Art. 9.
L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1) dell'art. 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.
Il seggio per le elezioni e' presieduto dal presidente dell'Ente ed e' formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn.
2) e 3) del successivo art. 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.
Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.
Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente art. 8.
Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.
Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.
Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parita' di voti precede l'eletto con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo o, in caso di parita' anche di questa, il piu' anziano di eta'.
L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, e' trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.
Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.
Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validita' delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina, del Comitato direttivo.
L'elezione dei rappresentanti delle iscritte di cui al n. 1) dell'art. 6 avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.
Il seggio per le elezioni e' presieduto dal presidente dell'Ente ed e' formato dai due rappresentanti delle Amministrazioni di cui ai nn.
2) e 3) del successivo art. 10 in seno al Comitato direttivo e dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci, questo con funzioni di segretario del seggio stesso.
Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, tredici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.
Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente art. 8.
Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.
Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.
Terminato lo scrutinio dei voti il presidente comunica al Consiglio nazionale i quindici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parita' di voti precede l'eletto con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo o, in caso di parita' anche di questa, il piu' anziano di eta'.
L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, e' trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.
Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.
Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validita' delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide prima della emissione del decreto di nomina, del Comitato direttivo.