tutti gli Stati Membri,
[6] nella quale rientrano tutti i prestatori di lavoro delle piattaforme che rendono un'attività remunerata, a carattere personale, continuativo, che pur avendo facoltà di rifiuto sono tuttavia tenuti ad attenersi al modello di lavoro che prevede un sistema di ranking reputazionale. Inoltre, il rinvio dovrebbe domandare se osta con il diritto UE la disciplina dell'art. 2, 1° co. lettera c) del d.lgs 6 febbraio 2007 n. 25 e degli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che rispettivamente istituiscono un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e una procedura di informazione e consultazione per i licenziamenti collettivi per i soli rapporti di lavoro qualificati come subordinati secondo l'ordinamento nazionale. In ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva delle organizzazioni sindacali, rilevano che le organizzazioni sono tutte legittimate a resistere e a fortiori ad agire, avendo una rilevanza oggettiva nazionale e una indubbia rappresentatività.
All'udienza di discussione le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa conciliativa e, richiamata l'istanza congiunta depositata in data 10-2-2025, chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese conciliate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'istanza congiunta, depositata il 10-2-2025, le parti hanno comunicato di aver “raggiunto e già sottoscritto un accordo ai sensi del quale, preso atto di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, si sono date reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, anche in merito a qualunque questione inerente i fatti e le vicende oggetto del presente giudizio”. All'udienza del 25-2-2025 le parti, rappresentate dai rispettivi procuratori, hanno dichiarato di aver definito il contenzioso tra loro insorto e di rinunciare agli atti del giudizio. Dato atto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, disponendo – come richiesto – la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Preso atto dell'intervenuta composizione bonaria della controversia in via extragiudiziaria, dichiara cessata la materia del contendere, a spese integralmente compensate. Milano, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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